Articolo 1483 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1485Articolo 1476
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9 ottobre 2010
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27 marzo 2012
Art. 1483. Esercizio delle liberta' in ambito politico 1. Le Forze armate devono in ogni circostanza mantenersi al di fuori dalle competizioni politiche.
2. Ai militari ((che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo)) 1350, e' fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni ((...)) e organizzazioni politiche, nonche' di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni ((...)) , organizzazioni politiche o candidati a elezioni politiche e amministrative.
Entrata in vigore il 27 marzo 2012
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