Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 21/05/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 883/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 883/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. MASINI UBERT, Parte_1 C.F._1
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. LANCELLOTTI CP_1 C.F._2
CRISTINA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, la sentenza di separazione n. 1253/2023 del
11/07/2023 pubblicata in data 19/07/2023, resa nell'ambito della procedura per separazione consensuale recante R.G. n. 3672/2023;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla data di udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., di comparizione dei coniugi ricorrenti nella procedura di separazione consensuale e pagina 1 di 8
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I figli , di anni 17, e di anni 15 sono affidati congiuntamente ad entrambi Persona_1 Persona_2
i genitori, secondo il regime e le disposizioni vigenti in materia di affidamento condiviso.
Conseguentemente, la responsabilità genitoriale è esercitata in modo condiviso da entrambi i genitori: le decisioni di maggior interesse per i figli e relative all'istruzione, all'educazione, alla Per_1 Per_2
salute ed alla residenza abituale dei medesimi saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori.
Ciascuno dei genitori, quando avrà presso di sé e , potrà esercitare la responsabilità Per_1 Per_2
genitoriale separatamente, e perciò in via esclusiva, riguardo a tutte le decisioni inerenti all'ordinaria amministrazione quotidiana.
Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente alla collaborazione e coordinazione reciproca, al fine di rispettare un condiviso piano genitoriale di gestione e cura quotidiana di e Per_1 Per_2
avente come preminente obiettivo quello di tutelare la serena crescita dei minori: in particolare, entrambi i genitori saranno tenuti a scambiarsi tempestivamente tutte le comunicazioni ed informazioni relative ai figli (es. scolastiche, sanitarie…).
I figli e continueranno a convivere e mantenere la loro residenza presso la Persona_1 Persona_2
madre in Fiorano Modenese (MO) – Via Grazia Deledda, 19.
2) A titolo di contributo al mantenimento dei figli, e , il padre, , Per_1 Per_2 Parte_1 provvederà al versamento a favore della signora della somma mensile di € 500,00 CP_1
(cinquecento/00) - € 250 per ogni figlio entro il giorno 15 di ogni mese, per dodici mensilità annue, mediante accredito sul conto corrente alla stessa intestato.
Detta somma dovrà essere annualmente rivalutata in base alla variazione degli indici nazionali ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.
I genitori si danno reciprocamente atto che il piano di risparmio per i figli continuerà ad essere alimentato dalla madre, che fornirà la copia dei versamenti con il relativo estratto conto al padre. La stessa provvederà anche al costo mensile per internet e i cellulari essendone stato tenuto conto nella determinazione del contributo al mantenimento.
pagina 2 di 8 I coniugi espressamente concordano che gli assegni familiari e le altre provvidenze e/o l'assegno unico universale a favore della prole saranno attribuiti e percepiti dalla madre in quanto coniuge collocataria dei figli minori.
3) Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli minori e saranno Per_1 Per_2
sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno. Allo scopo le parti individuano tali spese e le modalità di assunzione delle medesime come segue:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche o presso il proprio dentista di fiducia Dott. di Formigine;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati Per_3
dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
e) visite mediche per attività sportiva agonistica anche presso strutture private;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo se svolto in periodi non coincidenti con le settimane di vacanze prescelte dai genitori;
c) spese per manutenzione, assicurazione e bollo dei mezzi di trasporto utilizzati dai figli;
d) spese per acquisto dei caschi per l'utilizzo delle moto e relativo vestiario;
e) spese necessarie per il conseguimento della patente A e/o
B;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature / capi di abbigliamento: i genitori si danno atto che pratica attività sportiva di calcio, mentre pratica attività Per_1 Per_2
sportiva di pallavolo;
b) acquisto di un mezzo di trasporto di proprietà esclusiva dei figli.
pagina 3 di 8 I viaggi e vacanze che i minori trascorreranno con ciascun genitore (o con il rispettivo ramo parentale) saranno sostenuti da quest'ultimo, così come saranno a carico del genitore con il quale i minori si trovano le spese per uscite a pranzo e/o cena, le spese per l'ingresso in discoteca e le spese per l'acquisto di regali di compleanno.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese è dovuto entro il mese successivo all'esibizione di idonea documentazione comprovante avvenuto l'esborso.
Le spese straordinarie relative ai minori e intestate agli stessi saranno fiscalmente Per_1 Per_2
detraibili da parte di entrambi i genitori nella misura di 50% ciascuno.
4) Il padre potrà vedere ed incontrare liberamente i figli, i quali potranno continuare a seguire le loro abitudini giornaliere che gli consentono di anche pranzare dai nonni paterni compatibilmente con le loro condizioni di salute, e potranno direttamente assumere gli impegni anche con i nonni secondo le loro personali esigenze anche sulla base degli impegni scolastici e sportivi.
A mero scopo esemplificativo il padre potrà tenerli presso di sé nei seguenti giorni:
- Un pomeriggio infrasettimanale - preferibilmente il mercoledì- compresa la cena ed il pernottamento;
- A fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera;
- 20 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive;
- 7 giorni durante le vacanze natalizie ricomprendenti ad anni alterni il giorno di Natale ed il
Capodanno;
- 3 giorni durante le vacanze pasquali ricomprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il
Lunedì dell'Angelo. Co Il padre, , provvederà ai trasporti del figlio , con riferimento all'attività Parte_1 Per_1
Co sportiva Calcio, mentre la madre, , provvederà ai trasporti della figlia per CP_1 Per_2
l'attività sportiva Pallavolo, eventualmente mutando l'impegno di ciascuno sulla base delle necessità contingenti.
Entrambi i genitori si impegnano a collaborare reciprocamente nella gestione dell'attività sportiva dei figli.
pagina 4 di 8 Nell'ipotesi in cui dovessero rappresentarsi circostanze in cui i genitori si dovessero assentare per la notte quando i figli sono collocati presso di loro, lasciandoli soli in casa si impegnano ed obbligano ad informare l'altro genitore.
Al fine di meglio organizzare le proprie ferie i coniugi concorderanno l'esatta cadenza delle vacanze estive che ciascuno di essi trascorrerà con i figli entro il 15 maggio di ciascun anno.
Entro 10 gg dalla firma del ricorso il Sig. provvederà a ritirare i seguenti beni di Parte_1
proprietà esclusiva collocati presso l'abitazione coniugale
- Flipper;
- Biliardino;
- Collezione macchinine 58 pezzi;
- N. 2 grazielle;
- Bici da casa Spinbike;
- Piedistallo per amaca in legno
5) La casa familiare sita in Fiorano Modenese (MO) – Via Grazia Deledda, 19 - intestata ai coniugi, continua ad essere assegnata alla sig.ra con tutti gli arredi che vi continuerà ad abitare CP_1
unitamente ai figli.
6) I signori e sono comproprietari, in ragione della quota di ½ (un CP_1 Parte_1
mezzo) ciascuno, pro-indiviso di una porzione di fabbricato da terra a tetto costituita da una villetta a schiera che ha costituito la casa familiare sita in Fiorano Modenese (MO) – Via Grazia Deledda, 19, comprendente un appartamento composto da: soggiorno, cucina, bagno, disimpegno, al primo piano, tre camere, bagno, disimpegno al secondo piano, due soffitte, disimpegno, bagno al terzo piano, cantina, lavanderia, garage e ripostiglio al piano seminterrato, con annessa area cortiliva di proprietà esclusiva su tre lati
L'immobile in oggetto è così censito al Catasto Fabbricati del Comune di Fiorano Modenese:
-Fiorano Modenese Via Grazia Deledda piano S1-T-1/2 : foglio 19, particella 289, subalterno 5, rendita: Euro 1.069,07, Categoria A/7, classe 4 consistenza 9,0 vani, superficie totale 208 m2, superficie totale escluse aree scoperte:202 m2.
-Fiorano Modenese, Via Grazia Deledda n.19, Piano S1: Foglio 19, particella 289, subalterno 3, rendita Euro 114,19, Categoria c/6, classe 10, consistenza 33 m2 come da visura che si allega
(Doc.13)
Il Sig. si impegna e si obbliga irrevocabilmente, sin d'ora, a cedere e trasferire alla Parte_2
signora che, sin da ora, si obbliga ad accettare ed acquistare irrevocabilmente la quota CP_1
pagina 5 di 8 di ½ (un mezzo) il diritto di piena proprietà delle unità immobiliari come sopra descritte per il corrispettivo di Euro 130.000,00 (diconsi centotrentamila/00 Euro
.Il trasferimento del diritto di proprietà per la quota del 50% sull'immobile sopra indicato, che avverrà con atto pubblico o scrittura privata autenticata innanzi al Notaio Dott.ssa da Persona_4
stipularsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza, sarà atto meramente esecutivo dell'obbligo di adempimento delle obbligazioni assunte nell'ambito del presente procedimento di divorzio congiunto, per cui i medesimi signori chiedono sin da ora di avvalersi, anche per l'atto notarile, delle agevolazioni fiscali che prevedono l'esenzione dalle imposte di bollo, registro e da ogni altra tassa per tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio ex art. 19 della legge 06.03.1987 n. 74, con i maggiori benefici di cui alla sentenza della
Corte Costituzionale n. 154 del 1999 e confermate, poi, da ultimo, dall'art. 1, commi 608 e 609, della
L. 27.12.2013 n. 147 nonché dalla sentenza della Cass. civile n. 3110/2016.
Il predetto trasferimento della proprietà immobiliare viene effettuata dai signori e Pt_1 CP_1 nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, a seguito della dissoluzione della loro vita matrimoniale e costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della definizione di tutti i rapporti patrimoniali fra i coniugi.
Il sig. fornirà al Notaio rogante la documentazione necessaria per la stipula dell'atto notarile, Pt_1 tra cui quella relativa alla provenienza, allo stato catastale e/o, urbanistico dell'unità immobiliare ceduta, nonché si impegna a rilasciare, nell'ambito del predetto rogito notarile tutte le dichiarazioni necessarie alla perfezionamento della stipula di tale atto notarile, ivi comprese quelle nell'ambito urbanistico, catastale, ipotecario, familiare, fiscale e impiantistico.
Eventuali spese necessarie per reperire la documentazione di cui sopra e/o ulteriore documentazione richiesta dal Notaio rogante per la stipula dell'atto di compravendita (es. la certificazione della conformità urbanistica) sarà a carico dei i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
7) Le parti si prestano sin d'ora il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto e/o carta d'identità valevole per l'estero, anche a favore dei figli minori per espatrio a scopi turistici e culturali e si impegnano a sottoscrivere tutta la documentazione a tale fine necessaria.
8) Le parti espressamente rinunciano a richiedere il riconoscimento di personali assegni divorzili, godendo le stesse di redditi adeguati a far fronte alle rispettive esigenze di vita dichiarano altresì di nulla più avere a pretendere per qualunque ragione e/o titolo in dipendenza della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
9) Le spese vive della presente procedura saranno suddivise tra le parti in quote uguali mentre quelle legali saranno integralmente compensate tra le stesse.
pagina 6 di 8 10) Le parti danno atto che le su estese condizioni sono tutte essenziali e legate tra di loro dal vincolo di unicità dell'accordo.
11) Le parti dichiarano di avere risolto fra loro ogni altra questione di carattere economico- patrimoniale e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione, fatto salvo l'esatto adempimento di quanto sopra stabilito.
Le parti dichiarano di obbligarsi ad adempiere e a dare attuazione ai suestesi accordi, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente efficacia immediata e vincolante, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso.”
- rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 03/01/2008 e in data 15/09/2009; Per_1 Per_2
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in FIORANO MO (MO) il 11/06/2005 fra nato a [...] il Parte_1
04/05/1974 e nata a [...] il [...] CP_1
alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FIORANO MO (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune:
Anno 2005 Atto n. 26 Parte II Serie A
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69
pagina 7 di 8 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 14/05/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 8 di 8