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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/02/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED
ASSISTENZA composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr. Stefania Basso -Consigliere dr. Anna Rita Motti -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc, del 14.1.25, la seguente
SENTENZA
Nella controversia n. 1942/24 r. g. l., vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti DOMENICO SORRENTINO E ANTIMO
D'ALESSANDRO come in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Dario Guida, Sabino Tomei e Francesco Controparte_1
Di Maio, come da procura in atti.
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte appellante ha proposto gravame avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
n. 1618/24, con la quale è stata accolta l'impugnativa del licenziamento per superamento del periodo di comporto, intimato allo in data 6.7.2023. CP_1
Il ricorrente in primo grado aveva dedotto di aver lavorato dal 17.10.2007 come infermiere alle dipendenze dell' convenuta con contratto a tempo indeterminato, inquadrato nel ruolo 1, Area CP_2
D; di essere affetto, dal settembre 2017, da distimia, formalmente accertata dall'ASL competente;
di essere stato licenziato con lettera notificata a mani il giorno 6.07.2023 per superamento del periodo di comporto in quanto “alla data del 18/5/2023 la S.V. risulta aver superato il periodo di conservazione del posto di lavoro avendo, nell'ultimo triennio, superato i 18 mesi (540giorni) di malattia consentiti per legge”; che detto recesso era stato impugnato con pec del 4/9/2023.
Aveva dedotto l'illegittimità dell'intimato licenziamento per mancato superamento del periodo di comporto sia perché erano stati erroneamente conteggiati i giorni di assenza, sia perché erroneo era il calcolo dei 18 mesi;
sia, ancora, perché la patologia era attribuibile alle condizioni di lavoro a decorrere dal giugno 2019, poiché la lo aveva continuamente trasferito e ritrasferito Pt_1 aggravando così la sua patologia necessitante stabilità. La convenuta, costituitasi, aveva richiamato l'art. 56 del CCNL applicabile ratione temporis e i pareri dell'ARAN in materia e, contestando il computo effettuato dal ricorrente, aveva chiesto il rigetto del ricorso.
Il primo giudice, decidendo sulla sorta della ragione più liquida, ha accolto il ricorso ritenendo che il computo andasse effettuato a decorrere dal termine dell'ultimo episodio morboso, a ritroso a decorrere dalla fine dell'assenza, ovvero dal 18.05.2023. Ha evidenziato che solo eseguendo così il calcolo si poteva comprendere nel conteggio il computo del periodo che terminava appunto il 18.5.23.
Ove, infatti la resistente avesse voluto ritenere il termine decorrente dall'inizio dell'ultimo periodo di assenza per malattia (16.4.23) all'evidenza sarebbe dovuta andare a ritroso da quella data senza computare anche il periodo a seguire fino al 18.5.23. Ha così concluso: “per cui o si parte dal
16.04.2023 e al 16.04.2020 si ritiene che i 540 giorni non siano decorsi (considerando il prospetto delle presenze in atti) oppure si assume quale dato di partenza la fine dell'ultimo periodo di malattia, ergo 18.05.2023 per cui comunque i 540 giorni non sarebbero decorsi. Argomentare diversamente significherebbe non solo ledere il principio del cd. favor lavoratoris ma interpretare il testo contrattuale in maniera distonica rispetto alla ratio della previsione...”. Ha perciò disposto la reintegra del ricorrente con ogni conseguenza di legge.
Avverso la predetta pronuncia ha proposto gravame l'appellante che richiamate nuovamente le eccezioni già formulate in primo grado ed il computo proposto, esposto il testo dell'art. 56 applicabile ratione temporis, ha poi dedotto l'erroneità del ragionamento effettuato da primo giudice facendo riferimento alla Tabella annessa al CCNL del 1995. Ha chiesto perciò la riforma della sentenza di primo grado.
L'appellato costituitosi ha chiesto il rigetto del gravame, deducendo, tra l'altro, la presenza di nova inammissibili. Invero la aveva incentrato il suo appello sulle predette tabelle relative ad un Pt_1
CCNL non solo non applicabile, ma neppure mai allegato e prodotto dalla né in primo grado CP_2 né in appello.
La controversia previo deposito di note di trattazione scritta è decisa come segue.
L'appello non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte in parte integrative della motivazione già resa dal primo giudice.
In via preliminare va precisato che, come correttamente osservato dall'appellato, il gravame, già scarsamente censorio per quel che riguarda le concrete statuizioni del primo giudice, si fonda sulle tabelle allegate al CCNL del 1995 il cui contenuto non solo è del tutto oscuro (perché il contratto non è in atti) ma è del tutto irrilevante perché la disposizione non è applicabile al caso di specie.
L'appellante con le note di trattazione ha chiesto, in subordine, di essere autorizzata all'allegazione di detto risalentissimo contratto.
Osserva la corte che la richiesta non può essere accolta. Essa si presenta, in primo luogo, tardiva perché la ha introdotto in questo grado di giudizio un fatto del tutto nuovo e un motivo di censura del Pt_1 tutto nuovo. Mai, infatti, in primo grado la azienda si era difesa introducendo questo thema decidendum e dunque esso è precluso in appello.
In ogni caso l'allegazione non è rilevante perché deve essere escluso che possa interpretarsi la contrattazione collettiva attuale con una tabella relativa ad altra disposizione pattizia del tutto sconosciuta e comunque non vigente. Senza contare l'assoluta precarietà delle informazioni che possono trarsi dal contenuto di detta tabella trasfuso nell'atto di appello, contenuto decisamente non adamantino.
Ogni motivo che faccia riferimento alla tabella esplicativa e a contrattazione collettiva non applicabile al caso di specie, dunque, è da ritenersi inammissibile e comunque infondato. Deve evidenziarsi che, per il resto, il gravame si presenta reiterativo delle eccezioni già proposte in primo grado e non adeguatamente censorio.
La si è limitata a riprodurre il calcolo delle assenze da lei già effettuato in primo grado disatteso Pt_1 dal primo giudice.
Ha ritenuto che il ragionamento del giudice fosse erroneo anche perché basato sul richiamo a giurisprudenza non pertinente.
Orbene, la Corte deve rimarcare che, a prescindere dalla giurisprudenza citata, l'interpretazione offerta del primo giudice risponde ad adeguati criteri logici.
Ad ogni modo le considerazioni che seguono corroborano ulteriormente l'erroneo computo effettuato dalla datrice di lavoro.
Prevede l'art. 56 CCNL applicabile che “il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso..”.
Ritiene la Corte che la chiave interpretativa sia costituita dal riferimento all'ultimo episodio morboso in corso. E che il riferimento ad esso vincoli l'interpretazione anche sotto uno specifico profilo che, stante il tenore letterale della norma non può essere superato: vanno computate le assenze precedenti l'ultimo episodio morboso in corso.
Occorre stabilire, dunque, quale sia il dies a quo da cui il calcolo a ritroso del triennio di riferimento deve partire.
Il riferimento all'ultimo episodio morboso in corso, ad avviso del collegio, lascia ritenere che il superamento può avvenire in qualunque momento nell'ambito dell'episodio morboso, che per sua natura può essere circoscritto ad un solo giorno o durare un tempo più lungo;
altrimenti non avrebbe senso il riferimento all'episodio morboso in corso, dunque ad un lasso temporale non ancora esaurito. Perciò, a titolo esemplificativo se l'ultimo episodio morboso è di un solo giorno è da quella data a ritroso che va computato il triennio di riferimento ed in esso i 18 mesi;
se invece l'episodio morboso si protrae per più giorni va computato il triennio a decorrere dal giorno in cui si completano i 18 mesi di assenza.
Se essi sono contenuti in un triennio, il comporto è maturato, altrimenti no.
Ciò posto, pacificamente l' ha calcolato il dies a quo al 16.4.23, giorno di inizio dell'ultimo Pt_1 periodo di malattia, ma, ai fini del computo del termine massimo di comporto ( 540 gg) ha calcolato anche i giorni tra il 16.4.23 ed il 18.5.23, ultimo giorno del periodo di malattia ( vedi relazione UOC
GRU allegata dalla convenuta in primo grado da cui questo dato emerge pacificamente: “..Il triennio di riferimento nel quale sono state calcolate le assenze per malattia decorre dal 16.04.2020 ed il dipendente ha iniziato a cumulare giorni di assenza per malattia a far data dal 28.04.2020; ai giorni calcolati fino al 17.04.2023, sono stati aggiunti tutti quelli effettuati successivamente a questa data arrivando a superare i 540 giorni in data 18.05.2023).
Ebbene il calcolo è errato perché i 18 mesi – secondo l'opzione della stessa evono essere Pt_1 calcolati nel triennio anteriore al 16.4.23, dunque non potevano concorrere a formare il calcolo i giorni successivi al 16.4.23.
Senza i giorni successivi al 16.4.23, nel triennio fra il 16.4.23 ed il 16.4.2020, i 540 giorni non sono maturati.
L'esame del prospetto delle assenze è esplicativo dell'errore contenendo il computo dei giorni di malattia alla singola data.
E' la stessa che si è vincolata a detto computo. Pt_1 Ma anche a voler partire dall'ultimo giorno dell'episodio morboso ( 18.5.23) – come ha fatto il primo giudice- i 540 giorni non sono raggiunti perché il triennio di riferimento si compie al 18.5.2020, sicchè, come ben si evince dal prospetto delle assenze allegato, non devono essere computate le assenze dei giorni 28 aprile 2020, 30 aprile 2020, 12 e 13 maggio 2020, in totale 4 gg di assenza.
In definitiva, nel caso di specie, il comporto non può ritenersi maturato, sotto qualunque profilo. Ogni altro profilo di valutazione resta assorbito.
L'appello, nel complesso, va dunque rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione.
Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, anche soggettive, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR
n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado che liquida in euro 5000,00 oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge con attribuzione;
contributo unificato come in motivazione.
Napoli all'esito dell'udienza cartolare del 14.1.25
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED
ASSISTENZA composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr. Stefania Basso -Consigliere dr. Anna Rita Motti -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc, del 14.1.25, la seguente
SENTENZA
Nella controversia n. 1942/24 r. g. l., vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti DOMENICO SORRENTINO E ANTIMO
D'ALESSANDRO come in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Dario Guida, Sabino Tomei e Francesco Controparte_1
Di Maio, come da procura in atti.
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte appellante ha proposto gravame avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
n. 1618/24, con la quale è stata accolta l'impugnativa del licenziamento per superamento del periodo di comporto, intimato allo in data 6.7.2023. CP_1
Il ricorrente in primo grado aveva dedotto di aver lavorato dal 17.10.2007 come infermiere alle dipendenze dell' convenuta con contratto a tempo indeterminato, inquadrato nel ruolo 1, Area CP_2
D; di essere affetto, dal settembre 2017, da distimia, formalmente accertata dall'ASL competente;
di essere stato licenziato con lettera notificata a mani il giorno 6.07.2023 per superamento del periodo di comporto in quanto “alla data del 18/5/2023 la S.V. risulta aver superato il periodo di conservazione del posto di lavoro avendo, nell'ultimo triennio, superato i 18 mesi (540giorni) di malattia consentiti per legge”; che detto recesso era stato impugnato con pec del 4/9/2023.
Aveva dedotto l'illegittimità dell'intimato licenziamento per mancato superamento del periodo di comporto sia perché erano stati erroneamente conteggiati i giorni di assenza, sia perché erroneo era il calcolo dei 18 mesi;
sia, ancora, perché la patologia era attribuibile alle condizioni di lavoro a decorrere dal giugno 2019, poiché la lo aveva continuamente trasferito e ritrasferito Pt_1 aggravando così la sua patologia necessitante stabilità. La convenuta, costituitasi, aveva richiamato l'art. 56 del CCNL applicabile ratione temporis e i pareri dell'ARAN in materia e, contestando il computo effettuato dal ricorrente, aveva chiesto il rigetto del ricorso.
Il primo giudice, decidendo sulla sorta della ragione più liquida, ha accolto il ricorso ritenendo che il computo andasse effettuato a decorrere dal termine dell'ultimo episodio morboso, a ritroso a decorrere dalla fine dell'assenza, ovvero dal 18.05.2023. Ha evidenziato che solo eseguendo così il calcolo si poteva comprendere nel conteggio il computo del periodo che terminava appunto il 18.5.23.
Ove, infatti la resistente avesse voluto ritenere il termine decorrente dall'inizio dell'ultimo periodo di assenza per malattia (16.4.23) all'evidenza sarebbe dovuta andare a ritroso da quella data senza computare anche il periodo a seguire fino al 18.5.23. Ha così concluso: “per cui o si parte dal
16.04.2023 e al 16.04.2020 si ritiene che i 540 giorni non siano decorsi (considerando il prospetto delle presenze in atti) oppure si assume quale dato di partenza la fine dell'ultimo periodo di malattia, ergo 18.05.2023 per cui comunque i 540 giorni non sarebbero decorsi. Argomentare diversamente significherebbe non solo ledere il principio del cd. favor lavoratoris ma interpretare il testo contrattuale in maniera distonica rispetto alla ratio della previsione...”. Ha perciò disposto la reintegra del ricorrente con ogni conseguenza di legge.
Avverso la predetta pronuncia ha proposto gravame l'appellante che richiamate nuovamente le eccezioni già formulate in primo grado ed il computo proposto, esposto il testo dell'art. 56 applicabile ratione temporis, ha poi dedotto l'erroneità del ragionamento effettuato da primo giudice facendo riferimento alla Tabella annessa al CCNL del 1995. Ha chiesto perciò la riforma della sentenza di primo grado.
L'appellato costituitosi ha chiesto il rigetto del gravame, deducendo, tra l'altro, la presenza di nova inammissibili. Invero la aveva incentrato il suo appello sulle predette tabelle relative ad un Pt_1
CCNL non solo non applicabile, ma neppure mai allegato e prodotto dalla né in primo grado CP_2 né in appello.
La controversia previo deposito di note di trattazione scritta è decisa come segue.
L'appello non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte in parte integrative della motivazione già resa dal primo giudice.
In via preliminare va precisato che, come correttamente osservato dall'appellato, il gravame, già scarsamente censorio per quel che riguarda le concrete statuizioni del primo giudice, si fonda sulle tabelle allegate al CCNL del 1995 il cui contenuto non solo è del tutto oscuro (perché il contratto non è in atti) ma è del tutto irrilevante perché la disposizione non è applicabile al caso di specie.
L'appellante con le note di trattazione ha chiesto, in subordine, di essere autorizzata all'allegazione di detto risalentissimo contratto.
Osserva la corte che la richiesta non può essere accolta. Essa si presenta, in primo luogo, tardiva perché la ha introdotto in questo grado di giudizio un fatto del tutto nuovo e un motivo di censura del Pt_1 tutto nuovo. Mai, infatti, in primo grado la azienda si era difesa introducendo questo thema decidendum e dunque esso è precluso in appello.
In ogni caso l'allegazione non è rilevante perché deve essere escluso che possa interpretarsi la contrattazione collettiva attuale con una tabella relativa ad altra disposizione pattizia del tutto sconosciuta e comunque non vigente. Senza contare l'assoluta precarietà delle informazioni che possono trarsi dal contenuto di detta tabella trasfuso nell'atto di appello, contenuto decisamente non adamantino.
Ogni motivo che faccia riferimento alla tabella esplicativa e a contrattazione collettiva non applicabile al caso di specie, dunque, è da ritenersi inammissibile e comunque infondato. Deve evidenziarsi che, per il resto, il gravame si presenta reiterativo delle eccezioni già proposte in primo grado e non adeguatamente censorio.
La si è limitata a riprodurre il calcolo delle assenze da lei già effettuato in primo grado disatteso Pt_1 dal primo giudice.
Ha ritenuto che il ragionamento del giudice fosse erroneo anche perché basato sul richiamo a giurisprudenza non pertinente.
Orbene, la Corte deve rimarcare che, a prescindere dalla giurisprudenza citata, l'interpretazione offerta del primo giudice risponde ad adeguati criteri logici.
Ad ogni modo le considerazioni che seguono corroborano ulteriormente l'erroneo computo effettuato dalla datrice di lavoro.
Prevede l'art. 56 CCNL applicabile che “il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso..”.
Ritiene la Corte che la chiave interpretativa sia costituita dal riferimento all'ultimo episodio morboso in corso. E che il riferimento ad esso vincoli l'interpretazione anche sotto uno specifico profilo che, stante il tenore letterale della norma non può essere superato: vanno computate le assenze precedenti l'ultimo episodio morboso in corso.
Occorre stabilire, dunque, quale sia il dies a quo da cui il calcolo a ritroso del triennio di riferimento deve partire.
Il riferimento all'ultimo episodio morboso in corso, ad avviso del collegio, lascia ritenere che il superamento può avvenire in qualunque momento nell'ambito dell'episodio morboso, che per sua natura può essere circoscritto ad un solo giorno o durare un tempo più lungo;
altrimenti non avrebbe senso il riferimento all'episodio morboso in corso, dunque ad un lasso temporale non ancora esaurito. Perciò, a titolo esemplificativo se l'ultimo episodio morboso è di un solo giorno è da quella data a ritroso che va computato il triennio di riferimento ed in esso i 18 mesi;
se invece l'episodio morboso si protrae per più giorni va computato il triennio a decorrere dal giorno in cui si completano i 18 mesi di assenza.
Se essi sono contenuti in un triennio, il comporto è maturato, altrimenti no.
Ciò posto, pacificamente l' ha calcolato il dies a quo al 16.4.23, giorno di inizio dell'ultimo Pt_1 periodo di malattia, ma, ai fini del computo del termine massimo di comporto ( 540 gg) ha calcolato anche i giorni tra il 16.4.23 ed il 18.5.23, ultimo giorno del periodo di malattia ( vedi relazione UOC
GRU allegata dalla convenuta in primo grado da cui questo dato emerge pacificamente: “..Il triennio di riferimento nel quale sono state calcolate le assenze per malattia decorre dal 16.04.2020 ed il dipendente ha iniziato a cumulare giorni di assenza per malattia a far data dal 28.04.2020; ai giorni calcolati fino al 17.04.2023, sono stati aggiunti tutti quelli effettuati successivamente a questa data arrivando a superare i 540 giorni in data 18.05.2023).
Ebbene il calcolo è errato perché i 18 mesi – secondo l'opzione della stessa evono essere Pt_1 calcolati nel triennio anteriore al 16.4.23, dunque non potevano concorrere a formare il calcolo i giorni successivi al 16.4.23.
Senza i giorni successivi al 16.4.23, nel triennio fra il 16.4.23 ed il 16.4.2020, i 540 giorni non sono maturati.
L'esame del prospetto delle assenze è esplicativo dell'errore contenendo il computo dei giorni di malattia alla singola data.
E' la stessa che si è vincolata a detto computo. Pt_1 Ma anche a voler partire dall'ultimo giorno dell'episodio morboso ( 18.5.23) – come ha fatto il primo giudice- i 540 giorni non sono raggiunti perché il triennio di riferimento si compie al 18.5.2020, sicchè, come ben si evince dal prospetto delle assenze allegato, non devono essere computate le assenze dei giorni 28 aprile 2020, 30 aprile 2020, 12 e 13 maggio 2020, in totale 4 gg di assenza.
In definitiva, nel caso di specie, il comporto non può ritenersi maturato, sotto qualunque profilo. Ogni altro profilo di valutazione resta assorbito.
L'appello, nel complesso, va dunque rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione.
Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, anche soggettive, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR
n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado che liquida in euro 5000,00 oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge con attribuzione;
contributo unificato come in motivazione.
Napoli all'esito dell'udienza cartolare del 14.1.25
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE