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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 19/02/2026, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1099/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZZ PP, Presidente LA LUIGI MARIA, Relatore CRISANTI PAOLA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2869/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3109/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 13 e pubblicata il 10/03/2025
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400003081000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in motivazione Resistenti/Appellati: Non costituiti
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3109/2025, depositata il 10 marzo 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, Sez. 13, accoglieva parzialmente, compensando le spese, il ricorso proposto dal sig.
Resistente_1 avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
09780202400003081000, notificatagli dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, e collegata alle cartelle di pagamento nn. 09720230101639533000, 09720230129783454000, 09720230164316980000 e
09720230172107956000, tutte afferenti a Imposta sul valore aggiunto.
Più in particolare, il primo giudice accoglieva il ricorso con riferimento alle sole cartelle di pagamento n. 09720230101639533000 e n. 09720230129783454000, in relazione alle quali riteneva operante l'annullamento di diritto del ruolo ai sensi dell'art. 1, comma 540, L. 228/2012 per mancata risposta, entro il termine di duecentoventi giorni, all'istanza di sospensione legale presentata dal contribuente a mezzo PEC in data 27 giugno 2023.
Con atto depositato il 26 maggio 2025 la Direzione Provinciale I di Roma dell'Agenzia delle
Entrate ha proposto appello parziale nei confronti del contribuente e dell'Agenzia delle
Entrate-Riscossione.
Nel gravame si deduce che, in realtà, le istanze di sospensione legale presentate in data 27 giugno 2023 sarebbero state tempestivamente riscontrate dall'Ufficio in data 12 settembre 2023 a mezzo PEC, come da documentazione allegata al gravame.
Si chiede, pertanto, che, in parziale riforma della sentenza impugnata, il ricorso introduttivo sia rigettato anche con riferimento alle cartelle di pagamento n. 09720230101639533 e n.
09720230129783454.
La causa è stata trattata il 12 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 53 D. lgs. 546/1992, la Corte rileva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello in quanto l'Ufficio non ha depositato alcuna prova circa l'avvenuta notificazione dell'atto d'impugnazione alle parti appellate.
Nulla va disposto sulle spese di lite stante la mancata costituzione delle appellate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello. Nulla per le spese.
Roma, 12 febbraio 2026
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
UI AR LA IU ZZ
2
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZZ PP, Presidente LA LUIGI MARIA, Relatore CRISANTI PAOLA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2869/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3109/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 13 e pubblicata il 10/03/2025
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400003081000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in motivazione Resistenti/Appellati: Non costituiti
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3109/2025, depositata il 10 marzo 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, Sez. 13, accoglieva parzialmente, compensando le spese, il ricorso proposto dal sig.
Resistente_1 avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
09780202400003081000, notificatagli dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, e collegata alle cartelle di pagamento nn. 09720230101639533000, 09720230129783454000, 09720230164316980000 e
09720230172107956000, tutte afferenti a Imposta sul valore aggiunto.
Più in particolare, il primo giudice accoglieva il ricorso con riferimento alle sole cartelle di pagamento n. 09720230101639533000 e n. 09720230129783454000, in relazione alle quali riteneva operante l'annullamento di diritto del ruolo ai sensi dell'art. 1, comma 540, L. 228/2012 per mancata risposta, entro il termine di duecentoventi giorni, all'istanza di sospensione legale presentata dal contribuente a mezzo PEC in data 27 giugno 2023.
Con atto depositato il 26 maggio 2025 la Direzione Provinciale I di Roma dell'Agenzia delle
Entrate ha proposto appello parziale nei confronti del contribuente e dell'Agenzia delle
Entrate-Riscossione.
Nel gravame si deduce che, in realtà, le istanze di sospensione legale presentate in data 27 giugno 2023 sarebbero state tempestivamente riscontrate dall'Ufficio in data 12 settembre 2023 a mezzo PEC, come da documentazione allegata al gravame.
Si chiede, pertanto, che, in parziale riforma della sentenza impugnata, il ricorso introduttivo sia rigettato anche con riferimento alle cartelle di pagamento n. 09720230101639533 e n.
09720230129783454.
La causa è stata trattata il 12 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 53 D. lgs. 546/1992, la Corte rileva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello in quanto l'Ufficio non ha depositato alcuna prova circa l'avvenuta notificazione dell'atto d'impugnazione alle parti appellate.
Nulla va disposto sulle spese di lite stante la mancata costituzione delle appellate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello. Nulla per le spese.
Roma, 12 febbraio 2026
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
UI AR LA IU ZZ
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