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Ordinanza 8 aprile 2025
Ordinanza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, ordinanza 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 128-1/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 128-1/2024 promosso da:
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Follonica, via dei Platani n. 25, presso lo studio dell'avv. Roberto Fazzi, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Bolzano, via Carducci n. 8, presso lo studio degli avv.ti Mirko Eller e Felix Mascotti, che la rappresentano e difendono nel procedimento cautelare in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
Il Giudice dott. Mario Venditti,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare dell'8.4.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con atto di citazione il sig. ha convenuto la sig.ra innanzi al Parte_1 CP_1
Tribunale di Grosseto per ivi sentirla condannare a pagargli la somma di € 35.134,00 per lavori eseguiti nell'autunno del 2023 in un vigneto di sua proprietà ubicato nel
Comune di Roccastrada, in virtù di un preventivo scritto accettato dalla convenuta nel mese di giugno.
Alcuni giorni dopo l'iscrizione della causa a ruolo, l'attore ha depositato un ricorso ex art. 671 c.p.c. per ottenere il sequestro conservativo sui beni della convenuta oggetto dei lavori sopra indicati, deducendone il pericolo di alienazione da parte della convenuta evincibile dall'abbandono del progetto imprenditoriale di viticoltura intrapreso dalla e dalla mancata realizzazione vigneto, nonché dalla CP_1
Pagina 1 cancellazione della ditta individuale della convenuta e dal trasferimento di quest'ultima in località sconosciuta.
Si costituiva nel procedimento cautelare la resistente, disconoscendo preliminarmente la firma apposta sul preventivo depositato ex adverso e chiedendo la reiezione del ricorso per insussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
All'esito dell'udienza cartolare dell'8.4.2025 il Giudice riservava la decisione, ritenendo superfluo ogni altro accertamento.
*****
Tanto premesso in fatto, la controversia può essere decisa sulla base del principio della ragione più liquida, che consente di modificare l'ordine delle questioni da trattare, in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (cfr. Cass. n. 23531/16), giacché le censure mosse dalla resistente sul preventivo allegato dal e sulle ragioni che l'avrebbero Parte_1 allontanata per circa un anno dal terreno oggetto dei lavori ivi elencati, ben possono essere assorbite dalla valutazione e decisione della vicenda in esame che appare più piana e immediata, ovvero l'inammissibilità del ricorso per difetto di periculum in mora, che nel procedimento previsto e regolato dall'art. 671 c.p.c. si risolve nel rischio che il debitore, nelle more di un giudizio a cognizione piena intrapreso dal creditore per procurarsi un titolo esecutivo, renda incapiente o dissolva il proprio patrimonio vanificando le aspettative di controparte.
É opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale in ordine ai presupposti richiesti dal vigente ordinamento giuridico affinché possa essere concesso un provvedimento di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c..
Invero, il sequestro conservativo è una misura cautelare di carattere patrimoniale finalizzata a tutelare la fruttuosità dell'eventuale espropriazione forzata, laddove vi sia il pericolo di dispersione da parte del debitore dei beni costituenti la garanzia del credito, ai sensi dell'art. 2740 c.c.
La concessione di tale misura è subordinata alla sussistenza, accertata sulla base di un'indagine meramente sommaria, del fumus boni iuris, vale a dire di una situazione che consenta di ritenere probabile la fondatezza della pretesa creditoria, e del periculum in mora, cioè del fondato timore di perdita della garanzia del credito vantato, con il precipitato che la carenza soltanto di una delle suddette condizioni impedisce la concessione della misura cautelare (cfr. ex plurimis Cass. n. 6336/1998).
Pagina 2 Quanto al primo dei suddetti requisiti, il credito in relazione al quale viene domandato il sequestro, anche se non liquido o esigibile deve ad ogni modo essere attuale, ossia non meramente ipotetico o eventuale.
Il requisito del periculum in mora, invece, si sostanzia nel rischio di perdita e/o diminuzione del patrimonio del debitore costituente la garanzia del credito nel tempo occorrente al suo soddisfacimento.
Tale requisito, dunque, va accertato mediante un giudizio prognostico negativo in ordine alla conservazione della garanzia patrimoniale, da effettuarsi secondo una valutazione in concreto, che può fondarsi su elementi soggettivi e/o su elementi oggettivi, che possono essere presi in considerazione anche alternativamente (cfr. ex plurimis Cass. n. 2081/2002).
Infatti, il rischio di perdita e/o diminuzione della garanzia patrimoniale può fondarsi sull'accertamento di condotte processuali e/o extra processuali poste in essere dal debitore che rendano verosimile e concreto il rischio di depauperamento del patrimonio.
Ciò significa, che non rilevano, ai fini dell'accertamento del periculum, tutte le condotte distrattive o comunque espressione di una capacità a dissipare poste in essere dal debitore, ma sole quelle che, avuto riguardo al momento in cui sono state poste in essere rispetto al sorgere del credito e alla loro incidenza sul patrimonio del debitore, facciano ritenere verosimile e soprattutto attuale il rischio che il sequestro mira a evitare e cioè che il debitore possa liberarsi del suo patrimonio impedendo ai creditori di soddisfarsi.
Quanto al profilo oggettivo del periculum, questo non va individuato nella mera insufficienza del patrimonio del debitore rispetto al credito, ma nell'insufficienza del patrimonio del debitore che sia tale da fondare il rischio concreto di sottrazione o diminuzione della garanzia del credito.
Diversamente opinando, si addiverrebbe all'errata conclusione secondo cui il debitore dotato di un'insufficiente capacità patrimoniale abbia una maggiore propensione alla dissipazione di quanto non ne abbia il debitore possidente (cfr. Trib. Napoli ord.
20.11.2002).
Il periculum, sotto il profilo oggettivo va, dunque, valutato in un'accezione "dinamica"
e strettamente collegata alla perdita e/o diminuzione della garanzia patrimoniale, del cui rischio in concreto dev'essere espressione (cfr. Trib. Napoli ord. 1.4.2020).
Pagina 3 Tanto premesso, nel procedimento de quo, alla luce della documentazione agli atti e sulla base di una cognizione sommaria, non sembra riscontrabile il periculum in mora lamentato dall'attore e ciò di per sé basta per la reiezione del ricorso.
Benvero, a sostegno dell'istanza cautelare il segnala l'anomalia di alcuni Parte_1 contegni assunti dalla resistente dopo l'esecuzione dei lavori che la stessa gli avrebbe affidato all'interno del suo vigneto sito nel Comune di Roccastrada, con particolare riguardo: al mancato riscontro ai solleciti di pagamento inviatile (all. 12 del ricorso); all'abbandono del progetto imprenditoriale di viticoltura e all'omesso realizzazione vigneto, come dimostrerebbero alcune fotografie del podere incolto e una dichiarazione resa a gennaio 2025 dal sig. , che di rado avrebbe visto Persona_1 la recarsi nel fondo (all.ti 8 e 9); dalla cancellazione della ditta individuale CP_1 della convenuta e dal suo trasferimento in località sconosciuta (all.ti 2 e 10).
Sulla scorta di tali circostanze, quindi, viene inferito dall'attore un pericolo che la resistente si spogli dell'unico cespite immobiliare di sua proprietà, con la conseguente esigenza di sequestrarlo per tutelare il proprio credito.
Tuttavia, come già detto, la capacità patrimoniale del debitore in relazione all'entità del credito non costituisce di per sé sola una corretta declinazione del requisito di legge, perché in difetto di indizi di dispersione recente o imminente, l'applicazione di tale criterio porterebbe a colpire sempre e comunque col sequestro debitori scarsamente possidenti o capienti, facendo invece salvi quelli che possano dimostrare, magari nonostante dismissioni programmate o in corso, di essere titolari di un patrimonio residuo rilevante: il che evidentemente tradirebbe la ratio della norma, che
è quella di assicurare al soddisfacimento del probabile creditore beni o diritti che rischino di fuoriuscire dal patrimonio del debitore, indipendentemente dalla consistenza di questo al momento in cui il credito è sorto.
Nel caso di specie, pertanto, in difetto di atti di dismissione già avvenuti o fondatamente presumibili, il dato della consistenza patrimoniale dei resistenti è del tutto neutro, soprattutto in ragione del fatto che il nulla ha dedotto circa la Parte_1 consistenza patrimoniale dell'assunta debitrice all'epoca in cui assunse l'obbligazione, mentre per quanto concerne quella attuale ha omesso di annoverare la titolarità in capo alla resistente del diritto di proprietà su un vigneto accatastato al Foglio 95, P.lla
95 (all. 20 della comparsa di costituzione).
Né possono sottacersi le peculiari irregolarità che connotano il titolo giudiziale posto a sostegno della pretesa creditoria, ossia il preventivo dei lavori asseritamente accettato dalla resistente - il quale tuttavia riporta un'intestazione originaria riferita ad altri, tale
Pagina 4 e reca verosimilmente una firma apocrifa della sig.ra Persona_2 CP_1 riconducibile all'ex compagno come desumibile dai recapiti annotati Parte_2 in calce al documento stesso, cioè il soprannome e il numero di telefono (all.ti 8-10 della comparsa di costituzione) -, che hanno indotto l'odierno attore ad accennare a una modifica delle conclusioni rassegnate nella causa di merito, con richiesta di condanna della convenuta ai sensi dell'art. 2041 c.c..
L'insufficiente allegazione e dimostrazione del periculum in mora conduce alla reiezione del ricorso, rendendo superfluo esaminare la sussistenza del fumus boni iuris.
Trattandosi di cautelare in corso di causa, la liquidazione delle spese è riservata al merito.
P.Q.M.
letti gli artt. 669-septies e 671 c.p.c.
1) rigetta il ricorso per sequestro conservativo;
2) spese al merito.
Grosseto, 8 aprile 2025
Il Giudice dott. Mario Venditti
Pagina 5
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 128-1/2024 promosso da:
(C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Follonica, via dei Platani n. 25, presso lo studio dell'avv. Roberto Fazzi, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Bolzano, via Carducci n. 8, presso lo studio degli avv.ti Mirko Eller e Felix Mascotti, che la rappresentano e difendono nel procedimento cautelare in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
Il Giudice dott. Mario Venditti,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare dell'8.4.2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con atto di citazione il sig. ha convenuto la sig.ra innanzi al Parte_1 CP_1
Tribunale di Grosseto per ivi sentirla condannare a pagargli la somma di € 35.134,00 per lavori eseguiti nell'autunno del 2023 in un vigneto di sua proprietà ubicato nel
Comune di Roccastrada, in virtù di un preventivo scritto accettato dalla convenuta nel mese di giugno.
Alcuni giorni dopo l'iscrizione della causa a ruolo, l'attore ha depositato un ricorso ex art. 671 c.p.c. per ottenere il sequestro conservativo sui beni della convenuta oggetto dei lavori sopra indicati, deducendone il pericolo di alienazione da parte della convenuta evincibile dall'abbandono del progetto imprenditoriale di viticoltura intrapreso dalla e dalla mancata realizzazione vigneto, nonché dalla CP_1
Pagina 1 cancellazione della ditta individuale della convenuta e dal trasferimento di quest'ultima in località sconosciuta.
Si costituiva nel procedimento cautelare la resistente, disconoscendo preliminarmente la firma apposta sul preventivo depositato ex adverso e chiedendo la reiezione del ricorso per insussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
All'esito dell'udienza cartolare dell'8.4.2025 il Giudice riservava la decisione, ritenendo superfluo ogni altro accertamento.
*****
Tanto premesso in fatto, la controversia può essere decisa sulla base del principio della ragione più liquida, che consente di modificare l'ordine delle questioni da trattare, in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (cfr. Cass. n. 23531/16), giacché le censure mosse dalla resistente sul preventivo allegato dal e sulle ragioni che l'avrebbero Parte_1 allontanata per circa un anno dal terreno oggetto dei lavori ivi elencati, ben possono essere assorbite dalla valutazione e decisione della vicenda in esame che appare più piana e immediata, ovvero l'inammissibilità del ricorso per difetto di periculum in mora, che nel procedimento previsto e regolato dall'art. 671 c.p.c. si risolve nel rischio che il debitore, nelle more di un giudizio a cognizione piena intrapreso dal creditore per procurarsi un titolo esecutivo, renda incapiente o dissolva il proprio patrimonio vanificando le aspettative di controparte.
É opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale in ordine ai presupposti richiesti dal vigente ordinamento giuridico affinché possa essere concesso un provvedimento di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c..
Invero, il sequestro conservativo è una misura cautelare di carattere patrimoniale finalizzata a tutelare la fruttuosità dell'eventuale espropriazione forzata, laddove vi sia il pericolo di dispersione da parte del debitore dei beni costituenti la garanzia del credito, ai sensi dell'art. 2740 c.c.
La concessione di tale misura è subordinata alla sussistenza, accertata sulla base di un'indagine meramente sommaria, del fumus boni iuris, vale a dire di una situazione che consenta di ritenere probabile la fondatezza della pretesa creditoria, e del periculum in mora, cioè del fondato timore di perdita della garanzia del credito vantato, con il precipitato che la carenza soltanto di una delle suddette condizioni impedisce la concessione della misura cautelare (cfr. ex plurimis Cass. n. 6336/1998).
Pagina 2 Quanto al primo dei suddetti requisiti, il credito in relazione al quale viene domandato il sequestro, anche se non liquido o esigibile deve ad ogni modo essere attuale, ossia non meramente ipotetico o eventuale.
Il requisito del periculum in mora, invece, si sostanzia nel rischio di perdita e/o diminuzione del patrimonio del debitore costituente la garanzia del credito nel tempo occorrente al suo soddisfacimento.
Tale requisito, dunque, va accertato mediante un giudizio prognostico negativo in ordine alla conservazione della garanzia patrimoniale, da effettuarsi secondo una valutazione in concreto, che può fondarsi su elementi soggettivi e/o su elementi oggettivi, che possono essere presi in considerazione anche alternativamente (cfr. ex plurimis Cass. n. 2081/2002).
Infatti, il rischio di perdita e/o diminuzione della garanzia patrimoniale può fondarsi sull'accertamento di condotte processuali e/o extra processuali poste in essere dal debitore che rendano verosimile e concreto il rischio di depauperamento del patrimonio.
Ciò significa, che non rilevano, ai fini dell'accertamento del periculum, tutte le condotte distrattive o comunque espressione di una capacità a dissipare poste in essere dal debitore, ma sole quelle che, avuto riguardo al momento in cui sono state poste in essere rispetto al sorgere del credito e alla loro incidenza sul patrimonio del debitore, facciano ritenere verosimile e soprattutto attuale il rischio che il sequestro mira a evitare e cioè che il debitore possa liberarsi del suo patrimonio impedendo ai creditori di soddisfarsi.
Quanto al profilo oggettivo del periculum, questo non va individuato nella mera insufficienza del patrimonio del debitore rispetto al credito, ma nell'insufficienza del patrimonio del debitore che sia tale da fondare il rischio concreto di sottrazione o diminuzione della garanzia del credito.
Diversamente opinando, si addiverrebbe all'errata conclusione secondo cui il debitore dotato di un'insufficiente capacità patrimoniale abbia una maggiore propensione alla dissipazione di quanto non ne abbia il debitore possidente (cfr. Trib. Napoli ord.
20.11.2002).
Il periculum, sotto il profilo oggettivo va, dunque, valutato in un'accezione "dinamica"
e strettamente collegata alla perdita e/o diminuzione della garanzia patrimoniale, del cui rischio in concreto dev'essere espressione (cfr. Trib. Napoli ord. 1.4.2020).
Pagina 3 Tanto premesso, nel procedimento de quo, alla luce della documentazione agli atti e sulla base di una cognizione sommaria, non sembra riscontrabile il periculum in mora lamentato dall'attore e ciò di per sé basta per la reiezione del ricorso.
Benvero, a sostegno dell'istanza cautelare il segnala l'anomalia di alcuni Parte_1 contegni assunti dalla resistente dopo l'esecuzione dei lavori che la stessa gli avrebbe affidato all'interno del suo vigneto sito nel Comune di Roccastrada, con particolare riguardo: al mancato riscontro ai solleciti di pagamento inviatile (all. 12 del ricorso); all'abbandono del progetto imprenditoriale di viticoltura e all'omesso realizzazione vigneto, come dimostrerebbero alcune fotografie del podere incolto e una dichiarazione resa a gennaio 2025 dal sig. , che di rado avrebbe visto Persona_1 la recarsi nel fondo (all.ti 8 e 9); dalla cancellazione della ditta individuale CP_1 della convenuta e dal suo trasferimento in località sconosciuta (all.ti 2 e 10).
Sulla scorta di tali circostanze, quindi, viene inferito dall'attore un pericolo che la resistente si spogli dell'unico cespite immobiliare di sua proprietà, con la conseguente esigenza di sequestrarlo per tutelare il proprio credito.
Tuttavia, come già detto, la capacità patrimoniale del debitore in relazione all'entità del credito non costituisce di per sé sola una corretta declinazione del requisito di legge, perché in difetto di indizi di dispersione recente o imminente, l'applicazione di tale criterio porterebbe a colpire sempre e comunque col sequestro debitori scarsamente possidenti o capienti, facendo invece salvi quelli che possano dimostrare, magari nonostante dismissioni programmate o in corso, di essere titolari di un patrimonio residuo rilevante: il che evidentemente tradirebbe la ratio della norma, che
è quella di assicurare al soddisfacimento del probabile creditore beni o diritti che rischino di fuoriuscire dal patrimonio del debitore, indipendentemente dalla consistenza di questo al momento in cui il credito è sorto.
Nel caso di specie, pertanto, in difetto di atti di dismissione già avvenuti o fondatamente presumibili, il dato della consistenza patrimoniale dei resistenti è del tutto neutro, soprattutto in ragione del fatto che il nulla ha dedotto circa la Parte_1 consistenza patrimoniale dell'assunta debitrice all'epoca in cui assunse l'obbligazione, mentre per quanto concerne quella attuale ha omesso di annoverare la titolarità in capo alla resistente del diritto di proprietà su un vigneto accatastato al Foglio 95, P.lla
95 (all. 20 della comparsa di costituzione).
Né possono sottacersi le peculiari irregolarità che connotano il titolo giudiziale posto a sostegno della pretesa creditoria, ossia il preventivo dei lavori asseritamente accettato dalla resistente - il quale tuttavia riporta un'intestazione originaria riferita ad altri, tale
Pagina 4 e reca verosimilmente una firma apocrifa della sig.ra Persona_2 CP_1 riconducibile all'ex compagno come desumibile dai recapiti annotati Parte_2 in calce al documento stesso, cioè il soprannome e il numero di telefono (all.ti 8-10 della comparsa di costituzione) -, che hanno indotto l'odierno attore ad accennare a una modifica delle conclusioni rassegnate nella causa di merito, con richiesta di condanna della convenuta ai sensi dell'art. 2041 c.c..
L'insufficiente allegazione e dimostrazione del periculum in mora conduce alla reiezione del ricorso, rendendo superfluo esaminare la sussistenza del fumus boni iuris.
Trattandosi di cautelare in corso di causa, la liquidazione delle spese è riservata al merito.
P.Q.M.
letti gli artt. 669-septies e 671 c.p.c.
1) rigetta il ricorso per sequestro conservativo;
2) spese al merito.
Grosseto, 8 aprile 2025
Il Giudice dott. Mario Venditti
Pagina 5