Sentenza 30 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2002, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN EDI POPOL ITAT ANU0 1 2 71 / 02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTES R M ICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente R.G.N. 8669/99 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron. 3082 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Ud. 06/11/01 Dott. Guglielmo SIMONESCHI - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
IN AN e EM NT quali eredi di EM NA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ALBERICO II N. 33, rappresentata e difesa dall'avvocato BOER PAOLO, giusta delega in atti;
controricorrenti 2001 avverso la sentenza n. 144/98 del Tribunale di 4250 -1- PERUGIA, depositata il 01/12/98 R.G.N. 2446/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/01 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato LI MARZI per delega BOER;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del Processo Il Tribunale di Perugia, confermando la decisione di primo grado, accoglieva la domanda proposta da SS NN e ON NT, nella loro qualità di eredi di ON Natale, nei confronti del Ministero degli Interni, per l'accertamento del diritto alla indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (28 giugno 1990) sino alla data ( 1 luglio 1993) nella quale il diritto era stato riconosciuto dalla Commissione medica. Riteneva in particolare il Tribunale che la consulenza disposta in secondo grado aveva confermato gli accertamenti di quella di primo grado e quindi della sussistenza, sulla scorta di documentazione dell'epoca, di patologie di gravità tale da giustificare il diritto alla prestazione richiesta. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione il Ministero censurandola per violazione di legge. Si è costituita con controricorso l'intimata resistendo alle avversarie censure. Motivi della decisione Deduce il Ministero ricorrente violazione dell'art. 1 della legge n. 18/80, degli artt. 1,2,3,4, del digs. N. 509/88, dell'art. 8 ult. co.della legge n. 118/71, oltre a vizio di motivazione, ritenendo che il Tribunale, conformandosi agli accertamenti e alle conclusioni della C.T.U. di secondo grado, ha accolto la domanda sulla basė di elementi di giudizio probabilistici e meramente presuntivi, in ordine alla sussistenza dei presupposto medico legali della prestazione sin dal giugno 1990. Rilevando inoltre come dalla stessa C.T.U. risultasse che la retrodatazione ad epoche anteriori al gennaio 1992 fosse basata su elementi deduttivi e non su riscontri oggettivamente probatori. Ritiene la Corte che il ricorso deve essere rigettato avendo il Tribunæple specificamente indicato, proprio in base alla medesima C.T.U. , le patologie sussistenti, come risultanti dalla documentazione esaminata dal consulente di ufficio, sin dalla data della domanda amministrativa, e valutato tali accertamenti con giudizio congruo e sufficientemente motivato, perciò insindacabile in questa sede di legittimità. Per i motivi che precedono la Corte rigetta il ricorso;
le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente 3.000.000 per onorari para € oltre a L. Così deciso in Roma il 6 novembre 2001 Il Cons. Est. мек Phillie IL CANCELLIERE "3.8°GER" 2002 Depositato in Cancelleri oggi, IL CANCELLIERE Ministero alle spese in L. 13000 (Ara € 6.79, 154937). Il Presidente alo m ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESĂ, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533