Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 13/02/2026, n. 2539
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Impugnazione per mancata notifica intimazione precedente

    La Corte rileva che l'intimazione impugnata si fonda su una sentenza definitiva che ha rigettato l'avviso di accertamento prodromico. Non è precluso all'Amministrazione notificare un'intimazione basata su una decisione giudiziaria definitiva, anche se una precedente intimazione non sia andata a buon fine. L'invocato art. 50 del Dpr 602/1973 riguarda l'esecuzione successiva alla notifica di una cartella esattoriale, mentre qui il titolo è una sentenza passata in giudicato.

  • Altro
    Impugnazione parziale dell'atto

    La Corte osserva che l'intimazione riporta anche altra richiesta di somme per Irpef 2013, in ordine alla quale il contribuente non propone censure, configurandosi un'ipotesi di impugnazione parziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 13/02/2026, n. 2539
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2539
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo