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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/08/2025, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
n. rg21568 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21568 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. SORRENTINO FEDERICA presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. SORRENTINO FEDERICA presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/11/2024 e Parte_1
, - premesso di aver contratto matrimonio in Controparte_1
Napoli il 27/08/2003 e che dalla loro unione nascevano tre figli: Per_1
(29.03.2005), (27.02.2007) entrambi maggiorenni ed Persona_2
1 economicamente non autosufficienti, ed il 09.06.2015 minore - , Per_3
esponevano che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli in data 29.06.2022, era intervenuta separazione in forza di 5415/2022 del 05/07/2022 resa nel Pt_2
procedimento RG 13186/2022.
Chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
a) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
b) la casa coniugale, sita in Napoli alla Via Delle Crociate 10, resta assegnata al marito SI. con quanto in essa contenuto, l'altro coniuge SI.ra Parte_1 [...]
si allontanerà dal giorno della sottoscrizione del presente ricorso, CP_1
portando con sé i suoi effetti personali, presso l'abitazione dei suoi genitori;
c) la residenza della moglie resterà presso la casa coniugale fino a quando la stessa non avrà preso in locazione altro immobile e quindi fintanto che vivrà presso i suoi genitori;
d) i coniugi si danno reciprocamente atto di aver suddiviso tra loro i beni mobili che costituivano l'arredo della casa coniugale nonché i regali di nozze.
2 e) i coniugi, con la suddetta ripartizione, si danno atto di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra.
f) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento da sé con mezzi propri;
g) I coniugi vivranno separatamente, restando a loro carico, in caso di variazione di residenza e/o domicilio, il darsene reciproco avviso a mezzo lettera raccomandata a/r;
h) affido condiviso del minore con residenza privilegiata presso la madre;
Per_3
quanto alla regolamentazione del diritto di visita il SI. potrà Parte_1
vedere e tenere con sé il figlio nei week-end a fine settimana alternati, Per_3
dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 21:00; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerlo con sé un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 20:00 nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per tre pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 20:00 nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza della madre;
nonché in ulteriori occasioni che saranno concordate di volta in volta tra i coniugi;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé il figlio alternativamente dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
i) figli e rispettivamente di anni 19 ed i anni 18 avranno collocamento Per_1 Pt_1
prevalente presso il padre e coabiteranno con esso nella casa coniugale sita in Napoli alla Via Delle Crociate 10; inoltre il padre provvederà a mantenere in maniera esclusiva i figli maggiorenni;
j) la sig.ra ed il figlio resteranno entrambi presso l'abitazione in CP_1 Per_3
Napoli alla Via Giacomo Leopardi fino a che la sig.ra avrà Controparte_1
individuato un immobile da condurre in locazione adatto alle esigenze sue e di suo figlio, in modo da effettuare da quel momento la variazione della residenza di entrambi;
3 k) Il SI. verserà a titolo di mantenimento per il figlio Parte_1 Per_3
l'importo forfettario pari ad € 300,00 (trecento,00) alla moglie SI.ra alle CP_1
coordinate iban IT 28 N 36772 22300 0EM001965458 entro il giorno 18 di ogni mese da rivalutare da luglio 2026, e contribuzione di ulteriori € 300,00 per il canone di locazione sostenuto dalla sig. nella misura di € 300,00 a carico CP_1
del sig. Parte_1
l) per il mese di dicembre P.V., in virtù del trasferimento della sig.ra e del CP_1
figlio presso i suoi genitori, il SI. anticiperà il bonifico al Per_3 Parte_1
giorno 02 dicembre 2024 pari ad € 300,00;
m) Percezione dell'assegno unico per da parte della madre per intero e degli Per_3
assegni unici per e da parte del padre per intero;
Persona_2 Per_1
n) le spese straordinarie restano al 100% per i figli a carico del padre;
o) I coniugi si autorizzano sin da adesso reciprocamente al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o al rilascio del passaporto elettronico individuale, anche per i figli ove ce ne fosse bisogno;
p) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il 27/08/2003 (atto n.192, parte II, s. A, sez. Q, reg. Atti Matrimonio anno 2003);
• omologa le condizioni pattuite dalle parti;
• prende atto delle ulteriori condizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 152 septies disp. att.
c.p.c.;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21568 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. SORRENTINO FEDERICA presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. SORRENTINO FEDERICA presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/11/2024 e Parte_1
, - premesso di aver contratto matrimonio in Controparte_1
Napoli il 27/08/2003 e che dalla loro unione nascevano tre figli: Per_1
(29.03.2005), (27.02.2007) entrambi maggiorenni ed Persona_2
1 economicamente non autosufficienti, ed il 09.06.2015 minore - , Per_3
esponevano che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli in data 29.06.2022, era intervenuta separazione in forza di 5415/2022 del 05/07/2022 resa nel Pt_2
procedimento RG 13186/2022.
Chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
a) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
b) la casa coniugale, sita in Napoli alla Via Delle Crociate 10, resta assegnata al marito SI. con quanto in essa contenuto, l'altro coniuge SI.ra Parte_1 [...]
si allontanerà dal giorno della sottoscrizione del presente ricorso, CP_1
portando con sé i suoi effetti personali, presso l'abitazione dei suoi genitori;
c) la residenza della moglie resterà presso la casa coniugale fino a quando la stessa non avrà preso in locazione altro immobile e quindi fintanto che vivrà presso i suoi genitori;
d) i coniugi si danno reciprocamente atto di aver suddiviso tra loro i beni mobili che costituivano l'arredo della casa coniugale nonché i regali di nozze.
2 e) i coniugi, con la suddetta ripartizione, si danno atto di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra.
f) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento da sé con mezzi propri;
g) I coniugi vivranno separatamente, restando a loro carico, in caso di variazione di residenza e/o domicilio, il darsene reciproco avviso a mezzo lettera raccomandata a/r;
h) affido condiviso del minore con residenza privilegiata presso la madre;
Per_3
quanto alla regolamentazione del diritto di visita il SI. potrà Parte_1
vedere e tenere con sé il figlio nei week-end a fine settimana alternati, Per_3
dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 21:00; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerlo con sé un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 20:00 nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per tre pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 20:00 nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza della madre;
nonché in ulteriori occasioni che saranno concordate di volta in volta tra i coniugi;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé il figlio alternativamente dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
i) figli e rispettivamente di anni 19 ed i anni 18 avranno collocamento Per_1 Pt_1
prevalente presso il padre e coabiteranno con esso nella casa coniugale sita in Napoli alla Via Delle Crociate 10; inoltre il padre provvederà a mantenere in maniera esclusiva i figli maggiorenni;
j) la sig.ra ed il figlio resteranno entrambi presso l'abitazione in CP_1 Per_3
Napoli alla Via Giacomo Leopardi fino a che la sig.ra avrà Controparte_1
individuato un immobile da condurre in locazione adatto alle esigenze sue e di suo figlio, in modo da effettuare da quel momento la variazione della residenza di entrambi;
3 k) Il SI. verserà a titolo di mantenimento per il figlio Parte_1 Per_3
l'importo forfettario pari ad € 300,00 (trecento,00) alla moglie SI.ra alle CP_1
coordinate iban IT 28 N 36772 22300 0EM001965458 entro il giorno 18 di ogni mese da rivalutare da luglio 2026, e contribuzione di ulteriori € 300,00 per il canone di locazione sostenuto dalla sig. nella misura di € 300,00 a carico CP_1
del sig. Parte_1
l) per il mese di dicembre P.V., in virtù del trasferimento della sig.ra e del CP_1
figlio presso i suoi genitori, il SI. anticiperà il bonifico al Per_3 Parte_1
giorno 02 dicembre 2024 pari ad € 300,00;
m) Percezione dell'assegno unico per da parte della madre per intero e degli Per_3
assegni unici per e da parte del padre per intero;
Persona_2 Per_1
n) le spese straordinarie restano al 100% per i figli a carico del padre;
o) I coniugi si autorizzano sin da adesso reciprocamente al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o al rilascio del passaporto elettronico individuale, anche per i figli ove ce ne fosse bisogno;
p) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di divorzio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il 27/08/2003 (atto n.192, parte II, s. A, sez. Q, reg. Atti Matrimonio anno 2003);
• omologa le condizioni pattuite dalle parti;
• prende atto delle ulteriori condizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 152 septies disp. att.
c.p.c.;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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