CASS
Sentenza 24 febbraio 2022
Sentenza 24 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/02/2022, n. 6644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6644 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SI TI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA IDAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI Penale Sent. Sez. 4 Num. 6644 Anno 2022 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 03/11/2021 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale ha ritenuto BO AG responsabile del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90 (capo A), per avere trasportato illecitamente, a bordo dell'autocarro targato CE507JS, complessivi kg. 41,125 di sostanza stupefacente del tipo marijuana, suddivisa in 20 involucri ed occultata all'interno di un congelatore;
e del reato di cui all'art. 497-bis e 61, n. 2, cod. pen. (capo B) per essere stato trovato in possesso di una falsa patente di guida e di una falsa carta di identità, valida per l'espatrio (apparentemente intestati a tale AU IU) che mostrava agli operanti al momento del controllo. Con l'aggravante della recidiva reiterata. Il Giudice di primo grado, ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione i reati ascritti, riconosceva le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva. 2. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato per il tramite del difensore che articola due motivi con cui rispettivamente deduce: 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 49, 497-bis cod. pen. 125, 546, 192 cod. proc. pen. per la mancata applicazione al caso di specie della disciplina del reato impossibile. Muovendo dal fatto che, nel verbale di ispezione, perquisizione e sequestro, redatto dagli operanti della Guardia di finanza, la carta di identità era definita "evidentemente contraffatta", la difesa sostiene che si tratti di un falso grossolano, come tale non punibile ai sensi dell'art. 49 cod. pen. 2.2. Inosservanza o erronea applicazione degli artt. 81, comma 4, 99, 69 cod. pen. Diversamente da quanto deciso dalla Corte territoriale, il giudizio di equivalenza tra le circostanze del reato, determinando l'elisione della recidiva, non consente di rivalutare quest'ultima ai fini della determinazione della pena. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è del tutto destituito di fondamento e non si confronta con la motivazione, corretta in diritto, logica, coerente ed ampiamente argomentata offerta sul punto dalla Corte territoriale. In tema di falso documentale, ai fini dell'esclusione della punibilità per inidoneità dell'azione ai sensi dell'art. 49 cod. pen., occorre che la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente da impedire la stessa eventualità di un inganno alla pubblica fede (Sez. 5, n. 3711 del 02/12/2011„ dep. 2012, Baldin, Rv. 252946). Occorre inoltre che la difformità dell'atto dal vero risulti riconoscibile ictu ()culi, ovvero in base alla mera disamina dello stesso, e da chiunque (Sez. 5, n. 27310 del 11/02/2019, Ikechukwu Theedeos Rv. 276639; Sez. 6, n. 18015 del 24/02/2015, Ambrosio, Rv. 263279; Sez. 2, n. 36631 del 15/05/2013, Procopio, Rv. 257063; Sez. 2, n. 5687 del 06/12/2012, Rahman Ataur, Rv. 2 255680). Nel caso di specie, si legge nella sentenza impugnata, la Corte di merito aveva direttamente appurato che i documenti sequestrati non presentavano alterazioni tali da potersi ritenere, con tutta evidenza, falsificati, apparendo invece, ad un occhio non particolarmente specializzato, del tutto conformi ai documenti genuini. Né, aggiunge il Giudice di appello, la circostanza che la falsità sia stata, nell'immediatezza, riconosciuta dagli operanti può indurre a ritenere esclusa l'offesa alla pubblica fede, atteso che per ritenere la sussistenza di un falso grossolano, il parametro da utilizzare è quello del riconoscimento della falsità da parte di un soggetto medio e, cioè, dunque, di colui che non possieda particolari cognizioni o che sia particolarmente diligente. 3.2. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso. Costituisce, invero, principio autorevolmente affermato (Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, P.G. in proc. Filosofi, Rv. 267044) quello per il quale, in tema di reato continuato, il limite di aumento di pena non inferiore ad un terzo di quella stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma 4, cod. pen., nei confronti dei soggetti ai quali è stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., opera anche quando il giudice consideri la recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 novembre 2021
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA IDAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI Penale Sent. Sez. 4 Num. 6644 Anno 2022 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 03/11/2021 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale ha ritenuto BO AG responsabile del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90 (capo A), per avere trasportato illecitamente, a bordo dell'autocarro targato CE507JS, complessivi kg. 41,125 di sostanza stupefacente del tipo marijuana, suddivisa in 20 involucri ed occultata all'interno di un congelatore;
e del reato di cui all'art. 497-bis e 61, n. 2, cod. pen. (capo B) per essere stato trovato in possesso di una falsa patente di guida e di una falsa carta di identità, valida per l'espatrio (apparentemente intestati a tale AU IU) che mostrava agli operanti al momento del controllo. Con l'aggravante della recidiva reiterata. Il Giudice di primo grado, ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione i reati ascritti, riconosceva le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva. 2. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato per il tramite del difensore che articola due motivi con cui rispettivamente deduce: 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 49, 497-bis cod. pen. 125, 546, 192 cod. proc. pen. per la mancata applicazione al caso di specie della disciplina del reato impossibile. Muovendo dal fatto che, nel verbale di ispezione, perquisizione e sequestro, redatto dagli operanti della Guardia di finanza, la carta di identità era definita "evidentemente contraffatta", la difesa sostiene che si tratti di un falso grossolano, come tale non punibile ai sensi dell'art. 49 cod. pen. 2.2. Inosservanza o erronea applicazione degli artt. 81, comma 4, 99, 69 cod. pen. Diversamente da quanto deciso dalla Corte territoriale, il giudizio di equivalenza tra le circostanze del reato, determinando l'elisione della recidiva, non consente di rivalutare quest'ultima ai fini della determinazione della pena. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è del tutto destituito di fondamento e non si confronta con la motivazione, corretta in diritto, logica, coerente ed ampiamente argomentata offerta sul punto dalla Corte territoriale. In tema di falso documentale, ai fini dell'esclusione della punibilità per inidoneità dell'azione ai sensi dell'art. 49 cod. pen., occorre che la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente da impedire la stessa eventualità di un inganno alla pubblica fede (Sez. 5, n. 3711 del 02/12/2011„ dep. 2012, Baldin, Rv. 252946). Occorre inoltre che la difformità dell'atto dal vero risulti riconoscibile ictu ()culi, ovvero in base alla mera disamina dello stesso, e da chiunque (Sez. 5, n. 27310 del 11/02/2019, Ikechukwu Theedeos Rv. 276639; Sez. 6, n. 18015 del 24/02/2015, Ambrosio, Rv. 263279; Sez. 2, n. 36631 del 15/05/2013, Procopio, Rv. 257063; Sez. 2, n. 5687 del 06/12/2012, Rahman Ataur, Rv. 2 255680). Nel caso di specie, si legge nella sentenza impugnata, la Corte di merito aveva direttamente appurato che i documenti sequestrati non presentavano alterazioni tali da potersi ritenere, con tutta evidenza, falsificati, apparendo invece, ad un occhio non particolarmente specializzato, del tutto conformi ai documenti genuini. Né, aggiunge il Giudice di appello, la circostanza che la falsità sia stata, nell'immediatezza, riconosciuta dagli operanti può indurre a ritenere esclusa l'offesa alla pubblica fede, atteso che per ritenere la sussistenza di un falso grossolano, il parametro da utilizzare è quello del riconoscimento della falsità da parte di un soggetto medio e, cioè, dunque, di colui che non possieda particolari cognizioni o che sia particolarmente diligente. 3.2. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso. Costituisce, invero, principio autorevolmente affermato (Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, P.G. in proc. Filosofi, Rv. 267044) quello per il quale, in tema di reato continuato, il limite di aumento di pena non inferiore ad un terzo di quella stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma 4, cod. pen., nei confronti dei soggetti ai quali è stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., opera anche quando il giudice consideri la recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 novembre 2021