Versione
12 gennaio 2000
12 gennaio 2000
Art. 6. (Finalita' e definizioni).
1. Lo Stato riconosce e tutela il lavoro svolto in ambito domestico, affermandone il valore sociale ed economico connesso agli indiscutibili vantaggi che da tale attivita' trae l'intera collettivita'. A tale fine, il presente capo introduce misure finalizzate alla tutela dal rischio infortunistico per invalidita' permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico.
2. Ai fini delle disposizioni del presente capo:
a) per "lavoro svolto in ambito domestico" si intende l'insieme delle attivita' prestate nell'ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico;
b) per "ambito domestico" si intende l'insieme degli immobili di civile abitazione e delle relative pertinenze ove dimora il nucleo familiare dell'assicurato; qualora l'immobile faccia parte di un condominio, l'ambito domestico comprende anche le parti comuni condominiali;
c) il lavoro in ambito domestico si considera svolto in via esclusiva allorche' l'assicurato non svolga altra attivita' che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.
1. Lo Stato riconosce e tutela il lavoro svolto in ambito domestico, affermandone il valore sociale ed economico connesso agli indiscutibili vantaggi che da tale attivita' trae l'intera collettivita'. A tale fine, il presente capo introduce misure finalizzate alla tutela dal rischio infortunistico per invalidita' permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico.
2. Ai fini delle disposizioni del presente capo:
a) per "lavoro svolto in ambito domestico" si intende l'insieme delle attivita' prestate nell'ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico;
b) per "ambito domestico" si intende l'insieme degli immobili di civile abitazione e delle relative pertinenze ove dimora il nucleo familiare dell'assicurato; qualora l'immobile faccia parte di un condominio, l'ambito domestico comprende anche le parti comuni condominiali;
c) il lavoro in ambito domestico si considera svolto in via esclusiva allorche' l'assicurato non svolga altra attivita' che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.
Commentari • 14
- 1. La Corte costituzionale sull’assistenza domestica familiare. Monito al legislatore per ampliare le tutele. (Corte costituzionale, sent. 28 luglio - 3 agosto 2022,…https://dirittifondamentali.it/ · 7 settembre 2022 · 28.57497
La Corte costituzionale con la sentenza n. 202, con la quale ha dichiarato inammissibile la questione volta ad includere nella copertura assicurativa prevista dall'articolo 6 della legge 493/1999 (Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici) anche eventi verificatisi al di fuori della dimora del nucleo familiare, presso l'abitazione di “stretti familiari non conviventi per quanto bisognosi di assistenza domestica”, ha affermato di non poter estendere l'ambito dell'assicurazione contro il rischio infortunistico per invalidità permanente causata dalle attività di cura delle persone e dell'ambiente domestico. […]
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Giurisprudenza • 5
- 1. Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/10/2022, n. 2266Provvedimento: […] Appare opportuno richiamare la normativa di riferimento in materia, in particolare la legge 493/1999, la quale all'art. 6 prevede “Lo Stato riconosce e tutela il lavoro svolto in ambito domestico, affermandone il valore sociale ed economico connesso agli indiscutibili vantaggi che da tale attività trae l'intera collettività. A tale fine, il presente capo introduce misure finalizzate alla tutela dal rischio infortunistico per invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico. […] Orbene, avuto riguardo alla data dell'infortunio per cui è causa, la normativa ratione temporis applicabile è quella prevista dagli artt. 6 e 7 della legge 493 del 1999, come modificati dalla legge n.Leggi di più...
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