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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/07/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6238/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] S. Pietro Terme (BO) il 19 agosto 1968 (C.F. Parte_1
), C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Maria Elena GUARINI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, in Galleria Cavour n. 2 con l'intervento del P.M.
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza dell'8 luglio 2025. Il PM ha concluso “Visto”
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 5 maggio 2025. I ricorrenti, sentiti all'udienza dell'8 luglio 2025, hanno confermato la domanda. I coniugi hanno contratto matrimonio a Castel San Pietro Terme il 21 maggio 1994. Dall'unione non sono nati figli, ma le parti hanno adottato nato il 27 luglio Per_1
2003 a Patos (Albania).
pagina 1 di 2 La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra i signori e on presentano profili di Pt_2 Pt_1 contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento della prole, nonché al diritto di visita al genitore non allocatario, atteso che è maggiorenne. Per_1
Del pari, nulla va stabilito sul mantenimento del figlio in quanto le parti hanno dichiarato che è economicamente autosufficiente. Il P.M. è intervenuto. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] S. Pietro Parte_1
Terme (BO) il 19 agosto 1968 e nato a [...] il Parte_2
18 settembre 1971, unitisi in matrimonio a Castel San Pietro Terme il 21 maggio 1994, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del menzionato Comune n.16 p. 2 s. A - anno 1994; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati come di fatto già accade;
2) prende atto che le parti hanno concordato che la signora rimarrà Pt_1 nell'attuale domicilio coniugale sito in Castel San Pietro Terme (BO), via S. Pellico n. 4, mentre il signor si è già trasferito altrove;
Pt_2
3) prende atto che la signora si impegna a vendere al miglior offerente il Pt_1 quadro di situato nella casa di Monterenzio località Villasassonero Via Persona_2
Faeto n. 3, il Rolex in oro bianco con brillanti e un anello Eternelle con brillanti, nonché a versare il ricavato sul c/c intestato al signor Pt_2
4) prende atto che le parti hanno dichiarato che il figlio è economicamente Per_1 autosufficiente e si è trasferito presso un immobile di proprietà della madre;
5) prende atto che i ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti. Nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 9 luglio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] S. Pietro Terme (BO) il 19 agosto 1968 (C.F. Parte_1
), C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Maria Elena GUARINI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, in Galleria Cavour n. 2 con l'intervento del P.M.
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza dell'8 luglio 2025. Il PM ha concluso “Visto”
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 5 maggio 2025. I ricorrenti, sentiti all'udienza dell'8 luglio 2025, hanno confermato la domanda. I coniugi hanno contratto matrimonio a Castel San Pietro Terme il 21 maggio 1994. Dall'unione non sono nati figli, ma le parti hanno adottato nato il 27 luglio Per_1
2003 a Patos (Albania).
pagina 1 di 2 La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra i signori e on presentano profili di Pt_2 Pt_1 contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento della prole, nonché al diritto di visita al genitore non allocatario, atteso che è maggiorenne. Per_1
Del pari, nulla va stabilito sul mantenimento del figlio in quanto le parti hanno dichiarato che è economicamente autosufficiente. Il P.M. è intervenuto. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] S. Pietro Parte_1
Terme (BO) il 19 agosto 1968 e nato a [...] il Parte_2
18 settembre 1971, unitisi in matrimonio a Castel San Pietro Terme il 21 maggio 1994, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del menzionato Comune n.16 p. 2 s. A - anno 1994; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati come di fatto già accade;
2) prende atto che le parti hanno concordato che la signora rimarrà Pt_1 nell'attuale domicilio coniugale sito in Castel San Pietro Terme (BO), via S. Pellico n. 4, mentre il signor si è già trasferito altrove;
Pt_2
3) prende atto che la signora si impegna a vendere al miglior offerente il Pt_1 quadro di situato nella casa di Monterenzio località Villasassonero Via Persona_2
Faeto n. 3, il Rolex in oro bianco con brillanti e un anello Eternelle con brillanti, nonché a versare il ricavato sul c/c intestato al signor Pt_2
4) prende atto che le parti hanno dichiarato che il figlio è economicamente Per_1 autosufficiente e si è trasferito presso un immobile di proprietà della madre;
5) prende atto che i ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti. Nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 9 luglio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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