Sentenza 11 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/02/2002, n. 1915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1915 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 019 15/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPO ITALIANO LA CORTE S H MALI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 10318/99 Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron. 4662 Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Rep . STILE Rel. Consigliere Dott. Paolo Ud. 14/11/01 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA VIARICCARDI LINO, ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato BOER PAOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO. GLI INFORTUNI SUL LAVORO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, DE FERRA GIUSEPPE, giusta 2001 delega in atti;
- controricorrente 4404 -1- avversO la sentenza n. 80/99 del Tribunale di RIMINI, depositata il 06/03/99 R.G.N. 1115/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato LI MARZI per delega BOER;
udito l'Avvocato RASPANTI per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CESQUI ELISABETTA MARIA che ha concluso per l'accoglimeto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 27 luglio 1998, IN DI proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Rimini pronunciata il 20 marzo 1998, che aveva rigettato la domanda di accertamento del carattere di malattia professionale della ipoacusia riscontrata. A sostegno del gravame l'appellante deduceva la continua esposizione al rischio da rumori, avendo, nell'ambito di lavorazioni tabellate svolte per circa trenta anni come falegname, utilizzato nel cantiere strumenti produttivi di rumori e vibrazioni, quali sega circolare ed a nastro, piallatrici e toupies prive di efficace cabinatura. Nel costituirsi in giudizio, l'INAIL, resistendo all'impugnazione, evidenziava come l'ipoacusia fosse insorta nel 1993 a distanza di circa cinque anni dalla M e cessazione dell'attività lavorativa, che, sulla base delle dichiarazioni dello stesso lavoratore e degli accertamenti svolti, non poteva comunque rientrare tra quelle tabellate, senza considerare che l'impossibilità di quantificazione del rischio non consentiva l'accertamento del livello di effettiva esposizione personale. Con sentenza del 21 gennaio-6 marzo 1999, l'adito Tribunale di Rimini confermava la pronuncia di primo grado, osservando che l'assicurato non aveva assolto all'onere, su di lui incombente, della prova generica circa l'incidenza causale del rumore nella insorgenza del deficit auditivo e, comunque, della prova specifica del rapporto di causalità tra l'esposizione a rumore in ambiente di lavoro e la ipoacusia neurosensoriale di lieve entità bilaterale, riscontrata dal consulente medico-legale. Inoltre, erano trascorsi cinque anni dalla cessazione del lavoro, considerato che il DI era stato collocato in pensione il 9 luglio 1988 in seguito ad infarto, e quindi ad avviso del Tribunale- anche a volere ritenere l'attività di lavoro 1 espletata dall'assicurato come tabellata, era stato superato il periodo di tempo previsto dalla legge ai fini della indennizzabilità. Per la cassazione di tale sentenza, ricorre il DI con quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art.378 c.p.c. Resiste l'INAIL con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.3 e 134 del d.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, violazione del principio di presunzione legale di eziologia professionale, omesso esame di punti decisivi della controversia, risultanti dalle prove testimoniali (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.) e motivazione insufficiente e contraddittoria (art.360 n.5 c.p.c.). In particolare, il ricorrente lamenta che il Tribunale, nel pervenire alle contestate r conclusioni, avrebbe fornito dell'attività lavorativa di esso DI una valutazione del tutto diversa rispetto a quella emergente dalle prove testimoniali, dalle quali risultava la “continuità” e non già la “saltuarietà dell'uso delle macchine, la rumorosità delle stesse, e quindi dell'ambiente lavorativo. Il motivo, anche in relazione alle richiamate disposizioni di legge, risulta privo di consistenza se sol si ripercorre l'iter argomentativo seguito dal Giudice a quo nella sua pronuncia. Invero, il Tribunale ha, in primo luogo, dato atto che dall'anamnesi lavorativa emergeva che il DI, apprendista fabbro sin dall'età di dieci anni, aveva svolto, a partire dalla maggiore età, attività di falegname in un capannone ove erano utilizzate macchine levigatrici, compressori e simili nella fabbrica di infissi in legno "Capicchioni", ditta non più esistente, con impossibilità di ricostruzione della rumorosità ambientale specifica;
ha, poi, tenuto a precisare che, anche a volere ritenere, in ipotesi, tabellata, ex lettera S) del punto 50 (ipoacusia e sordità da rumori) dell'allegato 4 al d.P.R. n.1124 del 1965, l'attività di lavoro svolta, 2
considerato che
al DI, collocato in pensione il 9 luglio 1988 a seguito di inferto, soltanto nell'audiometria del 1993 era stato diagnosticato un danno acustico, risultava non operante, nel caso in esame, la presunzione di eziologia professionale, di cui alla norma richiamata, essendo la presunzione applicabile soltanto nel limite temporale, in specie, di quattro anni (periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro); ha, quindi, ritenuto, in mancanza di riferimento alla rumorosità ambientale specifica e tenuto conto della natura saltuaria dell'uso di apparecchiature produttive di emissione rumorose (quali secondo i testi escussi- la spruzzatrice, lucidatrice e carteggiatrice) ancorché in grado non elevato, che mancasse la prova dell'esposizione diretta o indiretta all'azione di traumi sonori anche in ragione del mancato accertamento di alti livelli di rumorosità ambientale per comprovate cause di lavoro e, quindi, mancasse la dimostrazione della derivazione della patologia riscontrata dall'attività di lavoro. A fronte di queste considerazioni, non suscettibili di censura sotto il profilo della violazione di legge, avendo il Tribunale del tutto correttamente giustificato la mancata applicazione, nella specie, della presunzione legale di eziologia professionale tra malattia riscontrata e attività svolta, la specifica critica rivolta dal ricorrente alla impugnata sentenza, consistente "nella mancanza di corretta valutazione ed utilizzazione ai fini del decidere delle risultanze testimoniali", non può trovare accoglimento. Questa Corte ha ripetutamente affermato che, qualora, con il ricorso per cassazione venga dedotta l'incongruità o illogicità della motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi -mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso- la 3 risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l'esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa (ex plurimis, Cass. 13 gennaio 1997 n.265). Nel caso in esame, il ricorrente ha provveduto a riportare le deposizioni dei testi, nella loro letteralità, solo nella memoria ex art.378 c.p.c., e quindi tardivamente, non potendo detta memoria integrare il contenuto del ricorso (v. Cass. sez. un.19 maggio 1997 n.4445). Non condivisibile è anche l'ulteriore censura mossa alla sentenza impugnata, secondo la quale il Tribunale avrebbe dovuto disporre il rinnovo della consulenza tecnica, essendo quella espletata in primo grado lacunosa perché priva di una 9 indagine sulla capacità lesiva delle lavorazioni svolte dal lavoratore per circa trent'anni. Ma, a tal proposito, giova osservare in contrario che il Giudice a quo, dopo aver controllato i risultati delle indagini del consulente nominato dal Pretore, con adeguata, logica ed esauriente motivazione ha indicato le ragioni per le quali non ha ritenuto utile il rinnovo delle operazioni peritali, desumibili implicitamente dalla ritenuta impossibilità di ricostruzione della rumorosità ambientale specifica a causa della cessazione dell'attività della ditta presso cui il DI aveva lavorato. Con la terza e la quarta censura il ricorrente deduce, rispettivamente, vizio di motivazione della impugnata decisione sotto il profilo della mancata individuazione di fattori patogeni (diversi cioè dall'esposizione al rischio conseguente all'attività lavorativa), che abbiano potuto determinare (o concorso a determinare) l'ipoacusia riscontratagli;
e contrasto con l'orientamento di questa Corte (sentenza n.4254 del 24 aprile 1998) che, sulla base della sentenza n.179 del 1988 della Corte Cost., ha evidenziato la distinzione, nell'ambito del sistema 4 di tutela delle malattie professionali di natura mista, tra un sistema tabellare e a rischio specifico, che prevede la tutela per determinate lavorazioni e per determinate malattie indicate nelle tabelle annesse al d.P.R. n.1124 del 1965, in relazione alle quali il lavoratore si giova della presunzione legale del nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e l'agente patogeno a cui è stato esposto, ed un sistema non tabellare e a rischio generico, che richiede al lavoratore di dimostrare, secondo il principio dell'onere della prova, la sussistenza di una determinata malattia ed il nesso eziologico tra questa e il lavoro concretamente svolto. Osserva il Collegio che, mentre la distinzione per ultimo enunciata, di per sé pacifica, non appare per nulla contrastata dalla decisione in esame, che come sopra esposto ha argomentato il suo decisum proprio in relazione a detta M ripartizione, nessun vizio di motivazione appare riscontrabile nella impugnata sentenza. - come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare (cfr., in Invero, particolare, tra le tante, Cass. sez. un.27 dicembre 1997 n.13045)- il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione del giudice del merito non deve tradursi in un riesame del fatto o in una ripetizione del giudizio di fatto, non tendendo il giudizio di cassazione a stabilire se gli elementi di prova confermano, in modo sufficiente, l'esistenza dei fatti posti a fondamento della decisione. Il controllo, infatti, ha per oggetto solo il ragionamento giustificativo della decisione. Esso ripercorre l'argomentazione svolta nella motivazione dal giudice del merito a sostegno della decisione assunta e ne valuta la correttezza e la sufficienza. 5 Nel giudizio di cassazione, quindi, anche sotto il profilo della mancanza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione, il riesame nel merito è inammissibile (Cass. 9 maggio 1991 n. 5196). Alla luce di tale principio deve escludersi il lamentato vizio di motivazione della sentenza del Tribunale di Rimini, avendo esso ampiamente giustificato -come sopra chiarito- le ragioni per cui, nella specie, non poteva operare la presunzione di eziologia professionale, a nulla rilevando perché non richiesto dalla legge, in assenza di dimostrazione di tale nesso, il mancato accertamento di altra causa (extralavorativa) dell'otopatia. Il ricorso va, quindi, rigettato. Nulla per le spese, ai sensi dell'art. 152 disc. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Roma, 14 novembre 2001. Il Consigliere est. Il Presidente riae percurio.Маский Versu Shilli IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 11 FEB. 2002 oggi, 3 0 3 IL CANCELLIERE 1 5 A I Ph . S D S . O : I N T T , A R N T O A , ' L 3 L L A 7 L S O - E E B 8 P - D I S 1 I D I 1 S N A N G T E E S O S G O I A G P A E D M L E I O , T A O A T I D R L R T L I E S E I T D D G N E O E S R E 6