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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/03/2025, n. 1910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1910 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 16336/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16336/2021 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. MASSAROTTO PIETRO e dall'avv. CICCARELLI MARIO DOMENICO ( ) ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti, C.F._2
PARTE ATTRICE contro
C.F./P.I. ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. MARGIOTTA GERMANO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2 CARRACINO ORESTE e dall'avv. LO PRESTI MASSIMILIANO ( ed C.F._3 elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
(C.F./P.I. ), Controparte_3 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'avv. CARRACINO ORESTE e dall'avv. LO PRESTI MASSIMILIANO ( ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti, C.F._3
PARTI CONVENUTE
e contro
(C.F./P.I. ), residente in [...] C.F._4
Pozzobonelli n. 9,
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
(C.F. – P. Iva ), rappresentato e difeso Controparte_5 P.IVA_4 P.IVA_5 dall'avv. FEDE PELLONE GIULIANO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
pagina 1 di 34 (C.F. - P.I. ), con CO P.IVA_6
, corrente in Milano, via G.B. Cassinis n. 21, Controparte_7 rappresentato e difeso dall'avv. QUIETI GRAZIA ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti, TERZI CHIAMATI
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore:
“piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa domanda eccezione e deduzione disattesa, nel merito in via principale, previo accertamento della responsabilità del Signor in ordine alla Controparte_4 causazione del sinistro di cui in narrativa, nonché degli altri convenuti ciascuno per i propri titoli e responsabilità, condannare in solido il predetto Signor nonché le Controparte_4 Controparte_8 con sede in Arluno (MI) Via Lombardia n. 18, -
[...] P.IVA_1 Controparte_9 con sede in Milano, Via Palestro n. 6, e - P.IVA_2 TE con sede in Santo Stefano Ticino (MI), Via Quasimodo snc, al risarcimento di tutti i P.IVA_3 danni (patrimoniali e non patrimoniali) patiti e patendi da parte dell'attore come esposti in atti e specificamente: danno biologico da invalidità permanente e inabilità temporanea, pregiudizi non patrimoniali (sofferenze, danno morale/esistenziale) conformemente agli importi di cui all'esito delle risultanze medico-legali, anche a seguito dell'applicazione di aumento personalizzato, che allo stato, CP_1 previa deduzione dell'importo di € 6.705,08 corrisposto da (e/o di ogni altro importo eventualmente emerso ed effettivamente imputabile a deconto) e dunque con qualificazione del risarcimento richiesto quale danno differenziale, vengono esposti e richiesti nella misura che segue: _ invalidità permanente 15% € 45.789,00 _ aumento personalizzato del danno (44%) € 20.147,00 _ invalidità temporanea 100% (6 giorni) € 588,00 _ invalidità temporanea 75% (80 giorni) € 5.880,00 _ invalidità temporanea 50% (90 giorni) € 4.410,00 _ invalidità temporanea 25% (60 giorni) € 1.470,00 _ riduzione capacità lavorativa specifica € 33.358,87 _ spese aggiuntive € 364,00 TOTALE € 112.006,87 _ deduzione € 6.705,08 TOTALE € 105.301,79 (salva ulteriore deduzione di ogni CP_11 altro importo eventualmente emerso ed effettivamente imputabile a deconto), oltre alla rivalutazione monetaria e interessi dal sinistro al saldo e attualizzazione, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore che venga ritenuta congrua in esito all'istruttoria; in via istruttoria, con ammissione di tutti i capitoli di prova non ammessi ed escussione dei testi non escussi (come puntualmente precisati nelle memorie ccdd. 2 e 3) e, ove ritenuto, con ulteriore espletamento di CTU medico-legale a conferma delle lesioni psico-fisiche subite dall'attore, con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, produrre e articolare, anche in via istruttoria;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali oltre oneri ex lege”
Per il convenuto Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni diversa e contraria richiesta e/o istanza, anche istruttoria, disattesa e respinta, così giudicare: In via principale Accertati i fatti così come esposti in narrativa, per l'effetto rigettare tutte le domande proposte dall'attore nei confronti della
[...] in quanto infondate in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in atti. In via Controparte_1
pagina 2 di 34 subordinata Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale e fatto salvo il gravame, nella denegata ipotesi in cui dovesse ravvisarsi qualsivoglia responsabilità e/o corresponsabilità a carico di in relazione all'evento dannoso Controparte_1 de quo, accertare e dichiarare il grado di colpa dei convenuti nonché dell'attore e, conseguentemente, ridurre le avverse pretese risarcitorie entro i limiti di quanto risulterà rigorosamente provato in corso di causa, con esclusione di ogni maggiore domanda, tenuto conto del comportamento colposo dello stesso attore e dei restanti convenuti nella determinazione del danno. In via subordinata nei confronti dei terzi chiamati Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, dichiarare in ogni caso e comunque tenuta a garantire, manlevare, rimborsare Controparte_5
e/o tenere integralmente indenne da ogni e qualsiasi Controparte_1 pregiudizio, anche solo per corresponsabilità, che dovesse eventualmente alla stessa derivare in caso di denegato accoglimento, anche solo parziale, della domanda dell'attore mediante accollo o comunque versamento in favore della scrivente convenuta di ogni somma che sia accertata quale dovuta all'attore e/o dichiarare l'esistenza in capo alla del Controparte_1 diritto di rivalersi contro nella denegata ipotesi in cui fosse condannata al Controparte_5 pagamento delle somme così come richieste da parte attrice. In ogni caso con vittoria di diritti, spese ed onorari, oltre al rimborso spese. In via istruttoria La presente difesa chiede l'ammissione della prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) “Vero che CP_1
è una realtà aziendale con esperienza pluridecennale (è stata fondata nel lontano 1953) che si occupa di spedizioni internazionali terrestri, marittime ed aeree e di logistica integrata (cfr. Doc.1 bis); 2)
“Vero che si avvale della collaborazione di società che si occupano della CP_1 movimentazione della merce;
3) “Vero che ha concluso un contratto di appalto di CP_1 servizi con il , selezionato attraverso la verifica dell'idoneità tecnico-professionale in CP_3 relazione ai lavori da affidare in appalto ossia attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e l'acquisizione dell'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale- già dall'anno 2015 (cfr. Doc.2)”. 4) “Vero che
forniva periodicamente al le informazioni sui rischi specifici esistenti CP_1 CP_3 nell'ambiente e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e da adottare in relazione alla propria attività, elaborando e consegnando alla stessa il documento unico di valutazione dei rischi
(DUVRI) indicante le misure da adottare per eliminare i rischi da interferenze anche con riferimento ai subappaltatori- e ciò con specifico riferimento al rischio “Investimento” (cfr. Doc.3). 5) “Vero che
consegnava al le regole da osservare secondo la “Procedura di accesso CP_1 CP_3 all'immobile (pedoni e veicoli)” che la stessa avrebbe dovuto osservare sia con riferimento ai trasportatori sia con riferimento ai “Visitatori/Fornitori” (cfr. Doc.4)”. 6) “Vero che CP_1 Cont segnalava al e alla l'obbligo di “non sostare o muoversi nel raggio d'azione del CP_3 carrelli” e il divieto “di sostare dietro agli automezzi in sosta ed in manovra” (cfr. Doc.3), 7) “Vero che redigeva il DVR relativo alla “Adeguata formazione ed informazione del personale CP_1 interessato sui rischi derivanti dalla presenza di automezzi all'interno dell'area di propria competenza”. 8) “Vero che realizzava la “segnaletica orizzontale e/o verticale con CP_1 percorsi di circolazione ben definiti” (cfr. Doc.5) provvedendo a far eseguire alla ditta EcoTraffic S.r.l. l'esecuzione della segnaletica stradale per i veicoli e per i pedoni (cfr. Doc. 5 bis). 9) “Vero che in data 20 luglio 2018, il sig. si recava presso i magazzini di per provvedere alla Pt_1 CP_1 Cont consegna di due pizze richieste da dipendenti della (cfr. Doc.7). 10) “Vero che la vettura su cui viaggiava il sig. senza fermarsi presso la guardiola del portiere presente all'ingresso dell'area Pt_1 pagina 3 di 34 di logistica, entrava all'interno dei piazzali e andava a sostare nei pressi dell'edificio dove stavano operando i muletti intenti al carico di merce pesante sugli autotreni (cfr. Doc.8). 11) “Vero che il sig. nelle passate occasioni di consegna della pizza, era già stato richiamato per essere entrato Pt_1 all'interno dello stabile senza autorizzazione pur essendogli stato indicato l'obbligo di fermarsi per farsi identificare (cfr. Doc.7). 12) “Vero che la vettura su cui il viaggiava ometteva di fermarsi Pt_1 nelle apposite aree, del tutto separate dalle zone operative ed opportunamente indicate con visibili segnaletiche sia verticali che orizzontali nelle quali non possono circolare i pedoni (cfr. Doc.5 bis)”.
13) “Vero che la vettura su cui il viaggiava andava a sostare nei pressi dell'edificio dove Pt_1 stavano operando i muletti (cfr. Doc.8) intenti a caricare merce pesante sugli autocarri (cfr. Doc.11).
14) “Vero che il sig. scendeva dal lato passeggeri della vettura nonostante alla destra della
Pt_1 stessa fosse presente un carrello elevatore meccanico intento a caricare merce su un autotreno (cfr. Doc.3 di ctp. e Doc.11). 15) “Vero che il sig. dopo essere sceso dalla automobile, sostava alle
Pt_1 spalle del carrello elevatore meccanico apprestandosi a telefonare al soggetto che aveva ordinato le pizze (cfr. Doc.3 di ctp.). 16) “Vero che il carrello elevatore emetteva il segnale acustico e luminoso che avverte del compimento della manovra in retromarcia”. 17) “Vero che il sig. venia urtato dal
Pt_1 carrello elevatore di proprietà del e manovrato dal sig , dipendente CP_3 Persona_1 Cont della . 18) “Vero il sig. dichiarava ai Carabinieri della Stazione di Arluno il giorno stesso
Pt_1 del sinistro che “giunti davanti al portoncino degli uffici, il mio amico arrestava la marcia Per_2 per consentirmi di scendere e fare la consegna. ALLA DESTRA DELLA NOSTRA MACCHINA ERA
PRESENTE UN UOMO ALLA GUIDA DI UN CARRELLO ELEVATORE MECCANICO CHE STAVA
CARICANDO MERCE SU UN AUTOTRENO. IO SCENDEVO DALLA MACCHINA E MENTRE STAVO TELEFONANDO al soggetto che mi aveva ordinato le pizze notavo che il carrello elevatore stava effettuando la retromarcia” (cfr. Doc.3 di ctp.) 19) “Vero che intervenivano sul posto i Carabinieri della Stazione di Arluno che rilevavano che “il carrello elevatore meccanico indicato veniva testato accertando che all'innesto della retromarcia emetteva il bip sonoro nonché era dotato di luci posteriori di retromarcia” e che “il conduttore dello stesso mezzo risultava munito di attestazione di abilitazione alla guida di carrelli elevatori” (cfr. Doc.2 di ctp.). 20) “Vero che il muletto presentava regolare marcatura CE con annesso relativo manuale di istruzioni e manutenzione, così come da positive verifiche periodiche sullo stesso (cfr. Doc.9)”. Si indicano quali testimoni: - Sig. Tes_1
residente in [...] sui capitoli nn.9-16. - Legale rappresentante della
[...] EcoTraffic S.r.l.con sede in Guidizzolo (MN) alla via Salvo D'Acquisto n.4/a sul capitolo n.8. - Sig.
, domiciliato in Via Lombardia 18 – 20010 Arluno (MI) sui capitoli dal n.1 al n.8 e sul Testimone_2 capitolo n.20. - Sig. domiciliato in Via Lombardia 18 – 20010 Arluno (MI) sui capitoli Tes_3 dal n. 9 al n. 14. - Sig. , domiciliato in Via Lombardia 18 – 20010 Arluno (MI) sui Testimone_4 capitoli dal n.9 al n.11 e dal n.13 al n.19. *** - Nella denegata e non creduta ipotesi in cui controparte dovesse essere ammessa alla prova testimoniale su circostanze demandabili a prova orale, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi sopra indicati. - Si reitera l'istanza di ammettersi CTU medico legale per la valutazione dell'effettivo danno subito dal ricorrente e la compatibilità del medesimo con le modalità accertate di accadimento del sinistro” per : Controparte_3
“Voglia l'On.le Tribunale adìto, contrariis reiectis, in accoglimento di quanto dedotto e allegato, IN VIA PRELIMINARE DI RITO: per le motivazioni sopra illustrate, autorizzarsi la chiamata in garanzia ed in causa della , con sede in Milano, alla Via G.B. CO pagina 4 di 34 Cassinis, n. 21 (C.F. e P.I. ), in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, P.IVA_6
PEC: NEL MERITO: in via principale: - rigettare l'atto di citazione Email_1 avversario in quanto infondato e non provato e comunque non sussistendo alcuna violazione di norme di tutela specifiche o generiche ex art. 2087 c.c.; in via subordinata: a) sempre in via principale, rigettare il ricorso per mancanza di colpa fonte di responsabilità da parte del TE
, nonché del nesso di causalità tra la lesione dell'attore e la condotta della società
[...] convenuta, alla quale non può essere addebitabile alcuna condotta causativa dell'evento anche alla luce del comportamento dell'attore; b) in via gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale e fatto salvo il gravame, nella denegata ipotesi in cui dovesse ravvisarsi qualsivoglia responsabilità e/ o corresponsabilità a carico del TE
in relazione all'evento dannoso de quo, e nella non creduta ipotesi di
[...] accoglimento della domanda di condanna in via solidale a carico del TE
, accertare e dichiarare il grado di colpa dell'attore e, conseguentemente, ridurre le
[...] avverse pretese risarcitorie nei confronti del entro i limiti TE di quanto risulterà rigorosamente provato in corso di causa, con esclusione di ogni maggiore domanda, tenuto conto del comportamento colposo dello stesso attore nella determinazione del danno CP_1 e dedotto quanto già corrisposto allo stesso per l'infortunio dall' c) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale e fatto salvo il gravame, nella denegata ipotesi in cui dovesse ravvisarsi qualsivoglia responsabilità e/ o corresponsabilità a carico del
in relazione all'evento dannoso de quo e nella non creduta TE ipotesi di accoglimento della domanda di condanna in via solidale a carico del TE
, dichiarare in ogni caso e comunque la compagnia assicurativa
[...] [...]
tenuta a garantire, manlevare, rimborsare e/ o tenere CO integralmente indenne il da ogni e qualsiasi pregiudizio TE economico (per capitale, interessi, spese processuali) che dovesse eventualmente alla stessa derivare dal presente giudizio in caso di denegato accoglimento, anche solo parziale, della domanda risarcitoria dell'attore e, per l'effetto, condannare a CO manlevare e/o garantire e/o comunque tenere integralmente indenne il TE
da qualsivoglia pregiudizio economico (per capitale, interessi, spese processuali) possa
[...] derivarle dal presente giudizio;
d) in via subordinata sempre in caso di accoglimento della domanda: condannare la compagnia assicurativa , in persona CO del proprio rappresentante legale pro tempore, a rimborsare la medesima somma che il
[...]
fosse condannato a corrispondere a titolo di capitale, interessi, spese TE processuali e risarcimento. Con ogni vittoria di spese e competenze professionali” per : Controparte_2
“Voglia l'On.le Tribunale adìto, contrariis reiectis, in accoglimento della causale premessa, IN VIA PRELIMINARE DI RITO: - per le motivazioni sopra illustrate, autorizzarsi la chiamata in garanzia ed in causa della , con sede in Milano, alla Via G.B. CO
Cassinis, n. 21 (C.F. e P.I. ), in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, P.IVA_6
PEC: NEL MERITO: in via principale: - rigettare l'atto di citazione Email_1 avversario in quanto infondato e non provato e comunque non sussistendo alcuna violazione di norme di tutela specifiche o generiche ex art. 2087 c.c.; in via subordinata: a) sempre in via principale, rigettare il ricorso per mancanza di colpa fonte di responsabilità da parte della Cooperativa F.A.I., pagina 5 di 34 nonché del nesso di causalità tra la lesione dell'attore e la condotta della società convenuta, alla quale non può essere addebitabile alcuna condotta causativa dell'evento anche alla luce del comportamento dell'attore; b) in via gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale e fatto salvo il gravame, nella denegata ipotesi in cui dovesse ravvisarsi qualsivoglia responsabilità e/ o corresponsabilità a carico della in relazione all'evento dannoso Controparte_2 de quo, e nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di condanna in via solidale a carico della accertare e dichiarare il grado di colpa dell'attore e, conseguentemente, Controparte_2 ridurre le avverse pretese risarcitorie nei confronti della entro i limiti di quanto Controparte_2 risulterà rigorosamente provato in corso di causa, con esclusione di ogni maggiore domanda, tenuto conto del comportamento colposo dello stesso attore nella determinazione del danno e dedotto quanto CP_1 già corrisposto allo stesso per l'infortunio dall c) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale e fatto salvo il gravame, nella denegata ipotesi in cui dovesse ravvisarsi qualsivoglia responsabilità e/ o corresponsabilità a carico della CP_2 in relazione all'evento dannoso de quo e nella non creduta ipotesi di accoglimento della
[...] domanda di condanna in via solidale a carico della dichiarare in ogni caso e Controparte_2 comunque la compagnia assicurativa tenuta a CO garantire, manlevare, rimborsare e/ o tenere integralmente indenne la da ogni e Controparte_2 qualsiasi pregiudizio economico (per capitale, interessi, spese processuali) che dovesse eventualmente alla stessa derivare dal presente giudizio in caso di denegato accoglimento, anche solo parziale, della domanda risarcitoria dell'attore e, per l'effetto, condannare CO
a manlevare e/o garantire e/o comunque tenere integralmente indenne la
[...] da qualsivoglia pregiudizio economico (per capitale, interessi, spese processuali) Controparte_2 possa derivarle dal presente giudizio;
d) in via subordinata sempre in caso di accoglimento della domanda: condannare la compagnia assicurativa , in CO persona del proprio rappresentante legale pro tempore, a rimborsare la medesima somma che la fosse condannata a corrispondere a titolo di capitale, interessi, spese processuali e Controparte_2 risarcimento. Con ogni vittoria di spese e competenze professionali” per : CO
“Piaccia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso in rito e merito, così giudicare: IN VIA PREGIUDIZIALE: dichiarare competente a decidere il presente giudizio il
Tribunale del Lavoro, per tutte le motivazioni indicate nel presente atto e, conseguentemente, adottare ogni provvedimento del caso anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 426 c.p.c. IN VIA PRELIMINARE DI RITO: -per le ragioni di cui al presente atto, autorizzarsi
[...] ad effettuare la chiamata in causa di (C.F. CO Persona_3
P.IVA ) – titolare dell'impresa individuale Pizzeria DO CodiceFiscale_5 P.IVA_7
e Basilico, residente in [...], P.zza Della Costellazione 1 G, all'epoca dei fatti di cui è causa datore di lavoro di per essere da questi eventualmente Parte_1 manlevata/tenuta indenne, nel denegato caso di accoglimento, anche parziale, delle avverse pretese.
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: respingere tutte le domande proposte nei confronti di
[...]
anche quale soggetto chiamato in manleva, in quanto CO infondate in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in atti, e comunque sfornite di prova. NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: per mero scopo tutioristico e fatto salvo il gravame, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata qualsiasi voglia responsabilità delle convenute/chiamanti di pagina 6 di 34 ( e/o CO TE
) in relazione a quanto rivendicato dall'attore, -ridurre le avversarie pretese Controparte_9 risarcitorie per tutte le ragioni indicate in atti e comunque contenerle entro i limiti di quanto verrà rigorosamente provato in corso di causa, individuando le rispettive quote di responsabilità, tenendo conto del concorso colposo del danneggiato, odierno attore, con esclusione di ogni maggiore domanda;
-in tale ipotesi subordinata, accertata la responsabilità del datore di lavoro Persona_3 in relazione a quanto occorso da parte attrice, condannare questi a tenere indenne e
[...] manlevare da ogni eventuale condanna al pagamento di CO somme che la deducente dovesse portare a proprio carico. IN VIA ISTRUTTORIA: Senza che ciò comporti nemmeno implicitamente l'accettazione dell'inversione dell'onere probatorio, rigorosamente gravante sia in punto an che quantum debeatur su si chiede ammettersi Parte_1 prova per interrogatorio formale dell'attore e per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che il sig
[...] all'epoca dell'infortunio e, segnatamente, in data 20.07.2018, era lavoratore Parte_1 subordinato della ditta individuale Pizzeria DO e Basilico con sede in Arluno, via Roma n. 22, di ove svolgeva le mansioni di (interrogatorio formale Persona_3 Parte_2 dell'attore)? 2) Vero che il giorno 20.07.2018 intorno alle ore 17,30 il sig. Parte_1 riceveva l'ordine dal proprio preposto di lavoro, di effettuare la consegna di alcune pizze presso gli uffici della società (interrogatorio formale dell'attore)? 3) Vero che l'attore era sprovvisto CP_1 della patente di guida e per tale ragione gli veniva richiesto dal suo preposto di utilizzare per la consegna delle pizze di cui sopra la sua auto che veniva guidata nella circostanza da certo sig.
(interrogatorio formale e teste )? 4) Vero che giunto a bordo dell'auto di cui Parte_3 Tes_3 al punto che precede, l'attore entrava nell'area industriale della società omettendo di CP_1 attendere il permesso del personale addetto alla portineria? (interrogatorio formale dell'attore e teste
)? 5) Vero che l'attore faceva sostare l'auto su cui si trovava a bordo nella zona destinata a Tes_3 carico e scarico delle merci? (interrogatorio formale dell'attore e teste )? 6) Vero che l'attore Tes_3 doveva consegnare una pizza all'interno dello stabile ad uno dei dipendenti della convenuta CP_1 ed una pizza presso la portineria che era stata richiesta dall'addetto alla portineria per un autotrasportatore straniero? (interrogatorio formale dell'attore e teste )? Si indica a testimone: Tes_3
, via Donatori del Sangue n. 2, Santo Stefano Ticino (MI). IN OGNI CASO: Con vittoria Tes_3 di spese e competenze del presente giudizio” per : Controparte_5
“il Tribunale adito, contrariis reiectis, Voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda dell'attore nei confronti di
, per carenza di allegazione nella citazione del fatto illecito ex art. 2043 c.c. che sarebbe CP_1 stato commesso da e che avrebbe determinato l'infortunio. Con vittoria di spese e compensi CP_1 di difesa oltre Iva e Cpa e rimb. forf. Nel merito ed in via principale : - nella denegata ipotesi in cui venga dichiarata ammissibile la domanda formulata dall'attore nei confronti di accertare e CP_1 dichiarare la carenza di responsabilità in capo alla convenuta Controparte_1 in relazione al determinarsi delle lesioni lamentate dall'attore; - accertare l'assoluta carenza di
[...] prova di un qualsivoglia nesso causale tra detti danni e la condotta della convenuta
[...] e che l'evento dannoso dedotto in giudizio si è prodotto esclusivamente Controparte_1 per fatto dell'attore stesso che con la propria condotta imprudente ed imperita ha da solo contribuito a cagionare il danno lamentato o per subordine anche degli altri convenuti con esclusione di;
CP_1 pagina 7 di 34 per l'effetto respingere la domanda dell'attore nei confronti di siccome infondata in fatto ed CP_1 in diritto e con vittoria di spese e compensi di lite. Nel merito ed in via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse provata la responsabilità della convenuta
[...]
ed il rapporto di causalità del danno con la condotta della stessa, limitare la Controparte_1 condanna al risarcimento del danno da pronunciarsi nei confronti della stessa
[...] entro i limiti corrispondenti alla sola quota minoritaria di corresponsabilità della Controparte_1 convenuta, previo accertamento della misura di corresponsabilità dello stesso attore e/o delle convenute e , secondo quanto TE Controparte_9 verrà rigorosamente provato in corso di causa;
determinare il danno patito dall'attore che eventualmente risulterà dovuto e rigorosamente provato in corso di causa, con deduzione della somma di € 9.000,68 o di quella somma maggiore che verrà accertata in corso di causa corrispondente CP_1 all'indennizzo pagato da in tale caso limitare la condanna al solo danno differenziale e/o complementare residuo che dovesse risultare provato, con esclusione di ogni altro danno siccome non provato non dovuto;
nella denegata ipotesi in cui dovesse essere condannata a CP_1 corrispondere alcunchè all'attore , accertare e dichiarare in ogni caso che la garanzia assicurativa invocata da nei confronti di non è operativa in relazione al danno CP_1 Controparte_5 dell'attore oggetto della domanda di manleva e quindi respingere ogni domanda formulata nei confronti di siccome infondata in fatto ed in diritto. - con vittoria di spese, Controparte_5 compensi professionali, oltre IVA CPA e rimborso forfettario”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, (i) il Signor;
(ii) Controparte_4 Controparte_1
(iii) il;
(iv) al fine di
[...] TE Controparte_9
accertarne la responsabilità extracontrattuale e ottenerne la loro condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti a causa dell'investimento da parte di un carrello elevatore meccanico, occorso il 20.7.2018 ad Arluno.
L'attore, a fondamento della pretesa, ha dedotto:
- che, in data 20.7.2018, mentre svolgeva la propria attività di pizzaiolo e, all'occorrenza, fattorino presso la Pizzeria “Vecchia Napoli” di Arluno (Mi), riceveva l'ordine di consegnare due pizze presso pagina 8 di 34 gli uffici della società sita in Arluno, Via Lombardia n. Controparte_12
18 e che, per evadere tale richiesta, chiedeva ad un soggetto terzo, di farsi Parte_3
accompagnare presso la citata società;
- che, giunta all'ingresso del complesso immobiliare della società , la vettura su cui CP_1 viaggiava l'attore veniva indirizzata dal custode/portinaio presso il piazzale aziendale, non essendovi, tra l'altro, “sbarra di blocco all'accesso al piazzale aziendale”;
- che, sceso dalla vettura e nell'atto di prelevare le pizze dall'abitacolo, veniva investito da un carrello elevatore meccanico - carrello matr. 1210 nolo 1612 di proprietà del TE
guidato dal , dipendente di , che operava in
[...] Controparte_4 Controparte_9
loco per conto di a sua volta su incarico del Controparte_12 [...]
, che, viaggiando in retromarcia, lo spingeva contro la vettura e, TE
“con la ruota posteriore, gli schiacciava il piede destro”;
- che, a seguito del sinistro sopraggiungevano in loco i Carabinieri del Comando di Arluno, i quali redigevano verbale d'incidente (doc. 2 di parte attrice);
- che l'attore veniva dapprima trasportato con autolettiga presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Magenta, ove si riscontrava la “frattura del III, IV e V metatarso destro nonché, la frattura del cuboide destro” (doc. 4 di parte attrice) e, successivamente, veniva trasferito al Reparto di Ortopedia
Traumatologia dell'Ospedale di Magenta, dove veniva sottoposto a intervento chirurgico di
“riduzione e sintesi del III e IV MTS con fili di K, nonché ricomposizione della frattura della base del
V MTS, con susseguente confezionamento di stivaletto gessato” (doc. 5 e 6 di parte attrice);
- che seguiva un periodo di visite, esami di controllo e riabilitazione;
- che il dott. (doc. 8 parte attrice) ha stimato il danno riportato da Persona_4 Parte_1
in 6 giorni di danno biologico temporaneo assoluto e in 230 giorni di danno biologico
[...]
temporaneo in forma parziale da suddividere in 80 giorni al 75%, 90 giorni al 50% e 60 giorni al
25%, rilevando un danno biologico permanente del 15%, con riduzione della capacità lavorativa del
20%;
- che, a fronte del mancato componimento bonario della vertenza (doc. 9 e 10 parte attrice),
[...]
è stato costretto ad instaurare il presente giudizio, al fine di ottenere il risarcimento Parte_1
dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti (cfr. per tutto atto di citazione).
pagina 9 di 34 Con deposito di comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio
[...]
la quale, oltre a chiedere di essere autorizzata alla chiamata in garanzia di Controparte_1
domandava il rigetto di tutte le domande proposte da parte attrice, e, in Controparte_5 subordine, invocava un concorso di colpa dell'attore per il comportamento da questi tenuto, consistente nell'essersi introdotto all'interno di una area soggetta a restrizioni e senza le dovute cautele.
In particolare, la società convenuta ha evidenziato l'assenza di responsabilità a proprio CP_1 carico, atteso che la stessa risulta “committente nell'ambito del contratto di appalto di servizi di movimentazione merci affidata al il quale, a propria volta, li sub-commissionava alla CP_3
Cont
(Doc. 2 e 6 della comparsa di costituzione). Per tale motivo, la parte convenuta ha eccepito l'esonero del committente da ogni responsabilità per i rischi specifici propri dell'attività dell'appaltatore, dovendosi al contrario ritenere l'appaltatore unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera, atteso che egli esplica l'attività contrattualmente prevista in piena autonomia, con propria organizzazione ed a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato.
Con deposito di separate comparse di costituzione e risposta si sono anche costituite in giudizio
[...]
e il , le quali, preliminarmente hanno Controparte_9 TE chiesto autorizzarsi la chiamata in garanzia di e nel CO merito hanno chiesto il rigetto delle domande attoree, attesa l'asserita mancata violazione “di norme di tutela specifiche o generiche ex art. 2087 c.c.” e l'assenza di nesso di causa tra la condotta della convenuta e le lesione subite dall'attore; in subordine, le convenute hanno chiesto accertarsi il concorso del comportamento colposo dell'attore nella causazione del danno.
Con decreto del 2.7.2021, venivano autorizzate le chiamate in causa di e Controparte_5 [...]
le quali, costituendosi in giudizio, hanno chiesto il rigetto CO
delle pretese risarcitorie dell'attore in quanto infondate sia nell'an sia nel quantum debeatur. La prima compagnia assicuratrice ha chiesto anche di dichiarare inammissibile la domande formulata nei confronti del proprio assicurato, stante l'allegazione generica in punto di causa petendi, essendosi limitato l'attore ad attribuire alla società una responsabilità derivante dalla proprietà dello CP_1 stabilimento;
la seconda compagnia ha eccepito anche l'incompetenza del Tribunale di Milano in pagina 10 di 34 favore del Giudice del Lavoro e chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa del datore di lavoro dell'attore Persona_3
Non autorizzata la chiamata del menzionato terzo all'udienza del 5.4.2022, disposta nelle forme della trattazione scritta, è stata dichiarata la contumacia di , che non ha provveduto a Controparte_4
costituirsi nel presente giudizio.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente, nonché tramite interpello del convenuto , l'escussione di cinque testimoni, e CP ctu medico legale sulla persona dell'attore.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente ha differito l'udienza al 13.11.2024, poi sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte. Con ordinanza del 15.11.2024, infine, il Tribunale, preso atto della precisazione delle conclusioni da parte delle parti, come sopra riportate, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e ha trattenuto la causa in decisione.
*
La domanda attorea è fondata e merita di essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte, esclusivamente nei confronti di , di e di Controparte_4 TE
. Controparte_9
Le domande proposte nei confronti della convenuta sono Controparte_1
infondate e debbono essere respinte.
Preliminarmente va disattesa tanto l'eccezione di incompetenza del Tribunale ordinario di Milano in favore del giudice del lavoro formulata dalla compagnia , atteso che non si verte in alcuna CP_6 delle ipotesi di cui all'art. 409 c.p.c., quanto la richiesta di quest'ultima di estensione del contraddittorio nei confronti del datore di lavoro di parte attrice per ragioni di economia processuale, atteso che essa comporterebbe una estensione del thema decidendi.i
L'attore fa valere nel presente giudizio una responsabilità extracontrattuale in capo alle parti convenute, asserendo di essere stato investito il 20.7.2018, mentre esercitava la propria attività di fattorino per la consegna di pizze presso gli stabilimenti della società da un Controparte_1
carrello elevatore meccanico, condotto dal convenuto contumace (dipendente di Controparte_4 [...]
) e di proprietà del , che, investendolo Controparte_9 TE
pagina 11 di 34 in retromarcia, “lo spingeva contro la vettura e, con la ruota posteriore, gli schiacciava il piede destro”
(cfr. atto di citazione).
L'attore ha agito anche nei confronti di e di Controparte_1 CP_9
Dalla lettura complessiva delle difese attoree si evince, infatti, che la parte attrice ha
[...]
convenuto gli odierni convenuti in base alle loro diverse qualità e in particolare:
i. quale dipendente di AI CI AT e guidatore del carrello Controparte_4
elevatore meccanico, matr. 1210 nolo 1612 di proprietà del TE
[...]
ii. quale proprietaria dell'area in cui si sono verificati Controparte_1
gli eventi per cui oggi è causa e asseritamente responsabile per omissione e culpa in vigilando, per la condotta tenuta dalle altre parti del processo;
iii. il quale società affidataria della gestione dei TE
servizi di movimentazione delle merci da parte di e quale proprietaria del Controparte_1
carrello elevatore meccanico;
iv. , quale società a sua volta affidataria dell'esecuzione delle operazioni Controparte_9
di appalto di servizi e datrice di lavoro dei dipendenti in sede, adibiti, tra le altre funzioni, al controllo degli ingressi negli uffici della CI e addetti alla guida del carrello CP_1
elevatore meccanico sopra citato.
Tanto premesso, si osserva che il fatto risulta provato, nella sua materialità, all'esito dell'istruttoria disposta nel presente giudizio e in particolare dalla produzione della annotazione di polizia giudiziaria degli operanti della Stazione Carabinieri di Arluno, con annesso fascicolo fotografico, dalla lettura della quale emerge come sia effettivamente occorso l'investimento dell'attore ad opera del citato carrello elevatore meccanico, condotto da , presso gli stabilimenti della Controparte_4 CP_1
Infatti, dalle dichiarazioni delle persone informate sui fatti, successivamente sentite come
[...] testimoni nel corso del presente processo, si evince con chiarezza l'avvenuto investimento di
[...]
dal carrello meccanico, condotto in manovra di retromarcia nel momento Parte_1 dell'impatto. Come noto, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale, il verbale di accertamento costituisce piena prova, fino a querela di falso, tanto dei rilievi effettuati quanto delle dichiarazioni personalmente ricevute dagli Agenti (cfr. Cass. civ. n. 10376/2024: “il rapporto di polizia
pagina 12 di 34 fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria”).
All'udienza del 30.11.2022, inoltre, sono stati sentiti i testimoni e Testimone_1 Tes_3
, oltre che lo stesso convenuto contumace , il quale ha dichiarato: Testimone_4 Controparte_4
“confermo che ho urtato l'attore e l'auto. Preciso che nel caricare le casse stavo facendo manovra di retromarcia e probabilmente in quell'attimo è arrivata l'auto”.
Il testimone accompagnatore di parte attrice nell'attività di consegna delle pizze Testimone_1 presso gli stabilimenti della ha dichiarato: “io ero ancora sulla macchina […] il sig. Controparte_1
mentre era ancora in macchina, ha telefonato per avvisare che era arrivata la consegna. Poi è Pt_1 sceso. E' andato verso il sedile posteriore e in quel momento è stato preso dentro a.d.r. io mi sono girato a guardare quando ho sentito il rumore dell'impatto e ho visto il muletto con il retro appoggiato alla macchina e il sig. piegato con il piede incastrato sotto il muletto o tra il muletto e la Pt_1 macchina”.
Gli altri due testimoni, e , dipendenti di e Tes_3 Testimone_4 Controparte_9 presenti negli stabilimenti , infine, benché non abbiano direttamente assistito all'investimento CP_1 dell'attore, hanno ciò nondimeno rilasciato dichiarazioni concordi, sì da far ritenere certa la verificazione del sinistro. Infatti, ha dichiarato: “Non ho assistito al sinistro. A.d.r. Testimone_4 sono stato chiamato dopo il sinistro e c'erano le persone intorno alla macchina e anche il sig. Pt_1 era lì” (cfr. per tutti verbali d'udienza).
Sulla base delle emergenze processuali risulta dunque sicuramente provato che Parte_1
è stato investito dal carrello elevatore meccanico, condotto dal convenuto contumace
[...] CP
, mentre lo stesso era in prossimità del veicolo parcheggiato da presso gli
[...] Testimone_1
stabilimenti della . CP_1
Atteso che l'investimento si reputa provato anche alla luce della confessione giudiziale resa da convenuto all'esito del disposto interpello, occorre piuttosto ricostruire la dinamica e Controparte_4 le modalità dell'evento anche al fine di analizzare i profili di responsabilità della parte attrice, la quale,
pagina 13 di 34 come evidenziato nelle premesse, si è recata presso gli stabilimenti della , asseritamente CP_1
“indirizzata dal custode/portinaio presso il piazzale aziendale, non essendovi, tra l'altro, sbarra di blocco all'accesso al piazzale aziendale” (cfr. atto di citazione).
In particolare, l'avvenuto ingresso di presso gli stabilimenti in Parte_1 CP_1 una zona di lavoro ad accesso limitato impone di accertare se e come l'azione di quest'ultimo possa dirsi espressione di una condotta in violazione di regole cautelari specifiche, oltre che caratterizzata da una generale scarsa diligenza o imprudenza, e, a contrario, come tale condotta sia stata in qualche modo avallata dal personale della attraverso la tolleranza di un Controparte_9
comportamento posto in essere in spregio alle regole di accesso all'area.
Orbene, secondo la Procedura di accesso all'immobile (documento 4 prodotta da , procedura CP_1 nota a e al ): “A) il visitatore che Controparte_9 TE
intende accedere con veicolo alle aree aziendali deve:- Fermarsi alla prima sbarra;
- Comunicare all'addetto alla portineria il motivo della visita. B) L'addetto alla portineria: - una volta identificato il visitatore ed accertato l'appuntamento di quest'ultimo con il centralino, - indica al visitatore la necessità di parcheggiare la propria auto nel parcheggio posto sul tetto dell'immobile, accessibile tramite apposita rampa;
- Comunica al visitatore che deve presentarsi presso il centralino per essere registrato e ricevere un cartellino con la dicitura “ospite” che deve essere restituito prima di lasciare
l'immobile; - Apre la prima sbarra, nonché la seconda, che consente altresì l'accesso al parcheggio posto sul tetto”. Cont Nel caso di specie, , dipendente della cooperativa in sede di sommarie informazioni Tes_3 rese agli operanti della Stazione Carabinieri di Arluno nell'immediatezza dell'evento, ha affermato che
“il pizzaiolo [..] ha approfittato della sbarra posta all'ingresso della ditta che resta sempre aperta e della mia distrazione poiché impegnato a controllare l'entrata e l'uscita di altri automezzi per fare ingresso senza fermarsi e farsi identificare”. Lo stesso ha inoltre aggiunto, peraltro, che “tale pizzaiolo già è stato richiamato in passato sia da me che da altri addetti in ditta poiché entra all'interno dello stabile senza autorizzazione pur essendogli stato indicato palesemente l'obbligo di fermarsi per farsi identificare e poi se autorizzato percorre solo un determinato tratto senza avvicinarsi alla zona di carico e scarico” (cfr. Doc.7 Costituzione di ). CP_1
pagina 14 di 34 Sentito quale testimone all'udienza del 30.11.2022, ha dichiarato: “con riferimento al Tes_3
giorno del sinistro non so dire se fossi fisso in guardiola. Di venerdì certamente dalle 20 in poi fino a chiusura dovrei essere stato in guardiola. a.d.r. sono stato sentito anche dalla ASL relativamente al sinistro, ma io questa macchina nel tempo in cui sono stato in guardiola, non l'ho vista entrare”, aggiungendo “tutti i venerdì […] mangio al lavoro. Ordino dove trovo disponibilità su internet. A.d.r. non ricordo in che pizzeria ho ordinato quel giorno;
ora che mi viene riletta la dichiarazione da me rilasciata ai Carabinieri (doc. 1 attoreo), posso dire che so che qualcuno era stato richiamato e che la prassi era che le macchine esterne alla ditta si fermassero all'ingresso. A.d.r. la sbarra per quello che ricordo era rotta. Anzi le sbarre erano due, anzi era composta da due metà di cui una era rotta e una no”.
Dalle dichiarazioni rese da emerge come l'attore - in compagnia di Tes_3 Testimone_1 conducente dell'autovettura su cui lo stesso era trasportato per l'attività di consegna delle pizze, - si sia recato all'interno degli stabilimenti di approfittando della circostanza per cui una Controparte_1 delle due barre di ingresso all'area ad accesso limitato non fosse correttamente abbassata ad impedirne l'ingresso, perché “sempre aperta” oppure “rotta”.
La testimonianza di all'opposto, evidenzia la tolleranza del dipendente della Testimone_1 [...]
nel consentire l'ingresso del fattorino per la consegna pizze, sottolineando una Controparte_9 disinvoltura circa l'omissione delle cautele previste nella procedura di accesso all'immobile. Infatti, durante l'udienza del 30.11.2022, lo stesso ha dichiarato: “ricordo che c'era un custode nella guardiola ma non so dire se ci ha salutati o fatto cenno di passare”, con ciò rappresentando l'autorizzazione Cont all'ingresso da parte del personale della Egli ha poi aggiunto: “voglio spontaneamente precisare che il ragazzo della guardiola non ci ha fermati all'ingresso o dopo che siamo entrati per cui penso avesse riconosciuto la macchina”, alludendo così alla reiterazione del comportamento dei dipendenti Cont della nel consentire ai fattorini, per la consegna degli alimenti ordinati da remoto, un accesso celere e contrario alle regole stabilite dalla società . CP_1
Entrambi i testi si reputano attendibili, sì che si reputa provata l'omessa predisposizione di adeguate cautele per evitare l'accesso incontrollato di terzi nell'area tramite, sia la chiusura di barre di accesso, sia di un'adeguata vigilanza da parte di addetti a detta mansione preposti.
pagina 15 di 34 In tale contesto il teste ha fatto cenno alla deduzione di una sorta di prassi di accesso incontrollato Tes_1
in virtù della conoscenza del terzo che richiedeva di accedere. Tale generico riferimento, integrante una mera congettura riferita dal teste, non consente di dimostrare una tolleranza da parte degli addetti all'ingresso dei terzi;
in ogni caso, quand'anche si volesse ritenere provata una simile tolleranza degli addetti all'ingresso di terzi presso lo stabilimento , non potrebbe ad ogni modo ritenersi che CP_1
la reiterazione di accessi in contrasto con le procedure aziendali possa fondare una sorta di affidamento in capo al terzo, che si introduca in una zona di lavoro contrassegnata da apposita cartellonistica al fine di evidenziarne i pericoli (doc. 2 atto di citazione).
Nel caso di specie è emersa una scarsa prudenza da parte dell'attore soprattutto a seguito del superamento della barra di ingresso allo stabilimento.
Infatti, lo stesso ha dichiarato: “so che il sinistro è avvenuto nel piazzale davanti Tes_3 all'ingresso del magazzino. In quella zona non ci sono aree di parcheggio. Rispetto alla segnaletica, posso dire che nella zona indicata, c'è la segnaletica orizzontale e verticale che indica che si può transitare solo a piedi. Non ci sono zone di parcheggio che sono invece sul tetto e c'è un'indicazione per le macchine con una striscia e un semaforo (che all'epoca non c'era) che indirizza sul tetto dove ci sono i parcheggi a.d.r. al piano terra non c'è l'ingresso degli uffici, ma solo l'ingresso del magazzino e gli uffici dove i camionisti lasciano i documenti di carico”. Cont Anche il testimone , dipendente della ha confermato come l'autovettura non si Testimone_4 fosse recata nell'apposita area parcheggio, bensì nella zona del magazzino, addirittura percorrendo a tal fine un tratto di strada in
contro
-senso: “rispetto alla segnaletica c'è un percorso pedonale dall'ingresso della guardiola tracciato a terra dalla guardiola all'ingresso degli uffici. A.d.r. per le auto c'è l'obbligo di andare su ai parcheggi. E' tracciata a terra la striscia per la direzione per andare su. Aggiungo che per andare dalla guardiola al luogo dove avvenne il sinistro l'auto deve aver fatto un tratto in contromano perché il senso per le auto, porta di sopra dove vi sono i parcheggi”.
Inoltre, arrivato presso l'area magazzino degli stabilimenti, come da lui Parte_1 stesso dichiarato ai Carabinieri della Stazione di Arluno il giorno di verificazione del sinistro, “giunto davanti al portoncino degli uffici, il mio amico arrestava la marcia per consentirmi di Per_2
scendere e fare la consegna. Alla destra della nostra macchina era presente un uomo alla guida di un carrello elevatore meccanico che stava caricando merce su un autotreno. Io scendevo dalla macchina
pagina 16 di 34 e mentre stavo telefonando al soggetto che mi aveva ordinato le pizze, notavo che il carrello elevatore stava effettuando la retromarcia”.
Pertanto, si reputa provato che parte attrice si trovava a piedi in prossimità della vettura parcheggiata da in una zona dello stabilimento ove non era consentito la sosta di autovetture e Testimone_1
nonostante la presenza di un carrello elevatore meccanico in azione;
la parte attrice stessa nell'immediatezza dell'occorso ha riferito che, nello scendere dall'autoveicolo, si trovava intenta nell'effettuare una conversazione telefonica, palesando una fatale ed evidente distrazione della fonte di pericolo (il carrello meccanico), pur precedentemente notata.
A fronte di ciò, ha dichiarato di non essersi accorto del sopraggiungere in loco del Controparte_4 veicolo privato: “non mi ero accorto né che il ragazzo fosse sceso, né che fosse arrivata una macchina, che si era fermata dietro di me sulle strisce pedonali”, aggiungendo: “preciso che nel caricare le casse stavo facendo manovra di retromarcia e probabilmente in quell'attimo è arrivata l'auto. Aggiungo che il muletto ha un sistema di sicurezza, per cui quando si fa retromarcia si accende una luce rossa e c'è un cicalino, cioè un suono”. Il funzionamento di tale segnale sonoro, all'innesto della retromarcia, veniva inoltre positivamente testato dagli operanti della Stazione Carabinieri di Arluno ed ha rappresentato, quindi, cautela evidentemente inidonea ad impedire la verificazione del sinistro.
Si reputa provato come sia stato il carrello elevatore meccanico di proprietà del TE
e condotto da , in termini di rapporto causa-effetto, a provocare
[...] Controparte_4
l'investimento dell'attore, e che, di contro, detti convenuti non abbiano superato la presunzione di cui all'art. 2054 comma 1 c.c.
Come noto, tale disposizione configura una presunzione legale di colpa a carico del conducente: questi
è ritenuto responsabile per il solo fatto del verificarsi dell'incidente, salvo che fornisca la prova liberatoria di aver adottato ogni misura idonea ad evitare il danno. In altri termini, la norma inverte l'onere della prova circa la colpa del conducente, ponendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di dimostrare la propria diligente condotta e l'inevitabilità, nonostante ogni sforzo, dell'evento dannoso. La ratio di tale presunzione di colpa risiede nell'esigenza di tutela delle vittime della circolazione stradale e nella considerazione che chi guida un veicolo assume il controllo di uno strumento potenzialmente pericoloso, dovendo quindi osservare un grado elevato di prudenza e perizia.
pagina 17 di 34 La Corte di Cassazione, infatti, ha ripetutamente affermato che, a fronte al dettato dell'art. 2054, co. 1,
c.c., il conducente investitore, per andare esente da responsabilità, deve provare concretamente di non aver potuto evitare l'impatto: non basta invocare genericamente un'altrui imprudenza, occorrendo invece dimostrare che il comportamento della vittima è stato talmente imprevedibile e repentino da rendere impossibile la prevenzione dell'evento da parte di un guidatore diligente.
Quanto al profilo della presunzione prevista dall'art. 2054, co. 1, c.c., le difese dei convenuti, benché indicative del comportamento negligente di non hanno in definitiva Controparte_13
fornito elementi che consentano di superare la presunzione di responsabilità posta a carico del conducente dalla norma citata, dimostrando cioè che il conducente abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno. Sul punto va precisato, infatti, che la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, primo comma cod. civ., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e dunque non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (vedasi sul punto Cass., 13 novembre 2014, n. 24204).
In altri termini, e alla luce di quanto sopra detto, i convenuti non hanno fornito alcuna prova relativa alla messa in atto, da parte del conducente del carrello elevatore meccanico - impegnato nella manovra in un'area che, benché interdetta ai terzi estranei al lavoro in loco, potesse comunque essere percorsa da dipendenti a piedi - di tutte le misure idonee ad evitare l'investimento, sì da superare in tal modo la presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c. Giova in generale ricordare che la
Cassazione ha più volte espresso il principio secondo il quale il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone e porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare moderare la velocità e, all'occorrenza, anche arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento. Sul punto, si veda, ex multis, Cass., 13 febbraio 2013 n. 3542 e, più di recente, Cass., ord. 9856/2022, a mente della quale “il conducente del veicolo investire può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, co. 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una
pagina 18 di 34 condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto”, situazioni nel caso di specie con evidenza non ricorrenti.
Inoltre, e specularmente, la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non preclude, come anticipato, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 842 del 17/01/2020).
Pertanto, nel caso di specie, si reputa sussistente un concorso di responsabilità nella causazione del sinistro da parte del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, comma primo, c.c., che, tenuto conto della palese pericolosità dell'area, preposta alla movimentazione di macchinari pesanti ed al carico-scarico di merci, trattandosi appunto di zona adibita a magazzino, va ripartita nella misura del 50% tra i due soggetti coinvolti: infatti il conducente non si è avveduto delle condizioni di pericolo venutesi a creare, ma all'evidenza ciò è accaduto perché egli non ha prestato la cautela e l'attenzione richiesta dalla movimentazione del mezzo in retromarcia, ad esempio curandosi di ispezionare l'area prima e nel corso della manovra;
al contrario, si reputano ascrivibili all'attore le ripetute manifestazioni di negligenza-imprudenza prima dettagliate, per essersi recato presso la zona magazzino degli stabilimenti, anziché in quella del parcheggio autoveicoli, per l'essere sceso dall'abitacolo intento in una conversazione telefonica, pur dopo aver notato il carrello elevatore meccanico operante e in azione.
Accertata la responsabilità del conducente, si osserva che rispetto a TE
proprietaria del carrello elevatore coinvolto nel sinistro, trova applicazione l'art. 2054,
[...] comma 3, c.c., ai sensi del quale “il proprietario del veicolo […] è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”. La norma prevede una forma di responsabilità solidale del proprietario del veicolo per i danni causati dalla circolazione dello stesso, fondata su una presunzione di culpa in vigilando o in eligendo del proprietario nel consentire a terzi l'uso del mezzo. In altri termini, l'ordinamento presume che il proprietario, avendo la disponibilità giuridica del veicolo, possa e debba controllarne l'utilizzo: qualora il veicolo arrechi danni a terzi mentre è condotto con il suo consenso, il proprietario risponde pagina 19 di 34 unitamente al conducente, a meno che dimostri che il mezzo gli sia stato sottratto o utilizzato senza il suo volere (ad esempio, caso tipico, circolazione prohibente domino per furto o uso non autorizzato).
Nel caso in esame, è pacifico che il fosse proprietario del carrello elevatore e TE ne consentisse l'uso nell'ambito della prestazione di attività da parte dei lavoratori presso lo stabilimento . È altrettanto pacifico che , d'altronde, stesse manovrando il CP_1 Controparte_4 carrello elevatore nell'esecuzione delle attività di movimentazione merci a lui affidate da CP_9
a sua volta sub-appaltatrice per conto del dunque la circolazione
[...] TE
del veicolo è avvenuta non solo con il consenso, ma addirittura su incarico, del proprietario medesimo.
Nessuna prova è stata infatti offerta per dimostrare un'utilizzazione del mezzo contro la propria volontà
– né, in concreto, ciò risulta verosimile, trattandosi di attività rientrante proprio nei compiti contrattuali del . CP_10
Pertanto, risultano pienamente integrati i presupposti dell'art. 2054, co. 3, c.c., e il CP_10
va ritenuto responsabile in solido con per la determinazione del sinistro per
[...] Controparte_4
cui è causa.
Resta infine da valutare se possano ravvisarsi profili di responsabilità civile in capo agli altri due convenuti, AI CI AT (datore di lavoro di e subappaltatrice per Controparte_4
) e la stessa (committente e proprietaria dell'area CP_1 Controparte_1 degli stabilimenti, teatro dell'evento).
Orbene, in linea di principio, la responsabilità extracontrattuale richiede, oltre al nesso di causalità materiale già esaminato in relazione alla condotta del danneggiante diretto (guidatore del carrello meccanico elevatore), nel caso di condotte omissive, uno specifico obbligo giuridico d'impedire l'evento lesivo. Ciò, com'è noto, al fine di poter configurare, in prima battuta, un nesso di causalità materiale e, successivamente, un rimprovero per colpa, consistente nel non avere rispettato, con la propria omissione, una precisa regola cautelare che avrebbe invece, se ossequiata, scongiurato la verificazione proprio di quell'evento specifico che la regola stessa mirava a prevenire. Cont Pertanto, per affermare la responsabilità ex art. 2043 c.c. di o di , occorrerebbe CP_1
individuare a carico di tali soggetti la violazione di un obbligo giuridico di attivarsi per prevenire l'evento in questione.
pagina 20 di 34 Nel caso del committente , il principio generale in materia di appalto esclude, di regola, una CP_1 responsabilità del committente per i fatti dannosi occorsi a terzi durante l'esecuzione dell'appalto medesimo. L'appaltatore, infatti, essendo autonomo nell'organizzazione dei mezzi e nella gestione dell'opera o servizio, risponde in proprio della cattiva esecuzione e dei danni da questa derivati.
La giurisprudenza ha individuato limitate eccezioni a tale regola: in particolare, il committente può essere ritenuto corresponsabile se ha scelto con colpa un'impresa inidonea allo svolgimento dell'opera
(culpa in eligendo), oppure se è intervenuto direttamente impartendo direttive vincolanti, tali da ridurre l'appaltatore a mero esecutore privo di autonomia (facendo di quest'ultimo un “nudus minister”). Al di fuori di queste ipotesi (scelta negligente dell'appaltatore o ingerenza colposa nelle modalità esecutive), il committente non risponde dei danni cagionati dall'appaltatore. Infatti, le uniche eccezioni in cui la giurisprudenza prevede una corresponsabilità del committente si configurano: a) in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti dall'art. 2043 c.c., b) ovvero in caso di riferibilità dell'evento al committente stesso per culpa in eligendo, per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea, c) ovvero ancora laddove “risulti accertato che il proprietario committente aveva -in forza del contratto di appalto- la possibilità di impartire prescrizioni o di intervenire per richiedere il rispetto delle normative di sicurezza e che se ne sia avvalso per imporre particolari modalità di esecuzione o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa (diretta o indiretta) del sinistro” (cfr., sul punto, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6296 del 13/3/2013, e, più di recente, Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 1234 del 25/1/2016). Tali principi, inoltre, valgono anche in materia di subappalto, perché il subcommittente risponde nei confronti dei terzi in luogo del subappaltatore, ovvero in via solidale con lui, quando - esorbitando dalla mera sorveglianza sull'opera oggetto del contratto al fine di pervenire alla corrispondenza tra quanto pattuito e quanto viene ad eseguirsi - abbia esercitato una concreta ingerenza sull'attività del subappaltatore al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore ovvero agendo in modo tale da comprimerne parzialmente l'autonomia organizzativa, incidendo anche sull'utilizzazione dei relativi mezzi. (Cfr. Cass. Sez. Lavoro, Sentenza n. 9065 del 19/4/2006).
Orbene, applicando tali principi al caso concreto, deve escludersi una responsabilità di . Parte CP_1
attrice, infatti, non ha fornito elementi per ritenere che abbia colpevolmente scelto un CP_1 appaltatore inadeguato, al di là di una generica affermazione della “culpa in vigilando”: al contrario, il risulta essere impresa di movimentazione merci regolarmente operante nel settore, e CP_3
pagina 21 di 34 nessuna inidoneità manifesta di essa è stata allegata o provata (tale da configurare una culpa in eligendo del committente). Parimenti, non risulta che abbia dato ordini o direttive specifiche CP_1 circa le modalità di esecuzione dell'attività di movimentazione merci che possano aver inciso sul sinistro: nessuna prova è emersa di ingerenze di nell'organizzazione delle specifiche CP_1
operazioni di carico/scarico o nella conduzione dei mezzi da parte del personale di AI CI
AT (ad es., non risulta che avesse imposto tempi di consegna irrealistici, o prassi CP_1
operative insicure). Né, di contro, è possibile ritenere che la mera predisposizione di una procedura di accesso agli immobili costituisca, di per sé, ingerenza nell'attività dell'appaltatore, atteso che si tratta di misura non solo necessaria, ma anche obbligata per la tutela dell'integrità e della salute dei soggetti che accedano agli spazi aziendali (sul punto si veda Cass., sez. lavoro, ord. n. 29157 del 12.11.2024, a mente della quale, in tema di infortuni e malattie professionali, il committente che affida lavori in appalto all'interno dell'azienda, mantenendo nella propria disponibilità l'ambiente di lavoro, è obbligato “ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell'impresa appaltatrice”).
In sintesi, si è limitata a stipulare il contratto di appalto e a mettere a disposizione CP_1 dell'appaltatore gli spazi aziendali, esigendo il rispetto delle normative di sicurezza generali, ma ciò non è sufficiente per ritenere violato un obbligo di vigilanza specifica e continuativa sulle singole manovre degli operatori di o sull'organizzazione del Controparte_9 TE
Né un simile obbligo può ricavarsi da norme in tema di appalto non pericoloso di per sé (la movimentazione interna di merci con muletti, pur comportando rischi, rientra nelle ordinarie attività
d'impresa e non integra di per sé un'attività pericolosa ex art. 2050 c.c. tale da far sorgere responsabilità oggettiva a carico del committente). In assenza, dunque, di profili di colpa diretta (scelta negligente dell'appaltatore o ingerenza nelle operazioni), la società non può essere ritenuta CP_1
responsabile per il fatto illecito commesso da , dipendente del subappaltatore Controparte_4 [...]
, o per l'organizzazione e l'esecuzione dell'attività da parte del Controparte_9 CP_10
[...]
Quanto invece alla posizione di , datrice di lavoro di , viene Controparte_9 Controparte_4 in rilievo la fattispecie di cui all'art. 2049 c.c., che prevede una forma di responsabilità indiretta a carico del datore di lavoro per i danni causati dai propri dipendenti nell'esercizio delle mansioni: è una pagina 22 di 34 responsabilità che prescinde dalla prova di una colpa in vigilando o in eligendo del datore, fondandosi piuttosto sulla responsabilità oggettiva del preponente, il quale risponde del fatto illecito del preposto/dipendente che lo abbia posto in essere in occasione della prestazione lavorative.
Nel caso di specie, è dimostrato il fatto illecito del dipendente, integrato dall'investimento dell'attore in occasione della movimentazione del mezzo meccanico in spregio alle regole di prudenza e diligenza, sotto il profilo tanto oggettivo che soggettivo;
inoltre il fatto dannoso posto in essere da CP
è stato commesso “nell'esercizio delle incombenze” affidate al lavoratore medesimo dalla
[...] [...]
, quale datrice di lavoro e, al contempo, appaltatrice del Controparte_9 TE
per il servizio di movimentazioni merci. L'attività che questi stava compiendo al
[...]
momento della realizzazione del fatto illecito, infatti, consisteva nella movimentazione di un carrello elevatore meccanico per effettuare le operazioni di carico/scarico merci, cui lo stesso dipendente era adibito dalla . Come noto, ai fini della configurabilità della responsabilità del Controparte_9
committente per il danno arrecato dal fatto illecito del dipendente, “pur essendo sufficiente un nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito e il rapporto tra detti soggetti”, evidente nel caso in analisi, “è necessario accertare che il dipendente abbia perseguito finalità coerenti con quelle per le quali erano state affidate le mansioni e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe” (Cass., sez. 3, ord. n. 21385 del 30.7.2024), situazione anch'essa ricorrente nel caso di specie, atteso che l'investimento dell'attore è stato cagionato nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa prevista e nella cornice delle mansioni affidategli a da . Controparte_4 Controparte_9
Attesa dunque la sussistenza di tale nesso di occasionalità necessaria tra le mansioni lavorative e l'illecito posto in essere e vista la ricorrenza di tutti i presupposti applicativi dell'art. 2049 c.c. sopra citati, deve essere ritenuta responsabile ex art. 2049 c.c. dei danni cagionati Controparte_9 all'attore dal fatto illecito del suo dipendente.
In definitiva, pertanto, la responsabilità civile per il sinistro de quo va ascritta a e al Controparte_4
ex art. 2054 c.c. e a ex art. 2049 c.c., dovendo Controparte_14 Controparte_9
invece essere rigettate le domande attoree nei confronti di a ragione Controparte_1 dell'insussistenza di una omissione colposa imputabile a quest'ultima.
Occorre quindi procedere alla liquidazione dei danni lamentati da . Parte_1
pagina 23 di 34 A tal proposito occorre fare riferimento alle conclusioni dell'esperita consulenza medico-legale da parte del dott. , che vanno condivise per la loro completezza, congruità e la logicità, e Persona_5
che hanno accertato:
- che l'attore in conseguenza del sinistro ha riportato le lesioni meglio descritte nella relazione richiamata, in piena compatibilità dinamico-lesiva e in rapporto di causalità con il sinistro (“è documentato in letteratura come sia di frequente riscontro a seguito di trauma da schiacciamento del piede un quadro fratturativo coinvolgente le ossa metatarsali e tarsali e come ciò sia in grado di causare una significativa riduzione della mobilità articolare delle articolazioni tibio-tarsica e sotto- astragalica. In altre parole, a fronte degli elementi documentali noti, è da ritenersi che non vi siano elementi di contrasto tra la dinamica riferita (trauma da schiacciamento) e la lesività riscontrata”, pag. 9 della consulenza tecnica in atti);
- che da tali lesioni è derivato un periodo di inabilità temporanea assoluta di 6 giorni, seguito da un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di 80 giorni, al 50% di 60 giorni e, infine al 25% di ulteriori 40 giorni;
- che sono residuati postumi permanenti qualificabili come danno biologico nella misura del 12%;
- che, per quanto concerne il grado di sofferenza psicofisica, in considerazione della durata dell'iter clinico, dell'intervento chirurgico effettuato, delle terapie analgesico-farmacologiche, della temporanea immobilizzazione distrettuale e uso di presidi (stampelle) con relative temporanee rinunce quali-quantitative sofferte, “si ritiene valutabile il grado di sofferenza menomazione- correlata in relazione al danno biologico temporaneo quale medio e, in relazione al danno biologico permanente, quale lieve, quest'ultima a fronte del risentimento nella mobilizzazione nello spazio di entità tale tuttavia da non necessitare specifici ausili, con evidenza della menomazione da persone terze al più occasionale, in contestuale percezione di effetti nel fare quotidiano per riduzione delle escursioni articolari” (pag. 11 consulenza tecnica in atti);
- che, “come già certificato dall' , vi fu necessaria temporanea astensione dall'attività lavorativa CP_11
sino al 22.12.2018. Attualmente, non vi è impedimento nell'attività lavorativa di pizzaiolo né riduzione della capacità lavorativa;
ciò malgrado, è ritenibile esservi usura lavorativa in quadro di attività richiedente una stazione eretta protratta seppur con limitata deambulazione” (pagg. 12 e 13 consulenza tecnica in atti);
pagina 24 di 34 - che le spese mediche effettuate e rilevabili dalla documentazione in atti e congrue, oltre che in rapporto di causalità con la descritta lesione patita, ammontano alla cifra complessiva di euro 110,25
(pag. 12 consulenza tecnica).
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (ord. n. 7513/2018), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass.
SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dalla scrivente giudice “1) l'ordinamento prevede
e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226,
2056, 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza
d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione
d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza
d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del
pagina 25 di 34 punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass.,così come modificati dall'art. all'articolo 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")”.
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, si ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal
Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico - fisica aggiornate al tempo della decisione (ed. 2024). Sulla scorta di tali criteri, da un lato, in sede di liquidazione del danno da invalidità per postumi permanenti, il valore da attribuirsi ai punti di invalidità viene rapportato all'entità percentuale della invalidità riscontrata, con un aumento progressivo del predetto valore, per punto di invalidità, a sua volta differenziato a seconda dell'età della persona (dovendosi rapportare la liquidazione del danno biologico alla diversa incidenza dell'invalidità sul bene salute compromesso a seconda dell'arco vitale trascorso e dell'aspettativa di vita residua), da un altro lato, per ciascun punto percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica, viene indicato un importo che dia complessivo ristoro (alla stregua dei chiarimenti della Cassazione sopra richiamati) alle conseguenze della lesione in termini “medi” in relazione agli aspetti anatomo-funzionali, agli aspetti relazionali, agli aspetti di sofferenza soggettiva, ritenuti provati anche presuntivamente.
pagina 26 di 34 Per le considerazioni esposte, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (anni 30) e dell'entità dei postumi permanenti, in via equitativa è possibile liquidare per la voce di danno non patrimoniale le conseguenze personali riferibili ai postumi permanenti la somma di euro 37.453,00 in moneta attuale e di euro 15.900,00 per ciò che riguarda l'inabilità temporanea (reputandosi equo calcolare un parametro medio giornaliero di euro 150,00 per tutto il periodo di inabilità parziale, tenuto conto delle allegazioni attoree e della sofferenza stimata dal ctu) per complessivi euro 53.353,00.
Con particolare riferimento alla “personalizzazione” del danno non patrimoniale deve richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “il grado di invalidità permanente espresso da un barème medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separato del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanza specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni” (Cass. 23778/2014).
Nel caso di specie, l'attore ha chiesto altresì il riconoscimento di una personalizzazione del danno non patrimoniale, allegando una peculiare sofferenza, patimento, peggioramento di abitudini di vita e l'impossibilità di attendere ad attività praticate in precedenza, anche attraverso l'escussione del testimone durante l'udienza del 31.1.2023; pertanto, sussistono i presupposti Testimone_5
per operare una personalizzazione del danno alla persona come sopra liquidato.
Nel caso di specie, si reputa che le conseguenze del sinistro abbiano inciso negativamente su abitudini- attività praticate in precedenza dall'attore, tenuto conto che le fratture indicate e i postumi riportati gli precludono di “l'andare in palestra quattro volte a settimana o l'andare a correre due/tre volte a settimana” (cfr. verbale di udienza del 31.1.2023). Lo stesso ctu dott. ha indicato come Per_5
difficilmente praticabili o comunque sconsigliabili per l'attore attività, tra cui quella del running e del calcetto.
pagina 27 di 34 Tenuto conto del “risentimento nella mobilizzazione nello spazio di entità tale tuttavia da non necessitare specifici ausili, con evidenza della menomazione da persone terze al più occasionale, in pertinenza e attendibile sintomatologia algica al marcato utilizzo contestuale percezione di effetti nel
“fare quotidiano” per riduzione delle escursioni articolari”, nonché della difficoltà nell'esecuzione delle mansioni lavorative di pizzaiolo per cui lo stesso ctu ha indicato la ricorrenza dei presupposti per riconoscere la cd. usura lavorativa si reputano sussistere motivi per provvedere ad una personalizzazione del danno nella misura del 30%; pertanto il danno non patrimoniale complessivo sofferto dalla parte attrice in conseguenza del sinistro è pari ad euro 62.131,00 e, tenuto conto del concorso di colpa del 50%, va determinato conclusivamente nell'importo di euro 34.065,50.
Da tale importo, liquidato all'attualità, devono essere decurtate le somme ricevute dall'attore ante causam e in corso di giudizio. Sul punto occorre richiamare il principio di compensatio lucri cum damno, rispetto al quale si sono recentemente espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle sentenze gemelle del 2018 (n. 12564; n. 12565; n. 12566; n. 12567), chiarendo che nel procedere all'accertamento dei danni causati da un determinato fatto illecito si deve tener conto anche dei vantaggi eventualmente scaturiti dallo stesso;
invero, la tutela risarcitoria deve essere finalizzata a ripristinare la situazione del danneggiato antecedente al verificarsi del fatto illecito e non deve trasformarsi in un'occasione di ingiustificato arricchimento del danneggiato.
Nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, il danneggiato abbia già ricevuto delle somme di denaro a titolo indennitario, infatti, le Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 12565/2018 hanno statuito che: “il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo delle indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto”.
Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie alle somme già percepite ante causam si applica il principio della compensatio lucri cum damno e, pertanto, le stesse devono essere sottratte in sede di liquidazione del danno nell'ipotesi in cui venga riconosciuto il diritto al risarcimento del danneggiato.
Ne consegue che dalla somma complessiva sopra calcolata deve essere decurtata la somma di euro
CP_1 6.500,81 quale importo percepito dall'attore da parte di a titolo di indennità per danno biologico;
l'importo rivalutato dal 22.12.2018 (data del relativo riconoscimento cfr. documentazione trasmessa da pagina 28 di 34 CP_1 in adempimento dell'ordine ex art. 213 c.p.c.) alla data odierna al fine di consentire la sottrazione di importi omogenei è pari a euro 7.696,96.
Sottraendo tale importo al valore del danno liquidato all'attualità, previa decurtazione del 50% a titolo di concorso colposo del danneggiato, si ottiene l'importo di euro 23.368,54.
Sull'importo, liquidato all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del
17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice
Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata, devalutata all'epoca dell'evento lesivo (18.7.2018) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T., vanno applicati gli interessi legali sino alla data del primo pagamento (22.12.2018); operata la decurtazione della somma di euro
6.500,81 in tale data riconosciuta sulla residua somma sono dovuti gli interessi calcolati sulla somma progressivamente rivalutata secondo i criteri già indicati. Dalla data odierna fino al saldo sono dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c.
Quanto, invece, al risarcimento del danno chiesto da parte attrice per la perdita della capacità lavorativa riportata a seguito del sinistro occorre premettere che in conseguenza di un fatto illecito, la riduzione o la perdita della capacità lavorativa specifica può dare luogo ad un risarcimento di danno patrimoniale
(da lucro cessante) qualora si accerti che il danneggiato ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro.
Difatti, in tale ipotesi di danno patrimoniale, il giudice, oltre a dover accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità lavorativa specifica (e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno), è tenuto altresì a verificare se e in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l'infortunio patito, una capacità ad attendere al proprio o ad altri lavori confacenti alle sue pagina 29 di 34 attitudini, condizioni personali e ambientali idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte, e, solo nell'ipotesi in cui, in forza di detti complessivi elementi di giudizio, risulti una riduzione della capacità di guadagno e, in forza di questa, del reddito effettivamente percepito, tale ultima diminuzione è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16213 del 27/06/2013). Inoltre, l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (Cass. Sez. 3, Sent. n. 15238 del 03/07/2014). Secondo quanto ribadito, anche con recenti pronunce (v. Cass., sez. III, ord. n. 24209 del 2019) dalla Corte di cassazione “il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura – non necessariamente in modo proporzionale – qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Ed è stato anche affermato che tale presunzione, peraltro, copre solo l'”an” dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito”. Tuttavia, parte la giurisprudenza ritiene che, superata una soglia del bene salute, a ciò consegue, inevitabilmente, anche un danno patrimoniale. Tale soglia non è univocamente determinabile. Ad avviso della Suprema Corte “un danno da invalidità permanente nella misura del 36 per cento, caratterizzato dai disturbi così chiaramente illustrati dalla
Corte d'appello (difficoltà di deambulazione, zoppia, basculamento del bacino) e accompagnato da un livello di istruzione certamente non elevato, non potrà che tradursi, secondo la regola causale del più probabile che non, anche in una diminuzione della capacità di lavorare e, quindi, di produrre un reddito. È ragionevole ritenere, infatti, che ...ben difficilmente svolgerà un lavoro intellettuale che, in astratto, potrebbe essere espletato anche da chi si trovi nella sua situazione senza maggiori difficoltà
pagina 30 di 34 (se non in termini di cenestesi lavorativa); e quindi, dovendo egli probabilmente avviarsi ad un lavoro manuale, una diminuzione patrimoniale rientra nel novero delle possibilità che devono essere considerate” (Cass. ord. n. 35663/2023).
Nel caso in analisi, tuttavia, la valutazione medico legale effettuata dal consulente tecnico d'ufficio, cui si intende pienamente aderire per logicità e congruità della stessa, ha escluso la sussistenza del presupposto della limitazione della capacità lavorativa specifica in relazione alla parte attrice, avendo egli affermato che “attualmente, non vi è impedimento nell'attività lavorativa di pizzaiolo né riduzione della capacità lavorativa” (pag. 12 consulenza tecnica in atti). Per tale motivo, si reputa infondata la domanda di risarcimento del danno da compromissione della capacità lavorativa specifica fatta valere dall'attore.
Compete invece alla parte attrice il rimborso delle spese mediche sostenute, che devono ritenersi dimostrate, in quanto documentate ed in connessione eziologica con il sinistro di causa e ritenute congrue dal ctu nella complessiva misura di euro 110,25, oltre alle spese per la consulenza medico legale di parte per complessivi euro 415,25.
Ne consegue che, tenuto conto del concorso di colpa del 50%, il danno patrimoniale patito dalla parte attrice va liquidato in complessivi euro 207,63, oltre agli interessi compensativi, calcolati secondo il criterio sopra menzionato (cfr. sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione) dalla data delle singole fatture - senza operare la devalutazione alla data del fatto e mantenendo come valore base gli importi attuali alla data di emissione del documento - alla presente pronuncia, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
I convenuti , il e la vanno pertanto Controparte_4 TE Controparte_9
condannati, in solido tra loro, a risarcire in favore dell'attore i danni come sopra liquidati.
Merita di essere accolta anche la domanda di manleva formulata da nei Controparte_9
confronti della . Anzitutto, la parte convenuta ha CO
provato la stipula del contratto di assicurazione, allegando la polizza (doc. n. 4, allegato alla costituzione di parte convenuta), con sottoscrizione dell'agente della compagnia assicuratrice e con riepilogo generale delle condizioni contrattuali. Il caso di specie rientra nella esplicita previsione del contratto assicurativo per cui “la società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale,
pagina 31 di 34 interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione a rischi per i quali è stipulata l'assicurazione”. Ritenuto dunque operante il contratto di assicurazione, depositato in atti, , deve essere condannata a tenere indenne e CO
manlevare il e la da ogni somma che saranno tenuta a TE Controparte_9
corrispondere in ragione del presente giudizio a titolo di capitale, interessi e spese.
Il rigetto della domanda nei confronti di invece, assorbe ogni aspetto circa la Controparte_1
chiamata in garanzia di Controparte_5
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza, sì che tenuto conto del concorso colposo attoreo nella determinazione del sinistro sussistono i presupposti per compensare nella misura della metà le spese di lite tra la parte attrice, da un lato, e , il Controparte_4 Controparte_15
dall'altro, e per condannare questi ultimi alla rifusione delle spese nella misura della metà
[...]
in favore dell'attore.
Parte attrice deve rifondere le spese di lite in favore di nei Controparte_1
cui confronti la pretesa è stata integralmente respinta, e nei confronti della sua compagnia assicuratrice giacchè la chiamata in causa è eziologicamente riferibile alla formulazione delle Controparte_5
pretese attoree fatte valere nei suoi confronti.
Sulla scorta del principio di soccombenza l'assicurazione deve essere condannata rifondere le CP_6
spese di lite in favore di e del . Controparte_9 TE
La liquidazione avviene direttamente in dispositivo, sulla base dei parametri indicati dall'art. 4 D.M.
55/2014, come successivamente modificato dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore della controversia e dell'accolto, dell'attività difensiva concretamente svolta e della natura delle questioni trattate (cfr. valori medi per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).
Cont Tenuto conto che la convenuta il sono stati difesi da un unico difensore e che si CP_10
tratta di parti aventi la stessa posizione processuale si reputa di operare un'unica liquidazione delle spese, previa maggiorazione nella misura del 10% in applicazione dell'art. 4 comma 2 del D.M. citato.
Tenuto conto che l'attore è stato originariamente ammesso dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Milano al patrocinio a spese dell'Erario, ma che con la procura rilasciata contestualmente alla notifica della citazione ha provveduto a nominare un secondo difensore e che l'istanza di ammissione al pagina 32 di 34 patrocinio è stata presentata in data successiva (cfr. 3.6.2021), sussistono i presupposti per la revoca dell'ammissione come da separato provvedimento, sì che non occorre operare la distrazione dei compensi a favore dell'Erario.
A carico della parte attrice, da un lato, di , del Controparte_9 TE
e di , dall'altro, devono essere poste le spese di ctu come liquidate in
[...] Controparte_4
corso causa nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accertata la concorrente responsabilità di e di Parte_1 Controparte_4
nella causazione del sinistro per cui è causa, occorso il 20.07.2018, nella misura del 50% ciascuno, condanna , il e Controparte_4 TE [...]
, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, al risarcimento del 50% dei Controparte_9
danni patrimoniali e non patrimoniali patiti da , che, già decurtate Parte_1 le somme riconosciute all'attore ante causam, si liquidano rispettivamente in euro 207,63 ed in euro 23.368,54, oltre interessi e rivalutazione come indicati in parte motiva;
2) rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
e, per l'effetto, dichiara assorbita la domanda di manleva da Controparte_1 quest'ultima proposta nei confronti di Controparte_5
3) dichiara tenuta a mantenere indenne e a CO
manlevare il da ogni Controparte_15
somma che le convenute saranno tenute a corrispondere a in Pt_1 Parte_1
ragione del presente giudizio, a titolo di capitale, interessi e spese;
4) compensa le spese di lite tra la parte attrice, da un lato, e , il Controparte_4 [...]
, dall'altro, nella misura della Controparte_15
metà e condanna , il Controparte_4 Controparte_15
, in solido tra loro, a rifondere in favore dell'attore la metà delle spese di
[...]
lite da quest'ultimo sostenute, che si liquidano in euro 2.500,00 per compensi ed in euro pagina 33 di 34 398,85 per le spese, oltre 15% contributo forfetario spese generali sull'indicato compenso,
i.v.a. – se dovuta - e c.p.a.;
5) condanna la parte attrice a rifondere in favore di e Controparte_1
le spese di lite da queste ultime sostenute, che si liquidano in euro Controparte_5
759,00 per le spese in favore di e in euro Controparte_1
5.000,00, ciascuna, per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.;
6) condanna a rifondere in favore del CO
e di le spese di lite da CP_3 TE Controparte_9
questi sostenute, che si liquidano in euro 5.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.;
7) pone definitivamente a carico della parte attrice, da un lato, e di
[...]
e , dall'altro, nella misura Controparte_15 Controparte_4
del 50% le spese di ctu come liquidate in corso causa.
Milano, 6.3.2025
Il giudice
Lucia Francesca Iori
pagina 34 di 34
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16336/2021 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. MASSAROTTO PIETRO e dall'avv. CICCARELLI MARIO DOMENICO ( ) ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti, C.F._2
PARTE ATTRICE contro
C.F./P.I. ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. MARGIOTTA GERMANO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 P.IVA_2 CARRACINO ORESTE e dall'avv. LO PRESTI MASSIMILIANO ( ed C.F._3 elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
(C.F./P.I. ), Controparte_3 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'avv. CARRACINO ORESTE e dall'avv. LO PRESTI MASSIMILIANO ( ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti, C.F._3
PARTI CONVENUTE
e contro
(C.F./P.I. ), residente in [...] C.F._4
Pozzobonelli n. 9,
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
(C.F. – P. Iva ), rappresentato e difeso Controparte_5 P.IVA_4 P.IVA_5 dall'avv. FEDE PELLONE GIULIANO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
pagina 1 di 34 (C.F. - P.I. ), con CO P.IVA_6
, corrente in Milano, via G.B. Cassinis n. 21, Controparte_7 rappresentato e difeso dall'avv. QUIETI GRAZIA ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti, TERZI CHIAMATI
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore:
“piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa domanda eccezione e deduzione disattesa, nel merito in via principale, previo accertamento della responsabilità del Signor in ordine alla Controparte_4 causazione del sinistro di cui in narrativa, nonché degli altri convenuti ciascuno per i propri titoli e responsabilità, condannare in solido il predetto Signor nonché le Controparte_4 Controparte_8 con sede in Arluno (MI) Via Lombardia n. 18, -
[...] P.IVA_1 Controparte_9 con sede in Milano, Via Palestro n. 6, e - P.IVA_2 TE con sede in Santo Stefano Ticino (MI), Via Quasimodo snc, al risarcimento di tutti i P.IVA_3 danni (patrimoniali e non patrimoniali) patiti e patendi da parte dell'attore come esposti in atti e specificamente: danno biologico da invalidità permanente e inabilità temporanea, pregiudizi non patrimoniali (sofferenze, danno morale/esistenziale) conformemente agli importi di cui all'esito delle risultanze medico-legali, anche a seguito dell'applicazione di aumento personalizzato, che allo stato, CP_1 previa deduzione dell'importo di € 6.705,08 corrisposto da (e/o di ogni altro importo eventualmente emerso ed effettivamente imputabile a deconto) e dunque con qualificazione del risarcimento richiesto quale danno differenziale, vengono esposti e richiesti nella misura che segue: _ invalidità permanente 15% € 45.789,00 _ aumento personalizzato del danno (44%) € 20.147,00 _ invalidità temporanea 100% (6 giorni) € 588,00 _ invalidità temporanea 75% (80 giorni) € 5.880,00 _ invalidità temporanea 50% (90 giorni) € 4.410,00 _ invalidità temporanea 25% (60 giorni) € 1.470,00 _ riduzione capacità lavorativa specifica € 33.358,87 _ spese aggiuntive € 364,00 TOTALE € 112.006,87 _ deduzione € 6.705,08 TOTALE € 105.301,79 (salva ulteriore deduzione di ogni CP_11 altro importo eventualmente emerso ed effettivamente imputabile a deconto), oltre alla rivalutazione monetaria e interessi dal sinistro al saldo e attualizzazione, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore che venga ritenuta congrua in esito all'istruttoria; in via istruttoria, con ammissione di tutti i capitoli di prova non ammessi ed escussione dei testi non escussi (come puntualmente precisati nelle memorie ccdd. 2 e 3) e, ove ritenuto, con ulteriore espletamento di CTU medico-legale a conferma delle lesioni psico-fisiche subite dall'attore, con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, produrre e articolare, anche in via istruttoria;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali oltre oneri ex lege”
Per il convenuto Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni diversa e contraria richiesta e/o istanza, anche istruttoria, disattesa e respinta, così giudicare: In via principale Accertati i fatti così come esposti in narrativa, per l'effetto rigettare tutte le domande proposte dall'attore nei confronti della
[...] in quanto infondate in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in atti. In via Controparte_1
pagina 2 di 34 subordinata Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale e fatto salvo il gravame, nella denegata ipotesi in cui dovesse ravvisarsi qualsivoglia responsabilità e/o corresponsabilità a carico di in relazione all'evento dannoso Controparte_1 de quo, accertare e dichiarare il grado di colpa dei convenuti nonché dell'attore e, conseguentemente, ridurre le avverse pretese risarcitorie entro i limiti di quanto risulterà rigorosamente provato in corso di causa, con esclusione di ogni maggiore domanda, tenuto conto del comportamento colposo dello stesso attore e dei restanti convenuti nella determinazione del danno. In via subordinata nei confronti dei terzi chiamati Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, dichiarare in ogni caso e comunque tenuta a garantire, manlevare, rimborsare Controparte_5
e/o tenere integralmente indenne da ogni e qualsiasi Controparte_1 pregiudizio, anche solo per corresponsabilità, che dovesse eventualmente alla stessa derivare in caso di denegato accoglimento, anche solo parziale, della domanda dell'attore mediante accollo o comunque versamento in favore della scrivente convenuta di ogni somma che sia accertata quale dovuta all'attore e/o dichiarare l'esistenza in capo alla del Controparte_1 diritto di rivalersi contro nella denegata ipotesi in cui fosse condannata al Controparte_5 pagamento delle somme così come richieste da parte attrice. In ogni caso con vittoria di diritti, spese ed onorari, oltre al rimborso spese. In via istruttoria La presente difesa chiede l'ammissione della prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) “Vero che CP_1
è una realtà aziendale con esperienza pluridecennale (è stata fondata nel lontano 1953) che si occupa di spedizioni internazionali terrestri, marittime ed aeree e di logistica integrata (cfr. Doc.1 bis); 2)
“Vero che si avvale della collaborazione di società che si occupano della CP_1 movimentazione della merce;
3) “Vero che ha concluso un contratto di appalto di CP_1 servizi con il , selezionato attraverso la verifica dell'idoneità tecnico-professionale in CP_3 relazione ai lavori da affidare in appalto ossia attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e l'acquisizione dell'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale- già dall'anno 2015 (cfr. Doc.2)”. 4) “Vero che
forniva periodicamente al le informazioni sui rischi specifici esistenti CP_1 CP_3 nell'ambiente e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e da adottare in relazione alla propria attività, elaborando e consegnando alla stessa il documento unico di valutazione dei rischi
(DUVRI) indicante le misure da adottare per eliminare i rischi da interferenze anche con riferimento ai subappaltatori- e ciò con specifico riferimento al rischio “Investimento” (cfr. Doc.3). 5) “Vero che
consegnava al le regole da osservare secondo la “Procedura di accesso CP_1 CP_3 all'immobile (pedoni e veicoli)” che la stessa avrebbe dovuto osservare sia con riferimento ai trasportatori sia con riferimento ai “Visitatori/Fornitori” (cfr. Doc.4)”. 6) “Vero che CP_1 Cont segnalava al e alla l'obbligo di “non sostare o muoversi nel raggio d'azione del CP_3 carrelli” e il divieto “di sostare dietro agli automezzi in sosta ed in manovra” (cfr. Doc.3), 7) “Vero che redigeva il DVR relativo alla “Adeguata formazione ed informazione del personale CP_1 interessato sui rischi derivanti dalla presenza di automezzi all'interno dell'area di propria competenza”. 8) “Vero che realizzava la “segnaletica orizzontale e/o verticale con CP_1 percorsi di circolazione ben definiti” (cfr. Doc.5) provvedendo a far eseguire alla ditta EcoTraffic S.r.l. l'esecuzione della segnaletica stradale per i veicoli e per i pedoni (cfr. Doc. 5 bis). 9) “Vero che in data 20 luglio 2018, il sig. si recava presso i magazzini di per provvedere alla Pt_1 CP_1 Cont consegna di due pizze richieste da dipendenti della (cfr. Doc.7). 10) “Vero che la vettura su cui viaggiava il sig. senza fermarsi presso la guardiola del portiere presente all'ingresso dell'area Pt_1 pagina 3 di 34 di logistica, entrava all'interno dei piazzali e andava a sostare nei pressi dell'edificio dove stavano operando i muletti intenti al carico di merce pesante sugli autotreni (cfr. Doc.8). 11) “Vero che il sig. nelle passate occasioni di consegna della pizza, era già stato richiamato per essere entrato Pt_1 all'interno dello stabile senza autorizzazione pur essendogli stato indicato l'obbligo di fermarsi per farsi identificare (cfr. Doc.7). 12) “Vero che la vettura su cui il viaggiava ometteva di fermarsi Pt_1 nelle apposite aree, del tutto separate dalle zone operative ed opportunamente indicate con visibili segnaletiche sia verticali che orizzontali nelle quali non possono circolare i pedoni (cfr. Doc.5 bis)”.
13) “Vero che la vettura su cui il viaggiava andava a sostare nei pressi dell'edificio dove Pt_1 stavano operando i muletti (cfr. Doc.8) intenti a caricare merce pesante sugli autocarri (cfr. Doc.11).
14) “Vero che il sig. scendeva dal lato passeggeri della vettura nonostante alla destra della
Pt_1 stessa fosse presente un carrello elevatore meccanico intento a caricare merce su un autotreno (cfr. Doc.3 di ctp. e Doc.11). 15) “Vero che il sig. dopo essere sceso dalla automobile, sostava alle
Pt_1 spalle del carrello elevatore meccanico apprestandosi a telefonare al soggetto che aveva ordinato le pizze (cfr. Doc.3 di ctp.). 16) “Vero che il carrello elevatore emetteva il segnale acustico e luminoso che avverte del compimento della manovra in retromarcia”. 17) “Vero che il sig. venia urtato dal
Pt_1 carrello elevatore di proprietà del e manovrato dal sig , dipendente CP_3 Persona_1 Cont della . 18) “Vero il sig. dichiarava ai Carabinieri della Stazione di Arluno il giorno stesso
Pt_1 del sinistro che “giunti davanti al portoncino degli uffici, il mio amico arrestava la marcia Per_2 per consentirmi di scendere e fare la consegna. ALLA DESTRA DELLA NOSTRA MACCHINA ERA
PRESENTE UN UOMO ALLA GUIDA DI UN CARRELLO ELEVATORE MECCANICO CHE STAVA
CARICANDO MERCE SU UN AUTOTRENO. IO SCENDEVO DALLA MACCHINA E MENTRE STAVO TELEFONANDO al soggetto che mi aveva ordinato le pizze notavo che il carrello elevatore stava effettuando la retromarcia” (cfr. Doc.3 di ctp.) 19) “Vero che intervenivano sul posto i Carabinieri della Stazione di Arluno che rilevavano che “il carrello elevatore meccanico indicato veniva testato accertando che all'innesto della retromarcia emetteva il bip sonoro nonché era dotato di luci posteriori di retromarcia” e che “il conduttore dello stesso mezzo risultava munito di attestazione di abilitazione alla guida di carrelli elevatori” (cfr. Doc.2 di ctp.). 20) “Vero che il muletto presentava regolare marcatura CE con annesso relativo manuale di istruzioni e manutenzione, così come da positive verifiche periodiche sullo stesso (cfr. Doc.9)”. Si indicano quali testimoni: - Sig. Tes_1
residente in [...] sui capitoli nn.9-16. - Legale rappresentante della
[...] EcoTraffic S.r.l.con sede in Guidizzolo (MN) alla via Salvo D'Acquisto n.4/a sul capitolo n.8. - Sig.
, domiciliato in Via Lombardia 18 – 20010 Arluno (MI) sui capitoli dal n.1 al n.8 e sul Testimone_2 capitolo n.20. - Sig. domiciliato in Via Lombardia 18 – 20010 Arluno (MI) sui capitoli Tes_3 dal n. 9 al n. 14. - Sig. , domiciliato in Via Lombardia 18 – 20010 Arluno (MI) sui Testimone_4 capitoli dal n.9 al n.11 e dal n.13 al n.19. *** - Nella denegata e non creduta ipotesi in cui controparte dovesse essere ammessa alla prova testimoniale su circostanze demandabili a prova orale, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi sopra indicati. - Si reitera l'istanza di ammettersi CTU medico legale per la valutazione dell'effettivo danno subito dal ricorrente e la compatibilità del medesimo con le modalità accertate di accadimento del sinistro” per : Controparte_3
“Voglia l'On.le Tribunale adìto, contrariis reiectis, in accoglimento di quanto dedotto e allegato, IN VIA PRELIMINARE DI RITO: per le motivazioni sopra illustrate, autorizzarsi la chiamata in garanzia ed in causa della , con sede in Milano, alla Via G.B. CO pagina 4 di 34 Cassinis, n. 21 (C.F. e P.I. ), in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, P.IVA_6
PEC: NEL MERITO: in via principale: - rigettare l'atto di citazione Email_1 avversario in quanto infondato e non provato e comunque non sussistendo alcuna violazione di norme di tutela specifiche o generiche ex art. 2087 c.c.; in via subordinata: a) sempre in via principale, rigettare il ricorso per mancanza di colpa fonte di responsabilità da parte del TE
, nonché del nesso di causalità tra la lesione dell'attore e la condotta della società
[...] convenuta, alla quale non può essere addebitabile alcuna condotta causativa dell'evento anche alla luce del comportamento dell'attore; b) in via gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale e fatto salvo il gravame, nella denegata ipotesi in cui dovesse ravvisarsi qualsivoglia responsabilità e/ o corresponsabilità a carico del TE
in relazione all'evento dannoso de quo, e nella non creduta ipotesi di
[...] accoglimento della domanda di condanna in via solidale a carico del TE
, accertare e dichiarare il grado di colpa dell'attore e, conseguentemente, ridurre le
[...] avverse pretese risarcitorie nei confronti del entro i limiti TE di quanto risulterà rigorosamente provato in corso di causa, con esclusione di ogni maggiore domanda, tenuto conto del comportamento colposo dello stesso attore nella determinazione del danno CP_1 e dedotto quanto già corrisposto allo stesso per l'infortunio dall' c) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale e fatto salvo il gravame, nella denegata ipotesi in cui dovesse ravvisarsi qualsivoglia responsabilità e/ o corresponsabilità a carico del
in relazione all'evento dannoso de quo e nella non creduta TE ipotesi di accoglimento della domanda di condanna in via solidale a carico del TE
, dichiarare in ogni caso e comunque la compagnia assicurativa
[...] [...]
tenuta a garantire, manlevare, rimborsare e/ o tenere CO integralmente indenne il da ogni e qualsiasi pregiudizio TE economico (per capitale, interessi, spese processuali) che dovesse eventualmente alla stessa derivare dal presente giudizio in caso di denegato accoglimento, anche solo parziale, della domanda risarcitoria dell'attore e, per l'effetto, condannare a CO manlevare e/o garantire e/o comunque tenere integralmente indenne il TE
da qualsivoglia pregiudizio economico (per capitale, interessi, spese processuali) possa
[...] derivarle dal presente giudizio;
d) in via subordinata sempre in caso di accoglimento della domanda: condannare la compagnia assicurativa , in persona CO del proprio rappresentante legale pro tempore, a rimborsare la medesima somma che il
[...]
fosse condannato a corrispondere a titolo di capitale, interessi, spese TE processuali e risarcimento. Con ogni vittoria di spese e competenze professionali” per : Controparte_2
“Voglia l'On.le Tribunale adìto, contrariis reiectis, in accoglimento della causale premessa, IN VIA PRELIMINARE DI RITO: - per le motivazioni sopra illustrate, autorizzarsi la chiamata in garanzia ed in causa della , con sede in Milano, alla Via G.B. CO
Cassinis, n. 21 (C.F. e P.I. ), in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, P.IVA_6
PEC: NEL MERITO: in via principale: - rigettare l'atto di citazione Email_1 avversario in quanto infondato e non provato e comunque non sussistendo alcuna violazione di norme di tutela specifiche o generiche ex art. 2087 c.c.; in via subordinata: a) sempre in via principale, rigettare il ricorso per mancanza di colpa fonte di responsabilità da parte della Cooperativa F.A.I., pagina 5 di 34 nonché del nesso di causalità tra la lesione dell'attore e la condotta della società convenuta, alla quale non può essere addebitabile alcuna condotta causativa dell'evento anche alla luce del comportamento dell'attore; b) in via gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale e fatto salvo il gravame, nella denegata ipotesi in cui dovesse ravvisarsi qualsivoglia responsabilità e/ o corresponsabilità a carico della in relazione all'evento dannoso Controparte_2 de quo, e nella non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di condanna in via solidale a carico della accertare e dichiarare il grado di colpa dell'attore e, conseguentemente, Controparte_2 ridurre le avverse pretese risarcitorie nei confronti della entro i limiti di quanto Controparte_2 risulterà rigorosamente provato in corso di causa, con esclusione di ogni maggiore domanda, tenuto conto del comportamento colposo dello stesso attore nella determinazione del danno e dedotto quanto CP_1 già corrisposto allo stesso per l'infortunio dall c) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale e fatto salvo il gravame, nella denegata ipotesi in cui dovesse ravvisarsi qualsivoglia responsabilità e/ o corresponsabilità a carico della CP_2 in relazione all'evento dannoso de quo e nella non creduta ipotesi di accoglimento della
[...] domanda di condanna in via solidale a carico della dichiarare in ogni caso e Controparte_2 comunque la compagnia assicurativa tenuta a CO garantire, manlevare, rimborsare e/ o tenere integralmente indenne la da ogni e Controparte_2 qualsiasi pregiudizio economico (per capitale, interessi, spese processuali) che dovesse eventualmente alla stessa derivare dal presente giudizio in caso di denegato accoglimento, anche solo parziale, della domanda risarcitoria dell'attore e, per l'effetto, condannare CO
a manlevare e/o garantire e/o comunque tenere integralmente indenne la
[...] da qualsivoglia pregiudizio economico (per capitale, interessi, spese processuali) Controparte_2 possa derivarle dal presente giudizio;
d) in via subordinata sempre in caso di accoglimento della domanda: condannare la compagnia assicurativa , in CO persona del proprio rappresentante legale pro tempore, a rimborsare la medesima somma che la fosse condannata a corrispondere a titolo di capitale, interessi, spese processuali e Controparte_2 risarcimento. Con ogni vittoria di spese e competenze professionali” per : CO
“Piaccia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso in rito e merito, così giudicare: IN VIA PREGIUDIZIALE: dichiarare competente a decidere il presente giudizio il
Tribunale del Lavoro, per tutte le motivazioni indicate nel presente atto e, conseguentemente, adottare ogni provvedimento del caso anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 426 c.p.c. IN VIA PRELIMINARE DI RITO: -per le ragioni di cui al presente atto, autorizzarsi
[...] ad effettuare la chiamata in causa di (C.F. CO Persona_3
P.IVA ) – titolare dell'impresa individuale Pizzeria DO CodiceFiscale_5 P.IVA_7
e Basilico, residente in [...], P.zza Della Costellazione 1 G, all'epoca dei fatti di cui è causa datore di lavoro di per essere da questi eventualmente Parte_1 manlevata/tenuta indenne, nel denegato caso di accoglimento, anche parziale, delle avverse pretese.
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: respingere tutte le domande proposte nei confronti di
[...]
anche quale soggetto chiamato in manleva, in quanto CO infondate in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in atti, e comunque sfornite di prova. NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: per mero scopo tutioristico e fatto salvo il gravame, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertata qualsiasi voglia responsabilità delle convenute/chiamanti di pagina 6 di 34 ( e/o CO TE
) in relazione a quanto rivendicato dall'attore, -ridurre le avversarie pretese Controparte_9 risarcitorie per tutte le ragioni indicate in atti e comunque contenerle entro i limiti di quanto verrà rigorosamente provato in corso di causa, individuando le rispettive quote di responsabilità, tenendo conto del concorso colposo del danneggiato, odierno attore, con esclusione di ogni maggiore domanda;
-in tale ipotesi subordinata, accertata la responsabilità del datore di lavoro Persona_3 in relazione a quanto occorso da parte attrice, condannare questi a tenere indenne e
[...] manlevare da ogni eventuale condanna al pagamento di CO somme che la deducente dovesse portare a proprio carico. IN VIA ISTRUTTORIA: Senza che ciò comporti nemmeno implicitamente l'accettazione dell'inversione dell'onere probatorio, rigorosamente gravante sia in punto an che quantum debeatur su si chiede ammettersi Parte_1 prova per interrogatorio formale dell'attore e per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che il sig
[...] all'epoca dell'infortunio e, segnatamente, in data 20.07.2018, era lavoratore Parte_1 subordinato della ditta individuale Pizzeria DO e Basilico con sede in Arluno, via Roma n. 22, di ove svolgeva le mansioni di (interrogatorio formale Persona_3 Parte_2 dell'attore)? 2) Vero che il giorno 20.07.2018 intorno alle ore 17,30 il sig. Parte_1 riceveva l'ordine dal proprio preposto di lavoro, di effettuare la consegna di alcune pizze presso gli uffici della società (interrogatorio formale dell'attore)? 3) Vero che l'attore era sprovvisto CP_1 della patente di guida e per tale ragione gli veniva richiesto dal suo preposto di utilizzare per la consegna delle pizze di cui sopra la sua auto che veniva guidata nella circostanza da certo sig.
(interrogatorio formale e teste )? 4) Vero che giunto a bordo dell'auto di cui Parte_3 Tes_3 al punto che precede, l'attore entrava nell'area industriale della società omettendo di CP_1 attendere il permesso del personale addetto alla portineria? (interrogatorio formale dell'attore e teste
)? 5) Vero che l'attore faceva sostare l'auto su cui si trovava a bordo nella zona destinata a Tes_3 carico e scarico delle merci? (interrogatorio formale dell'attore e teste )? 6) Vero che l'attore Tes_3 doveva consegnare una pizza all'interno dello stabile ad uno dei dipendenti della convenuta CP_1 ed una pizza presso la portineria che era stata richiesta dall'addetto alla portineria per un autotrasportatore straniero? (interrogatorio formale dell'attore e teste )? Si indica a testimone: Tes_3
, via Donatori del Sangue n. 2, Santo Stefano Ticino (MI). IN OGNI CASO: Con vittoria Tes_3 di spese e competenze del presente giudizio” per : Controparte_5
“il Tribunale adito, contrariis reiectis, Voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda dell'attore nei confronti di
, per carenza di allegazione nella citazione del fatto illecito ex art. 2043 c.c. che sarebbe CP_1 stato commesso da e che avrebbe determinato l'infortunio. Con vittoria di spese e compensi CP_1 di difesa oltre Iva e Cpa e rimb. forf. Nel merito ed in via principale : - nella denegata ipotesi in cui venga dichiarata ammissibile la domanda formulata dall'attore nei confronti di accertare e CP_1 dichiarare la carenza di responsabilità in capo alla convenuta Controparte_1 in relazione al determinarsi delle lesioni lamentate dall'attore; - accertare l'assoluta carenza di
[...] prova di un qualsivoglia nesso causale tra detti danni e la condotta della convenuta
[...] e che l'evento dannoso dedotto in giudizio si è prodotto esclusivamente Controparte_1 per fatto dell'attore stesso che con la propria condotta imprudente ed imperita ha da solo contribuito a cagionare il danno lamentato o per subordine anche degli altri convenuti con esclusione di;
CP_1 pagina 7 di 34 per l'effetto respingere la domanda dell'attore nei confronti di siccome infondata in fatto ed CP_1 in diritto e con vittoria di spese e compensi di lite. Nel merito ed in via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse provata la responsabilità della convenuta
[...]
ed il rapporto di causalità del danno con la condotta della stessa, limitare la Controparte_1 condanna al risarcimento del danno da pronunciarsi nei confronti della stessa
[...] entro i limiti corrispondenti alla sola quota minoritaria di corresponsabilità della Controparte_1 convenuta, previo accertamento della misura di corresponsabilità dello stesso attore e/o delle convenute e , secondo quanto TE Controparte_9 verrà rigorosamente provato in corso di causa;
determinare il danno patito dall'attore che eventualmente risulterà dovuto e rigorosamente provato in corso di causa, con deduzione della somma di € 9.000,68 o di quella somma maggiore che verrà accertata in corso di causa corrispondente CP_1 all'indennizzo pagato da in tale caso limitare la condanna al solo danno differenziale e/o complementare residuo che dovesse risultare provato, con esclusione di ogni altro danno siccome non provato non dovuto;
nella denegata ipotesi in cui dovesse essere condannata a CP_1 corrispondere alcunchè all'attore , accertare e dichiarare in ogni caso che la garanzia assicurativa invocata da nei confronti di non è operativa in relazione al danno CP_1 Controparte_5 dell'attore oggetto della domanda di manleva e quindi respingere ogni domanda formulata nei confronti di siccome infondata in fatto ed in diritto. - con vittoria di spese, Controparte_5 compensi professionali, oltre IVA CPA e rimborso forfettario”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, (i) il Signor;
(ii) Controparte_4 Controparte_1
(iii) il;
(iv) al fine di
[...] TE Controparte_9
accertarne la responsabilità extracontrattuale e ottenerne la loro condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti a causa dell'investimento da parte di un carrello elevatore meccanico, occorso il 20.7.2018 ad Arluno.
L'attore, a fondamento della pretesa, ha dedotto:
- che, in data 20.7.2018, mentre svolgeva la propria attività di pizzaiolo e, all'occorrenza, fattorino presso la Pizzeria “Vecchia Napoli” di Arluno (Mi), riceveva l'ordine di consegnare due pizze presso pagina 8 di 34 gli uffici della società sita in Arluno, Via Lombardia n. Controparte_12
18 e che, per evadere tale richiesta, chiedeva ad un soggetto terzo, di farsi Parte_3
accompagnare presso la citata società;
- che, giunta all'ingresso del complesso immobiliare della società , la vettura su cui CP_1 viaggiava l'attore veniva indirizzata dal custode/portinaio presso il piazzale aziendale, non essendovi, tra l'altro, “sbarra di blocco all'accesso al piazzale aziendale”;
- che, sceso dalla vettura e nell'atto di prelevare le pizze dall'abitacolo, veniva investito da un carrello elevatore meccanico - carrello matr. 1210 nolo 1612 di proprietà del TE
guidato dal , dipendente di , che operava in
[...] Controparte_4 Controparte_9
loco per conto di a sua volta su incarico del Controparte_12 [...]
, che, viaggiando in retromarcia, lo spingeva contro la vettura e, TE
“con la ruota posteriore, gli schiacciava il piede destro”;
- che, a seguito del sinistro sopraggiungevano in loco i Carabinieri del Comando di Arluno, i quali redigevano verbale d'incidente (doc. 2 di parte attrice);
- che l'attore veniva dapprima trasportato con autolettiga presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Magenta, ove si riscontrava la “frattura del III, IV e V metatarso destro nonché, la frattura del cuboide destro” (doc. 4 di parte attrice) e, successivamente, veniva trasferito al Reparto di Ortopedia
Traumatologia dell'Ospedale di Magenta, dove veniva sottoposto a intervento chirurgico di
“riduzione e sintesi del III e IV MTS con fili di K, nonché ricomposizione della frattura della base del
V MTS, con susseguente confezionamento di stivaletto gessato” (doc. 5 e 6 di parte attrice);
- che seguiva un periodo di visite, esami di controllo e riabilitazione;
- che il dott. (doc. 8 parte attrice) ha stimato il danno riportato da Persona_4 Parte_1
in 6 giorni di danno biologico temporaneo assoluto e in 230 giorni di danno biologico
[...]
temporaneo in forma parziale da suddividere in 80 giorni al 75%, 90 giorni al 50% e 60 giorni al
25%, rilevando un danno biologico permanente del 15%, con riduzione della capacità lavorativa del
20%;
- che, a fronte del mancato componimento bonario della vertenza (doc. 9 e 10 parte attrice),
[...]
è stato costretto ad instaurare il presente giudizio, al fine di ottenere il risarcimento Parte_1
dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti (cfr. per tutto atto di citazione).
pagina 9 di 34 Con deposito di comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio
[...]
la quale, oltre a chiedere di essere autorizzata alla chiamata in garanzia di Controparte_1
domandava il rigetto di tutte le domande proposte da parte attrice, e, in Controparte_5 subordine, invocava un concorso di colpa dell'attore per il comportamento da questi tenuto, consistente nell'essersi introdotto all'interno di una area soggetta a restrizioni e senza le dovute cautele.
In particolare, la società convenuta ha evidenziato l'assenza di responsabilità a proprio CP_1 carico, atteso che la stessa risulta “committente nell'ambito del contratto di appalto di servizi di movimentazione merci affidata al il quale, a propria volta, li sub-commissionava alla CP_3
Cont
(Doc. 2 e 6 della comparsa di costituzione). Per tale motivo, la parte convenuta ha eccepito l'esonero del committente da ogni responsabilità per i rischi specifici propri dell'attività dell'appaltatore, dovendosi al contrario ritenere l'appaltatore unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera, atteso che egli esplica l'attività contrattualmente prevista in piena autonomia, con propria organizzazione ed a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato.
Con deposito di separate comparse di costituzione e risposta si sono anche costituite in giudizio
[...]
e il , le quali, preliminarmente hanno Controparte_9 TE chiesto autorizzarsi la chiamata in garanzia di e nel CO merito hanno chiesto il rigetto delle domande attoree, attesa l'asserita mancata violazione “di norme di tutela specifiche o generiche ex art. 2087 c.c.” e l'assenza di nesso di causa tra la condotta della convenuta e le lesione subite dall'attore; in subordine, le convenute hanno chiesto accertarsi il concorso del comportamento colposo dell'attore nella causazione del danno.
Con decreto del 2.7.2021, venivano autorizzate le chiamate in causa di e Controparte_5 [...]
le quali, costituendosi in giudizio, hanno chiesto il rigetto CO
delle pretese risarcitorie dell'attore in quanto infondate sia nell'an sia nel quantum debeatur. La prima compagnia assicuratrice ha chiesto anche di dichiarare inammissibile la domande formulata nei confronti del proprio assicurato, stante l'allegazione generica in punto di causa petendi, essendosi limitato l'attore ad attribuire alla società una responsabilità derivante dalla proprietà dello CP_1 stabilimento;
la seconda compagnia ha eccepito anche l'incompetenza del Tribunale di Milano in pagina 10 di 34 favore del Giudice del Lavoro e chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa del datore di lavoro dell'attore Persona_3
Non autorizzata la chiamata del menzionato terzo all'udienza del 5.4.2022, disposta nelle forme della trattazione scritta, è stata dichiarata la contumacia di , che non ha provveduto a Controparte_4
costituirsi nel presente giudizio.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente, nonché tramite interpello del convenuto , l'escussione di cinque testimoni, e CP ctu medico legale sulla persona dell'attore.
Ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente ha differito l'udienza al 13.11.2024, poi sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte. Con ordinanza del 15.11.2024, infine, il Tribunale, preso atto della precisazione delle conclusioni da parte delle parti, come sopra riportate, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e ha trattenuto la causa in decisione.
*
La domanda attorea è fondata e merita di essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte, esclusivamente nei confronti di , di e di Controparte_4 TE
. Controparte_9
Le domande proposte nei confronti della convenuta sono Controparte_1
infondate e debbono essere respinte.
Preliminarmente va disattesa tanto l'eccezione di incompetenza del Tribunale ordinario di Milano in favore del giudice del lavoro formulata dalla compagnia , atteso che non si verte in alcuna CP_6 delle ipotesi di cui all'art. 409 c.p.c., quanto la richiesta di quest'ultima di estensione del contraddittorio nei confronti del datore di lavoro di parte attrice per ragioni di economia processuale, atteso che essa comporterebbe una estensione del thema decidendi.i
L'attore fa valere nel presente giudizio una responsabilità extracontrattuale in capo alle parti convenute, asserendo di essere stato investito il 20.7.2018, mentre esercitava la propria attività di fattorino per la consegna di pizze presso gli stabilimenti della società da un Controparte_1
carrello elevatore meccanico, condotto dal convenuto contumace (dipendente di Controparte_4 [...]
) e di proprietà del , che, investendolo Controparte_9 TE
pagina 11 di 34 in retromarcia, “lo spingeva contro la vettura e, con la ruota posteriore, gli schiacciava il piede destro”
(cfr. atto di citazione).
L'attore ha agito anche nei confronti di e di Controparte_1 CP_9
Dalla lettura complessiva delle difese attoree si evince, infatti, che la parte attrice ha
[...]
convenuto gli odierni convenuti in base alle loro diverse qualità e in particolare:
i. quale dipendente di AI CI AT e guidatore del carrello Controparte_4
elevatore meccanico, matr. 1210 nolo 1612 di proprietà del TE
[...]
ii. quale proprietaria dell'area in cui si sono verificati Controparte_1
gli eventi per cui oggi è causa e asseritamente responsabile per omissione e culpa in vigilando, per la condotta tenuta dalle altre parti del processo;
iii. il quale società affidataria della gestione dei TE
servizi di movimentazione delle merci da parte di e quale proprietaria del Controparte_1
carrello elevatore meccanico;
iv. , quale società a sua volta affidataria dell'esecuzione delle operazioni Controparte_9
di appalto di servizi e datrice di lavoro dei dipendenti in sede, adibiti, tra le altre funzioni, al controllo degli ingressi negli uffici della CI e addetti alla guida del carrello CP_1
elevatore meccanico sopra citato.
Tanto premesso, si osserva che il fatto risulta provato, nella sua materialità, all'esito dell'istruttoria disposta nel presente giudizio e in particolare dalla produzione della annotazione di polizia giudiziaria degli operanti della Stazione Carabinieri di Arluno, con annesso fascicolo fotografico, dalla lettura della quale emerge come sia effettivamente occorso l'investimento dell'attore ad opera del citato carrello elevatore meccanico, condotto da , presso gli stabilimenti della Controparte_4 CP_1
Infatti, dalle dichiarazioni delle persone informate sui fatti, successivamente sentite come
[...] testimoni nel corso del presente processo, si evince con chiarezza l'avvenuto investimento di
[...]
dal carrello meccanico, condotto in manovra di retromarcia nel momento Parte_1 dell'impatto. Come noto, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale, il verbale di accertamento costituisce piena prova, fino a querela di falso, tanto dei rilievi effettuati quanto delle dichiarazioni personalmente ricevute dagli Agenti (cfr. Cass. civ. n. 10376/2024: “il rapporto di polizia
pagina 12 di 34 fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria”).
All'udienza del 30.11.2022, inoltre, sono stati sentiti i testimoni e Testimone_1 Tes_3
, oltre che lo stesso convenuto contumace , il quale ha dichiarato: Testimone_4 Controparte_4
“confermo che ho urtato l'attore e l'auto. Preciso che nel caricare le casse stavo facendo manovra di retromarcia e probabilmente in quell'attimo è arrivata l'auto”.
Il testimone accompagnatore di parte attrice nell'attività di consegna delle pizze Testimone_1 presso gli stabilimenti della ha dichiarato: “io ero ancora sulla macchina […] il sig. Controparte_1
mentre era ancora in macchina, ha telefonato per avvisare che era arrivata la consegna. Poi è Pt_1 sceso. E' andato verso il sedile posteriore e in quel momento è stato preso dentro a.d.r. io mi sono girato a guardare quando ho sentito il rumore dell'impatto e ho visto il muletto con il retro appoggiato alla macchina e il sig. piegato con il piede incastrato sotto il muletto o tra il muletto e la Pt_1 macchina”.
Gli altri due testimoni, e , dipendenti di e Tes_3 Testimone_4 Controparte_9 presenti negli stabilimenti , infine, benché non abbiano direttamente assistito all'investimento CP_1 dell'attore, hanno ciò nondimeno rilasciato dichiarazioni concordi, sì da far ritenere certa la verificazione del sinistro. Infatti, ha dichiarato: “Non ho assistito al sinistro. A.d.r. Testimone_4 sono stato chiamato dopo il sinistro e c'erano le persone intorno alla macchina e anche il sig. Pt_1 era lì” (cfr. per tutti verbali d'udienza).
Sulla base delle emergenze processuali risulta dunque sicuramente provato che Parte_1
è stato investito dal carrello elevatore meccanico, condotto dal convenuto contumace
[...] CP
, mentre lo stesso era in prossimità del veicolo parcheggiato da presso gli
[...] Testimone_1
stabilimenti della . CP_1
Atteso che l'investimento si reputa provato anche alla luce della confessione giudiziale resa da convenuto all'esito del disposto interpello, occorre piuttosto ricostruire la dinamica e Controparte_4 le modalità dell'evento anche al fine di analizzare i profili di responsabilità della parte attrice, la quale,
pagina 13 di 34 come evidenziato nelle premesse, si è recata presso gli stabilimenti della , asseritamente CP_1
“indirizzata dal custode/portinaio presso il piazzale aziendale, non essendovi, tra l'altro, sbarra di blocco all'accesso al piazzale aziendale” (cfr. atto di citazione).
In particolare, l'avvenuto ingresso di presso gli stabilimenti in Parte_1 CP_1 una zona di lavoro ad accesso limitato impone di accertare se e come l'azione di quest'ultimo possa dirsi espressione di una condotta in violazione di regole cautelari specifiche, oltre che caratterizzata da una generale scarsa diligenza o imprudenza, e, a contrario, come tale condotta sia stata in qualche modo avallata dal personale della attraverso la tolleranza di un Controparte_9
comportamento posto in essere in spregio alle regole di accesso all'area.
Orbene, secondo la Procedura di accesso all'immobile (documento 4 prodotta da , procedura CP_1 nota a e al ): “A) il visitatore che Controparte_9 TE
intende accedere con veicolo alle aree aziendali deve:- Fermarsi alla prima sbarra;
- Comunicare all'addetto alla portineria il motivo della visita. B) L'addetto alla portineria: - una volta identificato il visitatore ed accertato l'appuntamento di quest'ultimo con il centralino, - indica al visitatore la necessità di parcheggiare la propria auto nel parcheggio posto sul tetto dell'immobile, accessibile tramite apposita rampa;
- Comunica al visitatore che deve presentarsi presso il centralino per essere registrato e ricevere un cartellino con la dicitura “ospite” che deve essere restituito prima di lasciare
l'immobile; - Apre la prima sbarra, nonché la seconda, che consente altresì l'accesso al parcheggio posto sul tetto”. Cont Nel caso di specie, , dipendente della cooperativa in sede di sommarie informazioni Tes_3 rese agli operanti della Stazione Carabinieri di Arluno nell'immediatezza dell'evento, ha affermato che
“il pizzaiolo [..] ha approfittato della sbarra posta all'ingresso della ditta che resta sempre aperta e della mia distrazione poiché impegnato a controllare l'entrata e l'uscita di altri automezzi per fare ingresso senza fermarsi e farsi identificare”. Lo stesso ha inoltre aggiunto, peraltro, che “tale pizzaiolo già è stato richiamato in passato sia da me che da altri addetti in ditta poiché entra all'interno dello stabile senza autorizzazione pur essendogli stato indicato palesemente l'obbligo di fermarsi per farsi identificare e poi se autorizzato percorre solo un determinato tratto senza avvicinarsi alla zona di carico e scarico” (cfr. Doc.7 Costituzione di ). CP_1
pagina 14 di 34 Sentito quale testimone all'udienza del 30.11.2022, ha dichiarato: “con riferimento al Tes_3
giorno del sinistro non so dire se fossi fisso in guardiola. Di venerdì certamente dalle 20 in poi fino a chiusura dovrei essere stato in guardiola. a.d.r. sono stato sentito anche dalla ASL relativamente al sinistro, ma io questa macchina nel tempo in cui sono stato in guardiola, non l'ho vista entrare”, aggiungendo “tutti i venerdì […] mangio al lavoro. Ordino dove trovo disponibilità su internet. A.d.r. non ricordo in che pizzeria ho ordinato quel giorno;
ora che mi viene riletta la dichiarazione da me rilasciata ai Carabinieri (doc. 1 attoreo), posso dire che so che qualcuno era stato richiamato e che la prassi era che le macchine esterne alla ditta si fermassero all'ingresso. A.d.r. la sbarra per quello che ricordo era rotta. Anzi le sbarre erano due, anzi era composta da due metà di cui una era rotta e una no”.
Dalle dichiarazioni rese da emerge come l'attore - in compagnia di Tes_3 Testimone_1 conducente dell'autovettura su cui lo stesso era trasportato per l'attività di consegna delle pizze, - si sia recato all'interno degli stabilimenti di approfittando della circostanza per cui una Controparte_1 delle due barre di ingresso all'area ad accesso limitato non fosse correttamente abbassata ad impedirne l'ingresso, perché “sempre aperta” oppure “rotta”.
La testimonianza di all'opposto, evidenzia la tolleranza del dipendente della Testimone_1 [...]
nel consentire l'ingresso del fattorino per la consegna pizze, sottolineando una Controparte_9 disinvoltura circa l'omissione delle cautele previste nella procedura di accesso all'immobile. Infatti, durante l'udienza del 30.11.2022, lo stesso ha dichiarato: “ricordo che c'era un custode nella guardiola ma non so dire se ci ha salutati o fatto cenno di passare”, con ciò rappresentando l'autorizzazione Cont all'ingresso da parte del personale della Egli ha poi aggiunto: “voglio spontaneamente precisare che il ragazzo della guardiola non ci ha fermati all'ingresso o dopo che siamo entrati per cui penso avesse riconosciuto la macchina”, alludendo così alla reiterazione del comportamento dei dipendenti Cont della nel consentire ai fattorini, per la consegna degli alimenti ordinati da remoto, un accesso celere e contrario alle regole stabilite dalla società . CP_1
Entrambi i testi si reputano attendibili, sì che si reputa provata l'omessa predisposizione di adeguate cautele per evitare l'accesso incontrollato di terzi nell'area tramite, sia la chiusura di barre di accesso, sia di un'adeguata vigilanza da parte di addetti a detta mansione preposti.
pagina 15 di 34 In tale contesto il teste ha fatto cenno alla deduzione di una sorta di prassi di accesso incontrollato Tes_1
in virtù della conoscenza del terzo che richiedeva di accedere. Tale generico riferimento, integrante una mera congettura riferita dal teste, non consente di dimostrare una tolleranza da parte degli addetti all'ingresso dei terzi;
in ogni caso, quand'anche si volesse ritenere provata una simile tolleranza degli addetti all'ingresso di terzi presso lo stabilimento , non potrebbe ad ogni modo ritenersi che CP_1
la reiterazione di accessi in contrasto con le procedure aziendali possa fondare una sorta di affidamento in capo al terzo, che si introduca in una zona di lavoro contrassegnata da apposita cartellonistica al fine di evidenziarne i pericoli (doc. 2 atto di citazione).
Nel caso di specie è emersa una scarsa prudenza da parte dell'attore soprattutto a seguito del superamento della barra di ingresso allo stabilimento.
Infatti, lo stesso ha dichiarato: “so che il sinistro è avvenuto nel piazzale davanti Tes_3 all'ingresso del magazzino. In quella zona non ci sono aree di parcheggio. Rispetto alla segnaletica, posso dire che nella zona indicata, c'è la segnaletica orizzontale e verticale che indica che si può transitare solo a piedi. Non ci sono zone di parcheggio che sono invece sul tetto e c'è un'indicazione per le macchine con una striscia e un semaforo (che all'epoca non c'era) che indirizza sul tetto dove ci sono i parcheggi a.d.r. al piano terra non c'è l'ingresso degli uffici, ma solo l'ingresso del magazzino e gli uffici dove i camionisti lasciano i documenti di carico”. Cont Anche il testimone , dipendente della ha confermato come l'autovettura non si Testimone_4 fosse recata nell'apposita area parcheggio, bensì nella zona del magazzino, addirittura percorrendo a tal fine un tratto di strada in
contro
-senso: “rispetto alla segnaletica c'è un percorso pedonale dall'ingresso della guardiola tracciato a terra dalla guardiola all'ingresso degli uffici. A.d.r. per le auto c'è l'obbligo di andare su ai parcheggi. E' tracciata a terra la striscia per la direzione per andare su. Aggiungo che per andare dalla guardiola al luogo dove avvenne il sinistro l'auto deve aver fatto un tratto in contromano perché il senso per le auto, porta di sopra dove vi sono i parcheggi”.
Inoltre, arrivato presso l'area magazzino degli stabilimenti, come da lui Parte_1 stesso dichiarato ai Carabinieri della Stazione di Arluno il giorno di verificazione del sinistro, “giunto davanti al portoncino degli uffici, il mio amico arrestava la marcia per consentirmi di Per_2
scendere e fare la consegna. Alla destra della nostra macchina era presente un uomo alla guida di un carrello elevatore meccanico che stava caricando merce su un autotreno. Io scendevo dalla macchina
pagina 16 di 34 e mentre stavo telefonando al soggetto che mi aveva ordinato le pizze, notavo che il carrello elevatore stava effettuando la retromarcia”.
Pertanto, si reputa provato che parte attrice si trovava a piedi in prossimità della vettura parcheggiata da in una zona dello stabilimento ove non era consentito la sosta di autovetture e Testimone_1
nonostante la presenza di un carrello elevatore meccanico in azione;
la parte attrice stessa nell'immediatezza dell'occorso ha riferito che, nello scendere dall'autoveicolo, si trovava intenta nell'effettuare una conversazione telefonica, palesando una fatale ed evidente distrazione della fonte di pericolo (il carrello meccanico), pur precedentemente notata.
A fronte di ciò, ha dichiarato di non essersi accorto del sopraggiungere in loco del Controparte_4 veicolo privato: “non mi ero accorto né che il ragazzo fosse sceso, né che fosse arrivata una macchina, che si era fermata dietro di me sulle strisce pedonali”, aggiungendo: “preciso che nel caricare le casse stavo facendo manovra di retromarcia e probabilmente in quell'attimo è arrivata l'auto. Aggiungo che il muletto ha un sistema di sicurezza, per cui quando si fa retromarcia si accende una luce rossa e c'è un cicalino, cioè un suono”. Il funzionamento di tale segnale sonoro, all'innesto della retromarcia, veniva inoltre positivamente testato dagli operanti della Stazione Carabinieri di Arluno ed ha rappresentato, quindi, cautela evidentemente inidonea ad impedire la verificazione del sinistro.
Si reputa provato come sia stato il carrello elevatore meccanico di proprietà del TE
e condotto da , in termini di rapporto causa-effetto, a provocare
[...] Controparte_4
l'investimento dell'attore, e che, di contro, detti convenuti non abbiano superato la presunzione di cui all'art. 2054 comma 1 c.c.
Come noto, tale disposizione configura una presunzione legale di colpa a carico del conducente: questi
è ritenuto responsabile per il solo fatto del verificarsi dell'incidente, salvo che fornisca la prova liberatoria di aver adottato ogni misura idonea ad evitare il danno. In altri termini, la norma inverte l'onere della prova circa la colpa del conducente, ponendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di dimostrare la propria diligente condotta e l'inevitabilità, nonostante ogni sforzo, dell'evento dannoso. La ratio di tale presunzione di colpa risiede nell'esigenza di tutela delle vittime della circolazione stradale e nella considerazione che chi guida un veicolo assume il controllo di uno strumento potenzialmente pericoloso, dovendo quindi osservare un grado elevato di prudenza e perizia.
pagina 17 di 34 La Corte di Cassazione, infatti, ha ripetutamente affermato che, a fronte al dettato dell'art. 2054, co. 1,
c.c., il conducente investitore, per andare esente da responsabilità, deve provare concretamente di non aver potuto evitare l'impatto: non basta invocare genericamente un'altrui imprudenza, occorrendo invece dimostrare che il comportamento della vittima è stato talmente imprevedibile e repentino da rendere impossibile la prevenzione dell'evento da parte di un guidatore diligente.
Quanto al profilo della presunzione prevista dall'art. 2054, co. 1, c.c., le difese dei convenuti, benché indicative del comportamento negligente di non hanno in definitiva Controparte_13
fornito elementi che consentano di superare la presunzione di responsabilità posta a carico del conducente dalla norma citata, dimostrando cioè che il conducente abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno. Sul punto va precisato, infatti, che la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, primo comma cod. civ., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e dunque non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (vedasi sul punto Cass., 13 novembre 2014, n. 24204).
In altri termini, e alla luce di quanto sopra detto, i convenuti non hanno fornito alcuna prova relativa alla messa in atto, da parte del conducente del carrello elevatore meccanico - impegnato nella manovra in un'area che, benché interdetta ai terzi estranei al lavoro in loco, potesse comunque essere percorsa da dipendenti a piedi - di tutte le misure idonee ad evitare l'investimento, sì da superare in tal modo la presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c. Giova in generale ricordare che la
Cassazione ha più volte espresso il principio secondo il quale il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone e porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare moderare la velocità e, all'occorrenza, anche arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento. Sul punto, si veda, ex multis, Cass., 13 febbraio 2013 n. 3542 e, più di recente, Cass., ord. 9856/2022, a mente della quale “il conducente del veicolo investire può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, co. 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una
pagina 18 di 34 condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto”, situazioni nel caso di specie con evidenza non ricorrenti.
Inoltre, e specularmente, la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non preclude, come anticipato, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 842 del 17/01/2020).
Pertanto, nel caso di specie, si reputa sussistente un concorso di responsabilità nella causazione del sinistro da parte del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, comma primo, c.c., che, tenuto conto della palese pericolosità dell'area, preposta alla movimentazione di macchinari pesanti ed al carico-scarico di merci, trattandosi appunto di zona adibita a magazzino, va ripartita nella misura del 50% tra i due soggetti coinvolti: infatti il conducente non si è avveduto delle condizioni di pericolo venutesi a creare, ma all'evidenza ciò è accaduto perché egli non ha prestato la cautela e l'attenzione richiesta dalla movimentazione del mezzo in retromarcia, ad esempio curandosi di ispezionare l'area prima e nel corso della manovra;
al contrario, si reputano ascrivibili all'attore le ripetute manifestazioni di negligenza-imprudenza prima dettagliate, per essersi recato presso la zona magazzino degli stabilimenti, anziché in quella del parcheggio autoveicoli, per l'essere sceso dall'abitacolo intento in una conversazione telefonica, pur dopo aver notato il carrello elevatore meccanico operante e in azione.
Accertata la responsabilità del conducente, si osserva che rispetto a TE
proprietaria del carrello elevatore coinvolto nel sinistro, trova applicazione l'art. 2054,
[...] comma 3, c.c., ai sensi del quale “il proprietario del veicolo […] è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”. La norma prevede una forma di responsabilità solidale del proprietario del veicolo per i danni causati dalla circolazione dello stesso, fondata su una presunzione di culpa in vigilando o in eligendo del proprietario nel consentire a terzi l'uso del mezzo. In altri termini, l'ordinamento presume che il proprietario, avendo la disponibilità giuridica del veicolo, possa e debba controllarne l'utilizzo: qualora il veicolo arrechi danni a terzi mentre è condotto con il suo consenso, il proprietario risponde pagina 19 di 34 unitamente al conducente, a meno che dimostri che il mezzo gli sia stato sottratto o utilizzato senza il suo volere (ad esempio, caso tipico, circolazione prohibente domino per furto o uso non autorizzato).
Nel caso in esame, è pacifico che il fosse proprietario del carrello elevatore e TE ne consentisse l'uso nell'ambito della prestazione di attività da parte dei lavoratori presso lo stabilimento . È altrettanto pacifico che , d'altronde, stesse manovrando il CP_1 Controparte_4 carrello elevatore nell'esecuzione delle attività di movimentazione merci a lui affidate da CP_9
a sua volta sub-appaltatrice per conto del dunque la circolazione
[...] TE
del veicolo è avvenuta non solo con il consenso, ma addirittura su incarico, del proprietario medesimo.
Nessuna prova è stata infatti offerta per dimostrare un'utilizzazione del mezzo contro la propria volontà
– né, in concreto, ciò risulta verosimile, trattandosi di attività rientrante proprio nei compiti contrattuali del . CP_10
Pertanto, risultano pienamente integrati i presupposti dell'art. 2054, co. 3, c.c., e il CP_10
va ritenuto responsabile in solido con per la determinazione del sinistro per
[...] Controparte_4
cui è causa.
Resta infine da valutare se possano ravvisarsi profili di responsabilità civile in capo agli altri due convenuti, AI CI AT (datore di lavoro di e subappaltatrice per Controparte_4
) e la stessa (committente e proprietaria dell'area CP_1 Controparte_1 degli stabilimenti, teatro dell'evento).
Orbene, in linea di principio, la responsabilità extracontrattuale richiede, oltre al nesso di causalità materiale già esaminato in relazione alla condotta del danneggiante diretto (guidatore del carrello meccanico elevatore), nel caso di condotte omissive, uno specifico obbligo giuridico d'impedire l'evento lesivo. Ciò, com'è noto, al fine di poter configurare, in prima battuta, un nesso di causalità materiale e, successivamente, un rimprovero per colpa, consistente nel non avere rispettato, con la propria omissione, una precisa regola cautelare che avrebbe invece, se ossequiata, scongiurato la verificazione proprio di quell'evento specifico che la regola stessa mirava a prevenire. Cont Pertanto, per affermare la responsabilità ex art. 2043 c.c. di o di , occorrerebbe CP_1
individuare a carico di tali soggetti la violazione di un obbligo giuridico di attivarsi per prevenire l'evento in questione.
pagina 20 di 34 Nel caso del committente , il principio generale in materia di appalto esclude, di regola, una CP_1 responsabilità del committente per i fatti dannosi occorsi a terzi durante l'esecuzione dell'appalto medesimo. L'appaltatore, infatti, essendo autonomo nell'organizzazione dei mezzi e nella gestione dell'opera o servizio, risponde in proprio della cattiva esecuzione e dei danni da questa derivati.
La giurisprudenza ha individuato limitate eccezioni a tale regola: in particolare, il committente può essere ritenuto corresponsabile se ha scelto con colpa un'impresa inidonea allo svolgimento dell'opera
(culpa in eligendo), oppure se è intervenuto direttamente impartendo direttive vincolanti, tali da ridurre l'appaltatore a mero esecutore privo di autonomia (facendo di quest'ultimo un “nudus minister”). Al di fuori di queste ipotesi (scelta negligente dell'appaltatore o ingerenza colposa nelle modalità esecutive), il committente non risponde dei danni cagionati dall'appaltatore. Infatti, le uniche eccezioni in cui la giurisprudenza prevede una corresponsabilità del committente si configurano: a) in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti dall'art. 2043 c.c., b) ovvero in caso di riferibilità dell'evento al committente stesso per culpa in eligendo, per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea, c) ovvero ancora laddove “risulti accertato che il proprietario committente aveva -in forza del contratto di appalto- la possibilità di impartire prescrizioni o di intervenire per richiedere il rispetto delle normative di sicurezza e che se ne sia avvalso per imporre particolari modalità di esecuzione o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa (diretta o indiretta) del sinistro” (cfr., sul punto, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6296 del 13/3/2013, e, più di recente, Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 1234 del 25/1/2016). Tali principi, inoltre, valgono anche in materia di subappalto, perché il subcommittente risponde nei confronti dei terzi in luogo del subappaltatore, ovvero in via solidale con lui, quando - esorbitando dalla mera sorveglianza sull'opera oggetto del contratto al fine di pervenire alla corrispondenza tra quanto pattuito e quanto viene ad eseguirsi - abbia esercitato una concreta ingerenza sull'attività del subappaltatore al punto da ridurlo al ruolo di mero esecutore ovvero agendo in modo tale da comprimerne parzialmente l'autonomia organizzativa, incidendo anche sull'utilizzazione dei relativi mezzi. (Cfr. Cass. Sez. Lavoro, Sentenza n. 9065 del 19/4/2006).
Orbene, applicando tali principi al caso concreto, deve escludersi una responsabilità di . Parte CP_1
attrice, infatti, non ha fornito elementi per ritenere che abbia colpevolmente scelto un CP_1 appaltatore inadeguato, al di là di una generica affermazione della “culpa in vigilando”: al contrario, il risulta essere impresa di movimentazione merci regolarmente operante nel settore, e CP_3
pagina 21 di 34 nessuna inidoneità manifesta di essa è stata allegata o provata (tale da configurare una culpa in eligendo del committente). Parimenti, non risulta che abbia dato ordini o direttive specifiche CP_1 circa le modalità di esecuzione dell'attività di movimentazione merci che possano aver inciso sul sinistro: nessuna prova è emersa di ingerenze di nell'organizzazione delle specifiche CP_1
operazioni di carico/scarico o nella conduzione dei mezzi da parte del personale di AI CI
AT (ad es., non risulta che avesse imposto tempi di consegna irrealistici, o prassi CP_1
operative insicure). Né, di contro, è possibile ritenere che la mera predisposizione di una procedura di accesso agli immobili costituisca, di per sé, ingerenza nell'attività dell'appaltatore, atteso che si tratta di misura non solo necessaria, ma anche obbligata per la tutela dell'integrità e della salute dei soggetti che accedano agli spazi aziendali (sul punto si veda Cass., sez. lavoro, ord. n. 29157 del 12.11.2024, a mente della quale, in tema di infortuni e malattie professionali, il committente che affida lavori in appalto all'interno dell'azienda, mantenendo nella propria disponibilità l'ambiente di lavoro, è obbligato “ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell'impresa appaltatrice”).
In sintesi, si è limitata a stipulare il contratto di appalto e a mettere a disposizione CP_1 dell'appaltatore gli spazi aziendali, esigendo il rispetto delle normative di sicurezza generali, ma ciò non è sufficiente per ritenere violato un obbligo di vigilanza specifica e continuativa sulle singole manovre degli operatori di o sull'organizzazione del Controparte_9 TE
Né un simile obbligo può ricavarsi da norme in tema di appalto non pericoloso di per sé (la movimentazione interna di merci con muletti, pur comportando rischi, rientra nelle ordinarie attività
d'impresa e non integra di per sé un'attività pericolosa ex art. 2050 c.c. tale da far sorgere responsabilità oggettiva a carico del committente). In assenza, dunque, di profili di colpa diretta (scelta negligente dell'appaltatore o ingerenza nelle operazioni), la società non può essere ritenuta CP_1
responsabile per il fatto illecito commesso da , dipendente del subappaltatore Controparte_4 [...]
, o per l'organizzazione e l'esecuzione dell'attività da parte del Controparte_9 CP_10
[...]
Quanto invece alla posizione di , datrice di lavoro di , viene Controparte_9 Controparte_4 in rilievo la fattispecie di cui all'art. 2049 c.c., che prevede una forma di responsabilità indiretta a carico del datore di lavoro per i danni causati dai propri dipendenti nell'esercizio delle mansioni: è una pagina 22 di 34 responsabilità che prescinde dalla prova di una colpa in vigilando o in eligendo del datore, fondandosi piuttosto sulla responsabilità oggettiva del preponente, il quale risponde del fatto illecito del preposto/dipendente che lo abbia posto in essere in occasione della prestazione lavorative.
Nel caso di specie, è dimostrato il fatto illecito del dipendente, integrato dall'investimento dell'attore in occasione della movimentazione del mezzo meccanico in spregio alle regole di prudenza e diligenza, sotto il profilo tanto oggettivo che soggettivo;
inoltre il fatto dannoso posto in essere da CP
è stato commesso “nell'esercizio delle incombenze” affidate al lavoratore medesimo dalla
[...] [...]
, quale datrice di lavoro e, al contempo, appaltatrice del Controparte_9 TE
per il servizio di movimentazioni merci. L'attività che questi stava compiendo al
[...]
momento della realizzazione del fatto illecito, infatti, consisteva nella movimentazione di un carrello elevatore meccanico per effettuare le operazioni di carico/scarico merci, cui lo stesso dipendente era adibito dalla . Come noto, ai fini della configurabilità della responsabilità del Controparte_9
committente per il danno arrecato dal fatto illecito del dipendente, “pur essendo sufficiente un nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito e il rapporto tra detti soggetti”, evidente nel caso in analisi, “è necessario accertare che il dipendente abbia perseguito finalità coerenti con quelle per le quali erano state affidate le mansioni e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe” (Cass., sez. 3, ord. n. 21385 del 30.7.2024), situazione anch'essa ricorrente nel caso di specie, atteso che l'investimento dell'attore è stato cagionato nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa prevista e nella cornice delle mansioni affidategli a da . Controparte_4 Controparte_9
Attesa dunque la sussistenza di tale nesso di occasionalità necessaria tra le mansioni lavorative e l'illecito posto in essere e vista la ricorrenza di tutti i presupposti applicativi dell'art. 2049 c.c. sopra citati, deve essere ritenuta responsabile ex art. 2049 c.c. dei danni cagionati Controparte_9 all'attore dal fatto illecito del suo dipendente.
In definitiva, pertanto, la responsabilità civile per il sinistro de quo va ascritta a e al Controparte_4
ex art. 2054 c.c. e a ex art. 2049 c.c., dovendo Controparte_14 Controparte_9
invece essere rigettate le domande attoree nei confronti di a ragione Controparte_1 dell'insussistenza di una omissione colposa imputabile a quest'ultima.
Occorre quindi procedere alla liquidazione dei danni lamentati da . Parte_1
pagina 23 di 34 A tal proposito occorre fare riferimento alle conclusioni dell'esperita consulenza medico-legale da parte del dott. , che vanno condivise per la loro completezza, congruità e la logicità, e Persona_5
che hanno accertato:
- che l'attore in conseguenza del sinistro ha riportato le lesioni meglio descritte nella relazione richiamata, in piena compatibilità dinamico-lesiva e in rapporto di causalità con il sinistro (“è documentato in letteratura come sia di frequente riscontro a seguito di trauma da schiacciamento del piede un quadro fratturativo coinvolgente le ossa metatarsali e tarsali e come ciò sia in grado di causare una significativa riduzione della mobilità articolare delle articolazioni tibio-tarsica e sotto- astragalica. In altre parole, a fronte degli elementi documentali noti, è da ritenersi che non vi siano elementi di contrasto tra la dinamica riferita (trauma da schiacciamento) e la lesività riscontrata”, pag. 9 della consulenza tecnica in atti);
- che da tali lesioni è derivato un periodo di inabilità temporanea assoluta di 6 giorni, seguito da un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di 80 giorni, al 50% di 60 giorni e, infine al 25% di ulteriori 40 giorni;
- che sono residuati postumi permanenti qualificabili come danno biologico nella misura del 12%;
- che, per quanto concerne il grado di sofferenza psicofisica, in considerazione della durata dell'iter clinico, dell'intervento chirurgico effettuato, delle terapie analgesico-farmacologiche, della temporanea immobilizzazione distrettuale e uso di presidi (stampelle) con relative temporanee rinunce quali-quantitative sofferte, “si ritiene valutabile il grado di sofferenza menomazione- correlata in relazione al danno biologico temporaneo quale medio e, in relazione al danno biologico permanente, quale lieve, quest'ultima a fronte del risentimento nella mobilizzazione nello spazio di entità tale tuttavia da non necessitare specifici ausili, con evidenza della menomazione da persone terze al più occasionale, in contestuale percezione di effetti nel fare quotidiano per riduzione delle escursioni articolari” (pag. 11 consulenza tecnica in atti);
- che, “come già certificato dall' , vi fu necessaria temporanea astensione dall'attività lavorativa CP_11
sino al 22.12.2018. Attualmente, non vi è impedimento nell'attività lavorativa di pizzaiolo né riduzione della capacità lavorativa;
ciò malgrado, è ritenibile esservi usura lavorativa in quadro di attività richiedente una stazione eretta protratta seppur con limitata deambulazione” (pagg. 12 e 13 consulenza tecnica in atti);
pagina 24 di 34 - che le spese mediche effettuate e rilevabili dalla documentazione in atti e congrue, oltre che in rapporto di causalità con la descritta lesione patita, ammontano alla cifra complessiva di euro 110,25
(pag. 12 consulenza tecnica).
Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di Cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa Suprema Corte (ord. n. 7513/2018), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass.
SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975).
Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dalla scrivente giudice “1) l'ordinamento prevede
e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. 2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria. 3) "Categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226,
2056, 2059 c.c.). 4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici. 5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio. 6) In presenza
d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione
d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). 7) In presenza
d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del
pagina 25 di 34 punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. 8) In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). 9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass.,così come modificati dall'art. all'articolo 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale")”.
Sulla scorta di tali enunciazioni di principio, per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, si ritiene di dover orientare la liquidazione equitativa in base ai criteri adottati dal
Tribunale di Milano con le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico - fisica aggiornate al tempo della decisione (ed. 2024). Sulla scorta di tali criteri, da un lato, in sede di liquidazione del danno da invalidità per postumi permanenti, il valore da attribuirsi ai punti di invalidità viene rapportato all'entità percentuale della invalidità riscontrata, con un aumento progressivo del predetto valore, per punto di invalidità, a sua volta differenziato a seconda dell'età della persona (dovendosi rapportare la liquidazione del danno biologico alla diversa incidenza dell'invalidità sul bene salute compromesso a seconda dell'arco vitale trascorso e dell'aspettativa di vita residua), da un altro lato, per ciascun punto percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica, viene indicato un importo che dia complessivo ristoro (alla stregua dei chiarimenti della Cassazione sopra richiamati) alle conseguenze della lesione in termini “medi” in relazione agli aspetti anatomo-funzionali, agli aspetti relazionali, agli aspetti di sofferenza soggettiva, ritenuti provati anche presuntivamente.
pagina 26 di 34 Per le considerazioni esposte, avuto riguardo al caso concreto, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (anni 30) e dell'entità dei postumi permanenti, in via equitativa è possibile liquidare per la voce di danno non patrimoniale le conseguenze personali riferibili ai postumi permanenti la somma di euro 37.453,00 in moneta attuale e di euro 15.900,00 per ciò che riguarda l'inabilità temporanea (reputandosi equo calcolare un parametro medio giornaliero di euro 150,00 per tutto il periodo di inabilità parziale, tenuto conto delle allegazioni attoree e della sofferenza stimata dal ctu) per complessivi euro 53.353,00.
Con particolare riferimento alla “personalizzazione” del danno non patrimoniale deve richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “il grado di invalidità permanente espresso da un barème medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separato del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanza specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni” (Cass. 23778/2014).
Nel caso di specie, l'attore ha chiesto altresì il riconoscimento di una personalizzazione del danno non patrimoniale, allegando una peculiare sofferenza, patimento, peggioramento di abitudini di vita e l'impossibilità di attendere ad attività praticate in precedenza, anche attraverso l'escussione del testimone durante l'udienza del 31.1.2023; pertanto, sussistono i presupposti Testimone_5
per operare una personalizzazione del danno alla persona come sopra liquidato.
Nel caso di specie, si reputa che le conseguenze del sinistro abbiano inciso negativamente su abitudini- attività praticate in precedenza dall'attore, tenuto conto che le fratture indicate e i postumi riportati gli precludono di “l'andare in palestra quattro volte a settimana o l'andare a correre due/tre volte a settimana” (cfr. verbale di udienza del 31.1.2023). Lo stesso ctu dott. ha indicato come Per_5
difficilmente praticabili o comunque sconsigliabili per l'attore attività, tra cui quella del running e del calcetto.
pagina 27 di 34 Tenuto conto del “risentimento nella mobilizzazione nello spazio di entità tale tuttavia da non necessitare specifici ausili, con evidenza della menomazione da persone terze al più occasionale, in pertinenza e attendibile sintomatologia algica al marcato utilizzo contestuale percezione di effetti nel
“fare quotidiano” per riduzione delle escursioni articolari”, nonché della difficoltà nell'esecuzione delle mansioni lavorative di pizzaiolo per cui lo stesso ctu ha indicato la ricorrenza dei presupposti per riconoscere la cd. usura lavorativa si reputano sussistere motivi per provvedere ad una personalizzazione del danno nella misura del 30%; pertanto il danno non patrimoniale complessivo sofferto dalla parte attrice in conseguenza del sinistro è pari ad euro 62.131,00 e, tenuto conto del concorso di colpa del 50%, va determinato conclusivamente nell'importo di euro 34.065,50.
Da tale importo, liquidato all'attualità, devono essere decurtate le somme ricevute dall'attore ante causam e in corso di giudizio. Sul punto occorre richiamare il principio di compensatio lucri cum damno, rispetto al quale si sono recentemente espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle sentenze gemelle del 2018 (n. 12564; n. 12565; n. 12566; n. 12567), chiarendo che nel procedere all'accertamento dei danni causati da un determinato fatto illecito si deve tener conto anche dei vantaggi eventualmente scaturiti dallo stesso;
invero, la tutela risarcitoria deve essere finalizzata a ripristinare la situazione del danneggiato antecedente al verificarsi del fatto illecito e non deve trasformarsi in un'occasione di ingiustificato arricchimento del danneggiato.
Nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, il danneggiato abbia già ricevuto delle somme di denaro a titolo indennitario, infatti, le Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 12565/2018 hanno statuito che: “il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo delle indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto”.
Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie alle somme già percepite ante causam si applica il principio della compensatio lucri cum damno e, pertanto, le stesse devono essere sottratte in sede di liquidazione del danno nell'ipotesi in cui venga riconosciuto il diritto al risarcimento del danneggiato.
Ne consegue che dalla somma complessiva sopra calcolata deve essere decurtata la somma di euro
CP_1 6.500,81 quale importo percepito dall'attore da parte di a titolo di indennità per danno biologico;
l'importo rivalutato dal 22.12.2018 (data del relativo riconoscimento cfr. documentazione trasmessa da pagina 28 di 34 CP_1 in adempimento dell'ordine ex art. 213 c.p.c.) alla data odierna al fine di consentire la sottrazione di importi omogenei è pari a euro 7.696,96.
Sottraendo tale importo al valore del danno liquidato all'attualità, previa decurtazione del 50% a titolo di concorso colposo del danneggiato, si ottiene l'importo di euro 23.368,54.
Sull'importo, liquidato all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del
17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice
Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata, devalutata all'epoca dell'evento lesivo (18.7.2018) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T., vanno applicati gli interessi legali sino alla data del primo pagamento (22.12.2018); operata la decurtazione della somma di euro
6.500,81 in tale data riconosciuta sulla residua somma sono dovuti gli interessi calcolati sulla somma progressivamente rivalutata secondo i criteri già indicati. Dalla data odierna fino al saldo sono dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c.
Quanto, invece, al risarcimento del danno chiesto da parte attrice per la perdita della capacità lavorativa riportata a seguito del sinistro occorre premettere che in conseguenza di un fatto illecito, la riduzione o la perdita della capacità lavorativa specifica può dare luogo ad un risarcimento di danno patrimoniale
(da lucro cessante) qualora si accerti che il danneggiato ricaverà minori guadagni dal proprio lavoro.
Difatti, in tale ipotesi di danno patrimoniale, il giudice, oltre a dover accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità lavorativa specifica (e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno), è tenuto altresì a verificare se e in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l'infortunio patito, una capacità ad attendere al proprio o ad altri lavori confacenti alle sue pagina 29 di 34 attitudini, condizioni personali e ambientali idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte, e, solo nell'ipotesi in cui, in forza di detti complessivi elementi di giudizio, risulti una riduzione della capacità di guadagno e, in forza di questa, del reddito effettivamente percepito, tale ultima diminuzione è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16213 del 27/06/2013). Inoltre, l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (Cass. Sez. 3, Sent. n. 15238 del 03/07/2014). Secondo quanto ribadito, anche con recenti pronunce (v. Cass., sez. III, ord. n. 24209 del 2019) dalla Corte di cassazione “il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura – non necessariamente in modo proporzionale – qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Ed è stato anche affermato che tale presunzione, peraltro, copre solo l'”an” dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito”. Tuttavia, parte la giurisprudenza ritiene che, superata una soglia del bene salute, a ciò consegue, inevitabilmente, anche un danno patrimoniale. Tale soglia non è univocamente determinabile. Ad avviso della Suprema Corte “un danno da invalidità permanente nella misura del 36 per cento, caratterizzato dai disturbi così chiaramente illustrati dalla
Corte d'appello (difficoltà di deambulazione, zoppia, basculamento del bacino) e accompagnato da un livello di istruzione certamente non elevato, non potrà che tradursi, secondo la regola causale del più probabile che non, anche in una diminuzione della capacità di lavorare e, quindi, di produrre un reddito. È ragionevole ritenere, infatti, che ...ben difficilmente svolgerà un lavoro intellettuale che, in astratto, potrebbe essere espletato anche da chi si trovi nella sua situazione senza maggiori difficoltà
pagina 30 di 34 (se non in termini di cenestesi lavorativa); e quindi, dovendo egli probabilmente avviarsi ad un lavoro manuale, una diminuzione patrimoniale rientra nel novero delle possibilità che devono essere considerate” (Cass. ord. n. 35663/2023).
Nel caso in analisi, tuttavia, la valutazione medico legale effettuata dal consulente tecnico d'ufficio, cui si intende pienamente aderire per logicità e congruità della stessa, ha escluso la sussistenza del presupposto della limitazione della capacità lavorativa specifica in relazione alla parte attrice, avendo egli affermato che “attualmente, non vi è impedimento nell'attività lavorativa di pizzaiolo né riduzione della capacità lavorativa” (pag. 12 consulenza tecnica in atti). Per tale motivo, si reputa infondata la domanda di risarcimento del danno da compromissione della capacità lavorativa specifica fatta valere dall'attore.
Compete invece alla parte attrice il rimborso delle spese mediche sostenute, che devono ritenersi dimostrate, in quanto documentate ed in connessione eziologica con il sinistro di causa e ritenute congrue dal ctu nella complessiva misura di euro 110,25, oltre alle spese per la consulenza medico legale di parte per complessivi euro 415,25.
Ne consegue che, tenuto conto del concorso di colpa del 50%, il danno patrimoniale patito dalla parte attrice va liquidato in complessivi euro 207,63, oltre agli interessi compensativi, calcolati secondo il criterio sopra menzionato (cfr. sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione) dalla data delle singole fatture - senza operare la devalutazione alla data del fatto e mantenendo come valore base gli importi attuali alla data di emissione del documento - alla presente pronuncia, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
I convenuti , il e la vanno pertanto Controparte_4 TE Controparte_9
condannati, in solido tra loro, a risarcire in favore dell'attore i danni come sopra liquidati.
Merita di essere accolta anche la domanda di manleva formulata da nei Controparte_9
confronti della . Anzitutto, la parte convenuta ha CO
provato la stipula del contratto di assicurazione, allegando la polizza (doc. n. 4, allegato alla costituzione di parte convenuta), con sottoscrizione dell'agente della compagnia assicuratrice e con riepilogo generale delle condizioni contrattuali. Il caso di specie rientra nella esplicita previsione del contratto assicurativo per cui “la società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale,
pagina 31 di 34 interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione a rischi per i quali è stipulata l'assicurazione”. Ritenuto dunque operante il contratto di assicurazione, depositato in atti, , deve essere condannata a tenere indenne e CO
manlevare il e la da ogni somma che saranno tenuta a TE Controparte_9
corrispondere in ragione del presente giudizio a titolo di capitale, interessi e spese.
Il rigetto della domanda nei confronti di invece, assorbe ogni aspetto circa la Controparte_1
chiamata in garanzia di Controparte_5
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza, sì che tenuto conto del concorso colposo attoreo nella determinazione del sinistro sussistono i presupposti per compensare nella misura della metà le spese di lite tra la parte attrice, da un lato, e , il Controparte_4 Controparte_15
dall'altro, e per condannare questi ultimi alla rifusione delle spese nella misura della metà
[...]
in favore dell'attore.
Parte attrice deve rifondere le spese di lite in favore di nei Controparte_1
cui confronti la pretesa è stata integralmente respinta, e nei confronti della sua compagnia assicuratrice giacchè la chiamata in causa è eziologicamente riferibile alla formulazione delle Controparte_5
pretese attoree fatte valere nei suoi confronti.
Sulla scorta del principio di soccombenza l'assicurazione deve essere condannata rifondere le CP_6
spese di lite in favore di e del . Controparte_9 TE
La liquidazione avviene direttamente in dispositivo, sulla base dei parametri indicati dall'art. 4 D.M.
55/2014, come successivamente modificato dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, tenuto conto del valore della controversia e dell'accolto, dell'attività difensiva concretamente svolta e della natura delle questioni trattate (cfr. valori medi per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).
Cont Tenuto conto che la convenuta il sono stati difesi da un unico difensore e che si CP_10
tratta di parti aventi la stessa posizione processuale si reputa di operare un'unica liquidazione delle spese, previa maggiorazione nella misura del 10% in applicazione dell'art. 4 comma 2 del D.M. citato.
Tenuto conto che l'attore è stato originariamente ammesso dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Milano al patrocinio a spese dell'Erario, ma che con la procura rilasciata contestualmente alla notifica della citazione ha provveduto a nominare un secondo difensore e che l'istanza di ammissione al pagina 32 di 34 patrocinio è stata presentata in data successiva (cfr. 3.6.2021), sussistono i presupposti per la revoca dell'ammissione come da separato provvedimento, sì che non occorre operare la distrazione dei compensi a favore dell'Erario.
A carico della parte attrice, da un lato, di , del Controparte_9 TE
e di , dall'altro, devono essere poste le spese di ctu come liquidate in
[...] Controparte_4
corso causa nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accertata la concorrente responsabilità di e di Parte_1 Controparte_4
nella causazione del sinistro per cui è causa, occorso il 20.07.2018, nella misura del 50% ciascuno, condanna , il e Controparte_4 TE [...]
, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, al risarcimento del 50% dei Controparte_9
danni patrimoniali e non patrimoniali patiti da , che, già decurtate Parte_1 le somme riconosciute all'attore ante causam, si liquidano rispettivamente in euro 207,63 ed in euro 23.368,54, oltre interessi e rivalutazione come indicati in parte motiva;
2) rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
e, per l'effetto, dichiara assorbita la domanda di manleva da Controparte_1 quest'ultima proposta nei confronti di Controparte_5
3) dichiara tenuta a mantenere indenne e a CO
manlevare il da ogni Controparte_15
somma che le convenute saranno tenute a corrispondere a in Pt_1 Parte_1
ragione del presente giudizio, a titolo di capitale, interessi e spese;
4) compensa le spese di lite tra la parte attrice, da un lato, e , il Controparte_4 [...]
, dall'altro, nella misura della Controparte_15
metà e condanna , il Controparte_4 Controparte_15
, in solido tra loro, a rifondere in favore dell'attore la metà delle spese di
[...]
lite da quest'ultimo sostenute, che si liquidano in euro 2.500,00 per compensi ed in euro pagina 33 di 34 398,85 per le spese, oltre 15% contributo forfetario spese generali sull'indicato compenso,
i.v.a. – se dovuta - e c.p.a.;
5) condanna la parte attrice a rifondere in favore di e Controparte_1
le spese di lite da queste ultime sostenute, che si liquidano in euro Controparte_5
759,00 per le spese in favore di e in euro Controparte_1
5.000,00, ciascuna, per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.;
6) condanna a rifondere in favore del CO
e di le spese di lite da CP_3 TE Controparte_9
questi sostenute, che si liquidano in euro 5.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A.;
7) pone definitivamente a carico della parte attrice, da un lato, e di
[...]
e , dall'altro, nella misura Controparte_15 Controparte_4
del 50% le spese di ctu come liquidate in corso causa.
Milano, 6.3.2025
Il giudice
Lucia Francesca Iori
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