Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/06/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO VERBALE DI UDIENZA RG 3257/2021
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
APERTO ORE 13:00
Il giorno 10/06/2025, innanzi al G.O.T. dott.ssa Vitalba Pipitone sono comparsi l'avv. Eliana Licata in sostituzione dell'avv. Alfonso Neri per parte attrice, l'avv. Francesca Palumbo anche in sostituzione dell'avv. Limblici per i convenuti.
Entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi ivi comprese le note conclusive autorizzate e chiedono che venga decisa
IL GIUDICE ISTRUTTORE decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., allegandola al presente verbale che deposita in uno alle ore 17:50.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P., dott.ssa Vitalba Pipitone, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato e pubblicato, la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n° 3257 Ruolo Generale del contenzioso civile dell'anno 2021 promossa
DA
( . ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dagli avv.ti Alfonso Neri e Salvatore Pennica in virtù di procura in calce ex art 83 c.p.c. all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Agrigento nella via Imera n 189 attore
CONTRO
( ) e ( CP_1 C.F._2 Controparte_2
) rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe C.F._3
Limblici e Francesca Palumbo giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale all'indirizzo pec dei rispettivi difensori costituiti:
Email_1 Email_2 convenuti
Oggetto: negatoria servitutis – risarcimento danni
2 Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato , nella generale Parte_1 premessa di essere proprietario del fabbricato ricadente nel Comune di
Agrigento (contrada Cannatello) nella via Capo Passero n. 12, identificato nel registro catastale al N.C.T. al Foglio 173 – Part. 322 – are 5 – ca 51 –
Partita: Area di enti urbani e promiscui, mentre al N.C.E.U. al Foglio 173 –
Part. 322 – Sub. A/2 per averlo acquistato per atto pubblico di compravendita dell'8.11.2004, in Notar , Repertorio n. 87509 Persona_1
- Raccolta n. 3304; di aver recintato a monte la sua proprietà con un muro di contenimento avente un'altezza di mt 2,5 che fiancheggia la via Capo
Passero; che parte del muro di contenimento eretto all'interno della sua proprietà con spese sopportate esclusivamente dall'attore, confina a valle con altra proprietà distante dal muro di confine circa m 2,60; che su di esso i convenuti appoggiavano una “baracca” con pareti in alluminio il cui tetto di lamiera risulta leggermente più basso rispetto all'altezza del muro di contenimento di circa 10-15 cm.; che l'opera realizzata dai convenuti risulta priva di autorizzazione amministrativa nonché del consenso di parte attrice;
che il muro di contenimento veniva ricoperto in pietra dai convenuti, non consentendo la traspirazione del muro provocando così notevoli danni.
Avvalendosi dell'actio negatoria servitutis esperibile dal proprietario per denunciare la violazione delle distanze tra costruzioni chiedeva all'adito
Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa Ritenere e dichiarare la esclusiva proprietà del muro di contenimento in capo all'attore per i motivi sub I;
-
Ritenere e dichiarare altresì che la costruzione in alluminio fissata in appoggio del suddetto muro è stata realizzata in palese violazione delle norme disciplinanti le distanze legali tra gli edifici, ex art 887 c.c.; -
Conseguentemente disporre, in danno dei convenuti, la remissione in pristino dei luoghi, mediante rimozione della costruzione (baracca), abusivamente ed illegittimamente allocata. - Rendere, altresì, declaratoria di condanna dei convenuti al pagamento dei danni patiti e patiendi,
3 cagionati alla parte attrice per l'ammontare di euro 26.000 euro e/o per la diversa somma che dovesse essere provata in corso di causa, da valutarsi anche in via equitativa, ex art.1226 cc. - Condannare, altresì, le parti convenute alla immediata rimozione del pietrame di rivestimento del muro per cui è causa nonché alla refusione dei danni cagionati al manufatto di proprietà dell'attore a seguito ed in conseguenza della umidità derivante dal muro, per mancanza di traspirazione, conseguente a quanto dedotto ed argomentato sub II A della citazione. - Emettere ogni più opportuno e conseguenziale provvedimento;
- Col favor delle spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Si costituivano in giudizio i coniugi e con CP_1 Controparte_2 deposito di comparsa di costituzione risposta, eccepivano in via preliminare l'improcedibilità della domanda avanzata dall'attore per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria come disciplinato dall'art. 5, comma 1 bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010,
n. 28 rientrando l'oggetto del giudizio tra le materie contemplate dal citato decreto legislativo;
nel merito contestavano le avverse domande ritenendole infondate e comunque sfornite di prova sia in ordine alla proprietà esclusiva del muro di contenimento posto al confine tra le due proprietà del quale, al contrario, rivendicavano la proprietà esclusiva in loro favore per averlo acquistato dal loro dante causa che lo aveva eretto a proprie spese e su area di sua proprietà, sia in ordine alla violazione delle distanze legali, sia in ordine al presunto abuso del manufatto in alluminio che, contrariamente alle prospettazioni attoree, trattandosi di un capanno amovibile, di modeste dimensioni non necessitava di titolo edilizio e non poteva essere considerato pertinenza soggetta al rispetto della normativa delle distanze legali. Contestavano inoltre la richiesta di risarcimento danni avanzata dall'attore.
Instavano per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ Voglia
l'Illustrissimo Tribunale, disattesa ogni contraria eccezione e difesa, previa declaratoria di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, e previo accertamento della proprietà esclusiva in capo ai
4 coniugi del muro di contenimento, rigettare tutte le Controparte_3 domande del signor formulate in atto di citazione in Parte_1 quanto infondate, prive di prova, improcedibili ed inammissibili. Con vittoria di spese ed onorari”.
Fatta esperire la procedura di mediazione obbligatoria e verificato l'esito negativo della stessa, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 co 6,
c.p.c ; rigettata la richiesta di ctu tecnica formulata dall'attore nella memoria istruttoria secondo termine, con l'ordinanza riservata del 3.12.2023 che integralmente si richiama “ IL GIUDICE ISTRUTTORE in persona del
G.O.P. dott.ssa. Vitalba Pipitone visti gli atti, le richieste formulate dalle parti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 6 giugno 2023 letta, in particolare, la chiesta ctu tecnica formulata da parte attrice in seno alla memoria ex art 183 co 6 n 2 c.p.c ritenuto che secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità la consulenza tecnica non ha natura di mezzo di prova, bensì di strumento di ausilio fornito al giudice nella valutazione della prova.
Considerato che
non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente) Rilevato, tuttavia che è ben possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione “percipiente” quando essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone: è quindi consentito al giudice fare ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio per acquisire dati la cui valutazione sia poi rimessa allo stesso ausiliario se, come nella specie, la parte, entro i termini di decadenza propri dell'istruzione probatoria, abbia allegato i corrispondenti fatti, ponendoli a
5 fondamento della sua domanda, ed il loro accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche”. Osservato dunque che la consulenza percipiente, non comporta, in capo all'allegante, il venir meno dell'onere della prova Ritenuto che, parte attrice non ha allegato, né all'atto del deposito della domanda né successivamente con la memoria istruttoria,
l'atto di compravendita e la relazione tecnica di parte sebbene menzionati nell'atto introduttivo, venendo meno al principio di cui all'art 2967 cc, in particolar modo nel caso in cui le domande di parte attrice siano oggetto di specifiche contestazioni Ritenuta la causa matura per la decisione
P.Q.M.
− Rigetta la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio − Fissa per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 18.06.2024 ore 10.00 Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite. Così deciso in Agrigento, in data 03/12/2023 Il G.O.P. Dott.ssa
Vitalba Pipitone
Precisate le conclusioni all'udienza del 18.06.2024, la causa veniva inviata per la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c all'udienza del
27.05.2025, rinviata a quella data all'udienza odierna.
Così delineato l'oggetto del contendere nei termini sin qui sintetizzati, si osserva preliminarmente che le domande formulate dall'attore possono essere qualificate e ricondotte nel perimetro dell'actio negatoria servitutis.
Le domande attoree, infatti, presuppongono il diritto di proprietà pieno ed esclusivo dei rispettivi corpi di fabbrica, che non sono oggetto di domanda di rivendicazione della proprietà del bene ma solo di accertamento negativo del diritto della controparte, con conseguente condanna a non frapporvi ostacoli.
Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità, infatti, nella rivendica l'attore si afferma proprietario della cosa di cui non ha il possesso ed agisce contro chi la detiene per ottenerne, previo riconoscimento del suo diritto, la restituzione;
nella negatoria, invece,
l'attore, proponendosi quale proprietario e possessore della cosa, tende al riconoscimento della libertà del fondo contro qualsiasi pretesa di terzi che accampino diritti reali sulla cosa ed attentino al libero ed esclusivo
6 godimento dell'immobile da parte sua (ex plurimis, Cassazione civile sez.
II, 14/07/2021, 20068; Cass. 11/01/2017, n. 472).
Per giurisprudenza costante in tema di actio negatoria servitutis l'attore non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo, anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido;
incombe, invece, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore ( Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 18028 del 4 luglio 2019).
All'attore incombeva dunque di dimostrare la titolarità del diritto sul fondo e del diritto di esclusiva proprietà del muro di contenimento posto al confine, pur non essendo onerato di una vera probatio diabolica come nell'azione di rivendica.
Onere tuttavia non assolto nel presente giudizio.
Le prospettazioni dell'attore sono rimaste confinate nel libello introduttivo, nessun atto pubblico di compravendita, nessuna relazione tecnica, sebbene menzionati nell'atto introduttivo risultano prodotti e/o allegati né all'atto del deposito della domanda né successivamente con la memoria istruttoria, soprattutto a fronte delle contestazioni mosse dai convenuti che rivendicavano come di loro esclusiva proprietà il muro di contenimento posto al confine dei fondi sul quale risulterebbe appoggiata la struttura precaria in alluminio realizzata dai convenuti.
L'attore, quindi, ai fini della legittimazione ad agire, non può limitarsi ad allegare che sussiste un diritto, ma deve allegare che quel diritto gli appartiene.
Occorre, dunque, distinguere la legittimazione ad agire (che individua la titolarità del diritto ad agire in giudizio e che manca tutte le volte in cui, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore) dalla titolarità del diritto fatto valere in giudizio (che è uno degli elementi costitutivi della domanda). Per ottenere
7 riconoscimento di un diritto è necessario allegare e provare i fatti che ne costituiscono il fondamento ex art. 2697 c.c.
Le considerazioni esposte inducono al rigetto integrale delle domande formulate da . Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM
55/2015 in base all'attività effettivamente svolta e con applicazione dei parametri medi ( esclusa la fase istruttoria e riduzione del 50% della fase decisionale)
PQM
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P avv. Vitalba Pipitone ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 3257/2021 rigetta le domande formulate da PT
.
[...]
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei Parte_1 convenuti che liquida nella complessiva somma di € 2567,00 oltre rimborso spese forfettario iva e cpa di legge.
Così deciso in Agrigento all'esito dell'udienza del 10.06.2025
Il G.O.T.
Dott.ssa Vitalba Pipitone
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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