Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/05/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria
Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr.ssa Patrizia Morabito – Presidente
2. dr. ssa Federica Rende - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 792/2018 R.G., posta in decisione all'udienza del 7.10.2024, vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Reggio Parte_1 CodiceFiscale_1
Calabria, via del Salvatore n. 26, presso lo studio degli avv.ti Aldo, Vittoria e Giovanni
Porcelli che lo rappresentano e difendono in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in appello
–appellante-
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Reggio CP_1 CodiceFiscale_2
Calabria, via Battaglia n. 16, presso lo studio dell'avv. Giovanni Laganà che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
-appellata-
NONCHÉ
Reggio Calabria, via San Francesco da Paola n. 14, presso lo studio dell'avv. Francesco
Federico che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
-appellato-
oggetto: responsabilità extracontrattuale - appello avverso la sentenza del Tribunale di
Reggio Calabria n. 1080/2018, pubblicata il 5.07.2018.
Conclusioni delle parti
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 22.09.2024, i procuratori dell'appellante così precisavano le conclusioni: “si insiste per l'accoglimento dell'appello con le conclusioni che qui si ripetono: nel merito in via principale, accertare e dichiarare, per tutti congiuntamente i motivi in fatto ed in diritto esposti in narrativa, o solo per alcuno di essi, la carenza del nesso di causalità tra la caduta e la presenza della rete del “Cantiere Ricco” e, quindi, del diritto al risarcimento dei danni subiti per il sinistro di causa e, conseguentemente, riformare la sentenza di primo grado;
in subordine, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del signor n. q., nella causazione del sinistro occorso alla signora e, Controparte_2 CP_1 conseguentemente, condannarlo, in via esclusiva, al pagamento di quanto accertato in corso di causa.
Il tutto, con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre accessori di legge anche di primo grado”;
mentre, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 7.10.2024, il procuratore dell'appellata così precisava le conclusioni “voglia l'Ecc.ma CP_1
Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via preliminare, accertare, dichiarare e statuire l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342, 348 bis e 348 ter c.p.c.; in via principale, nel merito, disattesa la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva, rigettare integralmente l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando le statuizioni della sentenza n. 1080/2018 del Tribunale di Reggio Calabria. Con vittoria di spese di lite”;
Infine, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 3.10.2024, il procuratore dell'appellato così precisava le conclusioni “visto il Controparte_2 provvedimento del Presidente della Sezione Civile della Corte d'Appello di Reggio Calabria, Dott.ssa
Patrizia Morabito, del 09/04/2024, con cui è stata disposta, in ossequio alle attuali disposizioni di legge, la trattazione scritta del presente giudizio, il sig. ut supra rappresentato e difeso, insiste CP_2 in tutte le domande, eccezioni, conclusioni e deduzioni di cui alla comparsa di costituzione”.
Con ordinanza del 5.11.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
7.10.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con il termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio, CP_1 dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, e per sentire Parte_1 Controparte_2
“dichiarare che il sinistro di cui in narrativa si è verificato a causa della condotta colposa, imprudente ed imperita del Sig. , proprietario del fabbricato costruendo, e del Sig. Parte_1 [...]
, titolare della ditta appaltatrice dei lavori, e per l'effetto condannare i convenuti in solido al CP_2 pagamento della somma di €. 99.355,99 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro al ristoro definitivo, o quella somma che dovesse risultare dovuta, con vittoria di spese e competenze”.
Esponeva parte attrice:
-che, in data 15.09.2005, alle ore 16,40 circa, mentre percorreva a piedi la via
Saracinello, direzione mare, cadeva rovinosamente a terra a causa di una rete di plastica arancione delimitante un cantiere - ove erano in corsi lavori per la realizzazione di un fabbricato - non assicurata ad alcun supporto che, riversa per terra, invadeva la sede stradale;
-che, prontamente soccorsa, veniva accompagnata presso la vicina abitazione da due passanti, che avevano assistito all'accaduto;
-che, stante l'impossibilità a deambulare a causa delle lesioni riportate, veniva trasportata in autombulanza presso l'Istituto Ortopedico di Reggio Calabria ove le veniva diagnostica la “frattura pertrocanterica di femore sx” e, perciò, sottoposta ad intervento di riduzione e sintesi con “chiodo gamma”;
-che, in data 30.09.2005, veniva dimessa con prescrizione di terapia riabilitativa per essere, poi, nuovamente ricoverata, in data 19.05.2006, per l'intervento di rimozione del chiodo endomidollare e, quindi, nuovamente dimessa il 22.05.2006;
-che, a seguito di denuncia sporta dal fratello della danneggiata, la Polizia Municipale, previa attività di indagine sul luogo dell'accaduto, aveva accertato che “l'area antistante al fabbricato non risultava adeguatamente recintata al fine di impedire eventuali pericoli alla circolazione veicolare e pedonale”;
-che, dalla visita specialistica eseguita dal dott. , assistente Persona_1 presso l'Istituto Ortopedico di Reggio Calabria, era emerso che, a seguito della caduta in questione, aveva riportato un danno biologico pari al 20% oltre ad un'invalidità temporanea di 381 gg. complessivi;
-che la responsabilità dell'occorso era da attribuirsi alla condotta sia del committente,
, che dell'appaltatore, , ex art. 2050 c.c. ovvero ex art. Parte_1 Controparte_2
2051 c.c.;
-che, ciò nonostante, costoro non avevano inteso risarcire i danni.
Chiedeva, quindi, all'adito Giudice, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità dei convenuti, di condannarli al pagamento della complessiva somma di €. 99.355,99 a titolo di risarcimento, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese legali. Instaurato il contraddittorio, si costituiva , contestando l'avversa Parte_1 domanda sia nell'an che nel quantum con richiesta di integrale rigetto ovvero, in subordine, insistendo per il riconoscimento della corresponsabilità prevalente dell'attrice nella causazione del sinistro e, in via riconvenzionale trasversale, chiedendo l'accertamento del proprio diritto ad essere tenuto indenne dal , nella Controparte_2 qualità di titolare dell'omonima ditta esecutrice dei lavori, nell'ipotesi di eventuale accoglimento della pretesa azionata.
Si costituiva, altresì, rilevando l'infondatezza della domanda attrice Controparte_2 con richiesta di integrale rigetto.
Istruito il giudizio con prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del
5.07.2018 le parti precisavano le conclusioni e, previa discussione orale, la causa veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni della decisione.
Con sentenza n. 1080/2018, il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva, parzialmente, la domanda attrice condannando i convenuti al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, della somma complessiva di €. 32.791,50 oltre interessi legali - da calcolare sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat fino alla data della presente sentenza – alla rifusione delle spese giudiziali in favore di e CP_1 dei costi di consulenza tecnica d'ufficio.
Avverso tale decisione, con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva appello chiedendone l'integrale riforma con vittoria di spese legali di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva, ritualmente, rilevando, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 c.p.c. e 348 c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza con richiesta di integrale rigetto.
Si costituiva, altresì, insistendo per l'accoglimento del proposto Controparte_2 gravame con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.
Con ordinanza del 5.11.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
7.10.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con il termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c..
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la nota sentenza n.
27199 del 16/11/2017, ha avuto modo di affermare che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modifiche dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris istantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (in senso conforme, Cass. Civ. nn. 7675/2019;
13535/2018).
Nel caso di specie, l'appellante ha sufficientemente individuato i punti della sentenza oggetto di gravame ed ha esaustivamente argomentato sui motivi in base ai quali tali punti dovessero essere ritenuti fondati, formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice così da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
Questa Corte è stata, quindi, posta in condizione di comprendere con chiarezza il tenore delle censure proposte, nonché le ragioni della loro stessa proposizione, a nulla rilevando - in tale contesto - la mancata formale predisposizione di un progetto alternativo di sentenza, né il mancato uso di particolari formule sacramentali.
Tanto premesso, nel merito l'appello è infondato e deve essere disatteso per le ragioni che seguono.
- Con il primo motivo di gravame, l'appellante denuncia “la violazione dell'art. 132
c.p.c. e 118, disp. att. c.p.c.” per avere, il Tribunale, pronunciato l'impugnata sentenza in forma sintetica omettendo di esporre “il ragionamento logico giuridico e l'esposizione dei criteri valutativi delle prove che hanno portato al convincimento del giudice circa l'esistenza o meno dei diritti affermati nella domanda”;
- Con il secondo motivo di gravame, invece, lamenta “l'omessa ed insufficiente motivazione della decisione” che, in quanto redatta in forma succinta, non consentirebbe di comprendere il ragionamento logico-giuridico seguito dal Giudice.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e non possono trovare accoglimento.
Deve premettersi che, ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. - così come modificato dalla Legge n. 69/2009 - la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”; mentre, ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. - così come modificato dalla Legge n. 69/2009 - “la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Quindi, per assolvere l'obbligo motivazionale, conforme al disposto dell'art. 132 n.
4 c.p.c., il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali è fondato il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutte le altre ricostruzioni, gli altri rilievi e le circostanze che, sebbene non siano menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. Ne consegue che affinché la motivazione non possa qualificarsi come
“succinta” - nel senso voluto dall'art. 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c. - è sufficiente, il riferimento alle ragioni, in fatto e in diritto, ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata mentre, con specifico riguardo all'accertamento del fatto - affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c. - non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione "logica" ed "adeguata" dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse.
Tanto premesso in punto di diritto, nella specie, la sentenza di primo grado, seppure sia concisa, rispetta perfettamente i requisiti evidenziati laddove, nell'accogliere la domanda attrice, ha valorizzato: a) le dichiarazioni rese da testi Testimone_1
e che, presenti in loco al momento del sinistro, hanno confermato, Testimone_2 con dovizia di particolari, la dinamica descritta nell'atto di citazione “la strada è priva di marciapiede. La signora camminava al bordo della strada quando la vedevo inciampare su una rete arancione utilizzata per delimitare un cantiere per la costruzione di un palazzo”, riconoscendo, peraltro, le foto relative allo stato dei luoghi allegate in atti;
b) la relazione della Polizia
Municipale che, all'esito del sopralluogo del 18.10.2005 sui luoghi del sinistro, accertava che “… l'area antistante il fabbricato non risultava adeguatamente recintata al fine di impedire eventuali pericoli alla circolazione veicolare e pedonale”; c) la certificazione medica, rilasciata il giorno stesso del sinistro dall'Istituto Ortopedico di Reggio Calabria, ove veniva diagnostica la “frattura pertrocanterica di femore sx” della danneggiata.
A ciò si aggiunga che anche l'espletata consulenza tecnica d'ufficio ha confermato la compatibilità delle lesioni riportate dall'attrice con l'infortunio subito.
Né tantomeno la legge prescrive che il Giudice si dilunghi in articolate dissertazioni, se ciò non sia necessario ai fini del decidere, come, più volte, precisato dalla Suprema
Corte “la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e l'osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che come nella specie il medesimo esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata nonché evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla ovvero la carenza di esse, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (v. Cass., 2/12/2014, n.
25509; Cass. 9/3/2011, n. 5586; Cass., 27/7/2006, n. 17145)" (tra le altre, Cass.,
09.02.21, n. 3126).
-Con il terzo motivo di gravame, parte appellante denuncia la violazione dell'art. 2050
c.c. per avere, il primo Giudice, ritenuto che l'attività edile possa qualificarsi come “attività pericolosa” e per avere “suddiviso in parti uguali” la responsabilità dei convenuti nell'occorso sinistro anziché riconoscere l'esclusiva responsabilità del nella CP_2 qualità di appaltatore, operante in autonomia con propria organizzazione di mezzi, nell'esecuzione dell'opera.
Anche tale doglianza è destituita di fondamento.
In primo luogo, deve precisarsi che il Giudice di prime cure qualificava la domanda attrice riconducendola, correttamente, nell'alveo dell'art. 2051 c.c. - relativo alla responsabilità per danni cagionati da una cosa in custodia – e non quindi dell'art. art. 2050 c.c. inerente la responsabilità per l'esercizio di attività pericolose.
Ed invero, come precisato, anche di recente, dalla Suprema Corte “la conclusione di un appalto di opere non comporta in alcun modo la perdita della custodia da parte del committente, non essendo in alcun modo sostenibile che la consegna dell'immobile, affinché vi siano eseguiti i lavori, equivalga a un corrispondente «trasferimento» del ruolo di custode verso i terzi, poiché una simile evenienza finirebbe con l'integrare una sorta di esonero contrattuale da responsabilità nei confronti di chi del negozio non è parte” (Cass. civ., Sez. n. 12909/2022 e n. 7553/2021).
Ciò equivale a dire che la conclusione dell'appalto tra due parti non può, in alcun modo, giungere a incidere surrettiziamente sulla sfera giuridica del terzo, nel senso di deprivarlo del proprio diritto risarcitorio nei confronti del committente/custode, considerato, altresì, che nell'appalto di opere, il committente non può non conservare un rapporto con il bene sul quale (o nel quale) vengono eseguite le opere, poiché
l'iniziativa consistente nel disporre l'esecuzione di talune opere sul proprio bene non rappresenta null'altro che l'esercizio di un potere giuridico o di fatto su di esso.
Se, dunque, rispetto all'appaltatore, il titolare di tale potere è un committente, rispetto ai terzi è un custode.
L'autonomia dell'appaltatore rimane, quindi, un fatto di natura tecnica esclusivamente endocontrattuale e, in relazione agli illeciti extracontrattuali, si riverbera sull'art. 2055
c.c. – che notoriamente sancisce la responsabilità in solido, per il risarcimento del danno se il fatto è imputabile a più persone - a prescindere dai casi in cui l'appalto sia ab origine concepito alla stregua di un mero schermo, o che comunque, nella fase esecutiva, si sia radicalmente "svuotato", ossia a prescindere dai casi in cui il soggetto che realizza l'opera sia un mero nudus minister.
Da qui, l'affermazione del principio di diritto ai sensi del quale, nei confronti dei terzi danneggiati dall'esecuzione di opere effettuate in forza di in contratto di appalto, il committente è sempre gravato della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., la quale non può venir meno per la consegna dell'immobile all'appaltatore ai fini dell'esecuzione delle opere stesse, bensì trova un limite esclusivamente nel ricorso del caso fortuito;
il che naturalmente non esclude ulteriori responsabilità ex art. 2043 c.c. del committente e/o dell'appaltatore (C.C. n. 7553/ 2021 cit.). In base all'anzidetto principio, essendo il committente custode della cosa consegnata all'appaltatore, è sempre responsabile ex art. 2051 c.c. per i danni derivanti a terzi dalla cosa, nel corso della realizzazione dei lavori o delle opere.
Con l'ovvia conseguenza che il proprietario-committente non è chiamato a rispondere nei confronti del terzo danneggiato, in qualità di custode - ed in forza quindi di una responsabilità di natura oggettiva - unicamente nell'ipotesi in cui dimostri il caso fortuito, che ricorre anche laddove venga dimostrata una condotta dell'appaltatore imprevedibile ed inevitabile, nonostante il costante ed adeguato controllo da parte del committente. Prova, ovviamente, non fornita nella vicenda in esame.
Non può, pertanto, che concordarsi con il Tribunale laddove, nel condannare entrambi i convenuti, ha ritenuto di ripartire la responsabilità per i danni subiti dalla danneggiata tra appaltatore e committente “in mancanza di prova contraria” in ordine al caso fortuito.
Per le ragioni esposte, l'appello deve essere disatteso con conferma integrale della gravata sentenza.
Le spese del presente grado di giudizio devono essere compensate tra e Parte_1
, considerato che, quest'ultimo, si è limitato ad insistere per Controparte_2
l'accoglimento del gravame proposto mentre, per il resto, seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri stabiliti in applicazione dei criteri di cui al
Regolamento Min. Giustizia n. 147 del 13.08.2022, in vigore dal 23.10.2022, e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto - dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia – condividendosi, da parte di questa Corte, il principio di diritto da ultimo affermato da
Cass. Sez. 6–L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui:
“… in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata.
Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza …” e, perciò, nei termini seguenti termini:
Competenza: Corte d'Appello
Valore della causa da €. 26.001 ad €. 52.000 Fase studio controversia €. 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio €. 709,00
Fase trattazione €. 1.523,00
Fase decisionale €. 1.735,00
Totale compenso tabellare €. 4.996,00
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo con applicazione dei valori minimi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato
D.M. di cui: all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”), nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua.
Si dà atto, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, di avere emesso una pronuncia di totale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Tribunale di Reggio Calabria n. Parte_1
1080/2018, pubblicata il 5.07.2018, così decide:
- rigetta l'appello confermando la sentenza di primo grado;
-condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in Parte_1 favore di quantificate in €. 4.996,00 a titolo di compenso, oltre CP_1 forfetarie, IVA e CAP come per legge;
-compensa, integralmente, le spese del presente grado tra e Parte_1 [...]
; CP_2
- dà atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, di avere emesso una pronuncia di totale rigetto dell'appello.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 2.04.2025.
La Giudice ausiliario est. La Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr.ssa Patrizia Morabito)