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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/04/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. n. 4477/2019
Verbale di Udienza del giorno 4 aprile 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Maila Casale all'esito dell'udienza cartolare del 04 aprile 2025 ; vista la nota scritta depositata dalla parte opponente , in persona del CP_1 Parte_1
Sindaco p.t. con le quali si riporta a tutti gli atti e verbali di causa chiedendo l'accoglimento delle conclusioni e delle eccezioni ivi formulate;
vista la nota scritta depositata dalla parte convenuta con le quali si Controparte_2
riporta agli atti e verbali di causa, con vittoria di spese ed onorari, con attribuzione chiedendo l'assegnazione della causa a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. rilevato che l'odierna udienza è stata fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maila Casale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE -
In composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maila Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 04 Aprile 2025, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4477/2019 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
, P.I.: , in persona del sindaco p.t., Parte_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione e giusta delibera di G.C. n. 89 del 9.10.2019, dall'avv. Michele Asciore, (C.F.
[...]
), elettivamente domiciliati come in atti C.F._1
OPPONENTE
E
, C.F. , nato l'[...] a [...] Controparte_2 CodiceFiscale_2
RT LE UD (AV), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Ceccarelli
(C.F.: ), giusta procura su foglio separato da ritenersi in calce CodiceFiscale_3
al ricorso per decreto ingiuntivo elettivamente domiciliati come in atti
OPPOSTO
Preliminarmente si rileva che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente in data 10 gennaio 2025,previo scardinamento dal ruolo della dott.ssa Valeria Villani nella fase della precisazione delle conclusioni e discussione orale, pertanto, dando atto della sostituzione del precedente Giudicante, con decreto del 16/01/2025 la scrivente differiva la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04 aprile 2025 e con successivo decreto del 13/03/2025, a modifica del precedente, fissava l'udienza del
04/04/2025 anche per la discussione x art. 281 sexies c.p.c.
All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate , decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il in persona del Parte_2
Sindaco p.t. ha svolto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1067/2019, R.G.
2772/2019, emesso in data 23/07/2019 dal Tribunale di Avellino, con cui veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 8.225,00, oltre Controparte_2
gli interessi, gli accessori di legge e spese del monitorio, quale compenso professionale.
L'opponente preliminarmente eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Avellino in favore di quello di Benevento non essendo il credito liquido ed esigibile in quando fondato sulle determine di incarico comunali prodotte dall'opposto in sede monitoria da cui emergerebbe che l'affidamento dell'incarico al geom. Controparte_2
fosse connesso a lavori per i quali il vedeva per lo più concedersi Parte_2
finanziamenti da parte della Regione Campania.
Nello specifico il opponente evidenziava che nella determina n. 12 del CP_1
12.06.2015, si specificava che al geometra sarebbero stati dovuti € 2.000,00 CP_2
Contro per l'incarico di supporto al nel progetto di ricostruzione previa demolizione completa dell'edificio scolastico elementare capoluogo via Misciuni;
ed € 6.000,00 per Contro il medesimo ruolo di supporto al rispetto ai lavori di completamento delle urbanizzazioni a servizio delle zone PIP (completamento centro servizi). Venuto meno nel caso de quo il finanziamento regionale dell'opera , il credito non è più liquido, certo ed esigibile con conseguente individuazione del Tribunale di
Benevento quale foro del convenuto ex art. 19 c.p.c.
Nel merito contestava la parziale fondatezza del credito rilevando, quanto al primo incarico ricevuto quale componente della commissione giudicatrice per l'affidamento della gara, di essere debitore della somma di € 2.250,00 dichiarandosi pronto a retribuirlo, trattandosi di attività effettivamente svolta. Contestava invece il preteso credito di € 6.000,00 a fronte della determina di incarico n. 12 del 12.06.2015 con cui veniva affidato all'opposto l'incarico di supporto al R.U.P. con compenso di €
8.000,00, di cui €. 2.000,00, al lordo delle ritenute di legge, per i lavori di ricostruzione, previa demolizione dell'edificio scolastico elementare capoluogo in via Misciuni, ed
€. 6.000,00 per il completamento delle opere di urbanizzazione a servizio delle zone
PIP. , detratto l'acconto ricevuto di € 2.000,00.
Il contestava che il geom. non aveva svolto alcuna attività in qualità CP_1 CP_2
di supporto al R.U.P. stante le vicende giudiziarie che aveva visto coinvolte le imprese aggiudicatrici dell'appalto comportando un blocco dell'esecuzione dei lavori, nonché, per effetto di tali vicende giudiziarie, il diniego della prorogai del finanziamento ottenuto dalla Regione Campania.
Il opponente chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“1. In via preliminare accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio dell'On.le
Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Benevento e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1067/2019 del 23.07.2019 emesso dal Tribunale di Avellino;
2. Nel merito annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 1067/2019 del
23.07.2019 emesso dal Tribunale di Avellino, per insussistenza, illiquidità ed inesigibilità del credito di 6.000,00€ azionato da controparte avuto riguardo ai lavori di completamento delle opere di urbanizzazione a servizio delle aree PIP;
3. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”. Instauratosi il contraddittorio si costituiva il geom. che contestava Controparte_2
l'avversa eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito per essere l'obbligazione liquida in quanto fondata su un titolo che l'aveva determinata in modo preciso.
Nel merito rilevava che il credito del era fondato sulla base di atti provenienti CP_2
dello stesso ente opponente, per attività svolte al servizio del tanto Parte_2
che lo stesso non contestava l'importo di € 2.250,00 dovuto per il compenso CP_1
pattuito dichiarandosi debitore.
Quanto all'importo di € 6.000,00 e di cui alla determina del 12/06/15, l'opposto evidenziava che, contrariamente a quanto assunto da controparte l'incarico affidatogli non era subordinato al finanziamento dell'opera e che inoltre la maggior parte dell'incarico affidato era stato svolto preventivamente alla richiesta di concessione del finanziamento e quindi alla preparazione degli atti conseguenziali alla richiesta stessa.
Contestava infine l'indebito arricchimento da parte del opponente che si era CP_1
in ogni caso avvalso e avvantaggiato dell'opera professionale dell'opposto .
Ritenuta quindi la fondatezza della propria pretesa creditoria, l'opposto così concludeva:
“preliminarmente, voglia il Giudice adito, dichiarare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi sopra esposti e siccome l'opposizione non è fondata su prova scritta né è di pronta e facile soluzione;
in via subordinata si chiede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e/o emettersi ordinanza ingiunzione in relazione alla somma non contestata di Euro
2.250,00; nel merito voglia rigettare in toto l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 1067/2019, spiegata dall'opponente, siccome nulla, inammissibile, improponibile, improcedibile, infondata, pretestuosa, temeraria e dilatoria;
voglia condannare l'opponente al pagamento dell'opera professionale svolta dal geom.
, nell'entità di cui alle due determine che ascendono a complessivi Euro Controparte_2
8.225,00, oltre interessi come liquidati nel decreto dal 16/11/16 al soddisfo;
in via subordinata e residuale, il geom. chiede che sia condannato Controparte_2
l'opponente, in via residuale anche per indebito arricchimento, essendosi avvalso e avvantaggiato dell'opera professionale profusa dal geom. in suo favore, Controparte_2
al pagamento delle somme concordate e di cui alle determine in atti, oppure di quella somma che sarà ritenuta di giustizia da parte del Giudice adito, sempre oltre interessi per come sopra determinati;
in ogni caso, vittoria di spese e competenze, ivi comprese quelle del decreto ingiuntivo, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario”.
Alla prima udienza utile, il precedente Giudicante rilevato che parte opponente aveva tempestivamente eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale di Avellino e ritenuto che l'eccezione poteva essere decisa unitamente al merito, concedeva la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo n. 1067/2019, limitatamente alla somma di euro 2.225,00 di cui parte opponente si era riconosciuta debitrice e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 VI° comma c.p.c.
Nella memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. il opponente ampliava i criteri CP_1
della eccepita incompetenza territoriale rilevando l'ulteriore criterio di collegamento volto a radicare la competenza innanzi al Tribunale di Benevento richiamando le norme di contabilità pubblica, secondo cui, nei contratti che vedano implicata una Pubblica
Amministrazione, il foro territorialmente competente va individuato nel luogo ove ha sede la tesoreria dell'Ente, anche in questo caso Benevento.
Con successiva ordinanza del 17/11/2021 il precedente Giudicante rilevava di ufficio la questione dell'assenza dei contratti aventi forma scritta, ai sensi degli artt. 16 e 17
R.D. n. 2440 del 1923, assegnando alle parti termine di quaranta giorni per depositare memorie e osservazioni sulla nullità rilevata d'ufficio.
All'esito del deposito delle memorie la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 07/03/2023. La causa subiva numerosi rinvii finchè assegnato il fascicolo alla scrivente, veniva fissata udienza di discussione al 04/04/2025 nella quale la causa viene decisa.
DIRITTO Occorre preliminarmente procedere all'esame dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal opponente, il quale ha eccepito che competente a CP_1
conoscere la presente controversia - avente ad oggetto crediti per prestazioni professionali vantati nei confronti del dal geom. - , sarebbe Parte_2 CP_2
il Tribunale di Benevento sia ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c., non essendo nella specie il credito liquido ed esigibile ex art. 1182 c.c. sia in quanto nel suo circondario è ubicata la sede legale del dovendo ritenersi, per quanto concerne il forum destinatae CP_1
solutionis, che quest'ultimo sia individuabile, per le obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, nel luogo ove ha sede l'Ufficio di tesoreria delegato all'esecuzione del mandato, e quindi a Benevento.
Ebbene è pacifica la sede dell'ente nel circondario del Tribunale di Benevento per cui l'art.19 c.p.c. va letto nel senso di ritenere il convenuto sostanziale Parte_2
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente applicazione del foro del convenuto.
Inoltre si osserva che quando trattasi di pagamenti dovuti dalla P.A., nella specie dal trova applicazione il criterio del foro erariale, anche se non da Parte_2
ritenersi esclusivo ed inderogabile, secondo il quale la competenza è del Tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio di tesoreria che deve provvedere al pagamento e nella fattispecie il servizio di tesoreria era svolto dal Banco Popolare (ex Banca Popolare di
Novara Spa) con sede in Airola (BN), come da contratto di tesoreria depositato in atti.
E' costante l'affermazione che, “Nelle controversie relative a debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni il principio secondo cui il luogo del pagamento - e, di conseguenza, il "forum destinatae solutionis" si determinano non in applicazione all'art. 1182 c.c., ma in applicazione alle norme di contabilità pubblica e, quindi, con riferimento alla sede della tesoreria deputata al pagamento, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali anche dopo l'entrata in vigore della legge n.
142 del 1990 e del d.lg. n. 77 del 1995 in quanto pure secondo la nuova normativa al pagamento delle relative spese deve provvedere il tesoriere dell'ente, in base a mandato di pagamento” (Cass. sez. III 05/12/2000 n. 15465) Negli stessi termini Cassazione civile, sez. VI 12/02/2020 n. 3505: “In tema di obbligazioni pecuniarie degli enti pubblici, anche a seguito della riforma dell'ordinamento degli enti locali e della relativa disciplina finanziaria contabile, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali, pur a prescindere da una specifica pattuizione tra le parti, il principio secondo cui nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato ed anche a titolo di interessi per ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del "forum destinatae solutionis" spetta all'autorità giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria dell'ente debitore, e ciò anche nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato mediante accreditamento del relativo importo su un conto corrente bancario o postale o mediante commutazione del relativo titolo in vaglia cambiario o postale, costituendo tali forme di adempimento, applicabili su richiesta del creditore ed aventi carattere facoltativo per il titolare dell'ufficio di tesoreria, una mera semplificazione delle modalità di riscossione che non comporta una modificazione del luogo dell'adempimento.
Inoltre, in applicazione del principio che la parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del Giudice adito è tenuta ad indicare tutti i possibili fori concorrenti ed alternativi, e ad indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi (cfr. ex multis, Cass. Civ. ordinanza n. 21253 del 14.10.2011), si deve dare atto che parte opponente ha evidenziato sussistere la competenza del Tribunale di Benevento sia in relazione all'art. 19 cpc, foro delle persone giuridiche che all'art. 20 cpc, foro in cui è sorta l'obbligazione e dove la stessa deve eseguirsi.
Nulla è stato eccepito in merito dall'opposta.
Pertanto, la sollevata eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito è fondata e deve essere accolta.
Preme, però, affermare che l'opposizione va accolta anche in merito all'eccezione rilevava di ufficio circa la questione dell'assenza dei contratti aventi forma scritta, ai sensi degli artt. 16 e 17 R.D. n. 2440 del 1923. Invero, premesso che la domanda proposta con il ricorso monitorio, non modificata nella presente fase di opposizione, ha per oggetto il pagamento di compensi per prestazioni svolte in esecuzione di contratti d'opera professionale, osserva il giudicante che la qualità di ente pubblico territoriale, propria dell'opponente, determina la necessità della forma scritta ad substantiam per tutti i contratti stipulati dall'ente stesso ed impedisce di desumerne la valida stipulazione per facta concludentia. Invero, come costantemente affermato dalla S.C., la normativa specifica dettata in tema di contratti della P.A. prevale sulla diversa disciplina che regola i contratti di conferimento degli incarichi tra i privati (Cass. 258/2005, 16997/11). L'obbligo generale della forma scritta nei contratti fra privati e P.A. trae fonte dal R.D. n. 2440/1923 e riguarda ogni tipo di contratto stipulato con la P.A., anche quando questa agisca “iure privatorum”.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è costante e uniforme (ex multis, a titolo di esempio, Cass. Sez. Un. n. 20684 del 09.08.2018).
La costante giurisprudenza inoltre afferma l'irrilevanza di manifestazioni di volontà implicite o desumibili da comportamenti meramente attuativi (concludenti), compresa ogni forma di adempimento (Cass. ord. n. 22994 del 11.11.2015; Cass. sent. n. 12316 del 15.06.2015; Cass. civ., Sez. un., 9 agosto 2018, Sent. n. 20684; Cass. 28 giugno
2018, Sent. n. 17016; 23 gennaio 2018, Sent. n. 1549; 27 ottobre 2017, ord. n. 25631;
13 ottobre 2016, Sent. n. 20690; 17 giugno 2016, Sent. n. 12540).
Trattasi, a ben vedere, di un principio generale fondamentale per cui “la pubblica amministrazione non può assumere impegni o concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti (vale a dire nella forma scritta), forme il cui mancato rispetto produce la nullità assoluta dell'atto, rilevabile anche d'ufficio (“La forma scritta ad substantiam è invero considerata strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia nell'interesse della stessa pubblica amministrazione, rispondendo all'esigenza di identificare con precisione l'obbligazione assunta e il contenuto negoziale dell'atto e, specularmente, di rendere possibile l'espletamento della indispensabile funzione di controllo da parte dell'autorità tutoria. In questo senso, il requisito in parola può considerarsi espressione dei principi di buon andamento od imparzialità dell'amministrazione sanciti dalla carta costituzionale
(art. 97)”. (Cass. Civ. 20340/2010)
Detto requisito formale non è, quindi, ricavabile dalla sola delibera di incarico adottata dall'organo al quale compete il potere di determinare la volontà dell'ente, costituente atto interno meramente preparatorio del negozio né dalla successiva esecuzione dell'incarico da parte del professionista, ma è soddisfatto solo allorquando la volontà assunta dall'organo deliberativo sia riportata in un atto contrattuale redatto nelle forme dì legge e sottoscritto dal rappresentante esterno dell'ente stesso e dal privato, da cui deve desumersi la concreta instaurazione del rapporto negoziale con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da svolgersi ed al compenso da corrispondergli, che deve perciò essere stabilito all'interno del contratto ( Cass. SS.UU.
n. 24772/08, Cass. 19670/2006; 11930/2006; 4635/2006; 1702/2006; 24826/2005).
Inoltre, non essendo il contratto nullo suscettibile di convalida, in difetto di contraria disposizione di legge riferibile agli incarichi professionali (cfr. art. 1423 c. c.) non è ammissibile la ratifica o regolarizzazione ex post del negozio nullo con efficacia retroattiva sanante, intervenuta dopo l'esecuzione dell'incarico.
Neppure è ammissibile la stipula mediante atti separati sottoscritti dall'organo che rappresenta l'ente e dal professionista, prevista esclusivamente per i contratti conclusi con imprese commerciali (Cass. 16697/2011).
Invero anche in caso di delibera comunale con la quale, in sede di riconoscimento di debito fuori bilancio, il destina una somma al pagamento del corrispettivo CP_1
dell'opera eseguita, in assenza di un valido contratto a monte fonte di obbligazione,
“non può configurarsi come ricognizione postuma di debito, non innovando, pertanto, il detto riconoscimento la disciplina che regolamenta la conclusione di contratti da parte della p.a., né introducendo una sanatoria per i contratti eventualmente nulli o comunque invalidi, come quelli conclusi senza la forma scritta richiesta "ad substantiam" (Cass. 510/2021; conf. 15303/2022). Tanto premesso, poiché nella fattispecie la determina di incarico adottata dall'organo deliberativo non è stata seguita dalla stipulazione del negozio in forma scritta ad opera del legale rappresentante dell'ente pubblico committente per cui il contratto d'opera professionale dedotto in giudizio deve ritenersi nullo (sulla rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto vedi Cass. Sezioni unite n. 26242-26243/2014) per difetto della forma scritta richiesta ad substantiam, motivo per cui l'esecuzione delle prestazioni, priva di valida causa, non determina il diritto al corrispettivo contrattuale, potendo unicamente fondare, ove ne ricorrano i presupposti ed in separata sede, una richiesta di indennizzo ex art. 2041 c. c.
Ciò posto, rimane unicamente da valutare l'ammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Osserva l'odierna giudicante che debba procedersi all'esame nel merito della domanda subordinata ex art. 2041 c.c.avanzata da parte opposta. In particolare, la necessità, per l'opposta, di introdurre, in via subordinata, la domanda di arricchimento senza causa è conseguenza diretta della difesa del opponente e presenta, pertanto, un preciso CP_1
collegamento con quella spiegata in fase monitoria. Tale domanda, pertanto, poiché proposta nella comparsa di costituzione e risposta deve ritenersi ammissibile e scrutinabile.
Nel merito, l'azione di indebito arricchimento non appare fondata.
In linea generale, allorquando le obbligazioni assunte dalla p.a. non risultino da atto avente forma scritta ad substantiam è fatta salva in favore del privato l'azione di indebito arricchimento;
secondo la giurisprudenza tradizionale, a tal fine occorreva dimostrare l' utilitas della prestazione in favore della p.a. (vedi ex multis Cass. 2007,
n. 3984); in seguito, le sezioni unite con la sentenza del 2015 n. 10798, nel dirimere il contrasto sul punto, si sono invece espresse nel senso che “Il riconoscimento dell'utilità da parte della p.a. non costituisce un requisito dell'azione di arricchimento senza causa, quindi il depauperato che agisce ai sensi dall'art. 2041 c.c. nei confronti della p.a. ha l'onere di provare, solamente, il fatto oggettivo dell'arricchimento (l'esecuzione dell'opera o la fornitura del servizio), senza che la p.a. possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, poiché l'utilitas può emergere dalla mera utilizzazione).
Ma tale conclusione, pacifica per il passato, non lo è alla luce della disciplina vigente.
Occorre, infatti, rammentare che l'art. 23 del d.l. n.66 del 1989 (oggi art. 191 Testo unico enti locali n.267 del 2000), già cit. stabilisce che, nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma 3, che disciplina la procedura di spesa, il rapporto obbligatorio non sia riferibile all'ente ma intercorra, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore o funzionario che abbia assunto l'impegno. Deriva da quanto precede, pertanto, che, potendo il terzo interessato agire nei confronti del funzionario, per la mancanza dell'elemento della sussidiarietà, non è ammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente locale il quale può soltanto riconoscere a posteriori, d.lg. n. 267 del 2000, ex art. 194 - nei limiti dell'utilità dell'arricchimento puntualmente dedotto e dimostrato - il debito fuori bilancio. Infatti al precedente regime (in cui, nelle ipotesi di nullità del negozio concluso dalla P.A. per effetto della violazione delle norme regolatrici della sua formazione era esperibile nei confronti della suddetta P.A. l'azione di arricchimento senza causa, oltre, eventualmente, quella di responsabilità precontrattuale), si è sostituita, relativamente agli enti locali, la disciplina del d.l. n. 66 del 1989 (conv. in l.
n. 144 del 1989, riprodotta nel d.lg. n. 77 del 1995, art. 35), che ha interrotto il rapporto di immedesimazione organica tra detti enti ed i loro funzionari o amministratori e regolato il rapporto tra questi ultimi ed i privati contraenti, facendo salva la validità del contratto, ma configurando il rapporto negoziale come intercorrente tra il privato e l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la fornitura, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, con la conseguenza che è esclusa l'esperibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A., data la sua natura sussidiaria ( Cassazione civile sez. I, 12/03/2020, n.7113; Cass. n. 25861 del
14/10/2019; cfr. Cass. n. 12880 del 26/05/2010; Cass. n. 17257 del 14/11/2003).
In altri termini, la mancanza dei presupposti di legge necessari per la valida assunzione di un'obbligazione da parte della P.A. -innanzitutto la formalizzazione di tale impegno in un contratto scritto ad esito del procedimento di formazione della relativa volontà che preveda uno specifico impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria-, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato fornitore della prestazione e l'amministratore o il funzionario che abbia consentito l'esecuzione di tale obbligazione. In tal modo, si è sostituita per gli enti locali una disciplina del rapporto tra gli enti medesimi ed i soggetti agenti, nonché tra questi ultimi e i privati contraenti, per cui il rapporto negoziale deve ritenersi intercorrente tra il privato e l'amministratore o funzionario che abbia consentito la fornitura, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, il che, come già sopra chiarito, esclude anche l'esperibilità dell'azione di indebito arricchimento, stante la carenza del necessario requisito della sussidiarietà dato che il corrispettivo della prestazione medesima sarebbe reclamabile nei confronti dell'amministratore o del funzionario responsabile dell'acquisizione del bene o del servizio (cfr., ex pluribus, anche Cass. Sez. Un. n. 26657/2014; Cass. 3 aprile 2008, n. 8534; Cass. n. 15296/2007;
Cass. 4 agosto 2004, n. 14928; Cass. 26 febbraio 2002, n. 2832; Cass. 22 novembre
2000, n. 15096).
L'azione di ingiustificato arricchimento verso l'ente non è, dunque, proponibile, ma sarà proponibile dall'opposto la separata azione diretta (di pagamento ed eventualmente di danno) nei confronti di colui che ha affidato lavori e/o incarichi, azione diretta che non è stata esperita in questo giudizio.
Dichiarata dunque l'incompetenza per territorio del Tribunale di Avellino ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, in favore del Tribunale di Benevento ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
SUL REGIME DELLE SPESE
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate di ufficio come in dispositivo in ragione dell'accolto, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022
(scaglione di riferimento da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00) privilegiando il valore al minimo alla luce dell'attività complessivamente svolta in questa sede per la fase istruttoria limitata al solo deposito delle memorie ex art. 183 VI° comma c.p.c. e della fase decisoria ex art. 281 sexies c.p.c. caratterizzata dalla sua estrema snellezza .
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: dichiara la propria incompetenza per territorio a decidere sulla domanda proposta da nei confronti del per essere sulla stessa competente Controparte_2 Parte_2
il Tribunale di Milano;
revoca il DI n. 1067/2019, R.G. , emesso in data 23/07/2019 dal Tribunale di Avellino perché emesso da Giudice incompetente;
2)Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente Controparte_2
che si liquidano complessivamente in € 3.400,00 oltre 15% per spese generali, I.V.A.,se dovuta e CPA, con attribuzione ove richiesto.
Così deciso il 04 aprile 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Maila Casale