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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 6895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6895 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 24891/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. AE DI - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24891 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nato a [...], il [...] - cod. fisc. ), rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall' avv. Stefano Marzatico e dall' Avv. Pietro Ferraro elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Napoli al Viale Margherita n°49 in virtù di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] il [...] - c.f.: rapp.ta e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Maria Rosaria Anna Conte Paone, presso il cui studio in Casoria alla via Giolitti n. 4 è elett.te dom.ta, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso come in atti
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.11.2023 premetteva che aveva contratto matrimonio Parte_1 concordatario con a Napoli il 3.10.2009; che dalla loro unione erano nati due figli, Controparte_1 , in data 1/06/2009 e in data 26/09/2012; che con Negoziazione Assistita in data Per_1 Per_2
9/12/2019 i coniugi avevano raggiunto un accordo di separazione, omologato con decreto in data
10/02/2020, alle condizioni che di seguito sinteticamente si riportano:
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
La casa coniugale sita in San Giorgio a Cremano alla Via G. Marotta n°10, di proprietà di entrambi coniugi, ciascuno per la quota del 50%, viene concordemente assegnata alla Sig.ra CP_1
ed ai figli e , dandosi atto che il Sig. si trasferirà altrove
[...] Per_1 Per_3 Parte_1 portando con se i propri effetti personali;
i minori e saranno affidati ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
Per_1 Per_2 con diritto e dovere del padre di tenerli con se a fine settimana alternati dalle ore 9.00 del Sabato alle ore 8.00 del Lunedi ed il Lunedi e Venerdì pomeriggio con pernottamento;
Il Sig. verserà alla moglie la somma di euro 800,00 mensili a titolo di assegno di Parte_1 mantenimento dei figli nonché il 50% delle spese straordinarie compre quelle mediche ludiche e odontoiatriche;
Le rate residue del mutuo, contratto per l'acquisto della casa sita in San Giorgio a Cremano alla Via
Marotta, cointestato, attualmente versato interamente dal Sig. , saranno a carico di Parte_1 entrambe le parti ciascuna per la quota del 50% che provvederanno ognuno per la sua quota a versarla all'istituto di credito;
che egli, lasciata la casa coniugale, da ultimo prendeva in locazione nel quartiere di Ponticelli alla Via C. Chaplin n°10 un immobile con un canone di euro 580,00 mensili;
che egli in questi anni si era sempre occupato dei figli, mentre la moglie aveva assunto un atteggiamento via via sempre più disinteressato;
che, da ultimo, la incurante dell'interesse dei figli, aveva preso la CP_1 decisione di lasciare la casa coniugale sita in San Giorgio a Cremano trasferendosi in Casoria presso la casa dei suoi genitori portando con se i figli;
che per oltre un anno la casa coniugale sita in San Giorgio
a Cremano era restata inabitata ed i rapporti tra le parti si erano deteriorati;
che la sua condizione economica nel frattempo era peggiorata dovendo egli far fronte non solo al canone di locazione del nuovo immobile locato ma anche e soprattutto a tutte le spese relative al sostentamento della prole di cui egli si era fatto carico senza alcun aiuto da parte del coniuge;
che per tali motivi egli, dopo aver chiesto per l'ennesima volta alla resistente se volesse ritornare nella casa coniugale assegnatale, nel mese di
Novembre del 2023 decideva di riprendere possesso della casa coniugale in quanto era palese oramai la volontà della di non voler restare a San Giorgio;
che nelle medesime circostanze il CP_1 Parte_1 comunicava preliminarmente le sue volontà alla la quale insisteva affinchè l'immobile fosse CP_1 venduto e le venisse pagata la quota del 50% del corrispettivo;
che le parti non riuscivano a trovare un'intesa. Pertanto chiedeva: “a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre
1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il Sig.ra e la Parte_1 Signora ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla Controparte_1 annotazione della sentenza;
b) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire
l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, disponendo la collocazione prevalente degli stessi presso il padre, determinando i tempi e le modalità della loro presenza con la madre e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione;
c) assegnare la casa coniugale, sita in San Giorgio a Cremano alla Via G. Marotta n°10, al Sig.
in quanto rispondente all'interesse della prole;
Parte_1
d) stabilire a carico della Sig.ra un assegno di mantenimento in favore di ciascun Controparte_1 figlio minore pari ad euro 150,00. mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo
l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
e) stabilire a carico del Sig. un canone di locazione mensile di euro 300,00 a favore Parte_1 della Sig.ra o comunque di quella somma che il Giudicante riterrà più opportuna Controparte_1 secondo gli indici del mercato immobiliare;
f) stabilire tempi e modalità della presenza dei suddetti figli minori presso i nonni.
Vinte le spese di giudizio.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Tempestivamente costituendosi in giudizio aderiva alla domanda di divorzio, ma Controparte_1 contestava tutte le circostanze di fatto ex adverso dedotte.
In particolare la resistente eccepiva che il marito era sempre stato dominante e prevaricatore, in più occasioni l'aveva aggredita e apostrofata in malo modo;
che nell'ultimo anno l'ambiente familiare era divenuto particolarmente difficile ed intollerabile, a causa delle incursioni improvvise, sia di giorno che di notte, in casa da parte del e dei suoi genitori, cui seguivano liti per i più vari motivi;
che Parte_1 infatti sia il che il padre di quest'ultimo detenevano le chiavi dell'immobile, fatto a cui ella Parte_1 non si era potuta opporre, in quanto il pretendeva di poter accedere in casa in qualsiasi Parte_1 momento perché casa sua e perchè lì c'erano i suoi figli;
che ciò costituiva per lei forte motivo d'ansia; che l'ultimo episodio era avvenuto il 27/10/2023, quando il coniuge, in compagnia del padre, era entrato all'improvviso in casa - aprendo con le chiavi e senza bussare il campanello - mentre la resistente era intenta nelle faccende domestiche, girando per tutta casa (aprendo mobili) senza nemmeno salutare;
che ella per tali motivi aveva deciso di allontanarsi temporaneamente dalla casa solo per la notte, infatti tutto l'arco della giornata vi soggiornava e la sera invece andava a dormire (sempre con i suoi due figli) presso i propri genitori, al mattino accompagnava i figli a scuola a S. Giorgio a Cremano e permaneva nella casa familiare ove attendeva l'uscita da scuola dei figli e nel mentre preparava loro il pranzo e svolgeva le faccende domestiche;
che il pomeriggio seguiva i bambini nelle attività extrascolastiche o ludiche (accompagnandoli al centro sportivo o alla scuola di musica, o a casa di amici) e verso sera, spesso, andava a casa dei proprio genitori ove cenavano e passavano la notte;
che il giorno dopo i fatti del 27/10/2023, il con un whatsapp, le comunicava che era in casa ed aveva con sé il cane e
Parte_1 che vi avrebbe soggiornato per tutta la settimana, inibendole di accedervi;
che la resistente temendo un'eventuale reazione scomposta del coniuge, nell'ipotesi in cui fosse rientrata a casa, presentava denuncia al Commissariato PS di zona in data 30/10/2023; che successivamente, ella non riuscendo a rientrare in casa con le chiavi in suo possesso poiché era stata cambiata la serratura dal
Parte_1 interpellava i Carabinieri che arrivati in loco constatavano che all'interno vi era il;
che oltre
Parte_1 alla denuncia ella avviava azione civile per riavere il possesso della casa assegnata;
che resasi conto che la tensione era in crescendo e che era sempre più complicato interloquire con il coniuge e con i genitori aveva preferito - per la sua tranquillità ma soprattutto per il benessere dei minori, spossati da questa situazione - allontanarsi per qualche tempo;
che a seguito dello spossessamento della casa familiare posto in essere nell'ottobre 2023 dal con il cambio della serratura di accesso, ella non aveva
Parte_1 più potuto accedervi;
che attualmente la casa coniugale era detenuta dal che la condivideva
Parte_1 con la sua convivente Tutto ciò premesso la resistente concludeva chiedendo: “1) CP_2
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinando l'annotazione nei registri di Stato
Civile del Comune di Napoli;
2) A modifica degli accordi di separazione statuire l'affido esclusivo dei figli minori alla resistente, e comunque sempre prevedendo la loro residenza privilegiata presso la madre;
3) Confermare l'obbligo a carico del al versamento dell'assegno mensile di Parte_1 mantenimento per la prole rivalutato in attuali € 929,60, oltre aggiornamento ISTAT e con la partecipazione alle spese straordinarie per i figli, per una quota pari alla metà;
4) Prevedere l'obbligo a carico del ricorrente al versamento dell'assegno mensile per € Parte_1
200,00, a favore della resistente , a titolo di assegno divorzile;
Controparte_1
5) Ordinare al ricorrente di riconsegnare immediatamente le chiavi della casa coniugale assegnata alla resistente, lasciandola libera e vuota da persone;
6) Confermare nel resto le condizioni di separazione, compresa l'assegnazione della casa familiare;
7) In via del tutto subordinata procedere alla divisione della casa familiare (compreso lastrico) fra i coniugi;
”
All'udienza del 12.03.2024 venivano sentite le parti, comparse personalmente, all'udienza del
30/04/2024 venivano sentiti entrambi i minori e in via provvisoria ed urgente il giudice così provvedeva: “ letti gli atti del giudizio promosso da (ricorrente) nei confronti di Parte_1 Controparte_1
(resistente) avente ad oggetto: “Divorzio - Cessazione effetti civili ”; sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 30/04/2023; premesso che in sede di separazione, autorizzata in data 10/02/2020, le parti hanno concordato
l'assegnazione della casa coniugale in San Giorgio a Cremano alla via G. Marotta n. 10 di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, a con collocazione presso la Controparte_1 stessa dei figli, disciplinando i tempi di permanenza degli stessi presso il padre a carico del quale è stato posto un assegno mensile di euro 800,00 a titolo di contributo nel mantenimento degli stessi;
rilevato che il ricorrente ha chiesto la pronuncia del divorzio confermando l'affidamento condiviso dei figli minori ma chiedendo disporsi la collocazione prevalente degli stessi presso di sé e chiedendo al contempo anche l'assegnazione della casa coniugale e stabilirsi a carico della un assegno di CP_1 mantenimento per ciascun figlio di euro 150,00;
considerato che
la resistente costituendosi nell'aderire alla domanda di divorzio ha chiesto l'affido esclusivo dei figli minori, confermare l'assegnazione a sé della casa famigliare, determinarsi in euro
929,60 l'importo dell'assegno mensile di mantenimento per la prole a carico del padre, porsi a carico del medesimo un assegno divorzile in suo favore di euro 200,00; sentite le parti personalmente e i minori;
rilevato che a seguito dell'ascolto dei minori la difesa di parte ricorrente, a modifica delle conclusioni di cui al ricorso, ha chiesto la collocazione paritaria dei minori a settimane alterne presso l'uno e
l'altro genitore, come attualmente sta avvenendo, rinunciando in presenza di tale presupposto al mantenimento a carico della , mentre la difesa della resistente ha chiesto l'affido condiviso dei CP_1 minori, la collocazione degli stessi presso di sé nella casa di San Giorgio, di cui ha chiesto
l'assegnazione, per il resto riportandosi alla comparsa;
evidenziato che, nella situazione di fatto attuale, benché non sia stato emesso alcun provvedimento di modifica degli accordi raggiunti in sede di separazione – ove era stata prevista l'assegnazione a
[...]
della casa familiare in San Giorgio a Cre-mano e la collocazione prevalente dei minori CP_1 presso la stessa - la casa familiare dagli inizi del mese di Novembre u.s. è occupata da Parte_1
e i minori trascorrono una settimana presso il padre nella suddetta casa e una presso la madre a
Casoria nella casa dalla stessa presa in locazione;
rilevato che dalle dichiarazioni rese dai minori, di quindici anni e di quasi dodici anni, Per_1 Per_2 che sono apparsi molto maturi per la loro età e sereni nel raccontare le vicende della loro vita, è emerso che gli stessi, per quanto trovino pesante l'attuale situazione che li vede una settimana presso la madre a Casoria e una presso il padre a San Giorgio, sostanzialmente non la cambierebbero, sia perché vogliono stare con entrambi i genitori, sia perché il loro centro di interessi è in San Giorgio dove hanno sempre vissuto, sia perché comunque si sentono abbastanza liberi di scegliere;
evidenziato che la pur essendo legata alla casa familiare ha dichiarato di non essere CP_1 disponibile a tornare a vivere nella stessa o comunque a San Giorgio (verbale udienza del 12/03/2024 la resistente dichiara: “…Io ci tengo alla casa perché lì siamo vissuti, i nostri figli sono cresciuti lì e sono legati a questa casa. In questa casa ci sono i miei sacrifici, ma io non riesco più a vivere in questa casa. Io ho sopportato tanto, ora lo ho denunciato, ma non lo avrei mai fatto. Mio marito non ha e non ha mai avuto ri-spetto per me. In quella casa ho capito che non sono libera, per questo non ci tornerei.
Non tornerei a vivere nemmeno a San Giorgio. Io vorrei tenere i miei figli a Casoria e sono disponibile
a continuare a sacrificarmi ad accompagnarli avanti e indietro …”); considerato dunque che per consentire ai minori di continuare a svolgere la loro vita nel comune di San
Giorgio a Cremano dove vanno a scuola, hanno le loro amicizie e sono sempre cresciuti, ma allo stesso tempo di stare con entrambi i genitori, non resta che prendere atto dell'attuale organizzazione che comunque, anche con lo svantaggio di prevedere ogni settimana il passaggio da una casa all'altra, si rivela la più soddisfacente per i minori, dovendosi però evidenziare che in siffatta organizzazione un ruolo determinante svolge la presenza dei nonni paterni in San Giorgio a Cremano che hanno rappresentato, negli ultimi quattro anni, il vero elemento di continuità nella vita di questi ragazzi, come chiaramente emerso dalle dichiarazioni dagli stessi rese;
rilevato che la decisione di far conseguire all'affido condiviso una frequentazione sostanzialmente paritetica dei minori con i genitori non esclude la possibilità di adottare un provvedimento di assegnazione della casa familiare;
è noto, infatti, che l'assegnazione della casa familiare risponde all'esigenza di tutela degli interessi dei figli, con particolare riferimento alla conservazione del loro "habitat" domestico inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare;
evidenziato che nel caso di specie sussiste l'interesse dei minori a non perdere l'habitat domestico verso il quale entrambi hanno manifestato un legame e quindi sussiste la necessità di adottare un provvedimento di assegnazione della casa familiare;
rilevato che in un quadro siffatto la casa familiare non può che essere assegnata al ricorrente, avendo la resistente chiaramente manifestato la sua indisponibilità a tornare a vivere nella stessa;
ritenuto in ordine ai provvedimenti di carattere economico che il collocamento paritetico dei minori presso entrambi i genitori giustifica la previsione che ciascuno provvederà al mantenimento diretto degli stessi durante i rispettivi periodi di competenza mentre le spese straordinarie individuate come da protocollo d'intesa tra Presidenza del Tribunale e COA del 7/03/2018, tenuto conto delle diverse condizioni reddituali delle parti, il ricorrente svolge attività lavorativa la resistente no, vanno ripartite nella misura del 70% a carico del ricorrente e del 30% a carico della resistente;
considerato che
la resistente ha chiesto il riconoscimento dell'assegno divorzile;
rilevato che è emerso in maniera pacifica tra le parti che la non svolge e non ha mai svolto CP_1 attività lavorativa e tenuto conto dell'assegnazione al medesimo della casa familiare, allo stato in via provvisoria si ritiene di poter accogliere la domanda in esame nella misura richiesta, ponendo a carico di e in favore di un assegno mensile di euro 200,00, da rivalutare Parte_1 Controparte_1 annualmente in base agli indici ISTAT e da versare alla beneficiaria entro il giorno 5 di ciascun mese;
ritenuto di dover rilevare fin da ora l'inammissibilità della trattazione congiunta di domande soggette a riti differenti secondo le regole di cui all'art. 40 cod. proc. civ., nel te-sto modificato dalla legge n. 353 del 1990, ad eccezione per le cause connesse ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ., rilevato, pertanto, che non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di divorzio e di quelle di divisione dell'immobile adibito a casa familiare, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra; rilevato che le prove orali articolate in ricorso vertono su circostanze irrilevanti e in parte generi-che, rilevato che la prova articolata dalla resistente nella comparsa di costituzione ha ad oggetto in parte circostanze generiche (capi a, b), in parte pacifiche (capo c, h) in parte irrilevanti (capi d, e, f, g, i, l, m,
n); rilevato che sul certificato di matrimonio prodotto non risulta annotata la separazione;
ritenuta la causa matura per la decisione sulla base di quanto in atti,
- Letto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.,
PQM
conferma l'affido condiviso dei figli minori con collocamento paritetico presso entrambi i genitori, revoca l'obbligo a carico di di versare a l'assegno a titolo di
Parte_1 Controparte_1 contributo nel mantenimento dei figli minori;
pone a carico di le spese straordinarie
Parte_1 individuate come da protocollo d'intesa tra Presidenza del Tribunale e COA del 7/03/2018, per i figli minori nella misura del 70% e a carico di nella misura del 30%; Controparte_1 assegna la casa familiare a;
Parte_1 pone a carico di l'assegno di euro 200,00 in favore di da versare
Parte_1 Controparte_1 entro il giorno 5 di ciascun mese;
rinvia la causa all'udienza cartolare del 20/02/2025 di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c. “ L'udienza del 20/02/2025 veniva rinviata al 3/04/2025 e in tale data la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione previo parere del PM
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi oltre sei mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Quanto al regime di affido dei minori, dalle risultanze processuali non sono emersi elementi tali da suggerire una deroga al regime ordinario dell'affido condiviso dei figli, peraltro chiesto da entrambe le parti negli scritti conclusionali.
Quanto alla collocazione il ricorrente ha chiesto confermare la collocazione paritaria presso entrambi i genitori;
la resistente ha insistito per il collocamento presso di sé e solo in via del tutto subordinata ha chiesto confermare il collocamento paritario presso entrambi i genitori, a settimane alterne. E però la resistente non ha in alcun supportato la conclusione formulata in via principale con argomentazioni volte a sostenere che essa realizzi il superiore interesse dei minori in maniera più adeguata rispetto alla disciplina adottata dal G.D. con la decisione assunta in via provvisoria ed urgente, che non risulta essere stata reclamata, né ha comunque dedotto in fatto circostanze successivamente verificatesi che possano portare ad una diversa valutazione sul punto. Pertanto il Collegio, ritenute assolutamente condivisibili le motivazioni poste a base del provvedimento del 29/05/2024, sopra riportato, assunto all'esito dell'ascolto delle parti e dei minori, in mancanza di ulteriori elementi, ritiene che il collocamento paritario degli stessi presso entrambi i genitori, allo stato sia ancora la soluzione che realizza al meglio l'interesse dei minori, che dunque continueranno a trascorrere una settimana presso il padre e una presso la madre;
per i periodi festivi va confermata la disciplina prevista in sede di separazione.
Anche quanto all'assegnazione della casa famigliare, premesso che la resistente nelle conclusioni non ha insistito nell'assegnazione della stessa a sé, sono ancora attuali le motivazioni espresse a sostegno della disciplina adottata in via provvisoria;
né alcun nuovo elemento è stato portato dalle parti all'attenzione del Tribunale. Pertanto si ritiene di confermare l'assegnazione della casa famigliare a Parte_1
Quanto agli aspetti di carattere economico si ritiene di confermare quanto disposto in via provvisoria, anche in mancanza di conclusioni diverse delle parti, quindi ciascuna genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli durante i rispettivi periodi di competenza mentre le spese straordinarie individuate come da protocollo d'intesa tra Presidenza del Tribunale e COA del 7/03/2018, tenuto conto delle diverse condizioni reddituali delle parti, vengono ripartite nella misura del 70% a carico del ricorrente e del 30% a carico della resistente. La resistente ha poi formulato domanda volta al riconoscimento dell'assegno divorzile, nella comparsa di costituzione quantificandolo in € 200,00, negli scritti conclusionali in € 400,00.
Il Collegio evidenzia che nella disciplina dettata dall'art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n.898, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il giudice, chiamato a decidere sull'attribuzione dell'assegno di divorzio, è tenuto a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza- all'atto della decisione- dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Inoltre la determinazione di detto assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi (cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. I 21.02.2008 n. 4424;
Cass. Civ. Sez. I n. 1758 del 28.01.2008) data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione ( cfr. Cass. Sez. I n. 25010 del
30.11.2007 Cass. Civ. Sez. I 4.11.2010 n. 22501; Cass. Sez. I n. 10644 del 13.05.2011; Cass. Civ. Sez. I
n.9976 del 5.05.2011). Ovviamente il Collegio è tenuto in via preliminare alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali- ai fini dell'accertamento dell'an debeatur, valutazione comparativa pregiudiziale a qualsiasi successiva indagine sui presupposti dell'assegno e certamente non ogni differenza tra le situazioni dei coniugi legittima la concessione dell'assegno, essendo necessario un divario rilevante, sensibile e significativo.
Il Collegio inoltre doverosamente rileva (alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n.
18287 del 11 luglio 2018) la funzione mista assistenziale-compensativa-perequativa dell'assegno divorzile che si fonda sul principio di libertà, autoresponsabilità e pari dignità dei coniugi (art. 2, 3 e 29
Cost.). E' necessario a tal fine indagare sempre il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di migliorare la propria posizione economica, lavorativa, patrimoniale.
Invero, la differenza reddituale, coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno perché l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze
(Cass. 09/08/2019, n. 21234). La regola di giudizio, ispirata al canone dell'auto-responsabilità, in affermazione della funzione oltre che assistenziale anche perequativa e compensativa dell'assegno, vuole che il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, accerti
l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi (Cass. 09/08/2019 n. 21234; Cass. 28/02/2020, n. 5603; Cass. n. 5603 del 28/02/2020).
Ed infatti (cfr. Cass. N. 11832/23) , il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo- compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, I.
n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali (Cass. n. 29920 del 13/10/2022; Cass. n. 21234 del
09/08/2019). Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge.
………..tali motivi non rilevano, perché l'assegno, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente alla scelta di impiegare le proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale, produttive di reddito. ………, è irrilevante quale sia il motivo sotteso alla scelta di dedicarsi maggiormente alla famiglia, operata da uno dei coniugi e accettata dall'altro, né rileva che tale scelta comporti o meno una dedizione totale ed esclusiva al coniuge e ai figli , senza che sia necessario che tale sacrificio si sostanzi in un abbandono "totale" del lavoro al di fuori della famiglia, né che il patrimonio familiare e quello dell'altro coniuge siano incrementati "esclusivamente" grazie al contributo del coniuge che ha operato tale sacrificio, essendo sufficiente un contributo di quest'ultimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, a scapito delle sue occupazioni lavorative o di avanzamenti di carriera. (Cass. N. 27945/23).
La Suprema Corte ha inoltre ulteriormente evidenziato, con l'ordinanza N. 3661 del 13 febbraio 2020, che “se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale.” La suprema Corte ha sostanzialmente sancito, rectius ribadito, il dovere per l'ex coniuge di sfruttare la propria capacità lavorativa, cercando un'occupazione e censurando le ipotesi di mancata attivazione per la ricerca di un'occupazione fin dal momento della separazione, specificando altresì che non rilevano solo le occasioni concrete di ottenere un lavoro, ma che è sufficiente la capacità di procurarsi i propri mezzi di sostentamento e le potenzialità professionali e reddituali.
Tanto premesso, alla luce dei criteri di cui all'art 5 della legge 1dicembre 1970 secondo l'interpretazione offerta dalle Sezioni Unite della Cassazione e dalla giurisprudenza di legittimità, ribadito che l'assegno divorzile ha natura assistenziale-perequativo-compensativa e non di mantenimento, la domanda nel caso di specie può trovare accoglimento. Il matrimonio è stato celebrato in data 3.10.2009 (quando la convenuta aveva 31 anni) e la separazione è del 9.12.2019 (quando la convenuta aveva 41 anni). La resistente vanta quale unica proprietà il 50% della casa familiare cointestata con il marito, così come il mutuo sulla stessa gravante, e assegnata a quest'ultimo e non ha esperienze lavorative pregresse, appare però censurabile la totale inerzia della dalla separazione, risalente al 2019, quando la stessa CP_1 aveva 41 anni e i figli erano già scolarizzati. La ha assunto un contegno, deresponsabilizzante CP_1
e perseverante nel fare esclusivo affidamento sull'assegno di mantenimento del coniuge separato. Non si può però ignorare, a fronte del predetto atteggiamento deresponsabilizzante della che la CP_1 stessa, nei dieci anni di convivenza matrimoniale, ha fornito un contributo assolutamente prevalente quantomeno all'accudimento della prole (elemento incontestato), e ne consegue - in via presuntiva pressoché automatica, ovvero anche prescindendo dalla prova orale, - che detta impostazione familiare sia stata concordata/condivisa dalle parti (senza che sia necessario indagare sulle sottese motivazioni
Cassazione 27945/23) e abbia nei fatti permesso la realizzazione dell'altro coniuge, rappresentante di commercio e in questo modo quindi contribuito alla sua crescita professionale, economico-patrimoniale.
L'attuale assenza di redditi da lavoro da parte della resistente trova certamente la sua ragione primitiva e prevalente nella vita matrimoniale e soprattutto nel ruolo in concreto assunto durante il matrimonio, ma costituisce anche una concausa nella mancata doverosa attivazione post separazione. Sotto quest'ultimo profilo, considerata la mancanza di una pregressa esperienza lavorativa, può solo ragionevolmente ipotizzarsi, con un certo grado di probabilità ma non di certezza, che l'eventuale occupazione svolta nella fase post separativa avrebbe inciso sulla sua attuale condizione reddituale.
Così ricostruita la fattispecie concreta, il Collegio in diritto reputa che - pur se per il riconoscimento dell'assegno divorzile è sempre necessaria la precondizione della disparità rilevante, sensibile e significativa tra le rispettive posizioni reddituali/patrimoniali da valutare sempre in termini “relativi” potendo anche riconoscersi l'assegno in favore del coniuge “debole” pur senza che lo stesso si trovi in uno stato di bisogno in senso stretto - va certamente riconosciuta un'autonoma dignità alle diverse funzioni dell'assegno divorzile e, in particolare, a quella compensativa. Ciò non appare certo in contrasto con la natura composita dell'assegno divorzile, ma, anzi, ne consente la piena realizzazione. Tale doverosa interpretazione ha infatti trovato autorevole conferma nella recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 32198/2021, che ha differenziato la sorte dell'assegno divorzile in seguito all'instaurazione di una nuova convivenza stabile da parte del beneficiario;
invero, solo se finalizzato a rispondere alla situazione di bisogno del ricevente, la cessazione dell'erogazione ha ragion d'essere, considerati i vincoli di assistenza che sorgono in capo al nuovo partner;
viceversa, qualora la funzione sia compensativa, il diritto all'assegno divorzile non può venir meno in base a un automatismo.
Secondo il Tribunale il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di autonoma dignità delle diverse funzioni dell'assegno divorzile può trovare applicazione anche nel caso in cui, quale quello all'esame, in ossequio al principio di autoresponsabilità, va certamente negato l'assegno divorzile in funzione assistenziale in ragione della inerzia colpevole, deresponsabilizzante e attendista, della
[...]
giammai però l'assegno va negato nella sua diversa componente compensativa in presenza degli CP_1 incontestati sacrifici compiuti dalla convenuta, in base a scelte condivise, che hanno certamente concorso a determinare, almeno in larga parte, lo squilibrio economico-patrimoniale che si registra in questa sede divorzile.
Diversamente ritenendo si arriverebbe infatti ad una ingiustificabile disparità di trattamento tra il coniuge divorziato che ha una stabile convivenza/relazione - al quale, quand'anche inerte nel reperire una occupazione, potrebbe essere comunque riconosciuto l'assegno divorzile in funzione compensativa - ed il coniuge divorziato single nel caso in cui si ritenesse la sua colpevole inerzia ex se ragione sufficiente per negargli tout court il suo diritto all'assegno divorzile a dispetto magari, come nel caso di specie, di provato contributo prevalente di lunga durata all'accudimento della prole, favorendo così la realizzazione dell'altro coniuge e la sua crescita professionale, economico-patrimoniale.
Tutto quanto fin qui evidenziato induce il Collegio a ritenere di riconoscere un assegno divorzile alla istante - pur se non del tutto priva di astratte potenzialità lavorative/reddituali che però non ha valorizzato con una condotta attiva dopo la separazione - sulla scorta dei soli criteri compensativo/perequativo.
Ciò posto per la determinazione del quantum, tenuto conto che dalle dichiarazioni dei redditi del ricorrente del 2022, l'ultima prodotta, e 2021 risulta un reddito netto complessivo di circa € 22.700,00, né la resistente, che pure ha dedotto che i redditi del ricorrente sarebbero in realtà ben più elevati ha fornito prove al riguardo, tenuto altresì conto della valenza economica dell'assegnazione della casa famigliare in comproprietà tra le parti al si ritiene congruo quantificare l'assegno in questione Parte_1 nella misura di € 300,00.
Quanto alle spese di lite, attesa la natura e l'esito del giudizio, sussistono i presupposti per compensarle interamente tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in Napoli il 3.10.2009 (atto n. 98, parte II, Serie A reg. Atti Matrimonio anno 2009);
[...]
• Dispone l'affido condiviso dei figli minori con collocamento paritario presso entrambi i genitori a settimane alterne, confermando in ordine alle festività la disciplina concordata in sede di separazione;
• pone a carico di le spese straordinarie individuate come da protocollo d'intesa tra Parte_1
Presidenza del Tribunale e COA del 7/03/2018, per i figli minori nella misura del 70% e a carico di
[...] nella misura del 30%; CP_1
• assegna la casa familiare a ; Parte_1
• pone a carico di l'assegno divorzile di euro 300,00 in favore di da Parte_1 Controparte_1 versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
importo da rivalutare in base agli indici ISTAT a decorrere da maggio 2026;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 4.04.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. AE DI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. AE DI - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 24891 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nato a [...], il [...] - cod. fisc. ), rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall' avv. Stefano Marzatico e dall' Avv. Pietro Ferraro elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Napoli al Viale Margherita n°49 in virtù di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] il [...] - c.f.: rapp.ta e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Maria Rosaria Anna Conte Paone, presso il cui studio in Casoria alla via Giolitti n. 4 è elett.te dom.ta, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso come in atti
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.11.2023 premetteva che aveva contratto matrimonio Parte_1 concordatario con a Napoli il 3.10.2009; che dalla loro unione erano nati due figli, Controparte_1 , in data 1/06/2009 e in data 26/09/2012; che con Negoziazione Assistita in data Per_1 Per_2
9/12/2019 i coniugi avevano raggiunto un accordo di separazione, omologato con decreto in data
10/02/2020, alle condizioni che di seguito sinteticamente si riportano:
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
La casa coniugale sita in San Giorgio a Cremano alla Via G. Marotta n°10, di proprietà di entrambi coniugi, ciascuno per la quota del 50%, viene concordemente assegnata alla Sig.ra CP_1
ed ai figli e , dandosi atto che il Sig. si trasferirà altrove
[...] Per_1 Per_3 Parte_1 portando con se i propri effetti personali;
i minori e saranno affidati ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre;
Per_1 Per_2 con diritto e dovere del padre di tenerli con se a fine settimana alternati dalle ore 9.00 del Sabato alle ore 8.00 del Lunedi ed il Lunedi e Venerdì pomeriggio con pernottamento;
Il Sig. verserà alla moglie la somma di euro 800,00 mensili a titolo di assegno di Parte_1 mantenimento dei figli nonché il 50% delle spese straordinarie compre quelle mediche ludiche e odontoiatriche;
Le rate residue del mutuo, contratto per l'acquisto della casa sita in San Giorgio a Cremano alla Via
Marotta, cointestato, attualmente versato interamente dal Sig. , saranno a carico di Parte_1 entrambe le parti ciascuna per la quota del 50% che provvederanno ognuno per la sua quota a versarla all'istituto di credito;
che egli, lasciata la casa coniugale, da ultimo prendeva in locazione nel quartiere di Ponticelli alla Via C. Chaplin n°10 un immobile con un canone di euro 580,00 mensili;
che egli in questi anni si era sempre occupato dei figli, mentre la moglie aveva assunto un atteggiamento via via sempre più disinteressato;
che, da ultimo, la incurante dell'interesse dei figli, aveva preso la CP_1 decisione di lasciare la casa coniugale sita in San Giorgio a Cremano trasferendosi in Casoria presso la casa dei suoi genitori portando con se i figli;
che per oltre un anno la casa coniugale sita in San Giorgio
a Cremano era restata inabitata ed i rapporti tra le parti si erano deteriorati;
che la sua condizione economica nel frattempo era peggiorata dovendo egli far fronte non solo al canone di locazione del nuovo immobile locato ma anche e soprattutto a tutte le spese relative al sostentamento della prole di cui egli si era fatto carico senza alcun aiuto da parte del coniuge;
che per tali motivi egli, dopo aver chiesto per l'ennesima volta alla resistente se volesse ritornare nella casa coniugale assegnatale, nel mese di
Novembre del 2023 decideva di riprendere possesso della casa coniugale in quanto era palese oramai la volontà della di non voler restare a San Giorgio;
che nelle medesime circostanze il CP_1 Parte_1 comunicava preliminarmente le sue volontà alla la quale insisteva affinchè l'immobile fosse CP_1 venduto e le venisse pagata la quota del 50% del corrispettivo;
che le parti non riuscivano a trovare un'intesa. Pertanto chiedeva: “a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre
1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il Sig.ra e la Parte_1 Signora ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla Controparte_1 annotazione della sentenza;
b) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire
l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, disponendo la collocazione prevalente degli stessi presso il padre, determinando i tempi e le modalità della loro presenza con la madre e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione;
c) assegnare la casa coniugale, sita in San Giorgio a Cremano alla Via G. Marotta n°10, al Sig.
in quanto rispondente all'interesse della prole;
Parte_1
d) stabilire a carico della Sig.ra un assegno di mantenimento in favore di ciascun Controparte_1 figlio minore pari ad euro 150,00. mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo
l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
e) stabilire a carico del Sig. un canone di locazione mensile di euro 300,00 a favore Parte_1 della Sig.ra o comunque di quella somma che il Giudicante riterrà più opportuna Controparte_1 secondo gli indici del mercato immobiliare;
f) stabilire tempi e modalità della presenza dei suddetti figli minori presso i nonni.
Vinte le spese di giudizio.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Tempestivamente costituendosi in giudizio aderiva alla domanda di divorzio, ma Controparte_1 contestava tutte le circostanze di fatto ex adverso dedotte.
In particolare la resistente eccepiva che il marito era sempre stato dominante e prevaricatore, in più occasioni l'aveva aggredita e apostrofata in malo modo;
che nell'ultimo anno l'ambiente familiare era divenuto particolarmente difficile ed intollerabile, a causa delle incursioni improvvise, sia di giorno che di notte, in casa da parte del e dei suoi genitori, cui seguivano liti per i più vari motivi;
che Parte_1 infatti sia il che il padre di quest'ultimo detenevano le chiavi dell'immobile, fatto a cui ella Parte_1 non si era potuta opporre, in quanto il pretendeva di poter accedere in casa in qualsiasi Parte_1 momento perché casa sua e perchè lì c'erano i suoi figli;
che ciò costituiva per lei forte motivo d'ansia; che l'ultimo episodio era avvenuto il 27/10/2023, quando il coniuge, in compagnia del padre, era entrato all'improvviso in casa - aprendo con le chiavi e senza bussare il campanello - mentre la resistente era intenta nelle faccende domestiche, girando per tutta casa (aprendo mobili) senza nemmeno salutare;
che ella per tali motivi aveva deciso di allontanarsi temporaneamente dalla casa solo per la notte, infatti tutto l'arco della giornata vi soggiornava e la sera invece andava a dormire (sempre con i suoi due figli) presso i propri genitori, al mattino accompagnava i figli a scuola a S. Giorgio a Cremano e permaneva nella casa familiare ove attendeva l'uscita da scuola dei figli e nel mentre preparava loro il pranzo e svolgeva le faccende domestiche;
che il pomeriggio seguiva i bambini nelle attività extrascolastiche o ludiche (accompagnandoli al centro sportivo o alla scuola di musica, o a casa di amici) e verso sera, spesso, andava a casa dei proprio genitori ove cenavano e passavano la notte;
che il giorno dopo i fatti del 27/10/2023, il con un whatsapp, le comunicava che era in casa ed aveva con sé il cane e
Parte_1 che vi avrebbe soggiornato per tutta la settimana, inibendole di accedervi;
che la resistente temendo un'eventuale reazione scomposta del coniuge, nell'ipotesi in cui fosse rientrata a casa, presentava denuncia al Commissariato PS di zona in data 30/10/2023; che successivamente, ella non riuscendo a rientrare in casa con le chiavi in suo possesso poiché era stata cambiata la serratura dal
Parte_1 interpellava i Carabinieri che arrivati in loco constatavano che all'interno vi era il;
che oltre
Parte_1 alla denuncia ella avviava azione civile per riavere il possesso della casa assegnata;
che resasi conto che la tensione era in crescendo e che era sempre più complicato interloquire con il coniuge e con i genitori aveva preferito - per la sua tranquillità ma soprattutto per il benessere dei minori, spossati da questa situazione - allontanarsi per qualche tempo;
che a seguito dello spossessamento della casa familiare posto in essere nell'ottobre 2023 dal con il cambio della serratura di accesso, ella non aveva
Parte_1 più potuto accedervi;
che attualmente la casa coniugale era detenuta dal che la condivideva
Parte_1 con la sua convivente Tutto ciò premesso la resistente concludeva chiedendo: “1) CP_2
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ordinando l'annotazione nei registri di Stato
Civile del Comune di Napoli;
2) A modifica degli accordi di separazione statuire l'affido esclusivo dei figli minori alla resistente, e comunque sempre prevedendo la loro residenza privilegiata presso la madre;
3) Confermare l'obbligo a carico del al versamento dell'assegno mensile di Parte_1 mantenimento per la prole rivalutato in attuali € 929,60, oltre aggiornamento ISTAT e con la partecipazione alle spese straordinarie per i figli, per una quota pari alla metà;
4) Prevedere l'obbligo a carico del ricorrente al versamento dell'assegno mensile per € Parte_1
200,00, a favore della resistente , a titolo di assegno divorzile;
Controparte_1
5) Ordinare al ricorrente di riconsegnare immediatamente le chiavi della casa coniugale assegnata alla resistente, lasciandola libera e vuota da persone;
6) Confermare nel resto le condizioni di separazione, compresa l'assegnazione della casa familiare;
7) In via del tutto subordinata procedere alla divisione della casa familiare (compreso lastrico) fra i coniugi;
”
All'udienza del 12.03.2024 venivano sentite le parti, comparse personalmente, all'udienza del
30/04/2024 venivano sentiti entrambi i minori e in via provvisoria ed urgente il giudice così provvedeva: “ letti gli atti del giudizio promosso da (ricorrente) nei confronti di Parte_1 Controparte_1
(resistente) avente ad oggetto: “Divorzio - Cessazione effetti civili ”; sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 30/04/2023; premesso che in sede di separazione, autorizzata in data 10/02/2020, le parti hanno concordato
l'assegnazione della casa coniugale in San Giorgio a Cremano alla via G. Marotta n. 10 di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, a con collocazione presso la Controparte_1 stessa dei figli, disciplinando i tempi di permanenza degli stessi presso il padre a carico del quale è stato posto un assegno mensile di euro 800,00 a titolo di contributo nel mantenimento degli stessi;
rilevato che il ricorrente ha chiesto la pronuncia del divorzio confermando l'affidamento condiviso dei figli minori ma chiedendo disporsi la collocazione prevalente degli stessi presso di sé e chiedendo al contempo anche l'assegnazione della casa coniugale e stabilirsi a carico della un assegno di CP_1 mantenimento per ciascun figlio di euro 150,00;
considerato che
la resistente costituendosi nell'aderire alla domanda di divorzio ha chiesto l'affido esclusivo dei figli minori, confermare l'assegnazione a sé della casa famigliare, determinarsi in euro
929,60 l'importo dell'assegno mensile di mantenimento per la prole a carico del padre, porsi a carico del medesimo un assegno divorzile in suo favore di euro 200,00; sentite le parti personalmente e i minori;
rilevato che a seguito dell'ascolto dei minori la difesa di parte ricorrente, a modifica delle conclusioni di cui al ricorso, ha chiesto la collocazione paritaria dei minori a settimane alterne presso l'uno e
l'altro genitore, come attualmente sta avvenendo, rinunciando in presenza di tale presupposto al mantenimento a carico della , mentre la difesa della resistente ha chiesto l'affido condiviso dei CP_1 minori, la collocazione degli stessi presso di sé nella casa di San Giorgio, di cui ha chiesto
l'assegnazione, per il resto riportandosi alla comparsa;
evidenziato che, nella situazione di fatto attuale, benché non sia stato emesso alcun provvedimento di modifica degli accordi raggiunti in sede di separazione – ove era stata prevista l'assegnazione a
[...]
della casa familiare in San Giorgio a Cre-mano e la collocazione prevalente dei minori CP_1 presso la stessa - la casa familiare dagli inizi del mese di Novembre u.s. è occupata da Parte_1
e i minori trascorrono una settimana presso il padre nella suddetta casa e una presso la madre a
Casoria nella casa dalla stessa presa in locazione;
rilevato che dalle dichiarazioni rese dai minori, di quindici anni e di quasi dodici anni, Per_1 Per_2 che sono apparsi molto maturi per la loro età e sereni nel raccontare le vicende della loro vita, è emerso che gli stessi, per quanto trovino pesante l'attuale situazione che li vede una settimana presso la madre a Casoria e una presso il padre a San Giorgio, sostanzialmente non la cambierebbero, sia perché vogliono stare con entrambi i genitori, sia perché il loro centro di interessi è in San Giorgio dove hanno sempre vissuto, sia perché comunque si sentono abbastanza liberi di scegliere;
evidenziato che la pur essendo legata alla casa familiare ha dichiarato di non essere CP_1 disponibile a tornare a vivere nella stessa o comunque a San Giorgio (verbale udienza del 12/03/2024 la resistente dichiara: “…Io ci tengo alla casa perché lì siamo vissuti, i nostri figli sono cresciuti lì e sono legati a questa casa. In questa casa ci sono i miei sacrifici, ma io non riesco più a vivere in questa casa. Io ho sopportato tanto, ora lo ho denunciato, ma non lo avrei mai fatto. Mio marito non ha e non ha mai avuto ri-spetto per me. In quella casa ho capito che non sono libera, per questo non ci tornerei.
Non tornerei a vivere nemmeno a San Giorgio. Io vorrei tenere i miei figli a Casoria e sono disponibile
a continuare a sacrificarmi ad accompagnarli avanti e indietro …”); considerato dunque che per consentire ai minori di continuare a svolgere la loro vita nel comune di San
Giorgio a Cremano dove vanno a scuola, hanno le loro amicizie e sono sempre cresciuti, ma allo stesso tempo di stare con entrambi i genitori, non resta che prendere atto dell'attuale organizzazione che comunque, anche con lo svantaggio di prevedere ogni settimana il passaggio da una casa all'altra, si rivela la più soddisfacente per i minori, dovendosi però evidenziare che in siffatta organizzazione un ruolo determinante svolge la presenza dei nonni paterni in San Giorgio a Cremano che hanno rappresentato, negli ultimi quattro anni, il vero elemento di continuità nella vita di questi ragazzi, come chiaramente emerso dalle dichiarazioni dagli stessi rese;
rilevato che la decisione di far conseguire all'affido condiviso una frequentazione sostanzialmente paritetica dei minori con i genitori non esclude la possibilità di adottare un provvedimento di assegnazione della casa familiare;
è noto, infatti, che l'assegnazione della casa familiare risponde all'esigenza di tutela degli interessi dei figli, con particolare riferimento alla conservazione del loro "habitat" domestico inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare;
evidenziato che nel caso di specie sussiste l'interesse dei minori a non perdere l'habitat domestico verso il quale entrambi hanno manifestato un legame e quindi sussiste la necessità di adottare un provvedimento di assegnazione della casa familiare;
rilevato che in un quadro siffatto la casa familiare non può che essere assegnata al ricorrente, avendo la resistente chiaramente manifestato la sua indisponibilità a tornare a vivere nella stessa;
ritenuto in ordine ai provvedimenti di carattere economico che il collocamento paritetico dei minori presso entrambi i genitori giustifica la previsione che ciascuno provvederà al mantenimento diretto degli stessi durante i rispettivi periodi di competenza mentre le spese straordinarie individuate come da protocollo d'intesa tra Presidenza del Tribunale e COA del 7/03/2018, tenuto conto delle diverse condizioni reddituali delle parti, il ricorrente svolge attività lavorativa la resistente no, vanno ripartite nella misura del 70% a carico del ricorrente e del 30% a carico della resistente;
considerato che
la resistente ha chiesto il riconoscimento dell'assegno divorzile;
rilevato che è emerso in maniera pacifica tra le parti che la non svolge e non ha mai svolto CP_1 attività lavorativa e tenuto conto dell'assegnazione al medesimo della casa familiare, allo stato in via provvisoria si ritiene di poter accogliere la domanda in esame nella misura richiesta, ponendo a carico di e in favore di un assegno mensile di euro 200,00, da rivalutare Parte_1 Controparte_1 annualmente in base agli indici ISTAT e da versare alla beneficiaria entro il giorno 5 di ciascun mese;
ritenuto di dover rilevare fin da ora l'inammissibilità della trattazione congiunta di domande soggette a riti differenti secondo le regole di cui all'art. 40 cod. proc. civ., nel te-sto modificato dalla legge n. 353 del 1990, ad eccezione per le cause connesse ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ., rilevato, pertanto, che non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di divorzio e di quelle di divisione dell'immobile adibito a casa familiare, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra; rilevato che le prove orali articolate in ricorso vertono su circostanze irrilevanti e in parte generi-che, rilevato che la prova articolata dalla resistente nella comparsa di costituzione ha ad oggetto in parte circostanze generiche (capi a, b), in parte pacifiche (capo c, h) in parte irrilevanti (capi d, e, f, g, i, l, m,
n); rilevato che sul certificato di matrimonio prodotto non risulta annotata la separazione;
ritenuta la causa matura per la decisione sulla base di quanto in atti,
- Letto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.,
PQM
conferma l'affido condiviso dei figli minori con collocamento paritetico presso entrambi i genitori, revoca l'obbligo a carico di di versare a l'assegno a titolo di
Parte_1 Controparte_1 contributo nel mantenimento dei figli minori;
pone a carico di le spese straordinarie
Parte_1 individuate come da protocollo d'intesa tra Presidenza del Tribunale e COA del 7/03/2018, per i figli minori nella misura del 70% e a carico di nella misura del 30%; Controparte_1 assegna la casa familiare a;
Parte_1 pone a carico di l'assegno di euro 200,00 in favore di da versare
Parte_1 Controparte_1 entro il giorno 5 di ciascun mese;
rinvia la causa all'udienza cartolare del 20/02/2025 di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c. “ L'udienza del 20/02/2025 veniva rinviata al 3/04/2025 e in tale data la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione previo parere del PM
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi oltre sei mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Quanto al regime di affido dei minori, dalle risultanze processuali non sono emersi elementi tali da suggerire una deroga al regime ordinario dell'affido condiviso dei figli, peraltro chiesto da entrambe le parti negli scritti conclusionali.
Quanto alla collocazione il ricorrente ha chiesto confermare la collocazione paritaria presso entrambi i genitori;
la resistente ha insistito per il collocamento presso di sé e solo in via del tutto subordinata ha chiesto confermare il collocamento paritario presso entrambi i genitori, a settimane alterne. E però la resistente non ha in alcun supportato la conclusione formulata in via principale con argomentazioni volte a sostenere che essa realizzi il superiore interesse dei minori in maniera più adeguata rispetto alla disciplina adottata dal G.D. con la decisione assunta in via provvisoria ed urgente, che non risulta essere stata reclamata, né ha comunque dedotto in fatto circostanze successivamente verificatesi che possano portare ad una diversa valutazione sul punto. Pertanto il Collegio, ritenute assolutamente condivisibili le motivazioni poste a base del provvedimento del 29/05/2024, sopra riportato, assunto all'esito dell'ascolto delle parti e dei minori, in mancanza di ulteriori elementi, ritiene che il collocamento paritario degli stessi presso entrambi i genitori, allo stato sia ancora la soluzione che realizza al meglio l'interesse dei minori, che dunque continueranno a trascorrere una settimana presso il padre e una presso la madre;
per i periodi festivi va confermata la disciplina prevista in sede di separazione.
Anche quanto all'assegnazione della casa famigliare, premesso che la resistente nelle conclusioni non ha insistito nell'assegnazione della stessa a sé, sono ancora attuali le motivazioni espresse a sostegno della disciplina adottata in via provvisoria;
né alcun nuovo elemento è stato portato dalle parti all'attenzione del Tribunale. Pertanto si ritiene di confermare l'assegnazione della casa famigliare a Parte_1
Quanto agli aspetti di carattere economico si ritiene di confermare quanto disposto in via provvisoria, anche in mancanza di conclusioni diverse delle parti, quindi ciascuna genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli durante i rispettivi periodi di competenza mentre le spese straordinarie individuate come da protocollo d'intesa tra Presidenza del Tribunale e COA del 7/03/2018, tenuto conto delle diverse condizioni reddituali delle parti, vengono ripartite nella misura del 70% a carico del ricorrente e del 30% a carico della resistente. La resistente ha poi formulato domanda volta al riconoscimento dell'assegno divorzile, nella comparsa di costituzione quantificandolo in € 200,00, negli scritti conclusionali in € 400,00.
Il Collegio evidenzia che nella disciplina dettata dall'art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n.898, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il giudice, chiamato a decidere sull'attribuzione dell'assegno di divorzio, è tenuto a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza- all'atto della decisione- dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Inoltre la determinazione di detto assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi (cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. I 21.02.2008 n. 4424;
Cass. Civ. Sez. I n. 1758 del 28.01.2008) data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione ( cfr. Cass. Sez. I n. 25010 del
30.11.2007 Cass. Civ. Sez. I 4.11.2010 n. 22501; Cass. Sez. I n. 10644 del 13.05.2011; Cass. Civ. Sez. I
n.9976 del 5.05.2011). Ovviamente il Collegio è tenuto in via preliminare alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali- ai fini dell'accertamento dell'an debeatur, valutazione comparativa pregiudiziale a qualsiasi successiva indagine sui presupposti dell'assegno e certamente non ogni differenza tra le situazioni dei coniugi legittima la concessione dell'assegno, essendo necessario un divario rilevante, sensibile e significativo.
Il Collegio inoltre doverosamente rileva (alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n.
18287 del 11 luglio 2018) la funzione mista assistenziale-compensativa-perequativa dell'assegno divorzile che si fonda sul principio di libertà, autoresponsabilità e pari dignità dei coniugi (art. 2, 3 e 29
Cost.). E' necessario a tal fine indagare sempre il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di migliorare la propria posizione economica, lavorativa, patrimoniale.
Invero, la differenza reddituale, coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno perché l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze
(Cass. 09/08/2019, n. 21234). La regola di giudizio, ispirata al canone dell'auto-responsabilità, in affermazione della funzione oltre che assistenziale anche perequativa e compensativa dell'assegno, vuole che il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, accerti
l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi (Cass. 09/08/2019 n. 21234; Cass. 28/02/2020, n. 5603; Cass. n. 5603 del 28/02/2020).
Ed infatti (cfr. Cass. N. 11832/23) , il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo- compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, I.
n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali (Cass. n. 29920 del 13/10/2022; Cass. n. 21234 del
09/08/2019). Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge.
………..tali motivi non rilevano, perché l'assegno, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente alla scelta di impiegare le proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale, produttive di reddito. ………, è irrilevante quale sia il motivo sotteso alla scelta di dedicarsi maggiormente alla famiglia, operata da uno dei coniugi e accettata dall'altro, né rileva che tale scelta comporti o meno una dedizione totale ed esclusiva al coniuge e ai figli , senza che sia necessario che tale sacrificio si sostanzi in un abbandono "totale" del lavoro al di fuori della famiglia, né che il patrimonio familiare e quello dell'altro coniuge siano incrementati "esclusivamente" grazie al contributo del coniuge che ha operato tale sacrificio, essendo sufficiente un contributo di quest'ultimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, a scapito delle sue occupazioni lavorative o di avanzamenti di carriera. (Cass. N. 27945/23).
La Suprema Corte ha inoltre ulteriormente evidenziato, con l'ordinanza N. 3661 del 13 febbraio 2020, che “se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale.” La suprema Corte ha sostanzialmente sancito, rectius ribadito, il dovere per l'ex coniuge di sfruttare la propria capacità lavorativa, cercando un'occupazione e censurando le ipotesi di mancata attivazione per la ricerca di un'occupazione fin dal momento della separazione, specificando altresì che non rilevano solo le occasioni concrete di ottenere un lavoro, ma che è sufficiente la capacità di procurarsi i propri mezzi di sostentamento e le potenzialità professionali e reddituali.
Tanto premesso, alla luce dei criteri di cui all'art 5 della legge 1dicembre 1970 secondo l'interpretazione offerta dalle Sezioni Unite della Cassazione e dalla giurisprudenza di legittimità, ribadito che l'assegno divorzile ha natura assistenziale-perequativo-compensativa e non di mantenimento, la domanda nel caso di specie può trovare accoglimento. Il matrimonio è stato celebrato in data 3.10.2009 (quando la convenuta aveva 31 anni) e la separazione è del 9.12.2019 (quando la convenuta aveva 41 anni). La resistente vanta quale unica proprietà il 50% della casa familiare cointestata con il marito, così come il mutuo sulla stessa gravante, e assegnata a quest'ultimo e non ha esperienze lavorative pregresse, appare però censurabile la totale inerzia della dalla separazione, risalente al 2019, quando la stessa CP_1 aveva 41 anni e i figli erano già scolarizzati. La ha assunto un contegno, deresponsabilizzante CP_1
e perseverante nel fare esclusivo affidamento sull'assegno di mantenimento del coniuge separato. Non si può però ignorare, a fronte del predetto atteggiamento deresponsabilizzante della che la CP_1 stessa, nei dieci anni di convivenza matrimoniale, ha fornito un contributo assolutamente prevalente quantomeno all'accudimento della prole (elemento incontestato), e ne consegue - in via presuntiva pressoché automatica, ovvero anche prescindendo dalla prova orale, - che detta impostazione familiare sia stata concordata/condivisa dalle parti (senza che sia necessario indagare sulle sottese motivazioni
Cassazione 27945/23) e abbia nei fatti permesso la realizzazione dell'altro coniuge, rappresentante di commercio e in questo modo quindi contribuito alla sua crescita professionale, economico-patrimoniale.
L'attuale assenza di redditi da lavoro da parte della resistente trova certamente la sua ragione primitiva e prevalente nella vita matrimoniale e soprattutto nel ruolo in concreto assunto durante il matrimonio, ma costituisce anche una concausa nella mancata doverosa attivazione post separazione. Sotto quest'ultimo profilo, considerata la mancanza di una pregressa esperienza lavorativa, può solo ragionevolmente ipotizzarsi, con un certo grado di probabilità ma non di certezza, che l'eventuale occupazione svolta nella fase post separativa avrebbe inciso sulla sua attuale condizione reddituale.
Così ricostruita la fattispecie concreta, il Collegio in diritto reputa che - pur se per il riconoscimento dell'assegno divorzile è sempre necessaria la precondizione della disparità rilevante, sensibile e significativa tra le rispettive posizioni reddituali/patrimoniali da valutare sempre in termini “relativi” potendo anche riconoscersi l'assegno in favore del coniuge “debole” pur senza che lo stesso si trovi in uno stato di bisogno in senso stretto - va certamente riconosciuta un'autonoma dignità alle diverse funzioni dell'assegno divorzile e, in particolare, a quella compensativa. Ciò non appare certo in contrasto con la natura composita dell'assegno divorzile, ma, anzi, ne consente la piena realizzazione. Tale doverosa interpretazione ha infatti trovato autorevole conferma nella recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 32198/2021, che ha differenziato la sorte dell'assegno divorzile in seguito all'instaurazione di una nuova convivenza stabile da parte del beneficiario;
invero, solo se finalizzato a rispondere alla situazione di bisogno del ricevente, la cessazione dell'erogazione ha ragion d'essere, considerati i vincoli di assistenza che sorgono in capo al nuovo partner;
viceversa, qualora la funzione sia compensativa, il diritto all'assegno divorzile non può venir meno in base a un automatismo.
Secondo il Tribunale il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di autonoma dignità delle diverse funzioni dell'assegno divorzile può trovare applicazione anche nel caso in cui, quale quello all'esame, in ossequio al principio di autoresponsabilità, va certamente negato l'assegno divorzile in funzione assistenziale in ragione della inerzia colpevole, deresponsabilizzante e attendista, della
[...]
giammai però l'assegno va negato nella sua diversa componente compensativa in presenza degli CP_1 incontestati sacrifici compiuti dalla convenuta, in base a scelte condivise, che hanno certamente concorso a determinare, almeno in larga parte, lo squilibrio economico-patrimoniale che si registra in questa sede divorzile.
Diversamente ritenendo si arriverebbe infatti ad una ingiustificabile disparità di trattamento tra il coniuge divorziato che ha una stabile convivenza/relazione - al quale, quand'anche inerte nel reperire una occupazione, potrebbe essere comunque riconosciuto l'assegno divorzile in funzione compensativa - ed il coniuge divorziato single nel caso in cui si ritenesse la sua colpevole inerzia ex se ragione sufficiente per negargli tout court il suo diritto all'assegno divorzile a dispetto magari, come nel caso di specie, di provato contributo prevalente di lunga durata all'accudimento della prole, favorendo così la realizzazione dell'altro coniuge e la sua crescita professionale, economico-patrimoniale.
Tutto quanto fin qui evidenziato induce il Collegio a ritenere di riconoscere un assegno divorzile alla istante - pur se non del tutto priva di astratte potenzialità lavorative/reddituali che però non ha valorizzato con una condotta attiva dopo la separazione - sulla scorta dei soli criteri compensativo/perequativo.
Ciò posto per la determinazione del quantum, tenuto conto che dalle dichiarazioni dei redditi del ricorrente del 2022, l'ultima prodotta, e 2021 risulta un reddito netto complessivo di circa € 22.700,00, né la resistente, che pure ha dedotto che i redditi del ricorrente sarebbero in realtà ben più elevati ha fornito prove al riguardo, tenuto altresì conto della valenza economica dell'assegnazione della casa famigliare in comproprietà tra le parti al si ritiene congruo quantificare l'assegno in questione Parte_1 nella misura di € 300,00.
Quanto alle spese di lite, attesa la natura e l'esito del giudizio, sussistono i presupposti per compensarle interamente tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in Napoli il 3.10.2009 (atto n. 98, parte II, Serie A reg. Atti Matrimonio anno 2009);
[...]
• Dispone l'affido condiviso dei figli minori con collocamento paritario presso entrambi i genitori a settimane alterne, confermando in ordine alle festività la disciplina concordata in sede di separazione;
• pone a carico di le spese straordinarie individuate come da protocollo d'intesa tra Parte_1
Presidenza del Tribunale e COA del 7/03/2018, per i figli minori nella misura del 70% e a carico di
[...] nella misura del 30%; CP_1
• assegna la casa familiare a ; Parte_1
• pone a carico di l'assegno divorzile di euro 300,00 in favore di da Parte_1 Controparte_1 versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
importo da rivalutare in base agli indici ISTAT a decorrere da maggio 2026;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 4.04.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. AE DI