Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/2019, n. 15172
CASS
Sentenza 4 giugno 2019

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La regola del cd. minimale contributivo, di cui all'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, conv. dalla l. n. 389 del 1989, si applica anche nel caso in cui una cooperativa, ai sensi dell'art. 6 della l. n. 142 del 2001, deliberi uno stato di crisi che comporti la riduzione della retribuzione dei soci al di sotto dei minimi contrattuali fissati dal c.c.n.l. di categoria, non rientrando tale delibera tra le fonti che, a mente dell'art. 1 citato, individuano la retribuzione minima da assumere come parametro per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, né facendo l'art. 6 alcun riferimento agli obblighi contributivi.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/2019, n. 15172
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15172
    Data del deposito : 4 giugno 2019

    Testo completo