Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/05/2025, n. 2476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2476 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G 3408/2020, riservata in decisione all'udienza del
4.12.2024 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1
allegata all'atto di appello, dall'avv. Stefano Parlati (c.f. ), preso il cui C.F._2
studio, sito in Napoli alla via Po n.1, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._3
giusta procura conferita in calce alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti Emilio
Ursomanno (C.F. ) ed Amerigo Russo (CF. C.F._4
), presso il cui studio, sito in Pozzuoli (NA) alla Via Montenuovo C.F._5
Licola Patria n.90, è elettivamente domiciliata
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
E
e , in qualità di chiamate Controparte_2 Controparte_3 all'eredità di entrambe residenti in [...] Persona_1
APPELLATE CONTUMACI
RGn°3408/2020 -sentenza
- 1 -
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
e rispettivamente in qualità di nuda Controparte_1 Persona_1
proprietaria e usufruttuaria di un manufatto edilizio sito in Bacoli alla via Sacello di Miseno
n. 44, confinante con quello di proprietà attorea, al fine di ottenere la condanna delle convenute alla demolizione della costruzione realizzata in violazione delle distanze legali nonché al risarcimento dei danni conseguenti.
1.2 Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio Controparte_1
e eccependo il difetto di legittimazione attiva e, in subordine,
[...] Persona_1
l'infondatezza della domanda avversaria;
in via riconvenzionale, le convenute chiedevano, poi, accertarsi il confine tra gli immobili, con condanna dell'attrice alla rimozione delle costruzioni insistenti sul fondo di loro titolarità e delle vedute aperte a distanza illegale.
1.3 Nel corso del giudizio decedeva con conseguente consolidamento Persona_1 dell'usufrutto in capo alla consorte in lite Controparte_1
1.4 Espletate tre consulenze tecniche d'ufficio, sulle conclusioni in epigrafe, il Tribunale di
Napoli, all'udienza del 30.9.2019, riservava la causa in decisione e, con sentenza n.
11420/2019, in parziale accoglimento della domanda attorea, condannava
[...]
alla demolizione della porzione di terrazzino insistente nel fondo di Controparte_1
proprietà attorea nonché al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di €28.112,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda, a titolo di danno permanente subito per deprezzamento del valore commerciale dell'immobile.
1.5 Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 27.12.2019, con atto di citazione notificato in data 29.9.2020 ha proposto appello, affidato a cinque motivi di gravame. Parte_1
1.6 Con il primo motivo l'appellante censura l'omessa pronuncia di condanna nei confronti di tutte le parti convenute, identificabili, oltre che in in Controparte_1
e ritualmente evocate in Controparte_2 Controparte_3
giudizio nella qualità di chiamate all'eredità di in fase di riassunzione, Persona_1 all'esito della dichiarata interruzione per l'intervenuta morte in corso di causa dell'usufruttuaria.
1.7 Con il secondo ed il terzo motivo, che si illustrano congiuntamente in quanto strettamente connessi, lamenta l'errata interpretazione della domanda Parte_1
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda attorea, posto che il Tribunale ha limitato l'accertamento della illegittimità e la conseguente statuizione ripristinatoria alla sola porzione di terrazzino, risultata, all'esito di rilievo topografico, insistere nel fondo di proprietà dell'odierna esponente;
protesta, in particolare, che dal petitum della introduttiva risulta chiaro che la pretesa azionata è tesa al ripristino, mediante abbattimento- e, in via gradata, mediante arretramento- di tutto il corpo di fabbrica confinante, siccome realizzato in violazione delle distanze legali tra le costruzioni e dal confine;
evidenzia che il giudice a quo, nel ritenere operante, nella specie, la distanza minima di metri tre stabilita dalla disciplina codicistica (art. 873 c.c.), ha fatto cattiva applicazione dei principi che presidiano la fattispecie in esame, che concerne la costruzione ex novo di un manufatto in zona classificata “A” (Centro Storico), in cui vige un divieto di assoluta inedificabilità; soggiunge che in tal caso, come chiarito dalla Suprema Corte, il vincolo conformativo integra la normativa in materia di distanze, in forza dell'art. 9 comma
1 DM 2 aprile 1968 n. 1444, che limita gli interventi eseguibili nella zona “A” alle sole operazioni di risanamento conservativo e di ristrutturazione, prescrivendo il rispetto delle distanze intercorrenti tra volumi edificati preesistenti;
ancora, denuncia la disapplicazione dell'art. 31 del PGR del che prescrive una distanza minima dal confine, Controparte_4
nella specie non osservata;
infine, adduce che il giudice a quo ha errato nel calcolare la distanza legale dalla più arretrata costruzione di proprietà del comparente e non già dal muretto perimetrale, che, assolvendo la funzione di recingere il giardino di pertinenza dell'abitazione, non deve essere qualificato come di “cinta”, ininfluente sull'operatività dei distacchi legali minimi, bensì come muro di fabbrica, integrando una unitaria consistenza immobiliare con l'abitazione.
1.5 Con il quarto motivo l'appellante censura la quantificazione del danno definitivo da deprezzamento commerciale dell'immobile, liquidato dal giudice a quo, in acritica adesione alle conclusioni del CTU, sulla base di un valore di mercato di € 3.000,00/mq, laddove, alla luce delle concrete caratteristiche dell'immobile, ubicato in zona di particolare pregio ambientale, il valore congruo è quello di € 4.400/mq; inoltre, lamenta l'omesso concorrente riconoscimento del danno medio tempore da ridotto godimento dell'immobile, ritenuto dal primo giudice assorbito da quello definitivo da deprezzamento commerciale e che, invece, mantiene una sua autonomia dal primo;
rimarca, a riguardo, che dalla verifica dello stato dei luoghi eseguita dal CTU sono emersi profili di concreta incidenza negativa sul godimento
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dell'immobile per effetto della illegittima costruzione finitima, quali l'impossibilità di aprire completamente il cancello di accesso alla proprietà dell'esponente; la lesione della riservatezza;
la compromissione delle condizioni igienico-sanitarie per effetto dell'angusta intercapedine determinata dalla costuzione edificata a ridosso;
la percolazione di acque non regimentate provenienti dal tetto della costruzione abusiva.
1.6 Con il quinto motivo l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sulle spese e sulla
“sanzione” relativa al procedimento incidentale ex art. 89 c.p.c., promosso in corso di causa per ottenere l'ordine di cancellazione di frasi offensive contenute nell'avverso scritto difensivo, pronuncia che il giudice a quo aveva riservato alla fase decisoria e poi ingiustamente obliterata;
insiste, infine, per la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96
c.p.c., per aver agito e resistito in mala fede e temerariamente.
1.7 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 31.12.2020, si è costituita in giudizio che ha resistito al gravame, invocandone il Controparte_1
rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite. Ha spiegato, a sua volta, appello incidentale affidato a due motivi.
1.8 Con il primo motivo l'appellante incidentale impugna il capo della statuizione in forza del quale, accertato lo “sconfinamento” di una porzione del terrazzino di sua proprietà, ne ha ordinato la demolizione;
protesta che il primo giudice, dando ingresso ad un accertamento della linea dividente tra le due proprietà, è incorso nella violazione dell'art. 112 c.p.c., posto che la domanda attorea di primo grado non recava alcuna richiesta in tal senso, lamentando unicamente la violazione di distanze legali tra costruzioni;
contesta, poi, l'affidabilità delle conclusioni peritali su uno sconfinamento di mq 2,76, accertato mediante sovrapposizione ad una mappa catastale risalente al 1893, riproduttiva di uno stato dei luoghi significativamente mutato in epoca successiva e, dunque, non attendibile, in assenza, peraltro, di capisaldi certi, sicchè l'inevitabile margine di approssimazione del risultato conseguito a tali condizioni potrebbe anche annullare lo sconfinamento accertato, ove si consideri la minima entità dello stesso, misurato in soli mq. 2,76.
1.9 Con il secondo motivo l'appellante incidentale contesta l'an ed il quantum del risarcimento del danno da deprezzamento commerciale dell'immobile di proprietà aliena, sostenendo l'insussistenza di alcun profilo di illegittimità, sia sub specie di sconfinamento di parte del terrazzino sia di violazione delle distanze legali, e, comunque, l'assenza di
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda conseguenze pregiudizievoli a carico della proprietà , valutabili in termini di Parte_1
deprezzamento del valore commerciale e/o diminuzione di godimento dell'immobile.
1.10 In via gradata, l'appellante incidentale ha chiesto ridursi la misura del risarcimento e disporsi la compensazione delle spese di lite
1.11 Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 4.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ordinari di cui all'art.190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
2. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di e Controparte_2 [...]
in qualità di chiamate all'eredità di ritualmente Controparte_3 Persona_1
citate e non comparse.
2.1 Il secondo ed il terzo motivo di appello principale, di cui si anticipa la trattazione per ragioni di priorità logico-giuridica, sono fondati e vanno, pertanto, accolti.
Come accennato in premessa, , comproprietaria dell'immobile sito in Parte_1
Bacoli (NA), alla via San Sosio n. 30 (già I Traversa Miseno), e proprietaria esclusiva del terreno destinato a giardino censito al foglio 19 p.lla 101 sub a) della superficie di circa mq
230, ha agito denunziando la violazione delle distanze legali tra costruzioni e dal confine da parte del corpo di fabbrica realizzato su una corte denominata “fosso dei conigli”, censito in catasto al foglio 19 p.lla 32 sub 1, divenuto di piena proprietà di Controparte_1
per consolidamento dell'usufrutto, di cui era titolare l'altra consorte in lite
[...] [...]
deceduta in corso di causa. Per_1
Dall'indagine peritale, basata sulla verifica dello stato dei luoghi comparativamente raffrontato con la documentazione acquisita, è emerso che il manufatto di proprietà dell'odierna appellata è stato realizzato, negli anni 1993/1994, in totale assenza di titolo abilitativo ed è stato interessato da ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Bacoli.
In particolare, il CTU ing. (il terzo nominato in primo grado, dopo due Persona_2
altre consulenze tecniche d'ufficio ritenute non esaustive) ha accertato che la richiesta in sanatoria presentata presso l'UTC del Comune di Bacoli- relativa, peraltro, ad un locale dichiarato come destinato a deposito, laddove il manufatto risulta adibito ad abitazione- é stata rigettata dall' che, in data 16.03.2018, comunicava alla richiedente il Controparte_5
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda provvedimento finale di diniego di condono edilizio prot. n.4284 del 01.03.1995 e a seguire, in data 03.04.2018, emetteva ordinanza di demolizione della costruzione in oggetto.
Dalla documentazione acquisita risulta, infatti, che l'unità abitativa ed il terrazzino di pertinenza della prima ricadono in zona definita “Centro storico” (zona A) e “Archeologico-
Vincolata”, in cui il P.R.G., adottato con delibera della Giunta Regione Campania n.2723 del 07.04.1976 e con D.P.G.R.C. del 18.06.1976, ed il Regolamento Edilizio del Comune di
Bacoli, approvato con DPGRC n.3210 del 12.03.1980, non consentono alcuna nuova edificazione. Appunto in considerazione di siffatto assoluto divieto di inedificabilità il
Comune di Bacoli ha denegato il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria, ordinando la demolizione del manufatto.
Alla luce del quadro così delineato va scrutinata la doglianza dell'appellante principale, che rimprovera al primo giudice di aver denegato la tutela ripristinatoria richiesta in relazione all'intero manufatto di proprietà avversaria, ritenendo applicabile, nell'assenza di indicazioni sulle distanze legali minime tra costruzioni e dal confine rilevabili dagli strumenti urbanistici locali, la disciplina codicistica dell'art. 873 c.c., che prescrive il distacco minimo tra costruzioni di mt. 3, nella specie risultato osservato.
La censura coglie nel segno.
La Suprema Corte, affrontando la questione del regime delle distanze legali applicabile in zona che, come nella specie, è classificata dagli strumenti urbanistici come “vincolata”, con divieto assoluto di nuove edificazioni ed in cui gli unici interventi consentiti sono quelli di risanamento conservativo e di ristrutturazione di immobili già edificati, ha individuato nell'art. 9 D.M n. 1444 del 1968 un precetto immediatamente integrativo dell'art. 873 cc.
Tale disposizione, al comma 1, stabilisce che per la zona “A”, le distanze minime tra fabbricati per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici “non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente
e prive di valore storico, artistico o ambientale”.
Si è, allora, osservato che il mancato rispetto del divieto di nuove costruzioni nella zona
“A” non è privo di conseguenze sul piano della violazione delle disposizioni concernenti le distanze legali tra costruzioni, posto che l'art. 9, ponendo un vincolo conformativo, inerente alle caratteristiche intrinseche del territorio, deve essere, altresì, qualificata come norma
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda regolamentare con efficacia precettiva nei rapporti privatistici, integrativa delle disposizioni dettate dall'art. 873 c.c. Ne consegue che, laddove, come nella specie, il regolamento locale non preveda alcuna distanza (ma anche ove esso preveda distanze inferiori a quelle minime prescritte per zone territoriali omogenee dal D.M. n. 1444 del 1968, art. 9), la disciplina inderogabile dell'art. 9 cit. si inserisce automaticamente, con immediata operatività nei rapporti tra privati, in virtù della natura integrativa del regolamento rispetto all'art. 873
c.c.(Cass. n. 15458 del 26/07/2016; Cass. 25647/2022).
A tale conclusione la Suprema Corte è pervenuta in base alla considerazione che sarebbe illogico ritenere che proprio nelle zone “A”, ove lo strumento urbanistico ha dettato un divieto a maggior tutela del territorio, il giudice civile dovrebbe applicare la distanza codicistica, di norma irrisoria, di mt 3, mentre nelle zone “B” meno tutelate la distanza minima tra pareti finestrate sarebbe di metri 10. Inoltre, la ratio della disciplina urbanistica di assicurare l'ordinato sviluppo edilizio va interpretata in una prospettiva complementare a quella di tutela dei privati, tanto che lo stesso legislatore all'art. 873 c.c., richiamando le maggiori distanze previste dai regolamenti locali, se ne mostra consapevole.
In conclusione, deve ritenersi che anche le norme di divieto assoluto di edificare dettate da strumenti urbanistici contengano un implicito riferimento all'art. 873 c.c. Di ciò la disposizione dell'art. 9, comma 1 D.M. è una esplicitazione, nella parte in cui per le zone
“A” prescrive che le distanze tra edifici (per operazioni di risanamento conservativo e per eventuali ristrutturazioni) non possano essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti: trattasi di una disposizione in tema di divieto di nuove edificazioni, significativamente però formulata in termini di obbligo di rispetto, solo per determinate tipologie di fabbricazione, di "distanze", individuate in quelle preesistenti. Ciò conduce dunque a confermare che i divieti assoluti di edificazione posti da una normativa urbanistica cogente riferita anche implicitamente alla nozione di distanza per le costruzioni costituiscono disposizioni integrative dell'art. 873 c.c., con conseguente invocabilità ex art. 872 c.c., comma 2, della riduzione in pristino, con richiamo per relationem alle distanze de facto preesistenti tra edifici eventualmente anche non eccessivamente prossimi, “le quali ovviamente potranno consistere in una distanza in senso stretto ove il costruttore sia stato proprietario di un preesistente volume edilizio, mentre si tradurranno in un divieto assoluto
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di edificazione, qualora, invece, non sussistesse alcun preesistente volume” (così Cass.
1616/2018).
Ciò posto, il Tribunale, nel far discendere dalla assenza di prescrizioni sulle distanze minime negli strumenti urbanistici locali l'applicabilità della distanza codicistica di metri tre dettata dall'art. 873 c.c., si è discostato dai principi sopra richiamati. Come, invero, fondatamente propugnato dall'appellante, ricadendo la costruzione di proprietà CP_1
in zona “A” (Centro Storico del Comune di Bacoli), in cui vige un divieto assoluto
[...]
di nuove edificazioni, ove il PRG ed il Regolamento Comunale non contengano specifiche previsione sulle distanze minime tra costruzioni e dal confine (come effettivamente nel caso de quo), deve trovare applicazione suppletiva l'art. 9 D.M. 1444/1968, che prescrivendo, per i soli interventi consentiti di risanamento e/o ristrutturazione, l'osservanza delle distanze
“preesistenti”, è da considerare, come sopra evidenziato, “norma sulle distanze”, integrativa dell'art. 873 c.c.
Inoltre, poiché, nella specie, non si versa nell'ipotesi di ampliamento di un volume preesistente (legittimo perché realizzato prima dell'entrata in vigore del vincolo imposto dallo strumento urbanistico), bensì della realizzazione integrale di un nuovo volume, in contrasto con il divieto assoluto di inedificabilità già in vigore alla data di realizzazione del manufatto (collocata al più tardi nel 1995), la sanzione va individuata, in conformità all'indirizzo della Suprema Corte sopra richiamato, nella condanna alla demolizione, difettando un “volume preesistente” a distanza legale rispetto alla quale ordinare un mero arretramento.
L'accoglimento dei motivi di gravame nella soluzione auspicata in via principale dall'appellante (demolizione) determina l'assorbimento della disamina di tutti gli altri profili destinati a venire in rilievo per l'ipotesi subordinata di arretramento (violazione della distanza dal confine;
individuazione del punto da cui calcolare detta distanza).
2.2 È, altresì, per l'effetto assorbito il primo motivo di gravame incidentale, avente ad oggetto l'accertato “sconfinamento” della porzione di terrazzino pertinenziale all'abitazione, risultata ricadere all'interno della proprietà dell'odierna appellante per mq 2,76, atteso che l'ordine ripristinatorio integrale mediante demolizione dell'intero corpo di fabbrica per le ragioni sopra illustrate prescinde dall'accertamento della linea dividente e del superamento della stessa da parte della sola porzione di terrazzino in questione.
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2.3 In riforma del capo 1) della statuizione di primo grado, Controparte_1
deve essere, perciò, condannata al ripristino dello status quo ante mediante
[...]
demolizione del manufatto edilizio di sua proprietà (abitazione ed annesso terrazzino), riportato in catasto al foglio 19 p.lla 32 sub 1, meglio descritto nella relazione peritale dell'ing. e nei documenti catastali ad essa allegati. CP_1
La violazione della normativa in materia di distanze legali dà, invero, diritto, secondo la previsione dell'art. 872 c.c, non soltanto ad una tutela risarcitoria, come nel caso di violazione di norme di edilizia non integranti la disciplina delle distanze legali, bensì anche alla più incisiva tutela ripristinatoria.
2.4 Rispetto a tale pronuncia sono, invece, prive di legittimazione passiva le appellate contumaci, nella qualità di chiamate all'eredità della (già) usufruttuaria Persona_1
dovendo rigettarsi il primo motivo di appello principale.
Come, invero, chiarito dalla Suprema Corte, la proposizione della domanda di riduzione in pristino per violazione delle norme urbanistico-edilizie ex art. 873 c.c. deve essere rivolta unicamente al nudo proprietario e non anche nei confronti dell'usufruttuario di un bene immobile. Con indirizzo inaugurato dalla giurisprudenza di legittimità con la pronuncia n.
5900/2010, si è osservato che l'usufrutto vale soltanto a giustificare un eventuale intervento volontario ad adiuvandum ex art. 105 c.p.c., comma 2, da parte dell'usufruttuario, in considerazione dell'interesse di costui a sostenere le ragioni del nudo proprietario alla conservazione dell'immobile, così come incrementato dalle opere oggetto di domanda di demolizione, opere sulle quali il godimento dell'usufruttuario si espande ai sensi dell'art. 983 c.c., comma 1.
Siffatta situazione soggettiva non può, tuttavia, legittimare passivamente l'usufruttuario rispetto alle pretese restitutorie, da far valere nei confronti del proprietario, anche nei casi in cui l'opera sia stata realizzata da altri soggetti, tenuti a risponderne solo a titolo risarcitorio. Non avendo, infatti, la facoltà di disporre del bene, l'usufruttuario non può essere considerato responsabile dell'intervento additivo, nè della mancata eliminazione delle opere relative, ove illegittime, a meno che non abbia in qualche modo concorso, quale autore o coautore materiale (tale l'ipotesi considerata in Cass. n. 35/00), alla relativa realizzazione, nel qual caso egli deve risponderne solo sul piano risarcitorio, alla stregua di qualsiasi corresponsabile dell'illecito (in senso conforme, Cass. 12948/2015).
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Anche sotto il profilo risarcitorio, tuttavia, con ciò anticipandosi la trattazione riguardante il relativo capo della statuizione di cui si dirà più diffusamente infra, non si ravvisa alcuna legittimazione (rectius titolarità) passiva in capo alla (e per essa alle sue eredi), non Per_1
essendo emerso da alcun elemento istruttorio la cooperazione dell'usufruttuaria nella costruzione illegittima, quale condotta idonea ad integrare un illecito ascrivibile, a titolo di concorso, anche ad essa ai fini di una responsabilità risarcitoria.
2.5 Procedendo, quindi, al vaglio del quarto motivo di appello principale e del secondo motivo del gravame incidentale, che investono, da prospettive antagonistiche, le medesime questioni dei danni derivanti dalla violazione della normativa sulle distanze legali, costituisce ius receptum che al proprietario leso dalla costruzione illegittima compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria relativa al danno subito per effetto dell'abusiva imposizione di una servitù sul proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento, danno che, consistendo in una diminuzione temporanea del valore della proprietà, è destinato a cessare una volta ripristinato lo stato dei luoghi nelle condizioni antecedenti alle suddette violazioni (Cass. sez. 2, Sentenza n. 17635 del 18/07/2013).
Infatti, ove sia disposta la demolizione dell'opera illecita, il risarcimento del danno va computato tenendo conto della temporaneità della lesione del bene protetto dalle norme violate, non già avendo riguardo al valore di mercato dell'immobile, diminuito per effetto della detta violazione, essendo tale pregiudizio suscettibile di eliminazione (Cass. sez. 2, sentenza n.19132 del 09/08/2013).
In applicazione di tale principio va riformato, ai sensi dell'art. 336 primo comma c.p.c, il capo 2) della statuizione impugnata, con cui il giudice a quo, sul presupposto della definitività della situazione illegittima consolidatasi con l'edificazione del manufatto abusivo, conseguente alla denegata tutela ripristinatoria (accordata per la sola porzione di terrazzino “sconfinata”), ha riconosciuto all'odierna appellante il risarcimento del danno commisurato al permanente decremento del valore commerciale subito dall'immobile, liquidato nella somma di € 28.112,00, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.
Una volta, infatti, ordinato il ripristino dello status quo ante in accoglimento dei precedenti motivi dell'impugnazione principale, viene meno la premessa logico-giuridica posta dal
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda primo giudice a fondamento della summenzionata statuizione di condanna, destinata ad essere caducata quale parte della decisione immediatamente dipendente da quella riformata ai sensi dell'art. 336 primo comma cit.
Residua, invece, l'indagine sollecitata dal gravame principale sull'omesso riconoscimento del danno da ridotto godimento suscettibile di prodursi medio tempore, ovverosia tra la realizzazione della costruzione in violazione della normativa sulle distanze ed il ripristino dello status quo ante.
Quanto alla prova di un danno siffatto, la Suprema Corte a Sezioni Unite, con la pronuncia del 15.11.2022, n.33645, ha optato per una soluzione mediata tra la teoria normativa del danno, condivisa dall'indirizzo emerso nella II Sezione Civile, e la teoria causale, fatta propria dalla III Sezione Civile (cfr. in termini, p Cass. sez. 2, ordinanza n. 18108 del
23/06/2023).
In particolare, la Suprema Corte, premettendo che ai fini della tutela risarcitoria non è sufficiente il danno-evento, dovendo pur sempre rintracciarsi un danno-conseguenza, quale pregiudizio concretamente risentito dalla sfera giuridica del soggetto che lo invochi (Cass.
13071/2018), ha nondimeno ribadito che la violazione della prescrizione sulle distanze tra le costruzioni, attesa la natura del bene giuridico leso, determina un danno di norma da presumere, sia pure iuris tantum, fatta salva la possibilità per il preteso danneggiante di dimostrare che, per la peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, il danno debba, invece, essere escluso (Cass. 5864/2023).
Ebbene, nella specie il CTU ha accertato, sulla base della conformazione dei luoghi, concreti profili di incidenza negativa della costruzione illegittima sulla proprietà dell'appellante, apprezzabili in termini di riduzione di godimento dell'immobile in tutte le potenzialità di utilizzo conforme alla sua destinazione (civile abitazione).
In particolare, l'ausiliario ha riscontrato una violazione della riservatezza soprattutto nei mesi estivi, quando il terrazzino del manufatto abusivo si presta ad essere utilizzato sia come punto di ristoro che come solarium per i conduttori dell'abitazione; inoltre, la realizzazione del terrazzino impedisce l'apertura completa del cancello di accesso alla proprietà ; ancora, in occasioni di piogge, le acque meteoriche del tetto del Parte_1
manufatto abusivo si disperdono attraverso il discendente pluviale sul terrazzino e a
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda seguire anche sul terreno antistante il cancello di proprietà dell'appellante, senza una corretta regimentazione, creando un nocumento a quest'ultima.
Tali conseguenze, seppur considerate dal CTU nella prospettiva del danno definitivo da deprezzamento commerciale, sono altrettanto espressive di una diminuzione nel godimento del bene di proprietà , al fine del riconoscimento del danno temporaneo destinato Parte_1
a protrarsi fino alla eliminazione della situazione illegittima.
Parimenti presumibile dalla condizione dei luoghi, obiettivamente raffigurata nei rilievi fotografici versati in atti, è la compromissione delle condizioni igienico-sanitarie provocata dalla costruzione illegittima (vedi in particolare l'angusta intercapedine prodottasi per effetto della realizzazione del manufatto edilizio nel tratto immediatamente a ridosso della proprietà dell'appellante).
Alla risarcibilità di tale danno soccorre una liquidazione equitativa, trattandosi di pregiudizio che, certo nell'an, è, tuttavia insuscettibile di essere provato nel suo concreto ammontare (sulla ammissibilità di una liquidazione secondo il criterio di cui all'art. 1226
c.c. vedi Cass. sez. 2 n. 17635 del 2013, che ha ritenuto corretta la liquidazione in via equitativa del pregiudizio subito dal vicino "medio tempore" fino alla regolarizzazione delle distanze).
Tenuto conto, allora, dell'epoca di insorgenza della situazione antigiuridica (al più tardi
1995) e della sua ininterrotta protrazione nel tempo fino all'attualità, degli aspetti in cui si
è sostanzialmente estrinsecata la menomazione del godimento e di tutti gli altri elementi forniti dalla concreta conformazione dei luoghi, può essere riconosciuta equitativamente, a titolo risarcitorio del danno medio tempore subito, la somma di € 10.000,00 (pari a circa
1/3 del danno permanente stimato dal primo giudice in € 28.112,00), somma da intendersi già rivalutata all'attualità ed inclusiva di interessi compensativi da lucro cessante, calcolati in conformità al dictum della Suprema Corte n. 1712 del 17 dicembre 1995.
Quanto alla attendibilità del valore di mercato dell'immobile di proprietà stimato Parte_1
dal CTU, sulla cui base in primo grado è stato determinato il deprezzamento del valore commerciale (abbattimento del 5,8%) in tale sede utilizzato soltanto quale parametro cui rapportare, in via equitativa, il danno temporaneo, vanno disattese le critiche dell'appellante principale. A fronte, invero, dei criteri di stima indicati dall'ausiliario d'ufficio, il quale ha chiarito di aver proceduto alla valutazione mediante il metodo
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- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
“sintetico comparativo”, mediando tra i valori di mercato di immobili con analoghe caratteristiche rinvenuti presso agenzie immobiliari, Agenzia del Territorio, studi notarili, mediatori immobiliari operanti in zona, e valutate tutte le concrete caratteristiche dello specifico immobile di proprietà dell'appellante (vetustà, stato di conservazione dell'edificio, caratteristiche intrinseche dell'unità) nonchè la contrazione dei valori immobiliari del periodo storico, l'appellante si è limitato a ribattere la non congruità del parametro utilizzato (€ 3.000,00/mq), per essere l'immobile ubicato in zona di notevole interesse naturale e paesaggistico.
Sulla somma complessiva sopra liquidata, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
2.6 Dall'accoglimento del motivo di appello principale nei termini suesposti discende, in parte, l'assorbimento e, in altra parte, l'infondatezza del secondo motivo di gravame incidentale, con cui è stata sollecitata la riforma della statuizione con il rigetto di qualsiasi pretesa risarcitoria (definitiva e/o temporanea) avanzata da controparte.
2.7 Deve essere, poi, disattesa la richiesta dell'appellante principale di provvedere alla liquidazione delle spese e alla emissione di “opportuna sanzione” conseguente al subprocedimento ex art. 89 c.p.c., con cui era stato richiesto in fase istruttoria l'ordine di cancellazione di alcune frasi offensive riportate negli scritti difensivi di controparte.
In disparte il rilievo che l'ordinanza del 17.10.2005, con cui il GI, accogliendo l'istanza di parte, ordinava la cancellazione, dalla comparsa di costituzione dell'odierna appellata, di alcune frasi ritenute sconvenienti ai sensi dell'art. 89 c.p.c., non reca alcuna riserva di ulteriori provvedimenti da adottare in fase decisoria, si osserva, in via assorbente, che il provvedimento con il quale il giudice decide la cancellazione di espressioni sconvenienti od offensive contenute negli scritti difensivi (art. 89 c.p.c.), in considerazione della forma per esso prevista (l'ordinanza) e del suo scopo (assicurare che l'esercizio del diritto di critica non ecceda le esigenze richieste dalla garanzia del contraddittorio e non vulneri il prestigio e il decoro dei soggetti del processo), ha carattere
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- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda meramente ordinatorio e costituisce oggetto di un potere discrezionale, esercitabile dal giudice anche di ufficio, rispetto al quale l'eventuale istanza della parte ha carattere meramente sollecitatorio. Deriva da quanto precede che con tale provvedimento non si decide su un capo di domanda, con conseguente necessità di liquidare le relative spese
(Cass. 15503/2002; 17547/2003).
2.8 Deve essere, infine, respinta la richiesta di condanna della per Controparte_1
responsabilità processuale aggravata ex art. 96 primo comma c.p.c.
L'opinione prevalente in giurisprudenza è nel senso che la responsabilità processuale aggravata ex art. 96 costituisce un'ipotesi peculiare sussumibile nella più ampia categoria della responsabilità aquiliana o extracontrattuale ex art. 2043 c.c., contemplante gli illeciti correlati alla qualità di parte del processo (Cass. Civ. 18344/2010).
Ne consegue che la parte che invoca l'altrui responsabilità processuale ha, secondo la regola generale, l'onere di provare, non solo la condotta abusiva, ma anche i danni ed il nesso tra l'una e gli altri (in base alla regola generale dell'art. 2697 c.c.). Nella specie, premesso che i danni risarcibili a tale titolo in favore della parte che abbia vinto il processo sono diversi dalla mera ripetizione delle spese di lite, a cui si aggiungono per espresso dettato normativo,
e devono derivare direttamente dalla condotta processuale ingiusta, senza che a tal fine rilevino i danni da ritardato conseguimento del bene della vita (i quali sono “compensati” dai meccanismi legali di riconoscimento degli interessi da lucro cessante e di rivalutazione monetaria: C. 11221/1992; C. 3090/1990; C. 163/1989), l'appellante non ha allegato gli elementi di fatto, necessari ad individuare l'esistenza di siffatti danni ulteriori, non riparati dalla pronunzia di condanna alle spese, la cui quantificazione possa poi essere rimessa ad una valutazione equitativa anche presuntiva da parte del giudice secondo la regola di cui all'art. 1226 cc. (C. 17902/2010; 28226/2008; C. 13395/2007). Inoltre, va rimarcato che la natura interpretativa della questione decisiva della controversia non lascia ravvisare una temerarietà e/o mala fede della resistenza processuale.
3. La riforma della sentenza impugnata impone la rideterminazione delle spese di lite alla luce dell'esito complessivo di entrambi i gradi del giudizio, con conseguente assorbimento della richiesta di riforma con compensazione di quelle di primo grado avanzata dall'appellante incidentale (cfr., ex multis, Cass. 6259/2014 secondo cui la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e
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- 14 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda globale, sicchè viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado;
peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale).
Nella specie, esse seguono la soccombenza di Controparte_6
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi sono determinati con riferimento allo scaglione delle cause di valore indeterminabile, avendo riguardo, nella loro concreta quantificazione, alla media complessità della controversia e all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
Le spese delle tre CTU espletate residuano definitivamente a carico dell'appellata
[...]
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3.1 Nulla per spese nei rapporti con le appellate contumaci vittoriose.
4. Essendo stato rigettato l'appello incidentale, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante incidentale.
P.Q.M.
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- 15 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sugli appelli come in epigrafe proposti e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 11420/2019, così provvede:
1) dichiara la contumacia di e Controparte_2 Controparte_3
nella qualità di chiamate all'eredità di
[...] Persona_1
2) accoglie parzialmente l'appello principale e rigetta l'appello incidentale e, per l'effetto:
in riforma del capo 1) della statuizione impugnata, condanna Controparte_6
alla demolizione del manufatto edilizio di sua proprietà (abitazione ed
[...]
annesso terrazzino), riportato in catasto al foglio 19 p.lla 32 sub 1, meglio descritto nella relazione peritale dell'ing. e nei documenti ad essa allegati, qui da CP_1
intendersi integralmente richiamati;
in riforma del capo 2), condanna al pagamento, in Controparte_6
favore di , a titolo di risarcimento del danno medio tempore da Parte_1 ridotto godimento, della somma di € 10.000,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente statuizione al soddisfo;
3) condanna alla refusione, in favore di Controparte_6 Parte_1
, delle spese del doppio grado, che liquida, per il primo grado, in € 155,00
[...] per spese ed € 10.000,00 per compensi professionali nonché, per il presente grado, in
€ 777,00 per spese ed € 8.000,00 per compensi, il tutto oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
4) pone le spese di CTU di primo grado definitivamente a carico di Controparte_6
[...]
5) nulla per spese nei rapporti con le appellate contumaci;
6) conferma nel resto la sentenza impugnata;
7) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio a carico dell'appellante incidentale.
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- 16 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 7.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
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