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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 25/01/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore
Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1499/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Viale Trieste n. 80, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Angelo Canino che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Loreto n. 22/A
presso l'ufficio legale dell , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e CP_1
Marcello Carnovale - resistente
Oggetto: procedimento ex art. 445 bis c.p.c., pensione inabilità civile, assegno
mensile invalidità civile.
Conclusioni delle parti: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio con procedimento per a.t.p.o. assumendo che sussisteva il requisito sanitario per la pensione inabilità civile o l'assegno mensile invalidità civile, non riconosciuto in sede amministrativa.
Il c.t.u., dott. nominato in prima istanza, non ha riconosciuto il requisito Persona_1
sanitario chiesto.
1 A seguito di contestazione e di ricorso in opposizione, con il quale è stata affermata l'erroneità della valutazione medica, si è instaurato il presente procedimento nell'ambito
CP_ del quale l si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda ed è stata disposta altra c.t.u. con la dott.ssa . Persona_2
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 10.1.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La c.t.u. espletata dalla dott.ssa ha confermato l'assenza del requisito Persona_2
sanitario indicato con valutazione che può condividersi, atteso che la c.t.u. è completa nell'esame effettuato e ben argomentata, rilevandosi altresì che è concorde con la prima c.t.u. in ordine alla mancanza dei requisiti per la prestazione richiesta.
Per questi motivi
la domanda va rigettata.
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c. di parte ricorrente in atti. Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste a
CP_ carico dell (cfr. Cass. 16515/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
nulla per le spese di lite;
pone le spese di c.t.u., liquidate come da
CP_ separato decreto, a carico dell .
Si comunichi
Cosenza, 25.1.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
2
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore
Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1499/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Viale Trieste n. 80, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Angelo Canino che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Loreto n. 22/A
presso l'ufficio legale dell , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e CP_1
Marcello Carnovale - resistente
Oggetto: procedimento ex art. 445 bis c.p.c., pensione inabilità civile, assegno
mensile invalidità civile.
Conclusioni delle parti: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio con procedimento per a.t.p.o. assumendo che sussisteva il requisito sanitario per la pensione inabilità civile o l'assegno mensile invalidità civile, non riconosciuto in sede amministrativa.
Il c.t.u., dott. nominato in prima istanza, non ha riconosciuto il requisito Persona_1
sanitario chiesto.
1 A seguito di contestazione e di ricorso in opposizione, con il quale è stata affermata l'erroneità della valutazione medica, si è instaurato il presente procedimento nell'ambito
CP_ del quale l si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda ed è stata disposta altra c.t.u. con la dott.ssa . Persona_2
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 10.1.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La c.t.u. espletata dalla dott.ssa ha confermato l'assenza del requisito Persona_2
sanitario indicato con valutazione che può condividersi, atteso che la c.t.u. è completa nell'esame effettuato e ben argomentata, rilevandosi altresì che è concorde con la prima c.t.u. in ordine alla mancanza dei requisiti per la prestazione richiesta.
Per questi motivi
la domanda va rigettata.
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c. di parte ricorrente in atti. Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste a
CP_ carico dell (cfr. Cass. 16515/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
nulla per le spese di lite;
pone le spese di c.t.u., liquidate come da
CP_ separato decreto, a carico dell .
Si comunichi
Cosenza, 25.1.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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