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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 30/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022 333
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
IL Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 333/2022 R.G.
PROMOSSO DA
(c.f. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Maccavino ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Caltagirone (CT), Via Giacomo Vaccaro n. 93, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Pantano e dall'Avv. Gianluigi Di Benedetto ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimi, giusta procura in atti,
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: Divorzio giudiziale
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
All'udienza del 18.09.2024, sostituita da deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti rassegnavano le rispettive conclusioni.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva.
La causa veniva posta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso del 11.03.2022, regolarmente notificato, il sig. adiva codesto Parte_1
Tribunale al fine di ottenere lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Caltagirone in data
30.12.1992, con la sig.ra e dalla cui unione sono nati quattro figli, CP_1 Per_1
(17.06.1994), (06.12.1996), (08.11.2003), ormai maggiorenni, e (13.11.2007) Per_2 Per_3 Per_4
di anni 17.
Il ricorrente, in particolare, esponeva che, dopo la separazione dichiarata con decreto del 03.05.2017, tra i coniugi non vi era stata alcuna riconciliazione, sussistendo i presupposti di cui all'art. 3, comma
1 n. 2, lett. b) legge n. 898 del 1970.
Pertanto, il sig. , in uno alla domanda di scioglimento del matrimonio civile, chiedeva Parte_1
la conferma delle condizioni pattuite in sede di separazione consensuale, ed eccezione di quella economica relativa al contributo a titolo di mantenimento dei figli della coppia posto a suo carico, chiedendo che venisse ridotto l'importo ad euro 200,00 mensili – determinato invece in sede di separazione nella misura di euro 500,00 mensili – tenuto conto del peggioramento della sua condizione economico-finanziaria e della raggiunta indipendenza economica del figlio . Per_1
Infine, domandava che la sig.ra onsegnasse al marito copia degli ordini di pagamento CP_1
relativi al versamento della rata di mutuo pari ad euro 500,00 mensili, corrisposta dal ricorrente a seguito dell'accordo di saldo e stralcio, con cadenza bimestrale e decorrenza da dicembre 2020 sino al definitivo saldo.
Si costituiva in giudizio la sig.ra la quale, pur aderendo alla domanda di divorzio, CP_1
contestava quanto sostenuto da controparte e rappresentava che il marito si era reso inosservante degli obblighi assunti in sede di separazione personale e, solo in concomitanza del presente giudizio, aveva iniziato a corrispondere la propria quota (pari al 50%) delle rate del mutuo per l'acquisto della casa coniugale. A causa del predetto ritardo, l'importo del mutuo era stato rideterminato in sede di accordo saldo e stralcio per una diversa somma, a fronte della quale il sig. aveva continuato Parte_1
a corrispondere l'originario importo di euro 250,00 in luogo del nuovo importo pari ad euro 500,00 mensili per ciascun coniuge, gravando così sulla moglie il pagamento della somma di euro 750,00 mensili, al fine di evitare possibili azioni esecutive sull'immobile in questione. Altresì, la resistente 2 esponeva che il sig. si era reso inosservante dell'obbligo sia di corrispondere la Parte_1
propria quota del 50% relativa alle spese straordinarie (sanitarie e scolastiche) sostenute nell'interesse dei figli, sia in ordine all'esercizio del proprio diritto di visita nei confronti dei figli secondo le modalità concordemente stabilite.
La sig.ra pertanto, previa emissione di una sentenza parziale sullo status, domandava che Pt_2 venisse disposto l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso la madre Per_4
e diritto di visita del padre secondo le modalità dalla stessa indicate, l'assegnazione della casa coniugale alla resistente. Sul piano economico, domandava che venisse posto a carico del marito l'obbligo di corrispondere la somma mensile di euro 600,00 a titolo di mantenimento della figlia minore e degli altri tre figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti, oltre il 50% Per_4
delle spese straordinarie e delle ulteriori somme maturate, non pagate e dovute a titolo di rivalutazione monetaria relativamente al mantenimento dei figli. Altresì, domandava di essere autorizzata a presentare istanza per ottenere il 100% delle somme spettanti a titolo di assegno unico per i figli, di porre a carico del marito l'obbligo di versare, in favore della sig.ra la corrispondente quota CP_1
del rateo mensile del mutuo rideterminato in sede di accordo transattivo, nonché il versamento della somma di euro 695,00 a titolo di spese straordinarie, già determinate nella quota del 50%, per la realizzazione ed ultimazione delle opere di urbanizzazione primaria della via in cui è sita la casa coniugale.
All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente del Tribunale confermava le condizioni stabilite in sede di separazione consensuale, rimettendo la causa al Giudice Istruttore.
In data 29.05.2023 veniva pubblica la sentenza non definitiva n. 311/2023 mediante la quale il
Tribunale di Caltagirone pronunciava lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Caltagirone in data 30.12.1992 da e con rimessione della causa sul ruolo e Parte_1 CP_1
contestuale concessione dei termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., e rinviava la causa all'udienza del
13.12.2023 per il proseguo del giudizio.
In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 18.09.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusioni chiedendo che la causa venisse posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Giudice disponendo la trasmissione degli atti al PM, tratteneva la causa per la decisione, assegnando termine per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§
3 Avendo questo Tribunale statuito in ordine allo scioglimento del matrimonio civile contratto da e giusta sentenza non definitiva n. 311/2023 resa dal Tribunale Parte_1 CP_1
di Caltagirone e pubblicata in data 29.05.2023, le uniche questioni in ordine alle quali codesto
Collegio è tenuto a statuire attengono alle ulteriori domande istanziate da entrambe le parti.
In merito all'affidamento, collocamento e regolamentazione visite dei figli.
Per quanto attiene al regime di affidamento, collocamento e visite della figlia giova, Per_3
innanzitutto, osservare che in relazione a quest'ultima, essendo ormai maggiorenne, nulla deve essere disposto, poiché il raggiungimento della maggiore età esonera codesto Collegio dall'assumere qualsiasi decisione in merito al suo affidamento, collocamento e regime di visite dei genitori, essendo tale profilo rimesso esclusivamente alla libera determinazione e scelta della ragazza.
Ritiene codesto Collegio, invece, che deve essere confermato il regime di affidamento condiviso della figlia minore – di 17 anni – ad entrambi i genitori, soluzione sempre privilegiata Per_4 dall'ordinamento poiché maggiormente coerente con il rispetto della bigenitorialità e che, d'altra parte, neppure è oggetto di contrasto tra le parti. Parimenti si ritiene di dover confermare il collocamento della figlia minore presso la madre, con la quale risulta aver sempre abitato e ciò sin dal periodo della separazione.
In considerazione della età della ragazza e della assenza di particolari problematiche sul punto, si ritiene di non dover disporre nulla in ordine alle visite con il padre, rimettendo tale aspetto ai liberi accordi tra le parti e tenuto conto della volontà e delle esigenze della stessa figlia.
Sui provvedimenti di natura economica in favore della prole
Per ciò che attiene alla questione relativa al contributo per il mantenimento dei figli della coppia, si osserva quanto segue. Il Presidente del Tribunale, all'esito dell'udienza presidenziale, aveva confermato quanto statuito in sede di separazione personale, cioè l'obbligo del sig. Parte_1
di provvedere al versamento della somma complessiva di euro 500,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori e dei figli maggiorenni e non autosufficienti, oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche.
Entrambe le parti, in sede presidenziale, hanno dichiarato che i figli e lavorano nel Per_1 Per_5
campo della ristorazione seppur in modo precario e, in seno alla comparsa conclusionale, il sig.
ha affermato che il figlio , ormai trentenne, si è trasferito ad Amsterdam, il Parte_1 Per_1
figlio di 28 anni, ha cambiato residenza e vive in un altro immobile sito a Caltagirone via Per_5
Bongiovanni n. 91, circostanza documentalmente provata mediate il certificato di residenza datato il
4 12.11.2024, e infine, la figlia di anni 21, è studentessa universitaria. Di contro, la sig.ra Per_3
senza opporre alcuna contestazione su quanto affermato dal marito, ha continuato a CP_1 sostenere in maniera generica e senza alcun riscontro probatorio l'asserita mancata autonomia economica dei figli maggiorenni , e chiedendo che venisse aumentato ad Per_1 Per_5 Per_3 euro 600,00 mensili il contributo al mantenimento dei figli della coppia, in luogo dell'importo precedentemente determinato in euro 500,00 e confermato dal Presidente del Tribunale all'esito dell'udienza presidenziale, in quanto ritenuto non sufficiente e congruo all'età e alle esigenze dei quattro figli.
Entrando nel merito della questione, giova rilevare che il raggiungimento della maggiore età dei figli non comporta alcuna cessazione automatica, ipso facto, del dovere dei genitori di contribuire al loro sostentamento.
In base ai principi generali in materia, difatti, la protrazione dell'obbligo di mantenimento a carico del genitore perdura fino al momento in cui il figlio, divenuto maggiorenne, abbia raggiunto una propria indipendenza economica, ovvero versi in colpa per non essersi messo in condizione di conseguire un titolo di studio o di procurarsi un reddito mediante l'esercizio di una idonea attività lavorativa o per avere detta attività ingiustificatamente rifiutato.
La recente giurisprudenza inoltre ha precisato che il figlio maggiorenne ha diritto al mantenimento da parte dei genitori solo se, ultimato il percorso di formazione, dimostri di essersi adoperato concretamente nella ricerca di un'occupazione, tenendo conto di ciò che offre il mercato e ridimensionando eventualmente le proprie aspirazioni. Il giudice deve quindi accertare tutta una serie di elementi nel riconoscere o disconoscere l'assegno di mantenimento al figlio, come l'età, il livello di competenza tecnica e professionale raggiunti, l'impegno nel cercare un'occupazione e in generale la condotta (ex multis Cass. Sentenza n. 27904 del 2021).
Più propriamente si può affermare che il raggiungimento della maggiore età fissa in capo al soggetto l'acquisizione ex lege di una capacità lavorativa generica e dunque di autonoma idoneità al reddito.
Tale presunzione può tuttavia essere superata dalla prova non solo del mancato raggiungimento della indipendenza economica – che è la precondizione del diritto preteso – ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro ovvero, in alternativa, di essere ancora stabilmente e proficuamente impegnato in un percorso di studi.
Inoltre, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, i presupposti per il riconoscimento del mantenimento in favore dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti “sono integrati:
5 dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro” (ex multis Cassazione civile sez.
I, 03.12.2021, n. 38366).
Altresì, in ordine al profilo dell'onere della prova, il granitico orientamento dei giudizi di legittimità, prevede che la prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa può darsi anche mediante presunzioni e la prova contraria non può che gravare sulla parte richiedente.
Applicando tali principi al caso di specie, ne discende come parte resistente si sia limitata ad affermare genericamente che i figli maggiorenni siano privi di occupazione lavorativa, ciò in contrasto con quanto dichiarato dalla stessa parte in sede presidenziale, e cioè che i figli e lavorano, Per_1 Per_5
seppur precariamente, oltre a non aver sollevato alcuna contestazione rispetto a quanto affermato dal ricorrente circa il trasferimento all'estero del figlio e del cambio di residenza del figlio Per_1
– come si evince dal certificato allegato -, nulla affermando e/o provando circa il Per_5 proseguimento di possibili corsi d'istruzione o di formazione professionale né il presunto incolpevole stato di mancata occupazione lavorativa.
Ed allora, la richiesta di mantenimento in favore dei figli e oggi rispettivamente di Per_1 Per_2
30 e 28 anni, anche in considerazione della loro età anagrafica, è priva di fondamento giuridico e, pertanto, deve essere rigettata.
In ordine al mantenimento delle figlie e – rispettivamente di 21 e 17 anni – le quali Per_3 Per_4
risultano essere ancora conviventi con la madre, circostanza pacifica tra le parti, ritiene codesto
Collegio che le predette possano ancora beneficiare di un contributo al loro mantenimento da parte dei genitori e dunque anche del padre, dovendosi valorizzare la pacifica non autosufficienza economica della figlia e la minore età della figlia e, dall'altra, l'età anagrafica delle Per_3 Per_4
figlie che verosimilmente fa presumere che le stesse siano ancora impegnate in un percorso di studi universitario o in un ciclo di istruzione secondaria ancora da completare.
In ordine al quantum dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie e come è Per_3 Per_4
noto, l'ordinamento pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di mantenere la prole, secondo il principio di proporzionalità che tiene conto della concreta e soggettiva capacità economica di ciascuno dei genitori.
6 Nel caso di specie, da quanto emerge in atti, il ricorrente ha dichiarato di percepire una pensione di euro 1500,00 mensili circa e ha fornito adeguata prova documentale a sostegno delle proprie condizioni economiche, allegando modello 730 relativo all'anno d'imposta 2023 attestante un reddito pari ad euro 34.553,00 annui. La resistente, dal canto suo, ha dichiarato di percepire circa 1.300,00 mensili e non ha prodotto alcuna dichiarazione dei redditi aggiornata;
quindi, deve presumersi che la sua capacità reddituale sia rimasta pressoché invariata rispetto a quella riscontrabile dalle dichiarazioni allegate alla comparsa di costituzione nel 2022.
Deve inoltre rilevarsi la sig.ra gode anche della assegnazione della casa coniugale, di CP_1
proprietà di entrambi i coniugi, essendo collocataria della figlia minore previsione che, come Per_4
noto, comunque costituisce per la predetta un vantaggio di natura anche economica, evitando la assunzione di maggiori oneri.
Nel caso de quo, la resistente, nei propri scritti difensivi, chiedeva aumentarsi l'importo dell'assegno di mantenimento nei confronti dei quattro figli della coppia rispetto a quanto statuito con l'omologa della separazione, nella misura di euro 600,00 mensili – euro 150,00 per ciascuno figlio – deducendo un aumento delle necessità quotidiane dei figli in ragione della loro età.
Invece, parte ricorrente si è sempre dimostrato disponibile a versare l'importo di euro 200,00 per il mantenimento dei quattro figli, chiedendo appunto una riduzione di quanto precedentemente pattuito in sede di separazione, in considerazione delle proprie spese mensili.
Si ritiene ad ogni modo che la reciproca situazione economica dei coniugi sia pressocché equipollente e vada rideterminato l'importo dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie e Per_3 Per_4
nella misura di euro 300,00 mensili (euro 150,00 per ciascuno) da porre a carico del sig.
. Parte_1
Tale importo deve ritenersi congruo e proporzionale alle capacità economiche del sig.
e al fisiologico aumento delle esigenze di vita di entrambe le figlie. Parte_1
In ogni caso, deve comunque essere accolta la domanda della resistente, tesa ad ottenere che l'intero importo erogato dall' a titolo di assegno unico per i figli, sia versato alla stessa, in quanto CP_2
genitore con cui le figlie prevalentemente convivono e che pertanto è maggiormente gravata di tutte le spese quotidiane necessarie agli stessi.
Deve, infine, essere posto a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie per le due figlie.
Sull'assegnazione della casa coniugale
7 In ordine alla domanda di assegnazione della casa coniugale ritiene il Collegio di dover confermare quanto sul punto disposto all'esito dell'udienza presidenziale del 10.06.2022, circostanza non oggetto di alcuna contestazione da parte del ricorrente.
Difatti, in linea con il costante orientamento giurisprudenziale di legittimità ormai consolidato, a cui codesto Collegio intende dare continuità, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente indipendenti, conviventi con i genitori (ex multis Cass. Civ. Sez. VI, ord. n. 19561/2021).
Tale “ratio” protettiva, mira a tutelare l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti “per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c. che dell'attuale art. 337 sexies c.c.” (ex multis Cass.
Civ. Sez. I, n. 25604/2018).
Ora a ben vedere, nel caso di specie, sussiste il presupposto di una determinazione in tal senso atteso che la figlia maggiorenne e non indipendente economicamente, e ancora minorenne, Per_3 Per_4
convivono con la madre da tempo, dovendosi cioè preservare il diritto delle ragazze a mantenere le proprie consuetudini di vita ed anche abitative nel luogo in cui sono sempre vissute.
Sulle ulteriori questioni
Le ulteriori richieste formulate dal ricorrente circa la consegna, da parte della moglie, di copia dei bonifici relativi al pagamento pro quota della rata di mutuo, nonché di quelle avanzate dalla resistente circa la corresponsione, da parte del sig. , delle somme maturate a titolo di Parte_1
rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sul mantenimento dei figli della coppia, il versamento della somma dovuta alla moglie per il rateo mensile del mutuo come rideterminato a seguito dell'atto transattivo e della somma di euro 695,00 a titolo di spese straordinarie per la realizzazione e ultimazione di opere di urbanizzazione dell'immobile adibito a casa coniugale, esulano codesto
Collegio dall'emettere una pronuncia in merito, non rientrando tali questioni nella propria competenza funzionale, dovendosi semmai essere esaminati in un ordinario giudizio di cognizione.
Sulle spese di lite
In considerazione del complessivo esito del giudizio, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
8
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, preso atto della già intervenuta sentenza parziale di divorzio n. 311/2023, così dispone:
1. DISPONE in ordine all'affidamento e al collocamento della figlia ormai CP_3 Per_3
maggiorenne;
2. DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i genitori, con Per_4
collocamento presso la madre;
3. ASSEGNA alla resistente la casa coniugale;
4. DISPONE in ordine al mantenimento dei figli e ormai maggiorenni CP_3 Per_1 Per_5
ed economicamente indipendenti;
5. PONE a carico del sig. l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, l'importo di euro 300,00 (euro 150,00 per ciascuna figlia) a titolo di contributo al mantenimento delle figlie maggiorenne e non economicamente indipendente, e Per_3 Per_4
ancora minorenne, da versare direttamente alla sig.ra da rivalutarsi CP_1
annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, purché documentate;
6. ORDINA all' di versare direttamente alla sig.ra l'intero importo CP_2 CP_1 dell'Assegno Unico erogato per le figlie e Per_3 Per_4
7. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 29.1.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
IL Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 333/2022 R.G.
PROMOSSO DA
(c.f. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Maccavino ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Caltagirone (CT), Via Giacomo Vaccaro n. 93, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Pantano e dall'Avv. Gianluigi Di Benedetto ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimi, giusta procura in atti,
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: Divorzio giudiziale
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
All'udienza del 18.09.2024, sostituita da deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti rassegnavano le rispettive conclusioni.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva.
La causa veniva posta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso del 11.03.2022, regolarmente notificato, il sig. adiva codesto Parte_1
Tribunale al fine di ottenere lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Caltagirone in data
30.12.1992, con la sig.ra e dalla cui unione sono nati quattro figli, CP_1 Per_1
(17.06.1994), (06.12.1996), (08.11.2003), ormai maggiorenni, e (13.11.2007) Per_2 Per_3 Per_4
di anni 17.
Il ricorrente, in particolare, esponeva che, dopo la separazione dichiarata con decreto del 03.05.2017, tra i coniugi non vi era stata alcuna riconciliazione, sussistendo i presupposti di cui all'art. 3, comma
1 n. 2, lett. b) legge n. 898 del 1970.
Pertanto, il sig. , in uno alla domanda di scioglimento del matrimonio civile, chiedeva Parte_1
la conferma delle condizioni pattuite in sede di separazione consensuale, ed eccezione di quella economica relativa al contributo a titolo di mantenimento dei figli della coppia posto a suo carico, chiedendo che venisse ridotto l'importo ad euro 200,00 mensili – determinato invece in sede di separazione nella misura di euro 500,00 mensili – tenuto conto del peggioramento della sua condizione economico-finanziaria e della raggiunta indipendenza economica del figlio . Per_1
Infine, domandava che la sig.ra onsegnasse al marito copia degli ordini di pagamento CP_1
relativi al versamento della rata di mutuo pari ad euro 500,00 mensili, corrisposta dal ricorrente a seguito dell'accordo di saldo e stralcio, con cadenza bimestrale e decorrenza da dicembre 2020 sino al definitivo saldo.
Si costituiva in giudizio la sig.ra la quale, pur aderendo alla domanda di divorzio, CP_1
contestava quanto sostenuto da controparte e rappresentava che il marito si era reso inosservante degli obblighi assunti in sede di separazione personale e, solo in concomitanza del presente giudizio, aveva iniziato a corrispondere la propria quota (pari al 50%) delle rate del mutuo per l'acquisto della casa coniugale. A causa del predetto ritardo, l'importo del mutuo era stato rideterminato in sede di accordo saldo e stralcio per una diversa somma, a fronte della quale il sig. aveva continuato Parte_1
a corrispondere l'originario importo di euro 250,00 in luogo del nuovo importo pari ad euro 500,00 mensili per ciascun coniuge, gravando così sulla moglie il pagamento della somma di euro 750,00 mensili, al fine di evitare possibili azioni esecutive sull'immobile in questione. Altresì, la resistente 2 esponeva che il sig. si era reso inosservante dell'obbligo sia di corrispondere la Parte_1
propria quota del 50% relativa alle spese straordinarie (sanitarie e scolastiche) sostenute nell'interesse dei figli, sia in ordine all'esercizio del proprio diritto di visita nei confronti dei figli secondo le modalità concordemente stabilite.
La sig.ra pertanto, previa emissione di una sentenza parziale sullo status, domandava che Pt_2 venisse disposto l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento presso la madre Per_4
e diritto di visita del padre secondo le modalità dalla stessa indicate, l'assegnazione della casa coniugale alla resistente. Sul piano economico, domandava che venisse posto a carico del marito l'obbligo di corrispondere la somma mensile di euro 600,00 a titolo di mantenimento della figlia minore e degli altri tre figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti, oltre il 50% Per_4
delle spese straordinarie e delle ulteriori somme maturate, non pagate e dovute a titolo di rivalutazione monetaria relativamente al mantenimento dei figli. Altresì, domandava di essere autorizzata a presentare istanza per ottenere il 100% delle somme spettanti a titolo di assegno unico per i figli, di porre a carico del marito l'obbligo di versare, in favore della sig.ra la corrispondente quota CP_1
del rateo mensile del mutuo rideterminato in sede di accordo transattivo, nonché il versamento della somma di euro 695,00 a titolo di spese straordinarie, già determinate nella quota del 50%, per la realizzazione ed ultimazione delle opere di urbanizzazione primaria della via in cui è sita la casa coniugale.
All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente del Tribunale confermava le condizioni stabilite in sede di separazione consensuale, rimettendo la causa al Giudice Istruttore.
In data 29.05.2023 veniva pubblica la sentenza non definitiva n. 311/2023 mediante la quale il
Tribunale di Caltagirone pronunciava lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Caltagirone in data 30.12.1992 da e con rimessione della causa sul ruolo e Parte_1 CP_1
contestuale concessione dei termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., e rinviava la causa all'udienza del
13.12.2023 per il proseguo del giudizio.
In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 18.09.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusioni chiedendo che la causa venisse posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Giudice disponendo la trasmissione degli atti al PM, tratteneva la causa per la decisione, assegnando termine per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§
3 Avendo questo Tribunale statuito in ordine allo scioglimento del matrimonio civile contratto da e giusta sentenza non definitiva n. 311/2023 resa dal Tribunale Parte_1 CP_1
di Caltagirone e pubblicata in data 29.05.2023, le uniche questioni in ordine alle quali codesto
Collegio è tenuto a statuire attengono alle ulteriori domande istanziate da entrambe le parti.
In merito all'affidamento, collocamento e regolamentazione visite dei figli.
Per quanto attiene al regime di affidamento, collocamento e visite della figlia giova, Per_3
innanzitutto, osservare che in relazione a quest'ultima, essendo ormai maggiorenne, nulla deve essere disposto, poiché il raggiungimento della maggiore età esonera codesto Collegio dall'assumere qualsiasi decisione in merito al suo affidamento, collocamento e regime di visite dei genitori, essendo tale profilo rimesso esclusivamente alla libera determinazione e scelta della ragazza.
Ritiene codesto Collegio, invece, che deve essere confermato il regime di affidamento condiviso della figlia minore – di 17 anni – ad entrambi i genitori, soluzione sempre privilegiata Per_4 dall'ordinamento poiché maggiormente coerente con il rispetto della bigenitorialità e che, d'altra parte, neppure è oggetto di contrasto tra le parti. Parimenti si ritiene di dover confermare il collocamento della figlia minore presso la madre, con la quale risulta aver sempre abitato e ciò sin dal periodo della separazione.
In considerazione della età della ragazza e della assenza di particolari problematiche sul punto, si ritiene di non dover disporre nulla in ordine alle visite con il padre, rimettendo tale aspetto ai liberi accordi tra le parti e tenuto conto della volontà e delle esigenze della stessa figlia.
Sui provvedimenti di natura economica in favore della prole
Per ciò che attiene alla questione relativa al contributo per il mantenimento dei figli della coppia, si osserva quanto segue. Il Presidente del Tribunale, all'esito dell'udienza presidenziale, aveva confermato quanto statuito in sede di separazione personale, cioè l'obbligo del sig. Parte_1
di provvedere al versamento della somma complessiva di euro 500,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori e dei figli maggiorenni e non autosufficienti, oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche.
Entrambe le parti, in sede presidenziale, hanno dichiarato che i figli e lavorano nel Per_1 Per_5
campo della ristorazione seppur in modo precario e, in seno alla comparsa conclusionale, il sig.
ha affermato che il figlio , ormai trentenne, si è trasferito ad Amsterdam, il Parte_1 Per_1
figlio di 28 anni, ha cambiato residenza e vive in un altro immobile sito a Caltagirone via Per_5
Bongiovanni n. 91, circostanza documentalmente provata mediate il certificato di residenza datato il
4 12.11.2024, e infine, la figlia di anni 21, è studentessa universitaria. Di contro, la sig.ra Per_3
senza opporre alcuna contestazione su quanto affermato dal marito, ha continuato a CP_1 sostenere in maniera generica e senza alcun riscontro probatorio l'asserita mancata autonomia economica dei figli maggiorenni , e chiedendo che venisse aumentato ad Per_1 Per_5 Per_3 euro 600,00 mensili il contributo al mantenimento dei figli della coppia, in luogo dell'importo precedentemente determinato in euro 500,00 e confermato dal Presidente del Tribunale all'esito dell'udienza presidenziale, in quanto ritenuto non sufficiente e congruo all'età e alle esigenze dei quattro figli.
Entrando nel merito della questione, giova rilevare che il raggiungimento della maggiore età dei figli non comporta alcuna cessazione automatica, ipso facto, del dovere dei genitori di contribuire al loro sostentamento.
In base ai principi generali in materia, difatti, la protrazione dell'obbligo di mantenimento a carico del genitore perdura fino al momento in cui il figlio, divenuto maggiorenne, abbia raggiunto una propria indipendenza economica, ovvero versi in colpa per non essersi messo in condizione di conseguire un titolo di studio o di procurarsi un reddito mediante l'esercizio di una idonea attività lavorativa o per avere detta attività ingiustificatamente rifiutato.
La recente giurisprudenza inoltre ha precisato che il figlio maggiorenne ha diritto al mantenimento da parte dei genitori solo se, ultimato il percorso di formazione, dimostri di essersi adoperato concretamente nella ricerca di un'occupazione, tenendo conto di ciò che offre il mercato e ridimensionando eventualmente le proprie aspirazioni. Il giudice deve quindi accertare tutta una serie di elementi nel riconoscere o disconoscere l'assegno di mantenimento al figlio, come l'età, il livello di competenza tecnica e professionale raggiunti, l'impegno nel cercare un'occupazione e in generale la condotta (ex multis Cass. Sentenza n. 27904 del 2021).
Più propriamente si può affermare che il raggiungimento della maggiore età fissa in capo al soggetto l'acquisizione ex lege di una capacità lavorativa generica e dunque di autonoma idoneità al reddito.
Tale presunzione può tuttavia essere superata dalla prova non solo del mancato raggiungimento della indipendenza economica – che è la precondizione del diritto preteso – ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro ovvero, in alternativa, di essere ancora stabilmente e proficuamente impegnato in un percorso di studi.
Inoltre, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, i presupposti per il riconoscimento del mantenimento in favore dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti “sono integrati:
5 dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro” (ex multis Cassazione civile sez.
I, 03.12.2021, n. 38366).
Altresì, in ordine al profilo dell'onere della prova, il granitico orientamento dei giudizi di legittimità, prevede che la prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa può darsi anche mediante presunzioni e la prova contraria non può che gravare sulla parte richiedente.
Applicando tali principi al caso di specie, ne discende come parte resistente si sia limitata ad affermare genericamente che i figli maggiorenni siano privi di occupazione lavorativa, ciò in contrasto con quanto dichiarato dalla stessa parte in sede presidenziale, e cioè che i figli e lavorano, Per_1 Per_5
seppur precariamente, oltre a non aver sollevato alcuna contestazione rispetto a quanto affermato dal ricorrente circa il trasferimento all'estero del figlio e del cambio di residenza del figlio Per_1
– come si evince dal certificato allegato -, nulla affermando e/o provando circa il Per_5 proseguimento di possibili corsi d'istruzione o di formazione professionale né il presunto incolpevole stato di mancata occupazione lavorativa.
Ed allora, la richiesta di mantenimento in favore dei figli e oggi rispettivamente di Per_1 Per_2
30 e 28 anni, anche in considerazione della loro età anagrafica, è priva di fondamento giuridico e, pertanto, deve essere rigettata.
In ordine al mantenimento delle figlie e – rispettivamente di 21 e 17 anni – le quali Per_3 Per_4
risultano essere ancora conviventi con la madre, circostanza pacifica tra le parti, ritiene codesto
Collegio che le predette possano ancora beneficiare di un contributo al loro mantenimento da parte dei genitori e dunque anche del padre, dovendosi valorizzare la pacifica non autosufficienza economica della figlia e la minore età della figlia e, dall'altra, l'età anagrafica delle Per_3 Per_4
figlie che verosimilmente fa presumere che le stesse siano ancora impegnate in un percorso di studi universitario o in un ciclo di istruzione secondaria ancora da completare.
In ordine al quantum dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie e come è Per_3 Per_4
noto, l'ordinamento pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di mantenere la prole, secondo il principio di proporzionalità che tiene conto della concreta e soggettiva capacità economica di ciascuno dei genitori.
6 Nel caso di specie, da quanto emerge in atti, il ricorrente ha dichiarato di percepire una pensione di euro 1500,00 mensili circa e ha fornito adeguata prova documentale a sostegno delle proprie condizioni economiche, allegando modello 730 relativo all'anno d'imposta 2023 attestante un reddito pari ad euro 34.553,00 annui. La resistente, dal canto suo, ha dichiarato di percepire circa 1.300,00 mensili e non ha prodotto alcuna dichiarazione dei redditi aggiornata;
quindi, deve presumersi che la sua capacità reddituale sia rimasta pressoché invariata rispetto a quella riscontrabile dalle dichiarazioni allegate alla comparsa di costituzione nel 2022.
Deve inoltre rilevarsi la sig.ra gode anche della assegnazione della casa coniugale, di CP_1
proprietà di entrambi i coniugi, essendo collocataria della figlia minore previsione che, come Per_4
noto, comunque costituisce per la predetta un vantaggio di natura anche economica, evitando la assunzione di maggiori oneri.
Nel caso de quo, la resistente, nei propri scritti difensivi, chiedeva aumentarsi l'importo dell'assegno di mantenimento nei confronti dei quattro figli della coppia rispetto a quanto statuito con l'omologa della separazione, nella misura di euro 600,00 mensili – euro 150,00 per ciascuno figlio – deducendo un aumento delle necessità quotidiane dei figli in ragione della loro età.
Invece, parte ricorrente si è sempre dimostrato disponibile a versare l'importo di euro 200,00 per il mantenimento dei quattro figli, chiedendo appunto una riduzione di quanto precedentemente pattuito in sede di separazione, in considerazione delle proprie spese mensili.
Si ritiene ad ogni modo che la reciproca situazione economica dei coniugi sia pressocché equipollente e vada rideterminato l'importo dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie e Per_3 Per_4
nella misura di euro 300,00 mensili (euro 150,00 per ciascuno) da porre a carico del sig.
. Parte_1
Tale importo deve ritenersi congruo e proporzionale alle capacità economiche del sig.
e al fisiologico aumento delle esigenze di vita di entrambe le figlie. Parte_1
In ogni caso, deve comunque essere accolta la domanda della resistente, tesa ad ottenere che l'intero importo erogato dall' a titolo di assegno unico per i figli, sia versato alla stessa, in quanto CP_2
genitore con cui le figlie prevalentemente convivono e che pertanto è maggiormente gravata di tutte le spese quotidiane necessarie agli stessi.
Deve, infine, essere posto a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie per le due figlie.
Sull'assegnazione della casa coniugale
7 In ordine alla domanda di assegnazione della casa coniugale ritiene il Collegio di dover confermare quanto sul punto disposto all'esito dell'udienza presidenziale del 10.06.2022, circostanza non oggetto di alcuna contestazione da parte del ricorrente.
Difatti, in linea con il costante orientamento giurisprudenziale di legittimità ormai consolidato, a cui codesto Collegio intende dare continuità, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente indipendenti, conviventi con i genitori (ex multis Cass. Civ. Sez. VI, ord. n. 19561/2021).
Tale “ratio” protettiva, mira a tutelare l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti “per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c. che dell'attuale art. 337 sexies c.c.” (ex multis Cass.
Civ. Sez. I, n. 25604/2018).
Ora a ben vedere, nel caso di specie, sussiste il presupposto di una determinazione in tal senso atteso che la figlia maggiorenne e non indipendente economicamente, e ancora minorenne, Per_3 Per_4
convivono con la madre da tempo, dovendosi cioè preservare il diritto delle ragazze a mantenere le proprie consuetudini di vita ed anche abitative nel luogo in cui sono sempre vissute.
Sulle ulteriori questioni
Le ulteriori richieste formulate dal ricorrente circa la consegna, da parte della moglie, di copia dei bonifici relativi al pagamento pro quota della rata di mutuo, nonché di quelle avanzate dalla resistente circa la corresponsione, da parte del sig. , delle somme maturate a titolo di Parte_1
rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat sul mantenimento dei figli della coppia, il versamento della somma dovuta alla moglie per il rateo mensile del mutuo come rideterminato a seguito dell'atto transattivo e della somma di euro 695,00 a titolo di spese straordinarie per la realizzazione e ultimazione di opere di urbanizzazione dell'immobile adibito a casa coniugale, esulano codesto
Collegio dall'emettere una pronuncia in merito, non rientrando tali questioni nella propria competenza funzionale, dovendosi semmai essere esaminati in un ordinario giudizio di cognizione.
Sulle spese di lite
In considerazione del complessivo esito del giudizio, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, preso atto della già intervenuta sentenza parziale di divorzio n. 311/2023, così dispone:
1. DISPONE in ordine all'affidamento e al collocamento della figlia ormai CP_3 Per_3
maggiorenne;
2. DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i genitori, con Per_4
collocamento presso la madre;
3. ASSEGNA alla resistente la casa coniugale;
4. DISPONE in ordine al mantenimento dei figli e ormai maggiorenni CP_3 Per_1 Per_5
ed economicamente indipendenti;
5. PONE a carico del sig. l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, l'importo di euro 300,00 (euro 150,00 per ciascuna figlia) a titolo di contributo al mantenimento delle figlie maggiorenne e non economicamente indipendente, e Per_3 Per_4
ancora minorenne, da versare direttamente alla sig.ra da rivalutarsi CP_1
annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, purché documentate;
6. ORDINA all' di versare direttamente alla sig.ra l'intero importo CP_2 CP_1 dell'Assegno Unico erogato per le figlie e Per_3 Per_4
7. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 29.1.2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
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