Decreto decisorio 23 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 23/02/2021, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/02/2021
N. 00268/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 268 del 2015, proposto da
OE TA ST, rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Perinello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Castello, 5123;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Ballarin, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliato nella sede dell’Ente in Venezia, S. Marco, 4091;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. PG/2014/497030 — 65908 di data 25.11.2014, notificato alla ricorrente in data 5.12.2014, con cui il Comune di Venezia, in persona del Direttore della Direzione Sportello Unico Edilizio — Servizio Condono Edilizio, ha annullato, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, l'atto di accoglimento della domanda di definizione degli illeciti edilizi ex lege n. 326/2003 presentata in data 10.12.2004 prot, n. 487237, tacitamente formatosi per "silenzio-assenso" ex art. 32, comma 37, della medesima legge n. 326/2003, con contestuale diniego della domanda medesima, nonché di ogni atto altro presupposto e conseguente o, comunque, connesso al provvedimento stesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’atto di costituzione del Comune di Venezia;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 27 febbraio 2015;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Venezia il giorno 23 febbraio 2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO