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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 18/07/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 728/2019 R.G.A.C., promosso da
(c.f. ), elettiv.te domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
Viale Europa 83/M, Messina, presso lo studio dell'Avv. Carmela Genovese che la rappresenta e difende per procura in atti, appellante, contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, elettiv.te domiciliato in Via Cadorna 2, Messina, presso lo studio dell'Avv. De Domenico, recapito professionale dell'Avv. Gianpiero
Picciolo, che lo rappresenta e difende per procura in atti,
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettiv.te domiciliata in Via Dama Bianca 1, Messina, presso lo studio dell'Avv. Emilia Magazzù che la rappresenta e difende per procura in atti, appellati, avente ad oggetto: lesione personale (appello avverso la sentenza n. 817/19
R.S. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto).
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
1 Con atto di citazione notificato in data 5 novembre 2019 ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 817/19 R.S. con la quale il Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto aveva rigettato le richieste risarcitorie da lei formulate nei confronti del e della Controparte_3 Controparte_2 per i danni subiti a causa delle lesioni riportate in seguito ad una caduta
[...] verificatasi in data 25 aprile 2013; in tale data la mentre percorreva a PT piedi il marciapiedi lungo il ponte in Via Spiaggia di Ponente Controparte_3
Calderà, lato monte, direzione di marcia PA-ME, era caduta a causa del dissesto della pavimentazione.
Con il primo motivo di gravame la ha censurato la sentenza impugnata PT nella parte in cui il giudice di prime cure aveva ritenuto che la caduta fosse ascrivibile ad una condotta colposa della stessa danneggiata piuttosto che alla presenza di una insidia nella pavimentazione del marciapiede.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante si è lamentata della mancata ammissione, da parte del giudice di primo grado, delle prove testimoniali articolate;
il Tribunale aveva, pertanto, fondato la propria decisione soltanto sulla documentazione fotografica in atti e sulle dichiarazioni rese dalla stessa appellante.
Con il terzo motivo la ha contestato la regolamentazione delle spese PT disposta dal primo giudice, senza tenere conto che, prima dell'instaurazione del giudizio, il non aveva comunicato che il luogo dove si è verificato il CP_1 sinistro apparteneva alla (oggi ), con Controparte_4 Controparte_2 conseguente carenza della sua legittimazione passiva. Ha chiesto quindi, in riforma della sentenza impugnata, la condanna degli enti appellati al risarcimento dei danni da lei subiti a causa delle lesioni riportate nella caduta in questione.
Il costituendosi, ha insistito Controparte_1 nell'eccezione del proprio difetto di legittimazione passiva, appartenendo il marciapiede in questione alla;
ha contestato la fondatezza Controparte_2 delle doglianze svolte dalla chiedendo il rigetto del gravame. PT
La si è costituita contestando le censure Controparte_2 formulate dalla appellante e chiedendo il rigetto dell'appello.
2 La Corte ha ammesso i mezzi istruttori articolati dalla e, all'esito PT dell'escussione dei testi, ha disposto c.t.u. medico-legale sulla persona della appellante.
All'esito dell'istruttoria svolta, l'appello deve ritenersi infondato.
La S.C. ha affermato che, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Civ.
Sez. 6 - 3, 17 novembre 2021 n. 34886; Cass. Civ. Sez. 6 - 3, 3 aprile 2019 n.
9315; cfr. anche Cass. Civ. Sez. 3, 20 gennaio 2014 n. 999 che, in applicazione del principio sopra richiamato, ha ritenuto che il comportamento del soggetto danneggiato - transitato a piedi in una strada talmente dissestata da obbligare i pedoni a procedere in fila indiana - avrebbe dovuto essere improntato ad un onere di massima prudenza in quanto la situazione di pericolo di caduta era altamente prevedibile, ritenendo, pertanto, che l'evento lesivo in concreto verificatosi, conseguente all'inciampo in un tombino malfermo e mobile, fosse da ricondurre alla esclusiva responsabilità del soggetto danneggiato).
Alla luce delle dichiarazioni dei testi escussi la dinamica del sinistro risulta assolutamente analoga a quella oggetto di esame da parte della S.C. nella sentenza sopra richiamata.
3 La teste , presente al momento dei fatti in quanto insieme alla TE stava facendo una passeggiata sul lungomare, ha così dichiarato: “Giunti PT in corrispondenza del ponte sul torrente Mela, circa a metà dello stesso, camminavamo in fila indiana sullo stretto marciapiede presente sul lato destro della strada, ovvero lato monte, quando la – che si trovava davanti a me PT
– cadeva inciampando in una mattonella, o meglio perdendo l'equilibrio a causa del movimento della mattonella. Preciso che il dissesto della mattonella non era avvertibile, mentre poco più avanti era presente sul marciapiede una buca”.
Analoghe dichiarazioni sono state rese dall'altra teste escussa, Testimone_2
Dalla documentazione fotografica in atti è emersa una situazione di evidente dissesto del marciapiede sicché, come rilevato dalla S.C. (Cass. n. 999/14), sulla gravava un onere di massima attenzione atteso che in una strada PT dissestata è del tutto ragionevole l'esistenza di un tombino malfermo e mobile, ovvero di una mattonella non fissata correttamente al suolo, come nel caso di specie;
la condotta dell'appellante, pertanto, doveva essere improntata ad una particolare cautela correlata alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, essendo peraltro avvenuto il sinistro in una giornata soleggiata, come riferito dalle testimoni escusse.
Ritiene la Corte, così condividendo le argomentazioni poste dal giudice di prime cure a fondamento della sentenza impugnata, che la caduta della PT inciampata su una mattonella malferma, sia imputabile alla condotta imprudente della stessa che, atteso lo stato di generale dissesto del marciapiede, avrebbe dovuto usare maggiore cautela nel transitare sullo stesso.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
Anche la censura inerente alla regolamentazione delle spese non può trovare accoglimento.
Correttamente, infatti, il giudice di prime cure ha condannato l'attrice soccombente al pagamento delle spese processuali a favore di entrambi gli enti convenuti, avendo la a fronte della eccezione del proprio difetto di PT legittimazione passiva sollevata dal insistito comunque nella condanna CP_1 anche di quest'ultimo.
4 Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in misura inferiore ai medi tariffari, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate.
Deve inoltre trovare applicazione l'art. 13 D.P.R. n. 115/02 che dispone che
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
Deve quindi darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente.
Tale attestazione deve essere resa ancorché la parte appellante sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato (Cass. Civ. ss.uu., 20 febbraio 2020 n.
4315) e sebbene, in accoglimento del secondo motivo di gravame, siano state ammesse le richieste istruttorie formulate dalla (Cass. Civ. Sez. lav., 17 PT maggio 2018 n. 121039).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 817/19 R.S. del
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, così provvede: rigetta l'appello proposto da Parte_1 condanna al pagamento delle spese processuali liquidate, a Parte_1 favore di ciascun ente appellato, in € 4.000,00 per compensi (€ 700,00 fase studio,
€ 600,00 fase introduttiva, € 1.400,00 fase istruttoria, € 1.300,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma.
Messina, 10 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott. Giuseppe Minutoli)
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