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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/06/2025, n. 1928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1928 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della Dr.ssa Aurelia Cuomo, all'esito dell'udienza del 05/06/2025 ha emanato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione civile, al n. 1774/21, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace promossa
d a
(C.F. ), in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1
p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti Antonino Cascone, Giuliana Senatore e
Manuela Casilli, in virtù di procura generale alle liti per scrittura privata autenticata rep. n. 3390 del 02.08.2019 , con loro elettivamente domiciliato in alla Piazza E. Abbro n. 1, presso il Palazzo di Città; Parte_1
- Appellante -
C o n t r o
nato a [...] in data [...], Controparte_1
elettivamente domiciliato in alla Piazza Vittorio Emanuele Parte_1
III, 7 Sc. B, presso lo studio dell'avv.Vittorio Porfido dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti;
- Appellato -
CONCLUSIONI: come da atti di causa e discussione cartolare del
05.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato, il ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza nr. 1204/2020 emessa dal Giudice di
Pace di in data 06/10/2020 e con la quale è stato disposto Parte_1
l'annullamento dell'Ordinanza n n. 98 del 14.10.2019, Reg. Gen. n. 369 del
14.10.2019 con cui era stata comminata in danno di la Controparte_1
sanzione pecuniaria dell'importo di € 500,00, oltre € 5,88 per spese di notifica, per la violazione dell'ordinanza sindacale Reg. Gen. n.61 del
4.3.2011 disciplinante l'apparato sanzionatorio correlato al mancato rispetto del conferimento dei rifiuti urbani.
A sostegno del gravame il ha articolato i seguenti motivi: 1) Pt_1
erroneità della decisione nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di incompetenza per materia del Giudice di Pace;
2) erroneità/inconferenza della decisione nella parte in cui ha ritenuto non provata la violazione, consistita nel mancato rispetto del regolamento Comunale relativo al conferimento dei rifiuti urbani onde consentire il sistema di raccolta “porta a porta”.
Regolarmente si è costituito in giudizio il quale ha Controparte_1
contestato l'appello, eccependone l'infondatezza in fatto ed in diritto e comunque reiterando alcune delle contestazioni proposte in primo grado.
***
In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello in quanto spiegato nel rispetto del termine semestrale di cui all' art. 327 c.p.c..
Si rileva, poi, che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello
(principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo
***
Nel merito, l'appello è solo parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione per i motivi di seguito indicati. Infondato è il primo motivo di gravame concernente la eccepita incompetenza per materia del Giudice di Pace. All'uopo si richiama la giurisprudenza della S.C., cui questo Tribunale aderisce, secondo cui “In materia di opposizione a sanzione amministrativa, rientrano nella competenza del giudice di pace, ex art. 22 bis, comma 1, della l. n. 689 del 1981, le violazioni alle ordinanze del sindaco emanate ai sensi dell'art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000 allo scopo di garantire l'igiene e la salute all'interno del territorio comunale, non potendo ritenersi che la sanzione sia stata comminata per una violazione delle disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento” (cfr. Cass. 29 settembre 2006, n. 21173).
Affermata dunque la competenza del Giudice di Prime cure, l'appello è fondato per quanto concerne la erroneità della decisione nel merito.
Tra i vari motivi di opposizione fatti valere da in primo Controparte_1
grado vi è quello relativo alla mancata prova dell'illecito addebitato nei suoi confronti, anche in considerazione del contenuto scarno del verbale e della successiva ordinanza, sotto il profilo della descrizione dello stesso. Il Giudice di Pace ha ritenuto preminente tale motivo, ritenendo appunto che non vi fosse prova della violazione commessa da parte del CP_1
Tuttavia, detta motivazione non può essere condivisa.
È ben noto che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa,
l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla
P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (cfr. da ultimo: Cassazione civile sez. VI, 24/01/2019, n.1921). In applicazione di tale fondamentale principio grava sull'Amministrazione resistente la prova della sussistenza di tutti i presupposti per l'applicazione della sanzione pecuniaria comminata all'opponente.
Nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto in primo grado, è ben possibile ritenere soddisfatto tale onere probatorio.
Si precisa che la causa è stata decisa sulla base dei soli documenti prodotti dalle parti ed alcun motivo d'appello è stato proposto in merito ad eventuali prove orali non ammesse in primo grado. Ebbene, dalla mera lettura del verbale e della successiva ordinanza Sindacale è innanzitutto perfettamente chiara quale sia la condotta violativa addebitata a Controparte_1
Gli Agenti accertatori hanno infatti rinvenuto un sacchetto, recante codice a barre identificativo, in cui erano stati posti rifiuti “non differenziati” ovvero di diverse categorie merceologiche tali da non consentire la raccolta differenziata secondo la disciplina comunale.
A fronte di questa descrizione che, siccome fatta da Pubblici Ufficiali e relativa a fatti che costoro hanno direttamente constatato, è coperta da fede privilegiata, il si è limitato a contestare che non vi era prova che il CP_1
sacchetto non fosse stato manomesso e che non sia stata indicata la specifica categoria merceologica di ciascun rifiuto.
Tuttavia, tali argomentazioni non sono dirimenti.
In primo luogo, il sacchetto era munito di codice a barre, il che rende sicura la provenienza dello stesso e la riferibilità alla persona di Controparte_1
Nel verbale poi non si fa menzione di elementi tali da poter effettivamente ipotizzare una manomissione da parte di terze persone (né tali elementi sono stati forniti dall'opponente in primo grado) e dunque non è possibile presumere che ciò sia avvenuto né pretendere in tal senso una prova da parte della PA, salvo non voler scadere nella probatio diabolica. Nemmeno è rilevante la compiuta descrizione delle diverse categorie merceologiche dei rifiuti rinvenuti nel sacchetto;
ciò che conta è che nell'ordinanza, che segue il verbale, è specificato che il sacchetto in questione, sicuramente riferibile a per via del codice a barre, ne conteneva di diverse, il che Controparte_1
rendeva impossibile la differenziazione.
Dette circostanze, non smentite da alcuna prova contraria, ben possono ritenersi congrua prova del fatto addebitato e della conseguente violazione.
In tal senso dunque, la sentenza di primo grado non può essere condivisa.
Quanto poi alle censure ulteriori fatte valere da ritenute Controparte_1
assorbite dal GdP, le stesse non sono state riproposte nella presente sede, e pertanto è preclusa ogni decisione in merito, eccezione fatta che per il motivo concernente l'applicazione di una normativa comunale successiva, recante disciplina sanzionatoria più favorevole.
Ora, con riferimento alla questione dell'applicazione alle sanzioni amministrative della lex mitior, la S.C. si è di recente espressa in segno negativo (cfr. Sez. L - , Ordinanza n. 31459 del 07/12/2024). Ad ogni buon conto, anche a non voler applicare tale arresto al caso di specie, resta comunque inibita l'applicazione della norma più favorevole richiamata dal in quanto la stessa è stata emanata allorquando il procedimento di CP_2
emissione della sanzione era ormai concluso, con conseguente emissione dell'ordinanza ingiunzione dotata di carattere definitivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di rilevanti questioni di fatto o di diritto trattate e del mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Sul ricorso presentato così definitivamente decide:
1) Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto: sancita la competenza del
Giudice di Pace di riforma la sentenza impugnata Parte_1
rigettando l'opposizione proposta da Controparte_1
2) Condanna al pagamento delle spese del doppio Controparte_1
grado di lite in favore del quantificate nella Parte_1
complessiva somma di euro 300,00, pe il per il primo grado ed euro 400,00 per il grado d'appello, oltre iva, cpa e rimborso forfetario come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore all'esito della Camera di Consiglio del
05.06.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aurelia Cuomo