Articolo 1 della Legge 14 giugno 1955, n. 480
Articolo 2
Versione
19 giugno 1955
Art. 1.
Le norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche contenute nel decreto-legge 24 giugno 1952, n. 649 , convertito in legge con legge 25 luglio 1952, n. 1054 , e le modificazioni ad esse apportate dal decreto-legge 21 giugno 1953, n. 451 , convertito in legge con legge 21 agosto 1953, n. 588 , sono richiamate in vigore per le sessioni dell'anno scolastico 1954-55.
Parimenti sono confermate per l'anno scolastico 1954-1955 le norme della legge 10 dicembre 1953, n. 934 , circa gli esami di abilitazione tecnica negli istituti tecnici femminili.
Entrata in vigore il 19 giugno 1955