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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 17/04/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente
dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per la separazione giudiziale iscritto al n. 907 del 2024 R.G. a seguito del ricorso depositato da (c.f. ) nei confronti di Parte_1 C.F._1 CP_1
(c.f. ), nell'ambito del quale le parti hanno chiesto consensualmente
[...] C.F._2 la pronuncia della separazione in relazione al matrimonio contratto in Budoni il 3.9.2011, da cui non sono nati figli, alle seguenti
CONDIZIONI
“I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
al fine di dare un definitivo assetto patrimoniale il verserà, in un'unica Parte_1 soluzione, la somma di € 5.000,00 (cinquemila euro) a titolo di contributo “una tantum” in favore della la quale accetta a tacitazione di qualsivoglia pretesa economica anche Controparte_1 futura, rinunciando così definitivamente all'assegno di mantenimento in sede di separazione e anche all'assegno divorzile al momento del divorzio. La somma di € 5.000,00 verrà corrisposta a mezzo bonifico bancario entro 10 giorni dall'udienza cartolare del 16 aprile 2025, sulla carta Pay Evolution
n. 533317155062033 intestata alla signora;
Controparte_1
1 le parti, ritenendosi pienamente soddisfatte e non avendo null'altro a pretendere, dichiarano di rinunciare alle altre domande formulate nei rispettivi atti e a ogni ulteriore pretesa economica e patrimoniale ivi compreso ogni pregresso rapporto;
le parti dichiarano che con il presente accordo hanno inteso regolare i rapporti giuridici ed economici, anche di natura patrimoniale, riferibili al rapporto coniugale essendo ciò elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale”.
Il Tribunale, dato atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, che vengono, quindi, confermate in questa sede, e da intendersi trascritte in dispositivo, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di ordine pubblico;
visto il parere del P.M.;
DICHIARA
la separazione personale di e , in relazione al matrimonio Parte_1 Controparte_1 contratto in Budoni il 3.9.2011, alle condizioni sopra indicate.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio telematica del 16.4.2025.
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
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