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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 28/07/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 907/2022 R.G., promossa
DA
in persona del procuratore , con gli avvocati Parte_1 Parte_2
BONALUME PAOLO, GOMEZ PALOMA GIOVANNI, CARDONA GIUSEPPE,
MICHELE DEL BENE
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del straordinario , con
[...] CP_2 CP_3
l'avv. DIANA CARLO
CONVENUTA
Causa in punto di pagamento somme, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: in via principale: accertare e dichiarare il diritto di Parte_1
ad ottenere il pagamento da parte dell'azienda dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannarla al relativo pagamento in favore di I. € 649.851,44 per Parte_1
sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub ALL. A;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con la citazione: determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub ALL. A (colonna
“Data Scadenza”) - sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior sorte capitale azionata con la citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
IV. € 36.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta maggior sorte capitale azionata, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo;
V. € 1.392.193 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate negli elenchi che si producono sub
ALL. B – C;
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
VII. € 1.743.320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, portato dalle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub ALL. D, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per le fatture indicate in dettaglio il cui termine di pagamento non è stato rispettato - fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale di cui sopra nonché a quelle il cui tardivo pagamento ha generato le Note
Debito - oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo. In via subordinata accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_1
ottenere il pagamento da parte dell'Azienda e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore di i ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 [...]
per sorte capitale, interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte Parte_1
capitale, determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione, importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre interessi, importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma
2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione ad ulteriori fatture il cui termine di pagamento non è stato rispettato, oltre interessi. In via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_1
ottenere il pagamento da parte dell e, per l'effetto, condannare l' al Pt_3 Pt_3
pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta Parte_1
dovuta a er capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto Parte_1 al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. In ogni caso con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Per parte convenuta: in via preliminare 1) accertare il difetto di legittimazione attiva di e quindi rigettare tutte le domande proposte nei confronti della Parte_1
Contr Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria della 2) accertare la prescrizione estintiva del diritto di credito rivendicato per capitale e interessi moratori e quindi rigettare tutte le domande proposte da nei confronti della Gestione Parte_1
Contr Regionale Sanitaria Liquidatoria della nel merito 3) previo accertamento e quantificazione dei versamenti effettuati medio tempore dalla Gestione Regionale Contr Sanitaria Liquidatoria della a parziale saldo delle fatture rivendicate in linea capitale, rigettare tutte le domande proposte in via principale e subordinata da
[...]
Contr nei confronti della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria della Parte_1
in quanto per le motivazioni sopra esposte infondate in fatto e in diritto e comunque prive di prova;
4) accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda subordinata proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c. e quindi rigettarla;
5) condannare Parte_1
al pagamento delle spese processuali oltre accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata l'attrice in intestazione agiva nei confronti dell'Azienda per la Tutela della Salute di Sassari per ottenere il pagamento di una serie di importi, di cui si vantava creditrice in forza di contratti di cessione pro soluto. Più in particolare, rivendicava il capitale di euro 2.742.600,07 per sorte capitale di cui alle fatture emesse dalle società indicate nell'elenco prodotto, gli interessi moratori da calcolare ex Decreto Legislativo 231 del 2002, gli interessi anatocistici maturati ai sensi dell'art. 1283 c.c. e da calcolare sempre secondo i criteri del decreto citato,
l'importo di euro 36.000,00 ai sensi dell'art. 6 comma II della medesima fonte normativa, euro 1.392.193,00 a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli di cui alla predetta sorte capitale (interessi di mora già fatturati mediante note di debito per interessi), relativi interessi anatocistici maturati ex art. 1283 c.c. su quegli importi e, ancora, la somma di euro 1.743.320,00 ai sensi dell'art. 6 comma II del Decreto legislativo 231 del 2002. Più precisamente, quanto al primo importo capitale richiamava l'elenco che riportava le varie fatture insolute con indicati il nominativo della società emittente, il numero, la data di emissione e quella di scadenza, l'importo originario e quello residuo da pagare;
faceva riferimento anche alle scritture private autenticate prodotte e da produrre. Formulava in subordine la domanda di pagamento di un importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., pari all'importo capitale delle fatture richiamate oltre interessi e rivalutazione, visto che la controparte aveva pacificamente usufruito dei servizi e delle forniture erogate dalle società emittenti le fatture. Ribadito il diritto al pagamento anche degli interessi di mora maturati e maturandi sulla sorte capitale e dei relativi interessi anatocistici, reclamava anche il pagamento della somma di euro 40,00 per ciascuna delle fatture non pagate per il complessivo importo di euro 36.000,00 e, facendo riferimento ad altri crediti di cui era stato pagato il solo capitale, invocava il suo diritto ai relativi interessi di mora maturati sulle somme tardivamente versate e agli interessi anatocistici e, ancora una volta, reclamava il diritto al pagamento dell'importo di euro 40,00 per ciascuna delle fatture tardivamente pagate. così come previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo 231 del
2002.
Contr Si costituiva la convenuta, Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria della e delle Contr Contr soppresse e che eccepiva il difetto di produzione dei titoli documentali da cui sarebbero derivate le pretese creditizie avversarie e, in particolare, la mancanza di prova scritta ad substantiam dei relativi contratti che dovevano considerarsi conseguentemente nulli. Evidenziava anche la mancanza delle fatture di cui si rivendicava il pagamento in linea capitale come pure di quelle che, poiché pagate tardivamente, avrebbero generato gli interessi di mora di cui alle note debito, rilevando come non fossero sufficienti gli elenchi di formazione unilaterale prodotti dall'avversaria che, così facendo, aveva anche precluso ogni verifica oggettiva sulla correttezza e veridicità dei dati. Ancora, rilevava la carenza di legittimazione attiva dell'attrice per mancata accettazione della cessione del credito per capitale e interessi moratori, evidenziando come al momento della cessione degli asseriti crediti i contratti di fornitura o di somministrazione in base ai quali erano state emesse le fatture non pagate o pagate in ritardo erano ancora in fase di esecuzione e la cessione dei crediti, sebbene notificata, non era stata accettata espressamente né dalle ex né da CP_1
come sarebbe stato invece necessario ex art. 9 allegato E della legge 2248 del CP_1
1865 in relazione all'art. 70 del Regio decreto 2440 del 1923. Contestava la legittimazione attiva dell'attrice anche per la mancanza di prova della titolarità dei diritti di credito, non essendo state versate in giudizio le cessioni in suo favore da parte delle società fornitrici. In particolare, quanto al credito sub A sulla base del prospetto contabile prodotto rilevava solo come fossero presenti solo alcune fatture e come fosse rimasta priva di prova la titolarità del credito di cui alle fatture diverse da quelle elencate. Quanto al credito B, eccepiva che tutti gli atti di cessione prodotti si riferivano a fatture in linea capitale diverse da quelle di cui agli elenchi allegati o richiamate nelle note di debito, sicché anche per questi crediti invitava la controparte a fornire prova della loro titolarità. Eccepiva la prescrizione estintiva del credito per interessi moratori derivanti dall'asserito e non provato tardivo pagamento delle fatture in linea capitale, essendo decorso il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 comma
IV c.c., decorrente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e mai interrotto. Ancora, evidenziava come dalla documentazione prodotta paresse che gli interessi pretesi fossero tutti maturati tra il 1996 e il 2015, senza che prima della notifica dell'atto di citazione gli stessi fossero stati mai richiesti. Quanto al credito per interessi moratori rilevava come l'avversaria non avesse prodotto i contratti da cui avrebbero avuto origine i crediti e non avesse provato né l'esecuzione delle prestazioni
(che contestava), né l'esistenza delle fatture per i corrispettivi, né infine la data di effettivo pagamento, necessaria per il calcolo degli eventuali interessi, elementi nessuno dei quali poteva desumersi dalla documentazione prodotta da parte attrice.
Evidenziava, poi, la mancanza di costituzione in mora in forma scritta quanto al credito per interessi moratori (credito B), atto da ritenersi necessario secondo la natura delle obbligazioni oggetto del giudizio. In mancanza della formale costituzione in mora sosteneva che non vi potesse essere una automatica produzione degli interessi che potevano decorrere o dalla costituzione in mora formale o dalla proposizione della domanda giudiziale. Rilevava, poi, come dalla citazione si evincesse che la pretesa degli interessi di mora derivava da rapporti contrattuali sorti (almeno in parte) prima del Decreto Legislativo 231 del 2002. Sempre quanto al credito A) eccepiva come a fronte dell'importo richiesto di euro 2.742.600,07 fosse stato pagato il complessivo di euro 2.124.176,57 (salvi ulteriori pagamenti in corso di causa) e ribadiva che le fatture diverse da quelle incluse nell'elenco contestato non erano mai state pagate, in quanto le prestazioni a cui si riferivano non erano mai state ricevute;
per queste, dunque, sosteneva che il mancato pagamento si giustificava con l'autotutela di cui all'art. 1460
c.c. con conseguente onere per l'avversaria di provare, oltre alla fonte negoziale, le fatture con l'attestazione di ingresso nella contabilità dell'amministrazione, la legittimazione derivante dagli atti di cessione e l'esecuzione effettiva della prestazione di cui era stato preteso il pagamento. Indicava, poi, le fatture non pagate perché non formalmente corrette, le fatture pagate e infine quelle contestate o non pagate o pagate solo in parte per le ragioni indicate. Contestava l'applicabilità del Decreto Legislativo
231 del 2002 (indicando la modalità alternativa e corretta del calcolo degli interessi).
Si opponeva, infine, alla domanda subordinata ex art. 2041 c.c. non solo per il difetto di sussidiarietà di quell'azione (inutilizzabile in tutti i casi in cui sarebbe stato possibile ottenere il petitum con altre azioni ex contractu), ma anche perché dell'arricchimento non remunerato al più si sarebbero potute dolere le società fornitrici che avevano effettivamente eseguito le prestazioni. Concludeva in conformità alle sue difese.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era infine trattenuta in decisione sulle sopra riportate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il primo aspetto da prendere in considerazione è quello relativo all'accertamento dell'effettiva conclusione nella necessaria forma scritta dei contratti di fornitura e servizi o di somministrazione da cui deriverebbero i crediti vantati dall'odierna attrice.
Stante la copiosa documentazione versata in giudizio appare opportuno esaminare la posizione di ciascuna singola società fornitrice.
Quanto alla e alla SU UT con la prima memoria ex art. 183 VI CP_4
co. c.p.c. n. 1 non è stato prodotto alcun contratto scritto tra le predette società e la
Pubblica Amministrazione. Con la medesima memoria è stata prodotta la documentazione relativa al rapporto con la tra cui la delibera Controparte_5
numero 691 del 25.9.2012 di proposta di aggiudicazione di alcune forniture, tra le altre, anche a detta società. Ma, a parte che questa è solo una proposta di aggiudicazione, nel corpo dell'atto si legge che si provvederà a dare comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva della fornitura alle aziende interessate ai fini del recepimento del provvedimento da parte delle stesse, riservando tutta una serie di successivi adempimenti. Tale unico atto, riferibile alla Pubblica Amministrazione, integra, tuttavia, solo una proposta di aggiudicazione che rimanda ad una necessaria aggiudicazione definitiva e soprattutto alla stipula del contratto scritto di cui non vi è traccia. Nessun contratto scritto concluso con la è stato versato in CP_6
giudizio e ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto ai rapporti con IF e
AL, FE, IF e AR. Per è stata prodotta solo la Pt_4
comunicazione della delibera commissariale di rettifica dell'errore materiale della precedente delibera, errore confluito nel contratto concluso e relativo al termine della fornitura anziché al 30/09/2016 al 31/12/2016 e, pur affermandosi che con la ricezione di tale comunicazione con relativi allegati il contratto modificativo si sarebbe comunque perfezionato ai sensi dell'art. 1326 c.c., deve darsi atto di come con tale documento sia stata provata solo la correzione di un errore materiale di un precedente contratto mai prodotto. Quanto alla HI IT sono state versate diverse fatture e bolle di accompagnamento e anche una prima delibera di aggiudicazione che, tranne che per un determinato prodotto risultato non conforme, ha inserito detta società nell'elenco delle aggiudicatrici. Nella stessa determina 340 del 21/07/2021 all'art. 4 si legge dell'aggiudicazione a favore delle ditte vincitrici riportate nell'allegata tabella, neppure questa prodotta, e della precisazione che i lotti 70 e 79 hanno nei primi tre operatori della graduatoria i vincitori (gli altri idonei sarebbero entrati nell'accordo quadro con una quota complessiva non superiore al 10 %). Per tutti gli altri lotti invece si è fatto riferimento alla successiva stipula di accordi quadro multifornitore con tutti gli operatori ritenuti idonei, accordi di cui non vi è alcun riscontro documentale.
Dell'esistenza (necessaria) di una convenzione si evince anche dall'autorizzazione all'esecuzione anticipata delle convenzioni da stipulare con gli operatori economici a seguito dell'aggiudicazione dei lotti per le esigenze colà rappresentate. E che questa aggiudicazione non sia neppure definitiva, ma comunque rappresenti un passaggio nella formazione della volontà dell'ente, da cristallizzare nel contratto scritto, vi è conferma anche nell'art. 6 che chiarisce che l'attivazione delle convenzioni quadro con gli aggiudicatari di cui all'art. 4 precedente avrebbe mantenuto salva la facoltà della stazione appaltante di revocare l'aggiudicazione, qualora a seguito dei controlli di legge le dichiarazioni rese in sede di partecipazione fossero risultate non confermate. Ed analoghe considerazioni possono essere fatte in ordine agli artt. 4 e 5 della determina
408 del 12/11/2020, di cui tra l'altro non è stato neppure prodotta la tabella degli aggiudicatari, con la conseguenza che neppure è possibile riferire con certezza questa determina alla HI IT. Quanto alla determina 40322 dell'8.8.2017 di aggiudicazione in favore anche di HI IT valgono le stesse considerazioni in ordine alla non definitività dell'aggiudicazione, all'autorizzazione delle esecuzioni anticipata della convenzione, ma alla necessità di sua successiva stipula, come chiarito dagli articoli 7, 8, 9 e 10. A sovrapponibili conclusioni deve giungersi quanto al rapporto con di cui sono state prodotti i numerosi verbali di consegna e CP_7
collaudo delle apparecchiature fornite che però sono documenti ben diversi dal contratto scritto richiesto.
Si conferma così quanto già rilevato con l'ordinanza di remissione della causa in trattazione del 19.6.2024, osservando come parte attrice non abbia ottemperato al preciso invito di questo Giudice ad indicare quali tra le numerosissime produzioni, tempestivamente eseguite, avrebbero costituito i contratti scritti conclusi con le altre fornitrici.
Al di là degli importi che la convenuta ha affermato di aver pagato, deve rilevarsi come la mancanza dei contratti in forma scritta ne determini la nullità, senza che possano riconoscersi sostitutivi ed equipollenti al sopra indicato requisito né gli atti interni alla
P.A. attraverso i quali si realizza il processo formativo della sua volontà da esternare poi nel contratto, né eventuali comportamenti concludenti (così Cass. 1571 del 2024,
11465 del 2020, 15645 del 2018, 12253 del 2016, 10020 del 2015, 1167 e 24679 del
2013 e 15296 del 2007).
Neppure può trovare accoglimento la domanda proposta in ulteriore subordine ex art. 2041 c.c., norma che configura un rimedio esperibile solo da chi ha subito un'ingiustificata diminuzione patrimoniale corrispondente all'arricchimento di chi senza causa si è avvantaggiato di un'utilità e dunque da chi ha eventualmente eseguito la prestazione in favore dell'Amministrazione (Cass. 7178 del 2024). Nel caso in esame difetta la legittimazione attiva di parte attrice che, pur indicando in altri soggetti coloro che avrebbero fornito beni e servizi all ha inteso far valere come propria Pt_3
l'ingiustificata contrazione patrimoniale (che al più, invece, deriverebbe dalla mancata realizzazione dei crediti acquistati). Ancor prima, tuttavia, la domanda va dichiarata improponibile per mancanza del necessario presupposto della sussidiarietà. Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (33954 del 2023), la domanda di ingiustificato arricchimento ha cittadinanza in giudizio solo se la diversa azione manchi ab origine del titolo giustificativo (che, invece, qui sono le cessioni dei crediti), essendo invece preclusa negli altri casi, come ad esempio in quelli nei quali la soccombenza derivi solo dalla lacunosa prova del credito (o meglio del titolo da cui derivano), come avvenuto nel caso di specie.
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta le domande proposte da in via principale e subordinata;
Parte_1
- dichiara improponibile la domanda proposta da in via ulteriormente Parte_1
subordinata;
- condanna alla rifusione in favore di Gestione Regionale Sanitaria Parte_1
Contr Contr Contr Liquidatoria della e delle soppresse e delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 51.000,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Sassari, 28.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 907/2022 R.G., promossa
DA
in persona del procuratore , con gli avvocati Parte_1 Parte_2
BONALUME PAOLO, GOMEZ PALOMA GIOVANNI, CARDONA GIUSEPPE,
MICHELE DEL BENE
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del straordinario , con
[...] CP_2 CP_3
l'avv. DIANA CARLO
CONVENUTA
Causa in punto di pagamento somme, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: in via principale: accertare e dichiarare il diritto di Parte_1
ad ottenere il pagamento da parte dell'azienda dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannarla al relativo pagamento in favore di I. € 649.851,44 per Parte_1
sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub ALL. A;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con la citazione: determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub ALL. A (colonna
“Data Scadenza”) - sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior sorte capitale azionata con la citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
IV. € 36.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta maggior sorte capitale azionata, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo;
V. € 1.392.193 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate negli elenchi che si producono sub
ALL. B – C;
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
VII. € 1.743.320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, portato dalle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub ALL. D, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per le fatture indicate in dettaglio il cui termine di pagamento non è stato rispettato - fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale di cui sopra nonché a quelle il cui tardivo pagamento ha generato le Note
Debito - oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo. In via subordinata accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_1
ottenere il pagamento da parte dell'Azienda e, per l'effetto, condannarla al pagamento in favore di i ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 [...]
per sorte capitale, interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte Parte_1
capitale, determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale nella misura degli interessi legali di mora ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione, importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre interessi, importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma
2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione ad ulteriori fatture il cui termine di pagamento non è stato rispettato, oltre interessi. In via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_1
ottenere il pagamento da parte dell e, per l'effetto, condannare l' al Pt_3 Pt_3
pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta Parte_1
dovuta a er capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto Parte_1 al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. In ogni caso con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Per parte convenuta: in via preliminare 1) accertare il difetto di legittimazione attiva di e quindi rigettare tutte le domande proposte nei confronti della Parte_1
Contr Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria della 2) accertare la prescrizione estintiva del diritto di credito rivendicato per capitale e interessi moratori e quindi rigettare tutte le domande proposte da nei confronti della Gestione Parte_1
Contr Regionale Sanitaria Liquidatoria della nel merito 3) previo accertamento e quantificazione dei versamenti effettuati medio tempore dalla Gestione Regionale Contr Sanitaria Liquidatoria della a parziale saldo delle fatture rivendicate in linea capitale, rigettare tutte le domande proposte in via principale e subordinata da
[...]
Contr nei confronti della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria della Parte_1
in quanto per le motivazioni sopra esposte infondate in fatto e in diritto e comunque prive di prova;
4) accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda subordinata proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c. e quindi rigettarla;
5) condannare Parte_1
al pagamento delle spese processuali oltre accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata l'attrice in intestazione agiva nei confronti dell'Azienda per la Tutela della Salute di Sassari per ottenere il pagamento di una serie di importi, di cui si vantava creditrice in forza di contratti di cessione pro soluto. Più in particolare, rivendicava il capitale di euro 2.742.600,07 per sorte capitale di cui alle fatture emesse dalle società indicate nell'elenco prodotto, gli interessi moratori da calcolare ex Decreto Legislativo 231 del 2002, gli interessi anatocistici maturati ai sensi dell'art. 1283 c.c. e da calcolare sempre secondo i criteri del decreto citato,
l'importo di euro 36.000,00 ai sensi dell'art. 6 comma II della medesima fonte normativa, euro 1.392.193,00 a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli di cui alla predetta sorte capitale (interessi di mora già fatturati mediante note di debito per interessi), relativi interessi anatocistici maturati ex art. 1283 c.c. su quegli importi e, ancora, la somma di euro 1.743.320,00 ai sensi dell'art. 6 comma II del Decreto legislativo 231 del 2002. Più precisamente, quanto al primo importo capitale richiamava l'elenco che riportava le varie fatture insolute con indicati il nominativo della società emittente, il numero, la data di emissione e quella di scadenza, l'importo originario e quello residuo da pagare;
faceva riferimento anche alle scritture private autenticate prodotte e da produrre. Formulava in subordine la domanda di pagamento di un importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., pari all'importo capitale delle fatture richiamate oltre interessi e rivalutazione, visto che la controparte aveva pacificamente usufruito dei servizi e delle forniture erogate dalle società emittenti le fatture. Ribadito il diritto al pagamento anche degli interessi di mora maturati e maturandi sulla sorte capitale e dei relativi interessi anatocistici, reclamava anche il pagamento della somma di euro 40,00 per ciascuna delle fatture non pagate per il complessivo importo di euro 36.000,00 e, facendo riferimento ad altri crediti di cui era stato pagato il solo capitale, invocava il suo diritto ai relativi interessi di mora maturati sulle somme tardivamente versate e agli interessi anatocistici e, ancora una volta, reclamava il diritto al pagamento dell'importo di euro 40,00 per ciascuna delle fatture tardivamente pagate. così come previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo 231 del
2002.
Contr Si costituiva la convenuta, Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria della e delle Contr Contr soppresse e che eccepiva il difetto di produzione dei titoli documentali da cui sarebbero derivate le pretese creditizie avversarie e, in particolare, la mancanza di prova scritta ad substantiam dei relativi contratti che dovevano considerarsi conseguentemente nulli. Evidenziava anche la mancanza delle fatture di cui si rivendicava il pagamento in linea capitale come pure di quelle che, poiché pagate tardivamente, avrebbero generato gli interessi di mora di cui alle note debito, rilevando come non fossero sufficienti gli elenchi di formazione unilaterale prodotti dall'avversaria che, così facendo, aveva anche precluso ogni verifica oggettiva sulla correttezza e veridicità dei dati. Ancora, rilevava la carenza di legittimazione attiva dell'attrice per mancata accettazione della cessione del credito per capitale e interessi moratori, evidenziando come al momento della cessione degli asseriti crediti i contratti di fornitura o di somministrazione in base ai quali erano state emesse le fatture non pagate o pagate in ritardo erano ancora in fase di esecuzione e la cessione dei crediti, sebbene notificata, non era stata accettata espressamente né dalle ex né da CP_1
come sarebbe stato invece necessario ex art. 9 allegato E della legge 2248 del CP_1
1865 in relazione all'art. 70 del Regio decreto 2440 del 1923. Contestava la legittimazione attiva dell'attrice anche per la mancanza di prova della titolarità dei diritti di credito, non essendo state versate in giudizio le cessioni in suo favore da parte delle società fornitrici. In particolare, quanto al credito sub A sulla base del prospetto contabile prodotto rilevava solo come fossero presenti solo alcune fatture e come fosse rimasta priva di prova la titolarità del credito di cui alle fatture diverse da quelle elencate. Quanto al credito B, eccepiva che tutti gli atti di cessione prodotti si riferivano a fatture in linea capitale diverse da quelle di cui agli elenchi allegati o richiamate nelle note di debito, sicché anche per questi crediti invitava la controparte a fornire prova della loro titolarità. Eccepiva la prescrizione estintiva del credito per interessi moratori derivanti dall'asserito e non provato tardivo pagamento delle fatture in linea capitale, essendo decorso il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 comma
IV c.c., decorrente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e mai interrotto. Ancora, evidenziava come dalla documentazione prodotta paresse che gli interessi pretesi fossero tutti maturati tra il 1996 e il 2015, senza che prima della notifica dell'atto di citazione gli stessi fossero stati mai richiesti. Quanto al credito per interessi moratori rilevava come l'avversaria non avesse prodotto i contratti da cui avrebbero avuto origine i crediti e non avesse provato né l'esecuzione delle prestazioni
(che contestava), né l'esistenza delle fatture per i corrispettivi, né infine la data di effettivo pagamento, necessaria per il calcolo degli eventuali interessi, elementi nessuno dei quali poteva desumersi dalla documentazione prodotta da parte attrice.
Evidenziava, poi, la mancanza di costituzione in mora in forma scritta quanto al credito per interessi moratori (credito B), atto da ritenersi necessario secondo la natura delle obbligazioni oggetto del giudizio. In mancanza della formale costituzione in mora sosteneva che non vi potesse essere una automatica produzione degli interessi che potevano decorrere o dalla costituzione in mora formale o dalla proposizione della domanda giudiziale. Rilevava, poi, come dalla citazione si evincesse che la pretesa degli interessi di mora derivava da rapporti contrattuali sorti (almeno in parte) prima del Decreto Legislativo 231 del 2002. Sempre quanto al credito A) eccepiva come a fronte dell'importo richiesto di euro 2.742.600,07 fosse stato pagato il complessivo di euro 2.124.176,57 (salvi ulteriori pagamenti in corso di causa) e ribadiva che le fatture diverse da quelle incluse nell'elenco contestato non erano mai state pagate, in quanto le prestazioni a cui si riferivano non erano mai state ricevute;
per queste, dunque, sosteneva che il mancato pagamento si giustificava con l'autotutela di cui all'art. 1460
c.c. con conseguente onere per l'avversaria di provare, oltre alla fonte negoziale, le fatture con l'attestazione di ingresso nella contabilità dell'amministrazione, la legittimazione derivante dagli atti di cessione e l'esecuzione effettiva della prestazione di cui era stato preteso il pagamento. Indicava, poi, le fatture non pagate perché non formalmente corrette, le fatture pagate e infine quelle contestate o non pagate o pagate solo in parte per le ragioni indicate. Contestava l'applicabilità del Decreto Legislativo
231 del 2002 (indicando la modalità alternativa e corretta del calcolo degli interessi).
Si opponeva, infine, alla domanda subordinata ex art. 2041 c.c. non solo per il difetto di sussidiarietà di quell'azione (inutilizzabile in tutti i casi in cui sarebbe stato possibile ottenere il petitum con altre azioni ex contractu), ma anche perché dell'arricchimento non remunerato al più si sarebbero potute dolere le società fornitrici che avevano effettivamente eseguito le prestazioni. Concludeva in conformità alle sue difese.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era infine trattenuta in decisione sulle sopra riportate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il primo aspetto da prendere in considerazione è quello relativo all'accertamento dell'effettiva conclusione nella necessaria forma scritta dei contratti di fornitura e servizi o di somministrazione da cui deriverebbero i crediti vantati dall'odierna attrice.
Stante la copiosa documentazione versata in giudizio appare opportuno esaminare la posizione di ciascuna singola società fornitrice.
Quanto alla e alla SU UT con la prima memoria ex art. 183 VI CP_4
co. c.p.c. n. 1 non è stato prodotto alcun contratto scritto tra le predette società e la
Pubblica Amministrazione. Con la medesima memoria è stata prodotta la documentazione relativa al rapporto con la tra cui la delibera Controparte_5
numero 691 del 25.9.2012 di proposta di aggiudicazione di alcune forniture, tra le altre, anche a detta società. Ma, a parte che questa è solo una proposta di aggiudicazione, nel corpo dell'atto si legge che si provvederà a dare comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva della fornitura alle aziende interessate ai fini del recepimento del provvedimento da parte delle stesse, riservando tutta una serie di successivi adempimenti. Tale unico atto, riferibile alla Pubblica Amministrazione, integra, tuttavia, solo una proposta di aggiudicazione che rimanda ad una necessaria aggiudicazione definitiva e soprattutto alla stipula del contratto scritto di cui non vi è traccia. Nessun contratto scritto concluso con la è stato versato in CP_6
giudizio e ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto ai rapporti con IF e
AL, FE, IF e AR. Per è stata prodotta solo la Pt_4
comunicazione della delibera commissariale di rettifica dell'errore materiale della precedente delibera, errore confluito nel contratto concluso e relativo al termine della fornitura anziché al 30/09/2016 al 31/12/2016 e, pur affermandosi che con la ricezione di tale comunicazione con relativi allegati il contratto modificativo si sarebbe comunque perfezionato ai sensi dell'art. 1326 c.c., deve darsi atto di come con tale documento sia stata provata solo la correzione di un errore materiale di un precedente contratto mai prodotto. Quanto alla HI IT sono state versate diverse fatture e bolle di accompagnamento e anche una prima delibera di aggiudicazione che, tranne che per un determinato prodotto risultato non conforme, ha inserito detta società nell'elenco delle aggiudicatrici. Nella stessa determina 340 del 21/07/2021 all'art. 4 si legge dell'aggiudicazione a favore delle ditte vincitrici riportate nell'allegata tabella, neppure questa prodotta, e della precisazione che i lotti 70 e 79 hanno nei primi tre operatori della graduatoria i vincitori (gli altri idonei sarebbero entrati nell'accordo quadro con una quota complessiva non superiore al 10 %). Per tutti gli altri lotti invece si è fatto riferimento alla successiva stipula di accordi quadro multifornitore con tutti gli operatori ritenuti idonei, accordi di cui non vi è alcun riscontro documentale.
Dell'esistenza (necessaria) di una convenzione si evince anche dall'autorizzazione all'esecuzione anticipata delle convenzioni da stipulare con gli operatori economici a seguito dell'aggiudicazione dei lotti per le esigenze colà rappresentate. E che questa aggiudicazione non sia neppure definitiva, ma comunque rappresenti un passaggio nella formazione della volontà dell'ente, da cristallizzare nel contratto scritto, vi è conferma anche nell'art. 6 che chiarisce che l'attivazione delle convenzioni quadro con gli aggiudicatari di cui all'art. 4 precedente avrebbe mantenuto salva la facoltà della stazione appaltante di revocare l'aggiudicazione, qualora a seguito dei controlli di legge le dichiarazioni rese in sede di partecipazione fossero risultate non confermate. Ed analoghe considerazioni possono essere fatte in ordine agli artt. 4 e 5 della determina
408 del 12/11/2020, di cui tra l'altro non è stato neppure prodotta la tabella degli aggiudicatari, con la conseguenza che neppure è possibile riferire con certezza questa determina alla HI IT. Quanto alla determina 40322 dell'8.8.2017 di aggiudicazione in favore anche di HI IT valgono le stesse considerazioni in ordine alla non definitività dell'aggiudicazione, all'autorizzazione delle esecuzioni anticipata della convenzione, ma alla necessità di sua successiva stipula, come chiarito dagli articoli 7, 8, 9 e 10. A sovrapponibili conclusioni deve giungersi quanto al rapporto con di cui sono state prodotti i numerosi verbali di consegna e CP_7
collaudo delle apparecchiature fornite che però sono documenti ben diversi dal contratto scritto richiesto.
Si conferma così quanto già rilevato con l'ordinanza di remissione della causa in trattazione del 19.6.2024, osservando come parte attrice non abbia ottemperato al preciso invito di questo Giudice ad indicare quali tra le numerosissime produzioni, tempestivamente eseguite, avrebbero costituito i contratti scritti conclusi con le altre fornitrici.
Al di là degli importi che la convenuta ha affermato di aver pagato, deve rilevarsi come la mancanza dei contratti in forma scritta ne determini la nullità, senza che possano riconoscersi sostitutivi ed equipollenti al sopra indicato requisito né gli atti interni alla
P.A. attraverso i quali si realizza il processo formativo della sua volontà da esternare poi nel contratto, né eventuali comportamenti concludenti (così Cass. 1571 del 2024,
11465 del 2020, 15645 del 2018, 12253 del 2016, 10020 del 2015, 1167 e 24679 del
2013 e 15296 del 2007).
Neppure può trovare accoglimento la domanda proposta in ulteriore subordine ex art. 2041 c.c., norma che configura un rimedio esperibile solo da chi ha subito un'ingiustificata diminuzione patrimoniale corrispondente all'arricchimento di chi senza causa si è avvantaggiato di un'utilità e dunque da chi ha eventualmente eseguito la prestazione in favore dell'Amministrazione (Cass. 7178 del 2024). Nel caso in esame difetta la legittimazione attiva di parte attrice che, pur indicando in altri soggetti coloro che avrebbero fornito beni e servizi all ha inteso far valere come propria Pt_3
l'ingiustificata contrazione patrimoniale (che al più, invece, deriverebbe dalla mancata realizzazione dei crediti acquistati). Ancor prima, tuttavia, la domanda va dichiarata improponibile per mancanza del necessario presupposto della sussidiarietà. Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (33954 del 2023), la domanda di ingiustificato arricchimento ha cittadinanza in giudizio solo se la diversa azione manchi ab origine del titolo giustificativo (che, invece, qui sono le cessioni dei crediti), essendo invece preclusa negli altri casi, come ad esempio in quelli nei quali la soccombenza derivi solo dalla lacunosa prova del credito (o meglio del titolo da cui derivano), come avvenuto nel caso di specie.
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta le domande proposte da in via principale e subordinata;
Parte_1
- dichiara improponibile la domanda proposta da in via ulteriormente Parte_1
subordinata;
- condanna alla rifusione in favore di Gestione Regionale Sanitaria Parte_1
Contr Contr Contr Liquidatoria della e delle soppresse e delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 51.000,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Sassari, 28.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella