Sentenza 15 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 15/07/2022, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/07/2022
N. 01221/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01263/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1263 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Centonze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via G. Toma n. 45;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, e Questura di Lecce, in persona del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’accertamento e la declaratoria
dell’obbligo del Ministero dell’Interno - Questura di Lecce di provvedere in ordine al rilascio del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo richiesto dal ricorrente e dell’illegittimità del silenzio inadempimento/rifiuto serbato dalla Amministrazione predetta sulla istanza di rilascio di permesso di soggiorno U.E. acquisita dalla Questura di Lecce in data 29.3.2021, nonché per la nomina di un Commissario ad acta che provveda nel caso di persistente inerzia.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 22/10/2021:
per annullamento
del decreto del Questore della Provincia di Lecce del 6.10.2021, notificato in pari data, con cui è stato rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo richiesto dall’extracomunitario ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente, cittadino senegalese residente nella Provincia di Lecce da oltre cinque anni e già titolare di permesso di soggiorno per lavoro, il 29.3.2021, richiedeva presso la Questura di Lecce il rilascio del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio l’extracomunitario ricorrente ha impugnato il silenzio inadempimento/rifiuto serbato dall’Amministrazione intimata sull’istanza predetta, rassegnando le censure di seguito rubricate.
-Violazione di legge: artt. 1 e 2 L. n. 241 del 1990; art. 17 D.P.R. n. 394/1999; artt. 3 e 97 della Costituzione - Eccesso di potere.
1.1. Il 17.09.2021 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno - Questura di Lecce.
Successivamente, con decreto del 6.10.2021, il Questore di Lecce, provvedendo esplicitamente in ordine alla suindicata richiesta di permesso di soggiorno U.E. formulata dall’extracomunitario ricorrente, la respingeva, sul presupposto del difetto, sia del certificato di idoneità alloggiativa e sia del reddito dichiarato per ottenere il titolo richiesto.
1.2. Avverso quest’ultimo provvedimento il ricorrente è insorto con i motivi aggiunti notificati il 22.10.2021 e depositati in pari data, rassegnando le censure di seguito rubricate.
- Sulla insufficienza reddituale; violazione e falsa applicazione degli artt. 9 T.U. Immigrazione (D. Lgs. n. 286/1998) e della Direttiva 2003/CE del Consiglio del 25.11.2003.
- Sulla carenza del certificato di idoneità alloggiativa: eccesso di potere, violazione e falsa applicazione degli artt. 9 T.U. Immigrazione (D. Lgs. n. 286/1998) e 16 del Regolamento di Attuazione del T.U Immigrazione (D.P.R. n. 394 del 1999).
1.3. Con decreti n.-OMISSIS- e n. -OMISSIS-, la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato istituita presso questo Tribunale ha accolto le istanze di ammissione al relativo beneficio, proposte dal ricorrente sia in relazione al ricorso introduttivo del giudizio, sia in relazione ai motivi aggiunti proposti in corso di causa.
Nella pubblica udienza del 7 giugno 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Osserva, il Collegio, che a seguito della sopravvenienza descritta in narrativa, il ricorso introduttivo del giudizio - ritualmente proposto ex artt. 31 e 117 c.p.a. e depositato nell’osservanza del dimezzamento dei termini previsto nel giudizio in materia di silenzio dall’art. 87, terzo comma, c.p.a. - avverso il silenzio inadempimento/rifiuto serbato dalla Questura di Lecce sull’istanza di rilascio di permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo formulata dall’odierno ricorrente il 29.3.2021, è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che con il provvedimento impugnato con motivi aggiunti notificati il 22.10.2021, la Questura di Lecce ha fornito espresso riscontro alla domanda di permesso di soggiorno U.E. di che trattasi, sia pure rigettando l’istanza stessa.
Alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale consolidato e condivisibile, è noto che il decorso del termine assegnato nell’atto di diffida e la notificazione ed il deposito del ricorso per la declaratoria di illegittimità del silenzio della Pubblica Amministrazione sull’istanza del privato non consumano il suo potere di pronunciarsi; pertanto, in caso di pronuncia (anche non satisfattiva dell’interesse fatto valere) della P.A. su detta istanza, il ricorso giurisdizionale volto alla declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto attivato prima di detta pronuncia va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse perché, essendo il ricorso avverso il silenzio rifiuto volto all’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi sull’istanza rimasta inevasa, è evidente che la risposta di quest’ultima fa venir meno l’interesse del ricorrente ad una decisione che si sarebbe limitata ad imporre l’obbligo di una risposta esplicita (Cfr: “ex multis”: Consiglio di Stato, V Sezione, 25 Agosto 2011 n° 4807)”.
3. Sono, invece, fondati i motivi aggiunti proposti (tempestivamente) dall’extracomunitario ricorrente in corso di causa, quanto alla domanda di annullamento dell’impugnato provvedimento di riscontro negativo della predetta richiesta di permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo.
3.1. Con un primo ordine di censure parte ricorrente deduce la illegittimità dell’avversato diniego espresso dall’Amministrazione resistente sull’istanza di permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo, stante la asserita insufficienza reddituale per l’anno 2020 prevista dalla legge (€ 5.983,63) per ottenere il titolo richiesto.
Riguardo ai criteri della valutazione del requisito reddituale, la giurisprudenza amministrativa condivisa dal Collegio, ha chiarito che essa non deve essere esclusivamente incentrata sul periodo immediatamente pregresso, ma estesa anche alle capacità reddituali prospettiche (cfr. in ultimo, Consiglio di Stato, Sezione III, n. 843/2017).
Osserva il Tribunale che ai fini del rilascio del permesso di soggiorno U.E., il possesso di un reddito minimo costituisce condizione soggettiva non eludibile, in quanto attinente alla sostenibilità del soggiorno stabile dello straniero nella comunità nazionale, sicchè è richiesto che lo straniero dimostri "la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale" (art. 9 comma 1 del T.U.I. - D. Lgs. n. 286/1998).
E' dunque corretto che, in sede di rilascio del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo, l'Autorità procedente richieda agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito non inferiore al predetto reddito minimo, essendo ciò finalizzato ad evitare l'inserimento stabile di soggetti che non siano in grado di offrire un'adeguata contropartita in termini di lavoro e di partecipazione fiscale alla spesa pubblica e che, a causa della mancanza di mezzi economici finiscano per dedicarsi ad attività illecite o criminose (cfr. tra le tante, Consiglio di Stato, III, n. 2227/2016; n. 2335/2015; n. 3596/2014).
Tuttavia, risulta in giurisprudenza del pari acclarato che il requisito reddituale possa essere soddisfatto anche mediante la dimostrazione di una capacità reddituale valutata in concreto, considerando (qualora i redditi nel periodo pregresso risultino insufficienti) le prospettive di maggior reddito desumibili dalla situazione al momento della valutazione dell'istanza (cfr., in ultimo, Consiglio di Stato, III, n. 4549/2016; n. 3569/2016; n. 5108/2015; n. 2699/2015).
Inoltre, la valutazione del reddito, anche ai fini del rilascio del permesso di soggiorno U.E., soggiace alla regola generale di cui all'art. 5, comma 5, del Testo Unico Immigrazione (D. Lgs. n. 286/1998): " Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili ".
Applicando le suindicate coordinate normative e giurisprudenziali, osserva il Tribunale che, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, il ricorrente ha provato di svolgere attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze della ditta “I Rurali S.r.l.s.” con contratto di lavoro a tempo determinato, rinnovato per due volte, e poi trasformato in contratto a tempo indeterminato nel 2021.
Inoltre, il cittadino senegalese ricorrente aveva rilevato, in sede di osservazioni procedimentali che il calo reddituale del 2020 era un fatto transitorio dovuto a fattori del tutto imprevedibili e straordinari, ad esso non addebitabili in quanto dovuti al rientro in Senegal con l’impossibilità di rientrare tempestivamente in Italia a causa della nota emergenza sanitaria da COVID-19 che aveva indotto il Governo a sospendere la Convenzione di Schengen.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che l’entità del reddito percepito dallo straniero ricorrente consentiva all’Amministrazione di valutarne, in una visione prospettica e concreta, l’idoneità e quindi il raggiungimento della soglia prevista dall’art. 9 comma 1 citato su base annuale.
In ogni caso, l’ottenimento da parte del ricorrente, di un contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dall’anno 2021, costituisce un nuovo elemento rilevante ai sensi dell'art. 5 comma 5 del T.U.I. (D. Lgs. n.286/1998).
3.2. E’ fondata anche la seconda censura dei motivi aggiunti con la quale il cittadino senegalese ricorrente deduce l’illegittima dell’impugnato diniego per la ritenuta carenza del certificato di idoneità alloggiativa.
Invero, osserva il Tribunale, che l’art.9 primo comma del D. Lgs. n. 286/1998 nel prevedere che “ lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio ”, richiede evidentemente l’idoneità del requisito alloggiativo nel solo caso di richiesta per ricongiungimento familiare e/o per la presenza evidenziata di familiari dell’istante.
Tale lettura è confortata anche dall’art.16 del D.P.R. n. 384/1999 il quale, nel disciplinare al secondo e al terzo comma la documentazione da allegare alla domanda di richiesta di carta di soggiorno (in assenza di familiari) richiede la sola indicazione del luogo di residenza.
Solo nel caso di richiesta relativa anche ai familiari del richiedente, il quarto comma del citato art.16 prescrive, fra gli altri, alla lettera “b) la disponibilità di un alloggio, a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico”.
Nella specie, il ricorrente ha chiesto il permesso di soggiorno U.E. soltanto per sé ai sensi dell’art. 9, T.U.I. (D. Lgs. n.286/1998) citato.
4. In definitiva, il diniego opposto è quindi illegittimo e dev'essere annullato.
Sussistono i presupposti di legge (fra cui l’impossibilità di ordinare, ex art. 133 T.U. n. 115/2002 e ss.mm., la rivalsa a carico dell’Amministrazione Statale resistente delle somme liquidate a titolo di compenso, che vengono poste a carico dell’Erario in considerazione dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato) per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
Il Tribunale, dispone, ex art. 82 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e ss.mm., la liquidazione in favore del difensore del ricorrente, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato - con decreti n.-OMISSIS- e n.-OMISSIS-, pubblicati rispettivamente il 15.010.2021 e 27.01.2022, dall’apposita Commissione costituita presso questo T.A.R. - del compenso complessivo di € 800,00, oltre gli accessori di legge, ordinandone il pagamento a carico dell’Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai aggiunti proposti in corso di causa, lo dichiara parzialmente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ed in parte lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti del 22 ottobre 2021.
Spese compensate.
Liquida, ex art. 82 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e ss.mm.. in favore del difensore del ricorrente - avv. Salvatore Centonze - ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il compenso professionale in complessivi € 800,00 (ottocento/00), oltre gli accessori di legge, ponendo le relative somme a carico dell’Erario e ordinandone il pagamento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 7 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO