Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 24/11/2025, n. 7617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7617 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07617/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01856/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1856 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Annunziata Supino e AN Maria Russolillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Giugliano in Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Ciccarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'ordinanza Prt.G. 0007919/2023 del 19.1.2023, notificata l'1.2.2023, con la quale il Dirigente p.t., previa comunicazione di avvio del procedimento per la declaratoria e l'accertamento di lottizzazione abusiva ex art. 30 D.P.R. 380/01, ha intimato sui suoli di proprietà ricorrente riportati in C.T. al foglio -OMISSIS-: 1) l'immediata sospensione di ogni opera edilizia; 2) il divieto di disporre dei suoli e delle opere eventualmente ivi realizzate; 3) di provvedere al ripristino dello status quo ante entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di notifica della predetta ordinanza
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CE SI il 11/7/2023:
- per l'annullamento dell'ordinanza Dirigenziale n. 103/2023 – ordinanza per lottizzazione abusiva del territorio Reg. Part. N. 20/2023 dell'8.5.2023, notificata in data 15.5.2023, con la quale il Dirigente p.t., ai sensi dell'art. 30, commi 7 e 8, DPR 380/2001, ha intimato sui suoli di proprietà ricorrente riportati in C.T. al foglio -OMISSIS-, l'immediata sospensione di ogni opera edilizia ed il ripristino dello stato dei luoghi, nonché il divieto di disporre dei suoli e delle opere eventualmente ivi realizzate, avvertendo che, trascorsi trenta giorni, le aree saranno direttamente acquisite al patrimonio disponibile dell'ente
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giugliano in Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 la dott.ssa NN AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti impugnano l’ordinanza Prt.G. 0007919/2023 del 19.1.2023 del Comune di Giugliano in Campania, con la quale:
-è stato comunicato loro l’avvio del procedimento di cui all’art. 30 D.P.R. 380/2001 in relazione ad un fondo agricolo di loro proprietà, sito nel Comune di Giugliano in Campania, riportato in C.T. al foglio -OMISSIS-,
- intimata l’immediata sospensione di ogni opera edilizia ed imposto il divieto di disporre del fondo per atto inter vivos, sul presupposto dell’avvenuta lottizzazione abusiva delle predette particelle.
I ricorrenti – premettendo di aver acquistato il fondo con atto di compravendita del 19.7.2017 dal sig. -OMISSIS- (che, a sua volta, lo aveva ricevuto in donazione in data 10.5.2017) per coltivarlo al fine di soddisfare le esigenze della famiglia e di non aver mai realizzato alcuna opera infrastrutturale, né interventi finalizzati al frazionamento materiale dello stesso – con il ricorso all’esame, impugnano l’ordinanza in epigrafe per i seguenti motivi
I - violazione art. 30 D.P.R. 380/01, eccesso di potere per presupposti erronei ed errata percezione dei fatti, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, mancata ed errata ponderazione della situazione di fatto e diritto.
L’ente locale avrebbe desunto la sussistenza di una lottizzazione abusiva affidandosi al mero riscontro del frazionamento o della vendita dei terreni. Si tratterebbe di elementi insufficienti ad integrare la fattispecie di cui all’art. 30 D.P.R. 380/2001.
In ogni caso, i fatti da cui è desunta l’attività di lottizzazione non potrebbero essere opposti ai ricorrenti i quali:
- hanno acquistato i suoli successivamente al loro frazionamento e non ne sarebbero responsabili;
- utilizzano il fondo per l’attività agricola, finalizzata a soddisfare le esigenze familiari.
Inoltre sui fondi acquistati, parte ricorrente non avrebbe posto in essere alcuna attività da cui desumere la volontà di addivenire alla trasformazione dei suoli.
II – Stessa censura per violazione art. 30 D.P.R. 380/01, eccesso di potere per presupposti erronei ed errata percezione dei fatti, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, mancata ed errata ponderazione della situazione di fatto e diritto.
La porzione di terreno acquistata, sita in zona agricola, presenterebbe un’estensione adeguata e compatibile con l’esercizio dell’attività agricola. La vendita di tale terreno, dunque, non potrebbe ritenersi preordinata, in modo non equivoco, allo sfruttamento per scopi edificatori.
III - violazione dell’art.3 legge 241/90, eccesso di potere per difetto di motivazione.
Il provvedimento sarebbe apodittico e immotivato.
Con ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza dirigenziale n. 103/2023 – ordinanza per lottizzazione abusiva del territorio Reg. Part. N. 20/2023 dell’8.5.2023, notificata in data 15.5.2023, con la quale il Comune ha concluso il procedimento adottando il provvedimento previsto dai commi 7 e 8 D.P.R. 380/2001.
Il ricorso per motivi aggiunti reitera nei confronti del provvedimento definitivo le censure articolate nel ricorso introduttivo.
Si è costituito il Comune di Giugliano in Campania, controdeducendo alle avverse censure.
All’esito dell’udienza pubblica del 24 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
Le censure possono essere affrontate congiuntamente attenendo tutte ai presupposti della lottizzazione abusiva disciplinata dall’art. 30 D.P.R. 380/2001.
I ricorrenti contestano la sussistenza dei presupposti di adozione dell’ordinanza di cui all’art. 30 D.P.R. 380/2001 affermando anzitutto la propria estraneità a qualsiasi condotta di abusivo frazionamento cartolare e reale, non aver avuto consapevolezza del contestuale frazionamento di un singolo lotto in plurime particelle e non avendo realizzato alcuna opera sul fondo.
Affermano, inoltre, di utilizzare il fondo per scopi agricoli, finalizzati a soddisfare le esigenze della famiglia, rispetto ai quali l’estensione del fondo sarebbe adeguata.
Lamentano, infine, il difetto di motivazione sui presupposti della lottizzazione abusiva.
Per costante giurisprudenza, (cfr. Consiglio di stato sent. 1878/18) " ai sensi dell'art. 30, comma 1, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione viene predisposta mediante il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che per le loro caratteristiche - quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti - denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio” (Consiglio di Stato sez. IV 31 agosto 2016 n. 3739; Consiglio di Stato sez. VI 24 novembre 2015 n. 5328; Consiglio di Stato sez. IV 24 dicembre 2008 n. 6560; Consiglio di Stato sez. V 02 dicembre 2008 n. 5930; Consiglio di Stato sez. IV 06 novembre 2008 n. 5500).”.
Ai predetti fini, la giurisprudenza (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. VI, 6 giugno 2018 n. 3416; Consiglio di Stato, sez. IV, 11 settembre 2006 n. 6060) ha elaborato alcuni indici sintomatici, quali :” i) la simultaneità o contemporaneità degli atti di frazionamento e di vendita dei lotti; ii) le caratteristiche dei lotti, quali dimensione, natura del terreno, numero, ubicazione, previsione di opere di urbanizzazione; iii) la superficie ridotta di ogni singola frazione di terreno, non compatibile con una razionale utilizzazione agricola; iv) la mancanza, in capo agli acquirenti dei lotti, della qualifica di imprenditori agricoli o coltivatori diretti, o comunque la costatazione che gli stessi non siano dediti in maniera continuativa all'attività agricola; iv) l'eventuale previsione di opere di urbanizzazione negli atti di trasferimento.”.
Nella specie, i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo (ordinanza Prt.G. 0007919/2023 del 19.1.2023) e con il ricorso per motivi aggiunti (ordinanza dirigenziale n. 103/2023), evidenziano come l’attività di lottizzazione contestata muova dalle operazioni effettuate dal Comando dei Vigili Urbani di Giugliano, finalizzate alla “Repressione dei reati di abusivismo edilizio - art. 30 Lottizzazioni abusive DPR 380/2001 – art. 18 legge 47/85; artt. 1 com. 3 bis e, 7 bis D.l. 146/85; artt. 107 e 109 D. lgl. 267/2000” Prot. Nr. 1601, 1603, 1605, 1607, 1609, 1611/P.G.2020 del 23.6.20, inerenti sopralluogo alla Via Cupa Reginella, foglio 87 p.lle 2356-2357-23-58-23-59-2360-2362--OMISSIS--2364.
All’esito dei suddetti rilievi è emersa un’attività di frazionamento di un fondo agricolo susseguitasi
negli anni.
Nel 1973, il lotto di proprietà dei ricorrenti era compreso in un solo lotto di terreno agricolo di 68.032 mq, identificato catastalmente al foglio -OMISSIS-.
Esso veniva frazionato una prima volta nel 1990 e, successivamente nel 1999, 2002, 2015, e infine nel 2016.
Il frazionamento catastale eseguito in data 10.5.2017, in particolare, ha generato la particella “madre ” n. -OMISSIS- (avente la consistenza originaria di 10.906 mq), identificante un lotto di proprietà comune a più soggetti, la cui ulteriore suddivisione, avvenuta in data 18.10.2016, è oggetto della operazione di lottizzazione abusiva contestata con i provvedimenti in epigrafe.
In occasione di tale frazionamento, infatti, la particella -OMISSIS- è stata suddivisa in nove nuove particelle di limitate dimensioni (circa 1000 mq). Ciascuna particella è stata contestualmente o assegnata in proprietà esclusiva agli originari comproprietari, o successivamente alienata a soggetti terzi, proprietari di fondi ad essa limitrofi . Nessuno dei proprietari delle particelle derivanti dal frazionamento risulta svolgere attività agricola.
I ricorrenti, in particolare, erano già proprietari di due fondi limitrofi alla part. n. -OMISSIS-, acquistata dagli originari proprietari e benchè affermino di coltivare l’area per i bisogni della famiglia, nessuna prova hanno fornito di tale circostanza.
Sull’area, avente destinazione agricola, risultano sia pur modeste opere di urbanizzazione (una strada di collegamento, un cancello carraio scorrevole e sottoservizi per impianto elettrico e idrico, nonché la realizzazione di opere di canalizzazione delle acque piovane).
I descritti elementi di fatto concernenti la fattispecie in esame, riguardati alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, conducono al rigetto delle censure articolate dalla parte ricorrente, dovendosi ritenere, in primo luogo, sufficientemente motivato il provvedimento impugnato, adottato a seguito di adeguata istruttoria e dei necessari accertamenti, e dovendosi, altresì, ritenere sussistenti i requisiti che integrano la fattispecie della lottizzazione abusiva, in particolare di quella c.d. "mista ", in ragione dei sopra menzionati elementi di fatto - quali il frazionamento di più ampio terreno in numerosi lotti aventi modeste dimensioni, la successiva alienazione a soggetti diversi (tra i quali l'odierna parte ricorrente), la creazione di opere di urbanizzazione e di una strada d'accesso ai lotti - elementi che, come sopra evidenziato, consentono di ritenere sussistente un quadro indiziario sufficiente a comprovare la fattispecie della lottizzazione abusiva, quanto meno nella forma cartolare.
Per costante orientamento, infatti, (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 31 marzo 2009 n. 2004) "perché possa ritenersi sussistente una lottizzazione abusiva cartolare-negoziale, posta in essere mediante il frazionamento planimetrico di un fondo e la conseguente vendita dei lotti da esso risultanti, non è necessario dimostrare l'esistenza di tutti gli indici rivelatori di cui all'art. 1, l. 28 febbraio 1985 n. 47, ma è sufficiente che lo scopo edificatorio emerga anche da un solo indizio, che indubbiamente è ravvisabile nel caso di vendita frazionata di un vasto appezzamento di terreno in lotti di dimensione ridotta e palesemente incompatibile con una loro valida destinazione agli usi agricoli e trasferiti a soggetti che non presentano le qualità soggettive pertinenti a tale utilizzazione agricola ".
Né, peraltro, a diversa conclusione può condurre la dedotta estraneità dei ricorrenti all'attività che ha portato al frazionamento dei terreni e la condizione di buona fede nella quale sarebbe avvenuto l’acquisto.
In proposito va osservato che per consolidato orientamento “per configurare la lottizzazione si può prescindere dallo stato soggettivo di buona o mala fede dei lottizzanti, giacché l'illecito si fonda sul dato oggettivo dell'intervenuta illegittima trasformazione urbanistica del territorio, fatta salva la tutela in sede civile dei proprietari interessati (potranno far valere la propria buona fede nei rapporti interni) nei confronti dei propri danti causa ” (Consiglio Stato, sez. IV, 8 gennaio 2016 n. 26; 9 aprile 2019, n. 2329, n.6945/2019 e n. 4627/21).).
Sotto questo profilo il Consiglio di Stato, nella sentenza del 3 aprile 2014, n. 1589, ha anche richiamato la giurisprudenza penale laddove, argomentando dal carattere contravvenzionale del reato di lottizzazione abusiva, precisa che gli acquirenti dei singoli lotti risultanti dal frazionamento non possono invocare sic et simpliciter una propria asserita buona fede, non potendo essi, solo per tale loro qualità, qualificarsi come terzi estranei all'illecito, dovendo, invece, dimostrare di aver adoperato la necessaria diligenza nell'adempimento dei doveri di informazione e conoscenza senza, tuttavia, rendersi conto, in buona fede, di partecipare ad un'operazione di illecita utilizzazione del territorio (cfr. Cass. pen., sez. III, 13 febbraio 2014, n. 2646; id., 3 dicembre 2013, n. 51710; id., 27 aprile 2011, n. 21853).
D’altronde è consolidata l'opinione secondo cui l’illecito di cui all’art. 30 D.P.R. 380/2001 ha natura permanente con la conseguenza che esso è soggettivamente trasferibile propter rem e sanzionabile in capo a tutti coloro che siano divenuti titolari dei terreni abusivamente lottizzati e che abbiano goduto di costruzioni eseguite sine titulo su tali terreni, così concorrendo attivamente alla prosecuzione della fattispecie (Consiglio di Stato, sez. II, 17 maggio 2019, n. 3196 cit.) e all'aggravamento progressivo della lesione ai beni giuridici tutelati dalle menzionate norme.
2. In conclusione, per le ragioni sopra richiamate il ricorso e i successivi motivi aggiunti sono da ritenersi infondati.
3. Le spese possono essere compensate, tenuto conto della peculiarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN PP, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
NN AM, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN AM | AN PP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.