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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/03/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5655 /2021
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Malo (VI), Via Chiesa Parte_1 C.F._1
n. 34, presso e nello studio dell'Avv. BASSAN ELENA e dell'Avv. FAGGION STEFANIA del Foro di Vicenza, che la rappresentano e difendono giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attrice contro
(P.IVA: ), società Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Vicenza (VI), Piazza Castello n. 12, presso e nello studio dell'Avv. DEL BENE
GIUSEPPE del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
titolare dell'omonima ditta individuale (C.F.: - P.IVA: Controparte_2 C.F._2
P.IVA_2
Terzo Chiamato
pagina 1 di 9 Avente ad oggetto: Contratto di Appalto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“In via principale:
- accertarsi e dichiararsi che la sig.ra nulla deve a Parte_1 Controparte_1
per la guaina elastomerica, per il viaggio di scarico e per materiale vario per la
[...] somma quantificata in € 524,54 come indicata in atti, o della diversa eventuale somma che dovesse venire accertata nel corso del presente giudizio, che è stata comunque addebitata da
[...]
nella fattura n. 1 del 19/01/2021 oggetto del decreto ingiuntivo Controparte_1 opposto;
- accertarsi e dichiararsi l'esistenza dei lamentati vizi e/o difetti e, disporsi la riduzione del prezzo dell'appalto e/o della fornitura di cui è causa, in favore della sig.ra , nella somma Parte_1 minima di € 5.273,63 o nella diversa somma da quantificarsi dall'Ill.mo Giudice adito secondo giustizia e/o equità;
- e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 1849/2021 con R.G. n. 4380/2021 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 26/08/2021, in quanto, emesso a fronte di una pretesa creditoria infondata e/o illegittima e/o nulla;
in via riconvenzionale:
- accertarsi e dichiararsi il diritto al risarcimento del danno patito dalla sig.ra per i Parte_1 motivi di cui in atti quantificato nella somma minima di € 9.663,49 salvo il maggior e/o diverso danno, da liquidarsi dall'Ill.mo Giudice adito secondo giustizia e/o equità, oltre agli interessi e per l'effetto, condannarsi al pagamento della somma Controparte_1 quantomeno di € 9.663,49 a titolo di risarcimento danni, o nella diversa somma considerata di giustizia e/o d'equità oltre gli interessi;
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la debenza da parte della sig.ra di Parte_1 qualsivoglia somma a favore di , compensarsi la Controparte_1 stessa con quanto dovuto alla sig.ra da Parte_1 Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno e/o riduzione del prezzo e/o per il rimborso delle spese
[...] sostenute e, per l'effetto, condannarsi al Controparte_1 pagamento della somma residua, calcolata per differenza;
in ogni caso:
- accertarsi e dichiararsi, per i motivi di cui in narrativa, che nulla è dovuto da parte della sig.ra
a , per l'effetto, revocare e/o Parte_1 Controparte_1 annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 1849/2021 con R.G. n. 4380/2021 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 26/08/2021, in quanto, emesso a fronte di una pretesa creditoria infondata e/o illegittima e/o nulla;
- con vittoria di spese e compensi legali di causa”.
pagina 2 di 9 Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“Nel merito, in via principale: ogni contraria istanza, deduzione, conclusione ed eccezione respinta, anche in via riconvenzionale, rigettarsi la proposta opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto;
accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dalla società opposta alla attrice opponente per i fatti di cui è processo;
in via subordinata: condannarsi l'attrice opponente a pagare in favore della società convenuta opposta la somma di € 5.637,62 ovvero la diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa o che comunque fosse ritenuta di giustizia, con aggiunta degli interessi moratori dal dì del dovuto sino al saldo effettivo;
in via di estremo subordine: condannarsi il terzo chiamato a tenere manlevata da quanto Controparte_2 Controparte_1 questa fosse in denegata ipotesi tenuta a corrispondere alla sig.ra a seguito Parte_1 dell'accoglimento, anche parziale, delle conclusioni da quest'ultima rassegnate;
in ogni caso: spese e compensi professionali di difesa integralmente rifusi, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avvocato antistatario”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1849/2021 del 26.8.2021 con cui il Tribunale di Vicenza gli aveva intimato il pagamento in favore de di € 5.637,62 oltre Controparte_1
interessi e spese, a titolo di saldo per la fornitura e posa in opera di piastrelle per la pavimentazione esterna della piscina e per la loggia della depandance installata presso un immobile di sua proprietà sito in Cogollo del Cengio (VI). L'opponente esponeva: che nonostante il preventivo sottoscritto prevedesse a carico della società i costi dei materiali e del trasporto delle piastrelle, il posatore ex adverso incaricato si era presentato sprovvisto del necessario per cui i committenti avevano sostenuto la complessiva spesa di € 524,54 con l'accordo che tale importo sarebbe stato detratto dal prezzo finale;
che la posa, terminata a luglio 2020, fin da subito risultava non essere stata effettuata a regola d'arte; che i vizi erano stati immediatamente denunciati alla controparte, la quale all'esito di un sopralluogo ne aveva riconosciuto l'esistenza e aveva effettuato interventi di ripristino i quali, tuttavia, non erano risultati risolutivi;
che quindi la società aveva chiesto il pagamento del solo costo delle piastrelle e non anche della manodopera impiegata per la posa insoddisfacente;
che tuttavia l'opponente non aveva corrisposto il prezzo ai sensi dell'art. 1460 c.c., ritenendo che il lavoro dovesse pagina 3 di 9 essere completamente rifatto con una spesa di € 5.273,63 come quantificata dal proprio consulente di parte;
che inoltre la controparte aveva cagionato danni per € 9.663,49 a causa della necessità di ritinteggiare le pareti macchiate dal posatore, a causa della necessità di sostituire i chiusini rotti per l'eccessivo peso delle piastrelle, a causa dell'indicazione di comprare il ghiaino nonostante inizialmente fosse stata concordata una posa a secco e a causa della prospettiva di ripristinare il giardino che verrà calpestato durante i lavori di rispristino. L'opponente rilevava poi che l'importo ingiunto era errato anche perché erano state liquidate spese per scritturazioni e fascicolazione per € 18,16 che dovrebbero intendersi ricomprese nella maggiorazione del 15% a titolo di spese generali del difensore. Chiedeva dunque la revoca del provvedimento monitorio, l'accertamento dei vizi denunciati, la riduzione per €
5.273,63 del prezzo dell'appalto o della fornitura e la condanna della controparte a risarcire il danno cagionato nella misura di € 9.663,49 oltre interessi, in subordine disponendo la compensazione tra le reciproche poste creditorie.
[. Costituitasi in giudizio, (di seguito, breviter, Controparte_1
) replicava: che l'accordo per la pavimentazione esterna alla piscina riguardava solo la CP_1
fornitura delle piastrelle, mentre la posa era stata concordata direttamente tra la committenza e
[...]
incaricato quale collaboratore esterno e titolare dell'omonima impresa individuale;
Controparte_2
che le spese dedotte dall'opponente non erano riconducibili né all'impresa né comunque alla vicenda per cui è causa;
che'acquisto del ghiaino, la predisposizione del massetto con i chiusini e le spese di trasporto erano ex contractu a carico della committente, mentre il restante materiale necessario era stato già fornito dalla società; che il sopralluogo era stato richiesto dalla medesima per CP_3
verificare il risultato della posa con modalità mutate a sua insaputa;
che gli interventi di rifacimento del solo pozzetto di scolo e di uno spigolo della doccia non comportavano riconoscimento dei vizi ex adverso lamentati;
che la denuncia dei vizi era intervenuta per la prima volta con p.e.c. datata
15.4.2021; che le spese liquidate in decreto ingiuntivo rientrano nella categoria di quelle forfettarie non documentabili, diverse da quelle documentate e da quelle generali, da liquidare in via equitativa. Il
chiedeva dunque il rigetto dell'opposizione avversaria e la conferma del decreto CP_1
ingiuntivo opposto, in subordine con diritto di manleva nei confronti di previa Controparte_2
autorizzazione alla sua chiamata in causa.
Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, veniva dichiarata la pagina 4 di 9 contumacia di non costituitosi in giudizio nonostante la regolarità della notifica Controparte_2
degli atti processuali nei suoi confronti, e veniva rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata dalla società opposta per ottenere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. All'esito dello scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita mediante assunzione della prova orale parzialmente ammessa e mediante disposizione di C.T.U. e relativa integrazione peritale. Alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate dalle parti come in epigrafe, la causa veniva trattenuta per la decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
Tanto premesso, va innanzitutto rigettata l'eccezione di decadenza sollevata dalla società opposta con riguardo alla tempestiva denuncia da parte dell'opponente dei vizi per cui è causa. L'assunzione della prova testimoniale ha infatti consentito di appurare che la segnalazione dell'incongrua posa delle piastrelle sia avvenuta telefonicamente, se non lo stesso giorno della conclusione dell'opera, comunque nei giorni immediatamente successivi (cfr. risposte dei testi e Testimone_1 Tes_2
al capitolo 26 formulato nella seconda memoria attorea ex art. 183 c.p.c.). Inoltre la
[...]
committente si è recata, insieme con la propria famiglia, presso gli uffici dell'odierna convenuta per ribadire la medesima segnalazione (cfr. risposta della teste al capitolo 27 formulato Testimone_2
nella seconda memoria attorea ex art. 183 c.p.c.).
Cìò posto, l'esistenza dei vizi denunciati è stata almeno parzialmente accertata in forza della C.T.U. disposta in corso di causa, la quale risulta esaustivamente e congruamente motivata, nonché scevra di vizi logici, giuridici o procedurali e dunque, come tale, idonea ad essere posta a fondamento della presente decisione. La predetta C.T.U. – a seguito dell'approfondimento peritale richiesto dal giudicante – ha descritto i costi di ripristino e ne ha quantificato il costo in € 3.102,90 oltre i.v.a. (cfr. pag. 15 dell'integrazione peritale).
Circa l'imputazione dei vizi individuati, si rileva che gli unici rapporti contrattuali instaurati tra le parti coinvolte nell'odierno giudizio sono, da un lato, quello intercorso tra e Parte_1 CP_1
(invero il preventivo in atti risulta intestato a – doc- 2 attoreo – ma la società
[...] Controparte_4
opposta non ha mai contestato la circostanza, dedotta dall'opponente fin dall'atto introduttivo della controversia, secondo cui lo stesso avrebbe agito in rappresentanza della stessa), nonché, dall'altro pagina 5 di 9 lato, quello intercorso tra e , in quanto proprio quest'ultima, nella Controparte_2 Controparte_1
propria comparsa di costituzione e risposta, afferma di aver incaricato la relativa impresa individuale per la posa delle piastrelle per cui è causa.
Viceversa, tra e non è intercorso alcun accordo negoziale, Parte_1 Controparte_2
nemmeno con riguardo all'individuazione delle modalità della posa (su massetto anziché a secco): tale profilo va imputato alla fase esecutiva del contratto intercorso tra la committente e la società convenuta, la quale è l'unica tenuta a rispondere dell'inadempimento eventualmente ascrivibile a un proprio collaboratore (salva la possibilità di rivalsa, su cui infra).
Il decreto ingiuntivo va dunque revocato e va accolta la domanda attorea di riduzione del prezzo del contratto, così dovendo essere accertato in capo all'opponente il minor debito corrispondente alla differenza tra l'importo ingiunto di € 5.637,62 e l'importo di € 3.785,54 (pari alla somma di € 3.102,90 maggiorata dell'aliquota del 22%, poiché proprio la domanda di riduzione del prezzo dispiegata da parte attrice giustifica l'applicazione della medesima aliquota applicata da - cfr. doc. 1 Controparte_1
fasc. mon.), nonché detratta ulteriormente la somma di € 424,54 che – sempre per il Parte_1
tramite di – ha speso per acquisti di competenza della controparte. Segnatamente, è Parte_2
emerso dall'istruttoria esperita in corso di causa che siano state versate le somme di € 300,00 per l'acquisto della guaina elastomerica invece inclusa nel preventivo (doc. 2 attoreo), come confermato dal teste (in risposta al capitolo 19 formulato nella seconda memoria attorea) e la Testimone_2
somma di € 124,54 per l'acquisto di ulteriore materiale necessario per la posa delle piastrelle (al cui proposito si osserva che, benchè gli scontrini allegati in atti - doc. 4 attoreo - non siano in sé riferibili alle vicende dedotte in causa, trovano comunque un sufficiente riscontro esterno nella deposizione testimoniale di , in risposta al capitolo 21 formulato nella seconda memoria attorea). Testimone_2
Viceversa, la somma di € 100,00 che sarebbe stata versata per “lo scarico di materiale” deve rimanere a carico della committente in quanto si tratta di una prestazione non espressamente indicata come inclusa nel preventivo allegato in atti, né l'opponente ha dimostrato l'esistenza di un asserito accordo secondo cui il predetto pagamento sarebbe stato scomputato dal saldo finale. rimane dunque tenuta a corrispondente alla controparte la somma di € 1.427,54 Parte_1
oltre interessi dalla domanda monitoria al saldo.
Va ora presa in considerazione la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno conseguente pagina 6 di 9 all'inadempimento della società convenuta, quantificato da parte attrice in € 9.663,49 oltre interessi.
Tale ammontare si compone:
a) della somma di € 686,25 a titolo di tinteggiatura delle pareti macchiate, da non riconoscere in questa sede in quanto già considerata dal C.T.U. nella quantificazione delle opere di ripristino;
b) della somma di € 89,24 per l'acquisto di chiusini sostitutivi di quelli precedentemente installati e non idonei a sostenere il peso delle piastrelle posate, somma parimenti da non riconoscere perché anche se il posatore avesse interrotto la propria attività e indicato alla committente di sostituire i chiusini prima di completare la posa, il relativo costo sarebbe rimasto a carico della committente medesima, la quale in causa non ha dimostrato che la sostituzione sarebbe potuta avvenire all'epoca “in garanzia”, ossia senza alcun esborso economico;
c) della somma di € 104,00 per l'acquisto del ghiaino su cui dovevano essere posate a secco le piastrelle, somma invece da riconoscere perché il mutamento delle modalità di posa risulta interamente attribuibile al collaboratore della società opposta (il quantum è inoltre documentalmente provato - doc. 3 attoreo - e la sua riferibilità ai fatti di causa ha trovato conferma nella deposizione testimoniale di , in risposta al capitolo 4 formulato nella seconda memoria attorea); Testimone_3
d) della somma di € 8.784,00 a titolo di rifacimento della zona esterna che verrà asservita al passaggio di operai e automezzi durante l'esecuzione dei lavori di ripristino, in quanto trattasi di danno non riscontrato dal C.T.U. e in ogni caso del tutto ipotetico e rimasto sfornito di qualsiasi supporto probatorio nel presente giudizio.
Operando le dovute compensazioni, richieste anche da parte attrice, questa va dunque condannata a corrispondere a controparte la somma di € 1.323,54 (ossia € 1.427,54 - € 104,00) oltre interessi dalla domanda monitoria al saldo.
Rimane da esaminare la domanda di manleva dispiegata da nei confronti di Controparte_1 CP_2
per l'eventualità in cui in capo alla società medesima venisse riconosciuto un obbligo
[...]
risarcitorio o venisse statuito un minor incasso a saldo delle opere di appalto per cui è lite. Verificatasi per quanto sopra tale ultima ipotesi, ritiene tuttavia il giudicante che la domanda di manleva non meriti accoglimento.
A tal proposito, si osserva che il C.T.U. ha affermato che i vizi di posa per cui è lite non si sarebbero presumibilmente verificati se la posa delle piastrelle fosse avvenuta a secco anziché previa stesura di pagina 7 di 9 uno strato di massetto. Ebbene, anche senza considerare le dichiarazioni rese in sede di interpello da in quanto a sé favorevoli (questi afferma infatti di aver contattato la società prima Controparte_2
della posa, per quanto dopo la stesura del massetto, e sostiene che la società non avrebbe dato diverse istruzioni, pur essendo ancora possibile in quella fase rimuovere il massetto ed eseguire l'opera come era stata originariamente pianificata), comunque è emerso dalle dichiarazioni di entrambi i testimoni escussi che, prima di procedere alla posa delle piastrelle, aveva contattato Controparte_2 CP_1
per ottenere l'autorizzazione a procedere con le diverse modalità poi poste in essere (cfr. testi
[...]
e , in risposta ai capitoli 6-7-8 della seconda memoria attorea). Testimone_1 Testimone_2
Infine, stante la revoca del decreto ingiuntivo opposto, rimane assorbito il motivo di opposizione relativo all'errata liquidazione di € 18,10 per spese di difesa.
In forza del principio della soccombenza e in ragione di quanto previsto dalla giurisprudenza di legittimità in riguardo alla valutazione dell'esito complessivo della lite (Cass. n. 17854/2020), le spese di lite inerenti al rapporto processuale tra parte attrice e parte convenuta vanno poste a carico di e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal Parte_1
D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 5.200 a € 26.000), con la riduzione ai minimi tariffari per le fasi di studio e di introduzione della controversia per la semplicità delle questioni giuridiche trattate e per la conseguente esiguità dell'attività processuale richiesta nelle predette fasi.
Nulla va disposto invece con riguardo alle spese di lite afferenti al rapporto processuale tra la società convenuta e il terzo chiamato in causa, attesa la contumacia di quest'ultimo.
Le spese di C.T.U., liquidate come da decreto separato e contestuale, vanno poste definitivamente e per intero a carico della parte convenuta, in ragione della sua prevalente soccombenza con riguardo ai profili tecnici che sono stati oggetto di accertamento peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 1849/2021 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 26.8.2021;
pagina 8 di 9 2. condanna operate le dovute compensazioni come in parte motiva, a Parte_1
corrispondere a la somma di € 1.323,54 Controparte_1
oltre interessi dalla domanda monitoria al saldo effettivo;
3. rigetta la domanda di manleva svolta da Controparte_1
nei confronti di Controparte_2
4. condanna a rifondere in favore di dell'Avv. Del Bene Giuseppe, dichiaratosi Parte_1
antistatario in sede di precisazione delle conclusioni, le spese di lite liquidate in € 4.230,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
5. pone le spese di C.T.U., liquidate come da decreto separato e contestuale, definitivamente e per intero a carico di , condannandola a Controparte_1
rifondere a quanto eventualmente da questa versato in corso di causa a Parte_1
titolo di compenso del C.T.U.
Così deciso in Vicenza, in data 4 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 9 di 9
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Malo (VI), Via Chiesa Parte_1 C.F._1
n. 34, presso e nello studio dell'Avv. BASSAN ELENA e dell'Avv. FAGGION STEFANIA del Foro di Vicenza, che la rappresentano e difendono giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attrice contro
(P.IVA: ), società Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Vicenza (VI), Piazza Castello n. 12, presso e nello studio dell'Avv. DEL BENE
GIUSEPPE del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
titolare dell'omonima ditta individuale (C.F.: - P.IVA: Controparte_2 C.F._2
P.IVA_2
Terzo Chiamato
pagina 1 di 9 Avente ad oggetto: Contratto di Appalto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“In via principale:
- accertarsi e dichiararsi che la sig.ra nulla deve a Parte_1 Controparte_1
per la guaina elastomerica, per il viaggio di scarico e per materiale vario per la
[...] somma quantificata in € 524,54 come indicata in atti, o della diversa eventuale somma che dovesse venire accertata nel corso del presente giudizio, che è stata comunque addebitata da
[...]
nella fattura n. 1 del 19/01/2021 oggetto del decreto ingiuntivo Controparte_1 opposto;
- accertarsi e dichiararsi l'esistenza dei lamentati vizi e/o difetti e, disporsi la riduzione del prezzo dell'appalto e/o della fornitura di cui è causa, in favore della sig.ra , nella somma Parte_1 minima di € 5.273,63 o nella diversa somma da quantificarsi dall'Ill.mo Giudice adito secondo giustizia e/o equità;
- e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 1849/2021 con R.G. n. 4380/2021 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 26/08/2021, in quanto, emesso a fronte di una pretesa creditoria infondata e/o illegittima e/o nulla;
in via riconvenzionale:
- accertarsi e dichiararsi il diritto al risarcimento del danno patito dalla sig.ra per i Parte_1 motivi di cui in atti quantificato nella somma minima di € 9.663,49 salvo il maggior e/o diverso danno, da liquidarsi dall'Ill.mo Giudice adito secondo giustizia e/o equità, oltre agli interessi e per l'effetto, condannarsi al pagamento della somma Controparte_1 quantomeno di € 9.663,49 a titolo di risarcimento danni, o nella diversa somma considerata di giustizia e/o d'equità oltre gli interessi;
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la debenza da parte della sig.ra di Parte_1 qualsivoglia somma a favore di , compensarsi la Controparte_1 stessa con quanto dovuto alla sig.ra da Parte_1 Controparte_1
a titolo di risarcimento del danno e/o riduzione del prezzo e/o per il rimborso delle spese
[...] sostenute e, per l'effetto, condannarsi al Controparte_1 pagamento della somma residua, calcolata per differenza;
in ogni caso:
- accertarsi e dichiararsi, per i motivi di cui in narrativa, che nulla è dovuto da parte della sig.ra
a , per l'effetto, revocare e/o Parte_1 Controparte_1 annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 1849/2021 con R.G. n. 4380/2021 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 26/08/2021, in quanto, emesso a fronte di una pretesa creditoria infondata e/o illegittima e/o nulla;
- con vittoria di spese e compensi legali di causa”.
pagina 2 di 9 Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“Nel merito, in via principale: ogni contraria istanza, deduzione, conclusione ed eccezione respinta, anche in via riconvenzionale, rigettarsi la proposta opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo opposto;
accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dalla società opposta alla attrice opponente per i fatti di cui è processo;
in via subordinata: condannarsi l'attrice opponente a pagare in favore della società convenuta opposta la somma di € 5.637,62 ovvero la diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa o che comunque fosse ritenuta di giustizia, con aggiunta degli interessi moratori dal dì del dovuto sino al saldo effettivo;
in via di estremo subordine: condannarsi il terzo chiamato a tenere manlevata da quanto Controparte_2 Controparte_1 questa fosse in denegata ipotesi tenuta a corrispondere alla sig.ra a seguito Parte_1 dell'accoglimento, anche parziale, delle conclusioni da quest'ultima rassegnate;
in ogni caso: spese e compensi professionali di difesa integralmente rifusi, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avvocato antistatario”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1849/2021 del 26.8.2021 con cui il Tribunale di Vicenza gli aveva intimato il pagamento in favore de di € 5.637,62 oltre Controparte_1
interessi e spese, a titolo di saldo per la fornitura e posa in opera di piastrelle per la pavimentazione esterna della piscina e per la loggia della depandance installata presso un immobile di sua proprietà sito in Cogollo del Cengio (VI). L'opponente esponeva: che nonostante il preventivo sottoscritto prevedesse a carico della società i costi dei materiali e del trasporto delle piastrelle, il posatore ex adverso incaricato si era presentato sprovvisto del necessario per cui i committenti avevano sostenuto la complessiva spesa di € 524,54 con l'accordo che tale importo sarebbe stato detratto dal prezzo finale;
che la posa, terminata a luglio 2020, fin da subito risultava non essere stata effettuata a regola d'arte; che i vizi erano stati immediatamente denunciati alla controparte, la quale all'esito di un sopralluogo ne aveva riconosciuto l'esistenza e aveva effettuato interventi di ripristino i quali, tuttavia, non erano risultati risolutivi;
che quindi la società aveva chiesto il pagamento del solo costo delle piastrelle e non anche della manodopera impiegata per la posa insoddisfacente;
che tuttavia l'opponente non aveva corrisposto il prezzo ai sensi dell'art. 1460 c.c., ritenendo che il lavoro dovesse pagina 3 di 9 essere completamente rifatto con una spesa di € 5.273,63 come quantificata dal proprio consulente di parte;
che inoltre la controparte aveva cagionato danni per € 9.663,49 a causa della necessità di ritinteggiare le pareti macchiate dal posatore, a causa della necessità di sostituire i chiusini rotti per l'eccessivo peso delle piastrelle, a causa dell'indicazione di comprare il ghiaino nonostante inizialmente fosse stata concordata una posa a secco e a causa della prospettiva di ripristinare il giardino che verrà calpestato durante i lavori di rispristino. L'opponente rilevava poi che l'importo ingiunto era errato anche perché erano state liquidate spese per scritturazioni e fascicolazione per € 18,16 che dovrebbero intendersi ricomprese nella maggiorazione del 15% a titolo di spese generali del difensore. Chiedeva dunque la revoca del provvedimento monitorio, l'accertamento dei vizi denunciati, la riduzione per €
5.273,63 del prezzo dell'appalto o della fornitura e la condanna della controparte a risarcire il danno cagionato nella misura di € 9.663,49 oltre interessi, in subordine disponendo la compensazione tra le reciproche poste creditorie.
[. Costituitasi in giudizio, (di seguito, breviter, Controparte_1
) replicava: che l'accordo per la pavimentazione esterna alla piscina riguardava solo la CP_1
fornitura delle piastrelle, mentre la posa era stata concordata direttamente tra la committenza e
[...]
incaricato quale collaboratore esterno e titolare dell'omonima impresa individuale;
Controparte_2
che le spese dedotte dall'opponente non erano riconducibili né all'impresa né comunque alla vicenda per cui è causa;
che'acquisto del ghiaino, la predisposizione del massetto con i chiusini e le spese di trasporto erano ex contractu a carico della committente, mentre il restante materiale necessario era stato già fornito dalla società; che il sopralluogo era stato richiesto dalla medesima per CP_3
verificare il risultato della posa con modalità mutate a sua insaputa;
che gli interventi di rifacimento del solo pozzetto di scolo e di uno spigolo della doccia non comportavano riconoscimento dei vizi ex adverso lamentati;
che la denuncia dei vizi era intervenuta per la prima volta con p.e.c. datata
15.4.2021; che le spese liquidate in decreto ingiuntivo rientrano nella categoria di quelle forfettarie non documentabili, diverse da quelle documentate e da quelle generali, da liquidare in via equitativa. Il
chiedeva dunque il rigetto dell'opposizione avversaria e la conferma del decreto CP_1
ingiuntivo opposto, in subordine con diritto di manleva nei confronti di previa Controparte_2
autorizzazione alla sua chiamata in causa.
Alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, veniva dichiarata la pagina 4 di 9 contumacia di non costituitosi in giudizio nonostante la regolarità della notifica Controparte_2
degli atti processuali nei suoi confronti, e veniva rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata dalla società opposta per ottenere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. All'esito dello scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita mediante assunzione della prova orale parzialmente ammessa e mediante disposizione di C.T.U. e relativa integrazione peritale. Alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate dalle parti come in epigrafe, la causa veniva trattenuta per la decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
Tanto premesso, va innanzitutto rigettata l'eccezione di decadenza sollevata dalla società opposta con riguardo alla tempestiva denuncia da parte dell'opponente dei vizi per cui è causa. L'assunzione della prova testimoniale ha infatti consentito di appurare che la segnalazione dell'incongrua posa delle piastrelle sia avvenuta telefonicamente, se non lo stesso giorno della conclusione dell'opera, comunque nei giorni immediatamente successivi (cfr. risposte dei testi e Testimone_1 Tes_2
al capitolo 26 formulato nella seconda memoria attorea ex art. 183 c.p.c.). Inoltre la
[...]
committente si è recata, insieme con la propria famiglia, presso gli uffici dell'odierna convenuta per ribadire la medesima segnalazione (cfr. risposta della teste al capitolo 27 formulato Testimone_2
nella seconda memoria attorea ex art. 183 c.p.c.).
Cìò posto, l'esistenza dei vizi denunciati è stata almeno parzialmente accertata in forza della C.T.U. disposta in corso di causa, la quale risulta esaustivamente e congruamente motivata, nonché scevra di vizi logici, giuridici o procedurali e dunque, come tale, idonea ad essere posta a fondamento della presente decisione. La predetta C.T.U. – a seguito dell'approfondimento peritale richiesto dal giudicante – ha descritto i costi di ripristino e ne ha quantificato il costo in € 3.102,90 oltre i.v.a. (cfr. pag. 15 dell'integrazione peritale).
Circa l'imputazione dei vizi individuati, si rileva che gli unici rapporti contrattuali instaurati tra le parti coinvolte nell'odierno giudizio sono, da un lato, quello intercorso tra e Parte_1 CP_1
(invero il preventivo in atti risulta intestato a – doc- 2 attoreo – ma la società
[...] Controparte_4
opposta non ha mai contestato la circostanza, dedotta dall'opponente fin dall'atto introduttivo della controversia, secondo cui lo stesso avrebbe agito in rappresentanza della stessa), nonché, dall'altro pagina 5 di 9 lato, quello intercorso tra e , in quanto proprio quest'ultima, nella Controparte_2 Controparte_1
propria comparsa di costituzione e risposta, afferma di aver incaricato la relativa impresa individuale per la posa delle piastrelle per cui è causa.
Viceversa, tra e non è intercorso alcun accordo negoziale, Parte_1 Controparte_2
nemmeno con riguardo all'individuazione delle modalità della posa (su massetto anziché a secco): tale profilo va imputato alla fase esecutiva del contratto intercorso tra la committente e la società convenuta, la quale è l'unica tenuta a rispondere dell'inadempimento eventualmente ascrivibile a un proprio collaboratore (salva la possibilità di rivalsa, su cui infra).
Il decreto ingiuntivo va dunque revocato e va accolta la domanda attorea di riduzione del prezzo del contratto, così dovendo essere accertato in capo all'opponente il minor debito corrispondente alla differenza tra l'importo ingiunto di € 5.637,62 e l'importo di € 3.785,54 (pari alla somma di € 3.102,90 maggiorata dell'aliquota del 22%, poiché proprio la domanda di riduzione del prezzo dispiegata da parte attrice giustifica l'applicazione della medesima aliquota applicata da - cfr. doc. 1 Controparte_1
fasc. mon.), nonché detratta ulteriormente la somma di € 424,54 che – sempre per il Parte_1
tramite di – ha speso per acquisti di competenza della controparte. Segnatamente, è Parte_2
emerso dall'istruttoria esperita in corso di causa che siano state versate le somme di € 300,00 per l'acquisto della guaina elastomerica invece inclusa nel preventivo (doc. 2 attoreo), come confermato dal teste (in risposta al capitolo 19 formulato nella seconda memoria attorea) e la Testimone_2
somma di € 124,54 per l'acquisto di ulteriore materiale necessario per la posa delle piastrelle (al cui proposito si osserva che, benchè gli scontrini allegati in atti - doc. 4 attoreo - non siano in sé riferibili alle vicende dedotte in causa, trovano comunque un sufficiente riscontro esterno nella deposizione testimoniale di , in risposta al capitolo 21 formulato nella seconda memoria attorea). Testimone_2
Viceversa, la somma di € 100,00 che sarebbe stata versata per “lo scarico di materiale” deve rimanere a carico della committente in quanto si tratta di una prestazione non espressamente indicata come inclusa nel preventivo allegato in atti, né l'opponente ha dimostrato l'esistenza di un asserito accordo secondo cui il predetto pagamento sarebbe stato scomputato dal saldo finale. rimane dunque tenuta a corrispondente alla controparte la somma di € 1.427,54 Parte_1
oltre interessi dalla domanda monitoria al saldo.
Va ora presa in considerazione la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno conseguente pagina 6 di 9 all'inadempimento della società convenuta, quantificato da parte attrice in € 9.663,49 oltre interessi.
Tale ammontare si compone:
a) della somma di € 686,25 a titolo di tinteggiatura delle pareti macchiate, da non riconoscere in questa sede in quanto già considerata dal C.T.U. nella quantificazione delle opere di ripristino;
b) della somma di € 89,24 per l'acquisto di chiusini sostitutivi di quelli precedentemente installati e non idonei a sostenere il peso delle piastrelle posate, somma parimenti da non riconoscere perché anche se il posatore avesse interrotto la propria attività e indicato alla committente di sostituire i chiusini prima di completare la posa, il relativo costo sarebbe rimasto a carico della committente medesima, la quale in causa non ha dimostrato che la sostituzione sarebbe potuta avvenire all'epoca “in garanzia”, ossia senza alcun esborso economico;
c) della somma di € 104,00 per l'acquisto del ghiaino su cui dovevano essere posate a secco le piastrelle, somma invece da riconoscere perché il mutamento delle modalità di posa risulta interamente attribuibile al collaboratore della società opposta (il quantum è inoltre documentalmente provato - doc. 3 attoreo - e la sua riferibilità ai fatti di causa ha trovato conferma nella deposizione testimoniale di , in risposta al capitolo 4 formulato nella seconda memoria attorea); Testimone_3
d) della somma di € 8.784,00 a titolo di rifacimento della zona esterna che verrà asservita al passaggio di operai e automezzi durante l'esecuzione dei lavori di ripristino, in quanto trattasi di danno non riscontrato dal C.T.U. e in ogni caso del tutto ipotetico e rimasto sfornito di qualsiasi supporto probatorio nel presente giudizio.
Operando le dovute compensazioni, richieste anche da parte attrice, questa va dunque condannata a corrispondere a controparte la somma di € 1.323,54 (ossia € 1.427,54 - € 104,00) oltre interessi dalla domanda monitoria al saldo.
Rimane da esaminare la domanda di manleva dispiegata da nei confronti di Controparte_1 CP_2
per l'eventualità in cui in capo alla società medesima venisse riconosciuto un obbligo
[...]
risarcitorio o venisse statuito un minor incasso a saldo delle opere di appalto per cui è lite. Verificatasi per quanto sopra tale ultima ipotesi, ritiene tuttavia il giudicante che la domanda di manleva non meriti accoglimento.
A tal proposito, si osserva che il C.T.U. ha affermato che i vizi di posa per cui è lite non si sarebbero presumibilmente verificati se la posa delle piastrelle fosse avvenuta a secco anziché previa stesura di pagina 7 di 9 uno strato di massetto. Ebbene, anche senza considerare le dichiarazioni rese in sede di interpello da in quanto a sé favorevoli (questi afferma infatti di aver contattato la società prima Controparte_2
della posa, per quanto dopo la stesura del massetto, e sostiene che la società non avrebbe dato diverse istruzioni, pur essendo ancora possibile in quella fase rimuovere il massetto ed eseguire l'opera come era stata originariamente pianificata), comunque è emerso dalle dichiarazioni di entrambi i testimoni escussi che, prima di procedere alla posa delle piastrelle, aveva contattato Controparte_2 CP_1
per ottenere l'autorizzazione a procedere con le diverse modalità poi poste in essere (cfr. testi
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e , in risposta ai capitoli 6-7-8 della seconda memoria attorea). Testimone_1 Testimone_2
Infine, stante la revoca del decreto ingiuntivo opposto, rimane assorbito il motivo di opposizione relativo all'errata liquidazione di € 18,10 per spese di difesa.
In forza del principio della soccombenza e in ragione di quanto previsto dalla giurisprudenza di legittimità in riguardo alla valutazione dell'esito complessivo della lite (Cass. n. 17854/2020), le spese di lite inerenti al rapporto processuale tra parte attrice e parte convenuta vanno poste a carico di e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal Parte_1
D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 5.200 a € 26.000), con la riduzione ai minimi tariffari per le fasi di studio e di introduzione della controversia per la semplicità delle questioni giuridiche trattate e per la conseguente esiguità dell'attività processuale richiesta nelle predette fasi.
Nulla va disposto invece con riguardo alle spese di lite afferenti al rapporto processuale tra la società convenuta e il terzo chiamato in causa, attesa la contumacia di quest'ultimo.
Le spese di C.T.U., liquidate come da decreto separato e contestuale, vanno poste definitivamente e per intero a carico della parte convenuta, in ragione della sua prevalente soccombenza con riguardo ai profili tecnici che sono stati oggetto di accertamento peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 1849/2021 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 26.8.2021;
pagina 8 di 9 2. condanna operate le dovute compensazioni come in parte motiva, a Parte_1
corrispondere a la somma di € 1.323,54 Controparte_1
oltre interessi dalla domanda monitoria al saldo effettivo;
3. rigetta la domanda di manleva svolta da Controparte_1
nei confronti di Controparte_2
4. condanna a rifondere in favore di dell'Avv. Del Bene Giuseppe, dichiaratosi Parte_1
antistatario in sede di precisazione delle conclusioni, le spese di lite liquidate in € 4.230,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
5. pone le spese di C.T.U., liquidate come da decreto separato e contestuale, definitivamente e per intero a carico di , condannandola a Controparte_1
rifondere a quanto eventualmente da questa versato in corso di causa a Parte_1
titolo di compenso del C.T.U.
Così deciso in Vicenza, in data 4 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
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