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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 11712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11712 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17767/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
10 SEZIONE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Manuela Maria Lina Matta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 17767/2023 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in;
rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. SPADARO RENATO giusta procura in atti.
ATTORE/I contro
(C.F. , domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 in VIA D.MORELLI,75 80121 NAPOLI;
rappresentato e difeso dall'avv. MANGANELLI ANNA
ET giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliato in Via Matteotti, 14 84014 Parte_2 P.IVA_2
NOCERA INFERIORE;
rappresentato e difeso dall'avv. DI MAURO RAFFAELLA giusta procura in atti.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del le parti hanno concluso come in verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la sig.ra citava in giudizio l' Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, e il Controparte_1
in persona del Sindaco por-tempore affinchè venisse pronunciato Parte_2
pagina 1 di 4 l'annullamento e/o la disapplicazione del provvedimento n. 0038358 del 10.3.23 emesso dall'Acer e del provvedimento n.0019125/23 del 28.6.23 emesso dal con il quale l'attrice Parte_2 veniva diffidata al rilascio dell'immobile sito in via Santa Maria delle Grazie 99. A Parte_2 sostegno delle sue ragioni l'attrice sosteneva che l'atto emesso dall' fosse nullo per difetto di CP_1 sottoscrizione autografa e per mancanza di attestazione di conformità e che tale nullità si sia riversata sull'atto consequenziale emesso dal Comune di Si costituiva tempestivamente l Parte_2 CP_1 contestando in via preliminare il difetto di giurisdizione, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, e nel merito chiedendo il rigetto delle domande proposte in quanto infondate in fatto e in diritto. Si costituiva tempestivamente anche il che chiedeva il rigetto delle Parte_2 domande avanzate dall'attrice. Nelle memorie 171ter l'attrice ribadiva le proprie richieste e affermava la giurisdizione del giudice ordinario. La causa si svolgeva senza istruttoria, trattandosi di controversia esclusivamente documentale e all'udienza del , svoltasi in modalità cartolare, il giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione rinviava all'udienza del 24.11.25 per la precisazione delle conclusioni. Venivano depositate le memorie conclusionali ex art. 189 c.p.c. in cui le parti insistevano nelle loro deduzioni ed eccezioni. Con provvedimento del il Got disponeva il rinvio all'udienza del per esigenze di ruolo. All'udienza cartolare del 11.11.25 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente appare necessario affrontare l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione sollevata dall' La suddetta eccezione risulta infondata. Ed infatti per giurisprudenza pacifica, sia ordinaria sia CP_1 amministrativa, per quanto concerne il procedimento di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica bisogna distinguere due fasi. La prima di queste relativa alla prenotazione e assegnazione dell'alloggio ed alla posizione e qualità del richiedente, che, essendo caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici ai quali corrispondono posizioni di interesse legittimo dei richiedenti, viene devoluta alla giurisdizione amministrativa;
la seconda fase, relativa alla disciplina del rapporto così instaurato nella quale la P.A. non è titolare di poteri di supremazia e la posizione del richiedente ha natura di diritto soggettivo, per cui sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (ex multis
T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. II, 28/10/2024, n.2951)
Ne consegue che le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase sono attribuite alla giurisdizione del g.a., mentre quelle in cui si discute di cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto locativo, poiché sottratte al discrezionale apprezzamento della P.A., vanno ricondotte alla giurisdizione del g.o.; pertanto, nel caso in cui il ricorrente contesti la legittimità del pagina 2 di 4 provvedimento di diffida al rilascio dell'immobile dell'edilizia residenziale, a seguito di decreto di decadenza emesso nei confronti del precedente assegnatario e di rigetto dell'istanza volta ad ottenere il subentro nell'assegnazione e la voltura del contratto di locazione, la cognizione della controversia spetta al g.o.
Sul punto si sono pronunciate anche le Sezioni Unite con la sentenza n. 34502/24 sostenendo che “In tema di edilizia residenziale pubblica, appartiene al giudice ordinario la controversia introdotta da chi, opponendosi al provvedimento con cui l'amministrazione gli intimi il rilascio di un immobile occupato senza titolo, deduca di aver diritto il subentro nell'assegnazione dell'alloggio, perché, in tal caso, è in contestazione il diritto di agire esecutivamente, dato che l'ordine di rilascio si configura come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse.”
Accertata la giurisdizione del giudice ordinario appare necessario esaminare la contestazione nel merito formulata dall'attrice. Anche nel merito la domanda della sig.ra è da rigettare. Ed infatti, se è Parte_1 vero che la firma rappresenta lo strumento attraverso il quale attribuire la paternità di un atto al suo autore, è anche vero che l'apposizione della stessa va valutata in senso sostanziale e non formale. Proprio nell'ambito del diritto amministrativo la giurisprudenza ha precisato che l'assenza di una formale sottoscrizione in calce a un provvedimento di rigetto non ne determina di per sé l'invalidità, purché siano presenti elementi sufficienti a identificare la sicura provenienza dell'atto dall'amministrazione. Se infatti, viene individuato correttamente l'amministrazione emanante e il funzionario che ha sottoscritto l'atto i principi di correttezza e buona fede che devono necessariamente improntare il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione impediscono alla mancanza di autografia di inficiare un atto amministrativo.
La decisione si fonda sui principi di correttezza e buona fede che devono caratterizzare i rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino, escludendo che la leggibilità della firma o l'autografia della sottoscrizione possano costituire requisiti essenziali di validità. Il Consiglio di Stato ritiene, infatti, che tali elementi formali debbano essere considerati alla luce dell'interesse pubblico a garantire la certezza del diritto e la stabilità degli atti amministrativi, specialmente laddove la provenienza dell'atto sia comunque desumibile dai dati testuali presenti nel provvedimento o nella documentazione correlata. Nello specifico, è sufficiente che il provvedimento rechi indicazioni esplicite sull'ente competente, sulla qualifica e sull'ufficio del funzionario responsabile, permettendo così di attribuirne con certezza l'origine, senza pregiudicare la validità dell'atto per il solo difetto di sottoscrizione. Ed infatti, si legge nella pronuncia del
Consiglio di Stato 8141/24 che “In omaggio al più generale principio di correttezza e buona fede cui devono essere improntati tutti i rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino, non solo la “non leggibilità” della pagina 3 di 4 firma, ma anche la stessa autografia della sottoscrizione non possono costituire requisiti di validità dell'atto amministrativo, ove concorrano elementi testuali (indicazione dell'ente competente, qualifica, ufficio di appartenenza del funzionario che ha adottato la determinazione, emergenti anche dal complesso dei documenti che lo accompagnano) che permettono di individuare la sua sicura provenienza. In altre parole, a giudizio del massimo giudice amministrativo, l'atto amministrativo esiste come tale quando i dati emergenti dal procedimento amministrativo consentano “comunque” di ritenerne la certa provenienza dall'amministrazione e la sua attribuibilità a chi deve esserne l'autore, salva la facoltà dell'interessato di chiedere al giudice l'accertamento dell'effettiva provenienza dell'atto stesso dal soggetto regolarmente autorizzato a firmarlo” (sul punto anche la giurisprudenza tributaria v. Comm. Trib. prov. Varese 157/19).
Ne consegue che è valido il provvedimento emesso dall' e di conseguenza anche quello emesso dal CP_1
Comune di . Parte_2
La domanda attrice va pertanto rigettata. Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Rigetta la domanda attrice per le ragioni di cui in parte motiva;
2) condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore di ciascuna parte convenuta, che liquida in complessivi € 2540,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Cap ed IVA, come per legge .
Così deciso il 12 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. Manuela Maria Lina Matta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
10 SEZIONE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Manuela Maria Lina Matta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 17767/2023 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in;
rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. SPADARO RENATO giusta procura in atti.
ATTORE/I contro
(C.F. , domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 in VIA D.MORELLI,75 80121 NAPOLI;
rappresentato e difeso dall'avv. MANGANELLI ANNA
ET giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliato in Via Matteotti, 14 84014 Parte_2 P.IVA_2
NOCERA INFERIORE;
rappresentato e difeso dall'avv. DI MAURO RAFFAELLA giusta procura in atti.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del le parti hanno concluso come in verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la sig.ra citava in giudizio l' Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, e il Controparte_1
in persona del Sindaco por-tempore affinchè venisse pronunciato Parte_2
pagina 1 di 4 l'annullamento e/o la disapplicazione del provvedimento n. 0038358 del 10.3.23 emesso dall'Acer e del provvedimento n.0019125/23 del 28.6.23 emesso dal con il quale l'attrice Parte_2 veniva diffidata al rilascio dell'immobile sito in via Santa Maria delle Grazie 99. A Parte_2 sostegno delle sue ragioni l'attrice sosteneva che l'atto emesso dall' fosse nullo per difetto di CP_1 sottoscrizione autografa e per mancanza di attestazione di conformità e che tale nullità si sia riversata sull'atto consequenziale emesso dal Comune di Si costituiva tempestivamente l Parte_2 CP_1 contestando in via preliminare il difetto di giurisdizione, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, e nel merito chiedendo il rigetto delle domande proposte in quanto infondate in fatto e in diritto. Si costituiva tempestivamente anche il che chiedeva il rigetto delle Parte_2 domande avanzate dall'attrice. Nelle memorie 171ter l'attrice ribadiva le proprie richieste e affermava la giurisdizione del giudice ordinario. La causa si svolgeva senza istruttoria, trattandosi di controversia esclusivamente documentale e all'udienza del , svoltasi in modalità cartolare, il giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione rinviava all'udienza del 24.11.25 per la precisazione delle conclusioni. Venivano depositate le memorie conclusionali ex art. 189 c.p.c. in cui le parti insistevano nelle loro deduzioni ed eccezioni. Con provvedimento del il Got disponeva il rinvio all'udienza del per esigenze di ruolo. All'udienza cartolare del 11.11.25 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente appare necessario affrontare l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione sollevata dall' La suddetta eccezione risulta infondata. Ed infatti per giurisprudenza pacifica, sia ordinaria sia CP_1 amministrativa, per quanto concerne il procedimento di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica bisogna distinguere due fasi. La prima di queste relativa alla prenotazione e assegnazione dell'alloggio ed alla posizione e qualità del richiedente, che, essendo caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici ai quali corrispondono posizioni di interesse legittimo dei richiedenti, viene devoluta alla giurisdizione amministrativa;
la seconda fase, relativa alla disciplina del rapporto così instaurato nella quale la P.A. non è titolare di poteri di supremazia e la posizione del richiedente ha natura di diritto soggettivo, per cui sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (ex multis
T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. II, 28/10/2024, n.2951)
Ne consegue che le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase sono attribuite alla giurisdizione del g.a., mentre quelle in cui si discute di cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto locativo, poiché sottratte al discrezionale apprezzamento della P.A., vanno ricondotte alla giurisdizione del g.o.; pertanto, nel caso in cui il ricorrente contesti la legittimità del pagina 2 di 4 provvedimento di diffida al rilascio dell'immobile dell'edilizia residenziale, a seguito di decreto di decadenza emesso nei confronti del precedente assegnatario e di rigetto dell'istanza volta ad ottenere il subentro nell'assegnazione e la voltura del contratto di locazione, la cognizione della controversia spetta al g.o.
Sul punto si sono pronunciate anche le Sezioni Unite con la sentenza n. 34502/24 sostenendo che “In tema di edilizia residenziale pubblica, appartiene al giudice ordinario la controversia introdotta da chi, opponendosi al provvedimento con cui l'amministrazione gli intimi il rilascio di un immobile occupato senza titolo, deduca di aver diritto il subentro nell'assegnazione dell'alloggio, perché, in tal caso, è in contestazione il diritto di agire esecutivamente, dato che l'ordine di rilascio si configura come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse.”
Accertata la giurisdizione del giudice ordinario appare necessario esaminare la contestazione nel merito formulata dall'attrice. Anche nel merito la domanda della sig.ra è da rigettare. Ed infatti, se è Parte_1 vero che la firma rappresenta lo strumento attraverso il quale attribuire la paternità di un atto al suo autore, è anche vero che l'apposizione della stessa va valutata in senso sostanziale e non formale. Proprio nell'ambito del diritto amministrativo la giurisprudenza ha precisato che l'assenza di una formale sottoscrizione in calce a un provvedimento di rigetto non ne determina di per sé l'invalidità, purché siano presenti elementi sufficienti a identificare la sicura provenienza dell'atto dall'amministrazione. Se infatti, viene individuato correttamente l'amministrazione emanante e il funzionario che ha sottoscritto l'atto i principi di correttezza e buona fede che devono necessariamente improntare il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione impediscono alla mancanza di autografia di inficiare un atto amministrativo.
La decisione si fonda sui principi di correttezza e buona fede che devono caratterizzare i rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino, escludendo che la leggibilità della firma o l'autografia della sottoscrizione possano costituire requisiti essenziali di validità. Il Consiglio di Stato ritiene, infatti, che tali elementi formali debbano essere considerati alla luce dell'interesse pubblico a garantire la certezza del diritto e la stabilità degli atti amministrativi, specialmente laddove la provenienza dell'atto sia comunque desumibile dai dati testuali presenti nel provvedimento o nella documentazione correlata. Nello specifico, è sufficiente che il provvedimento rechi indicazioni esplicite sull'ente competente, sulla qualifica e sull'ufficio del funzionario responsabile, permettendo così di attribuirne con certezza l'origine, senza pregiudicare la validità dell'atto per il solo difetto di sottoscrizione. Ed infatti, si legge nella pronuncia del
Consiglio di Stato 8141/24 che “In omaggio al più generale principio di correttezza e buona fede cui devono essere improntati tutti i rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino, non solo la “non leggibilità” della pagina 3 di 4 firma, ma anche la stessa autografia della sottoscrizione non possono costituire requisiti di validità dell'atto amministrativo, ove concorrano elementi testuali (indicazione dell'ente competente, qualifica, ufficio di appartenenza del funzionario che ha adottato la determinazione, emergenti anche dal complesso dei documenti che lo accompagnano) che permettono di individuare la sua sicura provenienza. In altre parole, a giudizio del massimo giudice amministrativo, l'atto amministrativo esiste come tale quando i dati emergenti dal procedimento amministrativo consentano “comunque” di ritenerne la certa provenienza dall'amministrazione e la sua attribuibilità a chi deve esserne l'autore, salva la facoltà dell'interessato di chiedere al giudice l'accertamento dell'effettiva provenienza dell'atto stesso dal soggetto regolarmente autorizzato a firmarlo” (sul punto anche la giurisprudenza tributaria v. Comm. Trib. prov. Varese 157/19).
Ne consegue che è valido il provvedimento emesso dall' e di conseguenza anche quello emesso dal CP_1
Comune di . Parte_2
La domanda attrice va pertanto rigettata. Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Rigetta la domanda attrice per le ragioni di cui in parte motiva;
2) condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore di ciascuna parte convenuta, che liquida in complessivi € 2540,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Cap ed IVA, come per legge .
Così deciso il 12 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. Manuela Maria Lina Matta
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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