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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 379/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MACCARONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3015/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - AR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249003687065000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249003687065000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249003687065000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 204/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia Entrate OS nonché Regione Calabria, per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 030-2024- 90036870-65-000, relativamente al mancato pagamento delle Tasse Auto per gli anni 2013-2016, ed in relazione alle seguenti cartelle :
030-2018-00016699-90-000 anni 2013-2014 € 511,42 e 030-2021-00044472-05-000 anno 2016 € 249,13.
Al riguardo la ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto impugnato per avvenuta prescrizione del credito. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Si sono costituiti sia il concessionario Agenzia delle Entrate
OS che la Regione Calabria che hanno contestato i motivi di ricorso. A sostegno ha prodotto le relate di notifica degli atti. Ha concluso per il rigetto del ricorso. Con successiva memoria ha rilevato l'irrilevanza della documentazione prodotta. Ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine all'eccezione di nullità della cartella per intervenuta prescrizione, la Corte osserva.
Il tributo per cui è causa è disciplinato dall'art. 3 d.l.6 gennaio 1986 n.2, convertito nella legge 7/3/1986 n.60, che ha sostituito l'art. 5, 51 comma d.l. 30 dicembre 1982 n.953, convertito, con modificazione, nella legge
28/2/1982 n.53, che stabilisce che il diritto dell'amministrazione ad ottenere il relativo pagamento si prescrive nel termine di tre anni dalla maturazione del relativo credito: detta disposizione, relativa alla vecchia tassa di circolazione abolita, trova applicazione anche per la riscossione della tassa attualmente dovuta per il possesso di autoveicoli (Cass. Sez. I 26/4/1999 n.4137). Il ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto, prima della notifica della cartella di pagamento, alcun atto con cui l'ente impositore manifestasse la pretesa creditoria. La deduzione è infondata, in quanto parte resistente ha fornito la prova della notifica della sola cartella di pagamento n. 03020180001669990000 notificata in data 6.8.2018 destinatario e rinotificata in data 21.07.2022 attraverso l'intimazione di pagamento n. 03020229002316767000 con riportante la cartella suindicata, cosi come la cartella di pagamento n. 03020210004447205000 avvenuta in data 21.07.2022 direttamente alla ricorrente. Inoltre, le predette cartelle sono state precedute dalla notifica degli avvisi di accertamento notificati da parte delle Regione Calabria in data 10.09.2016 per le annualità 2013/2014 e
03.07.2019 per l'annualità 2016 anche se detto rilievo si appalesa irrilevante atteso che l'eventuale vizio non è stato proposto nei termini delle notifiche delle cartelle di pagamento. Pertanto, contrariamente a quanto dedotto ed eccepito dalla ricorrente non si rinvengono vizi che possano aver dato luogo all'inefficacia della notifica. Pertanto, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di AR- giudice monocratico-cosi provvede: rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di Agenzia delle Entrate riscossione e Regione Calabria determinate in euro 200,00 cadauno oltre accessori se dovuti. Cosi deciso in AR nella camera di consiglio del 09.02.2026 Il giudice monocratico Avv. Antonio
RO
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MACCARONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3015/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - AR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249003687065000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249003687065000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249003687065000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 204/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia Entrate OS nonché Regione Calabria, per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 030-2024- 90036870-65-000, relativamente al mancato pagamento delle Tasse Auto per gli anni 2013-2016, ed in relazione alle seguenti cartelle :
030-2018-00016699-90-000 anni 2013-2014 € 511,42 e 030-2021-00044472-05-000 anno 2016 € 249,13.
Al riguardo la ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto impugnato per avvenuta prescrizione del credito. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Si sono costituiti sia il concessionario Agenzia delle Entrate
OS che la Regione Calabria che hanno contestato i motivi di ricorso. A sostegno ha prodotto le relate di notifica degli atti. Ha concluso per il rigetto del ricorso. Con successiva memoria ha rilevato l'irrilevanza della documentazione prodotta. Ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine all'eccezione di nullità della cartella per intervenuta prescrizione, la Corte osserva.
Il tributo per cui è causa è disciplinato dall'art. 3 d.l.6 gennaio 1986 n.2, convertito nella legge 7/3/1986 n.60, che ha sostituito l'art. 5, 51 comma d.l. 30 dicembre 1982 n.953, convertito, con modificazione, nella legge
28/2/1982 n.53, che stabilisce che il diritto dell'amministrazione ad ottenere il relativo pagamento si prescrive nel termine di tre anni dalla maturazione del relativo credito: detta disposizione, relativa alla vecchia tassa di circolazione abolita, trova applicazione anche per la riscossione della tassa attualmente dovuta per il possesso di autoveicoli (Cass. Sez. I 26/4/1999 n.4137). Il ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto, prima della notifica della cartella di pagamento, alcun atto con cui l'ente impositore manifestasse la pretesa creditoria. La deduzione è infondata, in quanto parte resistente ha fornito la prova della notifica della sola cartella di pagamento n. 03020180001669990000 notificata in data 6.8.2018 destinatario e rinotificata in data 21.07.2022 attraverso l'intimazione di pagamento n. 03020229002316767000 con riportante la cartella suindicata, cosi come la cartella di pagamento n. 03020210004447205000 avvenuta in data 21.07.2022 direttamente alla ricorrente. Inoltre, le predette cartelle sono state precedute dalla notifica degli avvisi di accertamento notificati da parte delle Regione Calabria in data 10.09.2016 per le annualità 2013/2014 e
03.07.2019 per l'annualità 2016 anche se detto rilievo si appalesa irrilevante atteso che l'eventuale vizio non è stato proposto nei termini delle notifiche delle cartelle di pagamento. Pertanto, contrariamente a quanto dedotto ed eccepito dalla ricorrente non si rinvengono vizi che possano aver dato luogo all'inefficacia della notifica. Pertanto, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di AR- giudice monocratico-cosi provvede: rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di Agenzia delle Entrate riscossione e Regione Calabria determinate in euro 200,00 cadauno oltre accessori se dovuti. Cosi deciso in AR nella camera di consiglio del 09.02.2026 Il giudice monocratico Avv. Antonio
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