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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 20/02/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3126/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Rosa', ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3126/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
BURATTIN VALENTINA, presso la quale ha eletto domicilio;
RICORRENTE contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Di parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale:
accertare e dichiarare la sussistenza del credito di cui al preavviso di parcella d.d.
23.06.2023 per €.1.500,00 oltre accessori come per legge e, così, per complessivi
€.2.188,68, oltre agli interessi legali sino all'effettivo saldo ed oltre al risarcimento del danno da svalutazione monetaria ex art. 1224, c.2, c.c.;
per l'effetto condannare il signor , come meglio generalizzato in atti, al Controparte_1 pagamento della somma di €.1.500,00 oltre accessori come per legge e, così, per complessivi €.2.188,68 in favore dell'Avv. oltre interessi fino alla data Parte_1 dell'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, CPA e spese generali come per legge.
pagina 1 di 3 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE (ART. 132 C.P.C.)
1.1. Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., depositato il 4.11.2024, il ricorrente avv.to evocava in giudizio il convenuto per sentirlo Parte_1 Controparte_1
condannare alla corresponsione in suo favore, a titolo di onorari professionali, dell'importo di complessivi € 1500,00 (oltre IVA, CAP, 15% rimborso forfettario), oltre interessi legali sino all'effettivo saldo.
Allegava in particolare a fondamento della propria pretesa di avere patrocinato gli interessi del convenuto nel procedimento penale svoltosi dinnanzi al Tribunale di
Bolzano sub RGNR 3658/2023, in cui il p.m., all'esito delle difese predisposte dall'avv.
formulava richiesta di archiviazione, cui seguiva decreto del Gip di archiviazione Pt_1
e di restituzione delle somme sequestrate.
A fronte dell'attività svolta nell'interesse del convenuto, l'Avv. emetteva l'avviso Pt_1
di parcella dd. 23.6.2023, applicando i valori minimi di cui alle tabelle del d.m. 55/2014.
Il cliente non provvedeva tuttavia al pagamento e rimanevano infruttuosi i solleciti di pagamento, per cui il ricorrente formulava istanza di liquidazione della parcella davanti al CoA di Bolzano, che provvedeva con parere favorevole dd. 30.9.2024.
1.2. Il convenuto serbava contegno contumaciale nonostante regolare notifica del ricorso con pedissequo decreto.
1.3. Alla prima udienza del 20.2.2025 veniva dichiarata la contumacia del convenuto e il ricorrente precisava le conclusioni su invito del Giudice ex art. 281terdecies-281sexies
c.p.c. Il Giudice si riservava quindi il deposito della sentenza ex art. 281 sexies comma 3
c.p.c.
2. La domanda del ricorrente è fondata e merita accoglimento.
La prova dell'avvenuto conferimento del mandato ad litem per l'attività professionale di cui è causa nonché lo svolgimento della stessa a favore del ricorrente nel giudizio penale sub R.G.N.R. 3659/2023 emerge per tabulas (cfr. conferimento procura sub doc.to 1, memoria ex art. 121 c.p.p. sub doc.to 2 e provvedimenti giurisdizionali sub doc.ti 3 e 4 ricorrente).
Alla luce di tali risultanze è provato l'an della pretesa creditoria del ricorrente.
Tanto precisato, per determinare il quantum del compenso dovuto dal convenuto occorre fare riferimento ai parametri minimi di liquidazione (come indicati dallo stesso pagina 2 di 3 ricorrente) previsti dal D.M. n. 55/2014 per i giudizi penali dinnanzi al GIP e per le misure cautelari reali (tabella n. 15), per le fasi di studio e introduttiva.
Alla luce delle considerazioni che precedono e della documentazione prodotta, illustrativa dell'attività professionale espletata, il compenso spettante al ricorrente deve essere dunque liquidato in € 1.500,00, oltre 15% per spese forfettarie, oltre IVA e CAP, dunque in complessivi € 2.188,68.
Il convenuto va pertanto condannato al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di complessivi € 2.188,68, oltre agli interessi nella misura di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dal 10.2.2022 (data della messa in mora: cfr. doc. 6 ricorrente) alla domanda (notificata il 28.11.2024) e successivamente nella misura di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. fino all'effettivo saldo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Il convenuto va quindi condannato alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, da quantificarsi nella misura media prevista dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (tab. n. 2) per le fasi di studio, introduttiva, e decisoria
(scaglione di valore: da € 1.101,00 a € 5.200,00), dunque in complessivi € 1.701,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, oltre € 125,00 per spese esenti, oltre IVA e
CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunciando sulla domanda del ricorrente, così decide:
1) condanna al pagamento in favore del ricorrente Controparte_2 Parte_2 dell'importo di € 2.188,68, oltre interessi come precisati in parte motiva;
[...]
2) condanna alla rifusione in favore del ricorrente AVV.TO Controparte_2 Pt_1 elle spese di lite, da liquidarsi in complessivi € 1.701,00 per compensi, oltre 15%
[...] per spese forfettarie, oltre € 125,00 per spese anticipate, oltre IVA e CPA come per legge.
Bolzano, 20 febbraio 2025
La Giudice dott.ssa Silvia Rosa'
(firma digitale)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Rosa', ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3126/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
BURATTIN VALENTINA, presso la quale ha eletto domicilio;
RICORRENTE contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Di parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale:
accertare e dichiarare la sussistenza del credito di cui al preavviso di parcella d.d.
23.06.2023 per €.1.500,00 oltre accessori come per legge e, così, per complessivi
€.2.188,68, oltre agli interessi legali sino all'effettivo saldo ed oltre al risarcimento del danno da svalutazione monetaria ex art. 1224, c.2, c.c.;
per l'effetto condannare il signor , come meglio generalizzato in atti, al Controparte_1 pagamento della somma di €.1.500,00 oltre accessori come per legge e, così, per complessivi €.2.188,68 in favore dell'Avv. oltre interessi fino alla data Parte_1 dell'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, CPA e spese generali come per legge.
pagina 1 di 3 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE (ART. 132 C.P.C.)
1.1. Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., depositato il 4.11.2024, il ricorrente avv.to evocava in giudizio il convenuto per sentirlo Parte_1 Controparte_1
condannare alla corresponsione in suo favore, a titolo di onorari professionali, dell'importo di complessivi € 1500,00 (oltre IVA, CAP, 15% rimborso forfettario), oltre interessi legali sino all'effettivo saldo.
Allegava in particolare a fondamento della propria pretesa di avere patrocinato gli interessi del convenuto nel procedimento penale svoltosi dinnanzi al Tribunale di
Bolzano sub RGNR 3658/2023, in cui il p.m., all'esito delle difese predisposte dall'avv.
formulava richiesta di archiviazione, cui seguiva decreto del Gip di archiviazione Pt_1
e di restituzione delle somme sequestrate.
A fronte dell'attività svolta nell'interesse del convenuto, l'Avv. emetteva l'avviso Pt_1
di parcella dd. 23.6.2023, applicando i valori minimi di cui alle tabelle del d.m. 55/2014.
Il cliente non provvedeva tuttavia al pagamento e rimanevano infruttuosi i solleciti di pagamento, per cui il ricorrente formulava istanza di liquidazione della parcella davanti al CoA di Bolzano, che provvedeva con parere favorevole dd. 30.9.2024.
1.2. Il convenuto serbava contegno contumaciale nonostante regolare notifica del ricorso con pedissequo decreto.
1.3. Alla prima udienza del 20.2.2025 veniva dichiarata la contumacia del convenuto e il ricorrente precisava le conclusioni su invito del Giudice ex art. 281terdecies-281sexies
c.p.c. Il Giudice si riservava quindi il deposito della sentenza ex art. 281 sexies comma 3
c.p.c.
2. La domanda del ricorrente è fondata e merita accoglimento.
La prova dell'avvenuto conferimento del mandato ad litem per l'attività professionale di cui è causa nonché lo svolgimento della stessa a favore del ricorrente nel giudizio penale sub R.G.N.R. 3659/2023 emerge per tabulas (cfr. conferimento procura sub doc.to 1, memoria ex art. 121 c.p.p. sub doc.to 2 e provvedimenti giurisdizionali sub doc.ti 3 e 4 ricorrente).
Alla luce di tali risultanze è provato l'an della pretesa creditoria del ricorrente.
Tanto precisato, per determinare il quantum del compenso dovuto dal convenuto occorre fare riferimento ai parametri minimi di liquidazione (come indicati dallo stesso pagina 2 di 3 ricorrente) previsti dal D.M. n. 55/2014 per i giudizi penali dinnanzi al GIP e per le misure cautelari reali (tabella n. 15), per le fasi di studio e introduttiva.
Alla luce delle considerazioni che precedono e della documentazione prodotta, illustrativa dell'attività professionale espletata, il compenso spettante al ricorrente deve essere dunque liquidato in € 1.500,00, oltre 15% per spese forfettarie, oltre IVA e CAP, dunque in complessivi € 2.188,68.
Il convenuto va pertanto condannato al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di complessivi € 2.188,68, oltre agli interessi nella misura di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. dal 10.2.2022 (data della messa in mora: cfr. doc. 6 ricorrente) alla domanda (notificata il 28.11.2024) e successivamente nella misura di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. fino all'effettivo saldo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Il convenuto va quindi condannato alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, da quantificarsi nella misura media prevista dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (tab. n. 2) per le fasi di studio, introduttiva, e decisoria
(scaglione di valore: da € 1.101,00 a € 5.200,00), dunque in complessivi € 1.701,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, oltre € 125,00 per spese esenti, oltre IVA e
CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunciando sulla domanda del ricorrente, così decide:
1) condanna al pagamento in favore del ricorrente Controparte_2 Parte_2 dell'importo di € 2.188,68, oltre interessi come precisati in parte motiva;
[...]
2) condanna alla rifusione in favore del ricorrente AVV.TO Controparte_2 Pt_1 elle spese di lite, da liquidarsi in complessivi € 1.701,00 per compensi, oltre 15%
[...] per spese forfettarie, oltre € 125,00 per spese anticipate, oltre IVA e CPA come per legge.
Bolzano, 20 febbraio 2025
La Giudice dott.ssa Silvia Rosa'
(firma digitale)
pagina 3 di 3