TAR Catania, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 588
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Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità ex art. 21 septies l. 241/90 - Violazione o elusione del giudicato

    Il Collegio ritiene che la precedente sentenza obbligasse l'Amministrazione a una più accurata istruttoria e valutazione, ma non a sostituire il proprio giudizio tecnico a quello del Comitato. L'Amministrazione ha riesaminato gli atti e motivato esaustivamente la sua decisione, anche sulla base di una circostanza fattuale per la quale è stata fornita adeguata prova in sede processuale.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti e travisamento di fatto – Violazione del Giudicato - eccesso di potere per difetto e insufficienza di motivazione – eccesso di potere per sviamento e manifesta irragionevolezza, illogicità ed incongruenza

    Il Collegio ritiene che l'Amministrazione abbia condotto una nuova istruttoria, citando gli atti da cui ha evinto la presenza del fattore di rischio e motivando sulle ragioni per cui lo stress lavorativo sarebbe stato irrilevante, in conformità alle linee guida sulla prevenzione delle patologie cardiovascolari. La cartella clinica, quale atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso.

  • Rigettato
    Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento e dell’erronea valutazione dei fatti. Violazione del giudicato e difetto di istruttoria.

    Il Collegio ribadisce che non è compito del giudice amministrativo sostituirsi alle valutazioni tecnico-discrezionali dell'Amministrazione. La precedente sentenza ha obbligato a una più accurata istruttoria, intesa come ponderazione delle attività di servizio, ma non ha riconosciuto giudizialmente il nesso causale.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione di Legge. Difetto di motivazione. Motivazione incongrua, illogica e perplessa. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti. Illogicità manifesta. Carente e/o erronea valutazione dei presupposti.

    L'Amministrazione ha condotto una nuova istruttoria, citando espressamente gli atti da cui ha evinto la presenza del fattore di rischio e motivando sulle ragioni per cui lo stress lavorativo sarebbe stato irrilevante, in conformità alle linee guida sulla prevenzione delle patologie cardiovascolari.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per evidente contraddittorietà e illogicità, travisamento dei fatti. Sviamento di potere.

    Il Collegio ritiene che il verbale della CMO sia irrilevante ai fini di causa, in quanto successivo all'insorgenza della patologia e legato al dovere del datore di lavoro di preservare la salute dei dipendenti, non all'accertamento della riconducibilità della patologia al servizio prestato.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. Incoerenza e contraddittorietà degli atti.

    La censura è formulata in modo generico, senza consentire la verifica dell'identità delle situazioni poste a confronto, necessaria per ravvisare la disparità di trattamento.

  • Rigettato
    Verifica della corretta scelta e applicazione delle leggi scientifiche

    Il Collegio aderisce alle conclusioni della relazione del verificatore, ritenendo che la patologia sia di natura multifattoriale con genesi prevalentemente biologica, non dipendente dallo stress lavoro correlato. Non sussistono elementi per discostarsi dalle conclusioni del Comitato di Verifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 588
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 588
    Data del deposito : 27 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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