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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 31/10/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 109/2024 RG
promossa da
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 cui alla via della Repubblica n.26 è eletto domicilio
– parte attrice – contro
(CF: , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 d l'avv. USO presso il cui studio in Imperia alla via Bonfante n.1 è eletto domicilio
– parte convenuta –
conclusioni delle parti
⁃ per la parte attrice Parte_1 «Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, a) accertare che l'attrice non ha mai prestato il proprio assenso alla realizzazione sul fondo censito in Catasto Terreni Comune di Imperia Sezione Censuaria Torrazza foglio 1 mappale 12 della vasca interrata con muro di contenimento nonché del muro di contenimento del fabbricato realizzato sul fondo censito in Catasto Terreni Comune di Imperia Sezione Censuaria Torrazza foglio 1 mappale 8, opere realizzate ovvero fatte realizzare da dichiarare dette opere illegittime
Controparte_1 per violazione del disposto dell'art.1108 cod.civ. e conseguentemente condannare alla demolizione delle opere stesse;
b)
Controparte_1 accertare che il fabbricato realizzato ovvero fatto realizzare da sul fondo censito in Catasto Terreni Comune di
Controparte_1 Controparte_ Imperia Sezione Censuaria Torrazza foglio 1 mappale 8, oggetto della relazione tecnica a firma dell'Arch. prodotta quale documento 4 di parte attrice e del permesso di costruire n.139/17 rilasciato dal Comune di Imperia in data 8/5/2017, si trova a distanza inferiore alla legale dal fondo censito in Catasto Terreni Comune di Imperia Sezione Censuaria Torrazza foglio 1 mappale 12, rigettare altresì la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta in quanto infondata in fatto ed in diritto e conseguentemente condannare alla demolizione dell'opera realizzata in violazione del disposto dell'art.873 cod.civ. ovvero
Controparte_1 all'arretramento della stessa sino al limite di rispetto delle distanze dal confine del fondo censito in Catasto Terreni Comune di Imperia Sezione Censuaria Torrazza foglio 1 mappale 12. Condannare altresì al risarcimento del danno subito dall'attrice in
Controparte_1 conseguenze delle illegittime condotte descritte in premessa ed oggetto delle domande proposte sub a) e b), danno da liquidarsi anche in via equitativa ai sensi degli artt.1226 e 2056 cod.civ. Vinte le spese ed i compensi professionali del giudizio, cpa ed iva incluse»
⁃ per la parte convenuta Controparte_1
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previa ogni migliore e più opportuna declaratoria: a) in accoglimento della domanda riconvenzionale accertare e dichiarare la configurabilità e sussistenza della servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 cod. civ. costituita sia dalla costruzione (muro con funzione di contenimento del fondo/terrapieno soprastante) posta al confine fra i terreni posti a dislivello identificati al Catasto Terreni del Comune di Imperia Sezione Censuaria di Torrazza, Foglio 1, Mappale 8 (oggi mapp. 1019) e Mappale 12, che dalla “vasca interrata con muro di contenimento” eseguita dall'unico proprietario-possessore sul terreno identificato al Catasto con il mappale 12, sussistendo gli elementi ed i presupposti stabiliti dalla legge e per l'effetto respingere ogni domanda dell'attrice; b) in ogni caso respingere per i motivi tutti in precedenza indicati o per quelli che si indicheranno nei termini di legge, le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto, con ogni conseguente pronuncia;
c) con vittoria di spese, diritti ed onorari di avvocato, oltre IVA e CPA;
d) con ogni conseguente pronuncia»
1 dott. Pasquale LONGARINI Ragioni della decisione
(1) abstract. premesso che la sorella Parte_1 Controparte_1
aveva realizzato sul fondo in comunione ereditaria indivisa, censito a CT
[...]
Comune di Imperia Sezione Censuaria Torrazza F.1/Mapp.12, una vasca interrata con muro di contenimento nonché un muro di contenimento del fabbricato realizzato sul fondo censito a CT Comune di Imperia Sezione Censuaria Torrazza F.1/Mapp.8, lamentato di non aver mai assentito alla realizzazione, sul fondo in comunione ereditaria, né della vasca interrata con muro di contenimento né del muro di contenimento posto a servizio del fabbricato realizzato sul mappale 8 né che il detto fabbricato venisse posizionato a distanza inferiore a quella prevista dallo strumento urbanistico, dedotto l'illecita alterazione della cosa comune ex art. 1108 cc e la violazione dell'art. 873 cc, con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio la sorella per sentirla condannare alla Controparte_1 demolizione della vasca interrata con muro di contenimento/del muro di contenimento del fabbricato realizzato sul mappale 8, alla demolizione del fabbricato realizzato sul mappale 8 ovvero all'arretramento dello stesso sino al limite delle distanze dal confine del fondo mappale 12 nonché al risarcimento del danno patito in conseguenza delle illegittime condotte della sorella da liquidare in via equitativa, con vittoria di spese e competenze professionali. 1.1) Si costituiva in giudizio che, eccepita la nullità Controparte_1 della citazione per violazione dell'art. 163, co. 3/4, cpc e la carenza del potere/legittimazione in capo all'attrice di proporre domande/azioni a tutela del diritto comune, rilevato che i manufatti di cui l'attrice chiedeva la demolizione erano stati fatti edificare dal papà e che, in ogni caso, gli interventi integravano Persona_1 modificazioni nece iglior godimento della cosa comune e non ne alteravano la destinazione agricola, allegato che l'edificazione sul confine fra i due fondi a dislivello del muro di contenimento del fondo/terrapieno soprastante (mapp. 8) costituivano ex art. 873 cc “costruzione” e la situazione di fatto lasciata dal padre, unico proprietario e possessore di tali beni, integrava una servitù per destinazione del padre di famiglia, dedotto che nella specie non poteva chiedersi la tutela in forma specifica atteso che lo jus tollendi deve essere coniugato con i principi di tolleranza/affidamento/buona fede, lamentata la genericità della richiesta risarcitoria, instava, in via riconvenzionale, per l'accertamento della servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 cc, nel merito, per il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese, diritti ed onorari. 1.2) Assunta la prova orale (testi di parte convenuta: Testimone_1 [...]
, , licenziata CTU Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 tecnica volta a descrivere «le opere oggetto della domanda attrice e il loro posizionamento», ad accertare «se il fondo descritto al Catasto Terreni di Imperia, foglio 1, mappale 12 è privo o meno di indice di edificabilità e se su tale fondo è possibile edificare costruzioni», ad accertare «se le opere cui hanno fatto riferimenti i testimoni escussi a istanza di parte convenuta siano rilevabili dall'esame delle fotografie aeree prodotte dalla parte attrice», la causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza figurata del 08.10.2025 previa concessione dei termini perentori di cui all'art. 189 cpc.
(2) Sulla mancata precisazione delle conclusioni da parte del difensore della parte attrice. La mancata precisazione delle conclusioni da parte del difensore della parte attrice all'udienza nel termine stabilito dall'art. 189, co.1, cpc non significa rinuncia alle domande, bensì conferma delle conclusioni già in precedenza formulate, operando una presunzione per
2 dott. Pasquale LONGARINI la quale il giudice deve esaminare le conclusioni del primo atto della parte o di quelle successivamente modificate od integrate, le quali deve ritenersi siano rimaste ferme nella intenzione della parte: «in assenza della parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, valgono le precisazioni risultanti dagli atti introduttivi e le modifiche eventuali ex art. 183 cpc. Invero, l'omessa precisazione delle conclusioni della parte regolarmente costituita in udienza non produce altro effetto se non quello di far ritenere richiamate le conclusioni formulate in precedenza. L'assenza non implica, dunque, alcuna volontà di rinuncia alle domande e alle eccezioni in precedenza proposte, dovendosi presumere che la parte stessa abbia inteso tenere ferme, senza variarle, le conclusioni in precedenza formulate negli atti tipici a ciò destinati, e, quindi nell'atto introduttivo del giudizio o nella comparsa di risposta, come anche nell'udienza ex art. 183 cit.» (così cass. n. 5018/2014; ma anche cass. n.5657/1983; cass. n.1261/1983; cass. n. 115/1981). Pertanto, nel caso di specie, valgono le conclusioni di cui alla prima memoria integrativa ex art. 171ter cpc.
(3) sulle domande attoree e sulla domanda riconvenzionale. Oggetto della presente causa sono le opere realizzate sul terreno individuato all'Ufficio Tecnico Erariale di Imperia a Catasto Terreni/Imperia Sez. Torrazza, al Foglio 1/Mappale. 12/Qualità 3/mq. Parte_2
454/RD € 1,41, catastalmente intestato a Parte_1 [...]
consistite in una vasca irrigua con relativa muratura di Controparte_1 contenimento [«la vasca irrigue è costituita da un vasca circolare realizzata in cemento (Foto 5 - 6), sostenuta da una muratura di contenimento in pietra e cemento (Foto 7 - 8), tutto il manufatto risulta insistente sul mappale 12», CTU pag. 3] e una muratura di sostegno interessante solo marginalmente il mappale 12 in oggetto [«Quest'ultimo manufatto, è costituito da una estesa muratura realizzata in pietra e cemento di rilevante altezza, raffigurata nella allegata documentazione fotografica con le Foto da 1 a 4. Tale muratura di notevole estensione, si sviluppa per la maggior parte della sua lunghezza sui mappali di proprietà esclusiva di parte convenuta Sig.ra Controparte_1 ovvero sui mappali 8-9-10-11, (attuali mappali 1020-1023-1028) e solo nella parte terminale invade il mappale 12 oggetto di causa, come in segui to verificato», CTU pag.3]. 3.1) Premesso che «la vasca irrigua e la relativa muratura di contenimento insistono interamente sul mappale 12, mentre la muratura di sostegno, che si diparte dai mappali 10 e 11 di proprietà di parte convenuta, invade il mappale 12 solo nella sua parte terminale per una lunghezza di circa 9,00 ml» (CTU, pag. 5), preliminarmente si impone di accertare la data di edificazione del muro di contenimento/terrapieno tra i mappali 8 e 12 e della vasca irrigua con muro di contenimento, ovvero se vennero edificati dalla convenuta negli anni 2017/2018, come sostiene parte attrice, oppure, come deduce parte convenuta, nell'anno 2008 ad opera di padre e dante causa delle parti, unico proprietario/possessore dei CP_3
3.1.1) Ebbene, dall'esame testimoniale si inferisce che tali manufatti furono edificati da nell'ottobre/novembre del 2008. CP_3
3.1.1.1) I testi (cognato di , Testimone_1 Controparte_1 Testimone_3
e sono concordi nel riferire che: (i)
[...] Testimone_4 CP_3 nell'ottobre/novembre dell'anno 2008 fece costruire il terrapieno, con riempimento di terra, ed il relativo muro di sostegno/contenimento in pietra e cemento del terreno/terrapieno «conosco i luoghi. E' il terreno sotto casa di . La Testimone_1 CP_1 circostanza risponde al vero. In quel periodo, 2008, andavo con mio padre a trovare mio fratello, marito di . Nel novembre del 2008 fu l'ultima volta che mio padre vide insieme a me, CP_1 Parte_3 successivamente il è deceduto. Abbiamo notato che vi erano lavori in corso e ci spiegò cosa Per_1 Per_1 stesse facendo»; «conosco i luoghi benissimo, dal 2005. La circostanza Testimone_3 risponde al vero in quanto partecipato alla costruzione del terrapieno e del miro. Ricordo la data in
3 dott. Pasquale LONGARINI quanto ero il mse del mio compleanno e di quello di Io ero dipendente di »; Per_1 Persona_1
«conosco i luoghi. La circostanza risponde al vero. Ho dato una mano a Testimone_4 realizzare il muro. Sono stato pagato da Ho fatto solo quell'intervento in quel luogo. Persona_1
Per questo ricordo il periodo»); (ii) che nell'ottobre/novembre dell'anno 2008 Persona_1 fece edificare le opere per la predisposizione della vasca interrata con muro di contenimento nell'appezzamento di terreno mappale 12 «Ricordo che Testimone_1
c'era il terrapieno, il muro continuava fino in fondo e laggiù c'erano dei macchinari. Dal giardino di casa di , si vedeva il terrapieno o meglio il muro che conteneva il terrapieno, ove oggi c'è la CP_1 piscina»; «abbiamo realizzato il fondamento della piscina. All'epoca la Testimone_3 piscina non c'era»; «si è vero, io l'ho visto, ho visto realizzare la Testimone_4 fondamento. Il muro di contenimento era vicino alla piscina». 3.1.2) All'evidenza, le contrarie dichiarazioni rese da madre di Testimone_2
della cui attendibilità soggettiva è lecito dubitare in ragione del Parte_1 parentela che la legava alla parte attrice, oggettivamente recedono rispetto a quelle concordi/perentorie/univoche rese dai testi di cui sopra, peraltro confermate, quanto al muro sostegno/contenimento in pietra e cemento del terreno/terrapieno, dall'esame delle foto aeree prodotte da parte attrice (pagg. 6/10 CTU). 3.2) Il muro di sostegno esistente tra i mappali 8 e 12 e la vasca con muro di contenimento, sotto il profilo tecnico e giuridico, sono una “costruzione”. Il terrapieno è, infatti, una tecnica di costruzione utilizzata nel settore edilizio. 3.3) unico proprietario/possessore, nell'ottobre/novembre 2008, dei Persona_1 fondi contraddistinti con i mappali 12 e 8, ha consapevolmente creato lo stato di fatto rilevato dall'Ausiliario del giudice, asservendo, con la costruzione del muro di contenimento/sostegno/terrapieno che si trova al confine tra i mappali 12 e 8 e che corre per metri lineari 9 sul mappale 12 e della vasca con muro di contenimento, il fondo di cui al mappale 12 al fondo di cui al mappale 8. 3.3.1) La servitù per destinazione del padre di famiglia, della quale nella specie ricorrono tutti i requisiti chiesti dalla legge, esistendo ex art. 1062 cc opere naturali o artificiali di natura permanente oggettivamente destinate al suo esercizio e tali da manifestare, in maniera non equivoca, l'esistenza di un peso a carico del fondo servente, voluta da comporta l'accoglimento della domanda riconvenzionale CP_3 svolta da e, al contempo, rende infondata la domanda volta ad Controparte_1 ottenere l'abbattimento ovvero l'arretramento dell'edificio costruito dalla convenuta sulla mappale 8 di sua esclusiva proprietà. 3.4) Da tutto quanto sopra consegue la fondatezza della domanda riconvenzionale, l'insussistenza della violazione dell'art. 1108 cc e della normativa sulle distanze legali nonché l'assenza di danni risarcibili in favore della parte attrice. 3.5) In ragione della soccombenza, deve essere dichiarata Parte_1 tenuta e condannata a rimborsare, a le spese di lite del Controparte_1 presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore indeterminato a complessità bassa _ per la fase introduttiva, € 851,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 602,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 903,00 _ per la fase decisionale, € 1.453,00
4 dott. Pasquale LONGARINI per un compenso complessivo pari ad € 4.380,35, di cui € 3.809,00 per compenso tabellare ed euro 571,35 per spese generali al 15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge 3.6) Premesso che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali (cass. n.25179/2013; cass. n. 28572/2023), non trovando applicazione il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (cass. n.23586/2008), le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra loro.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando:
1) accoglie la domanda riconvenzionale svolta da e, per Controparte_1 l'effetto accerta e dichiara la esistenza della s re di famiglia ex art. 1062 cc costituita sia dalla costruzione (muro con funzione di contenimento del fondo/terrapieno soprastante) posta al confine fra i terreni posti a dislivello identificati al Catasto Terreni del Comune di Imperia Sezione Censuaria di Torrazza, Foglio 1, Mappale 8 (oggi mapp. 1019) e Mappale 12, che dalla “vasca interrata con muro di contenimento” eseguita dall'unico proprietario–possessore sul terreno identificato al Catasto con il mappale 12
2) respinge le domande attoree
3) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
liquida in complessivi € € Controparte_1 mpenso tabellare ed euro 571,35 per spese generali al 15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
4) pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti, in solido tra loro
5) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 30.10.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
5 dott. Pasquale LONGARINI
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 109/2024 RG
promossa da
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 cui alla via della Repubblica n.26 è eletto domicilio
– parte attrice – contro
(CF: , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 d l'avv. USO presso il cui studio in Imperia alla via Bonfante n.1 è eletto domicilio
– parte convenuta –
conclusioni delle parti
⁃ per la parte attrice Parte_1 «Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, a) accertare che l'attrice non ha mai prestato il proprio assenso alla realizzazione sul fondo censito in Catasto Terreni Comune di Imperia Sezione Censuaria Torrazza foglio 1 mappale 12 della vasca interrata con muro di contenimento nonché del muro di contenimento del fabbricato realizzato sul fondo censito in Catasto Terreni Comune di Imperia Sezione Censuaria Torrazza foglio 1 mappale 8, opere realizzate ovvero fatte realizzare da dichiarare dette opere illegittime
Controparte_1 per violazione del disposto dell'art.1108 cod.civ. e conseguentemente condannare alla demolizione delle opere stesse;
b)
Controparte_1 accertare che il fabbricato realizzato ovvero fatto realizzare da sul fondo censito in Catasto Terreni Comune di
Controparte_1 Controparte_ Imperia Sezione Censuaria Torrazza foglio 1 mappale 8, oggetto della relazione tecnica a firma dell'Arch. prodotta quale documento 4 di parte attrice e del permesso di costruire n.139/17 rilasciato dal Comune di Imperia in data 8/5/2017, si trova a distanza inferiore alla legale dal fondo censito in Catasto Terreni Comune di Imperia Sezione Censuaria Torrazza foglio 1 mappale 12, rigettare altresì la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta in quanto infondata in fatto ed in diritto e conseguentemente condannare alla demolizione dell'opera realizzata in violazione del disposto dell'art.873 cod.civ. ovvero
Controparte_1 all'arretramento della stessa sino al limite di rispetto delle distanze dal confine del fondo censito in Catasto Terreni Comune di Imperia Sezione Censuaria Torrazza foglio 1 mappale 12. Condannare altresì al risarcimento del danno subito dall'attrice in
Controparte_1 conseguenze delle illegittime condotte descritte in premessa ed oggetto delle domande proposte sub a) e b), danno da liquidarsi anche in via equitativa ai sensi degli artt.1226 e 2056 cod.civ. Vinte le spese ed i compensi professionali del giudizio, cpa ed iva incluse»
⁃ per la parte convenuta Controparte_1
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previa ogni migliore e più opportuna declaratoria: a) in accoglimento della domanda riconvenzionale accertare e dichiarare la configurabilità e sussistenza della servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 cod. civ. costituita sia dalla costruzione (muro con funzione di contenimento del fondo/terrapieno soprastante) posta al confine fra i terreni posti a dislivello identificati al Catasto Terreni del Comune di Imperia Sezione Censuaria di Torrazza, Foglio 1, Mappale 8 (oggi mapp. 1019) e Mappale 12, che dalla “vasca interrata con muro di contenimento” eseguita dall'unico proprietario-possessore sul terreno identificato al Catasto con il mappale 12, sussistendo gli elementi ed i presupposti stabiliti dalla legge e per l'effetto respingere ogni domanda dell'attrice; b) in ogni caso respingere per i motivi tutti in precedenza indicati o per quelli che si indicheranno nei termini di legge, le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto, con ogni conseguente pronuncia;
c) con vittoria di spese, diritti ed onorari di avvocato, oltre IVA e CPA;
d) con ogni conseguente pronuncia»
1 dott. Pasquale LONGARINI Ragioni della decisione
(1) abstract. premesso che la sorella Parte_1 Controparte_1
aveva realizzato sul fondo in comunione ereditaria indivisa, censito a CT
[...]
Comune di Imperia Sezione Censuaria Torrazza F.1/Mapp.12, una vasca interrata con muro di contenimento nonché un muro di contenimento del fabbricato realizzato sul fondo censito a CT Comune di Imperia Sezione Censuaria Torrazza F.1/Mapp.8, lamentato di non aver mai assentito alla realizzazione, sul fondo in comunione ereditaria, né della vasca interrata con muro di contenimento né del muro di contenimento posto a servizio del fabbricato realizzato sul mappale 8 né che il detto fabbricato venisse posizionato a distanza inferiore a quella prevista dallo strumento urbanistico, dedotto l'illecita alterazione della cosa comune ex art. 1108 cc e la violazione dell'art. 873 cc, con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio la sorella per sentirla condannare alla Controparte_1 demolizione della vasca interrata con muro di contenimento/del muro di contenimento del fabbricato realizzato sul mappale 8, alla demolizione del fabbricato realizzato sul mappale 8 ovvero all'arretramento dello stesso sino al limite delle distanze dal confine del fondo mappale 12 nonché al risarcimento del danno patito in conseguenza delle illegittime condotte della sorella da liquidare in via equitativa, con vittoria di spese e competenze professionali. 1.1) Si costituiva in giudizio che, eccepita la nullità Controparte_1 della citazione per violazione dell'art. 163, co. 3/4, cpc e la carenza del potere/legittimazione in capo all'attrice di proporre domande/azioni a tutela del diritto comune, rilevato che i manufatti di cui l'attrice chiedeva la demolizione erano stati fatti edificare dal papà e che, in ogni caso, gli interventi integravano Persona_1 modificazioni nece iglior godimento della cosa comune e non ne alteravano la destinazione agricola, allegato che l'edificazione sul confine fra i due fondi a dislivello del muro di contenimento del fondo/terrapieno soprastante (mapp. 8) costituivano ex art. 873 cc “costruzione” e la situazione di fatto lasciata dal padre, unico proprietario e possessore di tali beni, integrava una servitù per destinazione del padre di famiglia, dedotto che nella specie non poteva chiedersi la tutela in forma specifica atteso che lo jus tollendi deve essere coniugato con i principi di tolleranza/affidamento/buona fede, lamentata la genericità della richiesta risarcitoria, instava, in via riconvenzionale, per l'accertamento della servitù per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 cc, nel merito, per il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese, diritti ed onorari. 1.2) Assunta la prova orale (testi di parte convenuta: Testimone_1 [...]
, , licenziata CTU Tes_2 Testimone_3 Testimone_4 tecnica volta a descrivere «le opere oggetto della domanda attrice e il loro posizionamento», ad accertare «se il fondo descritto al Catasto Terreni di Imperia, foglio 1, mappale 12 è privo o meno di indice di edificabilità e se su tale fondo è possibile edificare costruzioni», ad accertare «se le opere cui hanno fatto riferimenti i testimoni escussi a istanza di parte convenuta siano rilevabili dall'esame delle fotografie aeree prodotte dalla parte attrice», la causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza figurata del 08.10.2025 previa concessione dei termini perentori di cui all'art. 189 cpc.
(2) Sulla mancata precisazione delle conclusioni da parte del difensore della parte attrice. La mancata precisazione delle conclusioni da parte del difensore della parte attrice all'udienza nel termine stabilito dall'art. 189, co.1, cpc non significa rinuncia alle domande, bensì conferma delle conclusioni già in precedenza formulate, operando una presunzione per
2 dott. Pasquale LONGARINI la quale il giudice deve esaminare le conclusioni del primo atto della parte o di quelle successivamente modificate od integrate, le quali deve ritenersi siano rimaste ferme nella intenzione della parte: «in assenza della parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, valgono le precisazioni risultanti dagli atti introduttivi e le modifiche eventuali ex art. 183 cpc. Invero, l'omessa precisazione delle conclusioni della parte regolarmente costituita in udienza non produce altro effetto se non quello di far ritenere richiamate le conclusioni formulate in precedenza. L'assenza non implica, dunque, alcuna volontà di rinuncia alle domande e alle eccezioni in precedenza proposte, dovendosi presumere che la parte stessa abbia inteso tenere ferme, senza variarle, le conclusioni in precedenza formulate negli atti tipici a ciò destinati, e, quindi nell'atto introduttivo del giudizio o nella comparsa di risposta, come anche nell'udienza ex art. 183 cit.» (così cass. n. 5018/2014; ma anche cass. n.5657/1983; cass. n.1261/1983; cass. n. 115/1981). Pertanto, nel caso di specie, valgono le conclusioni di cui alla prima memoria integrativa ex art. 171ter cpc.
(3) sulle domande attoree e sulla domanda riconvenzionale. Oggetto della presente causa sono le opere realizzate sul terreno individuato all'Ufficio Tecnico Erariale di Imperia a Catasto Terreni/Imperia Sez. Torrazza, al Foglio 1/Mappale. 12/Qualità 3/mq. Parte_2
454/RD € 1,41, catastalmente intestato a Parte_1 [...]
consistite in una vasca irrigua con relativa muratura di Controparte_1 contenimento [«la vasca irrigue è costituita da un vasca circolare realizzata in cemento (Foto 5 - 6), sostenuta da una muratura di contenimento in pietra e cemento (Foto 7 - 8), tutto il manufatto risulta insistente sul mappale 12», CTU pag. 3] e una muratura di sostegno interessante solo marginalmente il mappale 12 in oggetto [«Quest'ultimo manufatto, è costituito da una estesa muratura realizzata in pietra e cemento di rilevante altezza, raffigurata nella allegata documentazione fotografica con le Foto da 1 a 4. Tale muratura di notevole estensione, si sviluppa per la maggior parte della sua lunghezza sui mappali di proprietà esclusiva di parte convenuta Sig.ra Controparte_1 ovvero sui mappali 8-9-10-11, (attuali mappali 1020-1023-1028) e solo nella parte terminale invade il mappale 12 oggetto di causa, come in segui to verificato», CTU pag.3]. 3.1) Premesso che «la vasca irrigua e la relativa muratura di contenimento insistono interamente sul mappale 12, mentre la muratura di sostegno, che si diparte dai mappali 10 e 11 di proprietà di parte convenuta, invade il mappale 12 solo nella sua parte terminale per una lunghezza di circa 9,00 ml» (CTU, pag. 5), preliminarmente si impone di accertare la data di edificazione del muro di contenimento/terrapieno tra i mappali 8 e 12 e della vasca irrigua con muro di contenimento, ovvero se vennero edificati dalla convenuta negli anni 2017/2018, come sostiene parte attrice, oppure, come deduce parte convenuta, nell'anno 2008 ad opera di padre e dante causa delle parti, unico proprietario/possessore dei CP_3
3.1.1) Ebbene, dall'esame testimoniale si inferisce che tali manufatti furono edificati da nell'ottobre/novembre del 2008. CP_3
3.1.1.1) I testi (cognato di , Testimone_1 Controparte_1 Testimone_3
e sono concordi nel riferire che: (i)
[...] Testimone_4 CP_3 nell'ottobre/novembre dell'anno 2008 fece costruire il terrapieno, con riempimento di terra, ed il relativo muro di sostegno/contenimento in pietra e cemento del terreno/terrapieno «conosco i luoghi. E' il terreno sotto casa di . La Testimone_1 CP_1 circostanza risponde al vero. In quel periodo, 2008, andavo con mio padre a trovare mio fratello, marito di . Nel novembre del 2008 fu l'ultima volta che mio padre vide insieme a me, CP_1 Parte_3 successivamente il è deceduto. Abbiamo notato che vi erano lavori in corso e ci spiegò cosa Per_1 Per_1 stesse facendo»; «conosco i luoghi benissimo, dal 2005. La circostanza Testimone_3 risponde al vero in quanto partecipato alla costruzione del terrapieno e del miro. Ricordo la data in
3 dott. Pasquale LONGARINI quanto ero il mse del mio compleanno e di quello di Io ero dipendente di »; Per_1 Persona_1
«conosco i luoghi. La circostanza risponde al vero. Ho dato una mano a Testimone_4 realizzare il muro. Sono stato pagato da Ho fatto solo quell'intervento in quel luogo. Persona_1
Per questo ricordo il periodo»); (ii) che nell'ottobre/novembre dell'anno 2008 Persona_1 fece edificare le opere per la predisposizione della vasca interrata con muro di contenimento nell'appezzamento di terreno mappale 12 «Ricordo che Testimone_1
c'era il terrapieno, il muro continuava fino in fondo e laggiù c'erano dei macchinari. Dal giardino di casa di , si vedeva il terrapieno o meglio il muro che conteneva il terrapieno, ove oggi c'è la CP_1 piscina»; «abbiamo realizzato il fondamento della piscina. All'epoca la Testimone_3 piscina non c'era»; «si è vero, io l'ho visto, ho visto realizzare la Testimone_4 fondamento. Il muro di contenimento era vicino alla piscina». 3.1.2) All'evidenza, le contrarie dichiarazioni rese da madre di Testimone_2
della cui attendibilità soggettiva è lecito dubitare in ragione del Parte_1 parentela che la legava alla parte attrice, oggettivamente recedono rispetto a quelle concordi/perentorie/univoche rese dai testi di cui sopra, peraltro confermate, quanto al muro sostegno/contenimento in pietra e cemento del terreno/terrapieno, dall'esame delle foto aeree prodotte da parte attrice (pagg. 6/10 CTU). 3.2) Il muro di sostegno esistente tra i mappali 8 e 12 e la vasca con muro di contenimento, sotto il profilo tecnico e giuridico, sono una “costruzione”. Il terrapieno è, infatti, una tecnica di costruzione utilizzata nel settore edilizio. 3.3) unico proprietario/possessore, nell'ottobre/novembre 2008, dei Persona_1 fondi contraddistinti con i mappali 12 e 8, ha consapevolmente creato lo stato di fatto rilevato dall'Ausiliario del giudice, asservendo, con la costruzione del muro di contenimento/sostegno/terrapieno che si trova al confine tra i mappali 12 e 8 e che corre per metri lineari 9 sul mappale 12 e della vasca con muro di contenimento, il fondo di cui al mappale 12 al fondo di cui al mappale 8. 3.3.1) La servitù per destinazione del padre di famiglia, della quale nella specie ricorrono tutti i requisiti chiesti dalla legge, esistendo ex art. 1062 cc opere naturali o artificiali di natura permanente oggettivamente destinate al suo esercizio e tali da manifestare, in maniera non equivoca, l'esistenza di un peso a carico del fondo servente, voluta da comporta l'accoglimento della domanda riconvenzionale CP_3 svolta da e, al contempo, rende infondata la domanda volta ad Controparte_1 ottenere l'abbattimento ovvero l'arretramento dell'edificio costruito dalla convenuta sulla mappale 8 di sua esclusiva proprietà. 3.4) Da tutto quanto sopra consegue la fondatezza della domanda riconvenzionale, l'insussistenza della violazione dell'art. 1108 cc e della normativa sulle distanze legali nonché l'assenza di danni risarcibili in favore della parte attrice. 3.5) In ragione della soccombenza, deve essere dichiarata Parte_1 tenuta e condannata a rimborsare, a le spese di lite del Controparte_1 presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità del DM n.147/2022. Tenuto conto del valore, del decisum e della natura della controversia nonché del numero e limitata complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, i compensi vengono liquidati, sulla base del DM n. 147 del 13/08/2022, secondo il valore minimo di liquidazione previsto per le cause di valore indeterminato a complessità bassa _ per la fase introduttiva, € 851,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 602,00 _ per la fase istruttoria/trattazione, € 903,00 _ per la fase decisionale, € 1.453,00
4 dott. Pasquale LONGARINI per un compenso complessivo pari ad € 4.380,35, di cui € 3.809,00 per compenso tabellare ed euro 571,35 per spese generali al 15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge 3.6) Premesso che la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali (cass. n.25179/2013; cass. n. 28572/2023), non trovando applicazione il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (cass. n.23586/2008), le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra loro.
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando:
1) accoglie la domanda riconvenzionale svolta da e, per Controparte_1 l'effetto accerta e dichiara la esistenza della s re di famiglia ex art. 1062 cc costituita sia dalla costruzione (muro con funzione di contenimento del fondo/terrapieno soprastante) posta al confine fra i terreni posti a dislivello identificati al Catasto Terreni del Comune di Imperia Sezione Censuaria di Torrazza, Foglio 1, Mappale 8 (oggi mapp. 1019) e Mappale 12, che dalla “vasca interrata con muro di contenimento” eseguita dall'unico proprietario–possessore sul terreno identificato al Catasto con il mappale 12
2) respinge le domande attoree
3) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
liquida in complessivi € € Controparte_1 mpenso tabellare ed euro 571,35 per spese generali al 15%, oltre cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge
4) pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti, in solido tra loro
5) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 30.10.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
5 dott. Pasquale LONGARINI