TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 29/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2108/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 2108/2024 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. GIULIA GARZO;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. DARIO ADORNATO;
CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 05.11.2024
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Proponendo ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c.,
l'istante ha convenuto in giudizio l' , chiedendo l'accertamento CP_1 della sussistenza dei presupposti sanitari in suo capo per il riconoscimento dell'assegno o della pensione di invalidità civile, nonché dell'indennità di accompagnamento.
1.1.- Costituendosi in giudizio, l' ha domandato dichiararsi CP_1 inammissibile la domanda, ritenendola comunque infondata nel merito.
2.- Il ricorso è inammissibile.
3.- L'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del pagina1 di 2
consulente tecnico d'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio”.
4.- Nell'ipotesi di specie, a seguito della dichiarazione di dissenso, depositata in data 22.06.2024 nell'ambito del giudizio di ATPO (n.
3515/2023 RG), la parte ha depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio in data 25.07.2024 e, pertanto, oltre il termine di
30 giorni previsto dall'anzidetta disposizione, con conseguente inammissibilità del ricorso stesso.
5.- Malgrado la soccombenza, la parte ricorrente non va assoggettata al pagamento delle spese di lite, avendo presentato, in allegato al ricorso, rituale autocertificazione ai sensi dell'articolo 152 disp. att. C.p.c., attestante che la posizione reddituale del nucleo familiare convivente è inferiore al limite di legge.
P Q M
DICHIARA inammissibile il ricorso;
DICHIARA che la parte ricorrente non va assoggettata al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' ; CP_1
Palmi, 29/01/2025
Il giudice
Luca Coppola
pagina2 di 2