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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/09/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra Dominici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2449 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
(cf. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi in virtù di delega in atti dagli Avv.ti C.F._2
Annalisa Ciaffi e Francesco Consalvi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Ciaffi sito in Roma, via Galilei n. 45
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
(codice fiscale , rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Bellaroba, in virtù di procura P.IVA_1 generale alle liti in atti, elettivamente domiciliato nell'Ufficio Legale Distrettuale in Roma alla Via
Cesare Beccaria 29
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/11/2024, la parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale chiedendo la condanna dell' al pagamento delle somme maturate a titolo di TFR. CP_1
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno dedotto:
- di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della
[...]
sino al 6.4.2019, data in cui Controparte_2 Parte_3 rassegnavano le proprie dimissioni;
1 - che le somme delle quali sono creditori nei confronti della società datrice di lavoro sono documentate dal decreto ingiuntivo n. 29/2020 del 2.3.2020 (R.G. n.2317/2019)
- che suddetto decreto ingiuntivo veniva regolarmente notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 02/03/2020.
- Che veniva proposta opposizione al decreto ingiuntivo, iscritta a ruolo con il R.G. n.
850/2020;
- Che il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo veniva dichiarato estinto;
- Che, pertanto, il Tribunale di Civitavecchia, sezione Lavoro, dichiarava definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 29/2020 del 02/03/2020 (R.G. 2317/2019) con provvedimento del 19/11/2021;
- Che, tuttavia, l'esecuzione mobiliare eseguita presso la sede della società in data 3.1.2022 risultava negativa;
- Che la istanza per la liquidazione giudiziale della società resistente proposta da altri dipendenti della Sig.ra veniva respinta a fronte del mancato superamento delle Parte_3 soglie ex art. 2, comma 1, lettera d), Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza;
- Che i ricorrenti hanno proposto domanda di intervento al fondo di garanzia dell' in CP_1 data 16.3.2023 completa del titolo giudiziale, del verbale di pignoramento negativo e del decreto di reiezione della istanza di fallimento;
- Che il fondo non ha provveduto.
Si è costituito l' , in data 15.9.2025, deducendo di aver già liquidato e versato le somme CP_1 richieste dai ricorrenti.
All'odierna udienza il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, avendo l' provveduto al pagamento integrale della prestazione richiesta nel CP_1 mese di luglio 2025, ma ha insistito nella richiesta di condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite.
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere avendo la ricorrente dato atto di aver conseguito la prestazione richiesta ed essendo la circostanza riconosciuta da parte resistente.
Ed invero, per pacifica giurisprudenza “la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, intanto può essere dichiarata in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia, e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione della declaratoria della cessazione cennata, dovendosi escludere, quindi, che il giudice, senza far luogo a pronuncia
2 “ultra petita” possa dichiarare cessata la materia del contendere, per avere una delle parti allegato ed eventualmente provato l'insorgenza di fatti astrattamente idonei a privare essa e/o il contradditore di interesse e titolo all'esperimento della coltivata pretesa, quando, nelle rispettive conclusioni ciascuno dei contendenti abbia insistito sulle domande originarie, così manifestando la determinazione di ottenere una decisione sul merito della vertenza” (Cass., 24 giugno 2000 n. 8607 in Fisco 2001, 1927).
La valutazione delle spese di lite deve pertanto essere effettuata sulla base del principio della soccombenza virtuale e del principio di causalità.
Nel caso di specie la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta dalla stessa resistente che ha provveduto spontaneamente ad adempiere.
Deve, inoltre, osservarsi che l' ha provveduto al pagamento nel luglio 2025 solo dopo CP_1
l'iscrizione al ruolo del ricorso e financo dopo la notifica dello stesso, avvenuta il 19.11.2024.
Il presente giudizio avrebbe pertanto potuto essere evitato mediante un tempestivo adempimento da parte dell' . CP_1
Deve, tuttavia, ritenersi che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la parziale compensazione delle spese, limitatamente al 50%, attesa la peculiarità della materia, della limitata attività difensiva svolta e tenuto conto che l'elevato numero di domande di pagamento rivolte ad rende CP_1 difficoltosa la celere risposta.
Le spese di lite, liquidate in € 4.201,00 facendo applicazione dei parametri minimi di cui al
DM 55/14, stante la non complessità e la rapida definizione del giudizio- tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni assistenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c., cfr. (Cass., sez. un., 21/05/2015,
n.10455) - devono pertanto essere poste a carico dell' nella misura del 50% e CP_1 compensate per la restante parte.
PQM
DICHIARA cessata la materia del contendere.
CONDANNA l' al pagamento del 50% delle spese di lite pari ad € 2.100,5 oltre spese CP_1 generali nella misura del 15%, IVA e CPA, a favore dei ricorrenti, da versarsi all'avv.
Annalisa Ciaffi e all'avv. Francesco Consalvi, dichiaratisi antistatari.
Civitavecchia, 23/09/2025
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici
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