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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 08/06/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
N. 98/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere est.
Dott. Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 98 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023 promossa
da
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Silvia Vitali
APPELLANTE
contro
in persona Controparte_1 dell'Amministratore pro tempore (P.IVA ), rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Stefano Michelangeli
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 449/2022 pubblicata il
04.07.2022 del Tribunale di Ascoli Piceno
CONCLUSIONI Per l'appellante, come da note scritte depositate il 30.05.2024: “…IN VIA
PRINCIPALE E/O COMUNQUE NEL MERITO: = per l'accoglimento del presente appello, per l'annullamento e/o la modifica della sentenza di primo grado, per le ragioni tutte già espresse, e per lo stesso, per l'accoglimento di TUTTE le richieste di cui in atti e nelle conclusioni del giudizio di primo grado, già precisate, rigettando ogni domanda e/o richiesta e/o conclusione avversaria, esistendone tutti i presupposti, per le ragioni già espresse e/o comunque sopra precisate da intendersi interamente ed integralmente riportate e trascritte, con ogni conseguente condanna di parte appellata anche al pagamento delle spese
e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio e/o comunque con ogni altra disposizione ritenuta opportuna e/o necessaria.”
Per l'appellato, come da comparsa di costituzione e risposta depositata il
28.06.2023: “…ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, voglia
l'Ill.ma Corte di Appello di Ancona:
1. rigettare la domanda d'appello e per
l'effetto confermare il contenuto della sentenza n. 449/2022 emessa dal
Tribunale di Ascoli Piceno, Dott.ssa A. Giusti, pubblicata il 04.07.2022, in ogni sua parte;
2. con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del presente grado.”
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Ascoli Piceno ha rigettato la domanda avanzata da nei confronti del Parte_1 [...] condannandolo alla refusione delle spese del grado. In Controparte_1 particolare, il primo giudice ha ritenuto tardiva l'impugnazione della delibera assembleare dell'11.12.2018 da parte del e, in ogni caso, che la Pt_1 domanda andasse rigettata perché la pretesa dell'attore si fondava su un pagamento da registrarsi in bilanci precedenti rispetto a quello approvato con la delibera in questione.
II) Ha proposto appello chiedendo la riforma della Parte_1 sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado (“[…] accertare e dichiarare che nella delibera assembleare del
11/12/18 […] è stato approvato un Bilancio consuntivo esercizio 01.10.17 –
30.09.18 pari ad euro 13592,32 non esatto e reale, determinato dal non aver contabilizzato avvenuti pagamenti di rate condominiali, da parte del Parte_1
come risulta dalla relativa quietanza di pagamento dell'amministratore
[...] pro tempore, […] effettuati dai condomini e Parte_1 CP_2 inerenti l'appartamento sito al terzo piano del Controparte_1 sito in Via G. da Procida n. 3 San Benedetto del Tronto, AP e per l'effetto ordinare e disporre l'annullamento e/o nullità e/o modifica di tale delibera suddetta e del relativo bilancio consuntivo entrambi impugnati relativamente alla parte relativa all'approvazione del suddetto bilancio consuntivo per i motivi esposti, nonché disporre che vengano contabilizzati i pagamenti effettuati dal
riguardanti l'appartamento sito in Via G. da Procida n. 3 San Parte_1
Benedetto del Tronto relativi alla quota di sua spettanza, avvenuti sino al
30/09/16, e disporre che venga corretto e modificato il bilancio al 30/09/2018 tenendo conto dei suddetti pagamenti effettuati dal e dalla Parte_1 sig.ra . In ogni caso con vittoria di spese, compensi legali del CP_2 presente giudizio.”). Vinte le spese
III) Si è costituito il in persona Controparte_1 dell'Amministratore pro tempore, concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della gravata pronuncia. Vittoria di spese, diritti ed onorari.
IV) Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione il 06.06.2024 con concessione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione in appello, premessi brevi cenni allo svolgimento del giudizio di primo grado, ha censurato la Parte_1 pronuncia del Tribunale di Ascoli Piceno affidandosi a tre motivi.
1.a) Con il primo ha contestato la sanzionata tardività dell'impugnazione evidenziando - contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice - di non essere stato presente all'assemblea che ha approvato il bilancio contestato e che il relativo verbale gli sarebbe stato notificato solo in data 22.01.2019 a mezzo raccomandata A/R, con conseguente decorrenza del termine ex art. 1137 c.c. per l'impugnazione da tale ultima data, da intendersi pienamente rispettato atteso il deposito in data 06.02.2019 della domanda di mediazione, condizione di procedibilità dell'azione che ci occupa.
1.b) Con il secondo motivo di gravame, ha eccepito Parte_1
l'esistenza – al 30.09.2016 – di un saldo positivo per spese condominiali pari ad
€ 1.667,27 risultante dalle quietanze rilasciate dall'Amministratore, allegate agli atti di causa e mai contestate, né disconosciute. Così, secondo la prospettazione dell'appellante, sarebbe errato quanto ritenuto dal primo giudice a proposito del bilancio da impugnare: non quello riferibile all'annualità 2015-
2016, come sostenuto in sentenza, avendo il precedente amministratore rilasciato le quietanze solo in data 21.01.2017 e, dunque, solo successivamente all'approvazione del bilancio 2015-2016.
Dette somme, secondo la prospettazione dell'appellante, non sarebbero state correttamente contabilizzate rendendo impossibile impugnare il bilancio cui esse si riferivano. Il sig. infatti, solo una volta entrato in possesso Pt_1 delle ricevute in questione ha richiesto un nuovo conteggio dei pagamenti e delle quietanze ancora non contabilizzate chiedendo che venissero inserite nel primo bilancio utile in approvazione (ossia quello del dicembre 2017-2018) con conseguente riformulazione e correzione di tutti i bilanci dal 2015-2016 in poi.
Secondo l'appellante, quindi, egli avrebbe versato una somma maggiore rispetto a quella effettivamente dovuta e sarebbe, pertanto, creditore del con conseguente diritto alla restituzione o, quantomeno, alla CP_1 regolare contabilizzazione.
1.c) Con il terzo ed ultimo motivo di appello, ha dedotto Parte_1
l'omessa e/o parziale pronuncia rispetto alle richieste avanzate evidenziando di aver formulato, in primo grado, due diverse domande: la prima, volta ad ottenere una pronuncia di annullamento e/o nullità e/o modifica della delibera impugnata e del relativo bilancio consuntivo e, la seconda, diretta ad ottenere la contabilizzazione dei pagamenti effettuati fino al 30.09.2018 con la correzione e la modifica del bilancio al 30.09.2018 e/o precedenti.
Secondo l'appellante, il primo giudice si sarebbe soffermato solo sulla prima domanda, omettendo qualsiasi pronunciamento sull'altra ed omettendo qualsiasi motivazione atta a giustificare l'omissione stessa.
2) Il appellato, nel costituirsi, ha integralmente CP_1 contestato il gravame chiedendone il rigetto con conseguente conferma della pronuncia impugnata.
3) L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.
4) Con il gravame, l'appellante ha censurato anzitutto la ritenuta tardività dell'impugnazione della delibera assembleare dell'11.12.2008 sostenendo di non essere stato presente all'assemblea in questione e di aver depositato la domanda di mediazione nei termini – decorrenti dalla ricezione della raccomandata con cui il verbale della riunione gli era stato comunicato - nonché rilevando, peraltro soltanto in comparsa conclusionale, che la decadenza in questione non sarebbe mai stata eccepita formalmente dalla controparte né avrebbe potuto essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Dall'istruttoria espletata e, in particolare, dall'esame della delibera assembleare impugnata non risulta con chiarezza quali e quanti condomini fossero presenti alla riunione del dicembre 2018, né il ha fornito la CP_1 prova dell' effettiva presenza del sig. da quest'ultimo debitamente Pt_1 contestata.
È stato chiarito che qualora il convenuto non abbia preso posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, gli stessi debbono ritenersi ammessi senza necessità di prova (v.
Cass. n. 26908/2020).
A fronte della censura sollevata dal con il primo motivo di Pt_1 impugnazione, il non ha dedotto o allegato elementi che CP_1 dimostrassero l'effettiva presenza della controparte all'assemblea in questione con il ché deve pacificamente ritenersi che non vi abbia preso Parte_1 parte.
Anche a voler ritenere la tempestività dell'impugnazione della delibera assembleare de qua, va tuttavia rilevata l'infondatezza del secondo motivo di gravame con cui il sig. ha contestato la decisione del primo giudice Pt_1 quanto all'oggetto dell'azione ossia la delibera assembleare con cui è stato approvato il bilancio 2017-2018.
In proposito, argomentando sulla base dei criteri di cassa e di competenza che dovrebbero assistere la redazione del bilancio condominiale e basandosi sul presupposto che le quietanze rilasciate dall'amministratore risalirebbero al 21.01.2017, l'appellante ha eccepito che l'unica alternativa possibile sarebbe stata quella di impugnare proprio il bilancio approvato in occasione dell'assemblea del dicembre 2017.
Ebbene, esaminando il documento a firma – precedente Tes_1 amministratore del – Controparte_3 emerge che egli, in data 21.01.2017, ha semplicemente dato atto di aver ricevuto dal “nel corso dell'anno 2016”, l'importo di € 2.490,00 per Pt_1 rate e spese condominiali relative all'esercizio 2015/2016 e l'importo di €
250,00 per rate e spese condominiali dell'esercizio 2015/2016 (v. ricevuta di pagamento 21.01.2017, in atti). Avendo, dunque, il sig. eseguito pagamenti nel corso dell'anno Pt_1
2016 per rate e spese riferibili al bilancio 2015/2016 e avanzando contestazioni sulla mancata contabilizzazione di quelle somme, egli avrebbe dovuto impugnare il bilancio relativo a quelle annualità, facendo valere il mancato rilascio delle ricevute di versamento e la mancata contabilizzazione delle stesse, e non quello che è stato approvato nel corso dell'assemblea dell'11 dicembre 2018 relativo all'annualità 2017/2018.
Del tutto condivisibile risulta quanto affermato dal primo giudice: ove fosse, infatti, consentita l'impugnazione di bilanci successivi a quello cui si riferiscono i versamenti effettuati, si consentirebbe di aggirare la normativa che prevede tempi stringenti per le impugnazioni delle delibere assembleari.
Il secondo motivo di impugnazione va, dunque, rigettato.
Stessa sorte per quanto concerne il terzo motivo, relativo all' asserita omessa risposta ad una delle domande formulate con l'atto di citazione.
In proposito si rileva che non può parlarsi di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. atteso che, nel caso di specie, il rigetto della prima domanda relativa all'impugnazione della delibera assembleare e, dunque, del bilancio comporta l'assorbimento della seconda, relativa all' asserita mancata contabilizzazione delle somme versate nel corso del 2016.
In tema, la Cassazione ha chiarito come la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande. Ne consegue che l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento (v. Cass. n. 28663/2013).
5) Per il principio di soccombenza, cui non si ravvisano ragioni di deroga atteso che l'accoglimento del primo motivo di appello non ha mutato le sorti complessive del procedimento, le spese del giudizio di appello vanno poste a carico dell'appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla base del valore della controversia tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 e succ.mod.ii. ed esclusa la fase istruttoria, in assenza della relativa attività processuale. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, infatti, non esonera dall'eventuale condanna a rifondere le spese in favore della controparte vittoriosa.
6) Stante l'integrale rigetto dell'appello, deve inoltre darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater del
D.P.R. n. 115 del 2002 ai fini del versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'impugnazione proposta da nei Parte_1 confronti di in persona dell'Amministratore pro Controparte_1 tempore, avverso la sentenza n. 449/2022 pubblicata il 04.07.2022 del
Tribunale di Ascoli Piceno, così dispone:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- Condanna alla rifusione in favore del Parte_1 [...]
delle spese di lite del grado di appello liquidate in Controparte_1 complessivi €. 3.500,00 per compensi professionali (€. 1.050,00 per fase di studio, €. 710,00 per fase introduttiva, €. 1.740,00 per fase decisionale) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
- In applicazione dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti processuali quanto all'appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 12.02.2025
Il Consigliere Estensore
Dott. Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere est.
Dott. Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 98 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023 promossa
da
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Silvia Vitali
APPELLANTE
contro
in persona Controparte_1 dell'Amministratore pro tempore (P.IVA ), rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Stefano Michelangeli
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 449/2022 pubblicata il
04.07.2022 del Tribunale di Ascoli Piceno
CONCLUSIONI Per l'appellante, come da note scritte depositate il 30.05.2024: “…IN VIA
PRINCIPALE E/O COMUNQUE NEL MERITO: = per l'accoglimento del presente appello, per l'annullamento e/o la modifica della sentenza di primo grado, per le ragioni tutte già espresse, e per lo stesso, per l'accoglimento di TUTTE le richieste di cui in atti e nelle conclusioni del giudizio di primo grado, già precisate, rigettando ogni domanda e/o richiesta e/o conclusione avversaria, esistendone tutti i presupposti, per le ragioni già espresse e/o comunque sopra precisate da intendersi interamente ed integralmente riportate e trascritte, con ogni conseguente condanna di parte appellata anche al pagamento delle spese
e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio e/o comunque con ogni altra disposizione ritenuta opportuna e/o necessaria.”
Per l'appellato, come da comparsa di costituzione e risposta depositata il
28.06.2023: “…ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, voglia
l'Ill.ma Corte di Appello di Ancona:
1. rigettare la domanda d'appello e per
l'effetto confermare il contenuto della sentenza n. 449/2022 emessa dal
Tribunale di Ascoli Piceno, Dott.ssa A. Giusti, pubblicata il 04.07.2022, in ogni sua parte;
2. con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del presente grado.”
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Ascoli Piceno ha rigettato la domanda avanzata da nei confronti del Parte_1 [...] condannandolo alla refusione delle spese del grado. In Controparte_1 particolare, il primo giudice ha ritenuto tardiva l'impugnazione della delibera assembleare dell'11.12.2018 da parte del e, in ogni caso, che la Pt_1 domanda andasse rigettata perché la pretesa dell'attore si fondava su un pagamento da registrarsi in bilanci precedenti rispetto a quello approvato con la delibera in questione.
II) Ha proposto appello chiedendo la riforma della Parte_1 sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni formulate in primo grado (“[…] accertare e dichiarare che nella delibera assembleare del
11/12/18 […] è stato approvato un Bilancio consuntivo esercizio 01.10.17 –
30.09.18 pari ad euro 13592,32 non esatto e reale, determinato dal non aver contabilizzato avvenuti pagamenti di rate condominiali, da parte del Parte_1
come risulta dalla relativa quietanza di pagamento dell'amministratore
[...] pro tempore, […] effettuati dai condomini e Parte_1 CP_2 inerenti l'appartamento sito al terzo piano del Controparte_1 sito in Via G. da Procida n. 3 San Benedetto del Tronto, AP e per l'effetto ordinare e disporre l'annullamento e/o nullità e/o modifica di tale delibera suddetta e del relativo bilancio consuntivo entrambi impugnati relativamente alla parte relativa all'approvazione del suddetto bilancio consuntivo per i motivi esposti, nonché disporre che vengano contabilizzati i pagamenti effettuati dal
riguardanti l'appartamento sito in Via G. da Procida n. 3 San Parte_1
Benedetto del Tronto relativi alla quota di sua spettanza, avvenuti sino al
30/09/16, e disporre che venga corretto e modificato il bilancio al 30/09/2018 tenendo conto dei suddetti pagamenti effettuati dal e dalla Parte_1 sig.ra . In ogni caso con vittoria di spese, compensi legali del CP_2 presente giudizio.”). Vinte le spese
III) Si è costituito il in persona Controparte_1 dell'Amministratore pro tempore, concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della gravata pronuncia. Vittoria di spese, diritti ed onorari.
IV) Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione il 06.06.2024 con concessione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione in appello, premessi brevi cenni allo svolgimento del giudizio di primo grado, ha censurato la Parte_1 pronuncia del Tribunale di Ascoli Piceno affidandosi a tre motivi.
1.a) Con il primo ha contestato la sanzionata tardività dell'impugnazione evidenziando - contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice - di non essere stato presente all'assemblea che ha approvato il bilancio contestato e che il relativo verbale gli sarebbe stato notificato solo in data 22.01.2019 a mezzo raccomandata A/R, con conseguente decorrenza del termine ex art. 1137 c.c. per l'impugnazione da tale ultima data, da intendersi pienamente rispettato atteso il deposito in data 06.02.2019 della domanda di mediazione, condizione di procedibilità dell'azione che ci occupa.
1.b) Con il secondo motivo di gravame, ha eccepito Parte_1
l'esistenza – al 30.09.2016 – di un saldo positivo per spese condominiali pari ad
€ 1.667,27 risultante dalle quietanze rilasciate dall'Amministratore, allegate agli atti di causa e mai contestate, né disconosciute. Così, secondo la prospettazione dell'appellante, sarebbe errato quanto ritenuto dal primo giudice a proposito del bilancio da impugnare: non quello riferibile all'annualità 2015-
2016, come sostenuto in sentenza, avendo il precedente amministratore rilasciato le quietanze solo in data 21.01.2017 e, dunque, solo successivamente all'approvazione del bilancio 2015-2016.
Dette somme, secondo la prospettazione dell'appellante, non sarebbero state correttamente contabilizzate rendendo impossibile impugnare il bilancio cui esse si riferivano. Il sig. infatti, solo una volta entrato in possesso Pt_1 delle ricevute in questione ha richiesto un nuovo conteggio dei pagamenti e delle quietanze ancora non contabilizzate chiedendo che venissero inserite nel primo bilancio utile in approvazione (ossia quello del dicembre 2017-2018) con conseguente riformulazione e correzione di tutti i bilanci dal 2015-2016 in poi.
Secondo l'appellante, quindi, egli avrebbe versato una somma maggiore rispetto a quella effettivamente dovuta e sarebbe, pertanto, creditore del con conseguente diritto alla restituzione o, quantomeno, alla CP_1 regolare contabilizzazione.
1.c) Con il terzo ed ultimo motivo di appello, ha dedotto Parte_1
l'omessa e/o parziale pronuncia rispetto alle richieste avanzate evidenziando di aver formulato, in primo grado, due diverse domande: la prima, volta ad ottenere una pronuncia di annullamento e/o nullità e/o modifica della delibera impugnata e del relativo bilancio consuntivo e, la seconda, diretta ad ottenere la contabilizzazione dei pagamenti effettuati fino al 30.09.2018 con la correzione e la modifica del bilancio al 30.09.2018 e/o precedenti.
Secondo l'appellante, il primo giudice si sarebbe soffermato solo sulla prima domanda, omettendo qualsiasi pronunciamento sull'altra ed omettendo qualsiasi motivazione atta a giustificare l'omissione stessa.
2) Il appellato, nel costituirsi, ha integralmente CP_1 contestato il gravame chiedendone il rigetto con conseguente conferma della pronuncia impugnata.
3) L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.
4) Con il gravame, l'appellante ha censurato anzitutto la ritenuta tardività dell'impugnazione della delibera assembleare dell'11.12.2008 sostenendo di non essere stato presente all'assemblea in questione e di aver depositato la domanda di mediazione nei termini – decorrenti dalla ricezione della raccomandata con cui il verbale della riunione gli era stato comunicato - nonché rilevando, peraltro soltanto in comparsa conclusionale, che la decadenza in questione non sarebbe mai stata eccepita formalmente dalla controparte né avrebbe potuto essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Dall'istruttoria espletata e, in particolare, dall'esame della delibera assembleare impugnata non risulta con chiarezza quali e quanti condomini fossero presenti alla riunione del dicembre 2018, né il ha fornito la CP_1 prova dell' effettiva presenza del sig. da quest'ultimo debitamente Pt_1 contestata.
È stato chiarito che qualora il convenuto non abbia preso posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, gli stessi debbono ritenersi ammessi senza necessità di prova (v.
Cass. n. 26908/2020).
A fronte della censura sollevata dal con il primo motivo di Pt_1 impugnazione, il non ha dedotto o allegato elementi che CP_1 dimostrassero l'effettiva presenza della controparte all'assemblea in questione con il ché deve pacificamente ritenersi che non vi abbia preso Parte_1 parte.
Anche a voler ritenere la tempestività dell'impugnazione della delibera assembleare de qua, va tuttavia rilevata l'infondatezza del secondo motivo di gravame con cui il sig. ha contestato la decisione del primo giudice Pt_1 quanto all'oggetto dell'azione ossia la delibera assembleare con cui è stato approvato il bilancio 2017-2018.
In proposito, argomentando sulla base dei criteri di cassa e di competenza che dovrebbero assistere la redazione del bilancio condominiale e basandosi sul presupposto che le quietanze rilasciate dall'amministratore risalirebbero al 21.01.2017, l'appellante ha eccepito che l'unica alternativa possibile sarebbe stata quella di impugnare proprio il bilancio approvato in occasione dell'assemblea del dicembre 2017.
Ebbene, esaminando il documento a firma – precedente Tes_1 amministratore del – Controparte_3 emerge che egli, in data 21.01.2017, ha semplicemente dato atto di aver ricevuto dal “nel corso dell'anno 2016”, l'importo di € 2.490,00 per Pt_1 rate e spese condominiali relative all'esercizio 2015/2016 e l'importo di €
250,00 per rate e spese condominiali dell'esercizio 2015/2016 (v. ricevuta di pagamento 21.01.2017, in atti). Avendo, dunque, il sig. eseguito pagamenti nel corso dell'anno Pt_1
2016 per rate e spese riferibili al bilancio 2015/2016 e avanzando contestazioni sulla mancata contabilizzazione di quelle somme, egli avrebbe dovuto impugnare il bilancio relativo a quelle annualità, facendo valere il mancato rilascio delle ricevute di versamento e la mancata contabilizzazione delle stesse, e non quello che è stato approvato nel corso dell'assemblea dell'11 dicembre 2018 relativo all'annualità 2017/2018.
Del tutto condivisibile risulta quanto affermato dal primo giudice: ove fosse, infatti, consentita l'impugnazione di bilanci successivi a quello cui si riferiscono i versamenti effettuati, si consentirebbe di aggirare la normativa che prevede tempi stringenti per le impugnazioni delle delibere assembleari.
Il secondo motivo di impugnazione va, dunque, rigettato.
Stessa sorte per quanto concerne il terzo motivo, relativo all' asserita omessa risposta ad una delle domande formulate con l'atto di citazione.
In proposito si rileva che non può parlarsi di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. atteso che, nel caso di specie, il rigetto della prima domanda relativa all'impugnazione della delibera assembleare e, dunque, del bilancio comporta l'assorbimento della seconda, relativa all' asserita mancata contabilizzazione delle somme versate nel corso del 2016.
In tema, la Cassazione ha chiarito come la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio, quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande. Ne consegue che l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento (v. Cass. n. 28663/2013).
5) Per il principio di soccombenza, cui non si ravvisano ragioni di deroga atteso che l'accoglimento del primo motivo di appello non ha mutato le sorti complessive del procedimento, le spese del giudizio di appello vanno poste a carico dell'appellante e vengono liquidate come in dispositivo sulla base del valore della controversia tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 e succ.mod.ii. ed esclusa la fase istruttoria, in assenza della relativa attività processuale. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, infatti, non esonera dall'eventuale condanna a rifondere le spese in favore della controparte vittoriosa.
6) Stante l'integrale rigetto dell'appello, deve inoltre darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater del
D.P.R. n. 115 del 2002 ai fini del versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'impugnazione proposta da nei Parte_1 confronti di in persona dell'Amministratore pro Controparte_1 tempore, avverso la sentenza n. 449/2022 pubblicata il 04.07.2022 del
Tribunale di Ascoli Piceno, così dispone:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- Condanna alla rifusione in favore del Parte_1 [...]
delle spese di lite del grado di appello liquidate in Controparte_1 complessivi €. 3.500,00 per compensi professionali (€. 1.050,00 per fase di studio, €. 710,00 per fase introduttiva, €. 1.740,00 per fase decisionale) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
- In applicazione dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti processuali quanto all'appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 12.02.2025
Il Consigliere Estensore
Dott. Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico