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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/08/2025, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico LE IN Presidente rel.est.
Fabrizio Nicoletti Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 27.7.2023 al n. 1563 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da: in proprio, nonché in Parte_1 qualità di successore legittimo di e Persona_1 quale successore della società _2
cancellata d'ufficio dal Registro delle
[...]
Imprese, elettivamente domiciliata in Prato, presso e nello studio dell'avv. Nicola Tintori, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv.prof. Ugo Ruffolo del Foro di Roma, come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE contro corrente in Controparte_1
elettivamente domiciliata in Firenze, presso e CP_1 nello studio dell'avv. Tommaso Nidiaci, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla copia comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATA
Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e ,
[...] CP_5
1 APPELLATE CONTUMACI
Con ordinanza del consigliere istruttore del 7.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c., sulle seguenti conclusioni:
Per SA LL ER:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze adita, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza n. 442/2023 del Tribunale Civile di Prato, resa inter partes in data 29.06.2023, depositata in data 30.06.2023
e notificata in pari data, con la quale è stato definito il giudizio sub n. R.G. 1648/2016
NEL MERITO
- accogliere l'appello proposto dalla SI.ra
[...]
in proprio, nonché in qualità di Parte_1 successore legittimo della SI.ra Persona_1 nonché quale successore della società
[...]
avverso la sentenza n. 442/2023 _2 del Tribunale di Prato impugnata, per i motivi tutti meglio esposti in corso di causa e, per l'effetto,
- riformare parzialmente la sentenza impugnata per le ragioni esposte nel presente atto, così come nel giudizio di primo grado, e, per l'effetto,
- accogliere le domande e le conclusioni tutte formulate dalla SI.ra in Parte_1 proprio, nonché in qualità di successore legittimo della
SI.ra nonché quale successore della Persona_1 società nel _2 precedente grado di giudizio, che qui si ritrascrivono integralmente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
A) NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
2 - accertare e dichiarare, anche ex artt. 1218, 1175,
1375, 2043 e 2059 c.c., nonché ex art. 9 L. 192/1998 ed ex artt. 5, 13 e 19 Allegato B Regolamento Regione
CA, n. 265/2009, gli illeciti e gli inadempimenti tutti imputabili a RT
, meglio descritti in corso di causa, per i motivi
[...] tutti meglio indicati in corso di causa;
conseguentemente e comunque
- condannare RT in persona del suo l.r.p.t., al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dalla SI.ra sia in proprio, Parte_1 sia quale successore legittimo della SI.ra _1
, sia quale successore della società
[...] [...]
a seguito e per effetto _2 degli inadempimenti ed illeciti tutti posti in essere dalla convenuta medesima, così come meglio descritti in corso di causa;
danni da determinarsi, occorrendo, anche mediante ricorso ai criteri di liquidazione equitativa, ex artt. 1226 e 2056 c.c.; il tutto oltre rivalutazione, interessi e maggior danno dal dì del dovuto al saldo;
B) SEMPRE NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, IN OGNI CASO
- accertare e dichiarare la inesistenza, la invalidità, la nullità, l'inefficacia e, comunque,
l'inopponibilità alla SI.ra Parte_1 in proprio nonché quale successore legittimo della SI.ra anche ex artt. 1418 e 1326 c.c., art. Persona_1
9 L. 192/1998, art. 5 Allegato B al Decreto Dirigenziale della Regione CA 265/2009, delle fideiussioni pretesamente rilasciate dalle SI.re Parte_1
e a favore di
[...] Persona_1 [...] meglio indicate in corso di RT causa,
CONSEGUENTEMENTE E PER L'EFFETTO,
3 - ordinare a RT di astenersi e, comunque, inibire alla medesima la escussione delle fideiussioni pretesamente rilasciate dalle SI.re e Parte_1 _1
a favore di
[...] RT
, meglio indicate in corso di causa, prodotte sub
[...] doc. 8, per i motivi tutti meglio indicati in corso di causa,
B1) IN VIA SUBORDINATA, OVE RITENUTE Parte_3
VALIDE ED EFFICACI LE FIDEIUSSIONI PRETESAMENTE
RILASCIATE DALLE SIG.RE VE VE CO E
RT VE (E NEI LIMITI DELLA LORO RITENUTA
VALIDITÀ ED EFFICACIA), A FAVORE DI
[...]
DOC. 8, E MEGLIO RT CP_7
INDICATE IN CORSO DI CAUSA
- accertare e dichiarare l'estinzione, anche ex art. 1957 c.c., delle fideiussioni pretesamente rilasciate dalle SI.re e Parte_1 _1
a favore di
[...] RT
meglio indicate in corso di causa e prodotte sub
[...] doc. 8, per i motivi tutti meglio indicati in corso di causa;
in ogni caso,
- accertare e dichiarare la invalidità, la inefficacia, e comunque, l'inopponibilità, alle SI.re e anche ex Parte_1 Persona_1 art. 33, 34 e 36 Codice del Consumo, nonché ex art. 1341
c.c., della clausola 5 delle fideiussioni pretesamente rilasciate dalle SI.re e Parte_1
a favore di Persona_1 RT meglio indicate in corso di causa e prodotte
[...] sub doc. 8, per i motivi tutti meglio indicati in corso di causa;
CONSEGUENTEMENTE E PER L'EFFETTO,
4 - ordinare a RT di astenersi e, comunque, inibire alla medesima la escussione delle fideiussioni pretesamente rilasciate dalle SI.re e Parte_1 _1
a favore di
[...] RT
, meglio indicate in corso di causa e prodotte sub
[...] doc. 8, per i motivi tutti meglio indicati in corso di causa;
C) IN OGNI CASO E, COMUNQUE,
- ordinare a RT di cancellare ogni e qualsiasi segnalazione a carico della società _2 nonché delle SI.re e Parte_1
anche presso la Centrale Rischi della Persona_1
BA d'LI, concernente il finanziamento e le fideiussioni meglio descritte in corso di causa e prodotte sub doc. 8; emettendo ogni conseguente provvedimento, anche risarcitorio, con fissazione di penale, anche ex art. 614-bis c.p.c., in caso di inosservanza e/o ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento;
il tutto oltre rivalutazione, interessi e maggior danno, dal dì del dovuto al saldo;
- rigettare le domande, eccezioni ed argomentazioni tutte, ex adverso formulate, siccome inammissibili, improponibili e infondate, in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, per i motivi tutti meglio esposti in corso di causa;
IN VIA ISTRUTTORIA
- previa revoca di ogni contrario provvedimento sul punto, ammettere tutte le istanze istruttorie formulate da parte attrice nella propria memoria ex art. 183, comma
VI, n. 2, c.p.c. d.d. 12.04.2017, nonché in corso di causa, e non ammesse, e dunque:
5 A) Ammettersi prova per testi ed interrogatorio formale del l.r.p.t. di RT sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che, in data 07.09.2009, _2
presentava a e a
[...] RT
DI CA S.p.A. la domanda, che mi si rammostra sub doc. 4 del fascicolo di parte attrice;
2) Vero che, in data 04.11.2009, RT inviava a DI CA S.p.a. la nota, che
[...] mi si rammostra sub doc. 5 del fascicolo di parte attrice;
3) Vero che, in data 25.11.2009, DI CA S.p.a. inviava a e a dei Paschi _2 CP_6 di Siena la delibera, che mi si rammostra sub doc. 6 del fascicolo di parte attrice;
4) Vero che, nel mese di dicembre del 2009, il Dott. era impiegato presso Parte_4 [...]
; RT
5) Vero che, nel mese di dicembre del 2009, il Dott. comunicava a Parte_4 _2
che la domanda di finanziamento, che mi si
[...] rammostra sub doc. 4 del fascicolo di parte attrice, sarebbe stata accettata previo rilascio di fideiussioni personali da parte delle SIg.re Parte_1
e Controparte_2 Persona_1
6) Vero che, nel mese di dicembre del 2009, il Dott. comunicava a Parte_4 _2
che la domanda di finanziamento, che mi si
[...] rammostra sub doc. 4 del fascicolo di parte attrice, sarebbe stata accettata previa estinzione anticipata del contratto di mutuo n. 741418492/59, stipulato tra
[...]
e la SI.ra in data CP_6 Parte_1
19.01.2009;
6 7) Vero che, nel mese di dicembre del 2009, il Dott. comunicava alla società Parte_4 _2 che la domanda di finanziamento, che mi si
[...] rammostra sub doc. 4 del fascicolo di parte attrice, sarebbe stata accettata previo scioglimento della comunione ereditaria sul compendio immobiliare sito in
Reggio Calabria, Via Genova n. 5/C, censito nel N.C.E.U. del Comune di Reggio Calabria al foglio RC/126, part. 315, sub. 6-7;
8) Vero che, in data 07.12.2009, il Dott.
[...]
inviava al Dott. di Tes_1 Parte_4
il documento che mi si RT rammostra sub doc. 19 del fascicolo di parte attrice;
9) Vero che, in data 13.01.2010, DI CA S.p.a. inviava a e a _2 RT la nota, che mi si rammostra sub doc. 7 del
[...] fascicolo di parte attrice;
10) Vero che, dal mese di febbraio 2010 al mese di
Pa giugno 2010, provvedeva al _2 pagamento delle rate nn. 1, 2, 3, 4 e 5 del contratto di finanziamento stipulato con in RT data 21.01.2010;
11) Vero che, dal mese di giugno 2010 ad oggi,
[...] ha omesso di avvalersi della RT garanzia concessa da DI CA S.p.a. in favore della società _2
12) Vero che, nel mese di dicembre 2010, alla società veniva assegnato, presso la _2
Centrale Rischi della BA d'LI, lo “stato del rapporto” 831, conformemente al doc. 13 del fascicolo di parte attrice, che si rammostra al teste;
13) Vero che lo “stato del rapporto” 831, presso la
Centrale Rischi della BA d'LI, identifica i crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 giorni,
7 conformemente al doc. 13 del fascicolo di parte attrice, che si rammostra al teste;
15) Vero che apprendeva, _2 nell'anno 2011, dal Dott. direttore di Testimone_2
BA Popolare di Vicenza, di essere stata segnalata da presso la Centrale Rischi della RT
BA d'LI per intervenuto “sconfinamento”;
16) Vero che, nell'anno 2011, il Dott. Tes_2
era direttore di Popolare di Vicenza;
[...] CP_6
17) Vero che, nell'anno 2011, BA Popolare di
Vicenza, in persona del Dott. Testimone_2 rifiutava di concedere affidamenti alla società
[...]
; _2
18) Vero che, nell'anno 2011, BA Popolare di
Vicenza, in persona del Dott. Testimone_2 rifiutava di concedere affidamenti a _2
, in ragione della segnalazione per sconfinamento
[...] di tale società presso la Centrale Rischi della BA
d'LI;
19) Vero che, nell'anno 2011, il Dott. Tes_2
era a conoscenza della segnalazione per
[...] sconfinamento della società presso la _2
Centrale Rischi della BA d'LI;
20) Vero che, dall'anno 2011, il merito creditizio della società peggiorava;
_2
21) Vero che, nell'anno 2011, in ragione del rifiuto di BA Popolare di Vicenza di concedere finanziamenti a quest'ultima ometteva di _2 corrispondere i canoni di locazione relativi al compendio immobiliare sito in Prato, Via Paolini n. 29 A-B, conformemente al doc. 15 del fascicolo di parte attrice, che si rammostra al teste;
22) Vero che, nell'anno 2011, in ragione del rifiuto di BA Popolare di Vicenza di concedere finanziamenti a
8 la società _2 Controparte_8
notificava a
[...] _2
l'intimazione di sfratto per morosità, che mi si rammostra sub doc. 15 del fascicolo di parte attrice;
23) Vero che, nel mese di agosto 2013, in ragione del rifiuto di BA Popolare di Vicenza di concedere finanziamenti a quest'ultima _2 affittava a “La Casa dei Bambini Società Cooperativa
Sociale” il ramo d'azienda corrente in Prato, Via Paolini
n. 29/A-B, conformemente al doc. 20 del fascicolo di parte attrice, che si rammostra al teste;
24) Vero che, nel mese di febbraio 2014, in ragione del rifiuto di BA Popolare di Vicenza di concedere finanziamenti a veniva avviata _2 la procedura di liquidazione della società, conformemente al doc. 1 del fascicolo di parte attrice, che si rammostra al teste;
25) Vero che, nell'anno 2016, venivano notificati alla gli atti di pignoramento, che mi si _2 rammostrano sub docc. 25 e 26 del fascicolo di parte attrice;
26) Vero che, in data 09.10.2014, Compass S.p.a. inviava alla SI.ra la nota, che mi si Persona_1 rammostra sub doc. 23 del fascicolo di parte attrice;
27) Vero che, nel mese di ottobre 2014, Compass
S.p.a. rifiutava di concedere un finanziamento alla
SI.ra in ragione della segnalazione Persona_1 per sconfinamento della società _2 presso la Centrale Rischi della BA d'LI;
28) Vero che, a far data dal 2010, la Dott.ssa manifesta uno stato di stress Parte_1 psicoemotivo, conformemente al doc. 24 del fascicolo di parte attrice, che mi si rammostra;
9 29) Vero che, nel mese di settembre 2012, la Dott.ssa ha subito la rottura di un aneurisma Parte_1 cerebrale, conformemente ai docc. 16 e 17 del fascicolo di parte attrice, che mi si rammostrano;
30) Vero che, in data 01.10.2015, RT inviava a e a DI
[...] _2
CA S.p.a. la raccomandata a/r, che si rammostra al teste sub doc. 11 del fascicolo di parte attrice;
31) Vero che, in data 01.10.2015, RT inviava sia alle SIg.re
[...] [...]
, e sia a Parte_1 Controparte_2 Persona_1
DI CA S.p.a., la raccomandata a/r, che si rammostra al teste sub doc. 12 del fascicolo di parte attrice;
32) Vero che, in data 13.01.2016, la Dott.ssa apprendeva dallo Studio professionale Parte_1
“My Group Consulting” che DI CA S.p.a., nel corso dell'anno 2011, aveva archiviato la pratica n. 1009/05474 avviata dalla società _2
33) Vero che, in data 13.01.2016, la Dott.ssa apprendeva dallo Studio professionale Parte_1
“My Group Consulting” che la pratica n. 1009/05474 avviata dalla società veniva _2 archiviata da DI CA S.p.a., a fronte della mancata comunicazione all'ente, da parte di RT
delle informazioni indicate nel doc. 6 del
[...] fascicolo di parte attrice;
34) Vero che, nel mese di marzo 2016,
[...] segnalava la società RT _2 per “sofferenza” alla Centrale Rischi della
[...]
BA d'LI, conformemente al doc. 18 del fascicolo di parte attrice, che si rammostra al teste;
35) Vero che, in data 09.02.2016, RT inviava a la
[...] _2
10 raccomandata a/r, che mi si rammostra sub doc. 14 del fascicolo di parte attrice;
36) Vero che, in data 31.03.2016, RT inviava a la
[...] _2 raccomandata a/r, che mi si rammostra sub doc. 21 del fascicolo di parte attrice;
37) Vero che, in data 12.07.2016, RT inviava a la
[...] _2 raccomandata a/r, che mi si rammostra sub doc. 22 del fascicolo di parte attrice.
Si indicano quali testi, salvo altri:
- Dott. residente in [...]
n. 49, 59100, Prato;
- Dott. residente in [...]
n. 13, Reggio Calabria;
- Avv. Andrea Luludakis, presso lo Studio professionale “My Group Consulting”, Via G. di Vittorio
n. 10, 50065, Pontassieve (FI);
- Dott. presso BA Popolare di Testimone_2
Vicenza, filiale di Prato – San Marco, Vai Giuseppe
Valentini n. 1/F;
- Dott. presso Ospedale Santo Persona_2
Stefano, Via Ugo Foscolo n. 5, 59100, Prato;
- Dott. ; Testimone_4
- Dott. Parte_4
- Dott. ; Testimone_5
B) Disporre, occorrendo, consulenza tecnica d'ufficio, anche contabile, volta ad accertare e descrivere, esaminati gli atti e i documenti di causa, nonché assunta ed esaminata ogni necessaria informazione e documentazione, anche presso terzi, se ed in quali termini la segnalazione per sconfinamento della società presso la Centrale Rischi della BA _2
d'LI, effettuata da nel RT
11 mese di dicembre 2010, abbia inciso sulla situazione finanziaria di tale società, avendo cura di indicare, in particolare, se ed in quali termini la mancata concessione alla società a partire _2 dall'anno 2011, di ulteriori finanziamenti da parte di altri istituti di credito (quali, a titolo esemplificativo, BA Popolare di Vicenza), sia imputabile a tale segnalazione;
C) Disporre, occorrendo, C.T.U. medico-legale, volta ad accertare e descrivere, anche sulla base della documentazione medica agli atti, nonché assunta ed esaminata ogni necessaria informazione e documentazione, anche presso terzi, se ed in quali termini lo stato di stress psicoemotivo vissuto dalla Dott.ssa
[...]
, a far data dall'anno 2010, a causa e per Parte_1 effetto della vicenda per cui è causa, abbia provocato la rottura dell'aneurisma cerebrale dalla medesima subita nel mese di settembre 2012, così come meglio indicata sub docc. 16 e 17 del fascicolo di parte attrice.
Con ogni più ampia riserva, anche istruttoria.
Con vittoria di anticipazioni e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 D.M.
55/2014, nonché IVA e CNPA come per legge”;
IN OGNI CASO E, COMUNQUE,
- rigettare le domande tutte ex adverso formulate, in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto,
e, comunque indimostrate, per i motivi tutti e le ragioni tutte meglio esposti in corso di causa.
Con vittoria di anticipazioni e compensi, oltre rimborso forfettario 15 % ex art. 2 D.M. 55/2014, nonché
IVA e CPA come per legge, di entrambi i gradi di giudizio.
12 dichiara di non accettare estensione alcuna del contraddittorio su eventuali fatti, domande e/o eccezioni nuove che dovessero essere proposte da controparte”.
Per : Controparte_1
“Voglia L'ecc corte di Appello di Firenze
- RIGETTARE in ogni sua parte l'appello ex adverso proposto e per l'effetto confermare la sentenza n.
442/2023 del Tribunale civile di Prato, Giudice Dott.
Michele Sirgiovanni, pubblicata in data 30.06.2023 e notificata a mezzo pec in pari data, con la quale è stato definito il giudizio sub n. R.G. 1648/2016. Con vittoria di spese ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
1563/2023 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. 442 del
30.6.2023; parti: in proprio, Parte_1 nonché in qualità di successore legittimo di
[...]
e quale successore della società _1 [...]
cancellata d'ufficio dal _2
Registro delle Imprese, c. Controparte_1
e
[...] Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e queste ultime non costituite),
[...] CP_5 esperiti gli adempimenti ex art. 350 c.p.c. e sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione, concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c., con ordinanza del consigliere istruttore del 7.3.2025.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, notificato in data 18-19 aprile 2016 , in persona del _2 legale rappresentante pt, Controparte_2 Persona_1 e esponevano: Parte_1
- che in data 29 aprile 2009, con atto a ministero del Notaio era stata costituita la società “ Persona_3 [...]
[...] [...]
, avente ad oggetto sociale la gestione Controparte_9 di asili nido e scuole materne;
- che con decreto della Direzione Generale Sviluppo Economico n 265 del 15.1.2009, la REGIONE NA aveva concesso alla FI NA PA un finanziamento pari a 33 milioni di euro, da utilizzare per la concessione, in favore delle piccole e medie imprese toscane, di garanzie su finanziamenti destinati a realizzare progetti funzionalmente collegati allo svolgimento dell'attività delle PMI toscane;
- che, in particolare, l'allegato B del decreto citato prevedeva espressamente la possibilità , per le piccole e medie imprese toscane, da parte di alcuni istituti di credito
“convenzionati”, finanziamenti per la realizzazione di investimenti correlati alla propria attività, beneficiando della concessione, a titolo gratuito, di una garanzia a prima richiesta da parte di FI NA SPA per un importo massimo garantito pari all'80% del capitale finanziato;
- che essendo in possesso dei requisiti previsti dal decreto regionale, al fine di ottenere un finanziamento per la ristrutturazione di alcuni locali da adibire ad asilo nido, in data 7 settembre 2009, aveva presentato formale domanda di ammissione alla misura investimenti POR CreO FESR 2007-2013 Linea di Intervento 1,4 b 1, indirizzata sia a CP_6 [...] che a FI NA PA, per l'importo di € RT 131.961,00 della durata di mesi 96, finalizzato alla ristrutturazione dell'asilo nido;
- che con delibera del D.G n 3117 del 25.11.2009 FI Cont NA comunicava sia alla società attrice che ad di accogliere la domanda deliberando la concessione di garanzia a prima richiesta per l'importo massimo di € 81.708,00 , a Cont fronte di un finanziamento di € 102.135,00 concesso da;
- che il provvedimento prevedeva espressamente la decadenza della garanzia qualora il soggetto finanziatore non avesse comunicato entro i tre mesi successivi all'erogazione a saldo alcune informazioni sul finanziamento nonché, entro il 25.1.2010, la delibera o la data della delibera e se , entro il 25 maggio successivo, l'operazione non fosse stata perfezionata;
- che, nonostante la garanzia prestata da FI NA, Cont
arbitrariamente pretendeva di subordinare l'erogazione del finanziamento alla prestazione di fideiussioni personali da parte delle socie , all'estinzione anticipata di un mutuo precedentemente concesso a titolare di Parte_1 impresa individuale nonché allo scioglimento della comunione ereditaria sul compendio immobiliare oggetto di successione legittima di sì da poter fruire di Persona_4 ulteriori beni a garanzia del finanziamento concesso;
- che soddisfatte le pretese, in data 21.1.2010, CP_11 aveva concesso il finanziamento per l'importo di € 102.135,00, da rimborsare in sette ani, mediante pagamento di 84 rate mensili, da destinare alla ristrutturazione dell'asilo ;
- che sino al giugno 2010 aveva corrisposto gli importi delle rate pattuite;
- che, con nota d.d. 1.10.2015, trasmessa a FI NA, a fronte di un asserito inadempimento, aveva intimato CP_11
14 alla società attrice di provvedere all'estinzione della esposizione debitoria, entro cinque di giorni;
- che in pari data, analoga richiesta era stata inviata a e in Parte_1 Controparte_2 Persona_1 qualità di fideiussori;
- che a seguito delle intimazioni , Parte_1 liquidatrice della società, apprendeva che la garanzia da Cont parte di FI NA era decaduta, in quanto aveva omesso di comunicare le informazioni e la delibera o comunicazione della data della delibera richieste;
- che, inoltre, sin dal mese di dicembre 2010, la società attrice era stata segnalata presso la Centrale RISCHI della Cont BA d'LI e, con nota del 5.2.2016, aveva nuovamente intimato l'estinzione dell'esposizione debitoria;
- che le condotte omissive delle comunicazioni richieste integravano gravi inadempimenti ex art 1218 e 1374 c.c., con riferimento agli artt 13, comma IV , e 19 , comma IV, dell'allegato B, del decreto Dirigenziale della Regione CA n 265, del 15.1.2009, nonché degli obblighi di buona Cont fede e correttezza, ascrivibili a;
- che anche le illegittime pretese di ulteriori garanzie personali, di anticipata estinzione di altro mutuo e di scioglimento di comunione ereditaria integravano condotte illecite ex art 2043 c.c. , nonché ai sensi dell'art 9 della legge 192/1998, in danno della società attrice, in contrasto anche con l'art 5 dell'Allegato B del decreto dirigenziale richiamato;
- che, in ogni caso, anche le fideiussioni rilasciate da e Parte_1 Controparte_2 Persona_1 avrebbero dovuto essere considerate inesistenti, invalide ed inefficace, ex art 1418 c.c. e 1326 c.c. ovvero, in via subordinata, che erano venute meno ex art 1957 c.c. in quanto aveva omesso di esercitare alcuna azione nei confronti della società debitrice principale , entro sei mesi dalla scadenza di ciascuna delle rate del contratto di finanziamento, rilevandone la nullità anche in quanto contrastante con le previsioni del codice del consumo;
- che tali condotte avevano cagionato ingenti danni, patrimoniali e non patrimoniali, alla società ed alle socie. Tanto premesso convenivano innanzi a questo CP_11 Tribunale per sentire accertare l'illiceità delle condotte sopra indicate e la condanna al risarcimento dei danni delle somme corrisposte a titoli di interessi, con il favore delle spese di lite. Instauratosi il contraddittorio, eccepiva , CP_11 preliminarmente, l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire in capo alle attrici, in quanto il rapporto sussistente tra soggetto mutuante e FI NA PA
, società garante, era qualificabile come meramente interno, non incidente sul diritto della banca di agire nei confronti della mutuataria e degli eventuali fideiussori per il recupero di quanto non corrisposto . Nel merito, contestava i presupposti di fatto e di diritto della domanda introdotta nel giudizio, e concludeva per il suo integrale rigetto.
15 Istruita con la produzione di documenti, con sentenza non definitiva n 791/2018 emessa in data 29 novembre 2019 , con la quale erano disattese le eccezioni pregiudiziali concernenti il difetto di interesse ad agire sul presupposto dell'estraneità della società mutuataria al rapporto di garanzia prestato da FI NA a favore della società mutuante. Si procedeva quindi ad ulteriore istruttoria sul merito della domanda attraverso ordine di esibizione, richiesta di informazioni, prova testimoniale ed era disposta consulenza tecnica d'ufficio di carattere percipiente sui dati istruttori acquisiti. All'udienza del 16 dicembre 2021 la causa era dichiarata interrotta a seguito della dichiarazione del decesso di avvenuto il 13 maggio 2021 e proseguita da Persona_1 con ricorso depositato in data 9 Parte_1 marzo 2022 , notificato a tutti i soggetti legittimati in qualità di successori, nonché alla banca convenuta. Nella contumacia degli altri successori, era depositata la relazione di CTU ed infine, all'udienza del 14 dicembre 2022, veniva riservata la decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art 190 cpc MOTIVI DELLA DECISIONE 1. LA SENTENZA NON DEFINITIVA E LA LEGITTIMAZIONE DELL'ATTRICE
[OMISSIS] 2. I FATTI ALLEGATI E LA RICOSTRUZIONE DELLA VICENDA Quanto al merito, tuttavia, occorre scrutinare analiticamente le condotte – omissive o commissive – imputate dall'attrice alla banca. In primo luogo parte attrice, si duole della condotta Cont posta in essere da nel corso delle trattative intercorse a seguito della domanda avente ad oggetto la concessione di un finanziamento dell'importo di € 131.961,00, della durata di mesi 96, finalizzato alla ristrutturazione di asilo nido. Cont In particolare, nonostante la garanzia a prima richiesta da parte di FI NA S.p.a., per un importo massimo garantito pari all'80% del capitale finanziato, secondo le disposizioni della Direzione Generale Sviluppo Economico della Regione CA per investimenti a favore delle piccole e medie imprese toscane -POR CREO 2007-2013,
con delibera del Direttore Generale n 3117 del Pt_5 25.11.2009, aveva arbitrariamente e illecitamente preteso di subordinare l'erogazione del finanziamento ad ulteriori prescrizioni, abusive e vessatorie. Nello specifico, tali pretese erano costituite dal rilascio di ulteriori fideiussioni personali da parte di ciascuna delle socie, per importi superiori a quello oggetto di finanziamento, dalla estinzione di un mutuo concesso alla ditta individuale facente capo a socia e Parte_1 legale rappresentante della società istante, e dallo scioglimento di comunione su beni provenienti ai soci dalla successione ereditaria. Soddisfatte parzialmente siffatte pretese e concesso il finanziamento in data 21 gennaio 2010 per l'importo di €
16 102,135,00, da rimborsare mediante pagamento di 84 rate Cont mensili, aveva appreso che aveva determinato la decadenza dalla garanzia omettendo la trasmissione a FI NA di fornire le comunicazioni richieste e ad aveva ancora segnalato presso la Centrale Rischi della BA d'LI con il codice 831, relativo a rapporti non contestati-crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 giorni”.
[OMISSIS] 3. RESPONSABILITA' Maggiore considerazione meritano invece, in relazione alla possibile configurazione etiologica del danna rappresentato, le condotte omissive e commissive che hanno preceduto e seguito la concessione del finanziamento. Purtuttavia, quanto alla decadenza alla procedura di ammissione alla garanzia a prima richiesta l'80 % prestata di FI NA con delibera presentato formale “ Domanda di ammissione alla misura investimenti POR CreO FESR 2007-2013 Linea di intervento 1.4 b1 per ottenere finanziamento per la ristrutturazione di alcuni locali da adibire ad asilo nido, destinato ad accogliere circa 80 bambini, in misura pari all'80% del finanziamento erogato. A riguardo, l'Istituto DI CA con comunicazione via Pec del 06.10.2021 ha espressamente indicato che: “la suddetta operazione di garanzia (deliberata in data 25/11/2009) è stata archiviata in data 27/09/2011 per decadenza dei termini entro i quali il soggetto finanziatore avrebbe dovuto comunicare la delibera ed il perfezionamento dell'operazione (rispettivamente 25/01/2010 e 25/05/2010)”, così che non può revocarsi in dubbio che il venir meno della garanzia concessa da FI NA debba essere imputato integralmente al comportamento negligente da parte del soggetto finanziatore
. RT Purtuttavia, deve essere considerato che il beneficio, secondo quanto si evince dalle disposizioni della Direzione Generale Sviluppo Economico della Regione CA per investimenti a favore delle piccole e medie imprese toscane - POR CREO 2007-2013, concessa con delibera del Direttore Generale n 3117 del 25.11.2009, era finalizzato a favorire l'attività di particolare imprese facilitando l'accesso al credito in vista della realizzazione di progetti ritenuti meritevoli. Nel caso di specie, la decadenza non ha impedito alla società l'accesso al finanziamento, né è stato in alcun modo prospettato che- per effetto della decadenza da tale garanzia- tale accesso sia avvenuto a condizioni differenti e più svantaggiose rispetto a quelle prospettate. Rileva infatti parte attrice di avere appreso solo a fronte del contestato inadempimento l'inesistenza della garanzia, così che deve essere escluso che, al momento della sottoscrizione del contratto, il contenuto del regolamento negoziale sia stato in qualche modo influenzato dalla perdita del beneficio, di cui peraltro – per quanto viene allegato- non si aveva avuto alcuna conoscenza. Neanche è prospettabile un pregiudizio connesso dalla mancata escussione di atteso che la garanzia aveva Parte_6 ad oggetto solo parte del finanziamento e non avrebbe
17 impedito, almeno alla luce della ricostruzione della vicenda, la segnalazione alla Centrale Rischi della BA d'LI . Di conseguenza, in forza di tali complessive considerazioni, il disvalore delle condotte colposamente omissive, rileva a questo punto solo in riferimento al comportamento posteriore, ove dimostrato che una maggiore diligenza nella fase di conclusione del contratto, avrebbe concretamente impedito la successiva segnalazione alla Centrale Rischi. Ulteriore ed autonomo profilo di responsabilità potrebbe essere prospettato qualora risulti che la stessa segnalazione non sia stata effettuata correttamente. Nella prima ipotesi, infatti, dalla mancata possibilità di escutere per una parte anche consistente delle CP_12 obbligazioni contratte, non discende automaticamente l'evitabilità della segnalazione, ove si consideri che la garanzia non avrebbe comunque avuto ad oggetto l'intero importo oggetto del finanziamento e che la clausola “ a prima richiesta” è posta nell'interesse del creditore, ma non determina alcun obbligo di preventiva escussione nei confronti del garante. In altri termini, anche in presenza della garanzia di la situazione di sofferenza giustificativa della Parte_6 segnalazione avrebbe comunque potuto sussistere. Proprio in tale prospettiva, quindi, è stata disposta CTU a carattere percipiente, precipuamente finalizzata ad accertare le conseguenze della sussistenza o meno della garanzia concessa da FI NA sugli obblighi di segnalazione della posizione a sofferenza alla centrale rischi.
4. LA SEGNALAZIONE ALLA CENTRALE RISCHI
[OMISSIS] 5. CONCLUSIONI Richiamati i principi generali, nel caso di specie, le contestazioni investono proprio la originaria segnalazione effettuata, che avrebbe potuto essere impedita qualora la garanzia FITALIA fosse stata mantenuta. Su tale punto, le risultanze della relazione depositata dal CTU, dott. Per_5
, in data 9 dicembre 2021, congruamente motivata ed
[...] esente da vizi logici, rappresentano un sicuro e convincente punto di approdo, dal quale non v'è motivo di discostarsi. Di seguito l'evolversi della vicenda.
18 Rileva il consulente che CP_6 CP_6 RT
ed ha passato a sofferenza la posizione della Società nel
[...] corso del mese di marzo 2016, comunicando ha alla Società ed ai garanti l'avvenuto passaggio a sofferenza con raccomandata AR del 31/03/2016 allorquando la Società risultava indubbiamente in stato di insolvenza al marzo 2016, in presenza dei relativi presupposti e adempiendo agli obblighi informativi previsti dall'autorità di vigilanza. Ad avviso del consulente “la presenza o l'assenza della garanzia concessa da DI CA non ha avuto né poteva avere alcun effetto sulle modalità ed i tempi di comunicazione della posizione a sofferenza” e tale affermazione non può che essere letta nel senso che, anche in presenza della garanzia, la situazione di sofferenza, preventivamente comunicata, non sarebbe stata impedita dalla potenziale parziale escussione. Tale inequivoca conclusione, è altresì corroborata e rafforzata dai dati ulteriori i forniti dal consulente in riferimento alla situazione patrimoniale della Società anteriore al passaggio a sofferenza (marzo 2016). Viene infatti segnalato che la Società era stata costituita ad aprile 2009 e che nella fase iniziale della sua attività si era limitata a ristrutturare l'immobile per adibirlo a scuola materna/ asilo nid, stipulando nel gennaio 2010 il contratto Cont di finanziamento con l'istituto per l'importo complessivo di euro 102.135,00. Già in data 07/09/2010 la banca aveva sollecitato il mancato pagamento delle rate scadute da aprile ad agosto 2010 e di fatto la Società aveva corrisposto solo le prime tre rate del finanziamento e successivamente altre due rate, mentre le altre andavano tutte insolute. Tali difficoltà, inoltre, sono confermate anche dalle risultanze di bilancio, riportate alle pag. 10 e 11 della relazione depositata il 29 novembre 2022
19
Si tratta, in definitiva, di elementi univoci e convergenti per dimostrare che la società versava in stato di insolvenza risalente alla fine del 2011 e ciò è ulteriormente evidenziato dal mancato deposito dei bilanci successivi all'esercizio chiuso al 31 agosto 2013, tanto che la CCIAA ha provveduto in data 9 marzo 2020 alla cancellazione di ufficio dal registro delle imprese della società. Peraltro, in base ai principi che presiedono alla ripartizione dell'onere della prova, in quanto ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere (Cass 19 luglio 2018, n 19154), con la conseguenza che, indimostrato il relativo diritto, le domande di condanna al risarcimento dei danni devono essere integralmente disattese. Ai fini della liquidazione del danno, in linea con i principi fissati dagli artt. 1223 e 1225 c.c., parte attrice avrebbe dovuto ulteriormente offrire adeguata dimostrazione - in proprio, ovvero agendo indirettamente per conto della società nel frattempo estinta – del concreto pregiudizio economico determinato dalle condotte poste in essere dalla banca. In generale, infatti, l'esistenza e l'entità del danno devono essere adeguatamente dimostrate secondo i principi che disciplinano l'onere della prova (Cass., Sez. 2 , 04/06/2018, n 14294), senza margini per fare ricorso alla valutazione equitativa, perché il potere discrezionale che l'art. 1226 c.c. conferisce al giudice è subordinato rigorosamente al duplice presupposto che risulti provata, o comunque incontestata, l'esistenza di un danno risarcibile e non meramente eventuale o ipotetico (Cass., 3.11.2021, n 31251;Cass., 5.2.2021, n 2831; Cass., 17.11.2020, n 26051; Cass, 15.2.2008, n 3794; Cass., 5.4.2003, n 5375; Cass., 30.5.2002, n 7896; Cass., 30.9.86, Sez. Un. n. 674; Cass., 5.9.85, n. 4619) e che sia impossibile o molto difficile
20 dimostrarne il preciso ammontare (Cass., 5.2.2021, n 2831; Cass., 15.2.2008, n 3794; Cass., 12.4.2006, n 8615; Cass, 21.11.2006, n 24680; 23.7.2004, n 13869 Cass., 16.6.90, n. 6056; Cass., 5.5.88, n. 3340; Cass., 21.4.88, n. 3090; Cass., 29.1.88, n. 836; Cass., 9.6.87, n. 5031). In tale prospettiva, anche in relazione alla omessa precisazione della natura del debito a sofferenza, non sono stati offerti dati adeguati a dimostrare sia la sussistenza che la quantificazione del danno causalmente riferibile ad eventuali carenze informative. Solo dopo aver assolto tale onere ed aver constatato che permaneva l'impossibilità di quantificare con precisione l'ammontare del pregiudizio, avrebbe potuto chiedere al giudice di liquidarlo con valutazione equitativa ovvero attraverso eventuali ulteriori indagini rimesse al C.T.U. in quanto per procedere alla condanna al risarcimento, non è sufficiente l'accertamento della potenzialità dannosa del fatto, ma deve procedersi all'individuazione del quantum del danno, che deve essere pur sempre provato. Conseguentemente, anche per tali aspetti l'assenza di tali elementi probatori corrobora ulteriormente il rigetto della domanda risarcitoria. Infine, quanto alle spese di lite, comprese quelle di CTU, tenuto conto del rigetto delle eccezioni pregiudiziali sollevate dalla e dell'omessa costituzione da parte CP_6 delle altre parti, si ravvisano le condizioni per la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di PRATO, definitivamente pronunciando sulle domande originariamente proposte, con atto di citazione, notificato in data 18-19 aprile 2016, da
[...]
in persona del legale rappresentante pt, _2
e , Controparte_2 Persona_1 Parte_1 nei confronti di RT proseguite in via esclusiva da in Parte_1 proprio e in qualità di successore di e di Persona_1 socia subentrata alla ogni altra _2 istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) rigetta le domande proposte;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali”.
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello in proprio, nonché in qualità Parte_1 di successore legittimo di e quale Persona_1 successore della società _2
, cancellata d'ufficio dal Registro delle
[...]
Imprese, chiedendo, in accoglimento del proposto appello e in riforma dell'impugnata sentenza, di sentire:
21 “- accogliere le domande e le conclusioni tutte formulate dalla SI.ra in Parte_1 proprio, nonché in qualità di successore legittimo della
SI.ra nonché quale successore della Persona_1 società nel _2 precedente grado di giudizio, che qui si ritrascrivono integralmente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
a) nel merito, in via principale
- accertare e dichiarare, anche ex artt. 1218, 1175,
1375, 2043 e 2059 c.c., nonché ex art. 9 L. 192/1998 ed ex artt. 5, 13 e 19 Allegato B Regolamento Regione
CA, n. 265/2009, gli illeciti e gli inadempimenti tutti imputabili a RT
, meglio descritti in corso di causa, per i motivi
[...] tutti meglio indicati in corso di causa;
conseguentemente e comunque
- condannare RT in persona del suo l.r.p.t., al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dalla SI.ra sia in proprio, Parte_1 sia quale successore legittimo della SI.ra _1
, sia quale successore della società
[...] [...]
a seguito e per effetto _2 degli inadempimenti ed illeciti tutti posti in essere dalla convenuta medesima, così come meglio descritti in corso di causa;
danni da determinarsi, occorrendo, anche mediante ricorso ai criteri di liquidazione equitativa, ex artt. 1226 e 2056 c.c.; il tutto oltre rivalutazione, interessi e maggior danno dal dì del dovuto al saldo;
b) sempre nel merito, in via principale, in ogni caso
- accertare e dichiarare la inesistenza, la invalidità, la nullità, l'inefficacia e, comunque,
22 l'inopponibilità alla SI.ra Parte_1 in proprio nonché quale successore legittimo della SI.ra anche ex artt. 1418 e 1326 c.c., art. Persona_1
9 L. 192/1998, art. 5 Allegato B al Decreto Dirigenziale della Regione CA 265/2009, delle fideiussioni pretesamente rilasciate dalle SI.re Parte_1
e a favore di
[...] Persona_1 [...] meglio indicate in corso di RT causa, conseguentemente e per l'effetto,
- ordinare a CP_6 RT di astenersi e, comunque, inibire alla medesima la escussione delle fideiussioni pretesamente rilasciate dalle SI.re e Parte_1 _1
a favore di
[...] RT
, meglio indicate in corso di causa, prodotte sub
[...] doc. 8, per i motivi tutti meglio indicati in corso di causa,
b1) in via subordinata, salvo gravame, ove ritenute valide ed efficaci le fideiussioni pretesamente rilasciate dalle sig.re e Parte_1
(e nei limiti della loro ritenuta Persona_1 validità ed efficacia), a favore di
[...]
prodotte sub doc. 8, e meglio RT indicate in corso di causa
- accertare e dichiarare l'estinzione, anche ex art. 1957 c.c., delle fideiussioni pretesamente rilasciate dalle SI.re e Parte_1 _1
a favore di
[...] RT
meglio indicate in corso di causa e prodotte sub
[...] doc. 8, per i motivi tutti meglio indicati in corso di causa;
in ogni caso,
- accertare e dichiarare la invalidità, la inefficacia, e comunque, l'inopponibilità, alle SI.re
23 e anche ex Parte_1 Persona_1 art. 33, 34 e 36 Codice del Consumo, nonché ex art. 1341
c.c., della clausola 5 delle fideiussioni pretesamente rilasciate dalle SI.re e Parte_1
a favore di Persona_1 RT meglio indicate in corso di causa e prodotte
[...] sub doc. 8, per i motivi tutti meglio indicati in corso di causa;
conseguentemente e per l'effetto,
- ordinare a RT di astenersi e, comunque, inibire alla medesima la escussione delle fideiussioni pretesamente rilasciate dalle SI.re e Pt_1 Parte_1 _1
a favore di
[...] RT
, meglio indicate in corso di causa e prodotte sub
[...] doc. 8, per i motivi tutti meglio indicati in corso di causa;
c) in ogni caso e, comunque,
- ordinare a RT di cancellare ogni e qualsiasi segnalazione a carico della società _2 nonché delle SI.re e Pt_1 Parte_1
anche presso la Centrale Rischi della Persona_1
BA d'LI, concernente il finanziamento e le fideiussioni meglio descritte in corso di causa e prodotte sub doc. 8; emettendo ogni conseguente provvedimento, anche risarcitorio, con fissazione di penale, anche ex art. 614-bis c.p.c., in caso di inosservanza e/o ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento;
il tutto oltre rivalutazione, interessi e maggior danno, dal dì del dovuto al saldo”; previa ammissione delle articolate istanze istruttorie e col favore delle spese di lite.
24 Si è costituita, resistendo all'avversario appello a sua volta Controparte_1 concludendo per il rigetto dell'avversaria impugnazione e la conferma dell'appellata sentenza;
con il favore delle spese.
Nessuno si è costituito per le parimenti convenute in appello e parti del giudizio di primo grado CP_2
, e
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5
nonostante rituale notifica dell'impugnazione nei
[...] loro confronti, e le stesse devono essere quindi dichiarate contumaci.
Con ordinanza dell'8.7.2024 il consigliere istruttore ha formulato quale proposta conciliativa la rinuncia all'appello e la conseguente accettazione, con spese del presente grado del giudizio integralmente compensate;
detta proposta veniva accettata dalla sola CP_6 appellata e costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente darsi atto come nessuna riserva di appello sia stata formulata con riguardo alla sentenza non definitiva n. 791 del 29.11.2018 che ha rigettato le eccezioni preliminari sollevate da Controparte_1
[...]
Con il primo motivo di appello viene dall'appellante in proprio, nonché in qualità Parte_1 di successore legittimo di e quale Persona_1 successore della società _2
, cancellata d'ufficio dal Registro delle
[...]
Imprese, mossa censura avverso il capo della sentenza definitiva n. 442/2023 nella parte in cui questa ha rigettato la domanda di invalidità, inefficacia e, comunque, di inopponibilità ad essa Parte_1 in proprio nonché in qualità di successore legittimo di delle fideiussioni dalle medesime Persona_1
25 rilasciate, per violazione del disposto degli artt. 100 e
112 c.p.c.
Deve al riguardo osservarsi, come peraltro risulta dall'articolazione del motivo di appello, che la doglianza viene in realtà mossa avverso l'omessa valutazione da parte del primo Giudice della specifica posizione personale delle fideiubenti, il cui impegno essa appellante assume essere invalido, sia in quanto contratto in difetto dei presupposti normativi che, in ragione delle plurime fonti che lo regolavano, attenevano al rapporto principale sia per violazione del disposto di cui all'art. 1957 c.c.
Il motivo, fondato nelle premesse, non lo è tuttavia nel merito della proposta doglianza ed oggetto del connesso proposto secondo motivo di appello.
In verità l' appellata sentenza definitiva ha preso in esame la posizione della società obbligata principale, omettendo di valutare la posizione personale, per quanto qui rileva, dell'odierna appellante e della rispettiva dante causa, la prima delle quali veniva obbligata non solo a rilasciare superfluo impegno fideiussorio bensì pure ad estinguere precedente sua posizione debitoria ex mutuo ed altresì a sciogliere comunione ereditaria derivante dalla successione legittima di R_
.
[...]
Osserva questa Corte come l'impegno fideiussorio non
è stato contratto in situazione di comune consapevole illegittimità dello stesso, e cioè in ragione dell'ipotizzata sua superfluità, atteso che il Decreto
Dirigenziale n. 265/2009 della Regione CA che disciplinava l'intervento pubblico nell'operazione di finanziamento qui in esame, e in particolare l'art. 5 del relativo Regolamento di cui all'All. B. (cfr. doc. 3 appellanti in primo grado), menzionava l'inammissibilità
26 del concorso di “garanzie reali, bancarie o assicurative”
e non invece del concorso di altro tipo di garanzie, nella specie per ciò che qui rileva personali, come tali quindi ammissibili.
Rientrava, inoltre, nella legittima condotta di autotutela della BA l'esigere, al fine di rendere nell'eventualità più agevolmente escutibile la garanzia, che da un lato preesistente posizione debitoria della fideiubente venisse estinta e dall'altro che i beni della medesima non versassero in situazione di comproprietà con terzi.
In ordine all'invocata violazione del disposto di cui all'art. 1957 c.c. – il cui termine iniziale di decadenza viene dall'appellante collocato nella scadenza di ciascuna rata di finanziamento – deve osservarsi come, ove pure detto termine possa collocarsi, in via più remota, alla data in cui è stata invocata, sul piano sostanziale, la decadenza dal beneficio del termine
(1.4.2010: cfr. doc. 1 appellante in primo grado, allorquando l'atto di citazione, in via chiaramente preventiva a cura della società obbligata principale e delle fideiubenti Parte_1 CP_2
e è stato notificato in data
[...] Persona_1
20.4.2016, a termine semestrale di decadenza, ove ritenuta questa impedibile con sola domanda giudiziale, oramai maturato), nel caso in esame l'impegno fideiussorio, di natura specifica, conteneva espressa deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c., appositamente sottoscritta (vd. doc. 5 in primo CP_6 grado, clausola 5).
All'efficacia della deroga peraltro non ostava l'invocata posizione dell'odierna appellante (e della rispettiva dante causa) quale asserito soggetto consumatore, essendo sia che Parte_1
27 coinvolte, quale amministratrice la Persona_1 prima e socie entrambe (rispettivamente per il 50% ed il
20% del capitale: vd. doc. 6 BA in primo grado), nella gestione e partecipazione della società obbligata principale.
In ordine alla lamentata abusività della condotta ex art. 9 L. 192/1998 della , deve osservarsi come non CP_6 vi sono elementi per ritenere che Controparte_1 fosse l'unico soggetto in grado di dar corso
[...] all'operazione di finanziamento in questione con il supporto della garanzia aggiuntiva di DI CA S.p.A.
e che in forza di ciò sia stato quindi alterato il fisiologico equilibrio contrattuale censurato dalla richiamata disposizione di legge.
Con il terzo motivo di appello viene mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa ha escluso che il comportamento imputabile a
[...] abbia provocato la pregiudizievole Controparte_1 segnalazione della società _2 presso la Centrale Rischi della BA d'LI. In particolare viene dedotto esservi stato omesso rilievo circa il fatto che la segnalazione presso la Centrale
Rischi fosse già avvenuta nel dicembre 2010, per l'importo minimale pressappoco di Euro 5.000,00 e in relazione a cinque rate del finanziamento non pagate, allorquando ciò sarebbe stato evitato se non vi fosse stata decadenza dalla garanzia, per Euro 80.000,00, di
DI CA S.p.A., avvenuta per colpevole omissione di
Controparte_1
Il motivo è infondato.
L'esistenza della garanzia di DI CA S.p.A., così come di qualunque altra (ed esistente) garanzia, non avrebbe infatti impedito la segnalazione, avvenuta in ragione del non contestato prolungato insoluto (il codice
28 della segnalazione era infatti “831 - rapporti non contestati-crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 giorni”), che prescindeva da ogni profilo di solvibilità del debitore rapportato all'esistenza di qualunque tipo di garanzia.
L'esame del quarto motivo di appello – concernente nello specifico l'omessa valutazione delle osservazioni critiche alle risultanze della c.t.u. formulate sia dal c.t. che dalla difesa di parte attrice e finalizzate alla invocata rinnovazione dell'esame peritale – è da ritenersi di conseguenza assorbito in ragione della sufficienza del sopra riportato dato rilevante della prolungata situazione di insoluto.
Allo stesso modo deve considerarsi assorbito l'esame del quinto motivo di appello – concernente l'omesso rilievo della sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per la liquidazione equitativa del danno patito dalla società attrice -, essendo emersa l'infondatezza della prospettazione in punto di sussistenza dei profili di responsabilità.
Il sesto ed ultimo motivo di appello - con cui, in sintesi, si invoca l'effetto estensivo di cui all'art. 336 c.p.c. - è, in ragione di quanto sopra esposto ed a prescindere da ogni valutazione in punto di specificità del motivo (verosimilmente riferito agli effetti dell'invocata pronuncia sulla regolamentazione delle spese) - parimenti infondato.
Il proposto appello deve essere quindi rigettato e confermata l'impugnata sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (valore indeterminabile, complessità media, aliquote medie, esclusa la fase istruttoria e dimezzato l'importo per la fase decisoria, atteso il
29 deposito di sola memoria di replica da ad opera della parte vittoriosa).
Vi è sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 nei confronti dell'appellante . Parte_1
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello proposto da
[...] in proprio, nonché in qualità di Parte_1 successore legittimo di e quale Persona_1 successore della società _2
, cancellata d'ufficio dal Registro delle
[...]
Imprese, avverso la sentenza del Tribunale di Prato n.
442 del 30.6.2023,
1. rigetta il proposto appello e conferma l'impugnata sentenza;
2. dichiara tenuta e condanna Parte_1 alla refusione in favore di Controparte_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio
[...] da quest'ultima sopportate che vengono liquidate in Euro
6.326,50 per compensi di avvocato, oltre spese generali,
CAP ed IVA come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R.
115/2002 nei confronti dell'appellante Parte_1
[...]
Così deciso in Firenze l'11 agosto 2025.
Il Presidente rel.est.
30
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico LE IN Presidente rel.est.
Fabrizio Nicoletti Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 27.7.2023 al n. 1563 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da: in proprio, nonché in Parte_1 qualità di successore legittimo di e Persona_1 quale successore della società _2
cancellata d'ufficio dal Registro delle
[...]
Imprese, elettivamente domiciliata in Prato, presso e nello studio dell'avv. Nicola Tintori, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv.prof. Ugo Ruffolo del Foro di Roma, come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE contro corrente in Controparte_1
elettivamente domiciliata in Firenze, presso e CP_1 nello studio dell'avv. Tommaso Nidiaci, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla copia comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATA
Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e ,
[...] CP_5
1 APPELLATE CONTUMACI
Con ordinanza del consigliere istruttore del 7.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c., sulle seguenti conclusioni:
Per SA LL ER:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze adita, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza n. 442/2023 del Tribunale Civile di Prato, resa inter partes in data 29.06.2023, depositata in data 30.06.2023
e notificata in pari data, con la quale è stato definito il giudizio sub n. R.G. 1648/2016
NEL MERITO
- accogliere l'appello proposto dalla SI.ra
[...]
in proprio, nonché in qualità di Parte_1 successore legittimo della SI.ra Persona_1 nonché quale successore della società
[...]
avverso la sentenza n. 442/2023 _2 del Tribunale di Prato impugnata, per i motivi tutti meglio esposti in corso di causa e, per l'effetto,
- riformare parzialmente la sentenza impugnata per le ragioni esposte nel presente atto, così come nel giudizio di primo grado, e, per l'effetto,
- accogliere le domande e le conclusioni tutte formulate dalla SI.ra in Parte_1 proprio, nonché in qualità di successore legittimo della
SI.ra nonché quale successore della Persona_1 società nel _2 precedente grado di giudizio, che qui si ritrascrivono integralmente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
A) NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE
2 - accertare e dichiarare, anche ex artt. 1218, 1175,
1375, 2043 e 2059 c.c., nonché ex art. 9 L. 192/1998 ed ex artt. 5, 13 e 19 Allegato B Regolamento Regione
CA, n. 265/2009, gli illeciti e gli inadempimenti tutti imputabili a RT
, meglio descritti in corso di causa, per i motivi
[...] tutti meglio indicati in corso di causa;
conseguentemente e comunque
- condannare RT in persona del suo l.r.p.t., al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dalla SI.ra sia in proprio, Parte_1 sia quale successore legittimo della SI.ra _1
, sia quale successore della società
[...] [...]
a seguito e per effetto _2 degli inadempimenti ed illeciti tutti posti in essere dalla convenuta medesima, così come meglio descritti in corso di causa;
danni da determinarsi, occorrendo, anche mediante ricorso ai criteri di liquidazione equitativa, ex artt. 1226 e 2056 c.c.; il tutto oltre rivalutazione, interessi e maggior danno dal dì del dovuto al saldo;
B) SEMPRE NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, IN OGNI CASO
- accertare e dichiarare la inesistenza, la invalidità, la nullità, l'inefficacia e, comunque,
l'inopponibilità alla SI.ra Parte_1 in proprio nonché quale successore legittimo della SI.ra anche ex artt. 1418 e 1326 c.c., art. Persona_1
9 L. 192/1998, art. 5 Allegato B al Decreto Dirigenziale della Regione CA 265/2009, delle fideiussioni pretesamente rilasciate dalle SI.re Parte_1
e a favore di
[...] Persona_1 [...] meglio indicate in corso di RT causa,
CONSEGUENTEMENTE E PER L'EFFETTO,
3 - ordinare a RT di astenersi e, comunque, inibire alla medesima la escussione delle fideiussioni pretesamente rilasciate dalle SI.re e Parte_1 _1
a favore di
[...] RT
, meglio indicate in corso di causa, prodotte sub
[...] doc. 8, per i motivi tutti meglio indicati in corso di causa,
B1) IN VIA SUBORDINATA, OVE RITENUTE Parte_3
VALIDE ED EFFICACI LE FIDEIUSSIONI PRETESAMENTE
RILASCIATE DALLE SIG.RE VE VE CO E
RT VE (E NEI LIMITI DELLA LORO RITENUTA
VALIDITÀ ED EFFICACIA), A FAVORE DI
[...]
DOC. 8, E MEGLIO RT CP_7
INDICATE IN CORSO DI CAUSA
- accertare e dichiarare l'estinzione, anche ex art. 1957 c.c., delle fideiussioni pretesamente rilasciate dalle SI.re e Parte_1 _1
a favore di
[...] RT
meglio indicate in corso di causa e prodotte sub
[...] doc. 8, per i motivi tutti meglio indicati in corso di causa;
in ogni caso,
- accertare e dichiarare la invalidità, la inefficacia, e comunque, l'inopponibilità, alle SI.re e anche ex Parte_1 Persona_1 art. 33, 34 e 36 Codice del Consumo, nonché ex art. 1341
c.c., della clausola 5 delle fideiussioni pretesamente rilasciate dalle SI.re e Parte_1
a favore di Persona_1 RT meglio indicate in corso di causa e prodotte
[...] sub doc. 8, per i motivi tutti meglio indicati in corso di causa;
CONSEGUENTEMENTE E PER L'EFFETTO,
4 - ordinare a RT di astenersi e, comunque, inibire alla medesima la escussione delle fideiussioni pretesamente rilasciate dalle SI.re e Parte_1 _1
a favore di
[...] RT
, meglio indicate in corso di causa e prodotte sub
[...] doc. 8, per i motivi tutti meglio indicati in corso di causa;
C) IN OGNI CASO E, COMUNQUE,
- ordinare a RT di cancellare ogni e qualsiasi segnalazione a carico della società _2 nonché delle SI.re e Parte_1
anche presso la Centrale Rischi della Persona_1
BA d'LI, concernente il finanziamento e le fideiussioni meglio descritte in corso di causa e prodotte sub doc. 8; emettendo ogni conseguente provvedimento, anche risarcitorio, con fissazione di penale, anche ex art. 614-bis c.p.c., in caso di inosservanza e/o ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento;
il tutto oltre rivalutazione, interessi e maggior danno, dal dì del dovuto al saldo;
- rigettare le domande, eccezioni ed argomentazioni tutte, ex adverso formulate, siccome inammissibili, improponibili e infondate, in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, per i motivi tutti meglio esposti in corso di causa;
IN VIA ISTRUTTORIA
- previa revoca di ogni contrario provvedimento sul punto, ammettere tutte le istanze istruttorie formulate da parte attrice nella propria memoria ex art. 183, comma
VI, n. 2, c.p.c. d.d. 12.04.2017, nonché in corso di causa, e non ammesse, e dunque:
5 A) Ammettersi prova per testi ed interrogatorio formale del l.r.p.t. di RT sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che, in data 07.09.2009, _2
presentava a e a
[...] RT
DI CA S.p.A. la domanda, che mi si rammostra sub doc. 4 del fascicolo di parte attrice;
2) Vero che, in data 04.11.2009, RT inviava a DI CA S.p.a. la nota, che
[...] mi si rammostra sub doc. 5 del fascicolo di parte attrice;
3) Vero che, in data 25.11.2009, DI CA S.p.a. inviava a e a dei Paschi _2 CP_6 di Siena la delibera, che mi si rammostra sub doc. 6 del fascicolo di parte attrice;
4) Vero che, nel mese di dicembre del 2009, il Dott. era impiegato presso Parte_4 [...]
; RT
5) Vero che, nel mese di dicembre del 2009, il Dott. comunicava a Parte_4 _2
che la domanda di finanziamento, che mi si
[...] rammostra sub doc. 4 del fascicolo di parte attrice, sarebbe stata accettata previo rilascio di fideiussioni personali da parte delle SIg.re Parte_1
e Controparte_2 Persona_1
6) Vero che, nel mese di dicembre del 2009, il Dott. comunicava a Parte_4 _2
che la domanda di finanziamento, che mi si
[...] rammostra sub doc. 4 del fascicolo di parte attrice, sarebbe stata accettata previa estinzione anticipata del contratto di mutuo n. 741418492/59, stipulato tra
[...]
e la SI.ra in data CP_6 Parte_1
19.01.2009;
6 7) Vero che, nel mese di dicembre del 2009, il Dott. comunicava alla società Parte_4 _2 che la domanda di finanziamento, che mi si
[...] rammostra sub doc. 4 del fascicolo di parte attrice, sarebbe stata accettata previo scioglimento della comunione ereditaria sul compendio immobiliare sito in
Reggio Calabria, Via Genova n. 5/C, censito nel N.C.E.U. del Comune di Reggio Calabria al foglio RC/126, part. 315, sub. 6-7;
8) Vero che, in data 07.12.2009, il Dott.
[...]
inviava al Dott. di Tes_1 Parte_4
il documento che mi si RT rammostra sub doc. 19 del fascicolo di parte attrice;
9) Vero che, in data 13.01.2010, DI CA S.p.a. inviava a e a _2 RT la nota, che mi si rammostra sub doc. 7 del
[...] fascicolo di parte attrice;
10) Vero che, dal mese di febbraio 2010 al mese di
Pa giugno 2010, provvedeva al _2 pagamento delle rate nn. 1, 2, 3, 4 e 5 del contratto di finanziamento stipulato con in RT data 21.01.2010;
11) Vero che, dal mese di giugno 2010 ad oggi,
[...] ha omesso di avvalersi della RT garanzia concessa da DI CA S.p.a. in favore della società _2
12) Vero che, nel mese di dicembre 2010, alla società veniva assegnato, presso la _2
Centrale Rischi della BA d'LI, lo “stato del rapporto” 831, conformemente al doc. 13 del fascicolo di parte attrice, che si rammostra al teste;
13) Vero che lo “stato del rapporto” 831, presso la
Centrale Rischi della BA d'LI, identifica i crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 giorni,
7 conformemente al doc. 13 del fascicolo di parte attrice, che si rammostra al teste;
15) Vero che apprendeva, _2 nell'anno 2011, dal Dott. direttore di Testimone_2
BA Popolare di Vicenza, di essere stata segnalata da presso la Centrale Rischi della RT
BA d'LI per intervenuto “sconfinamento”;
16) Vero che, nell'anno 2011, il Dott. Tes_2
era direttore di Popolare di Vicenza;
[...] CP_6
17) Vero che, nell'anno 2011, BA Popolare di
Vicenza, in persona del Dott. Testimone_2 rifiutava di concedere affidamenti alla società
[...]
; _2
18) Vero che, nell'anno 2011, BA Popolare di
Vicenza, in persona del Dott. Testimone_2 rifiutava di concedere affidamenti a _2
, in ragione della segnalazione per sconfinamento
[...] di tale società presso la Centrale Rischi della BA
d'LI;
19) Vero che, nell'anno 2011, il Dott. Tes_2
era a conoscenza della segnalazione per
[...] sconfinamento della società presso la _2
Centrale Rischi della BA d'LI;
20) Vero che, dall'anno 2011, il merito creditizio della società peggiorava;
_2
21) Vero che, nell'anno 2011, in ragione del rifiuto di BA Popolare di Vicenza di concedere finanziamenti a quest'ultima ometteva di _2 corrispondere i canoni di locazione relativi al compendio immobiliare sito in Prato, Via Paolini n. 29 A-B, conformemente al doc. 15 del fascicolo di parte attrice, che si rammostra al teste;
22) Vero che, nell'anno 2011, in ragione del rifiuto di BA Popolare di Vicenza di concedere finanziamenti a
8 la società _2 Controparte_8
notificava a
[...] _2
l'intimazione di sfratto per morosità, che mi si rammostra sub doc. 15 del fascicolo di parte attrice;
23) Vero che, nel mese di agosto 2013, in ragione del rifiuto di BA Popolare di Vicenza di concedere finanziamenti a quest'ultima _2 affittava a “La Casa dei Bambini Società Cooperativa
Sociale” il ramo d'azienda corrente in Prato, Via Paolini
n. 29/A-B, conformemente al doc. 20 del fascicolo di parte attrice, che si rammostra al teste;
24) Vero che, nel mese di febbraio 2014, in ragione del rifiuto di BA Popolare di Vicenza di concedere finanziamenti a veniva avviata _2 la procedura di liquidazione della società, conformemente al doc. 1 del fascicolo di parte attrice, che si rammostra al teste;
25) Vero che, nell'anno 2016, venivano notificati alla gli atti di pignoramento, che mi si _2 rammostrano sub docc. 25 e 26 del fascicolo di parte attrice;
26) Vero che, in data 09.10.2014, Compass S.p.a. inviava alla SI.ra la nota, che mi si Persona_1 rammostra sub doc. 23 del fascicolo di parte attrice;
27) Vero che, nel mese di ottobre 2014, Compass
S.p.a. rifiutava di concedere un finanziamento alla
SI.ra in ragione della segnalazione Persona_1 per sconfinamento della società _2 presso la Centrale Rischi della BA d'LI;
28) Vero che, a far data dal 2010, la Dott.ssa manifesta uno stato di stress Parte_1 psicoemotivo, conformemente al doc. 24 del fascicolo di parte attrice, che mi si rammostra;
9 29) Vero che, nel mese di settembre 2012, la Dott.ssa ha subito la rottura di un aneurisma Parte_1 cerebrale, conformemente ai docc. 16 e 17 del fascicolo di parte attrice, che mi si rammostrano;
30) Vero che, in data 01.10.2015, RT inviava a e a DI
[...] _2
CA S.p.a. la raccomandata a/r, che si rammostra al teste sub doc. 11 del fascicolo di parte attrice;
31) Vero che, in data 01.10.2015, RT inviava sia alle SIg.re
[...] [...]
, e sia a Parte_1 Controparte_2 Persona_1
DI CA S.p.a., la raccomandata a/r, che si rammostra al teste sub doc. 12 del fascicolo di parte attrice;
32) Vero che, in data 13.01.2016, la Dott.ssa apprendeva dallo Studio professionale Parte_1
“My Group Consulting” che DI CA S.p.a., nel corso dell'anno 2011, aveva archiviato la pratica n. 1009/05474 avviata dalla società _2
33) Vero che, in data 13.01.2016, la Dott.ssa apprendeva dallo Studio professionale Parte_1
“My Group Consulting” che la pratica n. 1009/05474 avviata dalla società veniva _2 archiviata da DI CA S.p.a., a fronte della mancata comunicazione all'ente, da parte di RT
delle informazioni indicate nel doc. 6 del
[...] fascicolo di parte attrice;
34) Vero che, nel mese di marzo 2016,
[...] segnalava la società RT _2 per “sofferenza” alla Centrale Rischi della
[...]
BA d'LI, conformemente al doc. 18 del fascicolo di parte attrice, che si rammostra al teste;
35) Vero che, in data 09.02.2016, RT inviava a la
[...] _2
10 raccomandata a/r, che mi si rammostra sub doc. 14 del fascicolo di parte attrice;
36) Vero che, in data 31.03.2016, RT inviava a la
[...] _2 raccomandata a/r, che mi si rammostra sub doc. 21 del fascicolo di parte attrice;
37) Vero che, in data 12.07.2016, RT inviava a la
[...] _2 raccomandata a/r, che mi si rammostra sub doc. 22 del fascicolo di parte attrice.
Si indicano quali testi, salvo altri:
- Dott. residente in [...]
n. 49, 59100, Prato;
- Dott. residente in [...]
n. 13, Reggio Calabria;
- Avv. Andrea Luludakis, presso lo Studio professionale “My Group Consulting”, Via G. di Vittorio
n. 10, 50065, Pontassieve (FI);
- Dott. presso BA Popolare di Testimone_2
Vicenza, filiale di Prato – San Marco, Vai Giuseppe
Valentini n. 1/F;
- Dott. presso Ospedale Santo Persona_2
Stefano, Via Ugo Foscolo n. 5, 59100, Prato;
- Dott. ; Testimone_4
- Dott. Parte_4
- Dott. ; Testimone_5
B) Disporre, occorrendo, consulenza tecnica d'ufficio, anche contabile, volta ad accertare e descrivere, esaminati gli atti e i documenti di causa, nonché assunta ed esaminata ogni necessaria informazione e documentazione, anche presso terzi, se ed in quali termini la segnalazione per sconfinamento della società presso la Centrale Rischi della BA _2
d'LI, effettuata da nel RT
11 mese di dicembre 2010, abbia inciso sulla situazione finanziaria di tale società, avendo cura di indicare, in particolare, se ed in quali termini la mancata concessione alla società a partire _2 dall'anno 2011, di ulteriori finanziamenti da parte di altri istituti di credito (quali, a titolo esemplificativo, BA Popolare di Vicenza), sia imputabile a tale segnalazione;
C) Disporre, occorrendo, C.T.U. medico-legale, volta ad accertare e descrivere, anche sulla base della documentazione medica agli atti, nonché assunta ed esaminata ogni necessaria informazione e documentazione, anche presso terzi, se ed in quali termini lo stato di stress psicoemotivo vissuto dalla Dott.ssa
[...]
, a far data dall'anno 2010, a causa e per Parte_1 effetto della vicenda per cui è causa, abbia provocato la rottura dell'aneurisma cerebrale dalla medesima subita nel mese di settembre 2012, così come meglio indicata sub docc. 16 e 17 del fascicolo di parte attrice.
Con ogni più ampia riserva, anche istruttoria.
Con vittoria di anticipazioni e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 D.M.
55/2014, nonché IVA e CNPA come per legge”;
IN OGNI CASO E, COMUNQUE,
- rigettare le domande tutte ex adverso formulate, in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto,
e, comunque indimostrate, per i motivi tutti e le ragioni tutte meglio esposti in corso di causa.
Con vittoria di anticipazioni e compensi, oltre rimborso forfettario 15 % ex art. 2 D.M. 55/2014, nonché
IVA e CPA come per legge, di entrambi i gradi di giudizio.
12 dichiara di non accettare estensione alcuna del contraddittorio su eventuali fatti, domande e/o eccezioni nuove che dovessero essere proposte da controparte”.
Per : Controparte_1
“Voglia L'ecc corte di Appello di Firenze
- RIGETTARE in ogni sua parte l'appello ex adverso proposto e per l'effetto confermare la sentenza n.
442/2023 del Tribunale civile di Prato, Giudice Dott.
Michele Sirgiovanni, pubblicata in data 30.06.2023 e notificata a mezzo pec in pari data, con la quale è stato definito il giudizio sub n. R.G. 1648/2016. Con vittoria di spese ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
1563/2023 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. 442 del
30.6.2023; parti: in proprio, Parte_1 nonché in qualità di successore legittimo di
[...]
e quale successore della società _1 [...]
cancellata d'ufficio dal _2
Registro delle Imprese, c. Controparte_1
e
[...] Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e queste ultime non costituite),
[...] CP_5 esperiti gli adempimenti ex art. 350 c.p.c. e sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione, concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c., con ordinanza del consigliere istruttore del 7.3.2025.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, notificato in data 18-19 aprile 2016 , in persona del _2 legale rappresentante pt, Controparte_2 Persona_1 e esponevano: Parte_1
- che in data 29 aprile 2009, con atto a ministero del Notaio era stata costituita la società “ Persona_3 [...]
[...] [...]
, avente ad oggetto sociale la gestione Controparte_9 di asili nido e scuole materne;
- che con decreto della Direzione Generale Sviluppo Economico n 265 del 15.1.2009, la REGIONE NA aveva concesso alla FI NA PA un finanziamento pari a 33 milioni di euro, da utilizzare per la concessione, in favore delle piccole e medie imprese toscane, di garanzie su finanziamenti destinati a realizzare progetti funzionalmente collegati allo svolgimento dell'attività delle PMI toscane;
- che, in particolare, l'allegato B del decreto citato prevedeva espressamente la possibilità , per le piccole e medie imprese toscane, da parte di alcuni istituti di credito
“convenzionati”, finanziamenti per la realizzazione di investimenti correlati alla propria attività, beneficiando della concessione, a titolo gratuito, di una garanzia a prima richiesta da parte di FI NA SPA per un importo massimo garantito pari all'80% del capitale finanziato;
- che essendo in possesso dei requisiti previsti dal decreto regionale, al fine di ottenere un finanziamento per la ristrutturazione di alcuni locali da adibire ad asilo nido, in data 7 settembre 2009, aveva presentato formale domanda di ammissione alla misura investimenti POR CreO FESR 2007-2013 Linea di Intervento 1,4 b 1, indirizzata sia a CP_6 [...] che a FI NA PA, per l'importo di € RT 131.961,00 della durata di mesi 96, finalizzato alla ristrutturazione dell'asilo nido;
- che con delibera del D.G n 3117 del 25.11.2009 FI Cont NA comunicava sia alla società attrice che ad di accogliere la domanda deliberando la concessione di garanzia a prima richiesta per l'importo massimo di € 81.708,00 , a Cont fronte di un finanziamento di € 102.135,00 concesso da;
- che il provvedimento prevedeva espressamente la decadenza della garanzia qualora il soggetto finanziatore non avesse comunicato entro i tre mesi successivi all'erogazione a saldo alcune informazioni sul finanziamento nonché, entro il 25.1.2010, la delibera o la data della delibera e se , entro il 25 maggio successivo, l'operazione non fosse stata perfezionata;
- che, nonostante la garanzia prestata da FI NA, Cont
arbitrariamente pretendeva di subordinare l'erogazione del finanziamento alla prestazione di fideiussioni personali da parte delle socie , all'estinzione anticipata di un mutuo precedentemente concesso a titolare di Parte_1 impresa individuale nonché allo scioglimento della comunione ereditaria sul compendio immobiliare oggetto di successione legittima di sì da poter fruire di Persona_4 ulteriori beni a garanzia del finanziamento concesso;
- che soddisfatte le pretese, in data 21.1.2010, CP_11 aveva concesso il finanziamento per l'importo di € 102.135,00, da rimborsare in sette ani, mediante pagamento di 84 rate mensili, da destinare alla ristrutturazione dell'asilo ;
- che sino al giugno 2010 aveva corrisposto gli importi delle rate pattuite;
- che, con nota d.d. 1.10.2015, trasmessa a FI NA, a fronte di un asserito inadempimento, aveva intimato CP_11
14 alla società attrice di provvedere all'estinzione della esposizione debitoria, entro cinque di giorni;
- che in pari data, analoga richiesta era stata inviata a e in Parte_1 Controparte_2 Persona_1 qualità di fideiussori;
- che a seguito delle intimazioni , Parte_1 liquidatrice della società, apprendeva che la garanzia da Cont parte di FI NA era decaduta, in quanto aveva omesso di comunicare le informazioni e la delibera o comunicazione della data della delibera richieste;
- che, inoltre, sin dal mese di dicembre 2010, la società attrice era stata segnalata presso la Centrale RISCHI della Cont BA d'LI e, con nota del 5.2.2016, aveva nuovamente intimato l'estinzione dell'esposizione debitoria;
- che le condotte omissive delle comunicazioni richieste integravano gravi inadempimenti ex art 1218 e 1374 c.c., con riferimento agli artt 13, comma IV , e 19 , comma IV, dell'allegato B, del decreto Dirigenziale della Regione CA n 265, del 15.1.2009, nonché degli obblighi di buona Cont fede e correttezza, ascrivibili a;
- che anche le illegittime pretese di ulteriori garanzie personali, di anticipata estinzione di altro mutuo e di scioglimento di comunione ereditaria integravano condotte illecite ex art 2043 c.c. , nonché ai sensi dell'art 9 della legge 192/1998, in danno della società attrice, in contrasto anche con l'art 5 dell'Allegato B del decreto dirigenziale richiamato;
- che, in ogni caso, anche le fideiussioni rilasciate da e Parte_1 Controparte_2 Persona_1 avrebbero dovuto essere considerate inesistenti, invalide ed inefficace, ex art 1418 c.c. e 1326 c.c. ovvero, in via subordinata, che erano venute meno ex art 1957 c.c. in quanto aveva omesso di esercitare alcuna azione nei confronti della società debitrice principale , entro sei mesi dalla scadenza di ciascuna delle rate del contratto di finanziamento, rilevandone la nullità anche in quanto contrastante con le previsioni del codice del consumo;
- che tali condotte avevano cagionato ingenti danni, patrimoniali e non patrimoniali, alla società ed alle socie. Tanto premesso convenivano innanzi a questo CP_11 Tribunale per sentire accertare l'illiceità delle condotte sopra indicate e la condanna al risarcimento dei danni delle somme corrisposte a titoli di interessi, con il favore delle spese di lite. Instauratosi il contraddittorio, eccepiva , CP_11 preliminarmente, l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire in capo alle attrici, in quanto il rapporto sussistente tra soggetto mutuante e FI NA PA
, società garante, era qualificabile come meramente interno, non incidente sul diritto della banca di agire nei confronti della mutuataria e degli eventuali fideiussori per il recupero di quanto non corrisposto . Nel merito, contestava i presupposti di fatto e di diritto della domanda introdotta nel giudizio, e concludeva per il suo integrale rigetto.
15 Istruita con la produzione di documenti, con sentenza non definitiva n 791/2018 emessa in data 29 novembre 2019 , con la quale erano disattese le eccezioni pregiudiziali concernenti il difetto di interesse ad agire sul presupposto dell'estraneità della società mutuataria al rapporto di garanzia prestato da FI NA a favore della società mutuante. Si procedeva quindi ad ulteriore istruttoria sul merito della domanda attraverso ordine di esibizione, richiesta di informazioni, prova testimoniale ed era disposta consulenza tecnica d'ufficio di carattere percipiente sui dati istruttori acquisiti. All'udienza del 16 dicembre 2021 la causa era dichiarata interrotta a seguito della dichiarazione del decesso di avvenuto il 13 maggio 2021 e proseguita da Persona_1 con ricorso depositato in data 9 Parte_1 marzo 2022 , notificato a tutti i soggetti legittimati in qualità di successori, nonché alla banca convenuta. Nella contumacia degli altri successori, era depositata la relazione di CTU ed infine, all'udienza del 14 dicembre 2022, veniva riservata la decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art 190 cpc MOTIVI DELLA DECISIONE 1. LA SENTENZA NON DEFINITIVA E LA LEGITTIMAZIONE DELL'ATTRICE
[OMISSIS] 2. I FATTI ALLEGATI E LA RICOSTRUZIONE DELLA VICENDA Quanto al merito, tuttavia, occorre scrutinare analiticamente le condotte – omissive o commissive – imputate dall'attrice alla banca. In primo luogo parte attrice, si duole della condotta Cont posta in essere da nel corso delle trattative intercorse a seguito della domanda avente ad oggetto la concessione di un finanziamento dell'importo di € 131.961,00, della durata di mesi 96, finalizzato alla ristrutturazione di asilo nido. Cont In particolare, nonostante la garanzia a prima richiesta da parte di FI NA S.p.a., per un importo massimo garantito pari all'80% del capitale finanziato, secondo le disposizioni della Direzione Generale Sviluppo Economico della Regione CA per investimenti a favore delle piccole e medie imprese toscane -POR CREO 2007-2013,
con delibera del Direttore Generale n 3117 del Pt_5 25.11.2009, aveva arbitrariamente e illecitamente preteso di subordinare l'erogazione del finanziamento ad ulteriori prescrizioni, abusive e vessatorie. Nello specifico, tali pretese erano costituite dal rilascio di ulteriori fideiussioni personali da parte di ciascuna delle socie, per importi superiori a quello oggetto di finanziamento, dalla estinzione di un mutuo concesso alla ditta individuale facente capo a socia e Parte_1 legale rappresentante della società istante, e dallo scioglimento di comunione su beni provenienti ai soci dalla successione ereditaria. Soddisfatte parzialmente siffatte pretese e concesso il finanziamento in data 21 gennaio 2010 per l'importo di €
16 102,135,00, da rimborsare mediante pagamento di 84 rate Cont mensili, aveva appreso che aveva determinato la decadenza dalla garanzia omettendo la trasmissione a FI NA di fornire le comunicazioni richieste e ad aveva ancora segnalato presso la Centrale Rischi della BA d'LI con il codice 831, relativo a rapporti non contestati-crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 giorni”.
[OMISSIS] 3. RESPONSABILITA' Maggiore considerazione meritano invece, in relazione alla possibile configurazione etiologica del danna rappresentato, le condotte omissive e commissive che hanno preceduto e seguito la concessione del finanziamento. Purtuttavia, quanto alla decadenza alla procedura di ammissione alla garanzia a prima richiesta l'80 % prestata di FI NA con delibera presentato formale “ Domanda di ammissione alla misura investimenti POR CreO FESR 2007-2013 Linea di intervento 1.4 b1 per ottenere finanziamento per la ristrutturazione di alcuni locali da adibire ad asilo nido, destinato ad accogliere circa 80 bambini, in misura pari all'80% del finanziamento erogato. A riguardo, l'Istituto DI CA con comunicazione via Pec del 06.10.2021 ha espressamente indicato che: “la suddetta operazione di garanzia (deliberata in data 25/11/2009) è stata archiviata in data 27/09/2011 per decadenza dei termini entro i quali il soggetto finanziatore avrebbe dovuto comunicare la delibera ed il perfezionamento dell'operazione (rispettivamente 25/01/2010 e 25/05/2010)”, così che non può revocarsi in dubbio che il venir meno della garanzia concessa da FI NA debba essere imputato integralmente al comportamento negligente da parte del soggetto finanziatore
. RT Purtuttavia, deve essere considerato che il beneficio, secondo quanto si evince dalle disposizioni della Direzione Generale Sviluppo Economico della Regione CA per investimenti a favore delle piccole e medie imprese toscane - POR CREO 2007-2013, concessa con delibera del Direttore Generale n 3117 del 25.11.2009, era finalizzato a favorire l'attività di particolare imprese facilitando l'accesso al credito in vista della realizzazione di progetti ritenuti meritevoli. Nel caso di specie, la decadenza non ha impedito alla società l'accesso al finanziamento, né è stato in alcun modo prospettato che- per effetto della decadenza da tale garanzia- tale accesso sia avvenuto a condizioni differenti e più svantaggiose rispetto a quelle prospettate. Rileva infatti parte attrice di avere appreso solo a fronte del contestato inadempimento l'inesistenza della garanzia, così che deve essere escluso che, al momento della sottoscrizione del contratto, il contenuto del regolamento negoziale sia stato in qualche modo influenzato dalla perdita del beneficio, di cui peraltro – per quanto viene allegato- non si aveva avuto alcuna conoscenza. Neanche è prospettabile un pregiudizio connesso dalla mancata escussione di atteso che la garanzia aveva Parte_6 ad oggetto solo parte del finanziamento e non avrebbe
17 impedito, almeno alla luce della ricostruzione della vicenda, la segnalazione alla Centrale Rischi della BA d'LI . Di conseguenza, in forza di tali complessive considerazioni, il disvalore delle condotte colposamente omissive, rileva a questo punto solo in riferimento al comportamento posteriore, ove dimostrato che una maggiore diligenza nella fase di conclusione del contratto, avrebbe concretamente impedito la successiva segnalazione alla Centrale Rischi. Ulteriore ed autonomo profilo di responsabilità potrebbe essere prospettato qualora risulti che la stessa segnalazione non sia stata effettuata correttamente. Nella prima ipotesi, infatti, dalla mancata possibilità di escutere per una parte anche consistente delle CP_12 obbligazioni contratte, non discende automaticamente l'evitabilità della segnalazione, ove si consideri che la garanzia non avrebbe comunque avuto ad oggetto l'intero importo oggetto del finanziamento e che la clausola “ a prima richiesta” è posta nell'interesse del creditore, ma non determina alcun obbligo di preventiva escussione nei confronti del garante. In altri termini, anche in presenza della garanzia di la situazione di sofferenza giustificativa della Parte_6 segnalazione avrebbe comunque potuto sussistere. Proprio in tale prospettiva, quindi, è stata disposta CTU a carattere percipiente, precipuamente finalizzata ad accertare le conseguenze della sussistenza o meno della garanzia concessa da FI NA sugli obblighi di segnalazione della posizione a sofferenza alla centrale rischi.
4. LA SEGNALAZIONE ALLA CENTRALE RISCHI
[OMISSIS] 5. CONCLUSIONI Richiamati i principi generali, nel caso di specie, le contestazioni investono proprio la originaria segnalazione effettuata, che avrebbe potuto essere impedita qualora la garanzia FITALIA fosse stata mantenuta. Su tale punto, le risultanze della relazione depositata dal CTU, dott. Per_5
, in data 9 dicembre 2021, congruamente motivata ed
[...] esente da vizi logici, rappresentano un sicuro e convincente punto di approdo, dal quale non v'è motivo di discostarsi. Di seguito l'evolversi della vicenda.
18 Rileva il consulente che CP_6 CP_6 RT
ed ha passato a sofferenza la posizione della Società nel
[...] corso del mese di marzo 2016, comunicando ha alla Società ed ai garanti l'avvenuto passaggio a sofferenza con raccomandata AR del 31/03/2016 allorquando la Società risultava indubbiamente in stato di insolvenza al marzo 2016, in presenza dei relativi presupposti e adempiendo agli obblighi informativi previsti dall'autorità di vigilanza. Ad avviso del consulente “la presenza o l'assenza della garanzia concessa da DI CA non ha avuto né poteva avere alcun effetto sulle modalità ed i tempi di comunicazione della posizione a sofferenza” e tale affermazione non può che essere letta nel senso che, anche in presenza della garanzia, la situazione di sofferenza, preventivamente comunicata, non sarebbe stata impedita dalla potenziale parziale escussione. Tale inequivoca conclusione, è altresì corroborata e rafforzata dai dati ulteriori i forniti dal consulente in riferimento alla situazione patrimoniale della Società anteriore al passaggio a sofferenza (marzo 2016). Viene infatti segnalato che la Società era stata costituita ad aprile 2009 e che nella fase iniziale della sua attività si era limitata a ristrutturare l'immobile per adibirlo a scuola materna/ asilo nid, stipulando nel gennaio 2010 il contratto Cont di finanziamento con l'istituto per l'importo complessivo di euro 102.135,00. Già in data 07/09/2010 la banca aveva sollecitato il mancato pagamento delle rate scadute da aprile ad agosto 2010 e di fatto la Società aveva corrisposto solo le prime tre rate del finanziamento e successivamente altre due rate, mentre le altre andavano tutte insolute. Tali difficoltà, inoltre, sono confermate anche dalle risultanze di bilancio, riportate alle pag. 10 e 11 della relazione depositata il 29 novembre 2022
19
Si tratta, in definitiva, di elementi univoci e convergenti per dimostrare che la società versava in stato di insolvenza risalente alla fine del 2011 e ciò è ulteriormente evidenziato dal mancato deposito dei bilanci successivi all'esercizio chiuso al 31 agosto 2013, tanto che la CCIAA ha provveduto in data 9 marzo 2020 alla cancellazione di ufficio dal registro delle imprese della società. Peraltro, in base ai principi che presiedono alla ripartizione dell'onere della prova, in quanto ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere (Cass 19 luglio 2018, n 19154), con la conseguenza che, indimostrato il relativo diritto, le domande di condanna al risarcimento dei danni devono essere integralmente disattese. Ai fini della liquidazione del danno, in linea con i principi fissati dagli artt. 1223 e 1225 c.c., parte attrice avrebbe dovuto ulteriormente offrire adeguata dimostrazione - in proprio, ovvero agendo indirettamente per conto della società nel frattempo estinta – del concreto pregiudizio economico determinato dalle condotte poste in essere dalla banca. In generale, infatti, l'esistenza e l'entità del danno devono essere adeguatamente dimostrate secondo i principi che disciplinano l'onere della prova (Cass., Sez. 2 , 04/06/2018, n 14294), senza margini per fare ricorso alla valutazione equitativa, perché il potere discrezionale che l'art. 1226 c.c. conferisce al giudice è subordinato rigorosamente al duplice presupposto che risulti provata, o comunque incontestata, l'esistenza di un danno risarcibile e non meramente eventuale o ipotetico (Cass., 3.11.2021, n 31251;Cass., 5.2.2021, n 2831; Cass., 17.11.2020, n 26051; Cass, 15.2.2008, n 3794; Cass., 5.4.2003, n 5375; Cass., 30.5.2002, n 7896; Cass., 30.9.86, Sez. Un. n. 674; Cass., 5.9.85, n. 4619) e che sia impossibile o molto difficile
20 dimostrarne il preciso ammontare (Cass., 5.2.2021, n 2831; Cass., 15.2.2008, n 3794; Cass., 12.4.2006, n 8615; Cass, 21.11.2006, n 24680; 23.7.2004, n 13869 Cass., 16.6.90, n. 6056; Cass., 5.5.88, n. 3340; Cass., 21.4.88, n. 3090; Cass., 29.1.88, n. 836; Cass., 9.6.87, n. 5031). In tale prospettiva, anche in relazione alla omessa precisazione della natura del debito a sofferenza, non sono stati offerti dati adeguati a dimostrare sia la sussistenza che la quantificazione del danno causalmente riferibile ad eventuali carenze informative. Solo dopo aver assolto tale onere ed aver constatato che permaneva l'impossibilità di quantificare con precisione l'ammontare del pregiudizio, avrebbe potuto chiedere al giudice di liquidarlo con valutazione equitativa ovvero attraverso eventuali ulteriori indagini rimesse al C.T.U. in quanto per procedere alla condanna al risarcimento, non è sufficiente l'accertamento della potenzialità dannosa del fatto, ma deve procedersi all'individuazione del quantum del danno, che deve essere pur sempre provato. Conseguentemente, anche per tali aspetti l'assenza di tali elementi probatori corrobora ulteriormente il rigetto della domanda risarcitoria. Infine, quanto alle spese di lite, comprese quelle di CTU, tenuto conto del rigetto delle eccezioni pregiudiziali sollevate dalla e dell'omessa costituzione da parte CP_6 delle altre parti, si ravvisano le condizioni per la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di PRATO, definitivamente pronunciando sulle domande originariamente proposte, con atto di citazione, notificato in data 18-19 aprile 2016, da
[...]
in persona del legale rappresentante pt, _2
e , Controparte_2 Persona_1 Parte_1 nei confronti di RT proseguite in via esclusiva da in Parte_1 proprio e in qualità di successore di e di Persona_1 socia subentrata alla ogni altra _2 istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) rigetta le domande proposte;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali”.
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello in proprio, nonché in qualità Parte_1 di successore legittimo di e quale Persona_1 successore della società _2
, cancellata d'ufficio dal Registro delle
[...]
Imprese, chiedendo, in accoglimento del proposto appello e in riforma dell'impugnata sentenza, di sentire:
21 “- accogliere le domande e le conclusioni tutte formulate dalla SI.ra in Parte_1 proprio, nonché in qualità di successore legittimo della
SI.ra nonché quale successore della Persona_1 società nel _2 precedente grado di giudizio, che qui si ritrascrivono integralmente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
a) nel merito, in via principale
- accertare e dichiarare, anche ex artt. 1218, 1175,
1375, 2043 e 2059 c.c., nonché ex art. 9 L. 192/1998 ed ex artt. 5, 13 e 19 Allegato B Regolamento Regione
CA, n. 265/2009, gli illeciti e gli inadempimenti tutti imputabili a RT
, meglio descritti in corso di causa, per i motivi
[...] tutti meglio indicati in corso di causa;
conseguentemente e comunque
- condannare RT in persona del suo l.r.p.t., al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dalla SI.ra sia in proprio, Parte_1 sia quale successore legittimo della SI.ra _1
, sia quale successore della società
[...] [...]
a seguito e per effetto _2 degli inadempimenti ed illeciti tutti posti in essere dalla convenuta medesima, così come meglio descritti in corso di causa;
danni da determinarsi, occorrendo, anche mediante ricorso ai criteri di liquidazione equitativa, ex artt. 1226 e 2056 c.c.; il tutto oltre rivalutazione, interessi e maggior danno dal dì del dovuto al saldo;
b) sempre nel merito, in via principale, in ogni caso
- accertare e dichiarare la inesistenza, la invalidità, la nullità, l'inefficacia e, comunque,
22 l'inopponibilità alla SI.ra Parte_1 in proprio nonché quale successore legittimo della SI.ra anche ex artt. 1418 e 1326 c.c., art. Persona_1
9 L. 192/1998, art. 5 Allegato B al Decreto Dirigenziale della Regione CA 265/2009, delle fideiussioni pretesamente rilasciate dalle SI.re Parte_1
e a favore di
[...] Persona_1 [...] meglio indicate in corso di RT causa, conseguentemente e per l'effetto,
- ordinare a CP_6 RT di astenersi e, comunque, inibire alla medesima la escussione delle fideiussioni pretesamente rilasciate dalle SI.re e Parte_1 _1
a favore di
[...] RT
, meglio indicate in corso di causa, prodotte sub
[...] doc. 8, per i motivi tutti meglio indicati in corso di causa,
b1) in via subordinata, salvo gravame, ove ritenute valide ed efficaci le fideiussioni pretesamente rilasciate dalle sig.re e Parte_1
(e nei limiti della loro ritenuta Persona_1 validità ed efficacia), a favore di
[...]
prodotte sub doc. 8, e meglio RT indicate in corso di causa
- accertare e dichiarare l'estinzione, anche ex art. 1957 c.c., delle fideiussioni pretesamente rilasciate dalle SI.re e Parte_1 _1
a favore di
[...] RT
meglio indicate in corso di causa e prodotte sub
[...] doc. 8, per i motivi tutti meglio indicati in corso di causa;
in ogni caso,
- accertare e dichiarare la invalidità, la inefficacia, e comunque, l'inopponibilità, alle SI.re
23 e anche ex Parte_1 Persona_1 art. 33, 34 e 36 Codice del Consumo, nonché ex art. 1341
c.c., della clausola 5 delle fideiussioni pretesamente rilasciate dalle SI.re e Parte_1
a favore di Persona_1 RT meglio indicate in corso di causa e prodotte
[...] sub doc. 8, per i motivi tutti meglio indicati in corso di causa;
conseguentemente e per l'effetto,
- ordinare a RT di astenersi e, comunque, inibire alla medesima la escussione delle fideiussioni pretesamente rilasciate dalle SI.re e Pt_1 Parte_1 _1
a favore di
[...] RT
, meglio indicate in corso di causa e prodotte sub
[...] doc. 8, per i motivi tutti meglio indicati in corso di causa;
c) in ogni caso e, comunque,
- ordinare a RT di cancellare ogni e qualsiasi segnalazione a carico della società _2 nonché delle SI.re e Pt_1 Parte_1
anche presso la Centrale Rischi della Persona_1
BA d'LI, concernente il finanziamento e le fideiussioni meglio descritte in corso di causa e prodotte sub doc. 8; emettendo ogni conseguente provvedimento, anche risarcitorio, con fissazione di penale, anche ex art. 614-bis c.p.c., in caso di inosservanza e/o ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento;
il tutto oltre rivalutazione, interessi e maggior danno, dal dì del dovuto al saldo”; previa ammissione delle articolate istanze istruttorie e col favore delle spese di lite.
24 Si è costituita, resistendo all'avversario appello a sua volta Controparte_1 concludendo per il rigetto dell'avversaria impugnazione e la conferma dell'appellata sentenza;
con il favore delle spese.
Nessuno si è costituito per le parimenti convenute in appello e parti del giudizio di primo grado CP_2
, e
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5
nonostante rituale notifica dell'impugnazione nei
[...] loro confronti, e le stesse devono essere quindi dichiarate contumaci.
Con ordinanza dell'8.7.2024 il consigliere istruttore ha formulato quale proposta conciliativa la rinuncia all'appello e la conseguente accettazione, con spese del presente grado del giudizio integralmente compensate;
detta proposta veniva accettata dalla sola CP_6 appellata e costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente darsi atto come nessuna riserva di appello sia stata formulata con riguardo alla sentenza non definitiva n. 791 del 29.11.2018 che ha rigettato le eccezioni preliminari sollevate da Controparte_1
[...]
Con il primo motivo di appello viene dall'appellante in proprio, nonché in qualità Parte_1 di successore legittimo di e quale Persona_1 successore della società _2
, cancellata d'ufficio dal Registro delle
[...]
Imprese, mossa censura avverso il capo della sentenza definitiva n. 442/2023 nella parte in cui questa ha rigettato la domanda di invalidità, inefficacia e, comunque, di inopponibilità ad essa Parte_1 in proprio nonché in qualità di successore legittimo di delle fideiussioni dalle medesime Persona_1
25 rilasciate, per violazione del disposto degli artt. 100 e
112 c.p.c.
Deve al riguardo osservarsi, come peraltro risulta dall'articolazione del motivo di appello, che la doglianza viene in realtà mossa avverso l'omessa valutazione da parte del primo Giudice della specifica posizione personale delle fideiubenti, il cui impegno essa appellante assume essere invalido, sia in quanto contratto in difetto dei presupposti normativi che, in ragione delle plurime fonti che lo regolavano, attenevano al rapporto principale sia per violazione del disposto di cui all'art. 1957 c.c.
Il motivo, fondato nelle premesse, non lo è tuttavia nel merito della proposta doglianza ed oggetto del connesso proposto secondo motivo di appello.
In verità l' appellata sentenza definitiva ha preso in esame la posizione della società obbligata principale, omettendo di valutare la posizione personale, per quanto qui rileva, dell'odierna appellante e della rispettiva dante causa, la prima delle quali veniva obbligata non solo a rilasciare superfluo impegno fideiussorio bensì pure ad estinguere precedente sua posizione debitoria ex mutuo ed altresì a sciogliere comunione ereditaria derivante dalla successione legittima di R_
.
[...]
Osserva questa Corte come l'impegno fideiussorio non
è stato contratto in situazione di comune consapevole illegittimità dello stesso, e cioè in ragione dell'ipotizzata sua superfluità, atteso che il Decreto
Dirigenziale n. 265/2009 della Regione CA che disciplinava l'intervento pubblico nell'operazione di finanziamento qui in esame, e in particolare l'art. 5 del relativo Regolamento di cui all'All. B. (cfr. doc. 3 appellanti in primo grado), menzionava l'inammissibilità
26 del concorso di “garanzie reali, bancarie o assicurative”
e non invece del concorso di altro tipo di garanzie, nella specie per ciò che qui rileva personali, come tali quindi ammissibili.
Rientrava, inoltre, nella legittima condotta di autotutela della BA l'esigere, al fine di rendere nell'eventualità più agevolmente escutibile la garanzia, che da un lato preesistente posizione debitoria della fideiubente venisse estinta e dall'altro che i beni della medesima non versassero in situazione di comproprietà con terzi.
In ordine all'invocata violazione del disposto di cui all'art. 1957 c.c. – il cui termine iniziale di decadenza viene dall'appellante collocato nella scadenza di ciascuna rata di finanziamento – deve osservarsi come, ove pure detto termine possa collocarsi, in via più remota, alla data in cui è stata invocata, sul piano sostanziale, la decadenza dal beneficio del termine
(1.4.2010: cfr. doc. 1 appellante in primo grado, allorquando l'atto di citazione, in via chiaramente preventiva a cura della società obbligata principale e delle fideiubenti Parte_1 CP_2
e è stato notificato in data
[...] Persona_1
20.4.2016, a termine semestrale di decadenza, ove ritenuta questa impedibile con sola domanda giudiziale, oramai maturato), nel caso in esame l'impegno fideiussorio, di natura specifica, conteneva espressa deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c., appositamente sottoscritta (vd. doc. 5 in primo CP_6 grado, clausola 5).
All'efficacia della deroga peraltro non ostava l'invocata posizione dell'odierna appellante (e della rispettiva dante causa) quale asserito soggetto consumatore, essendo sia che Parte_1
27 coinvolte, quale amministratrice la Persona_1 prima e socie entrambe (rispettivamente per il 50% ed il
20% del capitale: vd. doc. 6 BA in primo grado), nella gestione e partecipazione della società obbligata principale.
In ordine alla lamentata abusività della condotta ex art. 9 L. 192/1998 della , deve osservarsi come non CP_6 vi sono elementi per ritenere che Controparte_1 fosse l'unico soggetto in grado di dar corso
[...] all'operazione di finanziamento in questione con il supporto della garanzia aggiuntiva di DI CA S.p.A.
e che in forza di ciò sia stato quindi alterato il fisiologico equilibrio contrattuale censurato dalla richiamata disposizione di legge.
Con il terzo motivo di appello viene mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa ha escluso che il comportamento imputabile a
[...] abbia provocato la pregiudizievole Controparte_1 segnalazione della società _2 presso la Centrale Rischi della BA d'LI. In particolare viene dedotto esservi stato omesso rilievo circa il fatto che la segnalazione presso la Centrale
Rischi fosse già avvenuta nel dicembre 2010, per l'importo minimale pressappoco di Euro 5.000,00 e in relazione a cinque rate del finanziamento non pagate, allorquando ciò sarebbe stato evitato se non vi fosse stata decadenza dalla garanzia, per Euro 80.000,00, di
DI CA S.p.A., avvenuta per colpevole omissione di
Controparte_1
Il motivo è infondato.
L'esistenza della garanzia di DI CA S.p.A., così come di qualunque altra (ed esistente) garanzia, non avrebbe infatti impedito la segnalazione, avvenuta in ragione del non contestato prolungato insoluto (il codice
28 della segnalazione era infatti “831 - rapporti non contestati-crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 giorni”), che prescindeva da ogni profilo di solvibilità del debitore rapportato all'esistenza di qualunque tipo di garanzia.
L'esame del quarto motivo di appello – concernente nello specifico l'omessa valutazione delle osservazioni critiche alle risultanze della c.t.u. formulate sia dal c.t. che dalla difesa di parte attrice e finalizzate alla invocata rinnovazione dell'esame peritale – è da ritenersi di conseguenza assorbito in ragione della sufficienza del sopra riportato dato rilevante della prolungata situazione di insoluto.
Allo stesso modo deve considerarsi assorbito l'esame del quinto motivo di appello – concernente l'omesso rilievo della sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per la liquidazione equitativa del danno patito dalla società attrice -, essendo emersa l'infondatezza della prospettazione in punto di sussistenza dei profili di responsabilità.
Il sesto ed ultimo motivo di appello - con cui, in sintesi, si invoca l'effetto estensivo di cui all'art. 336 c.p.c. - è, in ragione di quanto sopra esposto ed a prescindere da ogni valutazione in punto di specificità del motivo (verosimilmente riferito agli effetti dell'invocata pronuncia sulla regolamentazione delle spese) - parimenti infondato.
Il proposto appello deve essere quindi rigettato e confermata l'impugnata sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (valore indeterminabile, complessità media, aliquote medie, esclusa la fase istruttoria e dimezzato l'importo per la fase decisoria, atteso il
29 deposito di sola memoria di replica da ad opera della parte vittoriosa).
Vi è sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 nei confronti dell'appellante . Parte_1
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello proposto da
[...] in proprio, nonché in qualità di Parte_1 successore legittimo di e quale Persona_1 successore della società _2
, cancellata d'ufficio dal Registro delle
[...]
Imprese, avverso la sentenza del Tribunale di Prato n.
442 del 30.6.2023,
1. rigetta il proposto appello e conferma l'impugnata sentenza;
2. dichiara tenuta e condanna Parte_1 alla refusione in favore di Controparte_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio
[...] da quest'ultima sopportate che vengono liquidate in Euro
6.326,50 per compensi di avvocato, oltre spese generali,
CAP ed IVA come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R.
115/2002 nei confronti dell'appellante Parte_1
[...]
Così deciso in Firenze l'11 agosto 2025.
Il Presidente rel.est.
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