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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 5277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5277 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 2515/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Antonio Mungo Presidente dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere dr. Angelo Del Franco Consigliere rel./es ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel giudizio di rinvio iscritto al n. 2515/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: ”altre controversie di diritto amministrativo”, posta in decisione all'udienza collegiale di trattazione scritta del 25-6-2025, con assegnazione alle parti di termini ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 con sede in Napoli, via Orsi, 25 ( ), elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Napoli, via V. Colonna, 15, presso lo studio dell'Avv.
ET AE ( ), dalla quale è rappresentato C.F._1
e difeso
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli presso il Cont Servizio Legale dell' rappresentata e difesa dall'Avv. Isabella
EL ( ) e dall'Avv. Luigia Mandes (C.F. C.F._2
) C.F._3
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 17/01/2005, la adiva il Tribunale civile di Napoli, affinché Parte_1 ingiungesse all il pagamento della somma di Controparte_1 euro 487.157,79, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per prestazioni riabilitative erogate dal centro, odierno appellante, relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2004.
In accoglimento della domanda monitoria, il Tribunale emetteva il decreto ingiuntivo n. 2503/2005, avverso il quale proponeva opposizione l' con citazione notificata in data 30- Controparte_1
5-2005, rilevando, fra l'altro, con note autorizzate del 3-12-2005 di aver comunicato al centro l'avvio del procedimento diretto alla rideterminazione della sua COM, che non doveva più tenere conto di
“cinque operatori i cui titoli si erano rivelati non conformi a partire dal 1° gennaio 1998”.
Il Tribunale accoglieva la predetta opposizione con sentenza n.
5335/2010, affermando che il diritto del centro ad ottenere il pagamento delle prestazioni eseguite è condizionato al mantenimento delle stesse nei limiti della COM e ciò rappresenta elemento costitutivo della fattispecie, la cui prova è a carico del medesimo centro.
Indi così provvedeva: “A) dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, accoglie l'opposizione del e, per l'effetto, revoca Pt_2 il decreto ingiuntivo n. 2503/05 emesso dal Giudice Unico del
Tribunale di Napoli il 15.3.2005 e depositato il 24.3.2005; B) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.”.
La sentenza di primo grado veniva impugnata dalla , Parte_1 che chiedeva alla Corte d'appello di accogliere il gravame, di riformare la sentenza n. 5335/2010 e, per l'effetto, di rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo, e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n. 2503/2005.
Con sentenza n. 922/2015, la Corte d'appello di Napoli rigettava l'appello, confermando integralmente la sentenza impugnata.
Il giudice di secondo grado ha ritenuto provati il rapporto di accreditamento e l'avvenuta esecuzione delle prestazioni riabilitative dedotte, affermando, tuttavia, che il diritto del centro è condizionato al mantenimento delle prestazioni al di sotto delle COM, qualificando tale circostanza come elemento costitutivo del diritto azionato e in quanto tale, sarebbe spettato al centro, parte creditrice e quindi attore in senso sostanziale, a dimostrarne la sussistenza.
Avverso la sentenza della Corte d'appello, la società proponeva ricorso per cassazione, che con ordinanza n. 5661/2021 era accolto con rinvio della causa alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.
In particolare, la Corte di cassazione affermava il seguente principio di diritto: «In tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria provvisoriamente accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, il superamento della capacità operativa massima (C.O.M.) è fatto impeditivo della remunerazione delle prestazioni erogate dalla struttura privata, della cui prova è onerato il debitore. Il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex art. 2697 cod. civ., a carico della parte debitrice».
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c., il Centro riassumeva il giudizio, chiedendo: “A) in via principale, accogliere in toto il presente gravame e riformare la sentenza n. 5335/2010 del
Tribunale di Napoli per tutte le motivazioni innanzi argomentate e, per l'effetto, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n. 2503/2005 del Tribunale di Napoli, con declaratoria di esecutorietà dello stesso.
B) In conseguenza dell'accoglimento del presente gravame, condannare la al pagamento delle spese e Controparte_1 compensi del doppio grado di giudizio. C) Provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio per cassazione, come disposto dall'ordinanza n. 5661/2021 della Corte Suprema di Cassazione. D) Si intendano qui ripetute e trascritte tutte le conclusioni, eccezioni e richieste formulate nel corso del processo di primo e di secondo grado, negli atti di causa e nei verbali di udienza, dalla Parte_1
)”.
[...]
Si costituiva in giudizio la , che chiedeva la Controparte_1 conferma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 5335/2010 e della sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 922/2015, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 2503/2005, con vittoria di diritti, spese ed onorari di giudizio.
In particolare, deduceva che “resta il problema del pagamento delle prestazioni effettuate dalla struttura convenzionata ad opera di terapisti non in possesso di titolo validi secondo le normative vigenti e, quindi, non idonee a garantire la salute pubblica, quali appunto quelle effettuate nel corso dei mesi di aprile, maggio e giugno 2004 dal ”. Parte_1
Si rileva in via preliminare di diritto che, sotto il profilo della individuazione della natura della pronuncia che definisce un giudizio di rinvio, come quello in oggetto, si rileva che esso costituisce in realtà una prosecuzione del processo di cassazione e non una riapertura della fase conclusa con la sentenza cassata, come si desume ormai inconfutabilmente dalla facoltà che la SC ha, ai sensi dell'art. 384, comma 2, ultimo inciso, c.p.c. di definire direttamente il merito della controversia;
si tratta, in altri termini, del giudizio Co rescissorio non effettuato dalla laddove si sia limitata alla sola pronuncia rescindente e, cioè, per l'appunto, alla cassazione con rinvio della sentenza impugnata.
Infatti, (cfr. CASS. CIV. N. 14892/2000) il giudizio di rinvio è volto alla pronuncia di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna pronuncia precedente (né di primo, né di secondo grado), riformandola o modificandola, ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti (come implicitamente confermato dal disposto dell'art. 393 del codice di rito, a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia), poiché, nel sistema delle impugnazioni, soltanto all'appello va legittimamente riconosciuto carattere «sostitutivo» rispetto alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto di quella di primo grado, che, pertanto, non rivive per l'effetto della cassazione con rinvio della pronuncia d'appello (tanto che spetta al giudice del rinvio il compito di provvedere, in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo).
La distinzione tra rinvio restitutorio e rinvio prosecutorio viene in considerazione esclusivamente ai fini della determinazione dell'ampiezza dei poteri spettanti al giudice del rinvio nel riesame della controversia, che coincidono, nel primo caso, con quelli connessi alla funzione di giudice dell'impugnazione della sentenza di primo grado e si estendono pertanto al riesame di tutte le questioni ritualmente proposte che non incidano sul suo obbligo di conformarsi al principio di diritto enunciato dal Giudice di legittimità.
In particolare, nell'ipotesi di rinvio c.d. improprio o restitutorio alla corte d'appello - che si verifica quando la sentenza impugnata, senza entrare nel merito, si sia limitata ad una pronuncia meramente processuale - la corte territoriale, diversamente da quanto accade nel caso di rinvio c.d. prosecutorio, conserva tutti i poteri connaturati alla funzione di giudice dell'impugnazione avverso la sentenza del tribunale e deve pertanto esaminare tutte le questioni ritualmente proposte che non incidano sul suo obbligo di conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di cassazione Sez. 1,
Sentenza n. 23314 del 27/09/2018 (Cassazione n. 1841 del
20/01/2022).
Pertanto, nel caso di specie occorre esaminare e pronunciarsi nel merito sulla originaria domanda di pagamento proposta dal centro.
Tale domanda è fondata. Invero, sulla base del suddetto principio affermato dalla ordinanza della Corte di cassazione, si rileva che nella specie non risulta dagli Cont atti di causa che l' abbia fornito la prova del superamento della capacità operativa massima del centro parte attrice.
Con riguardo, poi, al “problema del pagamento delle prestazioni effettuate dalla struttura convenzionata ad opera di terapisti non in possesso di titolo validi secondo le normative vigenti”, si rileva che tale “eccezione” non è stata proposta nei precedenti gradi e fasi del giudizio, per cui deve ritenersi ex art. 345 c.p.c. inammissibile.
In ogni caso, l'eccezione sarebbe infondata nel merito, poiché non risulta depositata in giudizio la rideterminazione della COM in sede Cont amministrativa e autoritativa da parte dell' basata sul suddetto rilievo concernente gli operatori provvisti di diplomi non conformi. Cont Pertanto, non essendo stata specificamente contestata dall' parte convenuta l'avvenuta esecuzione delle prestazioni di cui alla originaria domanda monitoria proposta dal centro parte attrice, deve essere accolta la domanda di pagamento proposta da quest'ultima e Cont per l'effetto l' parte convenuta deve essere condannata pagare in favore del medesimo centro la somma di euro 487.157,79 oltre interessi ex art. 5 d. lgs. n. 231/2002, sulla somma di euro
155.416,23 dal 19 giugno 2004 al saldo, sulla somma di euro
165.556,26 dal 18 luglio 2004 al saldo e sulla somma di euro
166.185,30 dal 12 agosto 2004 al saldo, a titolo di corrispettivo per prestazioni riabilitative erogate dal centro, odierno appellante, relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2004.
Le spese di lite di tutti i gradi e fasi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciandosi in sede rescissoria di rinvio sulla citazione in riassunzione notificata da nei confronti Parte_1 dell' , a seguito della ordinanza della Controparte_1
Suprema Corte n. 5661/2021 di cassazione con rinvio della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 922/2015 e quindi sulla originaria domanda di pagamento proposta dal centro attore in riassunzione Cont nei confronti della parte convenuta, così provvede:
- accoglie la domanda del centro parte attrice in riassunzione e per Cont l'effetto condanna l parte convenuta a pagare in favore del detto centro la somma di euro 487.157,79, oltre interessi ex art. 5 d. lgs. n.
231/2002 sulla somma di euro 155.416,23 dal 19 giugno 2004 al saldo, sulla somma di euro 165.556,26 dal 18 luglio 2004 al saldo e sulla somma di euro 166.185,30 dal 12 agosto 2004 al saldo;
Cont
- condanna la parte convenuta a rifondere in favore del centro parte attrice in riassunzione le spese di lite di tutti i gradi e fasi di giudizio, che liquida per il procedimento monitorio nella somma di euro 410,00 per spese vive in quella di euro 2.500,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge;
per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nella somma di euro
11.500,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge;
per il giudizio di secondo grado nella somma di euro
7.120,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge;
per il giudizio di cassazione nella somma di euro
27,00 per spese vive e in quella di euro 5.500,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge;
per il giudizio di rinvio in oggetto nella somma di euro 7.120,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge, oltre euro
1.848,00 per spese vive.
Così deciso in Napoli, 22-10-2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Antonio Mungo
Ruolo Generale n. 2515/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Antonio Mungo Presidente dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere dr. Angelo Del Franco Consigliere rel./es ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel giudizio di rinvio iscritto al n. 2515/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: ”altre controversie di diritto amministrativo”, posta in decisione all'udienza collegiale di trattazione scritta del 25-6-2025, con assegnazione alle parti di termini ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 con sede in Napoli, via Orsi, 25 ( ), elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Napoli, via V. Colonna, 15, presso lo studio dell'Avv.
ET AE ( ), dalla quale è rappresentato C.F._1
e difeso
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli presso il Cont Servizio Legale dell' rappresentata e difesa dall'Avv. Isabella
EL ( ) e dall'Avv. Luigia Mandes (C.F. C.F._2
) C.F._3
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 17/01/2005, la adiva il Tribunale civile di Napoli, affinché Parte_1 ingiungesse all il pagamento della somma di Controparte_1 euro 487.157,79, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per prestazioni riabilitative erogate dal centro, odierno appellante, relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2004.
In accoglimento della domanda monitoria, il Tribunale emetteva il decreto ingiuntivo n. 2503/2005, avverso il quale proponeva opposizione l' con citazione notificata in data 30- Controparte_1
5-2005, rilevando, fra l'altro, con note autorizzate del 3-12-2005 di aver comunicato al centro l'avvio del procedimento diretto alla rideterminazione della sua COM, che non doveva più tenere conto di
“cinque operatori i cui titoli si erano rivelati non conformi a partire dal 1° gennaio 1998”.
Il Tribunale accoglieva la predetta opposizione con sentenza n.
5335/2010, affermando che il diritto del centro ad ottenere il pagamento delle prestazioni eseguite è condizionato al mantenimento delle stesse nei limiti della COM e ciò rappresenta elemento costitutivo della fattispecie, la cui prova è a carico del medesimo centro.
Indi così provvedeva: “A) dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, accoglie l'opposizione del e, per l'effetto, revoca Pt_2 il decreto ingiuntivo n. 2503/05 emesso dal Giudice Unico del
Tribunale di Napoli il 15.3.2005 e depositato il 24.3.2005; B) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.”.
La sentenza di primo grado veniva impugnata dalla , Parte_1 che chiedeva alla Corte d'appello di accogliere il gravame, di riformare la sentenza n. 5335/2010 e, per l'effetto, di rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo, e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo n. 2503/2005.
Con sentenza n. 922/2015, la Corte d'appello di Napoli rigettava l'appello, confermando integralmente la sentenza impugnata.
Il giudice di secondo grado ha ritenuto provati il rapporto di accreditamento e l'avvenuta esecuzione delle prestazioni riabilitative dedotte, affermando, tuttavia, che il diritto del centro è condizionato al mantenimento delle prestazioni al di sotto delle COM, qualificando tale circostanza come elemento costitutivo del diritto azionato e in quanto tale, sarebbe spettato al centro, parte creditrice e quindi attore in senso sostanziale, a dimostrarne la sussistenza.
Avverso la sentenza della Corte d'appello, la società proponeva ricorso per cassazione, che con ordinanza n. 5661/2021 era accolto con rinvio della causa alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.
In particolare, la Corte di cassazione affermava il seguente principio di diritto: «In tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria provvisoriamente accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, il superamento della capacità operativa massima (C.O.M.) è fatto impeditivo della remunerazione delle prestazioni erogate dalla struttura privata, della cui prova è onerato il debitore. Il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex art. 2697 cod. civ., a carico della parte debitrice».
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c., il Centro riassumeva il giudizio, chiedendo: “A) in via principale, accogliere in toto il presente gravame e riformare la sentenza n. 5335/2010 del
Tribunale di Napoli per tutte le motivazioni innanzi argomentate e, per l'effetto, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n. 2503/2005 del Tribunale di Napoli, con declaratoria di esecutorietà dello stesso.
B) In conseguenza dell'accoglimento del presente gravame, condannare la al pagamento delle spese e Controparte_1 compensi del doppio grado di giudizio. C) Provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio per cassazione, come disposto dall'ordinanza n. 5661/2021 della Corte Suprema di Cassazione. D) Si intendano qui ripetute e trascritte tutte le conclusioni, eccezioni e richieste formulate nel corso del processo di primo e di secondo grado, negli atti di causa e nei verbali di udienza, dalla Parte_1
)”.
[...]
Si costituiva in giudizio la , che chiedeva la Controparte_1 conferma della sentenza del Tribunale di Napoli n. 5335/2010 e della sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 922/2015, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 2503/2005, con vittoria di diritti, spese ed onorari di giudizio.
In particolare, deduceva che “resta il problema del pagamento delle prestazioni effettuate dalla struttura convenzionata ad opera di terapisti non in possesso di titolo validi secondo le normative vigenti e, quindi, non idonee a garantire la salute pubblica, quali appunto quelle effettuate nel corso dei mesi di aprile, maggio e giugno 2004 dal ”. Parte_1
Si rileva in via preliminare di diritto che, sotto il profilo della individuazione della natura della pronuncia che definisce un giudizio di rinvio, come quello in oggetto, si rileva che esso costituisce in realtà una prosecuzione del processo di cassazione e non una riapertura della fase conclusa con la sentenza cassata, come si desume ormai inconfutabilmente dalla facoltà che la SC ha, ai sensi dell'art. 384, comma 2, ultimo inciso, c.p.c. di definire direttamente il merito della controversia;
si tratta, in altri termini, del giudizio Co rescissorio non effettuato dalla laddove si sia limitata alla sola pronuncia rescindente e, cioè, per l'appunto, alla cassazione con rinvio della sentenza impugnata.
Infatti, (cfr. CASS. CIV. N. 14892/2000) il giudizio di rinvio è volto alla pronuncia di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna pronuncia precedente (né di primo, né di secondo grado), riformandola o modificandola, ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti (come implicitamente confermato dal disposto dell'art. 393 del codice di rito, a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia), poiché, nel sistema delle impugnazioni, soltanto all'appello va legittimamente riconosciuto carattere «sostitutivo» rispetto alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto di quella di primo grado, che, pertanto, non rivive per l'effetto della cassazione con rinvio della pronuncia d'appello (tanto che spetta al giudice del rinvio il compito di provvedere, in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo).
La distinzione tra rinvio restitutorio e rinvio prosecutorio viene in considerazione esclusivamente ai fini della determinazione dell'ampiezza dei poteri spettanti al giudice del rinvio nel riesame della controversia, che coincidono, nel primo caso, con quelli connessi alla funzione di giudice dell'impugnazione della sentenza di primo grado e si estendono pertanto al riesame di tutte le questioni ritualmente proposte che non incidano sul suo obbligo di conformarsi al principio di diritto enunciato dal Giudice di legittimità.
In particolare, nell'ipotesi di rinvio c.d. improprio o restitutorio alla corte d'appello - che si verifica quando la sentenza impugnata, senza entrare nel merito, si sia limitata ad una pronuncia meramente processuale - la corte territoriale, diversamente da quanto accade nel caso di rinvio c.d. prosecutorio, conserva tutti i poteri connaturati alla funzione di giudice dell'impugnazione avverso la sentenza del tribunale e deve pertanto esaminare tutte le questioni ritualmente proposte che non incidano sul suo obbligo di conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di cassazione Sez. 1,
Sentenza n. 23314 del 27/09/2018 (Cassazione n. 1841 del
20/01/2022).
Pertanto, nel caso di specie occorre esaminare e pronunciarsi nel merito sulla originaria domanda di pagamento proposta dal centro.
Tale domanda è fondata. Invero, sulla base del suddetto principio affermato dalla ordinanza della Corte di cassazione, si rileva che nella specie non risulta dagli Cont atti di causa che l' abbia fornito la prova del superamento della capacità operativa massima del centro parte attrice.
Con riguardo, poi, al “problema del pagamento delle prestazioni effettuate dalla struttura convenzionata ad opera di terapisti non in possesso di titolo validi secondo le normative vigenti”, si rileva che tale “eccezione” non è stata proposta nei precedenti gradi e fasi del giudizio, per cui deve ritenersi ex art. 345 c.p.c. inammissibile.
In ogni caso, l'eccezione sarebbe infondata nel merito, poiché non risulta depositata in giudizio la rideterminazione della COM in sede Cont amministrativa e autoritativa da parte dell' basata sul suddetto rilievo concernente gli operatori provvisti di diplomi non conformi. Cont Pertanto, non essendo stata specificamente contestata dall' parte convenuta l'avvenuta esecuzione delle prestazioni di cui alla originaria domanda monitoria proposta dal centro parte attrice, deve essere accolta la domanda di pagamento proposta da quest'ultima e Cont per l'effetto l' parte convenuta deve essere condannata pagare in favore del medesimo centro la somma di euro 487.157,79 oltre interessi ex art. 5 d. lgs. n. 231/2002, sulla somma di euro
155.416,23 dal 19 giugno 2004 al saldo, sulla somma di euro
165.556,26 dal 18 luglio 2004 al saldo e sulla somma di euro
166.185,30 dal 12 agosto 2004 al saldo, a titolo di corrispettivo per prestazioni riabilitative erogate dal centro, odierno appellante, relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2004.
Le spese di lite di tutti i gradi e fasi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciandosi in sede rescissoria di rinvio sulla citazione in riassunzione notificata da nei confronti Parte_1 dell' , a seguito della ordinanza della Controparte_1
Suprema Corte n. 5661/2021 di cassazione con rinvio della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 922/2015 e quindi sulla originaria domanda di pagamento proposta dal centro attore in riassunzione Cont nei confronti della parte convenuta, così provvede:
- accoglie la domanda del centro parte attrice in riassunzione e per Cont l'effetto condanna l parte convenuta a pagare in favore del detto centro la somma di euro 487.157,79, oltre interessi ex art. 5 d. lgs. n.
231/2002 sulla somma di euro 155.416,23 dal 19 giugno 2004 al saldo, sulla somma di euro 165.556,26 dal 18 luglio 2004 al saldo e sulla somma di euro 166.185,30 dal 12 agosto 2004 al saldo;
Cont
- condanna la parte convenuta a rifondere in favore del centro parte attrice in riassunzione le spese di lite di tutti i gradi e fasi di giudizio, che liquida per il procedimento monitorio nella somma di euro 410,00 per spese vive in quella di euro 2.500,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge;
per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nella somma di euro
11.500,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge;
per il giudizio di secondo grado nella somma di euro
7.120,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge;
per il giudizio di cassazione nella somma di euro
27,00 per spese vive e in quella di euro 5.500,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge;
per il giudizio di rinvio in oggetto nella somma di euro 7.120,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge, oltre euro
1.848,00 per spese vive.
Così deciso in Napoli, 22-10-2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Antonio Mungo