Sentenza 17 maggio 1999
Massime • 1
Per effetto dell'integrazione della legge 3 febbraio 1989 n. 39 ad opera del Decreto Ministeriale 21 dicembre 1990 n. 452, recante il regolamento di attuazione della legge, il quale ha previsto una quarta sezione del ruolo dei mediatori destinata agli agenti in servizi vari, nella quale vengono iscritti gli agenti che svolgono attività per la conclusione di affari relativi al settore dei servizi, nonché tutti gli altri agenti che non trovano collocazione in una delle altre tre sezioni precedenti, devono essere iscritti in detta sezione, atteso il suo carattere residuale, in particolare, i soggetti che svolgono attività di intermediazione per i contratti di finanziamento (per i quali è stata successivamente prevista dalla legge n. 108 del 1996 l'istituzione di un apposito albo) con la conseguenza, che in difetto di iscrizione, non compete al mediatore finanziario per l'opera prestata il diritto al compenso (art. 2231 cod. civ. ).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/05/1999, n. 4800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4800 |
| Data del deposito : | 17 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati:
Dott. Franco BILE - Presidente -
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - rel. Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN UG, elettivamente domiciliato in ROMA CLIVO DI CINNA 215, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO TRETTI, difeso dall'avvocato L'INNOCENTE GIULIO C, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BIESSE SRL;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1286/96 della Corte d'Appello di BOLOGNA, emessa il 27/09/96 e depositata il 14/11/96 (R.G. 1778/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/99 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato Giorgio TRETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 15.9.1993, UG DI esponeva di aver svolto, su incarico della S.r.l. Biesse, attività di intermediazione per la conclusione di un contratto di factoring tra la S.r.l. Bimec, cliente della predetta società, ed il Monte dei Paschi di Siena;
deduceva che il contratto era stato concluso, per un importo di L.400.000.000, ma che la S.r.l. Biesse non aveva provveduto al pagamento del compenso per l'attività di intermediazione, fatturato il 9.7.1993; conveniva pertanto la predetta società davanti al Tribunale di Parma, per sentirla condannare al pagamento della somma di L.8.421.053.
La convenuta restava contumace.
Il tribunale accoglieva la domanda.
Pronunciando sull'appello della S.r.l. Biesse, al quale aveva resistito il DI, la Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 14.11.1996, lo accoglieva e rigettava la domanda, condannando l'appellato alle spese del grado. Considerava la Corte che non spettava al DI il compenso per l'attività di intermediazione, poiché il predetto non era iscritto nel ruolo dei mediatori previsto dall'art. 2 della legge n. 39 del 1989, ne' nell'albo degli intermediari finanziari previsto dalla legge n. 1 del 1991, e che la mancata iscrizione ai suddetti albi determinava la nullità del rapporto ed escludeva il diritto al compenso.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il DI sulla base di due motivi, illustrati con memoria.
Non ha svolto difese in questa sede la S.r.l. Biesse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della legge 3 febbraio 1989 n. 39, deduce il ricorrente che erroneamente la corte d'appello ha ritenuto nullo il contratto ed insussistente il diritto al compenso sul rilievo che il DI, come intermediatore finanziario, non aveva provato di essere iscritto nel ruolo degli agenti di affari in mediazione di cui alle suindicate disposizioni.
Sostiene che il citato art. 2, comma 2, non prevede l'iscrizione nel ruolo per gli intermediatori in affari finanziari. Il ruolo è infatti distinto in tre sezioni (una per gli agenti immobiliari, una per gli agenti merceologici ed una per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso), nessuna delle quali prende in considerazione gli intermediatori in affari finanziari.
Soggiunge che solo con la legge 7 marzo 1996 n. 108 l'attività di mediazione e di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari è riservata ai soggetti iscritti nell'apposito albo istituito presso il Ministero del tesoro e che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi.
1.1. Il motivo non è fondato.
Dispone l'art. 2, comma 1, della legge n. 39 del 1989 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958 n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore) che presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un ruolo degli agenti di affari in mediazione, nel quale devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attività di mediazione, anche se esercitata in modo discontinuo o occasionale. Stabilisce ancora il comma 2 che il ruolo è distinto in tre sezioni: una per gli agenti immobiliari, una per gli agenti merceologici ed una per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso, salvo ulteriori distinzioni in relazione a specifiche attività di mediazione da stabilire con il regolamento di cui all'art. 11.
Ed ulteriori distinzioni sono state stabilite, in conformità a quanto previsto dalla legge, che siffatto potere riservava alle norme regolamentari, con il D.M. 21 dicembre 1990 n. 452, recante il regolamento di attuazione della legge.
Stabilisce infatti l'art. 3 del detto regolamento che, oltre alle tre sezioni previste dall'art. 2, comma 2, della legge (relative agli agenti immobiliari, agli agenti merceologici ed agli agenti con mandato a titolo oneroso), il ruolo si articola in una quarta sezione, indicata con la lettera d), destinata agli agenti in servizi vari, nella quale vengono iscritti gli agenti che svolgono attività per la conclusione di affari relativi al settore dei servizi, nonché tutti gli altri agenti che non trovano collocazione in una delle tre sezioni precedenti.
Per effetto dell'integrazione compiuta, in attuazione di specifica previsione della legge, dal regolamento, l'obbligo di iscrizione al ruolo per i mediatori risulta quindi generalizzato, stante il carattere residuale della quarta sezione, nella quale sono pertanto ricompresi anche gli intermediatori finanziari, intendendo per tali i soggetti che svolgono attività di intermediazione per la conclusione di contratti di finanziamento.
Non vale argomentare in contrario dalla istituzione di un apposito albo per gli intermediatori finanziari ad opera della successiva legge n. 108 del 1996, potendosi porre, in relazione a tale sopravvenuta disciplina, soltanto un problema di abrogazione, per incompatibilità, della previgente normativa, mediante la previsione di uno specifico albo.
Risulta quindi corretta, alla stregua della normativa vigente all'epoca di svolgimento del rapporto per cui è causa, la statuizione della corte d'appello, che ha ritenuto soggetto ad iscrizione anche l'intermediatore finanziario, ed ha quindi negato il diritto al compenso, in difetto di prova dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 39 del 1989. 2. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge 2 gennaio 1991 n. 1, concernente l'attività di intermediazione mobiliare, deduce il ricorrente che erroneamente la corte d'appello ha ritenuto applicabile tale normativa agli intermediatori finanziari, poiché la legge riguarda esclusivamente i promotori di servizi finanziari, e cioè i soggetti che propongono attività di investimento di capitali in valori immobiliari, e non già i soggetti che si interpongono nella concessione di finanziamenti.
1.1. Il motivo è inammissibile.
La sentenza della corte d'appello è fondata su un duplice ordine di argomentazioni, rispettivamente incentrate sulla legge n.39 del 1989 e sulla legge n. 1 del 1991.
Ora, poiché la statuizione della corte d'appello risulta autonomamente sorretta dal richiamo alla disciplina dettata dalla legge n. 39 del 1989, invano censurato con il primo motivo, il ricorrente non ha interesse a censurare l'ulteriore argomentazione posta dalla corte d'appello a sostegno della sua pronuncia, incentrata sulla legge n. 1 del 1991. 3. In conclusione, il ricorso va rigettato.
Non vi è luogo a pronunciare sulle spese, poiché l'intimata non ha svolto difese in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 22 gennaio 1999. Depositato in Cancelleria il 17 maggio 1999