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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 02/07/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4785/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4785/2024 promossa da:
in persona del l.r.p.t., con Avv. Girolami e Montella opponente Parte_1 contro in persona del l.r. p.t., con Avv. Nardone opposta Controparte_1
CONCLUSIONI Le parti concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi. FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato la in persona del l.r. p.t. (di seguito ), proponeva Parte_1 Pt_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1783/24 emesso da questo Tribunale il 25.11.2024, con cui era stato ingiunto alla odierna opponente di pagare alla in persona del l.r. p.t. (di seguito Controparte_1
, la somma di €.4.716.045,77, oltre interessi e spese di procedura, sicché ne chiedeva dichiararsi CP_1
l'inefficacia e/o la nullità o disporne l'annullamento e comunque ottenere la revoca del decreto opposto. Il decreto monitorio era stato chiesto dalla (che aveva conferito a CP_1 Controparte_2 incarico per la riscossione e l'incasso dei crediti ceduti), cessionaria di un portafoglio crediti da parte di Intesa SanPaolo s.p.a., creditrice nei confronti della odierna opponente della somma ingiunta a seguito della conclusione di un contratto di mutuo fondiario (e successive modifiche in ricorso ampiamente descritte) - a garanzia del quale era stata concessa anche ipoteca sui beni in ricorso descritti -, nonostante i solleciti di pagamento, le diffide ad adempiere e la lettera di risoluzione del finanziamento. L'opponente eccepiva in via preliminare la nullità, l'annullabilità e l'inefficacia del decreto opposto in quanto impossibilitata ad individuare il soggetto legittimato ad agire e il soggetto creditore e comunque per l'assenza di poteri in capo a di agire per conto di la carenza della controparte Controparte_2 CP_1 dell'interesse ad agire avendo già a disposizione un altro titolo esecutivo;
la nullità della notificazione del decreto per la confusione soggettiva dei soggetti ricorrenti in via monitoria;
la nullità del decreto opposto per difetto di esplicitazione degli interessi richiesti sulla somma capitale;
la nullità ed inopponibilità della cessione del credito e delle successive deleghe con conseguente difficoltà di svolgere un adeguato diritto di difesa. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del CP_1 decreto opposto, stante l'infondatezza dell'opposizione. Fallita la procedura di mediazione e trattata la causa, ritenuta matura per la decisione, il processo era rinviato per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art.281sexies c.p.c. all'udienza del 02.07.2025.
pagina 1 di 6 Nel presente processo la parte opponente ha dedotto, tra i vari motivi di opposizione, l'impossibilità di comprendere nel ricorso monitorio chi fosse il soggetto creditore e il soggetto legittimato ad agire in via monitoria nonché l'assenza di poteri in capo a per agire per conto di e Controparte_2 CP_1 comunque la nullità ed inopponibilità della cessione del credito e delle successive deleghe alla parte debitrice per l' “inestricabile guazzabuglio di atti contrattuali e normativi in forza dei quali e le varie società CP_1 da essa delegate per la gestione ed incasso del credito hanno avviato il processo monitorio” (cfr. pag. 10 dell'atto di opposizione) con conseguente difficoltà di svolgere un adeguato diritto di difesa e successiva nullità della notificazione del decreto per la confusione soggettiva dei soggetti ricorrenti in via monitoria. Questi motivi di opposizione vanno valutati congiuntamente, in quanto, a seguito di opportuna interpretazione, deve concludersi che parte opponente lamenta, in via liminare, la mancanza di legittimazione attiva dell'opposta. Nel caso in esame, stanti le predette contestazioni sollevate da parte opponente, deve ritenersi pienamente provata la legittimazione della ricorrente in sede monitoria. Ed invero, premesso che risulta incontestato che il credito azionato deriva da un contratto di mutuo fondiario, stipulato da Intesa SA s.p.a. e la per Pt_1 notar (N.15132 del Repertorio - N.6441 della Raccolta – Registrato a Saronno (VA) il 26.5.2008 Per_1
n. 2886 serie 1T) (v. doc. 3 del fascicolo monitorio), risulta altresì documentalmente provato che
- il 25.11.2019 è divenuta titolare di un portafoglio di crediti, tra cui quello vantato nei confronti della CP_1
, di cui originario creditore era Intesa SA s.p.a., per effetto di un contratto di cessione di crediti di Pt_1 cui era stato dato avviso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 L. 130/99 e art. 58 TUB, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 138 del 23.11.2019 (v. docc. 13 del fascicolo monitorio e 5 nel fascicolo dell'opposta a pag. 16 e ss.): i crediti ceduti sono quelli
“…risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dai Cedenti nei confronti del relativo debitore ceduto (i “Crediti”). Tale lista Kerma 1 verrà depositata presso il Notaio , avente Per_2 sede in Milano, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso e pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet [www. prelios.com] fino all'estinzione del relativo credito ceduto…” (v. pag. 16 del documento appena citato e riscontrato sul sito dal doc.9 dell'opposta e dalla lista dei crediti ceduti da Intesa SA: v. pag. 88 del doc. 10 di parte opposta);
- con contratto dell'11.05.2021, ha poi conferito incarico a di agire CP_1 Controparte_2 quale soggetto incaricato della riscossione e dell'incasso dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi dell'art. 2, commi 3 (c) e 6bis L. 130/99 (v. docc. 1 del fascicolo monitorio e 1 del fascicolo dell'opposta);
- dalla certificazione notarile, che attesta l'avvenuta cessione dei crediti (v. doc. 6 del fascicolo dell'opposta), si evince che, a seguito di tale operazione, la posizione creditoria de qua ha assunto il seguente SNDG 0000000017892707 (codice del rapporto di credito numero: 00/50816312 - NDG 0009651940035000);
- con dichiarazione del 4.12.2019 inviata da Intesa SA s.p.a., è stata notiziata dell'avvenuta Pt_1 cessione del credito, chiaramente identificato, portato dal decreto monitorio de quo (v. doc. 7 di parte opposta) a e dell'incarico conferito da quest'ultima a per la riscossione CP_1 Controparte_2 dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento, con indicazione anche dell'IBAN dove effettuare i pagamenti che in precedenza venivano effettuati a beneficio dell'istituto cedente;
pagina 2 di 6 - ha regolarmente adempiuto dal dicembre 2019 fino al 30.06.2022 pagando le rate del mutuo a Pt_1 tramite (v. doc. 16 di parte opposta). CP_1 CP_2
Pertanto, risulta documentalmente provato che l'opposta/ricorrente in via monitoria abbia la legittimazione ad agire, in quanto successore nel credito di cui si discute, circostanza di cui ne era consapevole anche l'odierna opponente avendo per circa due anni regolarmente adempiuto nei confronti della cessionaria (rectius, del soggetto incaricato della riscossione e dell'incasso dei crediti ceduti). Sull'argomento appare opportuno evidenziare come orientamento della Suprema Corte statuisca che “L'art. 58, co.2, d.lgs., n.385/93 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella G.U., e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art.1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (così Cass.20495/20, v. anche Cass.13954/2006, Cass.5997/06). L'opposta, cui spettava l'onere di fornire la prova della propria legittimazione attiva e dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli dell'operazione di cessione, ha, dunque, provato in sede monitoria di essere valido successore del credito di cui al ricorso monitorio. Da qui la totale infondatezza delle su citate doglianze sollevate dall'opponente anche con riferimento alla nullità della notificazione. Va, comunque, in proposito, osservato che l'art.1260 c.c. dispone che “il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge”. Affinché il contratto di cessione spieghi i suoi effetti, è, pertanto, sufficiente soltanto che sussista l'accordo fra cedente e cessionario, determinandosi così la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto con effetti traslativi immediati non solo fra di essi, ma anche nei confronti del debitore ceduto, verso il quale è necessaria, per la mera operatività della cessione, l'avvenuta comunicazione del negozio, a norma dell'art.1264 c.c. o comunque che il debitore provveda all'accettazione. Come previsto dall'art.1264 c.c., la notifica della cessione al debitore, che è la comunicazione che il credito è stato ceduto ad un terzo soggetto (cessionario), è necessaria affinché la cessione produca i suoi effetti nei confronti del debitore, mentre il credito viene trasferito con il mero accordo tra cedente e cessionario, indipendentemente dalla conoscenza che ne abbia il debitore ceduto. La notifica della cessione permette, dunque, al debitore di essere informato della cessione e di pagare correttamente al nuovo creditore (cessionario). La notifica può essere effettuata, indifferentemente, dal cedente o dal cessionario senza l'osservanza di formalità particolari: importante è che vengano comunicati al debitore gli elementi essenziali della cessione. Tale principio è stato suffragato dalla Suprema Corte che, con ordinanza n.12734/2021, ha statuito che “la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art.1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio”, conformemente al consolidato orientamento della Suprema Corte (v. ex plurimis Cass. 20143/2005) secondo cui “la notificazione della cessione può essere fatta anche mediante comunicazione scritta (eventualmente citazione in giudizio) con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto” o anche successivamente, nel corso del giudizio (v. Cass. civ., sez. lav., 12.5.1990, n. 4077 cit.)”.
pagina 3 di 6 Comunque, per giurisprudenza costante, gli adempimenti pubblicitari rimangono estranei al perfezionamento della fattispecie traslativa (v. Cass.15364/2011; Cass.23463/2009, Cass. 4713/2019: “Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante”). La cessione di credito, che è un contratto a forma libera, si perfeziona, pertanto, a prescindere dalla notificazione al debitore ceduto, che, ai sensi dell'art. 1264 c.c., è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente, anziché al cessionario: ipotesi che, in ogni caso, non ricorre nel caso in esame. Infine, per completezza di trattazione, deve rilevarsi come il ricorso monitorio, e la documentazione allegata, abbia consentito alla debitrice di svolgere validamente tutte le proprie difese, avendo posto quest'ultima nelle condizioni di apprestare un'adeguata e puntuale linea di difesa come spiegata nell'atto introduttivo. Ancora, dive ritenersi che parte creditrice non fosse carente dell'interesse ad agire, avendo già a disposizione un altro titolo esecutivo (nella specie il contratto di mutuo di cui si è detto). Sul punto deve rammentarsi che nel nostro ordinamento non esiste un divieto assoluto per il creditore di munirsi di più titoli esecutivi per la medesima ragione di credito: “il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l'azione non si sia consumata, ovvero non venga violato il principio del "ne bis in idem", sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non vi sia abuso del diritto o del processo” (cfr. Cass. 21768/2019). Ciò posto, non è inutile ricordare che secondo il costante orientamento della Cassazione e dei giudici di merito (v. ex plurimis Cass.7476/1997, Cass.1052/1995) l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è una mera azione di impugnazione di tale decreto, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere nel ricorso, di talché l'opposizione assume la veste di un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione. Il giudice, dunque, deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore anche se formalmente costui ha la veste di convenuto, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, con i relativi oneri probatori (v. Cass. 2421/2006): la prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (v. Cass. 21101/2015, Cass.17371/2003), dovendo egli dimostrare sia l'an sia il quantum della sua pretesa (v. Cass.5915/2011, Cass.5071/2009). Da tanto ne consegue che, qualora siano contestate le pretese creditorie, il creditore deve dimostrare la sussistenza del proprio credito e, dovendosi svolgere il successivo giudizio secondo le ordinarie regole di cognizione, il ricorrente in sede monitoria – in qualità di attore - è onerato di fornire gli elementi dimostrativi della sua pretesa, eventualmente integrando gli elementi probatori (cfr. Cass.5915/2011, Cass.5071/09, Cass.17371/03) e può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (v. Cass.5915/11; Cass.5071/09), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata.
pagina 4 di 6 E', infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente) quello di prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, che debbono, conseguentemente, ritenersi ammessi, senza necessità di prova e con conseguente relevatio dell'avversario dall'onus probandi: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (cfr. Cass.5356/2009, Cass. 25516/2010), con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da ogni controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (v. Cass. 9439/2022; Cass.12517/2016; Cass.3727/2012; Cass.5356/2009; Cass.10031/2004, Cass. 31837/2021, Cass.19896/2015; Cass. 26908/2020). Sgombrato il campo dalle predette contestazioni, nella fattispecie concreta in esame deve rilevarsi come parte opposta abbia ottemperato ai propri oneri, avendo allegato l'altrui inadempimento e versato in atti documenti idonei a dimostrare il contenuto dei rapporti negoziali inter partes: deve, invero rilevarsi non solo come la documentazione prodotta in sede monitoria (copia del contratto di mutuo fondiario, diffida ad adempiere, estratto ex art.50 TUB, risoluzione del contratto di mutuo, ecc.) dimostri l'esistenza, il contenuto dei rapporti negoziali inter partes e l'entità del credito vantato, ma anche come il comportamento processuale di parte opponente, che non ha sostanzialmente contestato l'esistenza del credito di cui si discute salvo la mancata specificazione degli interessi maturati sulla somma capitale, siano idonei a provare l'esistenza del credito vantato dall'opposta. È risaputo, invero, sul punto come il cessionario di un credito possa avvalersi degli estratti di conto corrente ex art. 50 TUB al fine di provare il proprio credito per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. ex plurimis Cass. 31577/2019). Peraltro, il credito ingiunto dall'opposta deriva da un contratto di mutuo fondiario (v. mutuo fondiario per notar N.15132 del Repertorio - N.6441 della Raccolta – Registrato a Saronno il 26.5.2008 n. Per_1
2886 serie 1T: v. doc. 3 del fascicolo monitorio), comprensivo di tutte le condizioni economiche, tra cui anche le garanzie, i tassi di interesse debitori, ecc., regolarmente onorato da parte della società debitrice per un certo tempo, risultando al 2.04.2024 la SI inadempiente del pagamento di n. 4 rate di preammortamento (con inadempimento decorrente dal 30.06.2022) per un importo totale di €. 336.651,34. A seguito di detto inadempimento ha comunicato alla SI la risoluzione del contratto CP_2 di finanziamento, intimando alla società debitrice di provvedere al rimborso integrale di tutti gli importi non ancora saldati (v. docc. 15 e s. del fascicolo monitorio) e al 19.09.2024 ha inviato alla SI formale diffida ad adempiere al pagamento di €. 4.716.045,77 entro 30 giorni (v. doc. 17 del fascicolo monitorio). Infondato, in quanto incompatibile con la specificità del contratto di mutuo stipulato inter partes (come emerge dal documento prodotto sub doc.3 del fascicolo monitorio e relativi allegati), è anche il motivo di nullità del decreto opposto per difetto di specificazione degli interessi maturati sulla somma capitale, sul presupposto che il creditore non avesse indicato nel ricorso monitorio gli importi ritenuti dovuti a titolo di capitale e quelli ritenuti dovuti a titolo di interessi, cosicché il debitore non era stato in grado di verificare né l'entità né la correttezza degli importi richiesti (comunque in precedenza mai contestati). Alla stregua della documentazione versata in atti dalla creditrice (cfr. estratto conto ex art.50 TUB) risulta l'indicazione della quota capitale insoluta e degli interessi maturati e applicati, il numero di rate impagate, le spese ecc., sicché sono indicati, seppur sinteticamente, tutte le voci che compongono il totale del credito vantato dall'opposta. Inoltre, non si ravvisa l'inclusione nella somma ingiunta di interessi a tasso extralegale e/o di interessi anatocistici (v. doc. 11 di parte opposta e doc.16 del fascicolo monitorio). pagina 5 di 6 Infine, va evidenziato che l'opponente-debitrice non solo non ha contestato, si ribadisce, l'avvenuta esecuzione da parte del finanziatore del suddetto contratto né l'avvenuta esecuzione di alcuni pagamenti in restituzione dei finanziamenti né il mancato pagamento degli importi ingiunti, limitandosi alle predette contestazioni, ma non ha neanche fornito prove o chiesto di provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda dell'opposta (v. in questo senso Cass.13533/2001: le S.U. chiariscono che la parte che agisce per l'adempimento può limitarsi ad allegare, senza onere di provarlo, che l'adempimento non vi sia stato, per le evidenti difficoltà -in applicazione del principio di riferibilità o di vicinanza alla prova- per il creditore di fornire la prova di non aver ricevuto la prestazione, e cioè di fornire la prova di un fatto negativo - salvo che si tratti di inadempimento di obbligazioni negative -; al contrario, la prova dell'adempimento, ove sia avvenuto, sarà estremamente agevole per il debitore, che di regola sarà in possesso di una quietanza, al rilascio della quale ha diritto ex art. 1199 c.c., o di altro documento sul mezzo di pagamento utilizzato;
nello stesso senso v. da ultimo ex multis Cass.13685/2019). Corollario di quanto sopra esposto è il rigetto dell'opposizione de qua e la conferma del decreto opposto. Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze, richieste e deduzioni delle parti devono ritenersi assorbite, rigettate o allo stato inammissibili. Le spese di lite seguono la soccombenza principale e si liquidano come indicato in dispositivo secondo i parametri del D.M 55/2014 come successivamente modificato, tenuto conto del valore della causa e dell'attività giudiziaria effettivamente espletata.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
1. rigetta l'opposizione per cui è causa, e, per l'effetto,
2. conferma il decreto ingiuntivo n.1783/24 emesso da questo Tribunale il 25.11.2024 a favore della in persona del l.r. p.t., contro in persona del l.r. p.t.; Controparte_1 Parte_1
3. rigetta ogni altra domanda avanzata;
4. condanna parte opponente a rifondere le spese di lite dell0opposta, che si liquidano in complessivi
€23.267,00, oltre oneri di legge. Così deciso in Busto Arsizio il 02.07.2025.
Il Giudice A.D'Elia
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4785/2024 promossa da:
in persona del l.r.p.t., con Avv. Girolami e Montella opponente Parte_1 contro in persona del l.r. p.t., con Avv. Nardone opposta Controparte_1
CONCLUSIONI Le parti concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi. FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato la in persona del l.r. p.t. (di seguito ), proponeva Parte_1 Pt_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1783/24 emesso da questo Tribunale il 25.11.2024, con cui era stato ingiunto alla odierna opponente di pagare alla in persona del l.r. p.t. (di seguito Controparte_1
, la somma di €.4.716.045,77, oltre interessi e spese di procedura, sicché ne chiedeva dichiararsi CP_1
l'inefficacia e/o la nullità o disporne l'annullamento e comunque ottenere la revoca del decreto opposto. Il decreto monitorio era stato chiesto dalla (che aveva conferito a CP_1 Controparte_2 incarico per la riscossione e l'incasso dei crediti ceduti), cessionaria di un portafoglio crediti da parte di Intesa SanPaolo s.p.a., creditrice nei confronti della odierna opponente della somma ingiunta a seguito della conclusione di un contratto di mutuo fondiario (e successive modifiche in ricorso ampiamente descritte) - a garanzia del quale era stata concessa anche ipoteca sui beni in ricorso descritti -, nonostante i solleciti di pagamento, le diffide ad adempiere e la lettera di risoluzione del finanziamento. L'opponente eccepiva in via preliminare la nullità, l'annullabilità e l'inefficacia del decreto opposto in quanto impossibilitata ad individuare il soggetto legittimato ad agire e il soggetto creditore e comunque per l'assenza di poteri in capo a di agire per conto di la carenza della controparte Controparte_2 CP_1 dell'interesse ad agire avendo già a disposizione un altro titolo esecutivo;
la nullità della notificazione del decreto per la confusione soggettiva dei soggetti ricorrenti in via monitoria;
la nullità del decreto opposto per difetto di esplicitazione degli interessi richiesti sulla somma capitale;
la nullità ed inopponibilità della cessione del credito e delle successive deleghe con conseguente difficoltà di svolgere un adeguato diritto di difesa. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del CP_1 decreto opposto, stante l'infondatezza dell'opposizione. Fallita la procedura di mediazione e trattata la causa, ritenuta matura per la decisione, il processo era rinviato per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art.281sexies c.p.c. all'udienza del 02.07.2025.
pagina 1 di 6 Nel presente processo la parte opponente ha dedotto, tra i vari motivi di opposizione, l'impossibilità di comprendere nel ricorso monitorio chi fosse il soggetto creditore e il soggetto legittimato ad agire in via monitoria nonché l'assenza di poteri in capo a per agire per conto di e Controparte_2 CP_1 comunque la nullità ed inopponibilità della cessione del credito e delle successive deleghe alla parte debitrice per l' “inestricabile guazzabuglio di atti contrattuali e normativi in forza dei quali e le varie società CP_1 da essa delegate per la gestione ed incasso del credito hanno avviato il processo monitorio” (cfr. pag. 10 dell'atto di opposizione) con conseguente difficoltà di svolgere un adeguato diritto di difesa e successiva nullità della notificazione del decreto per la confusione soggettiva dei soggetti ricorrenti in via monitoria. Questi motivi di opposizione vanno valutati congiuntamente, in quanto, a seguito di opportuna interpretazione, deve concludersi che parte opponente lamenta, in via liminare, la mancanza di legittimazione attiva dell'opposta. Nel caso in esame, stanti le predette contestazioni sollevate da parte opponente, deve ritenersi pienamente provata la legittimazione della ricorrente in sede monitoria. Ed invero, premesso che risulta incontestato che il credito azionato deriva da un contratto di mutuo fondiario, stipulato da Intesa SA s.p.a. e la per Pt_1 notar (N.15132 del Repertorio - N.6441 della Raccolta – Registrato a Saronno (VA) il 26.5.2008 Per_1
n. 2886 serie 1T) (v. doc. 3 del fascicolo monitorio), risulta altresì documentalmente provato che
- il 25.11.2019 è divenuta titolare di un portafoglio di crediti, tra cui quello vantato nei confronti della CP_1
, di cui originario creditore era Intesa SA s.p.a., per effetto di un contratto di cessione di crediti di Pt_1 cui era stato dato avviso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 L. 130/99 e art. 58 TUB, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 138 del 23.11.2019 (v. docc. 13 del fascicolo monitorio e 5 nel fascicolo dell'opposta a pag. 16 e ss.): i crediti ceduti sono quelli
“…risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dai Cedenti nei confronti del relativo debitore ceduto (i “Crediti”). Tale lista Kerma 1 verrà depositata presso il Notaio , avente Per_2 sede in Milano, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso e pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet [www. prelios.com] fino all'estinzione del relativo credito ceduto…” (v. pag. 16 del documento appena citato e riscontrato sul sito dal doc.9 dell'opposta e dalla lista dei crediti ceduti da Intesa SA: v. pag. 88 del doc. 10 di parte opposta);
- con contratto dell'11.05.2021, ha poi conferito incarico a di agire CP_1 Controparte_2 quale soggetto incaricato della riscossione e dell'incasso dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi dell'art. 2, commi 3 (c) e 6bis L. 130/99 (v. docc. 1 del fascicolo monitorio e 1 del fascicolo dell'opposta);
- dalla certificazione notarile, che attesta l'avvenuta cessione dei crediti (v. doc. 6 del fascicolo dell'opposta), si evince che, a seguito di tale operazione, la posizione creditoria de qua ha assunto il seguente SNDG 0000000017892707 (codice del rapporto di credito numero: 00/50816312 - NDG 0009651940035000);
- con dichiarazione del 4.12.2019 inviata da Intesa SA s.p.a., è stata notiziata dell'avvenuta Pt_1 cessione del credito, chiaramente identificato, portato dal decreto monitorio de quo (v. doc. 7 di parte opposta) a e dell'incarico conferito da quest'ultima a per la riscossione CP_1 Controparte_2 dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento, con indicazione anche dell'IBAN dove effettuare i pagamenti che in precedenza venivano effettuati a beneficio dell'istituto cedente;
pagina 2 di 6 - ha regolarmente adempiuto dal dicembre 2019 fino al 30.06.2022 pagando le rate del mutuo a Pt_1 tramite (v. doc. 16 di parte opposta). CP_1 CP_2
Pertanto, risulta documentalmente provato che l'opposta/ricorrente in via monitoria abbia la legittimazione ad agire, in quanto successore nel credito di cui si discute, circostanza di cui ne era consapevole anche l'odierna opponente avendo per circa due anni regolarmente adempiuto nei confronti della cessionaria (rectius, del soggetto incaricato della riscossione e dell'incasso dei crediti ceduti). Sull'argomento appare opportuno evidenziare come orientamento della Suprema Corte statuisca che “L'art. 58, co.2, d.lgs., n.385/93 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella G.U., e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art.1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio” (così Cass.20495/20, v. anche Cass.13954/2006, Cass.5997/06). L'opposta, cui spettava l'onere di fornire la prova della propria legittimazione attiva e dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli dell'operazione di cessione, ha, dunque, provato in sede monitoria di essere valido successore del credito di cui al ricorso monitorio. Da qui la totale infondatezza delle su citate doglianze sollevate dall'opponente anche con riferimento alla nullità della notificazione. Va, comunque, in proposito, osservato che l'art.1260 c.c. dispone che “il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge”. Affinché il contratto di cessione spieghi i suoi effetti, è, pertanto, sufficiente soltanto che sussista l'accordo fra cedente e cessionario, determinandosi così la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto con effetti traslativi immediati non solo fra di essi, ma anche nei confronti del debitore ceduto, verso il quale è necessaria, per la mera operatività della cessione, l'avvenuta comunicazione del negozio, a norma dell'art.1264 c.c. o comunque che il debitore provveda all'accettazione. Come previsto dall'art.1264 c.c., la notifica della cessione al debitore, che è la comunicazione che il credito è stato ceduto ad un terzo soggetto (cessionario), è necessaria affinché la cessione produca i suoi effetti nei confronti del debitore, mentre il credito viene trasferito con il mero accordo tra cedente e cessionario, indipendentemente dalla conoscenza che ne abbia il debitore ceduto. La notifica della cessione permette, dunque, al debitore di essere informato della cessione e di pagare correttamente al nuovo creditore (cessionario). La notifica può essere effettuata, indifferentemente, dal cedente o dal cessionario senza l'osservanza di formalità particolari: importante è che vengano comunicati al debitore gli elementi essenziali della cessione. Tale principio è stato suffragato dalla Suprema Corte che, con ordinanza n.12734/2021, ha statuito che “la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art.1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio”, conformemente al consolidato orientamento della Suprema Corte (v. ex plurimis Cass. 20143/2005) secondo cui “la notificazione della cessione può essere fatta anche mediante comunicazione scritta (eventualmente citazione in giudizio) con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto” o anche successivamente, nel corso del giudizio (v. Cass. civ., sez. lav., 12.5.1990, n. 4077 cit.)”.
pagina 3 di 6 Comunque, per giurisprudenza costante, gli adempimenti pubblicitari rimangono estranei al perfezionamento della fattispecie traslativa (v. Cass.15364/2011; Cass.23463/2009, Cass. 4713/2019: “Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante”). La cessione di credito, che è un contratto a forma libera, si perfeziona, pertanto, a prescindere dalla notificazione al debitore ceduto, che, ai sensi dell'art. 1264 c.c., è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente, anziché al cessionario: ipotesi che, in ogni caso, non ricorre nel caso in esame. Infine, per completezza di trattazione, deve rilevarsi come il ricorso monitorio, e la documentazione allegata, abbia consentito alla debitrice di svolgere validamente tutte le proprie difese, avendo posto quest'ultima nelle condizioni di apprestare un'adeguata e puntuale linea di difesa come spiegata nell'atto introduttivo. Ancora, dive ritenersi che parte creditrice non fosse carente dell'interesse ad agire, avendo già a disposizione un altro titolo esecutivo (nella specie il contratto di mutuo di cui si è detto). Sul punto deve rammentarsi che nel nostro ordinamento non esiste un divieto assoluto per il creditore di munirsi di più titoli esecutivi per la medesima ragione di credito: “il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l'azione non si sia consumata, ovvero non venga violato il principio del "ne bis in idem", sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non vi sia abuso del diritto o del processo” (cfr. Cass. 21768/2019). Ciò posto, non è inutile ricordare che secondo il costante orientamento della Cassazione e dei giudici di merito (v. ex plurimis Cass.7476/1997, Cass.1052/1995) l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è una mera azione di impugnazione di tale decreto, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere nel ricorso, di talché l'opposizione assume la veste di un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione. Il giudice, dunque, deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore anche se formalmente costui ha la veste di convenuto, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, con i relativi oneri probatori (v. Cass. 2421/2006): la prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (v. Cass. 21101/2015, Cass.17371/2003), dovendo egli dimostrare sia l'an sia il quantum della sua pretesa (v. Cass.5915/2011, Cass.5071/2009). Da tanto ne consegue che, qualora siano contestate le pretese creditorie, il creditore deve dimostrare la sussistenza del proprio credito e, dovendosi svolgere il successivo giudizio secondo le ordinarie regole di cognizione, il ricorrente in sede monitoria – in qualità di attore - è onerato di fornire gli elementi dimostrativi della sua pretesa, eventualmente integrando gli elementi probatori (cfr. Cass.5915/2011, Cass.5071/09, Cass.17371/03) e può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (v. Cass.5915/11; Cass.5071/09), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata.
pagina 4 di 6 E', infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente) quello di prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, che debbono, conseguentemente, ritenersi ammessi, senza necessità di prova e con conseguente relevatio dell'avversario dall'onus probandi: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (cfr. Cass.5356/2009, Cass. 25516/2010), con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da ogni controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (v. Cass. 9439/2022; Cass.12517/2016; Cass.3727/2012; Cass.5356/2009; Cass.10031/2004, Cass. 31837/2021, Cass.19896/2015; Cass. 26908/2020). Sgombrato il campo dalle predette contestazioni, nella fattispecie concreta in esame deve rilevarsi come parte opposta abbia ottemperato ai propri oneri, avendo allegato l'altrui inadempimento e versato in atti documenti idonei a dimostrare il contenuto dei rapporti negoziali inter partes: deve, invero rilevarsi non solo come la documentazione prodotta in sede monitoria (copia del contratto di mutuo fondiario, diffida ad adempiere, estratto ex art.50 TUB, risoluzione del contratto di mutuo, ecc.) dimostri l'esistenza, il contenuto dei rapporti negoziali inter partes e l'entità del credito vantato, ma anche come il comportamento processuale di parte opponente, che non ha sostanzialmente contestato l'esistenza del credito di cui si discute salvo la mancata specificazione degli interessi maturati sulla somma capitale, siano idonei a provare l'esistenza del credito vantato dall'opposta. È risaputo, invero, sul punto come il cessionario di un credito possa avvalersi degli estratti di conto corrente ex art. 50 TUB al fine di provare il proprio credito per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. ex plurimis Cass. 31577/2019). Peraltro, il credito ingiunto dall'opposta deriva da un contratto di mutuo fondiario (v. mutuo fondiario per notar N.15132 del Repertorio - N.6441 della Raccolta – Registrato a Saronno il 26.5.2008 n. Per_1
2886 serie 1T: v. doc. 3 del fascicolo monitorio), comprensivo di tutte le condizioni economiche, tra cui anche le garanzie, i tassi di interesse debitori, ecc., regolarmente onorato da parte della società debitrice per un certo tempo, risultando al 2.04.2024 la SI inadempiente del pagamento di n. 4 rate di preammortamento (con inadempimento decorrente dal 30.06.2022) per un importo totale di €. 336.651,34. A seguito di detto inadempimento ha comunicato alla SI la risoluzione del contratto CP_2 di finanziamento, intimando alla società debitrice di provvedere al rimborso integrale di tutti gli importi non ancora saldati (v. docc. 15 e s. del fascicolo monitorio) e al 19.09.2024 ha inviato alla SI formale diffida ad adempiere al pagamento di €. 4.716.045,77 entro 30 giorni (v. doc. 17 del fascicolo monitorio). Infondato, in quanto incompatibile con la specificità del contratto di mutuo stipulato inter partes (come emerge dal documento prodotto sub doc.3 del fascicolo monitorio e relativi allegati), è anche il motivo di nullità del decreto opposto per difetto di specificazione degli interessi maturati sulla somma capitale, sul presupposto che il creditore non avesse indicato nel ricorso monitorio gli importi ritenuti dovuti a titolo di capitale e quelli ritenuti dovuti a titolo di interessi, cosicché il debitore non era stato in grado di verificare né l'entità né la correttezza degli importi richiesti (comunque in precedenza mai contestati). Alla stregua della documentazione versata in atti dalla creditrice (cfr. estratto conto ex art.50 TUB) risulta l'indicazione della quota capitale insoluta e degli interessi maturati e applicati, il numero di rate impagate, le spese ecc., sicché sono indicati, seppur sinteticamente, tutte le voci che compongono il totale del credito vantato dall'opposta. Inoltre, non si ravvisa l'inclusione nella somma ingiunta di interessi a tasso extralegale e/o di interessi anatocistici (v. doc. 11 di parte opposta e doc.16 del fascicolo monitorio). pagina 5 di 6 Infine, va evidenziato che l'opponente-debitrice non solo non ha contestato, si ribadisce, l'avvenuta esecuzione da parte del finanziatore del suddetto contratto né l'avvenuta esecuzione di alcuni pagamenti in restituzione dei finanziamenti né il mancato pagamento degli importi ingiunti, limitandosi alle predette contestazioni, ma non ha neanche fornito prove o chiesto di provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda dell'opposta (v. in questo senso Cass.13533/2001: le S.U. chiariscono che la parte che agisce per l'adempimento può limitarsi ad allegare, senza onere di provarlo, che l'adempimento non vi sia stato, per le evidenti difficoltà -in applicazione del principio di riferibilità o di vicinanza alla prova- per il creditore di fornire la prova di non aver ricevuto la prestazione, e cioè di fornire la prova di un fatto negativo - salvo che si tratti di inadempimento di obbligazioni negative -; al contrario, la prova dell'adempimento, ove sia avvenuto, sarà estremamente agevole per il debitore, che di regola sarà in possesso di una quietanza, al rilascio della quale ha diritto ex art. 1199 c.c., o di altro documento sul mezzo di pagamento utilizzato;
nello stesso senso v. da ultimo ex multis Cass.13685/2019). Corollario di quanto sopra esposto è il rigetto dell'opposizione de qua e la conferma del decreto opposto. Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze, richieste e deduzioni delle parti devono ritenersi assorbite, rigettate o allo stato inammissibili. Le spese di lite seguono la soccombenza principale e si liquidano come indicato in dispositivo secondo i parametri del D.M 55/2014 come successivamente modificato, tenuto conto del valore della causa e dell'attività giudiziaria effettivamente espletata.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
1. rigetta l'opposizione per cui è causa, e, per l'effetto,
2. conferma il decreto ingiuntivo n.1783/24 emesso da questo Tribunale il 25.11.2024 a favore della in persona del l.r. p.t., contro in persona del l.r. p.t.; Controparte_1 Parte_1
3. rigetta ogni altra domanda avanzata;
4. condanna parte opponente a rifondere le spese di lite dell0opposta, che si liquidano in complessivi
€23.267,00, oltre oneri di legge. Così deciso in Busto Arsizio il 02.07.2025.
Il Giudice A.D'Elia
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