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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/08/2025, n. 1498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1498 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
N. 146/2019 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Alessio Marfe', ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 146/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
10/03/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I, c.p.c.
l'ultimo dei quali è scaduto il 5/06/2025,
TRA
(c.f.: ), (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f.: ), CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
(c.f.: ), (c.f.: Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (c.f.: ) e C.F._5 Parte_6 C.F._6 [...]
(c.f.: ), con l'Avv. Carlo Marseglia;
Parte_7 C.F._7
- ATTORI
E
(c.f.: ), con l'Avv. Felice Venuto;
Controparte_1 C.F._8
- CONVENUTO
E
c.f.: ), in proprio e quale mandataria Controparte_2 P.IVA_1
di (c.f.: , con l'Avv. Carmelo Vicente Pucillo;
CP_3 P.IVA_2
- CONVENUTA E TERZA CHIAMATA
Oggetto: morte.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10/03/2025, che qui si intendono richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 4/01/2019, e Parte_1 Parte_2
nonché , , e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
in qualità rispettivamente di figlie e nipoti di hanno Parte_7 Persona_1 convenuto in giudizio la e , domandando il Controparte_2 Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, subiti a causa del decesso del loro congiunto, conseguente al sinistro stradale verificatosi in data
9/10/2015 allorquando si verificò uno scontro tra l'autovettura Innocenti tg. AD466AR di proprietà e condotta da e l'autovettura Volkswagen OL tg. BB544GN Persona_1 di proprietà e condotta da sulla S.S. n. 90 Foggia-Napoli all'altezza dello Controparte_1 svincolo per la strada che conduce in località San Lorenzo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2/04/2019 , sul Controparte_1 presupposto dell'esclusiva responsabilità di ha chiesto il rigetto della Persona_1 domanda proposta dagli attori e, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni patrimoniali e non da lui subiti a seguito del sinistro stradale, chiedendo la chiamata in causa della CP_3
quale compagnia assicurativa dell'autovettura Innocenti tg. AD466AR.
[...]
In pari data si è costituita la che, sempre sul presupposto Controparte_2 dell'esclusiva responsabilità di ha chiesto il rigetto della domanda Persona_1 proposta dagli attori.
Autorizzata la chiamata in causa, in data 8/07/2020 la si Controparte_2
è costituta anche in qualità di mandataria della ex art. 77 c.p.c., in forza di CP_3 mandato irrevocabile di rappresentanza processuale e sostanziale autenticato con atto del
10/07/2017 a ministero del Notaio dott. di Milano, nonché quale impresa Persona_2 gestionaria ex artt. 145 e 149 D.Lgs. n. 209/2005, in ragione delle norme statuite nella convenzione "CARD" emanata in attuazione dell'art. 13 del D.P.R. n. 254/2006, nonché ai sensi dell'art. 1268 c.c. La così rappresentata, sempre sul presupposto della CP_3
esclusiva responsabilità di ha chiesto di accertare che gli importi di euro Persona_1
495,00 e 375,00 corrisposti a risultano adeguati a risarcire il pregiudizio Controparte_1 da lui subìto in occasione del sinistro stradale e, per l'effetto, di rigettare la domanda riconvenzionale e, in via subordinata, di contenere il risarcimento in relazione al pregiudizio effettivamente subìto, eventualmente in relazione al grado di colpa allo stesso ascrivibile.
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Istruita a mezzo di prove testimoniali, c.t.u. ricostruttiva della dinamica del sinistro stradale e delle responsabilità dei conducenti e di c.t.u. medico-legale, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L'art. 2054, co. 2, c.c. stabilisce che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Nel caso di specie, è stata raggiunta la prova della esclusiva responsabilità di
[...]
Persona_1
La c.t.u. ricostruttiva della dinamica del sinistro stradale e delle responsabilità dei conducenti ha confermato, infatti, quanto già emerso nell'ambito del procedimento penale scaturito dal sinistro stradale, archiviato con decreto del 6/06/2016 dal G.I.P. del Tribunale di
Foggia, il quale, condividendo quanto sostenuto dal P.M. nella richiesta di archiviazione, ha affermato: “…emerge chiaramente che l'incidente stradale in cui ha perso la vita Per_1
è da addebitarsi a responsabilità esclusiva di quest'ultimo e che nessun contributo
[...] causale può attribuirsi alla condotta di guida del conducente del veicolo contrapposto
[...]
o di altri utenti della strada”. CP_1
I Carabinieri della Stazione di Bovino - delegati allo svolgimento delle indagini penali dal P.M. - infatti, sulla base dei rilievi planimetrici e fotografici realizzati, avevano concluso che il effettuava una manovra di svolta a sinistra, per immettersi sulla strada che Per_1 conduce in località San Lorenzo, omettendo di dare la dovuta precedenza al veicolo che sopraggiungeva dal senso opposto di marcia e, quindi, tagliando la strada al CP_1 evidenziando, inoltre, come inspiegabilmente la manovra di svolta veniva iniziata alcuni metri prima dell'intersezione e come la collusione era stata inevitabile.
Il c.t.u., utilizzando esclusivamente criteri tecnico-scientifici, altamente attendibili e certamente obiettivi, prescindendo dunque dalle dichiarazioni rese dal testimone
[...]
e, in sede di indagini penali, dalla parte , valorizzando le Tes_1 Controparte_1 caratteristiche e le condizioni della strada, gli elementi oggettivi contenuti nei rapporti dei
Carabinieri, i rilievi fotografici e le informazioni ricavabili dallo studio morfologico dei danni impressi dalla collisione sui veicoli, ha confermato la dinamica del sinistro stradale emersa in sede penale, ribadendo la responsabilità esclusiva di Persona_1
In particolare, la dinamica ricostruita dal c.t.u. è la seguente.
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Il giunto a transitare lungo il tratto rettilineo che adduce all'intersezione CP_1 con la S.P. n. 111, posta sulla propria destra, apprestandosi a incrociare la vettura del
[...]
proveniente dall'opposta direttrice di avanzamento, percepiva improvvisamente la Per_1 deviazione posta in essere da quest'ultimo, che – per cause imprecisate connesse ad una presumibile estemporanea astrazione nella guida – deviava verso sinistra in direzione dello slargo dell'incrocio, così giungendo a debordare nell'opposta corsia. L'impatto dei due mezzi
– inevitabile e violento – si concretizzava pienamente all'interno della corsia di destra della carreggiata stradale, riservata al transito della vettura del pressoché in linea con la CP_1 cuspide di destra dello slargo di innesto della laterale S.P. n. 111 sulla sede principale della
S.S. n. 90 (e quindi arretrata per circa 8.00 m e più dall'ideale “area centrale” dell'intersezione prevista per la manovra di svolta dei veicoli), dove venivano riscontrati dai
Carabinieri evidenti “tracce di collisione” costituite essenzialmente dall'area di dispersione al suolo di lubrificante e liquidi di servizio rilasciati dalle componenti radianti anteriori dei due veicoli giunti in violenta collisione, e successiva scia di detriti e frammenti delle componenti danneggiate distaccatesi dai veicoli incidentati nel corso del loro violento scontro frontale, queste ultime massimamente concentrate a ridosso del margine destro della carreggiata nel tratto antistante la posizione di quiete assunta dalla autovettura del a tratteggiarne CP_1 fisicamente la direttrice di evoluzione post-urto, in uno con delle “ormaie” impresse dalle ruote di quest'ultimo veicolo sul terreno erboso attiguo al margine asfaltato di destra in itinere della incontrollata uscita di strada. L'autovettura del subiva, invece, una repentina Per_1 rototraslazione antioraria giungendo ad allinearsi pressoché all'asse stradale, venendo sospinta all'indietro sul lato di provenienza, sino ad arrestarsi totalmente nella corsia opposta e a ridosso della posizione inclinata di quiete assunta dalla autovettura antagonista, con il posteriore parzialmente all'interno del ciglio erboso ed attigua cunetta pluviale contigui alla carreggiata asfaltata della S.S. n. 90.
L'individuazione dei punti di applicazione dell'urto insorto tra i due mezzi e le parti dei veicoli rimaste danneggiate nell'urto e successiva interferenza dinamica variabile, effettuata mediante accurata disamina dei rilievi fotografici disponibili in atti, ha permesso di stabilire che l'impatto dei veicoli antagonisti abbia interessato o coinvolto direttamente le strutture meccaniche e irrigidenti della regione anteriore angolare e laterale sinistra della vettura del e quelle della sezione frontale di centro-destra della vettura del CP_1 [...]
CP_
[...]
[...]
con carattere di collisione eccentrica a destra insorta per tale veicolo a causa
[...] dell'inclinazione assunta durante la manovra di “svolta anticipata” posta in essere dal suo conducente per dirigersi verso l'intersezione della S.P. n. 111 posta sulla sinistra, a fronte di un urto “eccentrico a sinistra” insorto per l'altro veicolo in regolare transito lineare lungo il rettilineo stradale nel frangente dello scontro, così come sostanzialmente individuabile nella coniugazione dei profili di danno apprezzabili complessivamente sui mezzi.
L'impatto – di evidente gravità – avveniva quindi in modalità diretta e severa, causando il collasso delle strutture irrigidenti e meccaniche anteriori e laterali dei due veicoli, con la conseguente compenetrazione della sezione angolare dell'uno all'interno delle componenti frontali dell'altro, provocando il repentino schiacciamento al suolo delle reciproche sezioni anteriori dissestate e il brusco arretramento in obliquo ed in rotazione incontrollata dei veicoli incidentati, dando luogo all'istantanea abrasione per scorrimento dei pneumatici e strutture deformate sporgenti contro la grana d'asfalto, nonché allo sversamento dei liquidi refrigeranti e lubrificanti di servizio presenti nei circuiti in pressione dei due mezzi antagonisti, danneggiandone i circuiti e serbatoi di accumulo.
Importante è rilevare come erroneamente i Carabinieri abbiano verbalizzato, nella relazione di incidente, che all'atto del loro intervento sul posto “i veicoli coinvolti erano già stati rimossi dalla posizione statica assunta al termine dell'evento”. Come rilevato dal c.t.u., trattasi di un evidente refuso, ciò essendo in contraddizione oggettiva con quanto si evince dai rilievi fotografici eseguiti sul campo del sinistro dagli stessi verbalizzanti e con quanto acclarato dall'evoluzione delle tracce di scontro repertate al suolo, risultate direttamente congruenti con le posizioni di quiete rilevate metricamente e con la presenza di elementi oggettivi tali da consentire l'individuazione del punto d'urto in corrispondenza di una ampia scia di liquidi lubrificanti e di servizio dispersi sulla sede stradale dai mezzi incidentati, collocato all'interno della corsia di spettanza della autovettura del e in zona CP_1 prossima al punto terminale del varco di ingresso della laterale S.P. n. 111.
Quella sopra descritta è stata la dinamica del sinistro stradale, che il c.t.u. ha potuto ricavare agevolmente e con sufficiente precisione per l'ubicazione del punto di scontro e successiva evoluzione incontrollata sino alla quiete, sulla base degli elementi obiettivi rilevati sul campo del sinistro dai Carabinieri intervenuti subito dopo l'incidente, accertamenti e rilievi che sono stati riportati nel loro rapporto e nella relativa planimetria, riordinati e raccordati ai successivi accertamenti svolti sui luoghi dallo stesso c.t.u., che sono stati
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riportati sul grafico allegato alla consulenza, cui si rimanda, che illustra in maniera intuitiva e semplice l'evento.
Passando, più specificamente, alle responsabilità dei conducenti, il c.t.u., dal complessivo riordino e studio tecnico delle evidenze disponibili agli atti per la ricostruzione del sinistro stradale, ha potuto stabilire che la collisione dei veicoli antagonisti sia insorta a una velocità di ingresso all'urto della vettura del pari a circa 75 km/h, a fronte di CP_1 quella della vettura del di circa 35 km/h, valori che si appalesano decisamente Per_1 coerenti e congruenti con l'effettiva “intensità” dei danneggiamenti riportati dalle regioni anteriori e laterali dei veicoli giunte in collisione, nonché con l'estensione limitata degli spostamenti post-urto da loro seguiti per giungere nelle rispettive posizioni di quiete.
Se non vi è dubbio che le velocità dei veicoli abbia influito nell'accentuare l'intensità della collisione, è però altrettanto certo che l'insorgenza del sinistro è dovuta alla oggettiva imprevedibilità di una deviazione attuata dal in fase di incrocio ravvicinato e Per_1 quanto mai inaspettata per l'altro conducente.
Si rammenta, sul punto, come sia emerso pacificamente che la manovra di svolta sia stata attuata inspiegabilmente in modalità “anticipata” (per circa 8.00 m e più) rispetto al raggiungimento della più corretta posizione della “in asse” con la zona centrale CP_5 dello slargo dell'intersezione laterale della S.P. n. 111 verso cui risultava diretta e soprattutto con palese omessa precedenza nei confronti della VW OL visibilmente sopraggiungente dappresso lungo la strada.
Il lieve possibile sforamento del limite di velocità da parte del non pare CP_1 aver assunto, nella specie, alcuna efficacia causale. Si condivide, al riguardo, quanto analiticamente esposto dal c.t.u.: “Difatti, pur evidenziando il mancato rispetto da parte del conducente la vettura VW OL del “Limite di Velocità 70 km/h” vigente sulla S.S. n° 90 ed esplicitato dalla segnaletica insistente nella più ampia zona del suo tracciato (sebbene, ovviamente, nel limite minimale di quei 5 km/h tuttalpiù individuabili analiticamente per il frangente dell'impatto), è da stigmatizzare l'ineluttabilità sostanziale della collisione anche in caso di stringente rispetto di un siffatto limite numerico (70 km/h), non rivestendo valenza causale alcuna tale (minimale) “eccesso di velocità” rispetto all'evidente “inserimento” della vettura antagonista nell'opposta corsia di sua pertinenza con CP_5 modalità di inclinazione “anticipata” ricostruibili tecnicamente dallo studio morfologico
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dei profili di danno dei mezzi associato all'ubicazione dell'area di scontro dei veicoli su strada, e che ne evidenzia altresì la stringente tempistica di invasione drammaticamente prossima a quella di percezione e reazione al pericolo concessa al conducente della VW OL sopraggiungente su strada, dando luogo ad uno “scontro frontale”, drammaticamente concretizzatosi indipendentemente dall'andatura assunta da quest'ultimo autoveicolo nel suo regolare avanzamento sulla corsia destra della strada. Collisione che – a ben vedere – non sarebbe risultata ineluttabile anche allorquando la VW OL avesse mantenuto una velocità esattamente pari ai 70 km/h concessi lungo la strada (non sussistendo oggettive motivazioni al contorno che ne obbligassero una diversa e di molto inferiore andatura di avanzamento), in ragione della sua invalenza nei confronti della continuata manovra di svolta posta in essere dal conducente la antagonista, Sig., con CP_5 Persona_1 esito di danno che difficilmente avrebbe potuto assumere connotazioni diverse rispetto al drammatico esito lesivo che – purtroppo – tutti ben conosciamo”.
Ad aggravare la responsabilità del anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., vi è poi Per_1 il mancato uso da parte sua della cintura di sicurezza, che ha avuto efficacia causale decisiva rispetto all'evento morte.
Premessa, sulla base di elementi obiettivi, l'esclusione di qualsivoglia “collasso strutturale” della cellula di sopravvivenza costituita dall'abitacolo, il c.t.u. ha rilevato che:
- si evince dai rilievi fotografici l'apparente deviazione del piantone sterzo verso l'alto, in uno con l'anomalo “addosso” della corona volante guida alla plancia strumentazione del posto conducente, tipicamente riconducibili, nella bibliografia della sinistrosità stradale, all'azione violenta di proiezione in avanti subita dall'occupante il veicolo nella fase apicale di collisione frontale, allorquando “non trattenuto” sul sedile dall'indosso della nastratura di sicurezza;
- il quadro lesivo accertato in sede di Ricognizione Cadaverica dal Consulente Medico
Legale, Dott.ssa , incaricata dal P.M. all'epoca delle indagini penali disposte Persona_3
a seguito dell'incidente, conclude per un decesso attribuito ad “imponenti lesioni ossee toraciche in politraumatizzato”, specificate nella loro maggiore intensità per “alterazione del normale profilo anatomico per avvallamento ubiquitario, maggiormente apprezzabile a sinistra”, ed associato a evidenti segni contusivi nella zona addominale e del capo (area di tumefazione del cuoio capelluto bilateralmente in regione parieto-occipitale), agevolmente
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riconducibili ad un “urto violento” del corpo del contro le strutture interne Per_1 dell'abitacolo vettura (integro e non deformato), marcatamente attribuibili alla sua “mobilità” rispetto alla seduta inizialmente assunta sul sedile guida, compatibile unicamente con il
“mancato trattenimento” da parte della prevista cintura di sicurezza.
Tali conclusioni sono in linea con la prima c.t.u. medico-legale, nella quale il consulente, sulla base del referto TAC menzionato nel verbale di ricognizione cadaverica e delle risultanze dell'esame obiettivo espletato dal medico in sede di ricognizione cadaverica, ha concluso che è altamente probabile che il non indossasse la cintura di sicurezza, Per_1 apparendo evidente che, se ciò fosse avvenuto, certamente non avrebbe subìto le gravi lesioni che lo condussero alla morte.
Non possono affatto condividersi, invece, le conclusioni cui è giunta la seconda c.t.u. medico-legale, ove il consulente afferma in maniera sbrigativa e sommaria che, trattandosi di soggetto di bassa statura e obeso, che era solito condurre l'auto con il sedile anteriore vicino al volante, è “discretamente probabile” che le gravi lesioni patite dal conducente siano compatibili con la dinamica dell'evento e con l'uso della cintura di sicurezza. Peraltro, come espressamente riportato dal c.t.u., la circostanza che il guidasse con il sedile Per_1 anteriore vicino al volante, sarebbe stata appresa dal consulente direttamente dal difensore degli attori, senza che risulti, però, in alcun modo provata. Trattasi, ad ogni modo, di una mera congettura del difensore degli attori, che ha dedotto, del tutto apoditticamente, nelle note scritte depositate il 9/03/2024, “…che i vecchietti notoriamente guidano appiccicati al volante per cui la cintura può anche non svolgere alcun effetto”.
Ne deriva, quindi, come l'incidente trovi la sua origine nella deviazione a sinistra attuata dal nell'imminenza dell'incrocio ravvicinato con la vettura antagonista Per_1 proveniente dall'opposta direzione di marcia, dopo una breve decelerazione e senza alcun concreto arresto al centro della carreggiata per concedere la doverosa precedenza, dando origine ad una invasione dell'opposta corsia di spettanza che ha reso ineluttabile lo scontro dei due veicoli, il cui esito lesivo si ritiene abbia assunto connotazione mortale, sostanzialmente in ragione della totale mobilità concessa al corpo del all'interno Per_1 dell'abitacolo vettura, plausibile unicamente con l'omesso utilizzo della cintura di sicurezza nel frangente dello scontro.
Quanto alla critica rivolta alla c.t.u. dalla parte attrice, di non aver proceduto a verificare l'usura pneumatici, il consulente ha correttamente rilevato che, considerato lo stato
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dell'autovettura VW OL, palesemente “rottamata”, parzialmente “cannibalizzata” e non sottoposta a sequestro, non sussiste la prova dell'effettiva appartenenza e riconducibilità degli pneumatici visionati in sede di sopralluogo allo specifico veicolo del Inoltre, non CP_1
è stato possibile espletare alcuna verifica tecnica in merito alla corretta funzionalità del sistema frenante, peraltro retrodatata alla remota epoca di insorgenza del sinistro stradale rispetto a quella di visione del relitto. Infine, l'accertamento richiesto non avrebbe avuto alcuna utilità considerata l'assenza di “tracce gommose” riscontrata al suolo dai Carabinieri e, quindi, di una qualche “frenata di emergenza”, resa impossibile dalla repentinità e imprevedibilità della manovra del e dal poco tempo di reazione a disposizione del Per_1
CP_1
Considerate le chiare e nette risultanze delle indagini tecnico-scientifiche, dotate di altra affidabilità e di indubbia obiettività, si ritiene superfluo esaminare l'attendibilità e il valore probatorio della testimonianza resa da che - è comunque opportuno Testimone_1 evidenziare - ha confermato la dinamica del sinistro stradale sopra descritta e posta alla base della presente decisione.
La presunzione di colpa di cui all'art. 2054, co. 2, c.c., deve dunque ritenersi superata, dovendosi affermare la responsabilità esclusiva di ai sensi dell'art. 2054, Persona_1 co. 1 e 3, c.c. Oltre alle eredi del predetto, e andrà Parte_1 Parte_2 condannata a risarcire i danni derivanti dal sinistro, in solido, anche la compagnia assicurativa ai sensi dell'art. 144 D.Lgs. n. 209/2005 (cod. ass.), quale compagnia CP_3 assicurativa del responsabile civile.
3. Deve quindi procedersi a valutare, sia nell'an che nel quantum, i danni, patrimoniali e non patrimoniali, lamentati dal convenuto - attore in riconvenzionale - . Controparte_1
Possono utilizzarsi le risultanze della c.t.u. medico-legale e della c.t.u. estimativa dei danni al veicolo espletate nel corso del giudizio, che appaiono sorrette da un rigoroso e condivisibile iter argomentativo, che appare immune da vizi logici e scientifici.
Principiando dal danno non patrimoniale, premesso che la dinamica dell'evento è risultata altamente compatibile con le lesioni riportate e con l'uso della cintura di sicurezza, facendo applicazione dell'art. 139 cod. ass. e dei relativi decreti attuativi, trattandosi di danno per lesioni di lieve entità da sinistro stradale, possono essere individuati i seguenti parametri:
6% di IP (pari ad euro 8.107,01), 8 gg di ITP al 75% (pari ad euro 337,08), 20 gg di ITP al
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50% (pari ad euro 561,80), 20 di ITP al 25% (pari ad euro 280,90). Per un totale di euro
9.286,79.
Non è stata fornita la prova dei presupposti per applicare l'aumento dell'ammontare del risarcimento del danno di cui all'art. 139, co. 3, cod. ass.
Va poi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale per euro 689,57 per spese mediche, debitamente documentate dal danneggiato e ritenute congrue e necessarie dal c.t.u.
Infine, quanto al danno patrimoniale relativo all'autovettura incidentata, la cui riparazione è risultata antieconomica, esso corrisponde al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, quantificato dal c.t.u. in euro 750,00.
Il totale dei danni risarcibili ammonta dunque ad euro 10.726,36, da cui va detratto quanto già pagato dalla al danneggiato, ovvero euro 870,00. Controparte_2
Pertanto, il danno risarcibile ammonta ad euro 9.856,36.
Su tale somma, già rivalutata all'attualità, saranno dovuti gli interessi compensativi, che appare equo riconoscere, sulla base dell'insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. S.U.
n. 1712/1995), nella misura legale sulla somma indicata, devalutata al momento del sinistro e successivamente rivalutata anno per anno sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, oltre agli ulteriori interessi legali sulla somma così liquidata sino al soddisfo (v.
Cass. n. 39376/2021).
4. Va accolta la domanda proposta dalle attrici e Parte_1 Parte_2
quali eredi dell'assicurato ai sensi dell'art. 1917, co. 1, c.c., di
[...] Persona_1 condannare la a tenerle indenni di quanto devono pagare in favore di CP_3 CP_1
per effetto della presente sentenza.
[...]
5. Venendo alle spese di lite - che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014 secondo i valori medi per tutte le fasi processuali, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia di complessità media - in applicazione del principio della soccombenza, di cui all'art. 91 c.p.c., vanno poste a carico degli attori e della in CP_3 solido tra loro, con pagamento in favore di e distrazione in favore del Controparte_1 procuratore dichiaratosi antistatario, Avv. Felice Venuto, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., e andranno, inoltre, poste a carico degli attori, in solido tra loro, con pagamento in favore della
Controparte_2
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Ai sensi dell'art. 1917, co. 3, c.c., le spese sostenute da e Parte_1 [...]
quali eredi dell'assicurato sono a carico della Parte_2 Persona_1 CP_3
Tuttavia, considerato che il presente giudizio ha avuto ad oggetto domande contrapposte
[...] di risarcimento dei danni in relazione al medesimo sinistro stradale, va precisato che andranno poste a carico dell' in conformità al disposto della norma, esclusivamente le CP_3 spese di resistenza all'azione del danneggiato , che si quantificano nella Controparte_1 misura della metà dell'importo ricavabile con applicazione dei criteri di calcolo di cui al capoverso precedente. Tali spese vanno distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, Avv. Carlo Marseglia, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Le spese delle c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti dei consulenti (Cass. 28094/2009; Cass. 23522/2014; Cass. 23133/2015), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo degli attori e della in solido CP_3 tra loro, quali soccombenti, con il conseguente diritto di e della Controparte_1 [...] di ripetere dai predetti le somme eventualmente versate o che saranno Controparte_2 versate ai c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , e
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
2) accogliendo la domanda di , ai sensi dell'art. 2054 c.c., dichiara Controparte_1 la responsabilità esclusiva di per il sinistro stradale di cui è causa e, per Persona_1
l'effetto, anche ai sensi dell'art. 144 cod. ass., condanna Parte_1 Parte_2
e la in solido, al pagamento in favore di della somma
[...] CP_3 Controparte_1 di euro 9.856,36, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi compensativi nella misura legale sulla somma indicata, devalutata al momento del sinistro e successivamente rivalutata anno per anno sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, e oltre ulteriori interessi legali sulla somma così liquidata sino al soddisfo;
3) condanna la ai sensi dell'art. 1917, co. 1, c.c., a tenere indenni CP_3 [...]
e di quanto devono pagare in favore di Parte_1 Parte_2 Controparte_1 per effetto della presente sentenza;
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4) condanna , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e la in
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 CP_3 solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese di lite, con Controparte_1 distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Felice Venuto, che qui si liquidano in euro 10.860,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed
IVA come per legge;
5) condanna , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e in solido tra loro, al
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 pagamento in favore della delle spese di lite, che qui si Controparte_2 liquidano in euro 10.860,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso),
CPA ed IVA come per legge;
6) condanna la ai sensi dell'art. 1917, co. 3, c.c., al pagamento in favore CP_3 di e con distrazione in favore del procuratore Parte_1 Parte_2 antistatario Avv. Carlo Marseglia, delle spese per resistere all'azione del danneggiato
, che qui si liquidano in euro 5.430,00 per compenso, oltre rimborso spese Controparte_1 generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge;
7) le spese delle c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti dei consulenti, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo di
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e della in solido tra loro, con il Parte_6 Parte_7 CP_3 conseguente diritto di e della di ripetere dai Controparte_1 Controparte_2 predetti le somme eventualmente versate o che saranno versate ai c.t.u.
Così deciso in Foggia, il 9/08/2025.
Il Giudice
(dott. Alessio Marfe')
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Alessio Marfe', ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 146/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
10/03/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I, c.p.c.
l'ultimo dei quali è scaduto il 5/06/2025,
TRA
(c.f.: ), (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f.: ), CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
(c.f.: ), (c.f.: Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (c.f.: ) e C.F._5 Parte_6 C.F._6 [...]
(c.f.: ), con l'Avv. Carlo Marseglia;
Parte_7 C.F._7
- ATTORI
E
(c.f.: ), con l'Avv. Felice Venuto;
Controparte_1 C.F._8
- CONVENUTO
E
c.f.: ), in proprio e quale mandataria Controparte_2 P.IVA_1
di (c.f.: , con l'Avv. Carmelo Vicente Pucillo;
CP_3 P.IVA_2
- CONVENUTA E TERZA CHIAMATA
Oggetto: morte.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10/03/2025, che qui si intendono richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 4/01/2019, e Parte_1 Parte_2
nonché , , e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
in qualità rispettivamente di figlie e nipoti di hanno Parte_7 Persona_1 convenuto in giudizio la e , domandando il Controparte_2 Controparte_1 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, subiti a causa del decesso del loro congiunto, conseguente al sinistro stradale verificatosi in data
9/10/2015 allorquando si verificò uno scontro tra l'autovettura Innocenti tg. AD466AR di proprietà e condotta da e l'autovettura Volkswagen OL tg. BB544GN Persona_1 di proprietà e condotta da sulla S.S. n. 90 Foggia-Napoli all'altezza dello Controparte_1 svincolo per la strada che conduce in località San Lorenzo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2/04/2019 , sul Controparte_1 presupposto dell'esclusiva responsabilità di ha chiesto il rigetto della Persona_1 domanda proposta dagli attori e, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni patrimoniali e non da lui subiti a seguito del sinistro stradale, chiedendo la chiamata in causa della CP_3
quale compagnia assicurativa dell'autovettura Innocenti tg. AD466AR.
[...]
In pari data si è costituita la che, sempre sul presupposto Controparte_2 dell'esclusiva responsabilità di ha chiesto il rigetto della domanda Persona_1 proposta dagli attori.
Autorizzata la chiamata in causa, in data 8/07/2020 la si Controparte_2
è costituta anche in qualità di mandataria della ex art. 77 c.p.c., in forza di CP_3 mandato irrevocabile di rappresentanza processuale e sostanziale autenticato con atto del
10/07/2017 a ministero del Notaio dott. di Milano, nonché quale impresa Persona_2 gestionaria ex artt. 145 e 149 D.Lgs. n. 209/2005, in ragione delle norme statuite nella convenzione "CARD" emanata in attuazione dell'art. 13 del D.P.R. n. 254/2006, nonché ai sensi dell'art. 1268 c.c. La così rappresentata, sempre sul presupposto della CP_3
esclusiva responsabilità di ha chiesto di accertare che gli importi di euro Persona_1
495,00 e 375,00 corrisposti a risultano adeguati a risarcire il pregiudizio Controparte_1 da lui subìto in occasione del sinistro stradale e, per l'effetto, di rigettare la domanda riconvenzionale e, in via subordinata, di contenere il risarcimento in relazione al pregiudizio effettivamente subìto, eventualmente in relazione al grado di colpa allo stesso ascrivibile.
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Istruita a mezzo di prove testimoniali, c.t.u. ricostruttiva della dinamica del sinistro stradale e delle responsabilità dei conducenti e di c.t.u. medico-legale, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. L'art. 2054, co. 2, c.c. stabilisce che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Nel caso di specie, è stata raggiunta la prova della esclusiva responsabilità di
[...]
Persona_1
La c.t.u. ricostruttiva della dinamica del sinistro stradale e delle responsabilità dei conducenti ha confermato, infatti, quanto già emerso nell'ambito del procedimento penale scaturito dal sinistro stradale, archiviato con decreto del 6/06/2016 dal G.I.P. del Tribunale di
Foggia, il quale, condividendo quanto sostenuto dal P.M. nella richiesta di archiviazione, ha affermato: “…emerge chiaramente che l'incidente stradale in cui ha perso la vita Per_1
è da addebitarsi a responsabilità esclusiva di quest'ultimo e che nessun contributo
[...] causale può attribuirsi alla condotta di guida del conducente del veicolo contrapposto
[...]
o di altri utenti della strada”. CP_1
I Carabinieri della Stazione di Bovino - delegati allo svolgimento delle indagini penali dal P.M. - infatti, sulla base dei rilievi planimetrici e fotografici realizzati, avevano concluso che il effettuava una manovra di svolta a sinistra, per immettersi sulla strada che Per_1 conduce in località San Lorenzo, omettendo di dare la dovuta precedenza al veicolo che sopraggiungeva dal senso opposto di marcia e, quindi, tagliando la strada al CP_1 evidenziando, inoltre, come inspiegabilmente la manovra di svolta veniva iniziata alcuni metri prima dell'intersezione e come la collusione era stata inevitabile.
Il c.t.u., utilizzando esclusivamente criteri tecnico-scientifici, altamente attendibili e certamente obiettivi, prescindendo dunque dalle dichiarazioni rese dal testimone
[...]
e, in sede di indagini penali, dalla parte , valorizzando le Tes_1 Controparte_1 caratteristiche e le condizioni della strada, gli elementi oggettivi contenuti nei rapporti dei
Carabinieri, i rilievi fotografici e le informazioni ricavabili dallo studio morfologico dei danni impressi dalla collisione sui veicoli, ha confermato la dinamica del sinistro stradale emersa in sede penale, ribadendo la responsabilità esclusiva di Persona_1
In particolare, la dinamica ricostruita dal c.t.u. è la seguente.
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Il giunto a transitare lungo il tratto rettilineo che adduce all'intersezione CP_1 con la S.P. n. 111, posta sulla propria destra, apprestandosi a incrociare la vettura del
[...]
proveniente dall'opposta direttrice di avanzamento, percepiva improvvisamente la Per_1 deviazione posta in essere da quest'ultimo, che – per cause imprecisate connesse ad una presumibile estemporanea astrazione nella guida – deviava verso sinistra in direzione dello slargo dell'incrocio, così giungendo a debordare nell'opposta corsia. L'impatto dei due mezzi
– inevitabile e violento – si concretizzava pienamente all'interno della corsia di destra della carreggiata stradale, riservata al transito della vettura del pressoché in linea con la CP_1 cuspide di destra dello slargo di innesto della laterale S.P. n. 111 sulla sede principale della
S.S. n. 90 (e quindi arretrata per circa 8.00 m e più dall'ideale “area centrale” dell'intersezione prevista per la manovra di svolta dei veicoli), dove venivano riscontrati dai
Carabinieri evidenti “tracce di collisione” costituite essenzialmente dall'area di dispersione al suolo di lubrificante e liquidi di servizio rilasciati dalle componenti radianti anteriori dei due veicoli giunti in violenta collisione, e successiva scia di detriti e frammenti delle componenti danneggiate distaccatesi dai veicoli incidentati nel corso del loro violento scontro frontale, queste ultime massimamente concentrate a ridosso del margine destro della carreggiata nel tratto antistante la posizione di quiete assunta dalla autovettura del a tratteggiarne CP_1 fisicamente la direttrice di evoluzione post-urto, in uno con delle “ormaie” impresse dalle ruote di quest'ultimo veicolo sul terreno erboso attiguo al margine asfaltato di destra in itinere della incontrollata uscita di strada. L'autovettura del subiva, invece, una repentina Per_1 rototraslazione antioraria giungendo ad allinearsi pressoché all'asse stradale, venendo sospinta all'indietro sul lato di provenienza, sino ad arrestarsi totalmente nella corsia opposta e a ridosso della posizione inclinata di quiete assunta dalla autovettura antagonista, con il posteriore parzialmente all'interno del ciglio erboso ed attigua cunetta pluviale contigui alla carreggiata asfaltata della S.S. n. 90.
L'individuazione dei punti di applicazione dell'urto insorto tra i due mezzi e le parti dei veicoli rimaste danneggiate nell'urto e successiva interferenza dinamica variabile, effettuata mediante accurata disamina dei rilievi fotografici disponibili in atti, ha permesso di stabilire che l'impatto dei veicoli antagonisti abbia interessato o coinvolto direttamente le strutture meccaniche e irrigidenti della regione anteriore angolare e laterale sinistra della vettura del e quelle della sezione frontale di centro-destra della vettura del CP_1 [...]
CP_
[...]
[...]
con carattere di collisione eccentrica a destra insorta per tale veicolo a causa
[...] dell'inclinazione assunta durante la manovra di “svolta anticipata” posta in essere dal suo conducente per dirigersi verso l'intersezione della S.P. n. 111 posta sulla sinistra, a fronte di un urto “eccentrico a sinistra” insorto per l'altro veicolo in regolare transito lineare lungo il rettilineo stradale nel frangente dello scontro, così come sostanzialmente individuabile nella coniugazione dei profili di danno apprezzabili complessivamente sui mezzi.
L'impatto – di evidente gravità – avveniva quindi in modalità diretta e severa, causando il collasso delle strutture irrigidenti e meccaniche anteriori e laterali dei due veicoli, con la conseguente compenetrazione della sezione angolare dell'uno all'interno delle componenti frontali dell'altro, provocando il repentino schiacciamento al suolo delle reciproche sezioni anteriori dissestate e il brusco arretramento in obliquo ed in rotazione incontrollata dei veicoli incidentati, dando luogo all'istantanea abrasione per scorrimento dei pneumatici e strutture deformate sporgenti contro la grana d'asfalto, nonché allo sversamento dei liquidi refrigeranti e lubrificanti di servizio presenti nei circuiti in pressione dei due mezzi antagonisti, danneggiandone i circuiti e serbatoi di accumulo.
Importante è rilevare come erroneamente i Carabinieri abbiano verbalizzato, nella relazione di incidente, che all'atto del loro intervento sul posto “i veicoli coinvolti erano già stati rimossi dalla posizione statica assunta al termine dell'evento”. Come rilevato dal c.t.u., trattasi di un evidente refuso, ciò essendo in contraddizione oggettiva con quanto si evince dai rilievi fotografici eseguiti sul campo del sinistro dagli stessi verbalizzanti e con quanto acclarato dall'evoluzione delle tracce di scontro repertate al suolo, risultate direttamente congruenti con le posizioni di quiete rilevate metricamente e con la presenza di elementi oggettivi tali da consentire l'individuazione del punto d'urto in corrispondenza di una ampia scia di liquidi lubrificanti e di servizio dispersi sulla sede stradale dai mezzi incidentati, collocato all'interno della corsia di spettanza della autovettura del e in zona CP_1 prossima al punto terminale del varco di ingresso della laterale S.P. n. 111.
Quella sopra descritta è stata la dinamica del sinistro stradale, che il c.t.u. ha potuto ricavare agevolmente e con sufficiente precisione per l'ubicazione del punto di scontro e successiva evoluzione incontrollata sino alla quiete, sulla base degli elementi obiettivi rilevati sul campo del sinistro dai Carabinieri intervenuti subito dopo l'incidente, accertamenti e rilievi che sono stati riportati nel loro rapporto e nella relativa planimetria, riordinati e raccordati ai successivi accertamenti svolti sui luoghi dallo stesso c.t.u., che sono stati
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riportati sul grafico allegato alla consulenza, cui si rimanda, che illustra in maniera intuitiva e semplice l'evento.
Passando, più specificamente, alle responsabilità dei conducenti, il c.t.u., dal complessivo riordino e studio tecnico delle evidenze disponibili agli atti per la ricostruzione del sinistro stradale, ha potuto stabilire che la collisione dei veicoli antagonisti sia insorta a una velocità di ingresso all'urto della vettura del pari a circa 75 km/h, a fronte di CP_1 quella della vettura del di circa 35 km/h, valori che si appalesano decisamente Per_1 coerenti e congruenti con l'effettiva “intensità” dei danneggiamenti riportati dalle regioni anteriori e laterali dei veicoli giunte in collisione, nonché con l'estensione limitata degli spostamenti post-urto da loro seguiti per giungere nelle rispettive posizioni di quiete.
Se non vi è dubbio che le velocità dei veicoli abbia influito nell'accentuare l'intensità della collisione, è però altrettanto certo che l'insorgenza del sinistro è dovuta alla oggettiva imprevedibilità di una deviazione attuata dal in fase di incrocio ravvicinato e Per_1 quanto mai inaspettata per l'altro conducente.
Si rammenta, sul punto, come sia emerso pacificamente che la manovra di svolta sia stata attuata inspiegabilmente in modalità “anticipata” (per circa 8.00 m e più) rispetto al raggiungimento della più corretta posizione della “in asse” con la zona centrale CP_5 dello slargo dell'intersezione laterale della S.P. n. 111 verso cui risultava diretta e soprattutto con palese omessa precedenza nei confronti della VW OL visibilmente sopraggiungente dappresso lungo la strada.
Il lieve possibile sforamento del limite di velocità da parte del non pare CP_1 aver assunto, nella specie, alcuna efficacia causale. Si condivide, al riguardo, quanto analiticamente esposto dal c.t.u.: “Difatti, pur evidenziando il mancato rispetto da parte del conducente la vettura VW OL del “Limite di Velocità 70 km/h” vigente sulla S.S. n° 90 ed esplicitato dalla segnaletica insistente nella più ampia zona del suo tracciato (sebbene, ovviamente, nel limite minimale di quei 5 km/h tuttalpiù individuabili analiticamente per il frangente dell'impatto), è da stigmatizzare l'ineluttabilità sostanziale della collisione anche in caso di stringente rispetto di un siffatto limite numerico (70 km/h), non rivestendo valenza causale alcuna tale (minimale) “eccesso di velocità” rispetto all'evidente “inserimento” della vettura antagonista nell'opposta corsia di sua pertinenza con CP_5 modalità di inclinazione “anticipata” ricostruibili tecnicamente dallo studio morfologico
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dei profili di danno dei mezzi associato all'ubicazione dell'area di scontro dei veicoli su strada, e che ne evidenzia altresì la stringente tempistica di invasione drammaticamente prossima a quella di percezione e reazione al pericolo concessa al conducente della VW OL sopraggiungente su strada, dando luogo ad uno “scontro frontale”, drammaticamente concretizzatosi indipendentemente dall'andatura assunta da quest'ultimo autoveicolo nel suo regolare avanzamento sulla corsia destra della strada. Collisione che – a ben vedere – non sarebbe risultata ineluttabile anche allorquando la VW OL avesse mantenuto una velocità esattamente pari ai 70 km/h concessi lungo la strada (non sussistendo oggettive motivazioni al contorno che ne obbligassero una diversa e di molto inferiore andatura di avanzamento), in ragione della sua invalenza nei confronti della continuata manovra di svolta posta in essere dal conducente la antagonista, Sig., con CP_5 Persona_1 esito di danno che difficilmente avrebbe potuto assumere connotazioni diverse rispetto al drammatico esito lesivo che – purtroppo – tutti ben conosciamo”.
Ad aggravare la responsabilità del anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., vi è poi Per_1 il mancato uso da parte sua della cintura di sicurezza, che ha avuto efficacia causale decisiva rispetto all'evento morte.
Premessa, sulla base di elementi obiettivi, l'esclusione di qualsivoglia “collasso strutturale” della cellula di sopravvivenza costituita dall'abitacolo, il c.t.u. ha rilevato che:
- si evince dai rilievi fotografici l'apparente deviazione del piantone sterzo verso l'alto, in uno con l'anomalo “addosso” della corona volante guida alla plancia strumentazione del posto conducente, tipicamente riconducibili, nella bibliografia della sinistrosità stradale, all'azione violenta di proiezione in avanti subita dall'occupante il veicolo nella fase apicale di collisione frontale, allorquando “non trattenuto” sul sedile dall'indosso della nastratura di sicurezza;
- il quadro lesivo accertato in sede di Ricognizione Cadaverica dal Consulente Medico
Legale, Dott.ssa , incaricata dal P.M. all'epoca delle indagini penali disposte Persona_3
a seguito dell'incidente, conclude per un decesso attribuito ad “imponenti lesioni ossee toraciche in politraumatizzato”, specificate nella loro maggiore intensità per “alterazione del normale profilo anatomico per avvallamento ubiquitario, maggiormente apprezzabile a sinistra”, ed associato a evidenti segni contusivi nella zona addominale e del capo (area di tumefazione del cuoio capelluto bilateralmente in regione parieto-occipitale), agevolmente
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riconducibili ad un “urto violento” del corpo del contro le strutture interne Per_1 dell'abitacolo vettura (integro e non deformato), marcatamente attribuibili alla sua “mobilità” rispetto alla seduta inizialmente assunta sul sedile guida, compatibile unicamente con il
“mancato trattenimento” da parte della prevista cintura di sicurezza.
Tali conclusioni sono in linea con la prima c.t.u. medico-legale, nella quale il consulente, sulla base del referto TAC menzionato nel verbale di ricognizione cadaverica e delle risultanze dell'esame obiettivo espletato dal medico in sede di ricognizione cadaverica, ha concluso che è altamente probabile che il non indossasse la cintura di sicurezza, Per_1 apparendo evidente che, se ciò fosse avvenuto, certamente non avrebbe subìto le gravi lesioni che lo condussero alla morte.
Non possono affatto condividersi, invece, le conclusioni cui è giunta la seconda c.t.u. medico-legale, ove il consulente afferma in maniera sbrigativa e sommaria che, trattandosi di soggetto di bassa statura e obeso, che era solito condurre l'auto con il sedile anteriore vicino al volante, è “discretamente probabile” che le gravi lesioni patite dal conducente siano compatibili con la dinamica dell'evento e con l'uso della cintura di sicurezza. Peraltro, come espressamente riportato dal c.t.u., la circostanza che il guidasse con il sedile Per_1 anteriore vicino al volante, sarebbe stata appresa dal consulente direttamente dal difensore degli attori, senza che risulti, però, in alcun modo provata. Trattasi, ad ogni modo, di una mera congettura del difensore degli attori, che ha dedotto, del tutto apoditticamente, nelle note scritte depositate il 9/03/2024, “…che i vecchietti notoriamente guidano appiccicati al volante per cui la cintura può anche non svolgere alcun effetto”.
Ne deriva, quindi, come l'incidente trovi la sua origine nella deviazione a sinistra attuata dal nell'imminenza dell'incrocio ravvicinato con la vettura antagonista Per_1 proveniente dall'opposta direzione di marcia, dopo una breve decelerazione e senza alcun concreto arresto al centro della carreggiata per concedere la doverosa precedenza, dando origine ad una invasione dell'opposta corsia di spettanza che ha reso ineluttabile lo scontro dei due veicoli, il cui esito lesivo si ritiene abbia assunto connotazione mortale, sostanzialmente in ragione della totale mobilità concessa al corpo del all'interno Per_1 dell'abitacolo vettura, plausibile unicamente con l'omesso utilizzo della cintura di sicurezza nel frangente dello scontro.
Quanto alla critica rivolta alla c.t.u. dalla parte attrice, di non aver proceduto a verificare l'usura pneumatici, il consulente ha correttamente rilevato che, considerato lo stato
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dell'autovettura VW OL, palesemente “rottamata”, parzialmente “cannibalizzata” e non sottoposta a sequestro, non sussiste la prova dell'effettiva appartenenza e riconducibilità degli pneumatici visionati in sede di sopralluogo allo specifico veicolo del Inoltre, non CP_1
è stato possibile espletare alcuna verifica tecnica in merito alla corretta funzionalità del sistema frenante, peraltro retrodatata alla remota epoca di insorgenza del sinistro stradale rispetto a quella di visione del relitto. Infine, l'accertamento richiesto non avrebbe avuto alcuna utilità considerata l'assenza di “tracce gommose” riscontrata al suolo dai Carabinieri e, quindi, di una qualche “frenata di emergenza”, resa impossibile dalla repentinità e imprevedibilità della manovra del e dal poco tempo di reazione a disposizione del Per_1
CP_1
Considerate le chiare e nette risultanze delle indagini tecnico-scientifiche, dotate di altra affidabilità e di indubbia obiettività, si ritiene superfluo esaminare l'attendibilità e il valore probatorio della testimonianza resa da che - è comunque opportuno Testimone_1 evidenziare - ha confermato la dinamica del sinistro stradale sopra descritta e posta alla base della presente decisione.
La presunzione di colpa di cui all'art. 2054, co. 2, c.c., deve dunque ritenersi superata, dovendosi affermare la responsabilità esclusiva di ai sensi dell'art. 2054, Persona_1 co. 1 e 3, c.c. Oltre alle eredi del predetto, e andrà Parte_1 Parte_2 condannata a risarcire i danni derivanti dal sinistro, in solido, anche la compagnia assicurativa ai sensi dell'art. 144 D.Lgs. n. 209/2005 (cod. ass.), quale compagnia CP_3 assicurativa del responsabile civile.
3. Deve quindi procedersi a valutare, sia nell'an che nel quantum, i danni, patrimoniali e non patrimoniali, lamentati dal convenuto - attore in riconvenzionale - . Controparte_1
Possono utilizzarsi le risultanze della c.t.u. medico-legale e della c.t.u. estimativa dei danni al veicolo espletate nel corso del giudizio, che appaiono sorrette da un rigoroso e condivisibile iter argomentativo, che appare immune da vizi logici e scientifici.
Principiando dal danno non patrimoniale, premesso che la dinamica dell'evento è risultata altamente compatibile con le lesioni riportate e con l'uso della cintura di sicurezza, facendo applicazione dell'art. 139 cod. ass. e dei relativi decreti attuativi, trattandosi di danno per lesioni di lieve entità da sinistro stradale, possono essere individuati i seguenti parametri:
6% di IP (pari ad euro 8.107,01), 8 gg di ITP al 75% (pari ad euro 337,08), 20 gg di ITP al
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50% (pari ad euro 561,80), 20 di ITP al 25% (pari ad euro 280,90). Per un totale di euro
9.286,79.
Non è stata fornita la prova dei presupposti per applicare l'aumento dell'ammontare del risarcimento del danno di cui all'art. 139, co. 3, cod. ass.
Va poi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale per euro 689,57 per spese mediche, debitamente documentate dal danneggiato e ritenute congrue e necessarie dal c.t.u.
Infine, quanto al danno patrimoniale relativo all'autovettura incidentata, la cui riparazione è risultata antieconomica, esso corrisponde al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, quantificato dal c.t.u. in euro 750,00.
Il totale dei danni risarcibili ammonta dunque ad euro 10.726,36, da cui va detratto quanto già pagato dalla al danneggiato, ovvero euro 870,00. Controparte_2
Pertanto, il danno risarcibile ammonta ad euro 9.856,36.
Su tale somma, già rivalutata all'attualità, saranno dovuti gli interessi compensativi, che appare equo riconoscere, sulla base dell'insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. S.U.
n. 1712/1995), nella misura legale sulla somma indicata, devalutata al momento del sinistro e successivamente rivalutata anno per anno sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, oltre agli ulteriori interessi legali sulla somma così liquidata sino al soddisfo (v.
Cass. n. 39376/2021).
4. Va accolta la domanda proposta dalle attrici e Parte_1 Parte_2
quali eredi dell'assicurato ai sensi dell'art. 1917, co. 1, c.c., di
[...] Persona_1 condannare la a tenerle indenni di quanto devono pagare in favore di CP_3 CP_1
per effetto della presente sentenza.
[...]
5. Venendo alle spese di lite - che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014 secondo i valori medi per tutte le fasi processuali, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia di complessità media - in applicazione del principio della soccombenza, di cui all'art. 91 c.p.c., vanno poste a carico degli attori e della in CP_3 solido tra loro, con pagamento in favore di e distrazione in favore del Controparte_1 procuratore dichiaratosi antistatario, Avv. Felice Venuto, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., e andranno, inoltre, poste a carico degli attori, in solido tra loro, con pagamento in favore della
Controparte_2
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Ai sensi dell'art. 1917, co. 3, c.c., le spese sostenute da e Parte_1 [...]
quali eredi dell'assicurato sono a carico della Parte_2 Persona_1 CP_3
Tuttavia, considerato che il presente giudizio ha avuto ad oggetto domande contrapposte
[...] di risarcimento dei danni in relazione al medesimo sinistro stradale, va precisato che andranno poste a carico dell' in conformità al disposto della norma, esclusivamente le CP_3 spese di resistenza all'azione del danneggiato , che si quantificano nella Controparte_1 misura della metà dell'importo ricavabile con applicazione dei criteri di calcolo di cui al capoverso precedente. Tali spese vanno distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, Avv. Carlo Marseglia, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Le spese delle c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti dei consulenti (Cass. 28094/2009; Cass. 23522/2014; Cass. 23133/2015), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo degli attori e della in solido CP_3 tra loro, quali soccombenti, con il conseguente diritto di e della Controparte_1 [...] di ripetere dai predetti le somme eventualmente versate o che saranno Controparte_2 versate ai c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , e
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
2) accogliendo la domanda di , ai sensi dell'art. 2054 c.c., dichiara Controparte_1 la responsabilità esclusiva di per il sinistro stradale di cui è causa e, per Persona_1
l'effetto, anche ai sensi dell'art. 144 cod. ass., condanna Parte_1 Parte_2
e la in solido, al pagamento in favore di della somma
[...] CP_3 Controparte_1 di euro 9.856,36, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi compensativi nella misura legale sulla somma indicata, devalutata al momento del sinistro e successivamente rivalutata anno per anno sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, e oltre ulteriori interessi legali sulla somma così liquidata sino al soddisfo;
3) condanna la ai sensi dell'art. 1917, co. 1, c.c., a tenere indenni CP_3 [...]
e di quanto devono pagare in favore di Parte_1 Parte_2 Controparte_1 per effetto della presente sentenza;
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4) condanna , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e la in
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 CP_3 solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese di lite, con Controparte_1 distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Felice Venuto, che qui si liquidano in euro 10.860,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed
IVA come per legge;
5) condanna , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e in solido tra loro, al
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 pagamento in favore della delle spese di lite, che qui si Controparte_2 liquidano in euro 10.860,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso),
CPA ed IVA come per legge;
6) condanna la ai sensi dell'art. 1917, co. 3, c.c., al pagamento in favore CP_3 di e con distrazione in favore del procuratore Parte_1 Parte_2 antistatario Avv. Carlo Marseglia, delle spese per resistere all'azione del danneggiato
, che qui si liquidano in euro 5.430,00 per compenso, oltre rimborso spese Controparte_1 generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge;
7) le spese delle c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti dei consulenti, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo di
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e della in solido tra loro, con il Parte_6 Parte_7 CP_3 conseguente diritto di e della di ripetere dai Controparte_1 Controparte_2 predetti le somme eventualmente versate o che saranno versate ai c.t.u.
Così deciso in Foggia, il 9/08/2025.
Il Giudice
(dott. Alessio Marfe')
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