TRIB
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/01/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 23/01/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 967 /2020 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv. MIRACOLA MASSIMO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'Avv. che lo rappresenta e CP_1 P.IVA_1
difende giusta procura in atti,
- resistente – contumace
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Nella controversia introdotta dalla Sig.ra nei confronti dell' e della società Parte_1 CP_1
avente per oggetto l'annullamento di avvisi di addebito e la cancellazione dagli elenchi Controparte_2
dei coltivatori diretti, il Tribunale, esaminati gli atti e considerato il diritto applicabile, espone quanto segue:
Fatto La Sig.ra ha impugnato l'avviso di addebito n. 595 2019 000 53435 09 000 Parte_1 emesso dall' , nonché il verbale di accertamento n. 4800000398584 del 03/03/2014, da cui tale CP_1
avviso origina, sostenendo che tali atti siano viziati da nullità per difetto di motivazione e carenza di istruttoria. La ricorrente ha altresì dedotto l'assenza dei requisiti previsti per la sua iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, chiedendo la conseguente cancellazione dagli stessi e l'annullamento delle pretese contributive connesse. A sostegno delle sue argomentazioni, la ricorrente ha evidenziato come l'attività ispettiva svolta dall' sia stata caratterizzata da una palese superficialità e mancato rispetto delle prescrizioni CP_1
normative, poiché non vi è stata alcuna verifica effettiva in loco né un'adeguata considerazione delle specificità della sua attività aziendale. In particolare, è stato sottolineato che la natura dei terreni utilizzati e l'organizzazione delle attività agricole, basate su un allevamento allo stato brado, non richiedono l'impiego costante di manodopera né generano redditi significativi.
Diritto
Nullità dell'avviso di addebito per difetto di motivazione Ai sensi dell'art. 30, comma 2, D.L. n.
78/2010, gli avvisi di addebito devono contenere elementi specifici che consentano l'identificazione della pretesa contributiva, quali i criteri di calcolo, i periodi di riferimento e le basi normative. Nel caso di specie, l'avviso di addebito si limita a riportare un importo generico, privo di dettagli fondamentali, risultando viziato da nullità per difetto di motivazione. Tale carenza implica una violazione del diritto alla difesa della ricorrente, non essendo stata posta nella condizione di comprendere pienamente la natura e l'entità della pretesa.
Difetto di istruttoria e illogicità manifesta Il verbale di accertamento n. 4800000398584 evidenzia che l'ispezione si è svolta senza sopralluoghi presso i terreni o approfondimenti sull'effettiva attività agricola. L' non ha considerato le specificità dell'azienda, come l'utilizzo dei terreni CP_1 prevalentemente a pascolo e l'allevamento allo stato brado, che richiedono minimi interventi di manodopera. Inoltre, l'assenza di redditi significativi derivanti dall'attività agricola conferma l'insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 1 D.Lgs. n. 99/2004 per la qualificazione come imprenditore agricolo professionale (IAP). La mancanza di una dettagliata analisi tecnica e la superficialità degli accertamenti eseguiti rappresentano gravi irregolarità procedurali, che incidono negativamente sulla legittimità dell'atto amministrativo impugnato.
Competenza per il riconoscimento dello status di IAP Secondo l'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 99/2004, la competenza per l'accertamento dello status di IAP spetta esclusivamente alle Regioni. Nel caso in esame, non risulta alcun provvedimento della Regione Sicilia che abbia attribuito tale status alla ricorrente, rendendo illegittima l'iscrizione d'ufficio disposta dall' . Tale aspetto evidenzia una CP_1
violazione di competenza, che inficia ulteriormente la validità degli atti emessi nei confronti della ricorrente.
Effetti della contumacia della parte resistente La mancata costituzione in giudizio delle parti resistenti, senza giustificato motivo, consente di ritenere provati i fatti dedotti dalla parte ricorrente. Come stabilito dalla giurisprudenza (cfr. principi generali espressi dalla giurisprudenza in materia di contumacia), la contumacia non esonera il giudice dall'accertare la fondatezza della domanda, ma implica la presunzione che la parte resistente non abbia nulla da eccepire sui fatti dedotti dall'attore, se supportati da idonea prova. In tale contesto, la condotta omissiva delle parti resistenti rafforza l'efficacia probatoria degli elementi forniti dalla ricorrente.
Giurisprudenza rilevante È consolidato il principio secondo cui i verbali ispettivi redatti dall' non CP_1
sono dotati di fede privilegiata in relazione alla verità sostanziale dei fatti accertati (principi consolidati espressi dalla giurisprudenza). Inoltre, l'emissione di un avviso di addebito durante la pendenza di un giudizio sull'atto presupposto contravviene all'art. 24, comma 3, D.Lgs. n. 46/1999, che subordina l'iscrizione a ruolo alla conclusione del procedimento giudiziario con esito favorevole all'ente previdenziale. In particolare, la Cassazione ha chiarito che l'attività ispettiva deve essere supportata da criteri oggettivi e verificabili, pena la sua inefficacia probatoria.
Pertanto non resta che accogliere le domande di parte ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
Alla luce delle suddette considerazioni, il Tribunale:
1. Dichiara la contumacia di parte resistente
2. Dichiara la nullità dell'avviso di addebito n. 595 2019 000 53435 09 000;
3. Annulla il verbale di accertamento n. 4800000398584 del 03/03/2014;
4. Riconosce il diritto della ricorrente alla cancellazione dagli elenchi dei coltivatori diretti, con decorrenza dalla data di iscrizione d'ufficio;
5. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1800,00 oltre accessori di CP_1
legge .
Così deciso in Patti 23/01/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo