Ordinanza collegiale 4 marzo 2024
Ordinanza collegiale 25 settembre 2024
Ordinanza collegiale 6 ottobre 2025
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00588/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00369/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 369 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell’Interno Dipartimento Polizia di Stato, Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, in persona dei legali rappresentati pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
a) del Decreto n° -OMISSIS- emesso dal Ministero dell''''Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione Centrale per i servizi di ragioneria, Ufficio VII – Trattamento pensione e previdenza a firma del Dirigente Reggente in seconda posizione di staff, in data -OMISSIS- e notificato al ricorrente in data 27.12.2022, con il quale la patologia di parte ricorrente non è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio, con conseguente rigetto anche della domanda di equo indennizzo presentata il 14.02.2020;
b) del Parere conforme n.-OMISSIS- reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio a seguito della richiesta di riesame del giorno 11.08.2022 da parte del Ministero dell’Interno;
c) di ogni ulteriore atto rispetto a quelli suindicati comunque connesso e/o coordinato, anteriore e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Interno Dipartimento Polizia di Stato e del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. EL IL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con l’odierno ricorso parte ricorrente ha impugnato il diniego della sua istanza di riconoscimento della causa di servizio, con liquidazione dell’equo indennizzo, adottato dal Ministero dell’Interno per la patologia “ -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- + -OMISSIS--OMISSIS- ”.
Tale provvedimento di segno negativo è stato emesso in sede di riedizione del potere amministrativo per effetto della precedente sentenza n.-OMISSIS-di questo T.A.R., con cui è stato annullato il precedente provvedimento di diniego della medesima istanza de qua in quanto “ il parere reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio appare effettivamente lacunoso e l’indagine svolta incompleta in relazione alla peculiarità del caso di specie ”, con conseguente “ obbligo per l’Amministrazione di rideterminarsi, effettuando una più accurata istruttoria e valutazione in relazione alle circostanze che sono state indicate ”.
In sostanza, nel primo giudizio sopra menzionato, è stato ritenuto che l’Amministrazione non avesse adeguatamente motivato la sua scelta di non riconoscere il nesso causale tra la patologia sofferta dall’interessato e il servizio da questi prestato, in considerazione della peculiare gravosità delle attività svolte di seguito riepilogate: - servizi di ordine pubblico presso i vari stadi siciliani con funzioni di prevenzione e repressione di atti di vandalismo e violenza da parte delle tifoserie; - vigilanza di magistrati; - servizi di scorta personaggi politici di particolare rilievo; - servizi di scorta per i collaboratori di giustizia; - indagini relative alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia; - assegnazione alla Squadra Mobile nella Sezione Reati contro il Patrimonio e successivamente nella Sezione Narcotici; - impegni oltre il normale orario di servizio, anche per più giorni consecutivi o con spostamenti fuori dalla sede lavorativa; - arresti e fermi in flagranza di reato e cattura di latitanti; - aggressione subita in data -OMISSIS- da personaggi della malavita, a seguito della quale l’interessato ha riportato un -OMISSIS-(circostanza in relazione alla quale l’Amministrazione ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio per le lesioni riportate dal ricorrente); - coinvolgimento in quattro incidenti stradali occorsi durante i turni di servizio (in data 23 novembre 2012, 10 agosto 2015, 24 dicembre 2008 e 15 gennaio 2013), in relazione a due dei quali l’Amministrazione ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio per le lesioni riportate dall’interessato; - svolgimento del servizio presso la Sezione Volanti in una situazione di cronica carenza di personale, con conseguente sovraccarico di lavoro e proseguimento del turno lavorativo oltre l’orario ordinario per tempi anche eccezionalmente prolungati; - svolgimento di lavoro straordinario per 500 ore annue medie nel corso di 22 anni (dal 16 gennaio 1989 al 27 maggio 2011), in orario sia notturno che diurno, come risulta dalla relazione della Squadra Mobile di -OMISSIS-versata in atti; - svolgimento, dall’1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2017, di un monte ore annuo di lavoro straordinario oscillante fra 228 e 295 ore (nonché pari a 135 ore nel secondo semestre dell’anno 2011 e pari a 115 ore nel primo semestre dell’anno 2018); - 90 giorni di congedo ordinario non goduto, nonché 4 giorni di riposo e 17 recuperi non fruiti.
Tanto premesso, il nuovo parere reso dal competente Comitato di Verifica ha ribadito le conclusioni a cui era in precedenza giunto, tenuto conto che “ le linee Guida sulla prevenzione delle -OMISSIS- della società Europea di cardiologia (Eu Heart J 2021; 42:3227-3337), individua quali fattori di rischio determinanti di -OMISSIS- aterosclerotica, elevati livelli ematici di colesterolo LDL. l'Ipertensione arteriosa, il fumo di sigaretta, il diabete mellito, l'obesità e la familiarità positiva per eventi -OMISSIS-; le stesse linee Guida, attribuiscono ai cosiddetti fattori di rischio psico-sociali (esempio stress, ambientali ecc.) un ruolo secondario, definendoli modificatori del rischio, e quindi da prendere in considerazione solo in assenza di fattori di rischio determinanti o predominarti e, comunque, al solo scopo di migliorare le misure di predizione del rischio cardiovascolare. Nel caso di specie l'infermità […] non può riconoscersi dipendente da causa di servizio infatti emerge chiaramente dalla lettura della documentazione sanitaria presentata dal Richiedente -OMISSIS-(lettera di dimissione del 1//06/2018 Azienda ospedaliera Universitaria Policlinico G, Martino Messina). Nelle osservazioni presentate dall'interessato non si rilevano elementi di valutazione tali da far modificare il precedente giudizio espresso. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti ” (parere n.-OMISSIS- del 29 settembre 2022).
Secondo il Comitato do Verifica, quindi, essendo il ricorrente interessato da “ -OMISSIS- -OMISSIS- ” per patologie -OMISSIS-, come risulterebbe dalla cartella clinica del Policlinico di Messina, lo stress lavorativo, pur a volerlo ammettere, non avrebbe potuto giocare un ruolo determinante nel cagionare l’infermità sofferta, come da linee guida in materia, attesa la rilevanza, nella storia clinica del paziente, di un fattore di rischio primario di matrice familiare.
1.2. Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure:
I) Nullità ex art. 21 septies l. 241/90 - Violazione o elusione del giudicato costituito dalla sentenza n. -OMISSIS- T.a.r. Sicilia - Sez. di Catania.
Con la prima doglianza parte ricorrente lamenta come il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, anziché procedere ad una nuova istruttoria e ad una rivalutazione della situazione di parte ricorrente, si sarebbe limitato a confermare la motivazione contenuta nel precedente parere annullato in sede giudiziale, violando così i dettami della decisione del giudice di prime cure.
II) Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti e travisamento di fatto – Violazione del Giudicato - eccesso di potere per difetto e insufficienza di motivazione – eccesso di potere per sviamento e manifesta irragionevolezza, illogicità ed incongruenza.
Col secondo mezzo di impugnazione viene dedotta l’illegittimità nella riedizione del potere da parte delle Amministrazioni resistenti per non essere stati valutati, ancora una volta, gli specifici fatti di servizio che hanno interessato parte ricorrente nel corso della sua carriera, senza considerare che, alla base del nuovo parere di segno negativo e del pedissequo provvedimento di rigetto, sarebbe stato posto a fondamento un asserito -OMISSIS- -OMISSIS- per patologie -OMISSIS- che sarebbe inesistente.
III) Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento e dell’erronea valutazione dei fatti. Violazione del giudicato e difetto di istruttoria.
Anche il terzo motivo di gravame poggia sui contenuti della precedente sentenza di questo T.A.R. sopra citato, ritenendo come la p.a. abbia del tutto obliterato la circostanza che il giudice avesse rilevato il “ difetto di prova in ordine ad una presunta familiarità della patologia e alla circostanza che nel corso dell’istruttoria procedimentale non sono emersi elementi che potessero deporre per la prevalenza – e persino per l’esistenza – di altre cause di natura esogena ”, oltre al fatto che “ appare intuitivamente irragionevole affermare che il costante e straordinariamente consistente svolgimento di lavoro straordinario per oltre un ventennio, in relazione all’espletamento di compiti che sono state fonte di particolare tensione, costituisca un elemento cui non possa attribuirsi rilievo alcuno sotto il profilo causale o concausale nel caso in cui il dipendente sia successivamente vittima di un -OMISSIS- ”.
In altre parole, il paventato -OMISSIS- -OMISSIS- non avrebbe potuto essere posto a fondamento della riedizione del potere da parte dell’Amministrazione e, comunque, il servizio prestato non avrebbe potuto essere tenuto in non cale ai fini dell’individuazione dello stress lavoro-correlato ai fini dell’insorgenza dell’infermità sofferta.
IV) Violazione e falsa applicazione di Legge. Difetto di motivazione. Motivazione incongrua, illogica e perplessa. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti. Illogicità manifesta. Carente e/o erronea valutazione dei presupposti.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, l’ultimo parere oggetto di impugnazione riprodurrebbe le stesse valutazioni compiute con i precedenti pareri già annullati dal T.A.R., non essendo stata effettuata alcuna nuova istruttoria o nuove indagini da parte del Comitato di Verifica.
Al riguardo, andrebbe altresì precisato come il ricorrente non sia un fumatore e/o un bevitore, posto che, al contrario, il medesimo avrebbe uno stile di vita morigerato.
In particolare, le valutazioni della p.a. poggerebbero su una asserita e generica familiarità per patologie -OMISSIS-, mai riferita da chicchessia, assurgendo a falso presupposto di fatto che avrebbe inficiato tutte le valutazioni successive fondate sull’esistenza di -OMISSIS- -OMISSIS- mai accertate.
V) “ Eccesso di potere per evidente contraddittorietà e illogicità, travisamento dei fatti. Sviamento di potere ”.
Nel 2019, la C.M.O. di -OMISSIS-(dopo l’-OMISSIS-) ha giudicato il ricorrente “ permanentemente non idoneo, ma non in modo assoluto, sì reimpiegabile in altri ruoli che non lo espongano a stress psico-fisici e turnazioni ”, andando così a confermare lo stato di stress a cui lo stesso era esposto e finendo, così, per far cadere in contraddizione le Amministrazioni resistenti, posto che, laddove lo stress lavorativo legato ai peculiari incarichi svolti dal ricorrente dovesse essere considerato neutro ai fini dello stato di salute del dipendente, come indicato nei pareri resi dal Comitato di Verifica, il prefato giudizio medico-legale di non idoneità parziale, legato ai turni e ai ruoli che determinano stress psico-fisici, non avrebbe alcun senso logico, non comprendendosi quali dovrebbero essere, al di fuori del loro potenziale effetto lesivo, le ragioni dell’esclusione del ricorrente dai ruoli operativi svolti fino a quel momento.
VI) Eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. Incoerenza e contraddittorietà degli atti.
Il ricorrente avrebbe ampiamente dimostrato il nesso eziologico intercorrente tra la patologia sofferta e il servizio prestato, corroborando le sue deduzioni anche con le testimonianze di colleghi con cui ha lavorato fianco a fianco, ai quali, peraltro e per le stesse ragioni, l’Amministrazione avrebbe riconosciuto la dipendenza della causa di servizio.
2. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti, entrambe rappresentate dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, che hanno, anzitutto, eccepito l’inammissibilità della domanda di accertamento che parte ricorrente avrebbe effettuato al fine di ottenere, in via giudiziale, il riconoscimento della causa di servizio e dell’equo indennizzo, per poi chiedere, comunque, il rigetto nel merito del gravame in quanto infondato.
3. Il Collegio, al fine di appurare la correttezza, o meno, delle regole scientifiche poste alla base dell’ultimo parere di segno negativo del Comitato resistente, ha nominato un primo verificatore (ordin. n. -OMISSIS-).
In conseguenza delle sopravvenute dimissioni del medesimo dal precedente ruolo ricoperto di Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria - Policlinico “Gaetano Rodolico” di Catania, per fatti estranei all’odierno giudizio, è stata disposta la sua sostituzione col Direttore dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Cardiologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria - Policlinico “G. Martino” di -OMISSIS-(ordin. n. -OMISSIS-).
Il nuovo ausiliario di questo giudice ha, da ultimo, rassegnato le proprie conclusioni con la relazione finale depositata il 24 settembre 2025.
4.1. Con memoria del 29 settembre 2025 parte ricorrente ha eccepito l’inammissibilità della relazione prodotte dal verificatore a ridosso dell’udienza pubblica fissata per il giorno 1° ottobre 2025, in violazione di quanto stabilito dall’art. 73, del codice di rito amministrativo.
4.2. L’istanza di parte è stata respinta con ordinanza n.-OMISSIS- di questa Sezione, tenuto conto che i termini processuali perentori previsti dal c.p.a. per il deposito di documenti (quaranta giorni liberi prima dell’udienza) sono applicabili ai soli atti delle parti e non anche a quelli dei verificatori/consulenti nominati dal giudice, ai quali, per il completamento delle operazioni peritali, viene assegnato un termine con l’ordinanza di nomina che, peraltro, non ha neppure natura perentoria.
Ad ogni modo, al fine di garantire adeguati termini a difesa alla parte ricorrente, è stato comunque disposto il rinvio della trattazione della causa ad altra udienza pubblica.
4.3. Con memoria conclusionale del 23 dicembre 2025 parte ricorrente ha contestato le conclusioni a cui è giunto il verificatore nella sua relazione, chiedendone l’esclusione dagli atti processuali utili ai fini del decidere, in quanto nulla o, comunque, gravemente viziata, come affermato dagli stessi periti di parte con scritti depositati unitamente alla memoria in parola.
5. Da ultimo, con ulteriore scritto difensivo conclusionale, parte ricorrente ha contestato l’entità della cifra chiesta dal verificatore a titolo di compenso per l’attività svolta, ritenendola eccessiva rispetto all’impegno richiesto per lo svolgimento dell’incarico, alla luce dei dettami di cui al d.m. 30 maggio 2002.
6. All’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il ricorso è passato in decisione.
7.1. Il Collegio deve ritenersi dispensato dal delibare l’eccezione in rito sollevata dalla difesa erariale alla luce dell’infondatezza del ricorso nel merito, i cui motivi si prestano ad una trattazione in via unitaria in ragione dell’infondatezza della pretesa di parte ricorrente.
7.2. Trattandosi sempre di una questione in rito, il Collegio ritiene di poter tenere in disparte i dubbi sulla possibile inammissibilità della proposizione di una domanda di nullità per violazione e/o elusione del giudicato, non già nella sede appropriata del giudizio di ottemperanza (art. 32, co. 1 e 114, co. 4, lett. b), c.p.a.), quanto piuttosto in quella di legittimità, alla luce dei principi sul punto delineati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. n. 2/2013), tenuto conto che la domanda risulta comunque infondata nel merito per le ragioni di seguito precisate.
8.1. La precedente sentenza n.-OMISSIS-di questa Sezione ha disposto l’annullamento dei primi due pareri resi del Comitato di Verifica e il discendente provvedimento di rigetto del Ministero dell’Interno, con conseguente “[…] obbligo per l’Amministrazione di rideterminarsi, effettuando una più accurata istruttoria e valutazione in relazione alle circostanze che sono state indicate ”.
Il prefato giudizio di illegittimità delle determinazioni sopra riportate si fonda su un paventato difetto di prova in merito all’esistenza di una familiarità della patologia oltre che sulla non dimostrata presenza di altre cause esogene che possano aver determinato l’infermità in commento, essendo stato dato preminente rilievo alla circostanza secondo cui “ il costante e straordinariamente consistente svolgimento di lavoro straordinario per oltre un ventennio, in relazione all’espletamento di compiti che sono state fonte di particolare tensione, costituisca un elemento cui non possa attribuirsi rilievo alcuno sotto il profilo causale o concausale nel caso in cui il dipendente sia successivamente vittima di un -OMISSIS- ”.
Partendo dall’esegesi di quest’ultima statuizione, va rilevato come essa debba essere messa a sistema con la successiva affermazione contenuta nella medesima sentenza dove il giudice di prime cure ha precisato come “ la richiesta istruttoria formulata dal ricorrente non può trovare accoglimento, in quanto non è il giudice amministrativo (o un suo ausiliario) che può stabilire, invadendo l’ambito riservato al potere tecnico-discrezionale dell’Amministrazione, se una patologia debba o non debba ascriversi al servizio prestato ”.
Orbene, a fronte dell’importante e condivisibile precisazione secondo cui non è concesso al g.a., così come ai suoi ausiliari, di sostituirsi ad apprezzamenti tecnico-discrezionali riservati alla p.a., tra i quali devono intendersi ricomprese le valutazioni che confluiscono nei pareri del Comitato di Verifica rilasciati in seno ai procedimenti per il riconoscimento delle cause di servizio, la statuizione precedente, in cui si paventa l’irragionevolezza della p.a. nel non aver tenuto conto della peculiare intensità del servizio prestato dal ricorrente ai fini dell’insorgenza dell’infermità sofferta, non può certo assurgere al rango di riconoscimento giudiziale del nesso causale o concausale dell’attività lavorativa prestata con la patologia in argomento, venendo in rilievo, è bene ribadirlo, un apprezzamento riservato alla sfera di competenza tecnico-discrezionale del Comitato di Verifica resistente.
Sotto altro profilo, la medesima sentenza, nella parte in cui ha obbligato l’Amministrazione ad una più accurata istruttoria, non può certo essere intesa nel senso di aver posto degli incombenti procedurali ulteriori in capo al Comitato di Verifica rispetto a quelli già previsti dalla legge a monte, dovendo la decisione in commento essere letta nel suo complesso per trarne la giusta portata applicativa.
Del resto, l’effetto delle pronunce demolitorie del giudice amministrativo è quello di eliminare dal mondo giuridico gli atti amministrativi lesivi e illegittimi, con conseguente obbligo per l’Amministrazione di riesercitare il suo potere originario (in caso di interessi legittimi pretensivi) in conformità alla legge e al giudicato.
Nel caso della sentenza n. -OMISSIS-, l’effetto conformativo che deve essere estrapolato dalla motivazione della pronuncia è quello per cui la p.a., nella riedizione del potere, avrebbe dovuto effettuare una più puntuale e accurata istruttoria, da intendersi nel senso di ponderazione, delle peculiari attività di servizio prestate dal ricorrente, al fine di valutare se queste avrebbero potuto, o meno, assurgere al ruolo di causa o, comunque, di concausa nell’insorgenza della patologia sofferta dal ricorrente.
8.2. Così correttamente ricostruita la portata conformativa della precedente decisione di questo Tribunale, va altresì rilevato come il secondo dei pareri oggetto del giudizio precedente avesse escluso la sussistenza del nesso eziologico sulla scorta del fatto che “ ferme restando le considerazioni etiopatogenetiche espresse in sede di precedente valutazione, in relazione ai fattori di rischio rilevati dalla documentazione sanitaria agli atti (familiarità per -OMISSIS- -OMISSIS-) e tenuto conto dei disagi rappresentati con la nuova documentazione agli atti, dalla quale non si ravvisano specifici perduranti episodi o straordinarie responsabilità tali da configurarsi, per criteri qualitativi e quantitativi, elementi causali o concausali efficienti e determinanti nel verificarsi della patologia in esame. Le presenti considerazioni dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti ” (parere n. -OMISSIS-).
Per cui, in prima battuta, il Comitato aveva valorizzato la presenza di condizioni di salute pregresse (familiarità per -OMISSIS- e dismetaboliche, oltre ad una condizione di sovrappeso/obesità) ai fini dell’insorgenza della patologia riscontrata.
Per quanto attiene alle “ considerazioni etiopatogenetiche ”, espresse in sede di rilascio del primo parere, è stato stabilito come “ trattandosi di necrosi di una zona circoscritta o estesa di tessuto miocardico causata da ischemia protratta per occlusione di un vaso coronarico interessato da processo aterosclerotico o da fenomeni funzionali stenosanti (spasmi), favorito da fattori di rischio individuali, congeniti o acquisiti (familiarità per patologie -OMISSIS- dismetaboliche come nel caso di specie), e frequentemente legato alle abitudini di vita del soggetto, sull'insorgenza e decorso della quale il servizio prestato così come descritto agli atti, considerato in ogni suo aspetto, non può aver svolto alcun ruolo, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, tenuto conto che non risulta essere stato caratterizzato da particolari abnormi responsabilità ovvero da eccezionali disagi tali da prevalere, rispetto agli elementi individuali favorenti, nell'insorgenza o nella successiva evoluzione dell'infermita ” (parere n.-OMISSIS-).
In sostanza, dalla lettura dei due precedenti pareri citati, nonché della precedente sentenza di questo T.A.R., ad essere valorizzata dal giudice è stata la tesi di parte ricorrente sull’omessa valutazione del servizio del ricorrente al fine di poter incidere, anche a titolo di concausa, sul presentarsi dell’infermità diagnosticata.
8.3. In ossequio al contenuto degli atti citati, l’Amministrazione, nella riedizione del potere, a seguito dell’effetto demolitivo del giudicato amministrativo, ha adottato un nuovo parere dove, ancora una volta, ha concluso il suo operato nel senso di confermare “ il precedente parere negativo, in quanto le linee Guida sulla prevenzione delle -OMISSIS- della società Europea di cardiologia (Eu Heart J 2021; 42:3227-3337), individua quali fattori di rischio determinanti di -OMISSIS- aterosclerotica, elevati livelli ematici di colesterolo LDL. l'Ipertensione arteriosa, il fumo di sigaretta, il diabete mellito, l'obesità e la familiarità positiva per eventi -OMISSIS- ”, precisando come “ le stesse linee Guida, attribuiscono ai cosiddetti fattori di rischio psico-sociali (esempio stress, ambientali ecc.) un ruolo secondario, definendoli modificatori del rischio, e quindi da prendere in considerazione solo in assenza di fattori di rischio determinanti o predominarti e, comunque, al solo scopo di migliorare le misure di predizione del rischio cardiovascolare ” e rilevando come “ Nel caso di specie l'infermità "-OMISSIS- -OMISSIS- occlusivo, trattato con PRCA più stent, con residuo deficit perfusivo in sede laterale e medio prossimale tomoscintigraficamente accertato" non può riconoscersi dipendente da causa di servizio infatti emerge chiaramente dalla lettura della documentazione sanitaria presentata dal Richiedente -OMISSIS-(lettera di dimissione del 1//06/2018 Azienda ospedaliera Universitaria Policlinico G, Martino Messina). Nelle osservazioni presentate dall'interessato non si rilevano elementi di valutazione tali da far modificare il precedente giudizio espresso. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti ”.
Pertanto, in sede di riedizione del potere, l’Amministrazione ha condotto una nuova istruttoria, citando, stavolta in maniera espressa, gli atti da cui ha evinto la presenza del -OMISSIS- -OMISSIS- per -OMISSIS- e motivando sulle ragioni per cui, pur a voler ritenere stressante il servizio prestato dal ricorrente, tale circostanza sarebbe stata comunque irrilevante ai fini del presentarsi della patologia, posto che le linee Guida sulla prevenzione delle -OMISSIS- redatte dalla Società Europea di Cardiologia (Eu Heart J 2021; 42:3227-3337) escludono che fattori di rischio secondari di natura sociale, come lo stress, possano giocare un ruolo determinante nell’insorgenza della-OMISSIS- di cui trattasi, assurgendo essi, piuttosto, al ruolo di meri modificatori del rischio, da tenere in considerazione solo in assenza di fattori di rischio primario (familiarità) e, comunque, ai soli fini di migliorare le misure preventive per ridurre il rischio cardiovascolare.
8.4. Riguardo a quest’ultimo aspetto, il ricorso nega la sussistenza del -OMISSIS- -OMISSIS-, così come fatto nel primo giudizio davanti a questo Tribunale, ma, in questo caso, non si ravvisa alcun difetto di prova da parte della p.a. nel dimostrare tale circostanza, posto che, come espressamente indicato dal Comitato di Verifica nell’ultimo parere gravato, la medesima risulta dalla cartella clinica del Policlinico di -OMISSIS-(prodotta in giudizio dalla stessa parte ricorrente, all. n. 22 al ricorso, pag. 4).
Come già chiarito dalla giurisprudenza, con conclusioni cui questo Collegio intende aderire, “ La cartella clinica rientra nella categoria degli atti certificativi, essendo il documento in cui viene annotata, da parte del sanitario, oltre alla diagnosi, l'andamento della malattia e le terapie che vengono somministrate, costituendo lo strumento finalizzato a rilevare tutte le informazioni anagrafiche e cliniche significative relative ad un paziente e ad un singolo episodio di ricovero. Si tratta, pertanto, di un atto pubblico in quanto esplicazione di potere certificativo e partecipe della natura pubblica dell'attività sanitaria cui si riferisce ” ( ex multis , Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 20939/2025)
Essendo il -OMISSIS- -OMISSIS- in parola un fatto risultante dal contenuto di un atto pubblico esso “ fa piena prova, fino a querela di falso ” (art. 2700 c.c.).
Né il procuratore di parte ricorrente ha mai notiziato il Collegio di aver avviato una siffatta iniziativa processuale, o di averne l’intenzione, posto che tale circostanza avrebbe imposto la sospensione dell’odierno giudizio ai sensi dell’art. 8, co. 2, c.p.a., in attesa della definizione dell’incidente di falso.
8.5. Ad ogni modo, ciò che rileva è che non si ravvisa alcuna violazione del giudicato dalla riedizione del potere da parte del competente Comitato di Verifica che, una volta riesaminati gli atti, come disposto dalla pregressa sentenza di questo T.A.R., è giunto alle stesse conclusioni rassegnate in prima battuta, motivando in maniera esaustiva le ragioni di tale decisione, che risultano essere state appuntate, altresì, anche su un una circostanza fattuale (-OMISSIS- -OMISSIS-) rispetto alla quale è stata fornita adeguata prova in sede processuale, a nulla rilevando che, nel precedente giudizio, il giudice abbia ritenuto non dimostrato tale elemento fattuale, tenuto conto dell’autonomia dei due diversi giudizi e della rinnovata attività amministrativa da parte del Comitato di Verifica.
Tuttavia, si tratta di aspetti che non si rilevando nell’odierna controversia, con conseguente infondatezza delle censure della parte privata sul punto.
9.1. Alla luce delle ulteriori doglianze veicolate col ricorso e della perizia di parte che, come noto, non costituisce prova dei fatti rilevanti ai fini di causa, ma mera allegazione difensiva tuttalpiù valutabile quale indizio (cfr. ex plurimis , Cass. civ., Sez. I, sent. n. 5667/2025; Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 8061/2024), il Collegio, secondo il suo prudente apprezzamento, ha comunque ritenuto di dover nominare un proprio verificatore al fine, non già di sostituirsi all’Amministrazione competente, posto che una siffatta forma di sindacato sostitutivo deve intendersi preclusa in sede di legittimità, come già in precedenza precisato dalla sentenza n.-OMISSIS-di questo T.A.R. e come confermato in questa sede processuale, quanto piuttosto di verificare la corretta scelta e applicazione delle leggi scientifiche richiamate nel parere gravato ai fini dell’accertamento circa la sussistenza, o meno, del nesso eziologico tra stress lavorativo paventato e infermità diagnosticata al ricorrente.
9.2. Sul punto, il Collegio intende aderire ai contenuti della relazione finale dell’ausiliario nominato che, ad onta di quanto dedotto dalla parte ricorrente e delle allegazioni peritali di parte, si ritiene illustri in maniera adeguata e facendo riferimento a regole scientifiche pertinenti le ragioni per cui l’operato dell’Amministrazione sarebbe immune dai vizi prospettati col ricorso introduttivo.
In primo luogo, per quanto attiene ai fattori di rischio determinanti l’-OMISSIS- acuto, il verificatore ha rilevato come “ il paziente al momento del ricovero era già affetto da, fattori di -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- per -OMISSIS- nonché ad ulteriore fattore di rischio finora non menzionato, ovvero -OMISSIS- ”, come da cartella clinica del Policlinico di -OMISSIS-(sulla cui efficacia probatoria il Collegio ritiene di non dover tornare), tanto che “ Al momento delle dimissioni veniva infatti suggerita terapia -OMISSIS- ”. Peraltro, ha soggiunto ulteriormente l’ausiliario di questo giudice come “ Va altresì considerato che al momento delle dimissioni, come si evince dalla documentazione sanitaria, veniva suggerita terapia con -OMISSIS- ulteriore evidenza oggettiva di un quadro -OMISSIS- mai correlato al servizio svolto е presumibilmente sconosciuto anche al paziente ”.
La storia clinica del ricorrente, quindi, suggerisce la presenza di molteplici fattori di rischio in grado di poter incidere, in maniera diretta e immediata, sull’insorgenza della patologia (c.d. multifattoriale), a differenza dello stress lavorativo che, come rilevato dal Comitato di Verifica e come confermato dal verificatore, finisce per giocare un ruolo secondario e ben più modesto in presenza delle prefate predisposizioni biologiche e familiari.
9.3. Pur aderendosi a tali considerazioni, è pur vero che ciò non escluda, comunque, l’astratta possibile rilevanza del fattore stress sul determinismo dell’infermità, anche a titolo di concausa, fermo restando il che tale nesso avrebbe dovuto essere provato e che tale onere ricada sul dipendente, e non sul Comitato di Verifica che, da parte sua, è tenuto, alla luce degli atti e dei precedenti di servizio allegati e presenti nel fascicolo procedimentale, a verificare la presenza di una causalità (o concausalità) tra servizio e infermità.
In tal senso, il verificatore nominato in corso di causa ha rilevato come “ Ad ulteriore chiarimento di quanto richiesto in ordinanza d'incarico, il rapporto tra stress lavorativo e -OMISSIS- viene confermato dalla letteratura vigente, come possibile occasionale riscontro concomitante, ma ciò non implica necessariamente che uno causi l'altro. Infatti, lo stress agisce come amplificatore di altri comportamenti a rischio (come sedentarietà, cattiva alimentazione, insonnia o scarsa aderenza terapeutica) o interagisce con condizioni preesistenti come ipertensione o dislipidemia ”, ponendo l’accento proprio sulla inesistenza di una chiara evidenza della possibile sussistenza, nel caso in esame, di un nesso certo tra lo stress lavorativo e l’infermità sofferta, anche tenuto conto che “ considerato quanto emerso dalla lettura della documentazione allegata al fascicolo, i numerosi fattori di rischio modificabili quali -OMISSIS- (come si evince dal referto -OMISSIS-). Tali alterazioni -OMISSIS-, indipendentemente da fattori psicosociali. Pertanto, -OMISSIS-appare inquadrabile nella naturale evoluzione di una -OMISSIS- multifattoriale, con genesi prevalentemente biologica, e non dipendente dallo stress lavoro correlato e/o solo astrattamente associabile allo stesso ”.
Peraltro, neppure l’-OMISSIS- è insorto durante lo svolgimento di un’attività lavorativa particolarmente intensa svolta dal ricorrente in quel precipuo momento, atteso che la patologia si è resa manifesta a riposo (relazione verificatore, pag. 7).
In altre parole, venendo in rilievo una patologia multi-fattoriale, con delle evidenze scientifiche che riconoscono prevalenza alle condizioni di salute e familiari del paziente ai fini dell’insorgenza dell’infermità di cui trattasi, non sussistono valide ragioni per discostarsi dalle conclusioni del Comitato di Verifica e del verificatore e ciò anche in ragione del principio dell’ id quod plerumque accidit , che non risulta essere stato scalfito né dal ricorso, né dall’allegata produzione documentale, dalla quale quello che emerge, e che è incontestato, è l’encomiabile servizio svolto dalla parte ricorrente.
Al riguardo, però, va dato atto di un ulteriore aspetto che non può non essere valorizzato ai fini del rigetto dell’odierno ricorso.
9.4. Sia il verificatore che il Comitato di Verifica hanno entrambi concluso per la matrice biologica della patologia sofferta dal ricorrente, escludendo che lo stress lavorativo possa aver assunto un ruolo causale o concausale determinante sul presentarsi dell’infermità patita dal ricorrente.
I consulenti di parte ricorrente, per converso e come sopra anticipato, nelle loro perizie hanno insistito sull’innegabile mole di impegni lavorativi del ricorrente, da cui discenderebbe una situazione di stress patologico, tanto da aver condotto, in tesi, all’-OMISSIS-.
Tuttavia, tale ragionamento si fonda su un assunto dogmatico, che è proprio quello della necessaria correlazione tra l’importanza qualitativa e quantitativa dell’attività di servizio svolta dal ricorrente e l’esistenza di uno stato di stress del suo organismo dovuto (soltanto) al lavoro, in grado di incidere in maniera negativa sulla salute del medesimo.
Tale correlazione, tuttavia, non risulta essere stata dimostrata in giudizio (a differenza del -OMISSIS- -OMISSIS-), essendo piuttosto una affermazione di principio che si risolve in un inevitabile salto logico che si colloca addirittura a monte rispetto all’asserita presenza di un nesso causale o concausale tra stress lavoro-correlato e -OMISSIS- acuto.
L’assunto di fondo secondo cui un soggetto che svolga un’attività lavorativa impegnativa debba essere necessariamente stressato, in maniera abnorme e con effetti nocivi sull’organismo, non risulta fondata su alcun dato scientifico obiettivo, né tantomeno trova sostrato fertile negli atti di causa dove, tra la documentazione di servizio del ricorrente, non si registra alcun atto che possa svelare la presenza di uno stato di sofferenza fisica o psichica riconducibile all’assolvimento dei doveri d’ufficio.
Al riguardo, peraltro, è lo stesso verificatore che, a pag. 6 della sua relazione conclusiva, segnatamente, afferma come “ Nel caso di specie, pur confermando che dalla copiosa documentazione esaminata, emerge chiaramente un sovraccarico lavorativo del dipendente termini di ore e mancata fruizione di congedi e riposi, non sussistono elementi oggettivi valutabili secondo criteri noti in ambito medico-legale, che possono permettere di definire lo stesso come "stressato" . A tal proposito, i numerosi riconoscimenti indicati in corso di operazioni di Polizia e riferiti dallo stesso -OMISSIS-, caratterizzati da certa valenza operativa del dipendente e da evidente senso di orgoglio e autostima per il proprio operato, evidenziano un servizio svolto senza particolari difficoltà e/o sovraccarichi psico-somatici, configuranti la condizione di stress ”.
Si tratta di considerazioni condivisibili che trovano conforto negli atti di causa, a differenza delle affermazioni della parte privata che finiscono per far coincidere, in maniera apodittica, la qualità e la quantità delle attività di servizio prestate dal ricorrente con una indimostrata condizione di stress lavoro-correlato.
Il ragionamento offerto dal dipendente è praticamente ribaltato e prende le mosse dall’-OMISSIS- subito per giungere alla conclusione che, siccome ha prestato un servizio importante per tanti anni, la causa non possa essere se non essere quella, obliterando la netta distinzione che esiste tra associazione di più eventi (nel caso in esame tra servizio prestato e patologia sofferta) e il loro rapporto di causa-effetto “ efficiente e determinante ”, come rammentato dal CTP della parte pubblica e riportato nella relazione finale del verificatore (pag. 3).
In ogni caso, si ribadisce che le conclusioni tratte dalla parte ricorrente non siano condivisibili, alla luce sia delle determinazioni delle Amministrazioni resistenti che dell’ulteriore approfondimento condotto dal verificatore, previa visita medica e raccolta anamnestico-clinica dei dati del paziente oltre che dei servizi svolti, come da relazione finale depositata agli atti di causa.
9.5. Da ultimo, il Collegio ritiene come nessuna rilevanza possa essere attribuita ai fini di causa al verbale della CMO citato dalla parte ricorrente che, nel 2019, ossia dopo -OMISSIS-, ha disposto il suo esonero dai compiti operativi.
Tale provvedimento medico-legale giunge a valle della-OMISSIS- e dei relativi esiti residui, essendo del tutto slegato dal procedimento per il riconoscimento della causa di servizio, affondando le sue radici nel dovere del datore pubblico di preservare la salute dei propri dipendenti.
Nello specifico, il giudizio medico-legale della CMO risulta essere irrilevante ai fini di causa, avendo ad oggetto la incompatibilità degli incarichi operativi con lo stato di salute del dipendente al momento della visita medica, ossia in fase successiva all’insorgenza della patologia sofferta e dei suoi esiti, ponendosi su un piano del tutto distinto rispetto al potere riservato al Comitato di Verifica, e non alla CMO, di accertare se tale patologia, che ha determinato, tra l’altro, l’inidoneità lavorativa parziale, sia riconducibile, o meno, al servizio prestato.
9.6. Così come neppure la paventata disparità di trattamento coi colleghi può giovare alla parte ricorrente, posto che la censura risulta essere stata formulata in via assai generica, senza consentire a questo organo giudicante la verifica in concreto circa l’effettività identità delle situazioni poste a confronto, atteso che, solo in quest’ultimo caso, ossia in presenza di situazioni identiche e sovrapponibili, può essere in concreto ravvisata la sussistenza del vizio dell’eccesso di potere svelato dall’indice sintomatico della disparità di trattamento.
10. Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
11. Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti alla luce della peculiarità della vicenda e delle situazioni giuridiche coinvolte.
12. Con separato decreto, all’esito di apposita camera di consiglio, si darà luogo alla liquidazione del compenso per l’attività del verificatore nominato, che ha già depositato la sua parcella, con onere da porsi, per metà, a carico della parte ricorrente e, per la rimanente metà, delle Amministrazioni resistenti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Con separato decreto si darà luogo alla liquidazione delle competenze del verificatore da porsi a carico di entrambe le parti nei sensi di cui in parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UR NT, Presidente
EL IL, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL IL | UR NT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.