CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 13/02/2026, n. 2539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2539 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2539/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
DI RZ PAOLO, Relatore
AMURA LO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10241/2025 depositato il 31/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TF5IPPD000442023 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 822/2026 depositato il
20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede l'annullamento dell'atto impugnato.
Resistente: domanda il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato mediante spedizione telematica il 30.6.2025 ed iscritto al n. 10241/25 RGR, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'intimazione di pagamento n. 071 2025 90008129 22/000, che dichiarava essergli stata notificata dall'Agenzia delle Entrate RI il
3.3.2025, per l'importo di Euro 189.246,00, in relazione al tributo dell'Irpef in relazione all'anno 2013.
Il contribuente contestava l'illegittimità dell'atto esattivo perché redatto operando riferimento a pretesa precedente intimazione di pagamento che si afferma notificata in data 4.4.2023, ma in realtà mai ricevuta, conseguendone la violazione dell'art. 50, comma 1, del Dpr n. 602 del 1973.
Chiedeva pertanto, in sede cautelare, la sospensione degli effetti dell'atto e, nel merito, l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l'Ente creditore, l'Agenzia delle Entrate, e replicava che l'intimazione di pagamento dipende da sentenza passata in giudicato, e richiede il pagamento di quanto residuo essendosi provveduto all'esazione frazionata.
Produceva documentazione e chiedeva il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
L'Incaricato per l'esazione, Agenzia delle Entrate RI, riceveva la notificazione del ricorso il 2.5.2025, ma non si costituiva.
All'udienza del 16.9.2025 questa Corte, ritenuti non integrati i presupposti di legge, rigettava l'istanza cautelare di sospensione degli effetti dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre quindi innanzitutto rilevare che l'intimazione impugnata riporta anche altra richiesta di somme, sempre per Irpef 2013 (Euro 35.189,89), in ordine alla quale il contribuente non propone censure. Deve pertanto ritenersi che ricorra un'ipotesi di impugnazione parziale.
A quanto è dato comprendere, il ricorrente lamenta che nell'intimazione, a proposito della pretesa contestata
(Euro 153.950,23) è annotato che la stessa dipende da altra intimazione di pagamento notificata il 4.4.2023.
Sostiene di non aver ricevuto la notificazione di quest'ultima intimazione e ritiene in conseguenza viziata l'intimazione notificata in questa sede.
L'Agenzia delle Entrate replica che l'intimazione, per la parte impugnata, riguarda la richiesta di pagamento degli importi residui, essendo intervenuta esecuzione frazionata, per effetto della sentenza definitiva della
CGT I di Napoli n. 5333/22 del 20.5.2022, che ha rigettato l'impugnativa del contribuente avverso il prodromico avviso di accertamento, ed è divenuta definitiva il 20.12.2022.
Il contribuente non replica ai rilievi dell'Agenzia delle Entrate, non contrasta la definitività della decisione, che deve ritenersi a sua conoscenza, o un errore di calcolo del dovuto o altro errore. Si limita a contestare la mancata notificazione della previa intimazione. L'invocato art. 50, comma 1, del Dpr n. 602 del 1973 attiene all'esecuzione successiva alla notificazione di una cartella esattoriale. In questo caso il titolo è costituito da una sentenza che il ricorrente non contesta essere passata in giudicato.
Non è invero precluso all'Amministrazione finanziaria notificare un'intimazione di pagamento fondata su decisione giudiziaria definitiva, anche se ne ha precedentemente notificata un'altra, la cui notifica non sia eventualmente andata a buon fine.
Il ricorso pertanto appare infondato e deve perciò essere respinto.
Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della controversia.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli,
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso introdotto da Ricorrente_1, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita resistente, e le liquida in complessivi €2.500,00.
Napoli 20 gennaio 2026
Il Presidente Il Giudice
MA ZO
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
DI RZ PAOLO, Relatore
AMURA LO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10241/2025 depositato il 31/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TF5IPPD000442023 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 822/2026 depositato il
20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede l'annullamento dell'atto impugnato.
Resistente: domanda il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato mediante spedizione telematica il 30.6.2025 ed iscritto al n. 10241/25 RGR, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'intimazione di pagamento n. 071 2025 90008129 22/000, che dichiarava essergli stata notificata dall'Agenzia delle Entrate RI il
3.3.2025, per l'importo di Euro 189.246,00, in relazione al tributo dell'Irpef in relazione all'anno 2013.
Il contribuente contestava l'illegittimità dell'atto esattivo perché redatto operando riferimento a pretesa precedente intimazione di pagamento che si afferma notificata in data 4.4.2023, ma in realtà mai ricevuta, conseguendone la violazione dell'art. 50, comma 1, del Dpr n. 602 del 1973.
Chiedeva pertanto, in sede cautelare, la sospensione degli effetti dell'atto e, nel merito, l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l'Ente creditore, l'Agenzia delle Entrate, e replicava che l'intimazione di pagamento dipende da sentenza passata in giudicato, e richiede il pagamento di quanto residuo essendosi provveduto all'esazione frazionata.
Produceva documentazione e chiedeva il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
L'Incaricato per l'esazione, Agenzia delle Entrate RI, riceveva la notificazione del ricorso il 2.5.2025, ma non si costituiva.
All'udienza del 16.9.2025 questa Corte, ritenuti non integrati i presupposti di legge, rigettava l'istanza cautelare di sospensione degli effetti dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre quindi innanzitutto rilevare che l'intimazione impugnata riporta anche altra richiesta di somme, sempre per Irpef 2013 (Euro 35.189,89), in ordine alla quale il contribuente non propone censure. Deve pertanto ritenersi che ricorra un'ipotesi di impugnazione parziale.
A quanto è dato comprendere, il ricorrente lamenta che nell'intimazione, a proposito della pretesa contestata
(Euro 153.950,23) è annotato che la stessa dipende da altra intimazione di pagamento notificata il 4.4.2023.
Sostiene di non aver ricevuto la notificazione di quest'ultima intimazione e ritiene in conseguenza viziata l'intimazione notificata in questa sede.
L'Agenzia delle Entrate replica che l'intimazione, per la parte impugnata, riguarda la richiesta di pagamento degli importi residui, essendo intervenuta esecuzione frazionata, per effetto della sentenza definitiva della
CGT I di Napoli n. 5333/22 del 20.5.2022, che ha rigettato l'impugnativa del contribuente avverso il prodromico avviso di accertamento, ed è divenuta definitiva il 20.12.2022.
Il contribuente non replica ai rilievi dell'Agenzia delle Entrate, non contrasta la definitività della decisione, che deve ritenersi a sua conoscenza, o un errore di calcolo del dovuto o altro errore. Si limita a contestare la mancata notificazione della previa intimazione. L'invocato art. 50, comma 1, del Dpr n. 602 del 1973 attiene all'esecuzione successiva alla notificazione di una cartella esattoriale. In questo caso il titolo è costituito da una sentenza che il ricorrente non contesta essere passata in giudicato.
Non è invero precluso all'Amministrazione finanziaria notificare un'intimazione di pagamento fondata su decisione giudiziaria definitiva, anche se ne ha precedentemente notificata un'altra, la cui notifica non sia eventualmente andata a buon fine.
Il ricorso pertanto appare infondato e deve perciò essere respinto.
Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della controversia.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli,
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso introdotto da Ricorrente_1, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita resistente, e le liquida in complessivi €2.500,00.
Napoli 20 gennaio 2026
Il Presidente Il Giudice
MA ZO