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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 28/07/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott.ssa Vincenza RANDAZZO Presidente
dott. Giuseppe MINUTOLI Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 31dell'anno 2022 posta in decisione con ordinanza del 13/03/2025 comunicata il 17/03/2025, vertente
TRA nato a [...] il [...] (cod. fis. Parte_1
rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli Avv.ti Mario C.F._1
Rosario De Stasio e Angelo Abbiento (avv. Email_1 Email_2 entrambi del Foro di Napoli nonché dall'Avv. Carmelo Bontempo
con studio in Patti (Me) Via Case Nuove Russo n. Email_3
1 ove è stato eletto domicilio
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...], (cod. fis. Controparte_1
elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del difensore Avv. C.F._2
Ciro Iraci del Foro di Patti, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ) Email_4
APPELLATO (già , con sede in Milano Piazza Tre Torri n. 3 (P.Iva CP_2 Controparte_3
) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Messina Via dei Mille n. 181 presso lo studio dell'Avv. Letterio D'Andrea
( che la rappresenta e difende giusta procura in atti Email_5
APPELLATA
con sede legale in Verona, Lungadige Controparte_4
Cangrande n. 16 (cod. fis, ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. ANto Spagnolo del Foro di Catania
( , ed elettivamente domiciliata in Messina, via Email_6
Università n. 8, presso lo studio dell'Avv. Pierfranco De Luca Manaò, giusta procura in atti
APPELLATA
nato a [...] il [...] (cod. fis. ) Controparte_5 C.F._3
elettivamente domiciliato in S. Agata MI, Via Enna n. 2, presso lo studio dell'Avv.
Benedetto Caiola, che lo rappresenta e difende per procura in atti
( Email_7
APPELLATO
in persona dei legali rappresentanti p.t. (cod. fis. e P, Iva Controparte_6
) rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Barbera P.IVA_3
( e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Messina Piazza Email_8
Catalani, n. 6 per procura in atti
APPELLATA
(cod. fis. e P.Iva Controparte_7
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in P.IVA_4
Messina, Viale R. Margherita – Viale Boccetta Is. 378, scala G, int. 31, presso lo studio dell'Avv. Flavia Maria Fiorenza Buzzanca , che la Email_9 rappresenta e difende per procura in atti
APPELLATA
pag. 2/13 nato a [...] il 26/0371956 (cod. fis. CP_8
) elettivamente domiciliato nel giudizio di primo grado presso C.F._4 il difensore di fiducia costituito avv. ANto Vincenzo Trovato
APPELLATO - CONTUMACE
Avverso la sentenza n. 586/20 emessa il 22/10/2020 dal Tribunale di Patti nel procedimento R.G. 100359/2004.
OGGETTO: risarcimento danni per responsabilità medica.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 27/09/2004 conveniva in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di ANt'Agata MI, sezione distaccata del Tribunale di Patti, l'
[...] distretto di ANt'Agata di MI. CP_9
L'attore esponeva che nel marzo 1999 a seguito di trauma contusivo al ginocchio sinistro, cominciava ad accusare gonalgia e, per il persistere e l'accentuarsi della sintomatologia dolorosa, in data 24/03/1999 veniva sottoposto ad esame radiografico che risultò negativo per lesioni fratturative;
così, successivamente, il 30/03/1999 decise di sottoporre ad esame RMN il ginocchio sinistro che, tra l'altro, evidenziò “minimi segni di versamento articolare che si disponeva prevalentemente nel recesso retro rotulea – Ispessimento dei setti connettivali della camera anteriore in rapporto a sinovite reattiva. Non alterazioni dell'intensità di segnale sui capi ossei articolari”. In data
23/04/1999 il sig. venne ricoverato presso la Casa di Cura “Fogliani” di Modena Pt_1 con diagnosi d'ingresso: “lesione meniscale” e, nella stessa giornata sottoposto ad intervento chirurgico per via artroscopia di regolarizzazione del corno posteriore del menisco mediale e poi dimesso il 24/04/1999 con prescrizione di terapia medica domiciliare, uso di borsa di ghiaccio sul ginocchio sinistro e nuovo controllo programmato in data 30/04/1999 per la rimozione dei punti di sutura. Tuttavia, per il riacutizzarsi del dolore al ginocchio sinistro, il sig. in data 07/09/1999 decise di Pt_1 sottoporsi a nuovo esame radiografico con assiali di rotula a 30°; 60° e 90° che rilevavano: “Non sono apprezzabili alterazioni osteo-articolari a carico del ginocchio pag. 3/13 sinistro, nelle proiezioni eseguite, in atto, non sono apprezzabili lesioni ossee di natura traumatica”. Persistendo, però, la sintomatologia dolorosa, il 03/02/2000 l' venne Pt_1 ricoverato presso la Divisione di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero di
ANt'Agata MI dell'Azienda USL 5 di Messina, con diagnosi d'ingresso:
“Sindrome meniscale ginocchio sinistro” e nella stessa giornata del ricovero, fu sottoposto ad intervento chirurgico per via artroscopia al ginocchio sinistro, a seguito del quale, il ginocchio venne immobilizzato con bendaggio elastico. RI viene dimesso in data 05/02/2000 con prescrizione di terapia medica domiciliare, divieto di carico e diagnosi definitiva di: “Disinserzione del corno anteriore del menisco interno con plica sinoviale ed iperpressione rotulea esterna del ginocchio sinistro”. Esponeva ancora l'attore che nonostante l'intervento chirurgico per via artroscopia, però, la sintomatologia dolorosa e la limitazione funzionale del ginocchio persistettero, anzi, addirittura peggiorarono, e pertanto, in data 03/01/2001 si sottopose ad ulteriore controllo RM del ginocchio sinistro che evidenziò: “Si segnala la presenza di artefatti ferro-magnetici che limitano la valutazione delle formazioni del pivot centrale ed in parte della fibrocartilagine meniscale laterale”; per tale ragione venne integrato da TC e
RX in LL che evidenziò: “Minuta formazione ed opacità metallica proiettantesi anteriormente alle spine intercondiloidee… Ispessimento del legamento alare interno compatibile con l'esito del pregresso intervento di riallineamento rotuleo. La rotula appare in asse… si segnala una lieve sublussazione esterna della rotula… segni di condropatia di basso grado sul versante patellare mediale”.
In data 13/02/2001 il sig. venne ricoverato presso la Casa di Cura Parte_1
Policlinica Privata “Salus” di Reggio Emilia per ulteriori accertamenti e cure;
i sanitari rilevarono, tra l'altro, a seguito di esame RX del ginocchio sinistro la presenza di un piccolissimo frammento metallico (forse la punta di un ago) infisso (pare) su una spina tibiale. Si decise di non asportarlo dopo aver esposto chiaramente le difficoltà al paziente in relazione all'eventuale rischio legato all'intervento di rimozione del frammento, sebbene di misura minima.
Nella stessa giornata del ricovero venne, poi, sottoposto ad intervento chirurgico di trasposizione rotulea al ginocchio sinistro e dimesso il giorno successivo con diagnosi definitiva di “Sublussazione recidivante di rotula sinistra”. pag. 4/13 In data 25/05/2001 su richiesta dell il Dott. rilasciò una Pt_1 Persona_1 dettagliata relazione medico-specialistica sui reperti radiografici cronologicamente effettuati, dai quali si evince che solo in data 08/01/2001 dall'esame RX effettuato, veniva riscontrata la presenza nella cavità endoarticolare di piccolo corpo estraneo metallico della lunghezza di mm. 4 che si proietta anteriormente alle spine intercondiloidee e modico grado di atrofia ossea diffusa.
Infine, in data 15/12/2001 RI venne ricoverato presso la Divisione di Dermatologia dell'Istituto Dermopatico dell'Immacolata di Roma con diagnosi d'ingresso: “Dermatite allergica” laddove i sanitari annotarono in cartella che dall'intervento chirurgico subito nell'anno 2000 il sig. è risultato portatore di residuo di ago metallico e, da allora Pt_1 ha accusato un sensibile peggioramento della dermatite;
venne, pertanto, dimesso in data 21/12/2001 con prescrizione di terapia farmacologica e diagnosi definitiva di:
“Dermatite allergica da contatto”.
In ragione di quanto sopra l'attore, ritenendo esservi responsabilità dei sanitari che lo ebbero in cura e per essi, della struttura ospedaliera ospitante, per quanto occorso durante l'intervento chirurgico in artroscopia del 03/02/2000 a cui venne sottoposto, addebitabile a negligenza, imperizia ed imprudenza degli ortopedici del
[...]
Messina, per aver smarrito Controparte_10 nella cavità endoarticolare del ginocchio sinistro il frammento metallico, come pure per avere sottaciuto tale circostanza, formulava le seguenti conclusioni: “Previa affermazione di responsabilità, ovvero di tutti coloro che sono intervenuti nel corso dell'intervento chirurgico patito dall'attore per cui è causa, in via solidale, ovvero alternativa, in ordine ai fatti e circostanze ampiamente provate e documentate, per aver lasciato nella cavità endo-operatoria del ginocchio sinistro dell'istante, quel frammento metallico staccatosi dallo strumento operatorio usato;
per aver taciuto tale circostanza durante tutto il decorso post-operatorio, omesso, altresì, il propedeutico controllo diagnostico-strumentale successivo all'intervento, provocando, inoltre, il sensibile aggravamento dell'allergia al nichel di cui è portare il sig. Per l'incongrua Pt_1 manovra operatoria, la conseguente negligenza ed imperizia dimostrata e le gravi omissioni del post-operatorio, tutte in concorso tra loro, determinavano le nefaste conseguenze riportate dal paziente e tutte fedelmente descritte dalla CTP depositata pag. 5/13 agli atti, alle cui conclusioni integralmente, ci si riporta, responsabilità tutte, per le quali si chiede la condanna dei convenuti in solido e/o alternativamente di chi dovesse ritenersi esclusivamente responsabile, da cui residuavano lesioni permanenti all'integrità fisica della persona dell'attore con postumi invalidanti riportati nella misura complessiva del 30%(trenta percento) pari ad € 156.323,00 calcolati all'attualità in considerazione dell'età dell'attore (31 anni) al momento dell'evento (03-
05.02.2000) il cui importo viene maggiorato a titolo di aumento personalizzato massimo previsto del 29% che si ritiene equo applicare al caso che ci occupa, come previsto dalle tabelle del danno biologico in uso presso il Tribunale di Milano alle quali si conformano per consolidata prassi tutti gli altri Tribunali, aggiornate e rivalutate all'anno 2014, il tutto per complessivi € 201.657,00 oltre le spese mediche documentate e non, spese di CTP e CTU pari ad € 5.000,00 ovvero a quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta equa e/o di giustizia, oltre maggiori interessi con la rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo. Il tutto con vittoria di spese e competenze”.
Nell'instaurato giudizio R.G. 100359/2004 si costituiva l'Azienda ospedaliera che contestava la domanda attorea, formulando chiamata di terzo in garanzia dei sanitari e , i quali si Controparte_1 CP_8 Controparte_11 costituivano, anch'essi contestando la domanda e chiamando a loro volta le rispettive compagnie di assicurazione per essere dalle stesse garantite per il caso di eventuale condanna e cioè la (oggi ), la Controparte_3 CP_2 Controparte_12
e la anche le compagnie assicurative si
[...] Controparte_6 costituivano in giudizio formulando a loro volta contestazioni alle domande dell'attore.
La causa era istruita con due distinte CTU affidate la prima al Dott. e Persona_2 la seconda al Dott. . Persona_3
Con sentenza del 22/10/2020 il Tribunale ha rigettato la domanda condannando l'attore alla rifusione delle spese di lite.
Il giudice di prime cure ha ritenuto infondata la domanda alla luce del contenuto delle due distinte CTUY che hanno escluso ogni profilo di responsabilità dei sanitari.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione;
Parte_1 nell'instaurato giudizio in secondo grado si sono costituiti , Controparte_1
pag. 6/13 la , la ,, , la CP_2 Controparte_12 Controparte_5
e la chiedendo il rigetto Controparte_6 Controparte_7 dell'appello, mentre è rimasto contumace. CP_8
La causa era rimessa al collegio e veniva poi assegnata in decisione con ordinanza del
13/03/2025 comunicata il 17/03/2025 con successivo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
1) Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che, benché regolarmente CP_8
citato, non si è costituito nel giudizio.
2) Sempre preliminarmente viene all'esame della Corte l'eccezione di improcedibilità dell'appello per presunta tardiva iscrizione a ruolo formulata dall'appellata
[...]
. Controparte_7
L'eccezione è infondata atteso che, per come in atti e per come ampiamente argomentato dall'appellante in memoria del 07/04/2022, il difensore Avv. Carmelo Bontempo in data
18/11/2021 notificava agli appellati nei rispettivi domicili eletti, a mezzo di posta elettronica certificata, atto di citazione in appello per l'udienza del 21/04/2022 e quindi in data
23/11/2021 procedeva all'iscrizione a ruolo del gravame ed al contestuale deposito dei documenti ed atti allegati;
il sistema informatico generava automaticamente in pari data la ricevuta di consegna e la ricevuta di accettazione senza alcun rilievo e la circostanza che il medesimo sistema informatico abbia poi tardato nei successivi adempimenti non può essere in alcun modo addebitabile all'appellante che ha adempiuto al proprio onere nel rispetto dei termini di legge.
3) Con il proprio atto di impugnazione l'appellante contesta la decisione del Giudice di prime cure che non ha rilevato l'erroneo approccio terapeutico dei sanitari nella decisione dell'intervento effettuato e quindi l'errore nella scelta della tecnica operatoria eseguita, e contesta il mancato riconoscimento del nesso di causalità evento-danno con riferimento alla dimenticanza del frammento metallico all'interno del ginocchio ed al peggioramento della sua condizione dermatologica per allergia ai metalli;
l'appellante contesta nuovamente il contenuto di entrambe le CTU, chiedendo i rinnovo delle operazioni peritali ed in conclusione chiede riconoscersi in suo favore il risarcimento del danno patito che quantifica in Euro
150.000,00.
pag. 7/13 Osserva la Corte che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, il titolo della responsabilità ascrivibile alla struttura sanitaria è di natura contrattuale, che si origina grazie al contatto che si instaura tra medico e paziente.
Con sentenza n. 9556/2002 la Suprema Corte SS.UU. ha infatti definitivamente confermato l'orientamento per il quale quella della struttura sanitaria è responsabilità contrattuale per inadempimento dell'obbligazione che la stessa struttura assume, direttamente con i pazienti, di prestare la propria organizzazione per l'esecuzione dell'intervento richiesto.
In particolare, si è in presenza di un contratto atipico che si conclude all'atto dell'accettazione del paziente presso la struttura e da cui insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo alberghiero (somministrazione di vitto e alloggio), obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., in senso conforme, Cass. Sez. III, 11/05/2009, n. 10473, Cass., sez. III,
14/06/2007, n. 13593, Cass. Sez. III, 26/01/2006, n. 1698, Cass., sez. III, 14/07/2004, n. 13066).
La struttura sanitaria risponde in via contrattuale, non solo delle obbligazioni direttamente poste a proprio carico (servizio alberghiero, attrezzature, eccetera), ma anche dell'opera svolta dai propri dipendenti ovvero ausiliari (personale medico e paramedico), secondo lo schema proprio dell'art. 1228 cod.civ.. Sentenza di riferimento sul tema, è la nota Cass. n. 28987/2019, la quale ripercorrendo l'evoluzione della giurisprudenza ha posto dei punti fermi sulla ripartizione degli oneri risarcitori tra il sanitario e la struttura in caso di responsabilità per l'errore del medico.
In altri termini la prestazione (usando il termine in modo generico) sanitaria del medico nei confronti del paziente non può che essere sempre la stessa, vi sia o meno alla base un contratto d'opera professionale tra i due.
Ciò è dovuto al fatto che, trattandosi dell'esercizio di un servizio di pubblica necessità, che non può svolgersi senza una speciale abilitazione dello Stato, da parte di soggetti di cui il "pubblico
è obbligato per legge a valersi" (art. 359 c.p.), e quindi trattandosi di una professione protetta,
l'esercizio di detto servizio non può essere diverso a seconda se esista o meno un contratto.
pag. 8/13 In conclusione, in ipotesi di danno conseguente ad intervento chirurgico, la struttura sanitaria risponde a titolo di responsabilità contrattuale, sia per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., laddove vengano inadempiute obbligazioni connesse al contratto di spedalità e direttamente a carico dell'ente debitore (assistenza post - operatoria;
sicurezza delle attrezzature e degli ambienti;
custodia dei pazienti, tenuta della cartella clinica, vitto ed alloggio), sia per fatto dei dipendenti ovvero degli ausiliari, ex art. 1228 cod. civ., con riferimento all'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta dal sanitario.
Già il decreto Balduzzi sulla responsabilità medica, convertito in Legge 8/11/2012, n. 189, pur consistendo nella prima vera riforma sanitaria dello Stato non ha inciso né sul regime di responsabilità civile della struttura sanitaria (pubblica o privata) né su quello del medico che ha concluso con il paziente un contratto d'opera professionale (anche se nell'ambito della cosiddetta attività libero professionale svolta dal medico dipendente pubblico): in tali casi sia la responsabilità della struttura sanitaria (contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria) sia la responsabilità del medico (contratto d'opera professionale) derivano da inadempimento e sono disciplinate dall'art. 1218 cod.civ., ed è indifferente che il creditore/ danneggiato agisca per ottenere il risarcimento del danno nei confronti della sola struttura, del solo medico o di entrambi.
Si rileva che il fatto oggetto di causa, come pure l'avvio della controversia, sono antecedenti l'entrata in vigore della cd Legge Gelli/Bianco (Legge 24/2017); ad ogni buon conto cambia poco essendo costante l'orientamento per il quale la responsabilità della struttura sanitaria è una responsabilità definita a doppio binario, giacché essa origina da due fatti distinti, quello derivante dall'inadempimento di quegli obblighi che presiedono per legge all'erogazione del servizio sanitario (i quali, ad esempio, danno luogo a responsabilità per infezioni nosocomiali, per difetto di organizzazione e per carenze tecniche, per mancata sorveglianza) e quello derivante dall'attività illecita, trovante occasione nell'erogazione del servizio sanitario, imputabile a coloro della cui attività il nosocomio si sia avvalso, ex art. 1228 cod civ..
Per quanto concerne, poi, il riparto dell'onere della prova nelle controversie concernenti la responsabilità professionale, un risalente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte distingueva tra intervento di semplice esecuzione e interventi di difficile esecuzione;
dopo la sentenza delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte del 30/04/2001, n. 13533, per il caso di pag. 9/13 inadempimento ovvero inesatto adempimento di un contratto di natura sanitaria, tre successive pronunce (Cass., sez. III, 19/05/2004, n. 9471, Cass. sez. III, 28/05/2004, n. 10297 e
Cass. sez. III, 21/06/2004, n. 11488) hanno chiarito che il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto
(fondato sul contatto sociale) ed allegare l'inadempimento di controparte, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento;
al paziente è richiesto di provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica ovvero l'insorgenza di nuove malattie, senza dover provare specifici e peculiari aspetti di responsabilità professionale, mentre spetta al medico ovvero alla struttura sanitaria, dimostrare che la prestazione fu eseguita in maniera diligente e che gli esiti peggiorativi furono determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile.. In particolare, con riguardo al nesso di causalità tra condotta del medico ovvero della struttura sanitaria ed evento, sul piano generale la valutazione in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 c.p. preferisce la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non"; il giudice, pertanto, è tenuto ad accertare se l'evento sia ricollegabile all'omissione nel senso che esso non si sarebbe verificato se l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi.
Può affermarsi che l'appellante non ha sufficientemente assolto all'onere probatorio a suo carico, non venendo a suo supporto nemmeno quanto emerso dalle operazioni peritali e segnatamente dal contenuto della CTU redata dal consulente Dott. che risulta Persona_3
invero maggiormente attendibile rispetto alla prima relazione affidata al Dott. . Per_2
Va innanzi tutto evidenziato come alcuna censura può essere mossa avverso i sanitari di
ANt'Agata di MI con riferimento alla scelta terapeutica, atteso che il primo intervento chirurgico subito dall e cioè quello di artroscopia, è stato effettuato a Modena presso la Pt_1
Casa di cura Fogliani;
peraltro dalla CTU in atti non emerge alcun possibile profilo di responsabilità con riferimento al successivo intervento effettuato a ANt'Agata di MI e tanto meno, contrariamente a quanto velatamente sostenuto dall'appellante, vi è stata alcuna specifica valutazione negativa da parte del CTU che si è solo limitato ad indicare tre step di intervento (tipo conservativo , sezione del legamento alare e Controparte_13 quindi metodo meno invasivo e trasposizione dell'inserzione distale del tendine rotuleo) senza tuttavia sbilanciarsi in alcun modo su quali delle tre possa essere preferibile o comunque senza pag. 10/13 indicare se alcuna delle tre fosse da ritenersi errata o inopportuna in relazione alla vicenda per cui è causa. Va piuttosto evidenziato che lo stesso CTU afferma che “Per quel che riguarda poi il trattamento chirurgico relativo al riallineamento della rotula eseguito dai sanitari dell'Ospedale di ANt'Agata di MI, appare tecnicamente ben eseguito, tenendo conto che lo step successivo di riposizionamento dell'inserzione del tendine rotuleo è previsto nei casi di insuccesso e non per correzione di intervento mal eseguito”.
Analoga considerazione va fatta con riferimento all'aspetto riguardante la dimenticanza di un piccolo frammento metallico a seguito dell'intervento subito e quindi alle possibili conseguenza da ciò derivanti.
Va innanzi tutto rilevato che dalla documentazione in atti e dalla stessa CTU risulta fatto acclarato che il piccolo frammento metallico in questione è stato dimenticato proprio dai sanitari dei ANt'Agata di MI, per come è stato possibile evincere dagli esami RM via via susseguititi nel tempo.
L'appellante lamenta la circostanza che tale frammento ha aggravato la sua condizione generale con particolare riferimento ai problemi di tipo dermatologico che ne sarebbero derivati, tanto da essere costretto ad un ricovero presso l'istituto dermatologico dell'Immacolata di Roma per il riacutizzarsi della sintomatologia allergica cutanea.
Sul punto la relazione del CTU Dott. è eloquente laddove in essa si afferma che Persona_3
“Si può quindi affermare che per quel che riguarda la sintomatologia allergica di cui è affetto il paziente vi è stato un aggravamento non con sicurezza relazionabile al piccolissimo frammento metallico di cui non conosciamo con certezza la composizione”.
In conclusione il CTU complessivamente afferma che “Non risultano responsabilità a carico dei sanitari operanti costituenti imperizia, imprudenza e negligenza”.
A ciò si aggiunga che l' per come anche evidenziato in CTU, è soggetto già affetto da Pt_1
condromalacia del ginocchio con mal allineamento rotuleo, e soprattutto già nell'anno 1998 si era ricoverato presso il reparto di dermatologia del Policlinico di Modena con diagnosi di eczema allergico e quindi si tratta di soggetto con problematiche dermatologiche preesistenti e che non sono state generate dalla presenza del frammento metallico, ma che al massimo potrebbero essere state aggravate per tale presenza;
su tale aspetto il CTU, come detto, ha pag. 11/13 però ritenuto non esservi una sicura relazione fra la presenza del frammento e l'aggravamento, a ciò aggiungendosi che non risultano in atto specifiche prove allergiche e tanto meno certezza in ordine alla estata composizione del frammento di guisa che non è in alcun modo possibile accertare un sicuro collegamento evento- danno tale da potere affermare che l'aggravamento della condizione, già preesistente, possa essere ricollegabile alla presenza del frammento in questione.
Quanto sopra non permette nemmeno di raggiungere e superare quel criterio del “più probabile che no” ovvero di quel criterio che per il possibile accoglimento di una domanda impone di “ritenere provata la causa di un evento quando quella causa è più probabile di una causa diversa o di una causa contraria” e che sia “compito del giudice di merito stabilire se
l'accertamento fatto dal CTU consenta di ritenere come più probabile la causa da lui indicata, rispetto invece a causa alternative”. (in tal senso per tutte Cass. 25805/2025).
L'appello è quindi infondato e va rigettato e l'impugnata sentenza va pertanto confermata.
Spese e compensi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza.
Va infine considerato il disposto dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il quale: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”.
Atteso l'integrale rigetto dell'appello sussistono i presupposti per l'applicazione della suddetta norma a carico di parte appellante per la condanna al versamento in favore dell'erario dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 586/20 emessa il 22/10/2020 dal Parte_1
Tribunale di Patti nel procedimento R.G. 100359/2004, così provvede:
pag. 12/13 1) Dichiara la contumacia di;
CP_8
2) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma in ogni sua parte l'impugnata sentenza;
3) Condanna al rimborso in favore di ciascuna delle parti appellate costituite Parte_1
di spese e compensi del presente grado di giudizio che liquida, per ciascuna, in complessivi
Euro 3.500,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed
I.V.A.;
4) Dichiara sussistenti i presupposti dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per la condanna di parte appellante al versamento in favore dell'Erario dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento.
Messina, camera di consiglio del 07/07/2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott.ssa Vincenza Randazzo
pag. 13/13