Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/06/2025, n. 2498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2498 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7050/2015
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7050/2015 promossa da
in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Luca Calcagnile e Vito Maurizio;
OPPONENTE
contro in persona del commissario liquidatore, Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'a avv. Gianfranco Todaro;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 05.03.2025, che si intendono qui integralmente richiamate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte_1 ha
1. Con atto di citazione notificato in data 04.05.2015, la società
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 172/2015, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Bari in data 20.01.2015, con il quale, ad istanza della società Controparte_1
,[...] le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 258.982,97, oltre interessi e spese, quale corrispettivo delle prestazioni rese in virtù del contratto di subappalto avente ad oggetto l'affidamento del servizio di pulizia presso le strutture del Controparte_2 espletate nel periodo
01.10.2013 - 31.05.2014, sottoscritto tra le parti in data 03.05.2011 e successivamente prorogato. A fondamento dell'opposizione, ha eccepito, preliminarmente: i) la nullità e/o inefficacia del decreto
ii) la nullità, inammissibilità e/o improcedibilità per insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e
634 c.p.c.
Nel merito, ha contestato la pretesa di controparte, rappresentando l'intervenuta risoluzione di diritto del suddetto contratto di subappalto, comunicata con raccomandata a./r. del 28.03.2014, per grave inadempimento della società opposta, nonché l'integrale contestazione di tutte le fatture emesse, effettuata con raccomandata a./r. del 11.06.2014.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'opposizione, con revoca del decreto ingiuntivo opposto. 2. Con ordinanza del 26.02.2016, il G.U. ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo opposto.
3. Costituendosi tardivamente con comparsa depositata in data 29.06.2017, la società creditrice opposta ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione e ha, nel merito, ribadito la corretta ed effettiva esecuzione delle prestazioni di cui al contratto di subappalto.
4. La causa, istruita sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, è pervenuta all'udienza del 05.03.2025, ove sulle conclusioni come in epigrafe precisate, è stata riservata per la decisione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. L'opposizione merita accoglimento per i motivi che seguono.
1.1. Va, infatti, dichiarata la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del contratto di subappalto sottoscritto tra le parti in data 03.05.2011.
A tal proposito si osserva che, con raccomandata a./r. del 28.03.2014 consegnata il 31.03.2014, la Parte_1 ha puntualmente contestato alla società opposta i gravi inadempimenti contrattuali in cui quest'ultima sarebbe incorsa (cfr. contratto di subappalto, all.1 fasc. parte opponente), sotto il profilo della carenza di regolarità degli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali, antinfortunistici per il personale dipendente, della mancanza di stipula di polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile nonché di polizza fidejussoria per un importo pari al 5% del valore del contratto, così avvalendosi della clausola risolutiva di cui all'art. 11 dell'anzidetto contratto, il quale espressamente disciplina la risoluzione di diritto nell'ipotesi in cui
"b) Il subappaltatore abbia contravvenuto anche ad uno solo degli obblighi ed oneri previsti dal precedente art. 5 ed a qualsiasi altro obbligo e/o onere previsto dal presente contratto. In specie: ...
b.4) violazione delle norme, anche derivanti dalla contrattazione collettiva, relative alle retribuzioni minime, alle assicurazioni obbligatorie ed ai versamenti e/o ritenute previdenziali;
b.5) diniego di accesso a tutti i documenti necessari per verificare la regolarità delle retribuzioni e dei versamenti previdenziali. La risoluzione di diritto si verifica quando l'appaltatrice comunicherà per iscritto
... ed a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al subappaltatore che intende valersi della clausola risolutiva".
L'operatività della suddetta clausola determina la risoluzione automatica del contratto, per cui il giudicante non è tenuto ad accertare la gravità dell'inadempimento contestato, avendo le parti già valutato preventivamente, con la redazione della clausola, purché specifica, quale violazione sia sufficiente a cagionare la risoluzione.
La colpa del contraente inadempiente si presume ai sensi dell'art. 1218 c.c. in difetto di prova della impossibilità di adempimento della prestazione per causa non imputabile al debitore.
Nella specie la società opposta non ha fornito prova dell'assolvimento agli obblighi innanzi contestati, per cui va dichiarata la risoluzione di diritto del contratto di subappalto a far data dal
31.03.2014, data di ricezione della raccomandata. Alcun corrispettivo può essere riconosciuto per le prestazioni rese in difetto di titolo negoziale e, quindi, in relazione alle fatture n. 41/2014 dell'importo di € 17.804,05 (relativa al periodo 01.04.2014 - 30.04.2014) e n. 49/2014 dell'importo di € 3.445,96
(relativa al periodo 01.05.2014 - 06.05.2014).
1.2. Con riferimento, invece, alle fatture aventi ad oggetto prestazioni eseguite anteriormente, non potendo la risoluzione esplicare ex art. 1458 c.c. efficacia retroattiva stante la natura di contratto ad esecuzione continuata o periodica del contratto sottoscritto dalle parti, si rileva quanto segue.
Occorre ribadire che oggetto del giudizio di opposizione non è più la verifica dei presupposti legittimanti la concessione del decreto ingiuntivo, bensì la fondatezza della pretesa azionata dall'opposto che, quale creditore, è attore in senso sostanziale e deve fornire piena prova del credito vantato.
Tanto premesso in diritto, va osservato che, nella fattispecie de quo, la società creditrice opposta non ha prodotto congrua documentazione a sostegno della propria pretesa, depositando in sede monitoria copia del contratto di appalto, del capitolato speciale d'appalto per il servizio di pulizia, affidamento del servizio di pulizie, nonché copie delle fatture oggetto di titolo monitorio e copia registro iva (cfr. doc. fasc. parte opposta).
Ebbene, tale documentazione è inidonea a provare la pretesa creditoria azionata dalla società opposta, posto che in sede di contratto di subappalto (in atti) le parti convenivano quanto segue: "Art.
9- Pagamenti... Ad ogni fattura, a partire dalla prima, andrà necessariamente allegata la seguente documentazione: DURC in duplice copia;
documentazione di cui all'art.5 lett.e) (ovvero, autocertificazione di regolarità contributiva); attestato di avvenuta esecuzione del servizio di cui all'art. 5 lett. k). Posto che anche i corrispettivi per i servizi in subappalto verranno versati dalla committente direttamente alla appaltatrice, nessuna pretesa potrà essere fatta valere dal subappaltatore in caso di ritardo nei pagamenti da parte della committente. I pagamenti verranno altresì sospesi, senza che ciò costituisca titolo per la maturazione di interessi moratori da parte del subappaltatore, nel caso in cui, a seguito di copia dei documenti di cui all'art. 5 lettera g), siano emerse violazioni, anche lievi, delle normative previdenziali, retributive e di ogni altra e qualsivoglia prescrizione normativa in materia di diritto del lavoro e di sicurezza".
Già sulla scorta di quanto precede, è evidente l'inidoneità ed insufficienza della documentazione offerta dalla società opposta a supporto della pretesa creditoria, in assenza di prova circa l'assolvimento degli obblighi contrattuali innanzi trascritti ai fini del pagamento delle prestazioni asseritamente poste in essere dalla Controparte_1 ed oggetto delle relative fatture, contestate tempestivamente dalla Parte_1 con lettera raccomandata a./r. del 11.06.2014, consegnata il
16.06.2014 (cfr. all.3 fasc. parte opponente).
Tali adempimenti documentali ai fini del pagamento del corrispettivo dell'appalto sono, altresì, previsti espressamente dagli artt. 7, 8, 16 del capitolato speciale di appalto per il biennio 2011 - 2013
(cfr. doc.4 fasc. parte opposta), richiamato a pag.2 del contratto di subappalto quale parte integrante e sostanziale dello stesso a cui fare riferimento in caso di controversia.
Stante l'assenza della necessaria documentazione richiesta dal contratto di subappalto e dal capitolato speciale di appalto ai fini del pagamento del corrispettivo per le prestazioni oggetto di pretesa creditoria, l'opposizione va accolta con revoca del decreto ingiuntivo opposto. 2. Atteso l'esito della lite, le spese del giudizio vanno poste a carico di parte opposta, secondo il principio di soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147, applicati per lo scaglione di riferimento (da € 52.001 a 260.000 parametri medi per fasi studio, introduttiva e fase decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Laura Vincenza
Amato, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 172/2015, emesso dal
Tribunale di Bari in data 20.01.2015;
وin persona del commissario liquidatore p.t., al 2. condanna Controparte_1
,dell'importo di € 8.433,00, oltre rimborsopagamento in favore della Parte_1
spese al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Bari il 28.06.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato