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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/02/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
1. dott.ssa Maria MITOLA Presidente rel.
2. dott. Michele PRENCIPE Consigliere
3.dott.ssa Alessandra PILIEGO Consigliere ha pronunziato, nella causa iscritta nel registro generale dell'anno 2023 col numero d'ordine 1063, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1063/2023 promossa da:
, c.f. ; c.f. ; Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
cf. ; , c.f. successori a titolo Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4 universale, quali figli ed eredi di , c.f. , deceduto in Turi il Persona_1 C.F._5
22.04.2023, rapp.ti e difesi dall'Avv. Giuseppe LABBATE ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Monopoli alla via Magenta n. 16, ove potrà pervenire ogni avviso al n. fax 080/743654, pec.: 1, APPELLANTE
contro
p. iva in persona del pro-tempore rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 difeso dall'Avv. Pierluigi NOCERA, c.f. Pec C.F._6
in virtù di mandato agli atti del giudizio nonché in virtù della Email_1 determinazione del Dirigente dell'Area Organizzativa Affari Generali, elettivamente domiciliato in Monopoli alla Via Garibaldi n.6 – Palazzo di Città; APPELLATO
con l'intervento del Procuratore Generale mediante parere scritto
avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 1845/2023 pubbl. il 12/05/2023 RG n. 1056/2015
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All'udienza del 4.02.2025 la causa, precisate le conclusioni e depositati gli scritti difensivi, è stata discussa virtualmente mediante il deposito telematico di note scritte e riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con comparsa di riassunzione del 20.01.2015 dinanzi al Tribunale di Bari, in composizione collegiale,
, dopo aver presentato dinanzi al Giudice di Pace di Monopoli opposizione al Persona_1 processo verbale di contestazione n. 16587/G, emesso dal Corpo di Polizia Municipale di Monopoli, iscritto al n. RG 513/2013, all'udienza del 16.06.2014 in via incidentale formulava e presentava querela di falso, con richiesta di autorizzazione, da unirsi al verbale d'udienza, ai seguenti fini:
✓ Accertare l'inesistenza delle tracce di frenata del trattore tg. BA20720 condotto e di proprietà del , così come attribuite dagli agenti di Polizia Municipale intervenuta;
Pt_1
✓ Dichiarare la falsità della ricostruzione dell'incidente stradale compiuta dagli agenti di polizia
1 Municipale di Monopoli relativamente alla inesistenza delle tracce di frenata del trattore.
In via istruttoria, chiedeva ammettersi prova testimoniale indicando i testi presenti sui luoghi teatro dell'incidente, segnatamente in ordine alla circostanza che il trattore del non aveva azionato Pt_1 il sistema frenante del trattore dal medesimo condotto e che sull'asfalto fossero assenti segni di frenata riconducibili al medesimo trattore;
chiedeva altresì di disporre l'accertamento tecnico opportuno, nominando un consulente per la verifica dell'incompatibilità tra le tracce di frenata rilevate, a dire dai verbalizzanti, sull'asfalto e la dinamica dell'incidente.
La riassunzione della causa dinanzi al Tribunale seguiva l'autorizzazione resa dal Giudice di Pace di
Monopoli alla presentazione della querela di falso e la sospensione del giudizio con rimessione delle parti dinanzi al Tribunale di Bari.
Costituitosi, l'Ente convenuto eccepiva l'inammissibilità, improcedibilità e infondatezza dell'avversa azione deducendo che la querela di falso in esame era volta ad accertare la falsità delle valutazioni tecniche contenute nel prontuario ricostruttivo del sinistro redatto ex post dagli agenti di Polizia locale;
cosicché non sarebbe stato necessario proporre querela di falso in quanto era sufficiente fornire prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale.
Infatti, il verbale faceva piena prova, fino a querela di falso, solo dei fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale.
Il processo veniva istruito mediante l'escussione dei testi, e l'acquisizione della CTU ammessa ed espletata nel giudizio di risarcimento danni.
Il Tribunale con la sentenza oggi impugnata così decideva:
“rigetta la querela di falso proposta da con riferimento al prontuario per il Persona_1 rilevamento di incidente stradale redatto dal Corpo di polizia Municipale di Monopoli;
b) dispone ai sensi dell'art. 226 comma n. 2 c.p.c. e dell'art. 537 c.p.p. che la cancelleria provveda ad annotare il dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato della stessa, sull'originale, o in difetto su copia autentica del documento;
c) condanna parte querelante al pagamento della pena pecuniaria di € 20,00; d) condanna alla refusione delle spese di lite in favore del Persona_1 he liquida in € 5.077,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario Controparte_1 delle spese nella misura del 15%, c.p.a. e IVA se dovuta come per legge”.
Ha rilevato il Tribunale che: “....La querela di falso è stata avanzata al fine di contestare l'attribuzione delle tracce di frenata presenti sul luogo del sinistro al mezzo agricolo del che, per quella che Pt_1
è la ricostruzione fattuale resa dalla parte, non avrebbe azionato nelle circostanze il sistema frenante. Con il solo deposito della comparsa conclusionale, intervenuto il14.4.2023, il querelante ha mutato la propria linea difensiva precisando, invero tardivamente, che la falsità avrebbe riguardato il contenuto della foto identificata al n. 7 del prontuario in atti che immortala elementi non collocabili in spazi e tempi riconducibili al sinistro del 30.05.2023......Ora, come correttamente dedotto dal convenuto, l'atto pubblico ai sensi del disposto di cui all'art.2700 c.c., fa piena CP_1 prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza, ma non prova la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti
o ancora dei giudizi valutativi eventualmente espressi, potendo questi essere contestati ed accertati con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza ricorrere alla querela di falso. Nel caso in esame il non ha contestato la veridicità di un documento (il prontuario del sinistro), ma le Pt_1 risultanze di un apprezzamento, peraltro postumo, compiuto dagli accertatori (ovvero la
2 attribuibilità dei segni di frenata presenti sul manto stradale al mezzo agricolo condotto nell'occasione dal querelante). Questi, dunque, mediante la proposizione della querela ha inteso inficiare la ricostruzione del sinistro operata dagli accertatori intervenuti in loco”.
Con atto di citazione notificato il 2.08.2023 al , Controparte_1 Parte_1 Pt_2
, , successori a titolo universale, quali figli ed eredi di
[...] Parte_3 Parte_4
, hanno impugnato la sentenza del Tribunale chiedendone la riforma e per Persona_1
l'effetto l'accoglimento delle proprie istanze, vinte le spese del doppio grado.
Ha resistito il hiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di Controparte_1 primo grado, col favore delle spese.
Con ordinanza del 20.12.2023 questa Corte ha respinto la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
All'udienza del 4.02.2025, precisate le conclusioni e discussa virtualmente la causa mediante deposito di note difensive telematiche, la Corte si è riservata per la decisione.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e va respinto.
Rileva la Corte che, come rappresentato dal Tribunale, la querela di falso proposta da
[...]
è inammissibile. Per_1
Va premesso che l'organo giudicante è tenuto, in ogni caso, ai sensi dell'art. 355 c.p.c., a compiere un'indagine preliminare diretta ad accertare l'esistenza o meno dei presupposti che giustificano l'introduzione del giudizio di falso (cfr. Cass.3785/17).
Infatti in tema di querela di falso, il giudizio di ammissibilità e rilevanza non è riservato alla fase della sua proposizione, in quanto l'ordinanza che autorizza la presentazione non è suscettibile di passare in giudicato e, pertanto, non vincola il giudice della querela che, se non è obbligato a esaminare nuovamente la rilevanza, è tenuto a controllare che: a) sulla genuinità del documento sia insorta contestazione;
b) sia stato fatto uso del documento;
c) il documento stesso sia idoneo a costituire prova contro l'istante (Cass. n. 6793/2012; Cass. n. 12130/2011).
Tanto premesso va considerato che è principio consolidato nella giurisprudenza della SC che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, e come tali, suscettibili di errore di fatto, non è necessario proporre querela di falso, ma
è sufficiente fornire prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale, secondo l'apprezzamento rimesso al giudice di merito (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 457 del 12/01/2006 (Rv.
586687 - 01); conformi Sez. 2, Sentenza n. 27937 del 24/11/2008 (Rv. 605645 - 01) Sez. 2, Sentenza
n. 25676 del 04/12/2009).
La fede privilegiata, infatti, non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. La fede privilegiata, infatti, non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche.
Detti principi sono stati ribaditi di recente dalla Cassazione (cfr. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 10376 del
3 17/04/2024, Rv. 670781 - 01) che ha statuito che “Il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria. (In applicazione del principio la Corte ha rigettato il motivo di ricorso con cui si censurava la sentenza impugnata per avere disatteso il valore di "piena prova" delle misurazioni effettuate dalla polizia stradale, intervenuta nell'immediatezza sul luogo di un sinistro, e riportate nel verbale)”.
Ha ritenuto la SC infatti che, “con riferimento agli accertamenti espletati dall'autorità di pubblica sicurezza, “giunta sul luogo nell'immediatezza dell'incidente”, si è affermato – da parte di questa
Corte – che “il particolare affidamento che si deve all'organo che li ha effettuati”, rende gli stessi
“attendibili pur senza attribuire ad essi fede privilegiata” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 6 ottobre 2016, n. 20025, Rv. 642611-01).
Analogamente, nel senso di ritenere che il rapporto di polizia faccia piena prova, fino a querela di falso, “solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca”, (cfr. Cass.
Sez. 3, sent. 9 settembre 2008, n. 22662, Rv. 604689- 01), ma non efficacia probatoria privilegiata
(in senso conforme anche Cass. Sez. 6-3, ord. 10 novembre 2022, n. 33208, non massimata)”.
Nel caso di specie, a giudizio di questa Corte, e in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte, nel verbale della Polizia Municipale di Monopoli, oggetto dell'opposizione, all'origine della causa principale pendente, i fatti descritti risultano ricostruiti dai PP. UU. sulla base di proprie valutazioni e percezioni delle quali non è neppure apprezzabile il percorso logico deduttivo, sicché presentano una rilevanza probatoria ordinaria che può essere infirmata da prova contraria.
E difatti il giudice di prime cure, nel presente giudizio, ha espletato una istruttoria afferente al merito della causa e non alla falsità del documento, istruttoria che deve essere svolta dal G. di P., quale giudice naturale del merito, mediante gli ordinari strumenti.
La sentenza di primo grado va quindi confermata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli eredi e liquidate come in Pt_1 dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (valore indeterminabile complessità bassa, valori minimi in considerazione della scarsa complessità della materia)
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2 [...]
, quali eredi di , avverso la sentenza n. 1845/2023 Parte_3 Parte_4 Persona_1 pubbl. il 12/05/2023, emessa dal Tribunale di Bari, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza.
Dispone che le spese del grado siano poste a carico degli appellanti e liquidate in € 5.000,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bari il 4.02.2025
IL PRESIDENTE est.
(Maria MITOLA)
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