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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 22/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 314/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott.Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 314/2023 R.G., promossa con atto di citazione in appello notificato il 25/09/2023
DA
(C.F. ) per sé e quale legale rappresentante di Parte_1 C.F._1
P.I. ), rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Miculan Controparte_1 P.IVA_1
del Foro di Udine giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello
- APPELLANTI-
CONTRO
(C.F. , e (C.F. Controparte_2 C.F._2 CP_3
), rappresentate e difese dall'avv. Luca Ponti del Foro di Udine giuste procure C.F._3
1 congiunte alla comparsa di costituzione e risposta mediante strumenti telematici in copia autentica con firma digitale
-APPELLATE-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n.564/2023 di data 9.08.2023
pubblicata il 17.08.2023.
Causa iscritta a ruolo il 27/09/2023 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 11.12.2024
sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE:
nel merito: in riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone n. 564 di data 17.08.2023 (n.
1413/2022 R.G.), notificata in data 01.09.2023 e per i motivi di cui al presente atto, accertata e dichiarata la natura diffamatoria e/o calunniosa delle esternazioni delle convenute negli scritti sopra indicati, condannarsi le stesse, in solido tra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da nella misura di euro 500.000,00, e dal sig. personalmente, Controparte_1 Parte_1
nella misura di euro 100.000,00, o di quella diversa, maggiore o minore, da determinarsi anche in via equitativa ex art. 2056 c.c., nonché, per quanto riferibile alle diffamazioni divulgate a mezzo stampa,
a norma dell'art. 12 della legge 47/1948, condannare altresì le convenute al pagamento della somma di euro 10.000,00, o di quella diversa ritenuta di giustizia, a titolo di pena pecuniaria.
Spese di lite rifuse per entrambi i gradi di giudizio.
PER PARTE APPELLATA:
2 1) in via preliminare: dichiarare inammissibile l'impugnazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 348-
bis c.p.c. per difetto dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c.;
2) in via principale: rigettare, perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal sig. per sé e quale legale rappresentante di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 564/2023 del Tribunale di Pordenone.
3) in via istruttoria: dichiarare inammissibili i nuovi documenti depositati in giudizio da parte appellante in quanto depositati in violazione dell'art. 345, co. 3, c.p.c.;
In ogni caso, condannare le parti appellanti alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, cpa e iva.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
nonché il suo amministratore unico personalmente, convenivano in giudizio le Controparte_4
due portavoce del , e chiedendone la condanna al CP_5 Controparte_2 CP_3
risarcimento del danno non patrimoniale da reato arrecato agli attori mediante diffusione di una serie di scritti, comunicati stampa e post di contenuto ritenuto diffamatorio e, in alcuni casi, calunnioso,
nell'ambito di una più ampia campagna di contrasto al progetto industriale di di CP_1
ampliamento del proprio stabilimento a San Vito al Tagliamento, anche tramite la controllata Pt_2
al fine di avviare una nuova attività di riciclo del legno post consumo tramite raccolta, selezione,
[...]
pulizia e macinazione di scarti di legno classificati non pericolosi, da destinare alla produzione di pannelli truciolari.
La parte attrice lamentava che con l'avanzare dell'iter procedimentale avviato presso la Regione per l'autorizzazione del progetto (P.A.U.R.), l'azione di contrasto delle portavoce del Comitato si fosse fatta via via più aggressiva fino a superare la soglia del lecito, e ciò mediante la diffusione di post e comunicati di crescente offensività, che contenevano notizie false e volutamente allarmistiche,
annunciando conseguenze catastrofiche certe sulla salute dei cittadini, sull'ambiente ed anche sulla concorrenza, ed alludendo inoltre a possibili favoritismi nei confronti degli attori e dei vari funzionari pubblici che avevano contribuito, con la loro attività di controllo, all'autorizzazione del progetto.
3 Lamentava poi parte attrice che le convenute avessero inviato a 45 soggetti diversi una segnalazione di “possibile notizia di reato” contenente circostanze di fatto false, evidenziando che il procedimento penale conseguentemente aperto a carico del era stato archiviato per insussistenza del fatto. Parte_1
e si costituivano in giudizio sostenendo che gli scritti in questione Controparte_2 CP_3
costituivano legittimo esercizio del diritto di critica ambientale;
deducevano che le accuse di corruzione/collusione, al più, sarebbero state mosse nei confronti dei funzionari regionali e non degli attori, mentre la “segnalazione di possibile notizia di reato” non poteva integrare il reato di calunnia,
in quanto non diretta alla Procura, e non aveva in ogni caso carattere diffamatorio.
Con la sentenza impugnata il giudice respingeva le domande attoree.
Il giudice rilevava che cittadini di San Vito al Tagliamento e di comuni limitrofi, temendo l'impatto sull'ambiente e sulla salute delle emissioni che sarebbero derivate da un'attività ritenuta potenzialmente molto inquinante, si erano costituiti in comitato spontaneo, dando vita al Comitato
ABC, rappresentato dalle sue portavoce e che aveva aderito alla struttura di CP_2 CP_3
coordinamento regionale dei comitati territoriali del Friuli Venezia Giulia, il Coordinamento dei comitati territoriali e dei cittadini associati del Friuli Venezia Giulia -CORDICOM FV.
Il Comitato ABC si era schierato contro il progetto, manifestando il proprio dissenso nel corso del procedimento amministrativo e alla conclusione dello stesso, presentando osservazioni agli organi amministrativi coinvolti, pubblicando post sui propri canali social e rilasciando comunicati stampa ripresi dalle testate giornalistiche locali.
Premetteva il giudice che non era in contestazione la legittimità di fondo della battaglia avviata dal gruppo di cittadini per impedire la realizzazione del nuovo progetto industriale, manifestatasi anche mediante la partecipazione ai procedimenti amministrativi, il dialogo con le istituzioni e la campagna pubblica di informazione e propaganda, al fine di informare l'opinione pubblica sui pericoli ravvisati e fare pressione sulle amministrazioni interessate all'iter autorizzativo, protestando per la ritenuta
4 sottovalutazione dei rischi da parte delle autorità (ad esclusione del Comune di San Vito che in modo isolato si era schierato contro il progetto).
Rilevava il giudice che il contesto era particolarmente importante al fine di valutare la correttezza delle iniziative assunte, in quanto la campagna non aveva lo scopo diretto di denigrare l'azienda, ma era invece fondata su tematiche di carattere ambientale e sanitario, che interessavano un'ampia cerchia di persone, delle quali si intendeva sollecitare l'adesione al dissenso.
Secondo il giudice i toni anche aspri utilizzati non avevano mai assunto il connotato dalla gratuità,
essendo peraltro sempre in stretta connessione con i passaggi procedimentali, e la circostanza che l'iter amministrativo si fosse poi concluso in senso favorevole all'azienda non significava che le preoccupazioni manifestate dal comitato fossero ab initio pretestuose o malevole, considerato che muovevano almeno in parte da dati elaborati dalla stessa e da professionisti ed esperti. CP_1
Evidenziava poi il giudice che il comitato era dichiaratamente parziale e quindi si poteva escludere che gli interventi dello stesso potessero influire sulla considerazione che il pubblico poteva avere dei vari soggetti coinvolti.
Anche i riferimenti ad un atteggiamento “intimidatorio” dell'azienda sarebbero secondo il giudice un mero argomento polemico privo di valenza diffamatoria, utilizzato per indicare il rischio di soccombenza di una comunità locale di fronte della forza economica sovrastante di una grande impresa.
Il giudice esaminava anche la segnalazione inviata dal comitato a 45 enti pubblici e persone fisiche,
ma non all'A.G., in cui si indicava la possibile notizia di reato per la quale il aveva Parte_1
dichiarato in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la aveva la proprietà o Parte_2
comunque la disponibilità per contratto di locazione o per contratti preliminari di compravendita di tutta una serie di terreni, circostanza che invece, da verifiche fatte nei pubblici registri, non era corrispondente al vero, quantomeno per una serie specifica di mappali che pure erano indicati nell'atto notorio.
5 Anche tale segnalazione secondo il giudice riguardava solo una discrasia da verificare, ritenuta potenzialmente –ove verificata–di rilevanza penale, ed era circostanziata a quanto risultava al comitato da un accertamento dichiaratamente parziale.
Il giudice riteneva pertanto che le esternazioni del comitato fossero coperte dal diritto di critica e comunque che non fosse dimostrato che tali dichiarazioni avessero cagionato un danno alla reputazione degli attori.
* * *
Avverso la sentenza proponevano appello e formulando Parte_1 Controparte_1
tre motivi di gravame.
Con il primo motivo gli appellanti deducevano l'insussistenza dell'esimente del diritto di critica, per assenza di entrambi i requisiti di verità e continenza.
Secondo gli appellanti il giudice di primo grado non avrebbe esaminato specificamente la sussistenza del requisito della verità oggettiva del fatto narrato;
sul punto il giudice avrebbe ricondotto le opinioni espresse dalle appellate ad una “lettura soggettiva dei dati a disposizione”; in base a tale assunto, sostenevano gli appellanti, chiunque potrebbe diffondere impunemente notizie false sul conto di altri dietro il paravento della visione soggettiva.
Deducevano poi gli appellanti che la verifica della verità dei fatti sarebbe ancor più necessaria in quanto il giudice aveva attribuito alla campagna mediatica una funzione informativa oltre che di propaganda.
Sostenevano gli appellanti che le comunicazioni attribuibili alle appellate contenevano affermazioni false, in quanto indicavano come conseguenze certe e generalizzate determinate patologie come
“abortività, infertilità e disturbi dell'attenzione” con riguardo ai contenuti del documento IS di
FO (che invece non li indicava), e davano per certo uno scenario indicato da FO come meramente possibile;
più in generale si riferivano al documento IS attribuendogli contenuti che di fatto non aveva, con una rappresentazione falsa e volutamente distorta della realtà.
6 Le appellate avrebbero inoltre adombrato l'esistenza di oscuri legami tra i vari soggetti pubblici coinvolti, tutti collusi con la società, e in tal modo avrebbero leso l'immagine e la reputazione aziendale;
il messaggio veicolato era che e in virtù “delle forti disponibilità CP_1 Parte_1
finanziarie” di cui godevano, avevano pagato politici e funzionari per ottenere l'autorizzazione di un progetto che avrebbe causato certamente “morti premature”.
Gli appellanti deducevano che spetta all'autore la dimostrazione della verità della notizia mentre nessuna prova era stata fornita circa un accordo corruttivo;
al contrario la regolarità della procedura autorizzativa era comprovata dalla sentenza TAR FV che aveva respinto il ricorso contro la
Valutazione di impatto ambientale.
Mancherebbe secondo gli appellanti anche il requisito della continenza, in quanto le appellate avevano lanciato pesanti accuse di asservimento dei tecnici regionali e della politica agli interessi economici della società attrice;
sussisterebbe inoltre il dolo generico del reato di diffamazione,
considerato anche che le preoccupazioni inizialmente comprensibili manifestate delle appellate non erano diminuite ma anzi erano aumentate con il progredire dell'iter amministrativo ed il superamento dei controlli di legge.
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti deducevano la sussistenza del delitto di calunnia e di diffamazione con riguardo alla “segnalazione di possibile notizia di reato”.
Il Tribunale aveva escluso l'illiceità della diffusione della “possibile notizia di reato” a 45 soggetti diversi, “trasmettendo un tanto anche ad altri per conoscenza”, con invito degli stessi a denunciare il sig. , ritenendo che la comunicazione contenesse la mera segnalazione di una discrasia Parte_1
da verificare, potenzialmente di rilevanza penale;
il giudice non aveva tuttavia motivato in merito alla conclamata falsità del fatto riportato, al numero spropositato dei destinatari e all'invito degli stessi a provvedere alla relativa denuncia in Procura, con il richiamo alla loro qualità di pubblici ufficiali. Sussisterebbero quindi, secondo gli appellanti, gli estremi del reato di diffamazione (ed anche quello di calunnia), in quanto sarebbero stati attribuiti falsamente a fatti illeciti, Parte_1
7 consistenti nell'avere reso una dichiarazione mendace allo scopo di falsare la procedura amministrativa;
la dichiarazione sostitutiva resa era all'epoca era invece corretta, con riguardo all'esistenza di un contratto preliminare.
Irrilevante sarebbe al riguardo la circostanza che l'esposto non sia stato proposto direttamente alla
Procura, in quanto il reato di calunnia sussiste anche quando la denuncia sia diretta ad altra autorità
che ha l'obbligo di riferire a quella giudiziaria;
il dolo sarebbe dimostrato dal fatto che, come scoperto dagli appellanti in corso di causa, il IC FV aveva depositato denuncia alla Procura
di identico contenuto alla missiva delle appellate.
Con il terzo motivo gli appellanti sostenevano la sussistenza di una lesione all'onore e reputazione ai loro danni risarcibile ex art.2043 e 2059 c.c.; il danno sarebbe desumibile mediante presunzioni e comprovato dai commenti ai post dimessi, nonché dalla larga diffusione dei quotidiani dove erano apparsi gli scritti del Comitato.
Costituendosi in giudizio le appellate eccepivano l'inammissibilità dell'impugnazione in quanto mancante della specifica indicazione, per ciascun motivo di gravame, del capo della decisione impugnato.
Quanto al primo motivo le appellate evidenziavano che il diritto di critica consiste nel fornire giudizi e valutazioni soggettive partendo da un fatto storico;
richiamavano lo studio epidemiologico commissionato dal Comune di San Vito e rilevavano di non avere mai parlato di corruzione o di pagamenti illeciti o di iniziative volte a falsare i controlli di legge. Sostenevano che i loro scritti erano tutti rispondenti al requisito della veridicità e della continenza espositiva, precisando di non aver peraltro mai fatto riferimento alla Regione, ma solo alle forze politiche.
Quanto all'esposto indirizzato agli enti pubblici, le appellate evidenziavano che in esso era stato richiesto ai responsabili degli enti “di provvedere con le opportune verifiche”, e che si trattava di una segnalazione e non di una denuncia, mancando inoltre la consapevolezza dell'innocenza del dichiarante;
sostenevano che la dichiarazione era comunque non veritiera, in quanto alcuni terreni
8 di cui si dichiarava la disponibilità erano oggetto di un preliminare di vendita di cosa altrui, con meri effetti obbligatori.
Con riguardo al terzo motivo le appellate eccepivano che la domanda ex art.2059 c.c. era domanda nuova e rilevavano che i post avevano avuto un numero modesto di condivisioni, che le fatture dimesse si riferivano a periodo precedente l'attività del comitato e che l'azienda aveva in ogni caso ottenuto l'autorizzazione al progetto. Eccepivano poi l'inammissibilità delle nuove produzioni documentali in appello.
* * *
1. L'appello non può trovare accoglimento.
1.1 L'operato del Comitato e delle sue portavoce deve essere valutato nel contesto nel quale esso si collocava all'epoca, e alla luce degli scopi perseguiti dal Comitato stesso.
Si deve quindi evidenziare che il doc.36 delle convenute report IS indicava che il Comitato
ABC era stato individuato tra gli informatori nell'ambito della procedura e che si era fatto “carico
di raccogliere e sintetizzare i contributi dei cittadini direttamente interessati e coinvolti.
Ciononostante sono pervenute, direttamente ad ASFO, check-list singolarmente compilate da
cittadini.”.
Il report indicava qual è la differenza tra la valutazione dei tecnici e quella dei cittadini: “Gli esperti
basano la valutazione del rischio sul numero di eventi che si aspettano, mentre le persone comuni
percepiscono il rischio in modo più complesso integrando caratteristiche qualitative come la
volontarietà o meno dell'esposizione o l'immediatezza o meno dell'effetto…. I conflitti che si
attivano sono spesso causati da differenze nelle rappresentazioni del rischio e della tecnologia in
questione da parte dei cittadini e degli esperti (pubblica amministrazione o gestori degli impianti)”.
“I cittadini nei loro discorsi fanno riferimento al concetto di rischio associato all'impianto, mentre
l'azienda costruttrice si focalizza sulla sicurezza della tecnologia e sui benefici derivanti
dall'impianto. La comunicazione tra queste due parti diventa molto complessa e difficile perché
9 quando la compagnia comunica, il suo punto di vista è centrato su competenze tecniche e aspetti
economici, mentre le persone vogliono solo rassicurazioni da un punto di vista politico e sociale”.
“Dalla consultazione degli informatori (in particolare dai cittadini) è emersa la preoccupazione
rispetto allo stato di salute attuale della popolazione presente nel territorio del sanvitese ritenuto
già a livelli talmente critici da dover “a priori” impedire l'attivazione di ulteriori impianti definiti
“inquinanti”.
Questo è quindi il contesto di critica ambientale in cui i fatti si sono svolti.
Il report in ogni caso evidenziava che in relazione al progetto “la maggiore criticità è rappresentata
sicuramente dall'emissione di PTS (polveri totali sospese). Tale criticità non è di per sé associata
alla concentrazione di polveri rilasciata dall'impianto, in quanto il quantitativo risulta essere
abbastanza ridotto, bensì associata alla concentrazione di PTS presenti nel livello di fondo
insistente sul territorio già oggi, ante-opera, e i cui valori di PM10 e PM2,5 rappresentano una
deriva delle fonti di inquinamento localizzate principalmente nel centro-nord Italia e più
precisamente nell'area della pianura padana. Nella regione Friuli Venezia Giulia è il pordenonese
il territorio in cui si riscontra la concentrazione di polveri più alta rispetto al resto della regione”.
“Dall'incremento massimo giornaliero di 6.881 μg/m3, sommato alla serie temporale dei valori dei
massimi giornalieri dell'anno di riferimento utilizzato da UNIUD, ne conseguirebbe un numero
aggiuntivo superamenti del limite giornaliero di 50 μg/m3 pari a 3, da aggiungersi ai 45
superamenti causati esclusivamente dal fondo.
“…appare doveroso sottolineare la possibilità che alcuni gruppi suscettibili della popolazione
(persone che soffrono di asma, malattie coronariche, BPCO e altre condizioni e malattie croniche)
possano essere danneggiati dall'esposizione a breve termine a concentrazioni elevate di PM10 e
che gli effetti sulla salute sono collegati in particolare alla mortalità per tutte le cause, mortalità
per cause cardiovascolari, mortalità collegata a patologie respiratorie e mortalità collegata a
patologie cerebrovascolari”.
10 Il 6 giugno 2022 il Comune di San Vito aveva peraltro espresso parere negativo al progetto anche per problemi ambientali e di salute pubblica;
il parere del Comune era stato emesso anche “a seguito
dell'analisi scientifica dello studio di impatto sanitario commissionato dal Comune di San Vito al
Tagliamento” ed evidenziava che “l'area in esame ha già un carico di patologia e mortalità
prematura dovuta all'inquinamento di fondo che va fortemente ridotta e non sopporta ulteriori
carichi inquinanti”.
1.2 Da un lato quindi le appellate si sono fatte, tramite il , portavoce della percezione di CP_5
pericolo da parte della popolazione interessata, dall'altro non può richiedersi in questo contesto una assoluta obiettività, poiché lo scopo dichiaratamente perseguito dall'azione del Comitato era quello di preservare la salute pubblica, ritenuta minacciata dalla nuova opera anche alla luce dell'inquinamento di fondo già presente nell'area.
In tale ottica si giustificano anche toni enfatizzati ed accesi, nonché il riferimento alla preminente posizione economica della società rispetto a quella dei singoli.
1.3 Nel comunicato stampa di data 30.3.2022 -diffuso dopo che con una dichiarazione pubblica il aveva dichiarato che “l'azienda, alla luce dei pareri espressi da , Asfo e Direzione Parte_1 Pt_3
centrale infrastrutture e territorio della Regione, agirà nelle sedi più opportune contro chi ha
rallentato l'iter per l'ampliamento e, come se non bastasse, ha diffuso notizie false o comunque
Cont poco attendibili” -si legge: “Il comitato respinge in modo fermo l'ennesima azione
intimidatoria posta in essere dall'amministratore delegato della , che ancora una volta CP_1
minaccia querele contro chiunque non creda nella bontà del progetto dell'azienda (…) Il comitato
Cont
ha sempre costruito le proprie posizioni di contrasto all'ampliamento sulla base CP_1
dello studio dei documenti del e del parere di tecnici che offrono volontariamente il proprio Pt_4
contributo. Già in passato la , forte delle disponibilità finanziarie e legali di cui gode, CP_1
aveva provato la strada delle denunce nei confronti di chi si opponeva ai suoi progetti
semplicemente riportando le valutazioni allarmistiche di;
denunce che chiaramente si Pt_5
11 sono rivelate inconsistenti. (…) Per quanto riguarda la salute, il documento IS di FO
segnala, ad esempio, che le persone più fragili avranno ricadute negative già nel breve periodo.
Siamo abituati a pensare solo ai tumori, ma molte persone saranno coinvolte da patologie
respiratorie, cardiocircolatorie, abortività, infertilità, disturbi dell'attenzione, ecc. (…) “nonostante
la direzione regionale rilevi diverse incongruenze, accetta passivamente i dati sul numero di camion
e sui tragitti proposti dall'azienda stessa, che, per noi, non sono assolutamente credibili. (…) E'
quantomeno singolare che il presidente di Confindustria annunci di aver commissionato al Pt_6
un'indagine epidemiologica indipendente, considerando che lo stesso tra i molti
[...] Pt_7
incarichi detenuti, attualmente ricopre anche il ruolo di presidente della Fondazione CRO e
membro del Consiglio di verifica e indirizzo dello stesso istituto. In barba a qualunque etica che
storce il naso davanti al gigantesco conflitto di interesse”.
Analogo contenuto aveva un post pubblicato nella stessa data sulla pagina Facebook del Comitato.
Nella medesima direzione (ovvero quella di enfatizzare la posizione preminente dell'azienda rispetto a quella dei privati cittadini) va l'ulteriore post pubblicato sulla pagina Facebook del Comitato in data
3.5.2022: “Pur consapevoli che di fronte a noi ci sia una controparte molto potente, non ci
arrendiamo e rimanendo uniti possiamo farcela! Che nessuno pensi di sfilare dalle mani della
popolazione di questo territorio il destino nostro ed il futuro dei nostri figli, per metterlo nelle mani
di una multinazionale, il cui solo scopo è il profitto e non la tutela del territorio e della nostra salute”.
1.4 Il comunicato stampa di data 15.4.2022 -diffuso ai quotidiani locali e pubblicato nella sua integralità sulla pagina Facebook del Comitato -è stato emesso dopo l'esito positivo della valutazione sull'impatto ambientale con decreto n. 1755 del 13.4.2022 ed è del seguente tenore:
“Il Comitato ABC esprime profonda insoddisfazione per l'esito della Via.
Già a proposito della Vispa dell'Asfo avevamo sottolineato il carattere lacunoso e parziale,
sostanzialmente pressapochista con cui gli enti pubblici preposti stavano valutando il progetto
. Anche in questa occasione è avvenuto lo stesso. È stata assunta una bibliografia di CP_1
12 parte e sono stati assunti dati aziendali sulle emissioni, sul traffico e sull'acqua molto lontani da
quelli reali. Su questa base è stato espresso un giudizio positivo del progetto senza CP_1
tenere in alcuna considerazione né le osservazioni del Comitato né quella dell'Amministrazione
Comunale di san Vito.
Tutto ciò è la conferma di quanto i vertici degli enti regionali componenti la Via sono legati a doppio
filo con il mondo politico ed economico da cui dipendono per le loro carriere professionali. Il
comitato ABC continuerà con le proprie iniziative contro la tra cui una manifestazione CP_1
il 1° maggio alle ore 17.00 al parco della Rota di San vito al Tagliamento. La strada prima della
conclusione di questa vicenda è ancora lunga e il comitato intende ancora percorrerla fino in fondo
lottando per affermare le proprie convinzioni”.
Nel comunicato stampa pubblicato in data 1.5.2022 sul quotidiano Il Gazzettino si asserisce,
nell'ordine, che:
-“la Vispa dell'azienda sanitaria non fornisce una specifica evidenza degli impatti che realmente
l'impianto andrà a causare”;
-“le sostanze nocive investiranno tutti i centri abitati situati in posizione sottovento”;
-“ai tecnici regionali, in questi mesi, abbiamo inviato molteplici osservazioni, fondate sui dati
forniti in più fasi dall'azienda, dati che stanno acquisendo acriticamente, la cui attendibilità non è
stata verificata da un ente terzo”;
-“qualora il progetto fosse approvato la responsabilità non sarà solamente dei tecnici, ma anche
dei nostri rappresentanti politici, che permetterebbero la prevaricazione degli interessi economici
di una multinazionale sugli interessi della collettività. Un conto che pagheremo tutti, comprese le
future generazioni”.
In tali comunicati la critica è rivolta ai politici e ai tecnici regionali e dell' , Parte_8
piuttosto che alla società appellante, considerato che le dichiarazioni seguono l'esito positivo sulla
13 valutazione di impatto ambientale, ed anche le accuse di legami tra gli uffici tecnici ed il mondo politico ed economico sono espresse in termini del tutto generici.
Le critiche colpiscono quindi le istituzioni pubbliche e non l'azienda, che, in quanto esercente attività imprenditoriale, perseguiva interessi economici.
1.5 In data 29.05.2022 le convenute diramavano una “segnalazione di possibile notizia di reato” a
45 soggetti diversi, tra Enti e persone fisiche:
“Le sottoscritte e quali portavoce del Comitato ABC segnalano Controparte_2 CP_3
alle autorità, agli amministratori, ai responsabili ed ai dirigenti degli Enti in indirizzo, nella loro
qualità di pubblici ufficiali, la possibile notizia di reato di cui all'oggetto, come di seguito descritta,
per le opportune segnalazioni agli organi di competenza, trasmettendo un tanto anche ad altri, per
conoscenza.
(…) Nella propria dichiarazione sostitutiva di atto notorio il sig. (anche per conto della Parte_1
dichiarava espressamente di avere la PROPRIETÀ ovvero la disponibilità per Parte_2
CONTRATTO DI LOCAZIONE concesso espressamente per il trattamento dei rifiuti, oppure a
seguito di sottoscrizione di specifici CONTRATTI PRELIMINARI DI COMPRAVENDITA, di tutta
una serie di terreni (…). In base alle verifiche fatte nei pubblici registri (Agenzia delle Entrate –
Territorio) consta a chi scrive che tale dichiarazione di proprietà e/o di disponibilità a mezzo
contratto locazione o contratto preliminare di compravendita non corrisponda al vero. (…) Nello
specifico, come da visure effettuate a campione dagli scriventi presso i pubblici registri immobiliari,
non risultano esservi contratti di locazione stipulati in favore della società alla data Parte_2
del 21 dicembre 2021, né ‒ per diversi dei mappali ‒ poteva esserci alcun contratto preliminare
sottoscritto con i proprietari (ed in ogni caso non mai registrato) posto che nel mese di marzo 2022
diversi tra tali mappali sono stati ceduti a società e soggetti diversi dalla che, Parte_2
evidentemente, non ne aveva né la locazione, né tantomeno la disponibilità per preliminare di
compravendita.
14 La gravità di tale falsa dichiarazione non è, di tutta evidenza, nel reato in sé (e di cui alla specifica
normativa ex DPR 445/2000) quanto piuttosto nel fatto che una tale dichiarazione è uno degli
elementi fondanti per poter consentire alla “Direzione centrale ambiente ed energia” della Regione
Friuli-Venezia Giulia una corretta analisi su spazi e modalità di realizzazione dell'impianto di
trattamento dei rifiuti da parte di (…). Parte_2
Il fatto che la ditta (ed il sig. ) dichiarino una disponibilità di terreni di gran Parte_2 Parte_1
lunga superiore a quella reale, rischia perciò di inficiare la corretta analisi autorizzativa della
Direzione centrale ambiente ed energia della Regione FV.
Mancando tali terreni la richiesta risulterebbe viziata ab origine.
Un tanto evidenziato e documentato, con la presente comunicazione si richiede alle SS.VV. ILL.ME,
nonché a tutti i responsabili degli uffici indicati, anche nella propria qualità di Pubblici Ufficiali
(ove la stessa sia giuridicamente riscontrabile in capo ai singoli soggetti riceventi) di provvedere
con le opportune verifiche per quanto concerne la presente segnalazione e – ove ritenuto anche in
ipotesi di obbligo quali Pubblici Ufficiali – procedere alle opportune e/o necessarie e/o obbligatorie
denunzie e segnalazioni alle competenti autorità giudiziarie”.
L'indicazione della falsità della dichiarazione è espressa in termini dubitativi e con indicazione dell'accertamento parziale svolto (visure effettuate a campione), richiedendosi alle autorità preposte di effettuare ulteriori verifiche, non avendo l'esposto il contenuto di una denuncia penale;
peraltro,
alla luce dei successivi approfondimenti, dal punto di vista tecnico la dichiarazione conteneva una circostanza in parte imprecisa, posto che per alcuni terreni era stato stipulato un contratto preliminare di compravendita di cosa altrui con il Consorzio del Ponte Rosso il quale non era proprietario di parte dei terreni, e pertanto il contratto aveva effetti meramente obbligatori;
ciò pur se i procedimenti penali nei confronti del dichiarante sono stati archiviati.
2. Devono qui richiamarsi i principi espressi dalla giurisprudenza della Suprema Corte in tema di diritto di critica.
15 Secondo Cass.n.4955/2024 il diritto di critica “non si concreta nella mera narrazione dei fatti, ma
nell'espressione di un giudizio (necessariamente soggettivo) rispetto ai fatti stessi;
perciò, non può
pretendersi che l'opinione sia assolutamente obiettiva, potendo essere la stessa esternata anche con
l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda l'integrità morale del soggetto”.
Secondo Cass. n.19204/2023 “in tema di responsabilità civile per diffamazione,
il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente
carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi;
per riconoscere efficacia esimente
all'esercizio di tale diritto, occorre, tuttavia, che il fatto presupposto ed oggetto
della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti
da cui proviene o per altre circostanze soggettive”.
Cass.n.38215/2021 ha affermato che “Il diritto di critica, che può essere esercitato da chiunque,
quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al pari
del diritto all'onore e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa,
a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla
persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto
della critica”.
Secondo Cass.n.12013/2017 “In tema di diffamazione a mezzo stampa, al fine di attribuire efficacia
esimente all'esercizio del diritto di cronaca e di critica, la verità della notizia e la fondatezza
dell'opinione vanno valutate con riferimento al momento in cui sono state divulgate, non potendo
assumere alcun rilievo gli eventi successivi”.
Infine Cass.n.6540/2016 ha affermato che “La presentazione di un esposto con il quale si chieda
l'intervento dell'Autorità amministrativa su un fatto del dipendente ritenuto contrario alla
deontologia, anche se contenente espressioni aspre o polemiche, non configura il delitto di
diffamazione perchè nel bilanciamento tra due beni costituzionalmente protetti, quali
16 il diritto di critica e quello della dignità personale, occorre dare la prevalenza alla libertà di
parola, senza la quale la dialettica democratica non potrebbe realizzarsi”.
3. Quanto poi ai documenti depositati per la prima volta in questo grado, trattasi di documenti di cui parte appellante ha dedotto di essere venuta a conoscenza solo dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado.
L'ammissibilità di nuovi documenti nel giudizio di appello è subordinata ai sensi dell'art.345 c.p.c.
alla circostanza che la parte provi di non averli potuti produrre nel giudizio di primo grado per causa alla stessa non imputabile;
nel caso di specie invece l'appellante ha dato atto di avere avuto accesso a tale documentazione a seguito di controllo delle iscrizioni ex art.335 c.p.c., effettuato a sua iniziativa, e che pertanto avrebbe potuto essere effettuato in data anteriore;
parte appellante nel giudizio di primo grado aveva depositato con la seconda memoria istruttoria gli atti penali relativi al proc. pen. N.2480/2022 RGNR e solo successivamente avrebbe effettuato la richiesta degli atti relativi ad altro procedimento penale.
Si osserva in ogni modo che i documenti depositati in questo grado sono irrilevanti ai fini della decisione, posto che essi non incidono sull'idoneità delle dichiarazioni del Comitato a ledere l'onore e la reputazione degli appellanti.
4. Per i motivi esposti l'appello deve essere respinto, e gli appellanti devono essere condannati al pagamento delle spese del grado in favore delle appellate, liquidate secondo i parametri medi (fase introduttiva, di studio e decisoria) delle cause del valore dichiarato di euro 600.000,00, in considerazione della soccombenza.
Sussistono in capo all'appellante i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002
introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
17 La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da Parte_1
e nei confronti di e così
[...] Controparte_1 Controparte_2 CP_3
provvede:
rigetta l'appello;
condanna gli appellanti e al pagamento delle spese Parte_1 Controparte_1
del presente grado di giudizio in favore delle appellate e che Controparte_2 CP_3
liquida in complessivi € 18.511,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali nonchè ad IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza, in capo agli appellanti, dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater,
del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 11/12/2024
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Marina Vitulli dott.ssa Marina Caparelli
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott.Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 314/2023 R.G., promossa con atto di citazione in appello notificato il 25/09/2023
DA
(C.F. ) per sé e quale legale rappresentante di Parte_1 C.F._1
P.I. ), rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Miculan Controparte_1 P.IVA_1
del Foro di Udine giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello
- APPELLANTI-
CONTRO
(C.F. , e (C.F. Controparte_2 C.F._2 CP_3
), rappresentate e difese dall'avv. Luca Ponti del Foro di Udine giuste procure C.F._3
1 congiunte alla comparsa di costituzione e risposta mediante strumenti telematici in copia autentica con firma digitale
-APPELLATE-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n.564/2023 di data 9.08.2023
pubblicata il 17.08.2023.
Causa iscritta a ruolo il 27/09/2023 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 11.12.2024
sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE:
nel merito: in riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone n. 564 di data 17.08.2023 (n.
1413/2022 R.G.), notificata in data 01.09.2023 e per i motivi di cui al presente atto, accertata e dichiarata la natura diffamatoria e/o calunniosa delle esternazioni delle convenute negli scritti sopra indicati, condannarsi le stesse, in solido tra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da nella misura di euro 500.000,00, e dal sig. personalmente, Controparte_1 Parte_1
nella misura di euro 100.000,00, o di quella diversa, maggiore o minore, da determinarsi anche in via equitativa ex art. 2056 c.c., nonché, per quanto riferibile alle diffamazioni divulgate a mezzo stampa,
a norma dell'art. 12 della legge 47/1948, condannare altresì le convenute al pagamento della somma di euro 10.000,00, o di quella diversa ritenuta di giustizia, a titolo di pena pecuniaria.
Spese di lite rifuse per entrambi i gradi di giudizio.
PER PARTE APPELLATA:
2 1) in via preliminare: dichiarare inammissibile l'impugnazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 348-
bis c.p.c. per difetto dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c.;
2) in via principale: rigettare, perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal sig. per sé e quale legale rappresentante di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 564/2023 del Tribunale di Pordenone.
3) in via istruttoria: dichiarare inammissibili i nuovi documenti depositati in giudizio da parte appellante in quanto depositati in violazione dell'art. 345, co. 3, c.p.c.;
In ogni caso, condannare le parti appellanti alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, cpa e iva.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
nonché il suo amministratore unico personalmente, convenivano in giudizio le Controparte_4
due portavoce del , e chiedendone la condanna al CP_5 Controparte_2 CP_3
risarcimento del danno non patrimoniale da reato arrecato agli attori mediante diffusione di una serie di scritti, comunicati stampa e post di contenuto ritenuto diffamatorio e, in alcuni casi, calunnioso,
nell'ambito di una più ampia campagna di contrasto al progetto industriale di di CP_1
ampliamento del proprio stabilimento a San Vito al Tagliamento, anche tramite la controllata Pt_2
al fine di avviare una nuova attività di riciclo del legno post consumo tramite raccolta, selezione,
[...]
pulizia e macinazione di scarti di legno classificati non pericolosi, da destinare alla produzione di pannelli truciolari.
La parte attrice lamentava che con l'avanzare dell'iter procedimentale avviato presso la Regione per l'autorizzazione del progetto (P.A.U.R.), l'azione di contrasto delle portavoce del Comitato si fosse fatta via via più aggressiva fino a superare la soglia del lecito, e ciò mediante la diffusione di post e comunicati di crescente offensività, che contenevano notizie false e volutamente allarmistiche,
annunciando conseguenze catastrofiche certe sulla salute dei cittadini, sull'ambiente ed anche sulla concorrenza, ed alludendo inoltre a possibili favoritismi nei confronti degli attori e dei vari funzionari pubblici che avevano contribuito, con la loro attività di controllo, all'autorizzazione del progetto.
3 Lamentava poi parte attrice che le convenute avessero inviato a 45 soggetti diversi una segnalazione di “possibile notizia di reato” contenente circostanze di fatto false, evidenziando che il procedimento penale conseguentemente aperto a carico del era stato archiviato per insussistenza del fatto. Parte_1
e si costituivano in giudizio sostenendo che gli scritti in questione Controparte_2 CP_3
costituivano legittimo esercizio del diritto di critica ambientale;
deducevano che le accuse di corruzione/collusione, al più, sarebbero state mosse nei confronti dei funzionari regionali e non degli attori, mentre la “segnalazione di possibile notizia di reato” non poteva integrare il reato di calunnia,
in quanto non diretta alla Procura, e non aveva in ogni caso carattere diffamatorio.
Con la sentenza impugnata il giudice respingeva le domande attoree.
Il giudice rilevava che cittadini di San Vito al Tagliamento e di comuni limitrofi, temendo l'impatto sull'ambiente e sulla salute delle emissioni che sarebbero derivate da un'attività ritenuta potenzialmente molto inquinante, si erano costituiti in comitato spontaneo, dando vita al Comitato
ABC, rappresentato dalle sue portavoce e che aveva aderito alla struttura di CP_2 CP_3
coordinamento regionale dei comitati territoriali del Friuli Venezia Giulia, il Coordinamento dei comitati territoriali e dei cittadini associati del Friuli Venezia Giulia -CORDICOM FV.
Il Comitato ABC si era schierato contro il progetto, manifestando il proprio dissenso nel corso del procedimento amministrativo e alla conclusione dello stesso, presentando osservazioni agli organi amministrativi coinvolti, pubblicando post sui propri canali social e rilasciando comunicati stampa ripresi dalle testate giornalistiche locali.
Premetteva il giudice che non era in contestazione la legittimità di fondo della battaglia avviata dal gruppo di cittadini per impedire la realizzazione del nuovo progetto industriale, manifestatasi anche mediante la partecipazione ai procedimenti amministrativi, il dialogo con le istituzioni e la campagna pubblica di informazione e propaganda, al fine di informare l'opinione pubblica sui pericoli ravvisati e fare pressione sulle amministrazioni interessate all'iter autorizzativo, protestando per la ritenuta
4 sottovalutazione dei rischi da parte delle autorità (ad esclusione del Comune di San Vito che in modo isolato si era schierato contro il progetto).
Rilevava il giudice che il contesto era particolarmente importante al fine di valutare la correttezza delle iniziative assunte, in quanto la campagna non aveva lo scopo diretto di denigrare l'azienda, ma era invece fondata su tematiche di carattere ambientale e sanitario, che interessavano un'ampia cerchia di persone, delle quali si intendeva sollecitare l'adesione al dissenso.
Secondo il giudice i toni anche aspri utilizzati non avevano mai assunto il connotato dalla gratuità,
essendo peraltro sempre in stretta connessione con i passaggi procedimentali, e la circostanza che l'iter amministrativo si fosse poi concluso in senso favorevole all'azienda non significava che le preoccupazioni manifestate dal comitato fossero ab initio pretestuose o malevole, considerato che muovevano almeno in parte da dati elaborati dalla stessa e da professionisti ed esperti. CP_1
Evidenziava poi il giudice che il comitato era dichiaratamente parziale e quindi si poteva escludere che gli interventi dello stesso potessero influire sulla considerazione che il pubblico poteva avere dei vari soggetti coinvolti.
Anche i riferimenti ad un atteggiamento “intimidatorio” dell'azienda sarebbero secondo il giudice un mero argomento polemico privo di valenza diffamatoria, utilizzato per indicare il rischio di soccombenza di una comunità locale di fronte della forza economica sovrastante di una grande impresa.
Il giudice esaminava anche la segnalazione inviata dal comitato a 45 enti pubblici e persone fisiche,
ma non all'A.G., in cui si indicava la possibile notizia di reato per la quale il aveva Parte_1
dichiarato in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la aveva la proprietà o Parte_2
comunque la disponibilità per contratto di locazione o per contratti preliminari di compravendita di tutta una serie di terreni, circostanza che invece, da verifiche fatte nei pubblici registri, non era corrispondente al vero, quantomeno per una serie specifica di mappali che pure erano indicati nell'atto notorio.
5 Anche tale segnalazione secondo il giudice riguardava solo una discrasia da verificare, ritenuta potenzialmente –ove verificata–di rilevanza penale, ed era circostanziata a quanto risultava al comitato da un accertamento dichiaratamente parziale.
Il giudice riteneva pertanto che le esternazioni del comitato fossero coperte dal diritto di critica e comunque che non fosse dimostrato che tali dichiarazioni avessero cagionato un danno alla reputazione degli attori.
* * *
Avverso la sentenza proponevano appello e formulando Parte_1 Controparte_1
tre motivi di gravame.
Con il primo motivo gli appellanti deducevano l'insussistenza dell'esimente del diritto di critica, per assenza di entrambi i requisiti di verità e continenza.
Secondo gli appellanti il giudice di primo grado non avrebbe esaminato specificamente la sussistenza del requisito della verità oggettiva del fatto narrato;
sul punto il giudice avrebbe ricondotto le opinioni espresse dalle appellate ad una “lettura soggettiva dei dati a disposizione”; in base a tale assunto, sostenevano gli appellanti, chiunque potrebbe diffondere impunemente notizie false sul conto di altri dietro il paravento della visione soggettiva.
Deducevano poi gli appellanti che la verifica della verità dei fatti sarebbe ancor più necessaria in quanto il giudice aveva attribuito alla campagna mediatica una funzione informativa oltre che di propaganda.
Sostenevano gli appellanti che le comunicazioni attribuibili alle appellate contenevano affermazioni false, in quanto indicavano come conseguenze certe e generalizzate determinate patologie come
“abortività, infertilità e disturbi dell'attenzione” con riguardo ai contenuti del documento IS di
FO (che invece non li indicava), e davano per certo uno scenario indicato da FO come meramente possibile;
più in generale si riferivano al documento IS attribuendogli contenuti che di fatto non aveva, con una rappresentazione falsa e volutamente distorta della realtà.
6 Le appellate avrebbero inoltre adombrato l'esistenza di oscuri legami tra i vari soggetti pubblici coinvolti, tutti collusi con la società, e in tal modo avrebbero leso l'immagine e la reputazione aziendale;
il messaggio veicolato era che e in virtù “delle forti disponibilità CP_1 Parte_1
finanziarie” di cui godevano, avevano pagato politici e funzionari per ottenere l'autorizzazione di un progetto che avrebbe causato certamente “morti premature”.
Gli appellanti deducevano che spetta all'autore la dimostrazione della verità della notizia mentre nessuna prova era stata fornita circa un accordo corruttivo;
al contrario la regolarità della procedura autorizzativa era comprovata dalla sentenza TAR FV che aveva respinto il ricorso contro la
Valutazione di impatto ambientale.
Mancherebbe secondo gli appellanti anche il requisito della continenza, in quanto le appellate avevano lanciato pesanti accuse di asservimento dei tecnici regionali e della politica agli interessi economici della società attrice;
sussisterebbe inoltre il dolo generico del reato di diffamazione,
considerato anche che le preoccupazioni inizialmente comprensibili manifestate delle appellate non erano diminuite ma anzi erano aumentate con il progredire dell'iter amministrativo ed il superamento dei controlli di legge.
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti deducevano la sussistenza del delitto di calunnia e di diffamazione con riguardo alla “segnalazione di possibile notizia di reato”.
Il Tribunale aveva escluso l'illiceità della diffusione della “possibile notizia di reato” a 45 soggetti diversi, “trasmettendo un tanto anche ad altri per conoscenza”, con invito degli stessi a denunciare il sig. , ritenendo che la comunicazione contenesse la mera segnalazione di una discrasia Parte_1
da verificare, potenzialmente di rilevanza penale;
il giudice non aveva tuttavia motivato in merito alla conclamata falsità del fatto riportato, al numero spropositato dei destinatari e all'invito degli stessi a provvedere alla relativa denuncia in Procura, con il richiamo alla loro qualità di pubblici ufficiali. Sussisterebbero quindi, secondo gli appellanti, gli estremi del reato di diffamazione (ed anche quello di calunnia), in quanto sarebbero stati attribuiti falsamente a fatti illeciti, Parte_1
7 consistenti nell'avere reso una dichiarazione mendace allo scopo di falsare la procedura amministrativa;
la dichiarazione sostitutiva resa era all'epoca era invece corretta, con riguardo all'esistenza di un contratto preliminare.
Irrilevante sarebbe al riguardo la circostanza che l'esposto non sia stato proposto direttamente alla
Procura, in quanto il reato di calunnia sussiste anche quando la denuncia sia diretta ad altra autorità
che ha l'obbligo di riferire a quella giudiziaria;
il dolo sarebbe dimostrato dal fatto che, come scoperto dagli appellanti in corso di causa, il IC FV aveva depositato denuncia alla Procura
di identico contenuto alla missiva delle appellate.
Con il terzo motivo gli appellanti sostenevano la sussistenza di una lesione all'onore e reputazione ai loro danni risarcibile ex art.2043 e 2059 c.c.; il danno sarebbe desumibile mediante presunzioni e comprovato dai commenti ai post dimessi, nonché dalla larga diffusione dei quotidiani dove erano apparsi gli scritti del Comitato.
Costituendosi in giudizio le appellate eccepivano l'inammissibilità dell'impugnazione in quanto mancante della specifica indicazione, per ciascun motivo di gravame, del capo della decisione impugnato.
Quanto al primo motivo le appellate evidenziavano che il diritto di critica consiste nel fornire giudizi e valutazioni soggettive partendo da un fatto storico;
richiamavano lo studio epidemiologico commissionato dal Comune di San Vito e rilevavano di non avere mai parlato di corruzione o di pagamenti illeciti o di iniziative volte a falsare i controlli di legge. Sostenevano che i loro scritti erano tutti rispondenti al requisito della veridicità e della continenza espositiva, precisando di non aver peraltro mai fatto riferimento alla Regione, ma solo alle forze politiche.
Quanto all'esposto indirizzato agli enti pubblici, le appellate evidenziavano che in esso era stato richiesto ai responsabili degli enti “di provvedere con le opportune verifiche”, e che si trattava di una segnalazione e non di una denuncia, mancando inoltre la consapevolezza dell'innocenza del dichiarante;
sostenevano che la dichiarazione era comunque non veritiera, in quanto alcuni terreni
8 di cui si dichiarava la disponibilità erano oggetto di un preliminare di vendita di cosa altrui, con meri effetti obbligatori.
Con riguardo al terzo motivo le appellate eccepivano che la domanda ex art.2059 c.c. era domanda nuova e rilevavano che i post avevano avuto un numero modesto di condivisioni, che le fatture dimesse si riferivano a periodo precedente l'attività del comitato e che l'azienda aveva in ogni caso ottenuto l'autorizzazione al progetto. Eccepivano poi l'inammissibilità delle nuove produzioni documentali in appello.
* * *
1. L'appello non può trovare accoglimento.
1.1 L'operato del Comitato e delle sue portavoce deve essere valutato nel contesto nel quale esso si collocava all'epoca, e alla luce degli scopi perseguiti dal Comitato stesso.
Si deve quindi evidenziare che il doc.36 delle convenute report IS indicava che il Comitato
ABC era stato individuato tra gli informatori nell'ambito della procedura e che si era fatto “carico
di raccogliere e sintetizzare i contributi dei cittadini direttamente interessati e coinvolti.
Ciononostante sono pervenute, direttamente ad ASFO, check-list singolarmente compilate da
cittadini.”.
Il report indicava qual è la differenza tra la valutazione dei tecnici e quella dei cittadini: “Gli esperti
basano la valutazione del rischio sul numero di eventi che si aspettano, mentre le persone comuni
percepiscono il rischio in modo più complesso integrando caratteristiche qualitative come la
volontarietà o meno dell'esposizione o l'immediatezza o meno dell'effetto…. I conflitti che si
attivano sono spesso causati da differenze nelle rappresentazioni del rischio e della tecnologia in
questione da parte dei cittadini e degli esperti (pubblica amministrazione o gestori degli impianti)”.
“I cittadini nei loro discorsi fanno riferimento al concetto di rischio associato all'impianto, mentre
l'azienda costruttrice si focalizza sulla sicurezza della tecnologia e sui benefici derivanti
dall'impianto. La comunicazione tra queste due parti diventa molto complessa e difficile perché
9 quando la compagnia comunica, il suo punto di vista è centrato su competenze tecniche e aspetti
economici, mentre le persone vogliono solo rassicurazioni da un punto di vista politico e sociale”.
“Dalla consultazione degli informatori (in particolare dai cittadini) è emersa la preoccupazione
rispetto allo stato di salute attuale della popolazione presente nel territorio del sanvitese ritenuto
già a livelli talmente critici da dover “a priori” impedire l'attivazione di ulteriori impianti definiti
“inquinanti”.
Questo è quindi il contesto di critica ambientale in cui i fatti si sono svolti.
Il report in ogni caso evidenziava che in relazione al progetto “la maggiore criticità è rappresentata
sicuramente dall'emissione di PTS (polveri totali sospese). Tale criticità non è di per sé associata
alla concentrazione di polveri rilasciata dall'impianto, in quanto il quantitativo risulta essere
abbastanza ridotto, bensì associata alla concentrazione di PTS presenti nel livello di fondo
insistente sul territorio già oggi, ante-opera, e i cui valori di PM10 e PM2,5 rappresentano una
deriva delle fonti di inquinamento localizzate principalmente nel centro-nord Italia e più
precisamente nell'area della pianura padana. Nella regione Friuli Venezia Giulia è il pordenonese
il territorio in cui si riscontra la concentrazione di polveri più alta rispetto al resto della regione”.
“Dall'incremento massimo giornaliero di 6.881 μg/m3, sommato alla serie temporale dei valori dei
massimi giornalieri dell'anno di riferimento utilizzato da UNIUD, ne conseguirebbe un numero
aggiuntivo superamenti del limite giornaliero di 50 μg/m3 pari a 3, da aggiungersi ai 45
superamenti causati esclusivamente dal fondo.
“…appare doveroso sottolineare la possibilità che alcuni gruppi suscettibili della popolazione
(persone che soffrono di asma, malattie coronariche, BPCO e altre condizioni e malattie croniche)
possano essere danneggiati dall'esposizione a breve termine a concentrazioni elevate di PM10 e
che gli effetti sulla salute sono collegati in particolare alla mortalità per tutte le cause, mortalità
per cause cardiovascolari, mortalità collegata a patologie respiratorie e mortalità collegata a
patologie cerebrovascolari”.
10 Il 6 giugno 2022 il Comune di San Vito aveva peraltro espresso parere negativo al progetto anche per problemi ambientali e di salute pubblica;
il parere del Comune era stato emesso anche “a seguito
dell'analisi scientifica dello studio di impatto sanitario commissionato dal Comune di San Vito al
Tagliamento” ed evidenziava che “l'area in esame ha già un carico di patologia e mortalità
prematura dovuta all'inquinamento di fondo che va fortemente ridotta e non sopporta ulteriori
carichi inquinanti”.
1.2 Da un lato quindi le appellate si sono fatte, tramite il , portavoce della percezione di CP_5
pericolo da parte della popolazione interessata, dall'altro non può richiedersi in questo contesto una assoluta obiettività, poiché lo scopo dichiaratamente perseguito dall'azione del Comitato era quello di preservare la salute pubblica, ritenuta minacciata dalla nuova opera anche alla luce dell'inquinamento di fondo già presente nell'area.
In tale ottica si giustificano anche toni enfatizzati ed accesi, nonché il riferimento alla preminente posizione economica della società rispetto a quella dei singoli.
1.3 Nel comunicato stampa di data 30.3.2022 -diffuso dopo che con una dichiarazione pubblica il aveva dichiarato che “l'azienda, alla luce dei pareri espressi da , Asfo e Direzione Parte_1 Pt_3
centrale infrastrutture e territorio della Regione, agirà nelle sedi più opportune contro chi ha
rallentato l'iter per l'ampliamento e, come se non bastasse, ha diffuso notizie false o comunque
Cont poco attendibili” -si legge: “Il comitato respinge in modo fermo l'ennesima azione
intimidatoria posta in essere dall'amministratore delegato della , che ancora una volta CP_1
minaccia querele contro chiunque non creda nella bontà del progetto dell'azienda (…) Il comitato
Cont
ha sempre costruito le proprie posizioni di contrasto all'ampliamento sulla base CP_1
dello studio dei documenti del e del parere di tecnici che offrono volontariamente il proprio Pt_4
contributo. Già in passato la , forte delle disponibilità finanziarie e legali di cui gode, CP_1
aveva provato la strada delle denunce nei confronti di chi si opponeva ai suoi progetti
semplicemente riportando le valutazioni allarmistiche di;
denunce che chiaramente si Pt_5
11 sono rivelate inconsistenti. (…) Per quanto riguarda la salute, il documento IS di FO
segnala, ad esempio, che le persone più fragili avranno ricadute negative già nel breve periodo.
Siamo abituati a pensare solo ai tumori, ma molte persone saranno coinvolte da patologie
respiratorie, cardiocircolatorie, abortività, infertilità, disturbi dell'attenzione, ecc. (…) “nonostante
la direzione regionale rilevi diverse incongruenze, accetta passivamente i dati sul numero di camion
e sui tragitti proposti dall'azienda stessa, che, per noi, non sono assolutamente credibili. (…) E'
quantomeno singolare che il presidente di Confindustria annunci di aver commissionato al Pt_6
un'indagine epidemiologica indipendente, considerando che lo stesso tra i molti
[...] Pt_7
incarichi detenuti, attualmente ricopre anche il ruolo di presidente della Fondazione CRO e
membro del Consiglio di verifica e indirizzo dello stesso istituto. In barba a qualunque etica che
storce il naso davanti al gigantesco conflitto di interesse”.
Analogo contenuto aveva un post pubblicato nella stessa data sulla pagina Facebook del Comitato.
Nella medesima direzione (ovvero quella di enfatizzare la posizione preminente dell'azienda rispetto a quella dei privati cittadini) va l'ulteriore post pubblicato sulla pagina Facebook del Comitato in data
3.5.2022: “Pur consapevoli che di fronte a noi ci sia una controparte molto potente, non ci
arrendiamo e rimanendo uniti possiamo farcela! Che nessuno pensi di sfilare dalle mani della
popolazione di questo territorio il destino nostro ed il futuro dei nostri figli, per metterlo nelle mani
di una multinazionale, il cui solo scopo è il profitto e non la tutela del territorio e della nostra salute”.
1.4 Il comunicato stampa di data 15.4.2022 -diffuso ai quotidiani locali e pubblicato nella sua integralità sulla pagina Facebook del Comitato -è stato emesso dopo l'esito positivo della valutazione sull'impatto ambientale con decreto n. 1755 del 13.4.2022 ed è del seguente tenore:
“Il Comitato ABC esprime profonda insoddisfazione per l'esito della Via.
Già a proposito della Vispa dell'Asfo avevamo sottolineato il carattere lacunoso e parziale,
sostanzialmente pressapochista con cui gli enti pubblici preposti stavano valutando il progetto
. Anche in questa occasione è avvenuto lo stesso. È stata assunta una bibliografia di CP_1
12 parte e sono stati assunti dati aziendali sulle emissioni, sul traffico e sull'acqua molto lontani da
quelli reali. Su questa base è stato espresso un giudizio positivo del progetto senza CP_1
tenere in alcuna considerazione né le osservazioni del Comitato né quella dell'Amministrazione
Comunale di san Vito.
Tutto ciò è la conferma di quanto i vertici degli enti regionali componenti la Via sono legati a doppio
filo con il mondo politico ed economico da cui dipendono per le loro carriere professionali. Il
comitato ABC continuerà con le proprie iniziative contro la tra cui una manifestazione CP_1
il 1° maggio alle ore 17.00 al parco della Rota di San vito al Tagliamento. La strada prima della
conclusione di questa vicenda è ancora lunga e il comitato intende ancora percorrerla fino in fondo
lottando per affermare le proprie convinzioni”.
Nel comunicato stampa pubblicato in data 1.5.2022 sul quotidiano Il Gazzettino si asserisce,
nell'ordine, che:
-“la Vispa dell'azienda sanitaria non fornisce una specifica evidenza degli impatti che realmente
l'impianto andrà a causare”;
-“le sostanze nocive investiranno tutti i centri abitati situati in posizione sottovento”;
-“ai tecnici regionali, in questi mesi, abbiamo inviato molteplici osservazioni, fondate sui dati
forniti in più fasi dall'azienda, dati che stanno acquisendo acriticamente, la cui attendibilità non è
stata verificata da un ente terzo”;
-“qualora il progetto fosse approvato la responsabilità non sarà solamente dei tecnici, ma anche
dei nostri rappresentanti politici, che permetterebbero la prevaricazione degli interessi economici
di una multinazionale sugli interessi della collettività. Un conto che pagheremo tutti, comprese le
future generazioni”.
In tali comunicati la critica è rivolta ai politici e ai tecnici regionali e dell' , Parte_8
piuttosto che alla società appellante, considerato che le dichiarazioni seguono l'esito positivo sulla
13 valutazione di impatto ambientale, ed anche le accuse di legami tra gli uffici tecnici ed il mondo politico ed economico sono espresse in termini del tutto generici.
Le critiche colpiscono quindi le istituzioni pubbliche e non l'azienda, che, in quanto esercente attività imprenditoriale, perseguiva interessi economici.
1.5 In data 29.05.2022 le convenute diramavano una “segnalazione di possibile notizia di reato” a
45 soggetti diversi, tra Enti e persone fisiche:
“Le sottoscritte e quali portavoce del Comitato ABC segnalano Controparte_2 CP_3
alle autorità, agli amministratori, ai responsabili ed ai dirigenti degli Enti in indirizzo, nella loro
qualità di pubblici ufficiali, la possibile notizia di reato di cui all'oggetto, come di seguito descritta,
per le opportune segnalazioni agli organi di competenza, trasmettendo un tanto anche ad altri, per
conoscenza.
(…) Nella propria dichiarazione sostitutiva di atto notorio il sig. (anche per conto della Parte_1
dichiarava espressamente di avere la PROPRIETÀ ovvero la disponibilità per Parte_2
CONTRATTO DI LOCAZIONE concesso espressamente per il trattamento dei rifiuti, oppure a
seguito di sottoscrizione di specifici CONTRATTI PRELIMINARI DI COMPRAVENDITA, di tutta
una serie di terreni (…). In base alle verifiche fatte nei pubblici registri (Agenzia delle Entrate –
Territorio) consta a chi scrive che tale dichiarazione di proprietà e/o di disponibilità a mezzo
contratto locazione o contratto preliminare di compravendita non corrisponda al vero. (…) Nello
specifico, come da visure effettuate a campione dagli scriventi presso i pubblici registri immobiliari,
non risultano esservi contratti di locazione stipulati in favore della società alla data Parte_2
del 21 dicembre 2021, né ‒ per diversi dei mappali ‒ poteva esserci alcun contratto preliminare
sottoscritto con i proprietari (ed in ogni caso non mai registrato) posto che nel mese di marzo 2022
diversi tra tali mappali sono stati ceduti a società e soggetti diversi dalla che, Parte_2
evidentemente, non ne aveva né la locazione, né tantomeno la disponibilità per preliminare di
compravendita.
14 La gravità di tale falsa dichiarazione non è, di tutta evidenza, nel reato in sé (e di cui alla specifica
normativa ex DPR 445/2000) quanto piuttosto nel fatto che una tale dichiarazione è uno degli
elementi fondanti per poter consentire alla “Direzione centrale ambiente ed energia” della Regione
Friuli-Venezia Giulia una corretta analisi su spazi e modalità di realizzazione dell'impianto di
trattamento dei rifiuti da parte di (…). Parte_2
Il fatto che la ditta (ed il sig. ) dichiarino una disponibilità di terreni di gran Parte_2 Parte_1
lunga superiore a quella reale, rischia perciò di inficiare la corretta analisi autorizzativa della
Direzione centrale ambiente ed energia della Regione FV.
Mancando tali terreni la richiesta risulterebbe viziata ab origine.
Un tanto evidenziato e documentato, con la presente comunicazione si richiede alle SS.VV. ILL.ME,
nonché a tutti i responsabili degli uffici indicati, anche nella propria qualità di Pubblici Ufficiali
(ove la stessa sia giuridicamente riscontrabile in capo ai singoli soggetti riceventi) di provvedere
con le opportune verifiche per quanto concerne la presente segnalazione e – ove ritenuto anche in
ipotesi di obbligo quali Pubblici Ufficiali – procedere alle opportune e/o necessarie e/o obbligatorie
denunzie e segnalazioni alle competenti autorità giudiziarie”.
L'indicazione della falsità della dichiarazione è espressa in termini dubitativi e con indicazione dell'accertamento parziale svolto (visure effettuate a campione), richiedendosi alle autorità preposte di effettuare ulteriori verifiche, non avendo l'esposto il contenuto di una denuncia penale;
peraltro,
alla luce dei successivi approfondimenti, dal punto di vista tecnico la dichiarazione conteneva una circostanza in parte imprecisa, posto che per alcuni terreni era stato stipulato un contratto preliminare di compravendita di cosa altrui con il Consorzio del Ponte Rosso il quale non era proprietario di parte dei terreni, e pertanto il contratto aveva effetti meramente obbligatori;
ciò pur se i procedimenti penali nei confronti del dichiarante sono stati archiviati.
2. Devono qui richiamarsi i principi espressi dalla giurisprudenza della Suprema Corte in tema di diritto di critica.
15 Secondo Cass.n.4955/2024 il diritto di critica “non si concreta nella mera narrazione dei fatti, ma
nell'espressione di un giudizio (necessariamente soggettivo) rispetto ai fatti stessi;
perciò, non può
pretendersi che l'opinione sia assolutamente obiettiva, potendo essere la stessa esternata anche con
l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda l'integrità morale del soggetto”.
Secondo Cass. n.19204/2023 “in tema di responsabilità civile per diffamazione,
il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente
carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi;
per riconoscere efficacia esimente
all'esercizio di tale diritto, occorre, tuttavia, che il fatto presupposto ed oggetto
della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti
da cui proviene o per altre circostanze soggettive”.
Cass.n.38215/2021 ha affermato che “Il diritto di critica, che può essere esercitato da chiunque,
quale estrinsecazione della libera manifestazione del pensiero, ha rango costituzionale al pari
del diritto all'onore e alla reputazione, sul quale tuttavia prevale, scriminando l'illiceità dell'offesa,
a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla
persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto
della critica”.
Secondo Cass.n.12013/2017 “In tema di diffamazione a mezzo stampa, al fine di attribuire efficacia
esimente all'esercizio del diritto di cronaca e di critica, la verità della notizia e la fondatezza
dell'opinione vanno valutate con riferimento al momento in cui sono state divulgate, non potendo
assumere alcun rilievo gli eventi successivi”.
Infine Cass.n.6540/2016 ha affermato che “La presentazione di un esposto con il quale si chieda
l'intervento dell'Autorità amministrativa su un fatto del dipendente ritenuto contrario alla
deontologia, anche se contenente espressioni aspre o polemiche, non configura il delitto di
diffamazione perchè nel bilanciamento tra due beni costituzionalmente protetti, quali
16 il diritto di critica e quello della dignità personale, occorre dare la prevalenza alla libertà di
parola, senza la quale la dialettica democratica non potrebbe realizzarsi”.
3. Quanto poi ai documenti depositati per la prima volta in questo grado, trattasi di documenti di cui parte appellante ha dedotto di essere venuta a conoscenza solo dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado.
L'ammissibilità di nuovi documenti nel giudizio di appello è subordinata ai sensi dell'art.345 c.p.c.
alla circostanza che la parte provi di non averli potuti produrre nel giudizio di primo grado per causa alla stessa non imputabile;
nel caso di specie invece l'appellante ha dato atto di avere avuto accesso a tale documentazione a seguito di controllo delle iscrizioni ex art.335 c.p.c., effettuato a sua iniziativa, e che pertanto avrebbe potuto essere effettuato in data anteriore;
parte appellante nel giudizio di primo grado aveva depositato con la seconda memoria istruttoria gli atti penali relativi al proc. pen. N.2480/2022 RGNR e solo successivamente avrebbe effettuato la richiesta degli atti relativi ad altro procedimento penale.
Si osserva in ogni modo che i documenti depositati in questo grado sono irrilevanti ai fini della decisione, posto che essi non incidono sull'idoneità delle dichiarazioni del Comitato a ledere l'onore e la reputazione degli appellanti.
4. Per i motivi esposti l'appello deve essere respinto, e gli appellanti devono essere condannati al pagamento delle spese del grado in favore delle appellate, liquidate secondo i parametri medi (fase introduttiva, di studio e decisoria) delle cause del valore dichiarato di euro 600.000,00, in considerazione della soccombenza.
Sussistono in capo all'appellante i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002
introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
17 La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da Parte_1
e nei confronti di e così
[...] Controparte_1 Controparte_2 CP_3
provvede:
rigetta l'appello;
condanna gli appellanti e al pagamento delle spese Parte_1 Controparte_1
del presente grado di giudizio in favore delle appellate e che Controparte_2 CP_3
liquida in complessivi € 18.511,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali nonchè ad IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza, in capo agli appellanti, dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater,
del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 11/12/2024
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Marina Vitulli dott.ssa Marina Caparelli
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