Sentenza 29 maggio 2021
Ordinanza cautelare 4 febbraio 2022
Accoglimento
Sentenza 1 giugno 2022
Improcedibile
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 4
- 1. Cerca nei titolihttps://www.eius.it/articoli/
Camere di commercio: non è incostituzionale il regime di gratuità previsto dal 2016 al 2021 per gli organi direttivi Corte costituzionale, 27 marzo 2026, n. 41 Camere di commercio: è incostituzionale, per violazione dell'art. 77 Cost., l'art. 17, comma 1-bis, d.l. 215/2023, là dove fornisce l'interpretazione autentica dell'art. 12 l. 580/1993, concernente l'elezione dei consigli delle CCIAA Corte costituzionale, 5 marzo 2026, n. 23 Commercio elettronico: anche una particolare modalità di pagamento online può costituire una «offerta promozionale» ai sensi dell'art. 6, lett. c), direttiva 2000/31/CE Corte di giustizia UE, seconda sezione, 15 maggio 2025 Commercio: non è incostituzionale la …
Leggi di più… - 2. Cerca nei titolihttps://www.eius.it/articoli/
Camere di commercio: non è incostituzionale il regime di gratuità previsto dal 2016 al 2021 per gli organi direttivi Corte costituzionale, 27 marzo 2026, n. 41 Camere di commercio: è incostituzionale, per violazione dell'art. 77 Cost., l'art. 17, comma 1-bis, d.l. 215/2023, là dove fornisce l'interpretazione autentica dell'art. 12 l. 580/1993, concernente l'elezione dei consigli delle CCIAA Corte costituzionale, 5 marzo 2026, n. 23 Commercio elettronico: anche una particolare modalità di pagamento online può costituire una «offerta promozionale» ai sensi dell'art. 6, lett. c), direttiva 2000/31/CE Corte di giustizia UE, seconda sezione, 15 maggio 2025 Commercio: non è incostituzionale la …
Leggi di più… - 3. La necessita dell’effettivo avviamento dell’attività nel requisito di idoneità professionalePietro Pallesca · https://www.diritto.it/ · 29 giugno 2022
Il contenzioso originava dall'impugnazione dell'aggiudicazione del secondo concorrente nei confronti del primo. In primo grado il TAR competente rigettava il ricorso. Impugnata la sentenza al Consiglio di Stato, in particolare l'appellante deduceva l'erroneità della sentenza per non avere accolto la censura con cui aveva evidenziato che la società prima in graduatoria era stata creata appositamente per la partecipazione alla gara (era stata costituita il data 13 aprile 2021 ed iscritta alla Camera di Commercio il 15 aprile 2021), era inattiva alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (29 aprile 2021), e lo è rimasta almeno sino all'aggiudicazione della gara e …
Leggi di più… - 4. Appalti: la funzione dell’iscrizione alla Camera di Commercio nella lex specialisAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 9 giugno 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 29/01/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00696/2025REG.PROV.COLL.
N. 04186/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4186 del 2022, proposto da
LI TA e LI S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Manca Bitti e Fabrizio TomaseLI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AG - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia n. 937/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025 il Cons. Giordano Lamberti e udito l’avvocato dello Stato Massimo Di Benedetto;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – L’appellante è un’azienda produttrice di latte vaccino, la cui attività è stata assoggettata sino alla campagna 2014/2015 al regime delle c.d. quote-latte. Per quanto rileva nel presente giudizio: (A) nell’annata lattiera 1999/2000 quanto alla Società Agricola RI GE e F.LI s.s., (B) nell’annata lattiera 2000/2001 quanto alla LL MO e RO s.s. agricola, e (C) nell’annata 2001/2002 quanto alla LI TA e LI s.s., si è registrato un surplus di produzione. Conseguentemente, a ciascuna delle tre aziende, in ragione del relativo splafonamento, è stato applicato il prelievo supplementare.
Avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 8 quater D.L. n. 5/2009, convertito dalla L. n. 33/2009, ognuna delle aziende agricole, individualmente, ha presentato domanda di rateizzazione del proprio debito. Le tre distinte domande sono state accolte.
2 - Con un unico ricorso collettivo e cumulativo al Tar per la Lombardia, sezione di Brescia, (A) la Società Agricola RI GE e F.LI s.s., (B) la LL MO e RO s.s. agricola, e (C) la LI TA e LI s.s. hanno impugnato gli atti con i quali sono state accolte le distinte domande di rateizzazione del debito gravante sulle stesse per prelievo supplementare in relazione a diverse campagne lattiere.
3 – Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato il ricorso inammissibile, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera b), Cod. proc. amm., per carenza di interesse.
4 – L’azienda agricola LI TA e LI S.S. ha proposto appello avverso tale statuizione deducendo le seguenti censure:
1) violazione degli artt. 3 e 7 l. n. 241/90, 8 ter, 8 quater e 8 quinquies d.l. n. 5/09 ed eccesso di potere sotto vari profili in quanto, allorché aveva accolto la domanda di rateizzazione, il Commissario straordinario si era limitato a prendere atto delle intimazioni di AG aventi ad oggetto l’imputazione del prelievo supplementare senza alcuna verifica circa l’effettiva debenza degli importi richiesti, mai accertati con sentenza passata in giudicato o con atti non più impugnabili e da ritenersi inattendibili alla luce delle indagini espletate dal Comando dei Carabinieri delle politiche agricole ed alimentari e ultimo da ritenersi illegittimi atteso l’intervento dirimente della Corte di Giustizia in tema di ripartizione del prelievo supplementare tra i produttori eccedentari;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24 e 113 Cost., l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 quinquies d.l. n. 5/09, la violazione del diritto di difesa e del giusto processo e l’eccesso di potere in quanto la rinuncia ai contenziosi imposta dal Commissario straordinario ai fini dell’accoglimento delle istanze di rateizzazione avrebbe pregiudicato i diritti degli interessati, impossibilitati a tutelarsi in relazione a debiti non ancora divenuti definitivi;
3) violazione degli artt. 83, 84 e 306 c.p.c., difetto di motivazione ed eccesso di potere in quanto AGEA aveva illegittimamente subordinato l’accoglimento dell’istanza di rateizzazione alla sottoscrizione di un atto negoziale, con riconoscimento di debito da parte delle ricorrenti, non previsto da alcuna disposizione e senza che gli interessati ne avessero preventiva contezza; la richiesta autenticazione delle firme da parte di un notaio od altro pubblico ufficiale autorizzato e ciò non sarebbe stato coerente con quanto previsto dalla normativa processuale-civilistica per l’estinzione del giudizio;
4) AGEA avrebbe dovuto intimare solo il pagamento delle somme imputate a titolo di prelievo supplementare, e non certo degli interessi su dette somme, e ciò in applicazione degli art. 8 quinquies L. n. 33/09;
5) errato calcolo degli interessi sotto il duplice profilo del dies a quo della pretesa e dei tassi applicati.
5 – Con memoria depositata il 12 dicembre 2024, l’impresa appellante ha depositato la propria situazione debitoria e, preso atto che il prelievo supplementare dell’annata 2001/2002 e di cui all’importo oggetto del provvedimento impugnato è stato interamente versato, ha affermato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
Con successiva memoria depositata il 20 dicembre, l’appellante ha precisato che “ è stata dimessa la Situazione Debitoria e la Situazione Economica come risultante dal Registro Sistema Informatico SIAN ovvero dal portale di erogazione dei servizi digitali del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) da cui emerge come il debito del prelievo supplementare per l’annata 2001-2002 oggetto del provvedimento impugnato è stato interamente pagato ed è pari a zero, con conseguente intervenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso ”.
6 – Il Collegio non può che procedere in conformità alla richiesta dell’appellante e dichiarare l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse (cfr. artt. 35 e 84 ultimo comma del c.p.a).
7 - Le spese del giudizio, ad una valutazione complessiva della lite, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) dichiara l’appello improcedibile e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore
Stefano Toschei, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giordano Lamberti | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO