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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/10/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
98/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
dott. Francesco Lupia - Presidente
dott.ssa Chiara Pulicati - Giudice rel.
dott.ssa Beatrice Ruperto - Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
dichiarativa della liquidazione giudiziale di Controparte_1
(già p.iva/c.f. ,
[...] Controparte_2 P.IVA_1
(cancellata in data 11 dicembre 2024), con sede legale in Monterotondo, via
Salaria km. 29,200;
Letto il ricorso presentato da , c.f. Parte_1
, ed esaminata la documentazione ad esso allegata;
C.F._1
udita la relazione del giudice relatore,
dato atto che la società debitrice– malgrado la rituale notifica – non si è costituita nel giudizio;
ritenuto che: sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale;
risulta dimostrata la qualità di imprenditore commerciale della società debitrice;
quest'ultima non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 121 e 2, comma 1, lett. d) CCII né tali requisiti risultano comunque dimostrati dalla documentazione acquisita;
ritenuta sussistere la legittimazione attiva del ricorrente, titolare di credito fondato su titolo giudiziale esecutivo (cfr. all.to 2 del ricorso);
ritenuto che dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della società debitrice - inteso come situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, sussistente al momento dell'emissione della sentenza dichiarativa di fallimento - reso manifesto, oltre che dalla mancanza di specifiche contestazioni sul punto da parte della società debitrice (v. Cass. 5067/2017), dall'inadempimento dell'obbligazione nei confronti del ricorrente, dall'esito infruttuoso dell'azione esecutiva promossa dallo stesso (pignoramento mobiliare presso la sede legale), dall'irreperibilità della società presso la sede, come risulta dal verbale di pignoramento negativo, nonché dall'ingente ammontare debitorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (circa 500.000 euro) e verso l'INPS (circa 284.000 euro);
rilevato che l'ammontare complessivo dell'ammontare dei debiti risulta superare la soglia di 30.000 euro;
P. Q. M.
visti gli artt. 2, co. 1, lett. b), 121, 27 co 2, 40, 41 e 49 del D. Lgs 12 gennaio
2019, n. 14, DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
(già p.iva/c.f. ,
[...] Controparte_2 P.IVA_1
(cancellata in data 11 dicembre 2024), con sede legale in Monterotondo, via
Salaria km. 29,200;
NOMINA
giudice delegato per la procedura la dott.ssa Chiara Pulicati
NOMINA
Curatore il dott. Persona_1
ORDINA al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 12 gennaio 2026 ore 10.15 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA
alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 CCII
Così deciso in Tivoli all'esito della camera di consiglio via teams del 25 settembre 2025
Il Giudice rel ed est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
dott. Francesco Lupia - Presidente
dott.ssa Chiara Pulicati - Giudice rel.
dott.ssa Beatrice Ruperto - Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
dichiarativa della liquidazione giudiziale di Controparte_1
(già p.iva/c.f. ,
[...] Controparte_2 P.IVA_1
(cancellata in data 11 dicembre 2024), con sede legale in Monterotondo, via
Salaria km. 29,200;
Letto il ricorso presentato da , c.f. Parte_1
, ed esaminata la documentazione ad esso allegata;
C.F._1
udita la relazione del giudice relatore,
dato atto che la società debitrice– malgrado la rituale notifica – non si è costituita nel giudizio;
ritenuto che: sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale;
risulta dimostrata la qualità di imprenditore commerciale della società debitrice;
quest'ultima non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 121 e 2, comma 1, lett. d) CCII né tali requisiti risultano comunque dimostrati dalla documentazione acquisita;
ritenuta sussistere la legittimazione attiva del ricorrente, titolare di credito fondato su titolo giudiziale esecutivo (cfr. all.to 2 del ricorso);
ritenuto che dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della società debitrice - inteso come situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, sussistente al momento dell'emissione della sentenza dichiarativa di fallimento - reso manifesto, oltre che dalla mancanza di specifiche contestazioni sul punto da parte della società debitrice (v. Cass. 5067/2017), dall'inadempimento dell'obbligazione nei confronti del ricorrente, dall'esito infruttuoso dell'azione esecutiva promossa dallo stesso (pignoramento mobiliare presso la sede legale), dall'irreperibilità della società presso la sede, come risulta dal verbale di pignoramento negativo, nonché dall'ingente ammontare debitorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (circa 500.000 euro) e verso l'INPS (circa 284.000 euro);
rilevato che l'ammontare complessivo dell'ammontare dei debiti risulta superare la soglia di 30.000 euro;
P. Q. M.
visti gli artt. 2, co. 1, lett. b), 121, 27 co 2, 40, 41 e 49 del D. Lgs 12 gennaio
2019, n. 14, DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
(già p.iva/c.f. ,
[...] Controparte_2 P.IVA_1
(cancellata in data 11 dicembre 2024), con sede legale in Monterotondo, via
Salaria km. 29,200;
NOMINA
giudice delegato per la procedura la dott.ssa Chiara Pulicati
NOMINA
Curatore il dott. Persona_1
ORDINA al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 12 gennaio 2026 ore 10.15 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA
alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 CCII
Così deciso in Tivoli all'esito della camera di consiglio via teams del 25 settembre 2025
Il Giudice rel ed est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia